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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 25 settembre 2004 n. 3455
Pres. Perricone, Est. Trizzino
Salomoni Simone contro Ministero della difesa


Diniego di dispensa dal servizio militare richiesta ex art.7, comma 3, lettera b), D. Lgs. n. 504 del 1997 – Essenzialità dell’attività svolta dal ricorrente – Presenza di altri soci amministratori – Circostanza di per sé idonea a stabilire la fungibilità fra i vari soci amministratori – Esclusione - Illegittimità del provvedimento.

L’art.7, comma 3, lett. b), D. Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 consente la dispensa dal servizio militare a coloro che siano responsabili diretti della conduzione di imprese. La presenza di altri soci amministratori non costituisce circostanza idonea ad escludere il possesso dei requisiti per fruire della dispensa, atteso che occorre accertare in concreto se la presenza di altri soci sia condizione sufficiente a garantire la prosecuzione dell’attività oggetto della società. Ne deriva che il diniego di dispensa che escluda l’essenzialità dell’attività svolta dal ricorrente nella società di cui è socio sulla base del solo rilievo che vi siano altri soci amministratori, è illegittimo, tra gli altri, per violazione di legge ex art.7, comma 3, lett. b) D. Lgs. citato, e per difetto di motivazione ex art.3 L. 7 agosto1990 n. 241.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA
SEZIONE I

 

Registro Sentenze:/ 3455/04
Registro Generale: 976/2002

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; ALBERTO PASI Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 26 Febbraio 2004

 

Visto il ricorso 976/2002 proposto da:
SALOMONI SIMONE rappresentato e difeso da: GUALANDI AVV. FEDERICO MINOTTI AVV. FRANCESCA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MARCONI 20 presso GUALANDI AVV. FEDERICO

 

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

 

per l'annullamento del provvedimento 24.5.2002, del Direttore Generale della Direzione Generale della Leva di diniego dell’istanza di dispensa dal servizio militare;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto i motivi aggiunti notificato il 22.10.2002 e depositati il 24.10.2002, proposti ai sensi dell’articolo 1 della legge 21.7.2000 per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della cartolina 27.9.2002 n. 59;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA DIFESA
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 7.11.2002 n. 768, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 26 febbraio 2004, relatore il Consigliere Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Gualandi, in sostituzione dell’avvocato F. Gualandi e l’avvocato dello Stato A. Cecchieri;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Oggetto del presente gravame sono i provvedimenti del Ministero della Difesa meglio specificati in epigrafe, di rigetto dell’istanza del ricorrente volta a ottenere la dispensa dal servizio militare ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b del D. Lvo 30.11.1997 n. 504 e di precettazione del ricorrente a presentarsi al 18° Reggimento “Edolo”.
Avverso il diniego di dispensa, fondato sulla considerazione che “con la partenza dell’arruolato non vengono a mancare i presupposti per la funzionalità tecnico-amministrativa dell’azienda, il ricorrente deduce con l’unico motivo di legittimità la violazione e falsa interpretazione dell’articolo 7, comma 3, del D. Lvo n. 504 del 1977; la violazione dell’articolo 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per insufficiente motivazione e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto di fatto, arbitrarietà e irragionevolezza manifeste.
Avverso la cartolina precetto oltre all’illegittimità derivata la violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 e la carenza di istruttoria, l’illogicità e arbitrarietà manifeste.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le censure dedotte dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 26 febbraio 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente censura il diniego di dispensa impugnato con il ricorso originario deducendo la violazione dell’articolo 7, comma 3 lettera b) del D. Lvo n. 504 del 1997, la violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 per difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto i diversi profili del difetto di istruttoria, del falso presupposto di fatto, dell’arbitrarietà e irragionevolezza manifeste.
In particolare il ricorrente rileva che l’Amministrazione non avrebbe assolutamente spiegato le ragioni in base alle quali non ha considerato l’attività tecnico professionale da lui svolta indispensabile per la funzionalità tecnico amministrativa dell’azienda e ciò nonostante la dimostrata specifica competenza del ricorrente nel settore delle telecomunicazioni e l’indisponibilità e incapacità degli altri soci per tale ramo di attività dell’azienda.
Sostiene, invece, la resistente Amministrazione che nella fattispecie sarebbe stato sufficiente a giustificare il diniego di dispensa e a escludere l’essenzialità dell’attività svolta dal ricorrente il fatto, comprovato nella visura camerale allegata dall’istante nella richiesta di dispensa, che nella società di cui è socio il ricorrente ricopre la carica di amministratore unitamente alle altre socie.

 

2. La doglianza è fondata.
Al riguardo va infatti rilevato che, secondo il prevalente e condiviso insegnamento giurisprudenziale, la presenza di altri soci amministratori non costituisce circostanza idonea ad escludere il possesso dei requisiti per fruire della dispensa, atteso che occorre accertare in concreto se la presenza di altri soci sia condizione sufficiente a garantire la prosecuzione dell’attività oggetto della società.
Orbene, nella fattispecie risulta comprovato in atti che la società di cui il ricorrente è uno dei soci amministratori ha come soggetto sociale due attività, (l’una di vendita, assistenza e manutenzione di articoli per telecomunicazioni; l’altra di consulenza e assistenza assicurativa) assolutamente disomogenee e completamente autonome l’una dall’altra e tali da escludere la fungibilità fra i vari soci amministratori.
In tale situazione, rilevabile ictu oculi dalla semplice lettura della visura camerale, del tutto evidente risulta l’inadeguatezza della motivazione posta a base dell’impugnata dispensa.
La comprovata essenzialità dell’attività svolta dal ricorrente per quanto riguarda l’assistenza e la manutenzione di impianti di telecomunicazione, rende inoltre palese la violazione del comma 3 dell’articolo 7 del D.Lvo n. 504 del 1997, laddove consente la dispensa dal servizio a coloro che siano responsabili diretti della conduzione dell’impresa.
Tanto basta a ritenere l’illegittimità dell’impugnata diniego di dispensa, che va pertanto annullato.

 

3. Tale annullamento riverbera i suoi effetti anche sulla cartolina precetto impugnata con atto di motivi aggiunti notificati ai sensi dell’articolo 1 della legge 205 del 2000, che risulta affetta, in via derivata, dai medesimi vizi di illegittimità del diniego di dispensa e che va conseguentemente annullata.

 

4. Per tutto quanto sopra il ricorso originariamente proposto e l’impugnativa di cui ai successivi motivi aggiunti devono essere accolti e per l’effetto annullati gli atti impugnati.
Tuttavia, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa e sull’impugnativa proposta con i motivi aggiunti, li accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 26 febbraio 2004.

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.
Bologna, lì 25/09/2004

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