| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 25 settembre
2004 n. 3455
Pres. Perricone, Est. Trizzino
Salomoni Simone contro Ministero della difesa |
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Diniego di dispensa dal servizio militare
richiesta ex art.7, comma 3, lettera b), D. Lgs. n. 504
del 1997 – Essenzialità dell’attività svolta dal ricorrente
– Presenza di altri soci amministratori – Circostanza di
per sé idonea a stabilire la fungibilità fra i vari soci
amministratori – Esclusione - Illegittimità del provvedimento.
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L’art.7, comma 3, lett. b), D. Lgs. 30 dicembre
1997 n. 504 consente la dispensa dal servizio militare a
coloro che siano responsabili diretti della conduzione di
imprese. La presenza di altri soci amministratori non costituisce
circostanza idonea ad escludere il possesso dei requisiti
per fruire della dispensa, atteso che occorre accertare
in concreto se la presenza di altri soci sia condizione
sufficiente a garantire la prosecuzione dell’attività oggetto
della società. Ne deriva che il diniego di dispensa che
escluda l’essenzialità dell’attività svolta dal ricorrente
nella società di cui è socio sulla base del solo rilievo
che vi siano altri soci amministratori, è illegittimo, tra
gli altri, per violazione di legge ex art.7, comma 3, lett.
b) D. Lgs. citato, e per difetto di motivazione ex art.3
L. 7 agosto1990 n. 241.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA
SEZIONE I
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Registro Sentenze:/ 3455/04
Registro Generale: 976/2002
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; ALBERTO
PASI Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 26 Febbraio 2004
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Visto il ricorso 976/2002 proposto da:
SALOMONI SIMONE rappresentato e difeso da: GUALANDI
AVV. FEDERICO MINOTTI AVV. FRANCESCA con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA MARCONI 20 presso GUALANDI AVV. FEDERICO
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contro
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MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;
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per l'annullamento del provvedimento 24.5.2002,
del Direttore Generale della Direzione Generale della Leva
di diniego dell’istanza di dispensa dal servizio militare;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto i motivi aggiunti notificato il 22.10.2002 e depositati
il 24.10.2002, proposti ai sensi dell’articolo 1 della legge
21.7.2000 per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della cartolina 27.9.2002 n. 59;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA
DIFESA
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale
7.11.2002 n. 768, con la quale è stata accolta la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato
con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dal
ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 26 febbraio 2004, relatore
il Consigliere Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Gualandi,
in sostituzione dell’avvocato F. Gualandi e l’avvocato dello
Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Oggetto del presente gravame sono i provvedimenti
del Ministero della Difesa meglio specificati in epigrafe,
di rigetto dell’istanza del ricorrente volta a ottenere
la dispensa dal servizio militare ai sensi dell’articolo
7, comma 3, lettera b del D. Lvo 30.11.1997 n. 504 e di
precettazione del ricorrente a presentarsi al 18° Reggimento
“Edolo”.
Avverso il diniego di dispensa, fondato sulla considerazione
che “con la partenza dell’arruolato non vengono a mancare
i presupposti per la funzionalità tecnico-amministrativa
dell’azienda, il ricorrente deduce con l’unico motivo di
legittimità la violazione e falsa interpretazione dell’articolo
7, comma 3, del D. Lvo n. 504 del 1977; la violazione dell’articolo
3 della legge 7.8.1990 n. 241 per insufficiente motivazione
e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso
presupposto di fatto, arbitrarietà e irragionevolezza manifeste.
Avverso la cartolina precetto oltre all’illegittimità derivata
la violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 e
la carenza di istruttoria, l’illogicità e arbitrarietà manifeste.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando
le censure dedotte dal ricorrente e chiedendo la reiezione
del ricorso.
All’udienza del 26 febbraio 2004, fissata per la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente
censura il diniego di dispensa impugnato con il ricorso
originario deducendo la violazione dell’articolo 7, comma
3 lettera b) del D. Lvo n. 504 del 1997, la violazione dell’articolo
3 della legge 241 del 1990 per difetto di motivazione e
l’eccesso di potere sotto i diversi profili del difetto
di istruttoria, del falso presupposto di fatto, dell’arbitrarietà
e irragionevolezza manifeste.
In particolare il ricorrente rileva che l’Amministrazione
non avrebbe assolutamente spiegato le ragioni in base alle
quali non ha considerato l’attività tecnico professionale
da lui svolta indispensabile per la funzionalità tecnico
amministrativa dell’azienda e ciò nonostante la dimostrata
specifica competenza del ricorrente nel settore delle telecomunicazioni
e l’indisponibilità e incapacità degli altri soci per tale
ramo di attività dell’azienda.
Sostiene, invece, la resistente Amministrazione che nella
fattispecie sarebbe stato sufficiente a giustificare il
diniego di dispensa e a escludere l’essenzialità dell’attività
svolta dal ricorrente il fatto, comprovato nella visura
camerale allegata dall’istante nella richiesta di dispensa,
che nella società di cui è socio il ricorrente ricopre la
carica di amministratore unitamente alle altre socie.
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2. La doglianza è fondata.
Al riguardo va infatti rilevato che, secondo il prevalente
e condiviso insegnamento giurisprudenziale, la presenza
di altri soci amministratori non costituisce circostanza
idonea ad escludere il possesso dei requisiti per fruire
della dispensa, atteso che occorre accertare in concreto
se la presenza di altri soci sia condizione sufficiente
a garantire la prosecuzione dell’attività oggetto della
società.
Orbene, nella fattispecie risulta comprovato in atti che
la società di cui il ricorrente è uno dei soci amministratori
ha come soggetto sociale due attività, (l’una di vendita,
assistenza e manutenzione di articoli per telecomunicazioni;
l’altra di consulenza e assistenza assicurativa) assolutamente
disomogenee e completamente autonome l’una dall’altra e
tali da escludere la fungibilità fra i vari soci amministratori.
In tale situazione, rilevabile ictu oculi dalla semplice
lettura della visura camerale, del tutto evidente risulta
l’inadeguatezza della motivazione posta a base dell’impugnata
dispensa.
La comprovata essenzialità dell’attività svolta dal ricorrente
per quanto riguarda l’assistenza e la manutenzione di impianti
di telecomunicazione, rende inoltre palese la violazione
del comma 3 dell’articolo 7 del D.Lvo n. 504 del 1997, laddove
consente la dispensa dal servizio a coloro che siano responsabili
diretti della conduzione dell’impresa.
Tanto basta a ritenere l’illegittimità dell’impugnata diniego
di dispensa, che va pertanto annullato.
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3. Tale annullamento riverbera i suoi effetti
anche sulla cartolina precetto impugnata con atto di motivi
aggiunti notificati ai sensi dell’articolo 1 della legge
205 del 2000, che risulta affetta, in via derivata, dai
medesimi vizi di illegittimità del diniego di dispensa e
che va conseguentemente annullata.
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4. Per tutto quanto sopra il ricorso originariamente
proposto e l’impugnativa di cui ai successivi motivi aggiunti
devono essere accolti e per l’effetto annullati gli atti
impugnati.
Tuttavia, ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa e sull’impugnativa proposta con
i motivi aggiunti, li accoglie e per l’effetto annulla gli
impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 26 febbraio 2004.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.
55 L. 18/4/82, n. 186.
Bologna, lì 25/09/2004
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