| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7 ottobre 2004
n. 13588
Pres. G. Coraggio, Est. L. Nappi
TRA. IMP. EL. (avv.to P.M Piccirillo) contro Comune di Monte
di Procida (avv. J. Fronzoni e GEA spa (Avv. F. Vecchione)
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1. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione
provvisoria – Calcolata sull’importo dei lavori a base di
gara al netto degli oneri di sicurezza – Legittimità.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione
provvisoria – Di importo superiore a quello richiesto dal
bando – Mera irregolarità – Conseguenze.
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1. In assenza di una chiara disposizione
di bando che, nel richiedere la prestazione di una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base
di gara, faccia espresso riferimento agli oneri di sicurezza,
è legittima la cauzione prestata dal concorrente per l’importo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri di attuazione
dei piani di sicurezza.
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2. Costituisce una mera irregolarità priva
di riflessi negativi sulla regolarità della gara, la prestazione
di una cauzione provvisoria di importo superiore a quello
richiesto dal bando: tale irregolarità è riparabile dall’Amministrazione
con la restituzione, a gara conclusa, agli aventi titolo,
della effettiva somma versata a titolo di cauzione provvisoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 13588 Reg. Sent.
ANNO 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE
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composto dai Magistrati: Dr. Giancarlo CORAGGIO
– Presidente; Dr. Luigi Domenico NAPPI - Componente – relatore;
Dr. Paolo CORCIULO – Componente
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9059/2002 R. G. proposto dalla
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ditta TRA. IMP. EL. di Tranchese Mario
rappresentato e difeso dall’Avv.to Pietro Mauro Piccirillo
con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via
Cilea n. 39 presso lo studio dell’Avv.to Loredana Avino;
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contro
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Comune di Monte di Procida in persona
del Sindaco p. t. rappresentato e difeso dall’avv. to Jacopo
Fronzoni presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Napoli via Toledo n. 156
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e nei confronti di:
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GEA s. p.a. in persona del rappresentante
legale p. t. rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco
Vecchione presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Napoli via Melisurgo n. 4
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per l'annullamento
dei seguenti atti:
- determina n. 127 del 18.7.2002 di approvazione dei verbali
della gara di appalto indetta dal Comune di Monte di Procida,
con bando pubblicato il 12 aprile 2002, per affidamento
lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto
di pubblica illuminazione del territorio comunale;
-verbali di gara del 10 e 25.5.2002;
-provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva
della predetta gara;
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VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI il ricorso e i relativi allegati;
VISTI i distinti atti di costituzione in giudizio del Comune
intimato e della ditta controinteressata; ;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2004 il relatore
dr. Luigi Domenico Nappi e gli avv.ti come da verbale di
udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 7 settembre 2002 depositato
il successivo 20 settembre la ditta TRA. IMP. EL di Mario
Tranchese, premesso che ha partecipato alla gara indicata
in epigrafe impugna gli atti nella stessa epigrafe indicati
ed in particolare l’aggiudicazione della predetta gara alla
società GEA, deducendo i seguenti motivi:
Violazione dei principi generali in tema di gara di appalto-Violazione
del bando di gara-Violazione dell’art. 30 della legge n.
109/94 e del relativo Regolamento-Eccesso di potere sotto
profili vari.
Il Comune di Monte di Procida resiste al ricorso assumendone
la infondatezza.
Alla stessa conclusione perviene la ditta GEA, controinteressata,
parimenti costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il ricorso passava
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
La ditta ricorrente impugna gli atti in epigrafe ed in particolare
la determina n. 127 del 18.7.2002 con la quale il Comune
di Monte di Procida approvava i verbali della gara di appalto
indetta dallo stesso Comune per l’affidamento dei lavori
di ammodernamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica
illuminazione del territorio comunale e, in particolare,
l’ aggiudicazione della gara alla ditta GEA s.p.a. (controinteressata).
I motivi prospettati, ancorché articolati in una molteplicità
di vizi formali, sono riassumibili sostanzialmente nella
seguente doglianza: due delle ditte concorrenti e precisamente
la Isernia Impianti e la Electra Sistem avrebbero presentato
la cauzione prevista dall’ art. 4 punto 14 del bando di
gara in difformità dalla relativa prescrizione. Precisato
che l’importo base della gara ammontava a 212.825,64 Euro
e che la predetta norma prescriveva una “cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara”
l’istante assume che le surriferite ditte avrebbero prestato
una cauzione inferiore alla prevista percentuale.
La censura non è condivisibile.
L’istante muove dal presupposto, non corretto, che la percentuale
del 2% prescritta dal bando debba essere riferita all’importo
di Euro 212.825,64, posto a base della gara, maggiorato
della somma di Euro 10.329,14 prevista dal bando per gli
oneri di attuazione dei piani di sicurezza, quindi all’importo
complessivo di 223.154,78 Euro.
Senonchè il calcolo proposto dalla ricorrente urta contro
la chiara lettera del precetto soprariportato che riferisce
invece in modo chiaro e univoco la percentuale del 2% puramente
e semplicemente all’importo base, senza fare alcun riferimento
agli oneri di sicurezza e non fornendo alcuno appiglio alla
ricostruzione prospettata dalla ricorrente.
La doglianza deve quindi ritenersi palesemente destituita
di fondamento giuridico.
Né puo riconoscersi effetto invalidante alla circostanza
subordinatamente addotta dalla ricorrente secondo cui lei
medesima ed altre concorrenti avrebbero prestato una cauzione
maggiore seguendo il criterio come sopra proposto dall’interessata.
Tale seconda anomalia integra una mera iregolarità, (imputabile
peraltro non all’Amministrazione ma alla disattenta lettura
della normativa di gara da parte delle concorrenti che in
quella irregolarità sono incorse), priva di riflessi negativi
sulla regolarità della gara e riparabile dall’Amministrazione
con la restituzione, a gara conclusa, agli aventi titolo,
della effettiva somma versata a titolo di cauzione provvisoria.
Alla stregua delle considerazioni esposte il ricorso deve
essere dunque rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
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P.Q.M.
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IL Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania - Napoli, Sezione I pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo rigetta siccome infondato.
Condanna la ditta ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida complessivamente in 4.000,00 (quattromila)
Euro da corrispondere al Comune resistente e alla controinteressata
in misura rispettivamente di 3.000,00 (tremila) Euro e di
1.000,00 (mille) Euro.
ORDINA che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 21 aprile 2004.
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