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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 6 ottobre 2004 n. 4191
G. Vacirca Pres. G. Di Nunzio Est.
G. Berti (Avv.ti V. Chierroni, D. Iaria e G. Padoa) contro la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato), l’Ente Ferrovie dello Stato (Avvocatura dello Stato) Ferrovie dello Stato ora Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Avv. S. Grassi) e nei confronti di Soc. COS.NA S.p.A. (Avv.ti F. e G. Colzi), C.I.R. Costruzioni S.r.l. (Avv.ti F. ed A. Colzi) Soc. CO.GE.I. S.p.A. (A., F. e G. Colzi)


1 Espropriazione per pubblica utilità – Atto di seconda proroga del termine finale per l’espropriazione – Motivazione – Riproduzione delle medesime argomentazioni che avevano giustificato la prima proroga – Mancata indicazione degli elementi sopravvenuti ex art. 13 L. 2359/1865 - Illegittimità

 

2. Espropriazione per pubblica utilità – Annullamento della proroga del termine finale per l’espropriazione – Occupazione usurpativa – Non sussiste – Accessione invertita – Sussiste

 

3. Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione illegittima – Risarcimento - Termine di prescrizione – Dies a quo - Decorre dalla provata conoscenza dell'illiceità del comportamento dannoso – Conoscenza dell’illegittimità dell’atto di proroga del termine finale per le espropriazioni - Avviene con certezza solo con la pubblicazione della sentenza di annullamento di tale atto

1. È illegittimo per difetto di motivazione il secondo atto di proroga del termine finale per l’espropriazione il quale, limitandosi a riprodurre le medesime argomentazioni che avevano giustificato la prima proroga, non espliciti - nemmeno ob relationem - gli effettivi elementi sopravvenuti che giustifichino l’ulteriore proroga dei termini come invece espressamente richiesto dall’art. 13 L. 2359/1865

 

2. In tema di espropriazione, laddove venga annullata non la dichiarazione di pubblica utilità ma solo la sua (seconda) proroga ne discende che la trasformazione irreversibile del fondo si è verificata durante un’occupazione legittima poi scaduta ed illegittimamente prorogata. Pertanto non può ricorrere la fattispecie dell’occupazione usurpativa ma si rientra nella c.d. accessione invertita con ogni conseguenza anche in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno

 

3. Il dies a quo sulla prescrizione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno in caso di occupazione illegittima non può decorrere prima della provata conoscenza dell'illiceità del comportamento dannoso: tale conoscenza, con riferimento all'illegittimità del secondo atto di proroga del termine finale per le espropriazioni, avverrà con certezza alla data della pubblicazione della sentenza con la conseguenza che solo allora inizierà a decorrere il termine di prescrizione


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
PRIMA SEZIONE

 

composto dai Signori: GIOVANNI VACIRCA Presidente; GIUSEPPE DI NUNZIO Cons., relatore; ELEONORA DI SANTO Cons.

 

ha pronunciato la

 

SENTENZA

 

Sui ricorsi nn. 1228/1990, 4087/1994 e 2289/2000 proposti da:
BERTI GERMANDO rappresentato e difeso da: CHIERRONI VITTORIO IARIA DOMENICO PADOA GIULIO con domicilio eletto in FIRENZE VIA RONDINELLI 2 presso CHIERRONI VITTORIO

 

contro

 

ricorso n. 1228/90:
PREFETTURA DI FIRENZE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede

 

ENTE FERROVIE DELLO STATO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede

 

FERROVIE DELLO STATO ORA SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO con domicilio eletto in FIRENZE VIA GINO CAPPONI 26 presso la sua sede

 

e nei confronti di
SOC. COS.NA S.P.A. rappresentato e difeso da: COLZI FABIO COLZI GIORGIO con domicilio eletto in FIRENZE VIA RONDINELLI 2 presso COLZI GIORGIO

 

e nei confronti di
C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L. già rappresentato e difeso da: COLZI FABIO COLZI ALESSANDRO con domicilio eletto in FIRENZE VIA S. GALLO, 76 presso COLZI ALESSANDRO

 

per l’annullamento
- del decreto del Prefetto di Firenze n. 800/87 in data 23.10.1987, mediante il quale l’Impresa COS.NA – Costruzioni Nazionali S.p.A. è stata autorizzata ad occupare in via d’urgenza aree di proprietà del ricorrente;
- dell’avviso (citazione per biglietto) di incognita data e numero di comunicazione da parte dell’Ente Ferrovie dello Stato, e per esso del concessionario Impresa COS.NA – Costruzioni Nazionali S.p.A. della data ed orario delle operazioni di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza da effettuarsi quanto alle aree di proprietà del ricorrente in esecuzione del ricordato Decreto prefettizio, nonchè dei conseguenti verbali di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza;
- della deliberazione n. 461 del 16.7.1987 (del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato) di approvazione del progetto dei lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto ferroviario Firenze-Empoli-Pisa-Viadotto Firenze I° lotto;
- degli atti tutti a quelli di cui sopra comunque presupposti, connessi o conseguenziali;

 

contro

 

ricorso n. 4087/1994:
SOC. FERROVIE DELLO STATO S.P.A. FERROVIE DELLO STATO ORA SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO con domicilio eletto in FIRENZE VIA GINO CAPPONI 26 presso la sua sede

 

e nei confronti di
SOC. CO.GE.I. S.P.A. rappresentato e difeso da: COLZI ALESSANDRO COLZI FABIO COLZI GIORGIO con domicilio eletto in FIRENZE VIA RONDINELLI 2 presso COLZI ALESSANDRO

 

e nei confronti di
C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L. già rappresentato e difeso da: COLZI FABIO COLZI ALESSANDRO con domicilio eletto in FIRENZE VIA S. GALLO, 76 presso COLZI ALESSANDRO

 

per l’annullamento
- della deliberazione dell’Amministratore Straordinario dell’Ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10.12.1991 mediante la quale il termine per il compimento delle espropriazioni occorrenti per i lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea ferroviaria Firenze-Pisa è stato prorogato dal 19.12.1991 al 18.12.1994; nonchè degli atti tutti a tale deliberazione presupposti, connessi e conseguenziali ed in particolare per quanto occorrer possa, del seguente provvedimento di incognito contenuto:
- relazione della Divisione Costruzioni – Servizio Gestione Lavori 2 – n. CO.2/K.07/3412/3103 del 30.10.1991, presentata dal Direttore Generale in data 3.12.1991.

 

contro

 

ricorso n. 2289/2000:
PREFETTURA DI FIRENZE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede

 

FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - ROMA rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO con domicilio eletto in FIRENZE VIA GINO CAPPONI 26 presso la sua sede AVVOCATURA STATO PER FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

 

e nei confronti di
SOC. C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L. già rappresentato e difeso da: COLZI FABIO COLZI ALESSANDRO con domicilio eletto in FIRENZE VIA SAN GALLO 76 presso COLZI FABIO

 

per l’annullamento
- della deliberazione emessa in data 25.11.1994 dall’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni, di nuova ulteriore proroga del termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle espropriazioni per i lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea ferroviaria Firenze-Pisa (termine già prorogati con deliberazione dell’Amministratore Straordinario dell’Ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10.12.1991);
- del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze prot. n. 800/87 Area 1^ AA.GG. del 30.7.1996 con il quale è stata disposta la definitiva espropriazione di aree del ricorrente utilizzate per la realizzazione dei lavori di cui sopra;
- di tutti gli ulteriori atti – ignoti al ricorrente – a quelli di cui sopra comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali;
nonché, per l'accertamento del diritto, e conseguente condanna, al risarcimento dei danni subiti;

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L. ENTE FERROVIE DELLO STATO FERROVIE DELLO STATO ORA SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PREFETTURA DI FIRENZE SOC. COS.NA S.P.A. SOC. CO.GE.I. S.P.A.
Visti l'atto di motivi aggiunti al ricorso n. 1228/90 e i due atti di motivi aggiunti sia al ricorso n. 4087/94 sia a quello n. 2289/00;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti delle cause;
Vista la propria sentenza n. 979/03; Vista la propria ordinanza n. 5819/03;
Udito nella pubblica udienza del 22 giugno 2004 , relatore il Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO , gli avv.ti V.Chierroni, J.Sanalitro per S.Grassi e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con convenzione n. 48 del 16 maggio 1984, l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato affidava all'Associazione temporanea di imprese composta dalla Impresa COSNA - Costruzioni Nazionali Spa con sede in Tremestieri Etneo (CT), - in qualità di capogruppo mandataria - e dalle imprese mandanti geom. Campagna Umberto Spa, con sede in Tremestieri Etneo (CT), geom. Rosario Parasiliti Spa, con sede in Catania, Società Generali Appalti Spa, con sede in Firenze e C.I.R. Spa, con sede in Venezia, la "concessione delle prestazioni integrate occorrenti per la progettazione definitiva della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa, delle opere preliminari (comprese le espropriazioni) relative all'insediamento della nuova Officina Grandi Riparazioni di Firenze e del nuovo collegamento ferroviario fra le Stazioni di Signa della stessa linea Firenze-Pisa e di Prato della linea Firenze-Pistoia, nonché la costruzione della parte di opere suddette finanziate in prima fase, prestazioni affidate in concessione".
Il progetto esecutivo del primo lotto di cui al punto 2.1.2.1. della convenzione n. 48/1984 veniva approvato con D.M. n. 3642 del 19/12/1985. Nel decreto si prevedeva che le autorizzazioni ed approvazioni del progetto avrebbero avuto efficacia dopo il rilascio dei prescritti pareri di conformità da parte degli enti territoriali di competenza.
Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il provvedimento fissava in un anno il termine per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni ed in cinque e sei anni rispettivamente i termini per la fine dei lavori e delle espropriazioni, termini decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento stesso.
La Regione Toscana, con delibera n. 972 del 4/2/1985 esprimeva parere favorevole esclusivamente sul progetto di massima per gli effetti di cui all'art. 10, legge n. 17/1981 e dell'art. 81 del DPR 616/77. La Regione si riservava di esprimere il parere di cui all'art. 81 del decreto 616/77 sul progetto esecutivo da presentarsi successivamente.
Con deliberazione n. 2786 del 16/3/1987, la Regione Toscana esprimeva parere di ammissibilità con prescrizione sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 81 del DPR 818/77 e dell'art. 10 della legge 17/81.
Con deliberazione n. 416 del 16/7/1987 dl Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,si approvava la quinta proposta suppletiva, aggiuntiva di variante in linea tecnica ed amministrativa a quella approvata con D.M. n. 2707/82, nonché, tra l'altro, lo schema del primo atto addizionale al primo atto integrativo alla convenzione n. 48/1984 concernente adeguamento, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, degli elaborati espropriativi del primo A.I. per quelle aree ex novo interessate dai lavori a seguito delle modifiche al progetto esecutivo prescritte dalla Regione con la deliberazione n. 2786/1987 sopra ricordata. Il termine per l'inizio delle nuove espropriazioni veniva fissato in anni 1 mentre per il completamento delle espropriazioni e per l'inizio ed il completamento dei rispettivi lavori rimaneva valido quanto già stabilito con il decreto ministeriale n. 3642/1985. Con decreto n. 800/87 il Prefetto di Firenze autorizzava in data 26 ottobre 1987 l'occupazione temporanea delle aree di proprietà del signor Berti occorrenti per l'esecuzione dei lavori ferroviari.
In data 26 novembre 1987 il concessionario provvedeva alla presa in possesso dei terreni interessati dalla variante previa affissione all'Albo Pretorio del Comune di Firenze del relativo avviso contenente il giorno e l'ora del sopralluogo ai fini della redazione del verbale di consistenza e presa di possesso, nonché l'elenco delle ditte da espropriare e il relativo piano particellare allegato.
Con ricorso 1228/90 il sig. Berti impugnava innanzi al Tribunale il decreto del Prefetto di Firenze n. 800/87 del 26/10/1987, dell'avviso di comunicazione della data di immissione in possesso, dei conseguenti verbali di immissione e redazione dello stato di consistenza, e della deliberazione n. 461 del 16/7/1987 di approvazione da parte delle Ferrovie del progetto dei lavori.

 

Venivano dedotte le seguenti censure:
1) Violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865 e art. 71 L. 25/6/1865 n. 2359. Violazione art. 3 L. 3/1/1978 n. 1. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di contraddittorietà. Illegittimità derivata;
2) Violazione artt. 7 e 18 L. 17/8/1942 n. 1150, art. 2 L. 19/11/1968 n. 1187. Violazione vigente PRG del Comune di Firenze. Eccesso di potere per carenza di presupposto, errore di fatto, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà ed illogicità manifesta;
3) Violazione art. 81 DPR 24/7/1977 n. 616 e art. 25 L. 17/5/1985 n. 210. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e carenza del presupposto. Illegittimità derivata;
4) Violazione dell'art. 13 L. 2359/1865 e illegittimità derivata;
5) Violazione artt. 9, 10, 11 L. 22/10/1971 n. 865; artt. 3, 4, 5, 16, 17, 19 e 21 L. 25/6/1865 n. 2359. Eccesso di potere per carenza di contraddittorio, violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata;
6) Violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità, carenza assoluta di motivazione e per genericità;
7) Ulteriore violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865. Violazione art. 5, penultimo comma, L. 25/3/1982 n. 94. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e carenza del presupposto.
Con atto modificativo n. 20/1991 del 7/10/1991 l'Ente Ferrovie dello Stato prendeva atto che l'associazione temporanea di imprese concessionaria doveva intendersi modificata nel modo seguente: Impresa COSNA - Capogruppo mandataria; Impresa Impresital Spa, Impresa COMIL, Impresa SOGEA e Impresa CIR. L'atto n. 20/1991 manteneva peraltro "ferme ed invariate tutte le pattuizioni della convenzione".
Successivamente, per effetto di fusione per incorporazione dell'Impresa COSNA Spa nell'Impresa CO.GE.I. Spa in data 30/12/1991, la qualifica di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese concessionaria veniva assunta dalla stessa società CO.GE.I..
Con il terzo atto integrativo n. 17/92 all'atto modificativo della convenzione originaria n. 48/1984, le Ferrovie dello Stato confermavano l'affidamento al concessionario della concessione di prestazioni integrate, con espresso richiamo a "tutte le condizioni ed i patti stabiliti dalla convenzione originaria".
Con relazione del 18/6/1991 prot. CO/2/K/07/3384/1669 il dirigente del servizio responsabile delle Ferrovie chiedeva all'Amministratore straordinario delle Ferrovie la proroga del termine di pubblica utilità relativo alle espropriazioni di cui al decreto ministeriale n. 3642/85.
Con deliberazione dell'amministratore straordinario dell'Ente Ferrovie dello Stato n. 978 del 16/11/1991 il termine per il completamento delle espropriazioni occorrenti per i lavori in oggetto veniva prorogato al 18 dicembre 1984, ai sensi dell'art. 25 della L. n. 210/1985.
Con delibera n. 1040 del 10/12/1991, l'amministratore straordinario delle Ferrovie dello Stato ha disposto la proroga dei termini di pubblica utilità per le procedure espropriative fissato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 416 del 16/7/1987.
Con ricorso n. 087/94 il sig. Berti impugnava la deliberazione dell'amministrazione straordinaria dell'ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10/12/1991 di proroga dei termini per il procedimento espropriativo, nonché di atti presupposti e in particolare la relazione della revisione costruzioni del 31/10/1991. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato era illegittimo per illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti impugnati con ricorso n. 1228/90 ed inoltre per l'assenza di motivazione circa l'intervenuta proroga e per mancanza delle ragioni che la sostenevano.
Tali valutazioni venivano ribadite con motivi aggiunti depositati il 26/7/2002 successivo.
Con deliberazione emessa in data 25/11/1994 dall'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, veniva disposta una ulteriore proroga del termine di scadenza delle dichiarazioni di pubblica utilità relativamente all'espropriazione dei lavori in oggetto.
Con decreto del Prefetto di Firenze prot. n. 800/87 del 30/7/1996 si disponeva la definitiva espropriazione delle aree del ricorrente per i lavori in questione.
La concessionaria CO.GE.I., con sentenza n. 61424 del 20/1/1998 del Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita.
Con il primo atto del 31/7/1998, integrativo e modificativo dell'atto modificativo n. 20/91 alla convenzione n. 48/84, le Ferrovie dello Stato Spa, preso atto di alcune modificazioni intervenute nella originaria Associazione temporanea di imprese concessionaria dei lavori, stabilivano che la concessione di prestazioni integrate era affidata all'Associazione temporanea di imprese costituita dell'impresa C.I.R. - Costruzioni Srl - nella qualità di capogruppo mandataria, con sede in Argenta (FE), e dalla imprese mandanti COMIL - Compagnia Italiana Lavori Spa, con sede in Catania, e Costruzioni Callisto Pontello Spa, con sede in Firenze.
I ricorsi dal sig. Berti ricordati venivano interrotti in seguito a fallimento della società CO.GE.I. e successivamente riassunti.
Con nuovo ricorso n. 2289/00 il sig. Berti ha impugnato la deliberazione delle Ferrovie dello Stato del 25/11/1994 di proroga del termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità nonché il decreto del Prefetto di Firenze di definitivo esproprio delle aree.
Il ricorrente ha chiesto altresì l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione dei terreni a far data dalla immissione in possesso nonché conseguenti alla intervenuta realizzazione dell'opera ferroviaria in assenza di dichiarazioni di pubblica utilità e la condanna delle FF.SS. in solido con il Consorzio C.I.R. Costruzioni Srl alla restitutio in integrum del bene ovvero alla corresponsione della somma determinata all'esito di apposita CTU per la diminuzione di valore della proprietà del ricorrente nonché l'ulteriore somma pari al valore di mercato del terreno e per l'illecita occupazione del bene.
Viene dedotta:
1) L'illegittimità derivata;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e segg. L. 7/(71990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria. Illegittimità derivata;
3) Violazione art. 13 L. 25/6/1865 n. 2359; art. 3 L. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, carenza di idoneo presupposto, violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.
Venivano, inoltre, proposti un atto di motivi aggiunti al ricorso proposto per primo e due atti di motivi aggiunti ai successivi ricorsi, impugnando, così, cumulativamente gli atti oggetto dei diversi giudizi e riproponendo la domanda di risarcimento.
Venivano disposte più istruttorie giurisdizionali e, in specie, quella ordinata con la sentenza TAR Toscana, I Sez., n. 979/03, che ha anche provveduto alla riunione dei tre ricorsi.
L'incombente è stato eseguito dalla resistente Rete Ferroviaria Italiana Spa. Il Tribunale, da ultimo, con ordinanza n. 5819/03, ha dichiarato l'interruzione del processo (a seguito del fallimento dello società C.I.R.), ora riassunto dal ricorrente con atto depositato il 3/2/04, notificato ai commissari giudiziali.

 

DIRITTO

 

1. Iniziando l'esame dei tre ricorsi in epigrafe indicati - già riuniti con la sentenza TAR Toscana, I Sez., n. 979/03 - viene per primo in rilievo quello n. 1228/90, concernente gli atti conclusivi del sub-procedimento d'occupazione d'urgenza, nonché il presupposto progetto n. 461 del 16/7/87, approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'allora Ente Ferrovie dello Stato, relativo - come dettagliatamente esposto in narrativa e nei richiamati atti versati in causa - alla costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto ferroviario Firenze-Empoli-Pisa-Viadotto Firenze I° lotto.
Con il primo motivo di gravame - l'unico concernente direttamente il decreto di occupazione d'urgenza - il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la notificazione di tale atto e di quelli conseguenti, sotto i seguenti profili: Violazione art. 20 Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e art. 71 Legge 25 giugno 1865 n. 2359.
Violazione art. 3 Legge 3 gennaio 1978 n. 1.
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di contraddittorio.
Illegittimità derivata.
La doglianza è infondata.
Risulta, infatti, come il consorzio concessionario abbia soddisfatto le forme di pubblicità prescritte dalla sopra menzionata normativa facendo affiggere tempestivamente all'Albo Pretorio del Comune di Firenze il relativo avviso contenente il giorno e l'ora del sopralluogo ai fini della redazione del verbale di consistenza e presa di possesso, nonché l'elenco delle ditte da espropriare e il piano particellare allegato.
Tutte le altre censure proposte, di cui in narrativa - come eccepito dalle resistenti Ferrovie dello Stato e confermato dalle risultanze planimetriche dell'istruttoria esperita a seguito della sentenza n. 979/03 - sono inammissibili.
Tali censure, invero, investono direttamente o presuppongono che il progetto esecutivo alla base del procedimento espropriativo e del sub-procedimento di occupazione d'urgenza e, in specie, della fissazione dei termini di efficacia sia quello approvato con la delibera n. 416 del 16/7/87 dell'Ente FF.SS. Senonché, detta delibera riguarda solo l'approvazione del primo atto addizionale al primo atto integrativo - già approvato con D.M. n. 3642 del 19/12/85 - della convenzione di concessione n. 48/1984.
Per quanto riguarda i termini finali di efficacia dell'espropriazione la delibera n. 416/87 si limita a dire che per le "nuove" opere "rimangono validi i termini già stabiliti con D.M. n. 3642/85".
Relativamente ai termini finali, quindi, la delibera impugnata è meramente confermativa o - rectius - riproduttiva della non impugnata delibera n. 3642 del 1985, anche con riferimento alle nuove opere.
Inoltre - come è stato accertato con la istruttoria giurisdizionale predetta - per quanto interessa la proprietà del ricorrente, i nuovi interventi espropriativi rispetto a quelli previsti dal progetto del 1985 prevedono solo un lieve spostamento del tracciato ferroviario (v., in specie, all. 3a e 11b alle risultanze istruttorie depositate dalle FF.SS. il 13/6/03) nell'ambito sempre della proprietà del ricorrente.
Il progetto esecutivo comportante dichiarazione di pubblica utilità e fissazione dei termini finali di efficacia e quindi il progetto effettivamente lesivo del ricorrente è allora quello approvato con il D.M. 3642/85, mai oggetto di gravame, e non quello, unico impugnato, approvato col primo atto addizionale n. 416/87.
Tutte le censure diverse dalla prima, proposte col ricorso n. 1228/90, sono, in conclusione inammissibili.
Il ricorso esaminato deve pertanto essere respinto.
Parimenti devono essere respinte le conformi impugnative proposte con i successivi atti di motivi aggiunti, nell'ambito dello stesso come dei successivi due ricorsi.
2. Procedendo nella disamina, viene in rilievo il ricorso n. 4087/94 per l'annullamento della deliberazione dell'Amministratore Straordinario dell'Ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10/12/91 di proroga del termine finale per le espropriazioni dal 19/12/91 al 18/12/94.
Il ricorso è, tuttavia, improcedibile.
Nell'intervallo temporale predetto non è, infatti, intervenuta alcuna attività rilevante, essendo la realizzazione delle opere de quibus antecedente ed essendo il decreto di esproprio sopravvenuto il 30/7/96, dopo il successivo atto di proroga del 25/11/94, atti entrambi impugnati col ricorso n. 2289/00. Gli effetti del giudizio su quest'ultimo ricorso si riverberano, quindi, automaticamente anche sul periodo sopra indicato, come meglio si evidenzierà in seguito.
Il ricorso n. 4087/94 è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le conformi impugnative proposte con i successivi atti di motivi aggiunti, nell'ambito dello stesso come degli altri due ricorsi, sono evidentemente inammissibili per originario difetto di interesse.
3. Deve ora essere esaminato l'ultimo ricorso, col n. 2289/00, proposto per l'annullamento dei citati atto di seconda proroga del 25/11/94 e successivo provvedimento di esproprio del 30/7/96, nonché per ottenere il risarcimento del danno.
Sono fondati e assorbenti i profili di difetto di motivazione della seconda proroga del termine finale di efficacia dell'espropriazione.
In base all'art. 13 legge 25/6/1865 n. 2359 - che si applica nella fattispecie concreta - il termine finale per le espropriazioni può essere prorogato solo in "casi di forza maggiore" o "altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari".
Il provvedimento di proroga impugnato ha il seguente testuale contenuto: "Vista la delibera CIPE del 12/8/1992, che ha trasformato in Società per Azioni l'Ente Ferrovie dello Stato istituito con legge 17/5/1985 n. 210; Visto lo Statuto della "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" omologato dal Tribunale Civile di Roma sotto le date del 18/3/1993 e del 6/10/1993;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 23/12/1992 con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Delegato con conferimento dei relativi poteri;
Visto l'art. 25 della citata legge 17/5/1985 n. 210;
Vista la legge n. 359 dell'8/8/1992 che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 333/1992 ed in particolare l'art. 14 comma 4 bis; Visto il D.M. 19/12/1985, n. 3642 con il quale è stata approvata la proposta relativa al I° Atto Integrativo relativamente al quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 416 del 16/7/1987 con la quale è stata approvata la proposta relativa al I° Atto Addizionale al I° Atto Integrativo relativamente al quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa;
Vista la delibera dell'Amministratore Straordinario n. 978 del 16/9/1991; Vista la delibera dell'Amministratore Straordinario n. 1040 del 10/12/1991;

 

DICHIARA

 

Il termine per il completamento delle espropriazioni occorrenti per i lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa, limitatamente alle opere previste in esecuzione con il I° atto integrativo alla convenzione n. 48/84 approvate con D.M. n. 3642/1985 ed alle opere previste in esecuzione con il I° atto addizionale al I° atto integrativo alla convenzione n. 48/84 approvate con delibera del C. di A. n. 416/1987, già prorogato al 18/12/1994 con delibere dell'Amministratore Straordinario n. 978/1991 e n. 1040/1991, è prorogato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, al 18/12/1995".
La motivazione contestuale è ricavabile, in particolare, "ob relationem" alla relazione delle FF.SS. dell'1/6/91 - richiamata dalla relazione del 30/10/91, depositata a seguito di istruttoria presidenziale - e consiste nel ritardo di comunicazione al concessionario dei prescritti pareri degli enti locali di conformità dell'opera e di presentazione di varianti alla viabilità dell'acqua chieste dagli stessi enti.
Una prima considerazione che il Collegio deve fare è che un ritardo misurato in circa quindici mesi non appare idoneo a giustificare reiterate proroghe come quelle effettuate: per ultimare le espropriazioni entro il termine prefissato del dicembre 1991 residuavano quasi 57 mesi. Non si specifica, altresì, l'entità dell'influenza delle richieste delle varianti, in presenza di opere già ultimate, circostanza che rafforza la necessità di una adeguata motivazione (cfr. C.G.A. 10/9/91, n. 364).
Ciò che, tuttavia, il Collegio deve soprattutto rimarcare è che le predette giustificazioni, richiamate direttamente o per relationem, ineriscono tutte ad eventi maturati durante l'originario periodo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, già oggetto delle valutazioni del concessionario che condussero al primo provvedimento di proroga - impugnato, come si è visto, dal ricorso n. 4087/94. Anzi, gli stessi atti richiamati, citati nel secondo provvedimento di proroga - qui in esame - recano date comprese ancora nell'originario periodo di efficacia.
Non può che desumersi l'assenza di una valutazione effettiva degli elementi sopravvenuti prescritti - sopra riportati - dall'art. 13 L. 2359/1865 perché una proroga di tali termini possa essere decisa.
Solo a seguito della sentenza n. 979/03 di questo Tribunale, le FF.SS. hanno depositato, in data 13/6/03, (v. all. 14a), una "Relazione per l'Amministratore Straordinario" - senza data, recante il numero (per quanto è leggibile) "I/VDP/PR.FI/" e firmata "Il Dirigente Gestione Progetto Nodo Firenze" - svolgente argomentazioni giustificative della necessità di una nuova proroga rispetto a quella precedentemente rilasciata.
Tuttavia, il Collegio non può neppure esaminare tali argomentazioni, non essendo richiamate in nessun modo nel provvedimento impugnato, neanche per relationem di alcun grado.
Il ricorso n. 2289/00, in definitiva, deve essere accolto, al pari delle domande, contenute negli atti di motivi aggiunti, relative al secondo provvedimento di proroga e al successivo decreto di esproprio.
Di conseguenza, tali atti devono essere annullati.
4. Devono, ora - sussistendo l'annullamento degli atti amministrativi anzidetti - essere esaminate le domande, contenute nel ricorso n. 2289/00 e negli atti di motivi aggiunti, di accertamento del diritto della parte ricorrente al risarcimento dei danni e alla condanna conseguente della concedente FF.SS. e, in solido, della concessionaria C.I.R. Costruzioni, ora - come si è detto in narrativa - in situazione fallimentare.
La parte ricorrente chiede la "restitutio in integrum" del bene ovvero condanna a pagare la somma conseguente alla diminuzione di valore subita dal terreno di sua proprietà per effetto della realizzazione dell'opera in questione, nonché la corresponsione di una somma ulteriore pari al valore di mercato del terreno utilizzato per la realizzazione della stessa opera ed, infine, un'ulteriore somma derivante dall'illecita occupazione.
Invoca, in proposito, i principi elaborati dalla giurisprudenza per il caso della c.d. occupazione usurpativa.
Osserva il Collegio come questo istituto di "ius onorarium" non ricorra nel caso concreto, sussumibile, invece, in quello dell'occupazione c.d. acquisitiva o appropriativa.
L'opera pubblica controversa è stata, infatti, realizzata sul terreno della parte ricorrente prima della scadenza dei termini finali per il compimento delle costruzioni e per il completamento delle espropriazioni fissati col D.M. 3642/85 e confermati con la delibera 416/86.
Detti progetti esecutivi non sono stati annullati - come si è sopra visto - dal Tribunale, così che, al momento della realizzazione dell'opera pubblica, non vi era alcuna situazione di inefficacia o illegittimità, circostanza che esclude - per dominante orientamento giurisprudenziale (C.d.S., VI, 4/4/03, n. 1768; Cass., I, 30/1/01. n. 1266; TAR Emilia Romagna, Bologna, I Sez., 21/7/03, n. 1024) - il ricorrere della fattispecie dell'occupazione usurpativa.
Il Tribunale ha annullato non la dichiarazione originaria di pubblica utilità ma solo la sua (seconda) proroga.
La situazione nella quale si versa è, pertanto, quella di trasformazione irreversibile del suolo avvenuta durante un'occupazione legittima poi scaduta e illegittimamente prorogata.
Il risarcimento dei danni deve quindi essere commisurato a quello previsto per l'ipotesi della c.d. accessione invertita.
Prima di emanare indicazioni sulla sua quantificazione, il Collegio deve ancora accertare la sussistenza o meno del requisito dell'elemento psicologico, la individuazione del soggetto tenuto ai pagamenti relativi, la riconvenzionalità giurisdizionale di tali pagamenti e la decorrenza della prescrizione.
5. Iniziando da quest'ultima, il TAR rileva come sia infondata l'eccezione, proposta dalle controparti, di prescrizione.
Invero il dies a quo della prescrizione della somma richiesta come risarcimento non può decorrere prima della provata conoscenza dell'illiceità del comportamento dannoso: tale conoscenza avverrà con certezza con la presente sentenza, con riferimento all'illegittimità del secondo atto di proroga del termine finale per le espropriazioni.
6. Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico della colpa, il Collegio osserva come - pur essendo onere della parte ricorrente provarlo, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. - tale onere sia stato soddisfatto rilevando l'assai lungo periodo lasciato trascorrere dall'espropriante per concludere il procedimento espropriativo, senza fornire trasparenti e ragionevoli spiegazioni per la seconda proroga disposta, spiegazioni emerse solo dopo numerosi incombenti istruttori di questo giudice.
7. Riguardo all'individuazione del soggetto tenuto a pagare il risarcimento del danno, sia la concedente FF.SS. sia la concessionaria C.I.R. Costruzioni sollevano eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva. Entrambe le eccezioni - qualificate nell'appropriato significato tecnico-giuridico del termine - sono infondate.
Non può, infatti, dubitarsi che sia il concessionario sia il concedente in un procedimento espropriativo siano depositari di un interesse sostanziale tutelato dall'ordinamento e di un interesse processuale a resistere in relazione al corrispondente simmetrico interesse del soggetto espropriato ad agire contro l'espropriazione.
Il problema che deve decidere il Collegio riguarda, invece, più propriamente, l'individuazione del soggetto che ha la titolarità passiva del rapporto risarcitorio.
Il punto 28.4 della convenzione di concessione n. 48 del 1984 stabilisce che il concessionario assume tutte le vertenze "comunque connesse alle procedure espropriative", perché "unico legittimato a costituirsi e a resistere in giudizio".
Tale impegno - che ha la valenza inequivoca di addebitare convenzionalmente al concessionario tutti gli oneri conseguenti a eventuali vertenze - è stato recepito dai vari concessionari che si sono succeduti.
In particolare, la C.I.R. Costruzioni, subentrata alla Co.Ge.I. dopo il suo fallimento, si era assunta tali oneri con l'art. 1 ter del primo atto integrativo in data 31/7/98.
Il richiamo, da parte della stessa C.I.R. Costruzioni all'art. 16.2 di tale atto integrativo, che prevede il diritto del concessionario al rimborso da parte della concedente FF.SS. dei maggiori oneri futuri, conferma, anziché smentire, la predetta osservazione perché logicamente presuppone il previo adempimento del risarcimento a carico del concessionario, il quale solo successivamente potrà rivalersi sul concedente.
L'orientamento giurisprudenziale è costante e pacifico nell'interpretare simili clausole convenzionali di concessioni traslative - nel senso di attribuire la titolarità passiva del rapporto risarcitorio al concessionario (Cass., S.U., 27/8/98, n. 8496; 10/3/98, n. 2645; Cass., 2/9/97, n. 8399; 16/6/00, n. 8246; 27/10/94, n. 9266; 4/2/98, n. 1109; nonché, con riferimento proprio alle FF.SS., Corte d'Appello di Firenze: ordinanze depositate il 15/2/02 e il 26/11/01).
Il Tribunale deve, in conclusione, individuare nella C.I.R. Costruzioni il soggetto condannato al risarcimento in questione, senza che possa rilevare che, in pendenza del giudizio, sia fallita.
8. La domanda subordinata, sostanzialmente riconvenzionale, della C.I.R. Costruzioni di condannare le FF.SS. a rimborsarle quanto pagato alla parte ricorrente ai sensi del sopra richiamato art. 16.2 dell'atto integrativo del 31/7/98 non può essere esaminata dal Collegio nel merito.
Basti invero dire, per accertarne la inammissibilità, che è stata espressa in una semplice memoria, non notificata alle altre parti costituite.
9. A questo punto il Collegio può stabilire, ai sensi dell'art. 35, c. 2°, DPR 80/98, come modificato dalla L. 205/00, i criteri per il risarcimento, a favore della parte ricorrente, del danno de quo, a carico della concessionaria resistente, commisurandolo a quello previsto per il caso di occupazione appropriativa, verificatosi con l'irreversibile trasformazione del bene e la successiva inutile scadenza dell'originario termine finale per le espropriazioni.
Il valore del risarcimento, tenendo conto del momento nel quale si è verificata l'accessione invertita, è stabilito ex art. 55 DPR 8/6/01 n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgv. 27/12/02 n. 302. La decorrenza degli interessi e della rivalutazione è dalla scadenza del predetto termine finale per le espropriazioni (cfr. C.d.S., VI, 4/4/03, n. 1768).
L'offerta del risarcimento dovrà essere fatta dalla C.I.R. Costruzioni alla parte ricorrente entro tre mesi dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
10. In definitiva, il primo degli esaminati ricorsi è respinto, il secondo è dichiarato improcedibile e il terzo è accolto. Per l'effetto, la concessionaria è condannata a pagare alla parte ricorrente il risarcimento dei danni determinatisi a seguito dell'occupazione appropriativa dei suoi terreni.
Le spese del giudizio sono complessivamente compensate tra le parti.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TOSCANA, 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi riuniti in epigrafe, così provvede come meglio specificato in motivazione:
Respinge il ricorso n. 1228/90;
Dichiara improcedibile il ricorso n. 4087/94;
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 2289/00 e, per l’effetto, condanna la C.I.R. Costruzioni S.r.l. al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente;
Compensa le spese del giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio, il 22 giugno 2004.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 6 OTTOBRE 2004

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