| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 16 luglio 2004
n. 10462
Pres. D’Alessandro, Est. Tondin
Centro Neapolisanit (Avv. Cavallaro) contro A.S.L. Napoli
4 (n.c.) |
|
1. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione
esclusiva del G.A. – In materia di servizi pubblici – Controversia
proposta per il pagamento di prestazioni sanitarie erogate
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – In base all’art.
33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art.
7 della L. n. 205 del 2000, nel testo risultante a seguito
della sent. della Corte Costituzionale 6 lugio 2004 n. 204
– Difetto di giurisdizione del G.A.
|
| |
|
2. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione
esclusiva del G.A. –Declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 33, 2° comma , del D.Lgs. n. 80/1988 come sostituito
dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, avvenuta con sentenza
della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Va applicata
anche ai giudizi pendenti, salvo il limite dei rapporti
esauriti - Ragioni
|
|
1. Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80
del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205
del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici
esercizi non comprende le controversie riguardanti diritti
di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non
sia coinvolta come autorità; ne consegue che deve essere
dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione,
un ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo, nel
caso in cui il ricorrente chieda il pagamento di prestazioni
sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
atteso che, in tale ipotesi, la decisione del ricorso è
devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
|
| |
|
2. La declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato
dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204
del 2004, trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa
l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronuncie
della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti
esauriti
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA NAPOLI
QUINTA SEZIONE
|
| |
|
nelle persone dei Signori: CARLO d'ALESSANDRO,
Presidente; FABIO DONADONO, Consigliere; FEDERICA TONDIN
Referendario relatore
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
Visto il ricorso 8057/2004 proposto da:
|
| |
|
CENTRO NEAPOLISANIT SRL rappresentato
e difeso da: CAVALLARO GENNARO con domicilio eletto in NAPOLI
SEGRETERIA T.A.R. presso CAVALLARO GENNARO
|
| |
|
contro
|
| |
|
A.S.L. NAPOLI 4
|
| |
|
per l' ingiunzione di pagamento ai sensi
degli artt. 186 bis e ter c.p.c.;
|
| |
|
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Udito il relatore Ref. FEDERICA TONDIN
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di
udienza;
|
| |
|
considerato che il giudizio è suscettibile
di immediata definizione nel merito, con motivazione in
forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della
legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della
legge 205 del 2000;
premesso che il ricorrente chiede il pagamento di prestazioni
sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
rilevato che:
- in base all’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato
dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204
del 2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di pubblici esercizi non comprende le controversie
riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica
amministrazione non sia coinvolta come autorità;
- la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale
trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia
retroattiva che assiste tale tipo di pronuncie della Corte
costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti (
cfr. Cass., ss. uu., 6.5.2002, n. 6487 );
ritenuto, pertanto, il difetto di giurisdizione del T.a.r.
sul ricorso in esame, il cui oggetto è devoluto alla cognizione
del giudice ordinario;
ravvisato che la mancanza di contraddittori costituiti in
giudizio esime dalla pronuncia sulle spese di causa
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, sez. 5 dichiara il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa. Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio
del 8 e 15 luglio 2004.
|
|