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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7 ottobre 2004 n. 13588
Pres. G. Coraggio, Est. L. Nappi
TRA. IMP. EL. (avv.to P.M Piccirillo) contro Comune di Monte di Procida (avv. J. Fronzoni e GEA spa (Avv. F. Vecchione)


1. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Calcolata sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza – Legittimità.

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Cauzione provvisoria – Di importo superiore a quello richiesto dal bando – Mera irregolarità – Conseguenze.

1. In assenza di una chiara disposizione di bando che, nel richiedere la prestazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara, faccia espresso riferimento agli oneri di sicurezza, è legittima la cauzione prestata dal concorrente per l’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

 

2. Costituisce una mera irregolarità priva di riflessi negativi sulla regolarità della gara, la prestazione di una cauzione provvisoria di importo superiore a quello richiesto dal bando: tale irregolarità è riparabile dall’Amministrazione con la restituzione, a gara conclusa, agli aventi titolo, della effettiva somma versata a titolo di cauzione provvisoria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 13588 Reg. Sent.
ANNO 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE

 

composto dai Magistrati: Dr. Giancarlo CORAGGIO – Presidente; Dr. Luigi Domenico NAPPI - Componente – relatore; Dr. Paolo CORCIULO – Componente

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 9059/2002 R. G. proposto dalla

 

ditta TRA. IMP. EL. di Tranchese Mario rappresentato e difeso dall’Avv.to Pietro Mauro Piccirillo con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Cilea n. 39 presso lo studio dell’Avv.to Loredana Avino;

 

contro

 

Comune di Monte di Procida in persona del Sindaco p. t. rappresentato e difeso dall’avv. to Jacopo Fronzoni presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli via Toledo n. 156

 

e nei confronti di:

 

GEA s. p.a. in persona del rappresentante legale p. t. rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco Vecchione presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli via Melisurgo n. 4

 

per l'annullamento
dei seguenti atti:
- determina n. 127 del 18.7.2002 di approvazione dei verbali della gara di appalto indetta dal Comune di Monte di Procida, con bando pubblicato il 12 aprile 2002, per affidamento lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale;
-verbali di gara del 10 e 25.5.2002;
-provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della predetta gara;

 

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI il ricorso e i relativi allegati;
VISTI i distinti atti di costituzione in giudizio del Comune intimato e della ditta controinteressata; ;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2004 il relatore dr. Luigi Domenico Nappi e gli avv.ti come da verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 7 settembre 2002 depositato il successivo 20 settembre la ditta TRA. IMP. EL di Mario Tranchese, premesso che ha partecipato alla gara indicata in epigrafe impugna gli atti nella stessa epigrafe indicati ed in particolare l’aggiudicazione della predetta gara alla società GEA, deducendo i seguenti motivi:
Violazione dei principi generali in tema di gara di appalto-Violazione del bando di gara-Violazione dell’art. 30 della legge n. 109/94 e del relativo Regolamento-Eccesso di potere sotto profili vari.
Il Comune di Monte di Procida resiste al ricorso assumendone la infondatezza.
Alla stessa conclusione perviene la ditta GEA, controinteressata, parimenti costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il ricorso passava in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
La ditta ricorrente impugna gli atti in epigrafe ed in particolare la determina n. 127 del 18.7.2002 con la quale il Comune di Monte di Procida approvava i verbali della gara di appalto indetta dallo stesso Comune per l’affidamento dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale e, in particolare, l’ aggiudicazione della gara alla ditta GEA s.p.a. (controinteressata).
I motivi prospettati, ancorché articolati in una molteplicità di vizi formali, sono riassumibili sostanzialmente nella seguente doglianza: due delle ditte concorrenti e precisamente la Isernia Impianti e la Electra Sistem avrebbero presentato la cauzione prevista dall’ art. 4 punto 14 del bando di gara in difformità dalla relativa prescrizione. Precisato che l’importo base della gara ammontava a 212.825,64 Euro e che la predetta norma prescriveva una “cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara” l’istante assume che le surriferite ditte avrebbero prestato una cauzione inferiore alla prevista percentuale.
La censura non è condivisibile.
L’istante muove dal presupposto, non corretto, che la percentuale del 2% prescritta dal bando debba essere riferita all’importo di Euro 212.825,64, posto a base della gara, maggiorato della somma di Euro 10.329,14 prevista dal bando per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, quindi all’importo complessivo di 223.154,78 Euro.
Senonchè il calcolo proposto dalla ricorrente urta contro la chiara lettera del precetto soprariportato che riferisce invece in modo chiaro e univoco la percentuale del 2% puramente e semplicemente all’importo base, senza fare alcun riferimento agli oneri di sicurezza e non fornendo alcuno appiglio alla ricostruzione prospettata dalla ricorrente.
La doglianza deve quindi ritenersi palesemente destituita di fondamento giuridico.
Né puo riconoscersi effetto invalidante alla circostanza subordinatamente addotta dalla ricorrente secondo cui lei medesima ed altre concorrenti avrebbero prestato una cauzione maggiore seguendo il criterio come sopra proposto dall’interessata.
Tale seconda anomalia integra una mera iregolarità, (imputabile peraltro non all’Amministrazione ma alla disattenta lettura della normativa di gara da parte delle concorrenti che in quella irregolarità sono incorse), priva di riflessi negativi sulla regolarità della gara e riparabile dall’Amministrazione con la restituzione, a gara conclusa, agli aventi titolo, della effettiva somma versata a titolo di cauzione provvisoria.
Alla stregua delle considerazioni esposte il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione I pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta siccome infondato.
Condanna la ditta ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in 4.000,00 (quattromila) Euro da corrispondere al Comune resistente e alla controinteressata in misura rispettivamente di 3.000,00 (tremila) Euro e di 1.000,00 (mille) Euro.
ORDINA che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2004.

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