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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 27 settembre 2004 n. 12569
Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo
Iniziative Turistiche S. r. l. (Luigi Maria D’Angiolella) c/ Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


1. Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione avvio – Annullamento ministeriale nulla osta paesaggistico – Non occorre comunicazione.

 

2. Annullamento ministeriale nulla osta paesaggistico – Termine di 60 giorni – Perentorietà – Decorrenza.

1. Il riesame del nulla osta ad opera del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, come posto “ad estrema difesa del vincolo” e quindi appartenente ad una fase necessaria e inautonoma del medesimo (ed unico) procedimento autorizzatorio, essendo ad istanza di parte, non necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento.

 

2. La perentorietà del termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di controllo ministeriale sul nulla osta paesaggistico riguarda la sola adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche la sua comunicazione all’interessato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

SENT. N. 12569/04
R.G. N. 7143/04

 

Il Tribunale Amministrativo Re gionale per la Campania
1^ Sezione

 

- ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 7143/04 R.G. proposto da

 

Iniziative Turistiche s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi Maria D’Angiolella ed elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 16;

 

c o n t r o

 

Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli, in persona del Sovrintendente p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;

 

nonché nei confronti

 

Comune di Procida in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione
a) Del Decreto del Sovrintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia del 17.2.2004, notificato in data 17.3.2004, con il quale non si autorizza ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/39 e succ. D.Lgs. n. 490/99 l’intervento proposto dalla ricorrente e si annulla il decreto del Sindaco di Procida n. 81 del 19.12.2003;
b) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio del 9.6.2004 gli Avvocati di cui verbale di udienza;
Visto l’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;

 

Rilevato che:

 

- Con decreto n. 81 del 19.12.2003, adottato ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.490/99, il Sindaco di Procida autorizzava la società Iniziative Turistiche s.r.l. alla realizzazione di un centro turistico stagionale, posto su un costone dell’isola di trenta metri di altezza, confinante con il mare;
- Il Sovrintendente dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli e Provincia, con proprio decreto del 17.2.2004, notificato alla società istante il 17.3.2004, annullava il provvedimento sindacale per contrasto con il P.T.P. vigente dell’isola, nonché per eccesso di potere, trattandosi di zona di eccezionale pregio ambientale ;

 

Rilevato ancora che:

 

- avverso detto provvedimento proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società Iniziative Turistiche s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;
Rilevava la ricorrente che:
- non era stata inviata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del provvedimento sindacale;
- in ordine alla motivazione del provvedimento gravato, contestava che era incongruo giustificare il divieto opposto in considerazione dell’ubicazione del centro turistico su una costa alta invece che bassa, dovendosi altresì tenere conto che l’allocazione in posizione superiore, impedendo di fatto la balneazione, implica l’insediamento di strutture meno invasive a maggior tutela dei valori paesaggistici;
- ancora si deduceva la violazione del principio di leale collaborazione, non avendo la Sovrintendenza consentito alla ricorrente di apportare migliorie o soluzioni correttive al progetto in modo da renderlo compatibile con i valori paesaggistici; sotto altro profilo, si deduceva la carenza di motivazione nella parte in cui il Sovrintendente non aveva specificato in quale modo la realizzazione dell’intervento avrebbe comportato l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta;
- infine, la ricorrente lamentava che l’impugnato provvedimento di annullamento le era stato notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni;
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

 

Visto che:

 

- ricorrono i presupposti per una definizione in forma semplificata della presente controversia ai sensi dell’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;
Considerato che il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto:
- con riferimento alla prima censura, ritiene il Collegio di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che, prendendo spunto dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 14.12.2001, considera il riesame del nulla osta ad opera del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali come posto “ad estrema difesa del vincolo” e quindi appartenente ad una fase necessaria e inautonoma del medesimo (ed unico) procedimento autorizzatorio, il quale, essendo ad istanza di parte, non necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Campania IV Sezione 27.1.2004 n. 492; 14.1.2004 n. 2796);
- quanto al secondo profilo di censura, si osserva che correttamente nel provvedimento impugnato si è rilevato che, con riferimento ad un costone di trenta metri di altezza, non è possibile praticare l’attività di balneazione e che quindi non poteva il Sindaco fare riferimento all’art. 8 del P.T.P. che, con formula inequivoca, parla espressamente di attrezzature balneari e non anche di altre strutture turistiche; quanto all’asserito difetto di motivazione, si osserva che il Sovrintendente ha, invece, esaustivamente analizzato le caratteristiche dell’area in questione, qualificandola, con una valutazione del tutto priva di profili di illogicità e travisamento, come di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico, anche come bellezza d’insieme;
- riguardo alla terza censura proposta, relativamente alla presunta violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazione e privato - nel caso di specie da estrinsecarsi attraverso una contraddittorio volto all’individuazione di modifiche progettuali idonee a rendere l’intervento compatibile con i valori da tutelare - si osserva che il Sovrintendente ha esercitato un potere di controllo non già direttamente nei confronti della società ricorrente, ma nei confronti del provvedimento sindacale successivamente annullato, rispetto al quale alcuna possibilità di intervento vi era, quindi, da parte della Iniziative Turistiche s.r.l.; riguardo all’altra prospettiva di difetto di motivazione, osserva il Collegio che il provvedimento si presenta corredato delle necessarie giustificazioni sottese alla sua adozione, atteso che il Sovrintendente ha chiarito che le ragioni di illegittimità dell’autorizzazione sindacale, oltre all’errata applicazione dell’art. 8 del P.T.P., consistevano proprio nel non avere tenuto conto dell’elevatissimo pregio ambientale e paesaggistico della zona e della sua incompatibilità con la realizzazione della struttura, per il pregiudizio arrecabile alle visuali panoramiche godibili dal mare;
- parimenti da respingere è l’ultimo motivo di ricorso, atteso che la perentorietà del termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di controllo ministeriale sul nulla osta paesaggistico riguarda la sola adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento - che nel caso di specie è stato tempestivamente emanato - e non anche la sua comunicazione all’interessato (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato VI Sezione n. 3186 del 6.6.2003; Consiglio di Stato VI 7.8.2002 n. 4129; Consiglio di Stato VI Sezione 10.11. 2000 n. 6045; T.A.R. Campania Napoli IV Sezione 10.3.2003 n. 2349; T.A.R. Campania Napoli IV Sezione 12.3.2002 n. 1269);
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
- respinge il ricorso;
- spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9.6.2004 dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Arcangelo Monaciliuni Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore

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