| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 27 settembre
2004 n. 12569
Pres. G. Coraggio – Rel. P. Corciulo
Iniziative Turistiche S. r. l. (Luigi Maria D’Angiolella)
c/ Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Napoli
(Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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1. Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione
avvio – Annullamento ministeriale nulla osta paesaggistico
– Non occorre comunicazione.
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2. Annullamento ministeriale nulla osta paesaggistico
– Termine di 60 giorni – Perentorietà – Decorrenza.
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1. Il riesame del nulla osta ad opera del
Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, come posto
“ad estrema difesa del vincolo” e quindi appartenente ad
una fase necessaria e inautonoma del medesimo (ed unico)
procedimento autorizzatorio, essendo ad istanza di parte,
non necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
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2. La perentorietà del termine di sessanta
giorni per l’esercizio del potere di controllo ministeriale
sul nulla osta paesaggistico riguarda la sola adozione dell’eventuale
provvedimento di annullamento e non anche la sua comunicazione
all’interessato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENT. N. 12569/04
R.G. N. 7143/04
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Il Tribunale Amministrativo Re gionale
per la Campania
1^ Sezione
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- ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 7143/04 R.G. proposto da
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Iniziative Turistiche s.r.l. in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato
Luigi Maria D’Angiolella ed elettivamente domiciliata in
Napoli, viale Gramsci n. 16;
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c o n t r o
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Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Culturali
di Napoli, in persona del Sovrintendente p.t. rappresentata
e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
presso cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
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nonché nei confronti
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Comune di Procida in persona del Sindaco
p.t., non costituito in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione
a) Del Decreto del Sovrintendente per i Beni Ambientali
ed Architettonici di Napoli e Provincia del 17.2.2004, notificato
in data 17.3.2004, con il quale non si autorizza ai sensi
dell’art. 7 della legge 1497/39 e succ. D.Lgs. n. 490/99
l’intervento proposto dalla ricorrente e si annulla il decreto
del Sindaco di Procida n. 81 del 19.12.2003;
b) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio del 9.6.2004 gli Avvocati
di cui verbale di udienza;
Visto l’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;
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Rilevato che:
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- Con decreto n. 81 del 19.12.2003, adottato
ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.490/99, il Sindaco di
Procida autorizzava la società Iniziative Turistiche s.r.l.
alla realizzazione di un centro turistico stagionale, posto
su un costone dell’isola di trenta metri di altezza, confinante
con il mare;
- Il Sovrintendente dei Beni Ambientali e Culturali di Napoli
e Provincia, con proprio decreto del 17.2.2004, notificato
alla società istante il 17.3.2004, annullava il provvedimento
sindacale per contrasto con il P.T.P. vigente dell’isola,
nonché per eccesso di potere, trattandosi di zona di eccezionale
pregio ambientale ;
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Rilevato ancora che:
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- avverso detto provvedimento proponeva ricorso
a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società Iniziative
Turistiche s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione
di idonee misure cautelari;
Rilevava la ricorrente che:
- non era stata inviata comunicazione di avvio del procedimento
di annullamento del provvedimento sindacale;
- in ordine alla motivazione del provvedimento gravato,
contestava che era incongruo giustificare il divieto opposto
in considerazione dell’ubicazione del centro turistico su
una costa alta invece che bassa, dovendosi altresì tenere
conto che l’allocazione in posizione superiore, impedendo
di fatto la balneazione, implica l’insediamento di strutture
meno invasive a maggior tutela dei valori paesaggistici;
- ancora si deduceva la violazione del principio di leale
collaborazione, non avendo la Sovrintendenza consentito
alla ricorrente di apportare migliorie o soluzioni correttive
al progetto in modo da renderlo compatibile con i valori
paesaggistici; sotto altro profilo, si deduceva la carenza
di motivazione nella parte in cui il Sovrintendente non
aveva specificato in quale modo la realizzazione dell’intervento
avrebbe comportato l’alterazione dei tratti caratteristici
della località protetta;
- infine, la ricorrente lamentava che l’impugnato provvedimento
di annullamento le era stato notificato oltre il termine
perentorio di sessanta giorni;
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli;
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Visto che:
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- ricorrono i presupposti per una definizione
in forma semplificata della presente controversia ai sensi
dell’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;
Considerato che il ricorso non è meritevole di accoglimento,
in quanto:
- con riferimento alla prima censura, ritiene il Collegio
di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che, prendendo
spunto dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 14.12.2001,
considera il riesame del nulla osta ad opera del Ministero
per i Beni Ambientali e Culturali come posto “ad estrema
difesa del vincolo” e quindi appartenente ad una fase necessaria
e inautonoma del medesimo (ed unico) procedimento autorizzatorio,
il quale, essendo ad istanza di parte, non necessita di
alcuna comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Campania
IV Sezione 27.1.2004 n. 492; 14.1.2004 n. 2796);
- quanto al secondo profilo di censura, si osserva che correttamente
nel provvedimento impugnato si è rilevato che, con riferimento
ad un costone di trenta metri di altezza, non è possibile
praticare l’attività di balneazione e che quindi non poteva
il Sindaco fare riferimento all’art. 8 del P.T.P. che, con
formula inequivoca, parla espressamente di attrezzature
balneari e non anche di altre strutture turistiche; quanto
all’asserito difetto di motivazione, si osserva che il Sovrintendente
ha, invece, esaustivamente analizzato le caratteristiche
dell’area in questione, qualificandola, con una valutazione
del tutto priva di profili di illogicità e travisamento,
come di eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico,
anche come bellezza d’insieme;
- riguardo alla terza censura proposta, relativamente alla
presunta violazione del principio di leale collaborazione
tra Amministrazione e privato - nel caso di specie da estrinsecarsi
attraverso una contraddittorio volto all’individuazione
di modifiche progettuali idonee a rendere l’intervento compatibile
con i valori da tutelare - si osserva che il Sovrintendente
ha esercitato un potere di controllo non già direttamente
nei confronti della società ricorrente, ma nei confronti
del provvedimento sindacale successivamente annullato, rispetto
al quale alcuna possibilità di intervento vi era, quindi,
da parte della Iniziative Turistiche s.r.l.; riguardo all’altra
prospettiva di difetto di motivazione, osserva il Collegio
che il provvedimento si presenta corredato delle necessarie
giustificazioni sottese alla sua adozione, atteso che il
Sovrintendente ha chiarito che le ragioni di illegittimità
dell’autorizzazione sindacale, oltre all’errata applicazione
dell’art. 8 del P.T.P., consistevano proprio nel non avere
tenuto conto dell’elevatissimo pregio ambientale e paesaggistico
della zona e della sua incompatibilità con la realizzazione
della struttura, per il pregiudizio arrecabile alle visuali
panoramiche godibili dal mare;
- parimenti da respingere è l’ultimo motivo di ricorso,
atteso che la perentorietà del termine di sessanta giorni
per l’esercizio del potere di controllo ministeriale sul
nulla osta paesaggistico riguarda la sola adozione dell’eventuale
provvedimento di annullamento - che nel caso di specie è
stato tempestivamente emanato - e non anche la sua comunicazione
all’interessato (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato VI
Sezione n. 3186 del 6.6.2003; Consiglio di Stato VI 7.8.2002
n. 4129; Consiglio di Stato VI Sezione 10.11. 2000 n. 6045;
T.A.R. Campania Napoli IV Sezione 10.3.2003 n. 2349; T.A.R.
Campania Napoli IV Sezione 12.3.2002 n. 1269);
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese processuali;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
- respinge il ricorso;
- spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 9.6.2004 dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Arcangelo Monaciliuni Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
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