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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 27 settembre 2004 n. 12804
Pres. A. Onorato – Rel. P. Severini
Sol. Edil. S. r. l. (Avv. Carmine Di Mauro) c/ Comune di Mugnano di Napoli (non costituito)


Edilizia ed Urbanistica – Attività edilizia – Denuncia inizio attività in sanatoria – Possibilità.

E’ improcedibile il ricorso presentato avverso l’ordinanza di demolizione dopo la presentazione di una D.I.A. in sanatoria, atteso che con la presentazione delle denuncie d’inizio attività “in sanatoria” (rectius: relative a “varianti a permessi di costruire”) è possibile legittimare, ex post, le difformità riscontrate dalla P.A. rispetto ai grafici di progetto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE

 

composto dai magistrati: Presidente, dott. Antonio Onorato; Primo Referendario, dott. Vincenzo Cernese; Referendario, dott. Paolo Severini, est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)

 

sul ricorso n. 8517 del 2004, proposto
dalla Sol. Edil. S. r. l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Di Mauro, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Giustiniano 136;

 

contro

 

il Comune di Mugnano di Napoli, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
a) dell’ordinanza di demolizione prot. n. 4628 del 12.03.2004, emessa dal Comune di Mugnano di Napoli;
b) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, all’udienza del 15 luglio 2004, il Referendario dr. Paolo Severini; Uditi i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

Com’è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata, adottata in camera di consiglio. Tanto, perché lo stesso risulta chiaramente improcedibile, per le ragioni che di seguito si esporranno.
L’impugnata ordinanza di demolizione n. 35/2004, prot. n. 4628 del 12.03.2004, emessa dal Dirigente del IV° Settore del Comune di Mugnano di Napoli, concerne due fabbricati, siti alla via Crispi di quel Comune, acquistati, dalla società ricorrente, da privati che li avevano abusivamente edificati, e sanati con c. e. nn. 398, 399, 400, 401, 402 e 403, già volturate in favore della stessa società ricorrente; detti immobili erano stati, in particolare, completati dalla Sol Edil s. r. l., ma in data 1.03.2004, nel corso di un sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale, erano emerse talune difformità, rispetto ai grafici di progetto allegati alle suddette concessioni in sanatoria, cui era seguita l’emanazione dell’ordinanza di demolizione impugnata; al fine di regolarizzare le suddette difformità (relative alle aree esterne, ai balconi, ai terrazzi, alle recinzioni e ad altro), la società ricorrente aveva presentato, al Comune di Mugnano di Napoli, due denunce d’inizio attività “a sanatoria”, n. 37/04 e n. 38/04, ai sensi dell’art. 2 comma 60 della l. 662/96, cui aveva fatto seguito, da parte del Comune, una richiesta d’integrazione documentale, prontamente assolta dalla società ricorrente; avverso la suddetta ordinanza di demolizione, erano articolate censure di violazione di legge (artt. 32 l. 1150/42 e 15 l. 10/77; 2 l. 662/96; 3 e ss. l. 241/90; 7 e 12 l. 47/85), nonché d’eccesso di potere sotto vari profili (erronea determinazione dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di motivazione e d’istruttoria), di violazione del giusto procedimento e del principio dell’affidamento; ed era formulata domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità del provvedimento impugnato, quantificati in € 5.000,00. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio; all’udienza in camera di consiglio del 15.07.2004 il ricorso era trattenuto in decisione.
Rileva il Tribunale che – riguardo alle difformità riscontrate dalla Polizia Municipale con il verbale dell’1.03.2004 – la società ricorrente ha presentato, in data 1.04.2004, quindi dopo l’emanazione e la notifica dell’ordinanza di demolizione impugnata, due denunce (prot. n. 6006 e 6007) d’inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001, concernenti in particolare “varianti in corso d’opera”, ai sensi del co. 2° del citato art. 22 del T. U. sull’edilizia, che testualmente prevede: “Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori”.
A proposito di tali denunce d’inizio attività, l’Ufficio Tecnico del Comune intimato ha richiesto, in data 13.04.2004, alla società ricorrente, la produzione di documentazione integrativa, consegnata in data 26.05.2004 (prot. n. 9462 e n. 9463);
Tale essendo la disciplina legislativa, cui espressamente la società ricorrente ha inteso fare riferimento, onde regolarizzare gli abusi edilizi riscontrati dai vigili municipali, ne consegue la palese improcedibilità del ricorso, notificato il 28.05.2004, proposto avverso l’ordinanza di demolizione di cui in epigrafe.
L’improcedibilità, a parere del Tribunale, deriva dal difetto genetico dell’interesse a ricorrere, atteso che con la presentazione delle citate denuncie d’inizio attività “in sanatoria” (rectius: relative a “varianti a permessi di costruire”, che non incidano tuttavia sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire), la società ricorrente ha inteso legittimare, ex post, le difformità riscontrate dal Comune rispetto ai grafici di progetto, allegati alle concessioni edilizie in sanatoria già rilasciate (si tenga presente, infatti, che a termini di legge “tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale”).
L’ordinanza di demolizione, concernente tali difformità, ha perso quindi ogni capacità di ledere l’interesse della società ricorrente.
Ciò non implica, ovviamente, che il Comune debba necessariamente condividere la convinzione, espressa dalla società ricorrente con la presentazione delle due denunce d’inizio attività in oggetto, che gli interventi realizzati rientrino tra quelli che – a norma del predetto art. 22 d.P.R. 380/2001 – sono subordinati unicamente alla presentazione dei predetti strumenti di semplificazione del procedimento di rilascio del titolo ad aedificandum.
In particolare, resta ferma e salva, naturalmente, la possibilità dell’esercizio, da parte dello stesso Ente locale, dei poteri riconosciuti dall’art. 23 co. 6° del T. U. sull’edilizia al “dirigente” o al “responsabile del competente ufficio comunale”, i quali nel termine di trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, ove riscontrino l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notificano all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informano l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza (fatta comunque salva, ancora, la facoltà dell’interessato di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia).
Tanto basta per ritenere che è il ricorso è improcedibile.
La preliminare dichiarazione in tal senso osta all’esame dei motivi di ricorso e della domanda di risarcimento del danno, azionata dalla società ricorrente. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2004.

 

IL PRESIDENTE
(dott. Antonio Onorato)

 

IL REFENDARIO EST.
(dott. Paolo Severini)

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