| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 27 settembre
2004 n. 12591
Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo
Romagnoli Pier Giuseppe Maria (Bartolomeo Della Morte) c/
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed Ambientali
(Avvocatura Distrettuale dello Stato), Regione Campania
(non costituita) e Comune di Piedimonte Matese (non costituito).
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Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione
di avvio - Piano Territoriale paesistico – Non occorre.
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Il Piano Territoriale Paesistico costituisce
uno strumento di pianificazione; pertanto non s’impone all’Amministrazione
l’obbligo di dare avviso di avvio del procedimento in favore
dei proprietari di un’area posta all’interno del Piano.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENT. N. 12591/04
R.G. N. 659/01
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
1^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 659/01 R.G. proposto da
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Romagnoli Pier Giuseppe Maria rappresentato
e difeso dall’Avvocato Bartolomeo Della Morte ed elettivamente
domiciliato in Napoli, piazza Bovio n. 8, presso lo studio
dell’Avvocato Bartolomeo Della Morte ;
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c o n t r o
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso
cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
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nonché contro
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Ministero dell’Ambiente in persona
del Ministro p.t rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia
in Napoli, via A. Diaz n. 11 ;
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nonché contro
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Regione Campania in persona del Presidente
p.t., non costituita in giudizio;
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nonché contro
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Comune di Piedimonte Matese in persona
del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione
- del decreto del 4.9.2000 reso dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali, di concerto con il Ministero dell’Ambiente,
di approvazione del “Piano Territoriale Paesistico del Matese”,
pubblicato sulla G.U. n. 254, parte prima del 30.10.2000,
in parte qua, laddove viene sottoposta al vincolo del detto
Piano la proprietà del ricorrente, sita nel Comune di Piedimonte
Matese e riportata in Catasto Terreni al Folio 10, particelle
nn. 103-104-105-106-107 e 108;
- di tutti gli atti nello stesso decreto richiamati, il
cui contenuto si ignora e con particolare riferimento al
verbale del 21.12.1999, relativo alla fase partecipativa
in contraddittorio con le Amministrazioni locali; al parere
del Comitato di Settore per i Beni Archeologici, reso nella
seduta del 26.1.2000; al parere del Comitato del Settore
per i Beni Ambientali ed Architettonici reso nella seduta
del 7.3.2000; al parere del Consiglio Nazionale per i Beni
Culturali ed Ambientali reso nella seduta del 7.3.2000 che
si impugnano anche autonomamente con riserva di motivi aggiunti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dei Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell’Ambiente;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi all’udienza del 26.5.2004 gli Avvocati di cui al relativo
verbale;
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F A T T O E M O T I V I D E L L A D E C
I S I O N E
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Il signor Pier Giuseppe Maria Romagnoli è
proprietario di un vasto appezzamento di terreno ubicato
nel territorio del Comune di Piedimonte Matese e che è stato
inserito nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico del
Matese, approvato con decreto del Ministero dei Beni Culturali
ed Ambientali del 4.9.2000, nella zona destinata a conservazione
integrata del paesaggio di pendice montana e collinare.
Avverso il decreto di approvazione del Piano nella parte
in cui includeva la sua proprietà nella zona in questione,
proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale
il signor Pier Giuseppe Maria Romagnoli chiedendone l’annullamento.
Si costituivano in giudizio sia il Ministero dei Beni Culturali
ed Ambientali che il Ministero dell’Ambiente concludendo
per il rigetto del ricorso, il primo depositando anche una
nota difensiva.
All’udienza di discussione del 26.5.2004, in vista della
quale parte ricorrente depositava una memoria conclusionale
ed ulteriore documentazione, la causa veniva trattenuta
per la decisione.
Con il primo motivo di censura è stata dedotta l’omessa
comunicazione di avvio del procedimento, essendo il vincolo
derivante dall’approvazione di un piano un’imposizione diretta
sulla proprietà e come tale necessitante della previa osservanza
della garanzia partecipativa di cui all’art. 7 della legge
7.8.1990 n. 241.
Il motivo è infondato.
E’ noto che l’art. 13 della L. 7.8.1990 n. 241 pone una
deroga all’applicazione delle disposizioni di cui al capo
III della medesima legge - riguardante la partecipazione
al procedimento amministrativo – con riferimento all’emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le norme
che ne regolano la formazione.
In tal senso, costituendo senz’altro il Piano Territoriale
Paesistico uno strumento di pianificazione, ne discende
che non s’imponeva affatto all’Amministrazione l’obbligo
di dare avviso di avvio del procedimento in favore del ricorrente,
proprietario di un’area posta all’interno del Piano: deve
essere inoltre sul punto precisato che la natura pianificatoria
dell’atto impugnato non viene meno a causa della sua immediata
attitudine conformativa delle ragioni proprietarie, atteso
che ciò che conta è unicamente la sua funzione di disciplina
generale del territorio, funzione a cui si riconnette, del
resto, anche la sua naturale destinazione alla tutela immediata
dei valori ambienti e paesaggistici presenti.
Ritiene il Collegio che, oltre al suo chiaro dettato tenore
letterale, anche la stessa ratio della norma derogatoria
in questione induce a ritenere non indefettibile la salvaguardia
delle garanzie partecipative di cui alla legge generale
sul procedimento, tra cui l’obbligo di comunicazione di
cui all’art. 7.
Non ignora questo Tribunale l’orientamento secondo il quale
la deroga di cui all’art. 13 opererebbe unicamente in presenza
di specifiche tipologie procedimentali in cui la partecipazione
sarebbe comunque assicurata da altre norme particolari di
settore, mostrando in tal modo di ritenere tale momento
comunque imprescindibile per la formazione della volontà
amministrativa, con la conseguenza per cui l’imposizione
dell’ulteriore formalità di comunicazione di cui all’art.
7 finirebbe per ridursi ad una sostanziale causa di aggravamento
del procedimento.
Ritiene invece il Collegio che diversa sia la ratio della
disposizione derogatoria in questione e ciò muovendo dal
rapporto sussistente tra partecipazione al procedimento
ed esigenze di celerità e concentrazione dell’azione amministrativa.
La questione è stata sin dalle origini complessa controversa,
sia in dottrina che in giurisprudenza, consistendo il suo
aspetto sostanziale nella ricerca del difficile equilibrio
tra accesso del privato alla funzione amministrativa e speditezza
della fase di formazione della volontà procedimentalizzata.
Va evidenziato come la partecipazione, proprio perché è
la stessa legge generale a porvi delle deroghe, non è elevato
a valore assoluto ed indefettibile da salvaguardare, sussistendo,
a livello costituzionale, anche altri principi che informano
l’azione amministrativa e che ne impongono una celere ed
elastica formazione, in presenza, di esigenze che ben si
possono presentare come prevalenti rispetto all’applicazione
imprescindibile di garanzie partecipative in favore del
privato: basti pensare al limite generale interno imposto
dallo stesso art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 alla comunicazione
di avvio del procedimento in presenza di particolari esigenze
di celerità.
Quanto alle tipologie di atti di cui al primo comma dell’art.
13, queste hanno in comune il fatto di essere rivolti ad
una pluralità (più o meno indifferenziata) di destinatari,
caratteristica che induce a ritenere, a livello di principio
generale, che il legislatore abbia inteso prescindere da
eventuali apporti collaborativi dei privati, e ciò al fine
pervenire ad una più rapida formazione della volontà dell’Amministrazione;
non va, infatti, dimenticato che l’art. 13 non si limita
a prevedere solo una deroga all’obbligo di comunicazione
di avvio del procedimento, avendo ritenuto invece non applicabili
le norme dell’intero Capo III e pertanto tutti gli istituti
partecipativi, tra cui sia quelli meramente collaborativi
di cui agli artt. 9 e 10, sia quelli più propriamente provvedimentali
di cui all’art 11.
In ogni caso, un temperamento al sacrificio imposto al principio
di partecipazione in siffatte tipologie procedimentali sussiste
e deve essere individuato nella circostanza per cui i provvedimenti
in questione, seppur implicanti delle valutazioni in termini
di discrezionalità tecnica, sono adottati da organi che
costituiscono espressione diretta della collettività (locale
e non), e sono quindi portatori di istanze politiche e di
indirizzo provenienti dalla stessa, che in tal modo recupera
parzialmente un proprio ruolo partecipativo nel procedimento
di formazione dell’atto.
Va evidenziato ancora come tale ratio costituisca comunque
solo espressione di un principio di carattere generale,
avendo il legislatore infatti conservato le disposizioni
regolanti gli specifici procedimenti e così eventuali istituti
partecipativi in queste contemplati.
Con riferimento al caso di specie, pertanto sarà necessario
verificare se la normativa di settore imponeva all’Amministrazione
di inviare ai proprietari delle aree interessate dal Piano,
e, quindi, anche al ricorrente, la comunicazione di avvio
del procedimento.
Al quesito si deve rendere una risposta negativa, atteso
che la normativa di settore disciplinante la formazione
dei Piano Territoriale Paesistico non prevede nessuna forma
di partecipazione del privato e, comunque, alcun obbligo
di preventiva informazione nei suoi confronti in merito
alle varie fasi procedimentali del predetto strumento di
pianificazione.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato
l’irragionevolezza e l’erroneità della scelta compiuta in
sede di redazione del Piano, essendo tutte le particelle
di sua proprietà state inserite nella zona C.I.P. (conservazione
integrale paesaggio di pendice montana e collinare), laddove
la loro quasi totalità non presenterebbe affatto tale configurazione
morfologica, ma, anzi un andamento pianeggiante, con caratteristiche
specifiche di destinazione agricola, analoga a quelle di
altre zone confinanti inserite dal Piano in zona R.U.A.
Il motivo non può essere accolto.
L’art. 14 delle N.T.A., nel descrivere i caratteri paesaggistici
della zona C.I.P., fa riferimento ad aree agricole con presenza
di boschi cespugliati ed incolti che presentano rilevante
interesse paesaggistico.
Osserva il Collegio che in sede di redazione di un P.T.P.,
la descrizione dei caratteri paesaggistici relativi alle
singole zonizzazioni non deve essere intesa come elemento
rigido e limitante della concreta definizione territoriale
della zona medesima, dovendo farsi riferimento, a tal fine,
non solo alle caratteristiche morfologiche e naturali delle
singole aree, ma anche ad una visione complessiva della
zona ed alla sua specificità d’insieme, elementi che possono
quindi senz’altro giustificare la sottoposizione a vincolo
paesaggistico di ulteriori fondi quand’anche questi non
presentino le medesime caratteristiche di zona.
Ne consegue che del tutto legittimamente la normativa di
Piano può comprendere in una determinata zona alcune aree
che non presentino propriamente le caratteristiche strutturali
e morfologiche tipiche della zona medesima, purchè il predetto
inserimento trovi comunque la propria giustificazione nella
tutela di valori paesaggistici ed ambientali sotto un profilo
più propriamente funzionale, quale, ad esempio, la salvaguardia
di una visione d’insieme.
Nel caso di specie, non era quindi indispensabile che, per
il suo inserimento nella zona C.I.P., la proprietà del ricorrente
presentasse necessariamente più o meno accentuati e diffusi
elementi boschivi, essendo sufficiente a tal fine, la descritta
continuità di carattere naturalistico e morfologico, oppure
la sua collocazione geografica tale da giustificarne una
classificazione in termini di omogeneità con le aree C.I.P.
e di conseguenza la sottoposizione alla medesima disciplina
vincolistica.
Con la terza censura parte ricorrente ha dedotto che il
decreto impugnato si presentava come una mera riproduzione
di quello precedente, risalente al 13.11.1996 ed annullato
da questo Tribunale, essendo mancata qualsiasi attività
istruttoria, seppure questa fosse necessaria, atteso l’ampio
intervallo di tempo intercorso tra l’adozione dei due rispettivi
atti di approvazione.
Si evidenziava altresì che il decreto gravato era stato
motivato per relationem e ciò del tutto illegittimamente,
attesa l’importanza e l’incidenza che lo stesso strumento
di pianificazione era destinato ad esercitare sulle ragioni
proprietarie dei soggetti interessati.
Il motivo deve essere respinto.
In primo luogo, va osservato come l’Amministrazione abbia
correttamente dato esecuzione alla sentenza di questo Tribunale
con cui era stato caducato il precedente P.T.P., attraverso
la rinnovazione del relativo procedimento di formazione:
ciò è del tutto legittimamente avvenuto attraverso il recupero
del contenuto sostanziale degli originari atti istruttori
che non erano inficiati da vizi di sorta, attività a cui
aveva fatto seguito l’integrazione di quella fase di consultazione
ritenuta mancante in sede giurisdizionale e che consisteva
nell’apporto collaborativi da parte degli enti locali, poi
sottoposto al parere del Comitato di Settore dei Beni Ambientali
e del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali, atti che
a loro volta non appaiono affatto privi di motivazione,
essendo il primo analiticamente argomentato, il secondo
giustificato con espresso rinvio al primo.
Quanto alla contestazione relativa alla motivazione del
decreto impugnato resa per relationem, si evidenzia che
il piano paesistico, in quanto provvedimento di natura pianificatoria,
si sottrae ad un puntuale obbligo motivazionale ai sensi
dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, non essendo, comunque,
in linea di principio esso insuscettibile di una motivazione
in base ad un meccanismo di rinvio operato a singoli atti
del procedimento.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con compensazione
tra le parti delle spese processuali sussistendone giusti
motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
- respinge ricorso;
- spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 24.6.2004 dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Luigi Domenico Nappi Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
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