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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 16 luglio 2004 n. 10462
Pres. D’Alessandro, Est. Tondin
Centro Neapolisanit (Avv. Cavallaro) contro A.S.L. Napoli 4 (n.c.)


1. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – In materia di servizi pubblici – Controversia proposta per il pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – In base all’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, nel testo risultante a seguito della sent. della Corte Costituzionale 6 lugio 2004 n. 204 – Difetto di giurisdizione del G.A.

 

2. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. –Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 33, 2° comma , del D.Lgs. n. 80/1988 come sostituito dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Va applicata anche ai giudizi pendenti, salvo il limite dei rapporti esauriti - Ragioni

1. Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici esercizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità; ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, un ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo, nel caso in cui il ricorrente chieda il pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, atteso che, in tale ipotesi, la decisione del ricorso è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

 

2. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronuncie della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI
QUINTA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: CARLO d'ALESSANDRO, Presidente; FABIO DONADONO, Consigliere; FEDERICA TONDIN Referendario relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso 8057/2004 proposto da:

 

CENTRO NEAPOLISANIT SRL rappresentato e difeso da: CAVALLARO GENNARO con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R. presso CAVALLARO GENNARO

 

contro

 

A.S.L. NAPOLI 4

 

per l' ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 186 bis e ter c.p.c.;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore Ref. FEDERICA TONDIN
Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;

 

considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge 205 del 2000;
premesso che il ricorrente chiede il pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
rilevato che:
- in base all’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici esercizi non comprende le controversie riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione non sia coinvolta come autorità;
- la suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronuncie della Corte costituzionale, salvo il limite dei rapporti esauriti ( cfr. Cass., ss. uu., 6.5.2002, n. 6487 );
ritenuto, pertanto, il difetto di giurisdizione del T.a.r. sul ricorso in esame, il cui oggetto è devoluto alla cognizione del giudice ordinario;
ravvisato che la mancanza di contraddittori costituiti in giudizio esime dalla pronuncia sulle spese di causa

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. 5 dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 8 e 15 luglio 2004.

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