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| n. 10-2004 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 27 settembre
2004 n. 12804
Pres. A. Onorato – Rel. P. Severini
Sol. Edil. S. r. l. (Avv. Carmine Di Mauro) c/ Comune di
Mugnano di Napoli (non costituito) |
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Edilizia ed Urbanistica – Attività edilizia
– Denuncia inizio attività in sanatoria – Possibilità.
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E’ improcedibile il ricorso presentato avverso
l’ordinanza di demolizione dopo la presentazione di una
D.I.A. in sanatoria, atteso che con la presentazione delle
denuncie d’inizio attività “in sanatoria” (rectius: relative
a “varianti a permessi di costruire”) è possibile legittimare,
ex post, le difformità riscontrate dalla P.A. rispetto ai
grafici di progetto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
SECONDA SEZIONE
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composto dai magistrati: Presidente, dott.
Antonio Onorato; Primo Referendario, dott. Vincenzo Cernese;
Referendario, dott. Paolo Severini, est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre
1971 n. 1034)
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sul ricorso n. 8517 del 2004, proposto
dalla Sol. Edil. S. r. l., in persona del legale
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine
Di Mauro, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli,
alla via Giustiniano 136;
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contro
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il Comune di Mugnano di Napoli, in
persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
a) dell’ordinanza di demolizione prot. n. 4628 del 12.03.2004,
emessa dal Comune di Mugnano di Napoli;
b) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso
e conseguente, comunque lesivo degli interessi della società
ricorrente;
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, all’udienza del 15 luglio 2004, il Referendario
dr. Paolo Severini; Uditi i difensori presenti, come da
verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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Com’è stato rappresentato ai difensori delle
parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n.
1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel
merito, con sentenza in forma semplificata, adottata in
camera di consiglio. Tanto, perché lo stesso risulta chiaramente
improcedibile, per le ragioni che di seguito si esporranno.
L’impugnata ordinanza di demolizione n. 35/2004, prot. n.
4628 del 12.03.2004, emessa dal Dirigente del IV° Settore
del Comune di Mugnano di Napoli, concerne due fabbricati,
siti alla via Crispi di quel Comune, acquistati, dalla società
ricorrente, da privati che li avevano abusivamente edificati,
e sanati con c. e. nn. 398, 399, 400, 401, 402 e 403, già
volturate in favore della stessa società ricorrente; detti
immobili erano stati, in particolare, completati dalla Sol
Edil s. r. l., ma in data 1.03.2004, nel corso di un sopralluogo
eseguito dalla Polizia Municipale, erano emerse talune difformità,
rispetto ai grafici di progetto allegati alle suddette concessioni
in sanatoria, cui era seguita l’emanazione dell’ordinanza
di demolizione impugnata; al fine di regolarizzare le suddette
difformità (relative alle aree esterne, ai balconi, ai terrazzi,
alle recinzioni e ad altro), la società ricorrente aveva
presentato, al Comune di Mugnano di Napoli, due denunce
d’inizio attività “a sanatoria”, n. 37/04 e n. 38/04, ai
sensi dell’art. 2 comma 60 della l. 662/96, cui aveva fatto
seguito, da parte del Comune, una richiesta d’integrazione
documentale, prontamente assolta dalla società ricorrente;
avverso la suddetta ordinanza di demolizione, erano articolate
censure di violazione di legge (artt. 32 l. 1150/42 e 15
l. 10/77; 2 l. 662/96; 3 e ss. l. 241/90; 7 e 12 l. 47/85),
nonché d’eccesso di potere sotto vari profili (erronea determinazione
dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di motivazione
e d’istruttoria), di violazione del giusto procedimento
e del principio dell’affidamento; ed era formulata domanda
di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità
del provvedimento impugnato, quantificati in € 5.000,00.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio;
all’udienza in camera di consiglio del 15.07.2004 il ricorso
era trattenuto in decisione.
Rileva il Tribunale che – riguardo alle difformità riscontrate
dalla Polizia Municipale con il verbale dell’1.03.2004 –
la società ricorrente ha presentato, in data 1.04.2004,
quindi dopo l’emanazione e la notifica dell’ordinanza di
demolizione impugnata, due denunce (prot. n. 6006 e 6007)
d’inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001,
concernenti in particolare “varianti in corso d’opera”,
ai sensi del co. 2° del citato art. 22 del T. U. sull’edilizia,
che testualmente prevede: “Sono, altresì, realizzabili mediante
denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire
che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d’uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano
le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità,
tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione
di ultimazione dei lavori”.
A proposito di tali denunce d’inizio attività, l’Ufficio
Tecnico del Comune intimato ha richiesto, in data 13.04.2004,
alla società ricorrente, la produzione di documentazione
integrativa, consegnata in data 26.05.2004 (prot. n. 9462
e n. 9463);
Tale essendo la disciplina legislativa, cui espressamente
la società ricorrente ha inteso fare riferimento, onde regolarizzare
gli abusi edilizi riscontrati dai vigili municipali, ne
consegue la palese improcedibilità del ricorso, notificato
il 28.05.2004, proposto avverso l’ordinanza di demolizione
di cui in epigrafe.
L’improcedibilità, a parere del Tribunale, deriva dal difetto
genetico dell’interesse a ricorrere, atteso che con la presentazione
delle citate denuncie d’inizio attività “in sanatoria” (rectius:
relative a “varianti a permessi di costruire”, che non incidano
tuttavia sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che
non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia,
non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire), la società
ricorrente ha inteso legittimare, ex post, le difformità
riscontrate dal Comune rispetto ai grafici di progetto,
allegati alle concessioni edilizie in sanatoria già rilasciate
(si tenga presente, infatti, che a termini di legge “tali
denunce di inizio attività costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento
principale”).
L’ordinanza di demolizione, concernente tali difformità,
ha perso quindi ogni capacità di ledere l’interesse della
società ricorrente.
Ciò non implica, ovviamente, che il Comune debba necessariamente
condividere la convinzione, espressa dalla società ricorrente
con la presentazione delle due denunce d’inizio attività
in oggetto, che gli interventi realizzati rientrino tra
quelli che – a norma del predetto art. 22 d.P.R. 380/2001
– sono subordinati unicamente alla presentazione dei predetti
strumenti di semplificazione del procedimento di rilascio
del titolo ad aedificandum.
In particolare, resta ferma e salva, naturalmente, la possibilità
dell’esercizio, da parte dello stesso Ente locale, dei poteri
riconosciuti dall’art. 23 co. 6° del T. U. sull’edilizia
al “dirigente” o al “responsabile del competente ufficio
comunale”, i quali nel termine di trenta giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori, ove riscontrino l’assenza di una o più
delle condizioni stabilite, notificano all’interessato l’ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato,
informano l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine
di appartenenza (fatta comunque salva, ancora, la facoltà
dell’interessato di ripresentare la denuncia di inizio attività,
con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia).
Tanto basta per ritenere che è il ricorso è improcedibile.
La preliminare dichiarazione in tal senso osta all’esame
dei motivi di ricorso e della domanda di risarcimento del
danno, azionata dalla società ricorrente. Ricorrono giustificati
motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese
di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Seconda, definitivamente decidendo
sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile, nei
sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa. Così deciso, in Napoli, nella
Camera di Consiglio del 15 luglio 2004.
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IL PRESIDENTE
(dott. Antonio Onorato)
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IL REFENDARIO EST.
(dott. Paolo Severini)
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