| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 6 ottobre 2004
n. 4191
G. Vacirca Pres. G. Di Nunzio Est.
G. Berti (Avv.ti V. Chierroni, D. Iaria e G. Padoa) contro
la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato), l’Ente
Ferrovie dello Stato (Avvocatura dello Stato) Ferrovie dello
Stato ora Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Avv. S.
Grassi) e nei confronti di Soc. COS.NA S.p.A. (Avv.ti F.
e G. Colzi), C.I.R. Costruzioni S.r.l. (Avv.ti F. ed A.
Colzi) Soc. CO.GE.I. S.p.A. (A., F. e G. Colzi) |
|
1 Espropriazione per pubblica utilità – Atto
di seconda proroga del termine finale per l’espropriazione
– Motivazione – Riproduzione delle medesime argomentazioni
che avevano giustificato la prima proroga – Mancata indicazione
degli elementi sopravvenuti ex art. 13 L. 2359/1865 - Illegittimità
|
| |
|
2. Espropriazione per pubblica utilità –
Annullamento della proroga del termine finale per l’espropriazione
– Occupazione usurpativa – Non sussiste – Accessione invertita
– Sussiste
|
| |
|
3. Espropriazione per pubblica utilità -
Occupazione illegittima – Risarcimento - Termine di prescrizione
– Dies a quo - Decorre dalla provata conoscenza dell'illiceità
del comportamento dannoso – Conoscenza dell’illegittimità
dell’atto di proroga del termine finale per le espropriazioni
- Avviene con certezza solo con la pubblicazione della sentenza
di annullamento di tale atto
|
|
1. È illegittimo per difetto di motivazione
il secondo atto di proroga del termine finale per l’espropriazione
il quale, limitandosi a riprodurre le medesime argomentazioni
che avevano giustificato la prima proroga, non espliciti
- nemmeno ob relationem - gli effettivi elementi sopravvenuti
che giustifichino l’ulteriore proroga dei termini come invece
espressamente richiesto dall’art. 13 L. 2359/1865
|
| |
|
2. In tema di espropriazione, laddove venga
annullata non la dichiarazione di pubblica utilità ma solo
la sua (seconda) proroga ne discende che la trasformazione
irreversibile del fondo si è verificata durante un’occupazione
legittima poi scaduta ed illegittimamente prorogata. Pertanto
non può ricorrere la fattispecie dell’occupazione usurpativa
ma si rientra nella c.d. accessione invertita con ogni conseguenza
anche in ordine alla quantificazione del risarcimento del
danno
|
| |
|
3. Il dies a quo sulla prescrizione della
somma richiesta a titolo di risarcimento del danno in caso
di occupazione illegittima non può decorrere prima della
provata conoscenza dell'illiceità del comportamento dannoso:
tale conoscenza, con riferimento all'illegittimità del secondo
atto di proroga del termine finale per le espropriazioni,
avverrà con certezza alla data della pubblicazione della
sentenza con la conseguenza che solo allora inizierà a decorrere
il termine di prescrizione
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
PRIMA SEZIONE
|
| |
|
composto dai Signori: GIOVANNI VACIRCA Presidente;
GIUSEPPE DI NUNZIO Cons., relatore; ELEONORA DI SANTO Cons.
|
| |
|
ha pronunciato la
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
Sui ricorsi nn. 1228/1990, 4087/1994 e 2289/2000
proposti da:
BERTI GERMANDO rappresentato e difeso da: CHIERRONI
VITTORIO IARIA DOMENICO PADOA GIULIO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA RONDINELLI 2 presso CHIERRONI VITTORIO
|
| |
|
contro
|
| |
|
ricorso n. 1228/90:
PREFETTURA DI FIRENZE rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA
DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
|
| |
|
ENTE FERROVIE DELLO STATO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
|
| |
|
FERROVIE DELLO STATO ORA SOC. RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA rappresentato e difeso da: GRASSI STEFANO
con domicilio eletto in FIRENZE VIA GINO CAPPONI 26 presso
la sua sede
|
| |
|
e nei confronti di
SOC. COS.NA S.P.A. rappresentato e difeso da: COLZI
FABIO COLZI GIORGIO con domicilio eletto in FIRENZE VIA
RONDINELLI 2 presso COLZI GIORGIO
|
| |
|
e nei confronti di
C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L. già rappresentato e difeso
da: COLZI FABIO COLZI ALESSANDRO con domicilio eletto in
FIRENZE VIA S. GALLO, 76 presso COLZI ALESSANDRO
|
| |
|
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto di Firenze n. 800/87 in data
23.10.1987, mediante il quale l’Impresa COS.NA – Costruzioni
Nazionali S.p.A. è stata autorizzata ad occupare in via
d’urgenza aree di proprietà del ricorrente;
- dell’avviso (citazione per biglietto) di incognita data
e numero di comunicazione da parte dell’Ente Ferrovie dello
Stato, e per esso del concessionario Impresa COS.NA – Costruzioni
Nazionali S.p.A. della data ed orario delle operazioni di
immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza
da effettuarsi quanto alle aree di proprietà del ricorrente
in esecuzione del ricordato Decreto prefettizio, nonchè
dei conseguenti verbali di immissione in possesso e di redazione
dello stato di consistenza;
- della deliberazione n. 461 del 16.7.1987 (del Consiglio
di Amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato) di approvazione
del progetto dei lavori di costruzione della sede a doppio
binario del quadruplicamento del tratto ferroviario Firenze-Empoli-Pisa-Viadotto
Firenze I° lotto;
- degli atti tutti a quelli di cui sopra comunque presupposti,
connessi o conseguenziali;
|
| |
|
contro
|
| |
|
ricorso n. 4087/1994:
SOC. FERROVIE DELLO STATO S.P.A. FERROVIE DELLO STATO
ORA SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA rappresentato e difeso
da: GRASSI STEFANO con domicilio eletto in FIRENZE VIA GINO
CAPPONI 26 presso la sua sede
|
| |
|
e nei confronti di
SOC. CO.GE.I. S.P.A. rappresentato e difeso da: COLZI
ALESSANDRO COLZI FABIO COLZI GIORGIO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA RONDINELLI 2 presso COLZI ALESSANDRO
|
| |
|
e nei confronti di
C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L. già rappresentato e difeso
da: COLZI FABIO COLZI ALESSANDRO con domicilio eletto in
FIRENZE VIA S. GALLO, 76 presso COLZI ALESSANDRO
|
| |
|
per l’annullamento
- della deliberazione dell’Amministratore Straordinario
dell’Ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10.12.1991 mediante
la quale il termine per il compimento delle espropriazioni
occorrenti per i lavori di costruzione della sede a doppio
binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della
linea ferroviaria Firenze-Pisa è stato prorogato dal 19.12.1991
al 18.12.1994; nonchè degli atti tutti a tale deliberazione
presupposti, connessi e conseguenziali ed in particolare
per quanto occorrer possa, del seguente provvedimento di
incognito contenuto:
- relazione della Divisione Costruzioni – Servizio Gestione
Lavori 2 – n. CO.2/K.07/3412/3103 del 30.10.1991, presentata
dal Direttore Generale in data 3.12.1991.
|
| |
|
contro
|
| |
|
ricorso n. 2289/2000:
PREFETTURA DI FIRENZE rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA
DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
|
| |
|
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. - ROMA rappresentato
e difeso da: GRASSI STEFANO con domicilio eletto in FIRENZE
VIA GINO CAPPONI 26 presso la sua sede AVVOCATURA STATO
PER FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
|
| |
|
e nei confronti di
SOC. C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L. già rappresentato
e difeso da: COLZI FABIO COLZI ALESSANDRO con domicilio
eletto in FIRENZE VIA SAN GALLO 76 presso COLZI FABIO
|
| |
|
per l’annullamento
- della deliberazione emessa in data 25.11.1994 dall’Amministratore
Delegato delle Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti
e Servizi per Azioni, di nuova ulteriore proroga del termine
di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità relativamente
alle espropriazioni per i lavori di costruzione della sede
a doppio binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli
della linea ferroviaria Firenze-Pisa (termine già prorogati
con deliberazione dell’Amministratore Straordinario dell’Ente
Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10.12.1991);
- del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze prot.
n. 800/87 Area 1^ AA.GG. del 30.7.1996 con il quale è stata
disposta la definitiva espropriazione di aree del ricorrente
utilizzate per la realizzazione dei lavori di cui sopra;
- di tutti gli ulteriori atti – ignoti al ricorrente – a
quelli di cui sopra comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali;
nonché, per l'accertamento del diritto, e conseguente condanna,
al risarcimento dei danni subiti;
|
| |
|
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di C.I.R. COSTRUZIONI
S.R.L. ENTE FERROVIE DELLO STATO FERROVIE DELLO STATO ORA
SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PREFETTURA DI FIRENZE
SOC. COS.NA S.P.A. SOC. CO.GE.I. S.P.A.
Visti l'atto di motivi aggiunti al ricorso n. 1228/90 e
i due atti di motivi aggiunti sia al ricorso n. 4087/94
sia a quello n. 2289/00;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti delle cause;
Vista la propria sentenza n. 979/03; Vista la propria ordinanza
n. 5819/03;
Udito nella pubblica udienza del 22 giugno 2004 , relatore
il Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO , gli avv.ti V.Chierroni, J.Sanalitro
per S.Grassi e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con convenzione n. 48 del 16 maggio 1984,
l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato affidava
all'Associazione temporanea di imprese composta dalla Impresa
COSNA - Costruzioni Nazionali Spa con sede in Tremestieri
Etneo (CT), - in qualità di capogruppo mandataria - e dalle
imprese mandanti geom. Campagna Umberto Spa, con sede in
Tremestieri Etneo (CT), geom. Rosario Parasiliti Spa, con
sede in Catania, Società Generali Appalti Spa, con sede
in Firenze e C.I.R. Spa, con sede in Venezia, la "concessione
delle prestazioni integrate occorrenti per la progettazione
definitiva della sede a doppio binario del quadruplicamento
del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa, delle
opere preliminari (comprese le espropriazioni) relative
all'insediamento della nuova Officina Grandi Riparazioni
di Firenze e del nuovo collegamento ferroviario fra le Stazioni
di Signa della stessa linea Firenze-Pisa e di Prato della
linea Firenze-Pistoia, nonché la costruzione della parte
di opere suddette finanziate in prima fase, prestazioni
affidate in concessione".
Il progetto esecutivo del primo lotto di cui al punto 2.1.2.1.
della convenzione n. 48/1984 veniva approvato con D.M. n.
3642 del 19/12/1985. Nel decreto si prevedeva che le autorizzazioni
ed approvazioni del progetto avrebbero avuto efficacia dopo
il rilascio dei prescritti pareri di conformità da parte
degli enti territoriali di competenza.
Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il provvedimento
fissava in un anno il termine per l'inizio dei lavori e
delle espropriazioni ed in cinque e sei anni rispettivamente
i termini per la fine dei lavori e delle espropriazioni,
termini decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento
stesso.
La Regione Toscana, con delibera n. 972 del 4/2/1985 esprimeva
parere favorevole esclusivamente sul progetto di massima
per gli effetti di cui all'art. 10, legge n. 17/1981 e dell'art.
81 del DPR 616/77. La Regione si riservava di esprimere
il parere di cui all'art. 81 del decreto 616/77 sul progetto
esecutivo da presentarsi successivamente.
Con deliberazione n. 2786 del 16/3/1987, la Regione Toscana
esprimeva parere di ammissibilità con prescrizione sul progetto
esecutivo ai sensi dell'art. 81 del DPR 818/77 e dell'art.
10 della legge 17/81.
Con deliberazione n. 416 del 16/7/1987 dl Consiglio di Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato,si approvava la quinta proposta
suppletiva, aggiuntiva di variante in linea tecnica ed amministrativa
a quella approvata con D.M. n. 2707/82, nonché, tra l'altro,
lo schema del primo atto addizionale al primo atto integrativo
alla convenzione n. 48/1984 concernente adeguamento, ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
ed indifferibilità, degli elaborati espropriativi del primo
A.I. per quelle aree ex novo interessate dai lavori a seguito
delle modifiche al progetto esecutivo prescritte dalla Regione
con la deliberazione n. 2786/1987 sopra ricordata. Il termine
per l'inizio delle nuove espropriazioni veniva fissato in
anni 1 mentre per il completamento delle espropriazioni
e per l'inizio ed il completamento dei rispettivi lavori
rimaneva valido quanto già stabilito con il decreto ministeriale
n. 3642/1985. Con decreto n. 800/87 il Prefetto di Firenze
autorizzava in data 26 ottobre 1987 l'occupazione temporanea
delle aree di proprietà del signor Berti occorrenti per
l'esecuzione dei lavori ferroviari.
In data 26 novembre 1987 il concessionario provvedeva alla
presa in possesso dei terreni interessati dalla variante
previa affissione all'Albo Pretorio del Comune di Firenze
del relativo avviso contenente il giorno e l'ora del sopralluogo
ai fini della redazione del verbale di consistenza e presa
di possesso, nonché l'elenco delle ditte da espropriare
e il relativo piano particellare allegato.
Con ricorso 1228/90 il sig. Berti impugnava innanzi al Tribunale
il decreto del Prefetto di Firenze n. 800/87 del 26/10/1987,
dell'avviso di comunicazione della data di immissione in
possesso, dei conseguenti verbali di immissione e redazione
dello stato di consistenza, e della deliberazione n. 461
del 16/7/1987 di approvazione da parte delle Ferrovie del
progetto dei lavori.
|
| |
|
Venivano dedotte le seguenti censure:
1) Violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865 e art. 71 L.
25/6/1865 n. 2359. Violazione art. 3 L. 3/1/1978 n. 1. Eccesso
di potere per violazione del giusto procedimento, difetto
di contraddittorietà. Illegittimità derivata;
2) Violazione artt. 7 e 18 L. 17/8/1942 n. 1150, art. 2
L. 19/11/1968 n. 1187. Violazione vigente PRG del Comune
di Firenze. Eccesso di potere per carenza di presupposto,
errore di fatto, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà
ed illogicità manifesta;
3) Violazione art. 81 DPR 24/7/1977 n. 616 e art. 25 L.
17/5/1985 n. 210. Eccesso di potere per violazione del giusto
procedimento, illogicità e carenza del presupposto. Illegittimità
derivata;
4) Violazione dell'art. 13 L. 2359/1865 e illegittimità
derivata;
5) Violazione artt. 9, 10, 11 L. 22/10/1971 n. 865; artt.
3, 4, 5, 16, 17, 19 e 21 L. 25/6/1865 n. 2359. Eccesso di
potere per carenza di contraddittorio, violazione del giusto
procedimento. Illegittimità derivata;
6) Violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865. Eccesso di potere
per violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere
per illogicità, carenza assoluta di motivazione e per genericità;
7) Ulteriore violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865. Violazione
art. 5, penultimo comma, L. 25/3/1982 n. 94. Eccesso di
potere per violazione del giusto procedimento, illogicità
e carenza del presupposto.
Con atto modificativo n. 20/1991 del 7/10/1991 l'Ente Ferrovie
dello Stato prendeva atto che l'associazione temporanea
di imprese concessionaria doveva intendersi modificata nel
modo seguente: Impresa COSNA - Capogruppo mandataria; Impresa
Impresital Spa, Impresa COMIL, Impresa SOGEA e Impresa CIR.
L'atto n. 20/1991 manteneva peraltro "ferme ed invariate
tutte le pattuizioni della convenzione".
Successivamente, per effetto di fusione per incorporazione
dell'Impresa COSNA Spa nell'Impresa CO.GE.I. Spa in data
30/12/1991, la qualifica di capogruppo mandataria dell'associazione
temporanea di imprese concessionaria veniva assunta dalla
stessa società CO.GE.I..
Con il terzo atto integrativo n. 17/92 all'atto modificativo
della convenzione originaria n. 48/1984, le Ferrovie dello
Stato confermavano l'affidamento al concessionario della
concessione di prestazioni integrate, con espresso richiamo
a "tutte le condizioni ed i patti stabiliti dalla convenzione
originaria".
Con relazione del 18/6/1991 prot. CO/2/K/07/3384/1669 il
dirigente del servizio responsabile delle Ferrovie chiedeva
all'Amministratore straordinario delle Ferrovie la proroga
del termine di pubblica utilità relativo alle espropriazioni
di cui al decreto ministeriale n. 3642/85.
Con deliberazione dell'amministratore straordinario dell'Ente
Ferrovie dello Stato n. 978 del 16/11/1991 il termine per
il completamento delle espropriazioni occorrenti per i lavori
in oggetto veniva prorogato al 18 dicembre 1984, ai sensi
dell'art. 25 della L. n. 210/1985.
Con delibera n. 1040 del 10/12/1991, l'amministratore straordinario
delle Ferrovie dello Stato ha disposto la proroga dei termini
di pubblica utilità per le procedure espropriative fissato
dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 416 del
16/7/1987.
Con ricorso n. 087/94 il sig. Berti impugnava la deliberazione
dell'amministrazione straordinaria dell'ente Ferrovie dello
Stato n. 1040 del 10/12/1991 di proroga dei termini per
il procedimento espropriativo, nonché di atti presupposti
e in particolare la relazione della revisione costruzioni
del 31/10/1991. Secondo il ricorrente, il provvedimento
impugnato era illegittimo per illegittimità derivata dalla
illegittimità degli atti impugnati con ricorso n. 1228/90
ed inoltre per l'assenza di motivazione circa l'intervenuta
proroga e per mancanza delle ragioni che la sostenevano.
Tali valutazioni venivano ribadite con motivi aggiunti depositati
il 26/7/2002 successivo.
Con deliberazione emessa in data 25/11/1994 dall'amministratore
delegato delle Ferrovie dello Stato, veniva disposta una
ulteriore proroga del termine di scadenza delle dichiarazioni
di pubblica utilità relativamente all'espropriazione dei
lavori in oggetto.
Con decreto del Prefetto di Firenze prot. n. 800/87 del
30/7/1996 si disponeva la definitiva espropriazione delle
aree del ricorrente per i lavori in questione.
La concessionaria CO.GE.I., con sentenza n. 61424 del 20/1/1998
del Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita.
Con il primo atto del 31/7/1998, integrativo e modificativo
dell'atto modificativo n. 20/91 alla convenzione n. 48/84,
le Ferrovie dello Stato Spa, preso atto di alcune modificazioni
intervenute nella originaria Associazione temporanea di
imprese concessionaria dei lavori, stabilivano che la concessione
di prestazioni integrate era affidata all'Associazione temporanea
di imprese costituita dell'impresa C.I.R. - Costruzioni
Srl - nella qualità di capogruppo mandataria, con sede in
Argenta (FE), e dalla imprese mandanti COMIL - Compagnia
Italiana Lavori Spa, con sede in Catania, e Costruzioni
Callisto Pontello Spa, con sede in Firenze.
I ricorsi dal sig. Berti ricordati venivano interrotti in
seguito a fallimento della società CO.GE.I. e successivamente
riassunti.
Con nuovo ricorso n. 2289/00 il sig. Berti ha impugnato
la deliberazione delle Ferrovie dello Stato del 25/11/1994
di proroga del termine di scadenza della dichiarazione di
pubblica utilità nonché il decreto del Prefetto di Firenze
di definitivo esproprio delle aree.
Il ricorrente ha chiesto altresì l'accertamento del diritto
al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione
dei terreni a far data dalla immissione in possesso nonché
conseguenti alla intervenuta realizzazione dell'opera ferroviaria
in assenza di dichiarazioni di pubblica utilità e la condanna
delle FF.SS. in solido con il Consorzio C.I.R. Costruzioni
Srl alla restitutio in integrum del bene ovvero alla corresponsione
della somma determinata all'esito di apposita CTU per la
diminuzione di valore della proprietà del ricorrente nonché
l'ulteriore somma pari al valore di mercato del terreno
e per l'illecita occupazione del bene.
Viene dedotta:
1) L'illegittimità derivata;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e segg.
L. 7/(71990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del
giusto procedimento, carenza di istruttoria. Illegittimità
derivata;
3) Violazione art. 13 L. 25/6/1865 n. 2359; art. 3 L. 7/8/1990
n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità
manifesta, carenza di idoneo presupposto, violazione del
giusto procedimento. Illegittimità derivata.
Venivano, inoltre, proposti un atto di motivi aggiunti al
ricorso proposto per primo e due atti di motivi aggiunti
ai successivi ricorsi, impugnando, così, cumulativamente
gli atti oggetto dei diversi giudizi e riproponendo la domanda
di risarcimento.
Venivano disposte più istruttorie giurisdizionali e, in
specie, quella ordinata con la sentenza TAR Toscana, I Sez.,
n. 979/03, che ha anche provveduto alla riunione dei tre
ricorsi.
L'incombente è stato eseguito dalla resistente Rete Ferroviaria
Italiana Spa. Il Tribunale, da ultimo, con ordinanza n.
5819/03, ha dichiarato l'interruzione del processo (a seguito
del fallimento dello società C.I.R.), ora riassunto dal
ricorrente con atto depositato il 3/2/04, notificato ai
commissari giudiziali.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Iniziando l'esame dei tre ricorsi in epigrafe
indicati - già riuniti con la sentenza TAR Toscana, I Sez.,
n. 979/03 - viene per primo in rilievo quello n. 1228/90,
concernente gli atti conclusivi del sub-procedimento d'occupazione
d'urgenza, nonché il presupposto progetto n. 461 del 16/7/87,
approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'allora Ente
Ferrovie dello Stato, relativo - come dettagliatamente esposto
in narrativa e nei richiamati atti versati in causa - alla
costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento
del tratto ferroviario Firenze-Empoli-Pisa-Viadotto Firenze
I° lotto.
Con il primo motivo di gravame - l'unico concernente direttamente
il decreto di occupazione d'urgenza - il ricorrente lamenta
di non aver ricevuto la notificazione di tale atto e di
quelli conseguenti, sotto i seguenti profili: Violazione
art. 20 Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e art. 71 Legge 25
giugno 1865 n. 2359.
Violazione art. 3 Legge 3 gennaio 1978 n. 1.
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento,
difetto di contraddittorio.
Illegittimità derivata.
La doglianza è infondata.
Risulta, infatti, come il consorzio concessionario abbia
soddisfatto le forme di pubblicità prescritte dalla sopra
menzionata normativa facendo affiggere tempestivamente all'Albo
Pretorio del Comune di Firenze il relativo avviso contenente
il giorno e l'ora del sopralluogo ai fini della redazione
del verbale di consistenza e presa di possesso, nonché l'elenco
delle ditte da espropriare e il piano particellare allegato.
Tutte le altre censure proposte, di cui in narrativa - come
eccepito dalle resistenti Ferrovie dello Stato e confermato
dalle risultanze planimetriche dell'istruttoria esperita
a seguito della sentenza n. 979/03 - sono inammissibili.
Tali censure, invero, investono direttamente o presuppongono
che il progetto esecutivo alla base del procedimento espropriativo
e del sub-procedimento di occupazione d'urgenza e, in specie,
della fissazione dei termini di efficacia sia quello approvato
con la delibera n. 416 del 16/7/87 dell'Ente FF.SS. Senonché,
detta delibera riguarda solo l'approvazione del primo atto
addizionale al primo atto integrativo - già approvato con
D.M. n. 3642 del 19/12/85 - della convenzione di concessione
n. 48/1984.
Per quanto riguarda i termini finali di efficacia dell'espropriazione
la delibera n. 416/87 si limita a dire che per le "nuove"
opere "rimangono validi i termini già stabiliti con D.M.
n. 3642/85".
Relativamente ai termini finali, quindi, la delibera impugnata
è meramente confermativa o - rectius - riproduttiva della
non impugnata delibera n. 3642 del 1985, anche con riferimento
alle nuove opere.
Inoltre - come è stato accertato con la istruttoria giurisdizionale
predetta - per quanto interessa la proprietà del ricorrente,
i nuovi interventi espropriativi rispetto a quelli previsti
dal progetto del 1985 prevedono solo un lieve spostamento
del tracciato ferroviario (v., in specie, all. 3a e 11b
alle risultanze istruttorie depositate dalle FF.SS. il 13/6/03)
nell'ambito sempre della proprietà del ricorrente.
Il progetto esecutivo comportante dichiarazione di pubblica
utilità e fissazione dei termini finali di efficacia e quindi
il progetto effettivamente lesivo del ricorrente è allora
quello approvato con il D.M. 3642/85, mai oggetto di gravame,
e non quello, unico impugnato, approvato col primo atto
addizionale n. 416/87.
Tutte le censure diverse dalla prima, proposte col ricorso
n. 1228/90, sono, in conclusione inammissibili.
Il ricorso esaminato deve pertanto essere respinto.
Parimenti devono essere respinte le conformi impugnative
proposte con i successivi atti di motivi aggiunti, nell'ambito
dello stesso come dei successivi due ricorsi.
2. Procedendo nella disamina, viene in rilievo il ricorso
n. 4087/94 per l'annullamento della deliberazione dell'Amministratore
Straordinario dell'Ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del
10/12/91 di proroga del termine finale per le espropriazioni
dal 19/12/91 al 18/12/94.
Il ricorso è, tuttavia, improcedibile.
Nell'intervallo temporale predetto non è, infatti, intervenuta
alcuna attività rilevante, essendo la realizzazione delle
opere de quibus antecedente ed essendo il decreto di esproprio
sopravvenuto il 30/7/96, dopo il successivo atto di proroga
del 25/11/94, atti entrambi impugnati col ricorso n. 2289/00.
Gli effetti del giudizio su quest'ultimo ricorso si riverberano,
quindi, automaticamente anche sul periodo sopra indicato,
come meglio si evidenzierà in seguito.
Il ricorso n. 4087/94 è pertanto improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse.
Le conformi impugnative proposte con i successivi atti di
motivi aggiunti, nell'ambito dello stesso come degli altri
due ricorsi, sono evidentemente inammissibili per originario
difetto di interesse.
3. Deve ora essere esaminato l'ultimo ricorso, col n. 2289/00,
proposto per l'annullamento dei citati atto di seconda proroga
del 25/11/94 e successivo provvedimento di esproprio del
30/7/96, nonché per ottenere il risarcimento del danno.
Sono fondati e assorbenti i profili di difetto di motivazione
della seconda proroga del termine finale di efficacia dell'espropriazione.
In base all'art. 13 legge 25/6/1865 n. 2359 - che si applica
nella fattispecie concreta - il termine finale per le espropriazioni
può essere prorogato solo in "casi di forza maggiore" o
"altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari".
Il provvedimento di proroga impugnato ha il seguente testuale
contenuto: "Vista la delibera CIPE del 12/8/1992, che ha
trasformato in Società per Azioni l'Ente Ferrovie dello
Stato istituito con legge 17/5/1985 n. 210; Visto lo Statuto
della "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi
per Azioni" omologato dal Tribunale Civile di Roma sotto
le date del 18/3/1993 e del 6/10/1993;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società in data 23/12/1992 con la quale il sottoscritto
è stato nominato Amministratore Delegato con conferimento
dei relativi poteri;
Visto l'art. 25 della citata legge 17/5/1985 n. 210;
Vista la legge n. 359 dell'8/8/1992 che ha convertito con
modificazioni il decreto legge n. 333/1992 ed in particolare
l'art. 14 comma 4 bis; Visto il D.M. 19/12/1985, n. 3642
con il quale è stata approvata la proposta relativa al I°
Atto Integrativo relativamente al quadruplicamento del tratto
Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 416
del 16/7/1987 con la quale è stata approvata la proposta
relativa al I° Atto Addizionale al I° Atto Integrativo relativamente
al quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea
Firenze-Pisa;
Vista la delibera dell'Amministratore Straordinario n. 978
del 16/9/1991; Vista la delibera dell'Amministratore Straordinario
n. 1040 del 10/12/1991;
|
| |
|
DICHIARA
|
| |
|
Il termine per il completamento delle espropriazioni
occorrenti per i lavori di costruzione della sede a doppio
binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della
linea Firenze-Pisa, limitatamente alle opere previste in
esecuzione con il I° atto integrativo alla convenzione n.
48/84 approvate con D.M. n. 3642/1985 ed alle opere previste
in esecuzione con il I° atto addizionale al I° atto integrativo
alla convenzione n. 48/84 approvate con delibera del C.
di A. n. 416/1987, già prorogato al 18/12/1994 con delibere
dell'Amministratore Straordinario n. 978/1991 e n. 1040/1991,
è prorogato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità,
al 18/12/1995".
La motivazione contestuale è ricavabile, in particolare,
"ob relationem" alla relazione delle FF.SS. dell'1/6/91
- richiamata dalla relazione del 30/10/91, depositata a
seguito di istruttoria presidenziale - e consiste nel ritardo
di comunicazione al concessionario dei prescritti pareri
degli enti locali di conformità dell'opera e di presentazione
di varianti alla viabilità dell'acqua chieste dagli stessi
enti.
Una prima considerazione che il Collegio deve fare è che
un ritardo misurato in circa quindici mesi non appare idoneo
a giustificare reiterate proroghe come quelle effettuate:
per ultimare le espropriazioni entro il termine prefissato
del dicembre 1991 residuavano quasi 57 mesi. Non si specifica,
altresì, l'entità dell'influenza delle richieste delle varianti,
in presenza di opere già ultimate, circostanza che rafforza
la necessità di una adeguata motivazione (cfr. C.G.A. 10/9/91,
n. 364).
Ciò che, tuttavia, il Collegio deve soprattutto rimarcare
è che le predette giustificazioni, richiamate direttamente
o per relationem, ineriscono tutte ad eventi maturati durante
l'originario periodo di efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità, già oggetto delle valutazioni del concessionario
che condussero al primo provvedimento di proroga - impugnato,
come si è visto, dal ricorso n. 4087/94. Anzi, gli stessi
atti richiamati, citati nel secondo provvedimento di proroga
- qui in esame - recano date comprese ancora nell'originario
periodo di efficacia.
Non può che desumersi l'assenza di una valutazione effettiva
degli elementi sopravvenuti prescritti - sopra riportati
- dall'art. 13 L. 2359/1865 perché una proroga di tali termini
possa essere decisa.
Solo a seguito della sentenza n. 979/03 di questo Tribunale,
le FF.SS. hanno depositato, in data 13/6/03, (v. all. 14a),
una "Relazione per l'Amministratore Straordinario" - senza
data, recante il numero (per quanto è leggibile) "I/VDP/PR.FI/"
e firmata "Il Dirigente Gestione Progetto Nodo Firenze"
- svolgente argomentazioni giustificative della necessità
di una nuova proroga rispetto a quella precedentemente rilasciata.
Tuttavia, il Collegio non può neppure esaminare tali argomentazioni,
non essendo richiamate in nessun modo nel provvedimento
impugnato, neanche per relationem di alcun grado.
Il ricorso n. 2289/00, in definitiva, deve essere accolto,
al pari delle domande, contenute negli atti di motivi aggiunti,
relative al secondo provvedimento di proroga e al successivo
decreto di esproprio.
Di conseguenza, tali atti devono essere annullati.
4. Devono, ora - sussistendo l'annullamento degli atti amministrativi
anzidetti - essere esaminate le domande, contenute nel ricorso
n. 2289/00 e negli atti di motivi aggiunti, di accertamento
del diritto della parte ricorrente al risarcimento dei danni
e alla condanna conseguente della concedente FF.SS. e, in
solido, della concessionaria C.I.R. Costruzioni, ora - come
si è detto in narrativa - in situazione fallimentare.
La parte ricorrente chiede la "restitutio in integrum" del
bene ovvero condanna a pagare la somma conseguente alla
diminuzione di valore subita dal terreno di sua proprietà
per effetto della realizzazione dell'opera in questione,
nonché la corresponsione di una somma ulteriore pari al
valore di mercato del terreno utilizzato per la realizzazione
della stessa opera ed, infine, un'ulteriore somma derivante
dall'illecita occupazione.
Invoca, in proposito, i principi elaborati dalla giurisprudenza
per il caso della c.d. occupazione usurpativa.
Osserva il Collegio come questo istituto di "ius onorarium"
non ricorra nel caso concreto, sussumibile, invece, in quello
dell'occupazione c.d. acquisitiva o appropriativa.
L'opera pubblica controversa è stata, infatti, realizzata
sul terreno della parte ricorrente prima della scadenza
dei termini finali per il compimento delle costruzioni e
per il completamento delle espropriazioni fissati col D.M.
3642/85 e confermati con la delibera 416/86.
Detti progetti esecutivi non sono stati annullati - come
si è sopra visto - dal Tribunale, così che, al momento della
realizzazione dell'opera pubblica, non vi era alcuna situazione
di inefficacia o illegittimità, circostanza che esclude
- per dominante orientamento giurisprudenziale (C.d.S.,
VI, 4/4/03, n. 1768; Cass., I, 30/1/01. n. 1266; TAR Emilia
Romagna, Bologna, I Sez., 21/7/03, n. 1024) - il ricorrere
della fattispecie dell'occupazione usurpativa.
Il Tribunale ha annullato non la dichiarazione originaria
di pubblica utilità ma solo la sua (seconda) proroga.
La situazione nella quale si versa è, pertanto, quella di
trasformazione irreversibile del suolo avvenuta durante
un'occupazione legittima poi scaduta e illegittimamente
prorogata.
Il risarcimento dei danni deve quindi essere commisurato
a quello previsto per l'ipotesi della c.d. accessione invertita.
Prima di emanare indicazioni sulla sua quantificazione,
il Collegio deve ancora accertare la sussistenza o meno
del requisito dell'elemento psicologico, la individuazione
del soggetto tenuto ai pagamenti relativi, la riconvenzionalità
giurisdizionale di tali pagamenti e la decorrenza della
prescrizione.
5. Iniziando da quest'ultima, il TAR rileva come sia infondata
l'eccezione, proposta dalle controparti, di prescrizione.
Invero il dies a quo della prescrizione della somma richiesta
come risarcimento non può decorrere prima della provata
conoscenza dell'illiceità del comportamento dannoso: tale
conoscenza avverrà con certezza con la presente sentenza,
con riferimento all'illegittimità del secondo atto di proroga
del termine finale per le espropriazioni.
6. Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico della
colpa, il Collegio osserva come - pur essendo onere della
parte ricorrente provarlo, vertendosi in ipotesi di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. - tale onere sia stato
soddisfatto rilevando l'assai lungo periodo lasciato trascorrere
dall'espropriante per concludere il procedimento espropriativo,
senza fornire trasparenti e ragionevoli spiegazioni per
la seconda proroga disposta, spiegazioni emerse solo dopo
numerosi incombenti istruttori di questo giudice.
7. Riguardo all'individuazione del soggetto tenuto a pagare
il risarcimento del danno, sia la concedente FF.SS. sia
la concessionaria C.I.R. Costruzioni sollevano eccezione
del proprio difetto di legittimazione passiva. Entrambe
le eccezioni - qualificate nell'appropriato significato
tecnico-giuridico del termine - sono infondate.
Non può, infatti, dubitarsi che sia il concessionario sia
il concedente in un procedimento espropriativo siano depositari
di un interesse sostanziale tutelato dall'ordinamento e
di un interesse processuale a resistere in relazione al
corrispondente simmetrico interesse del soggetto espropriato
ad agire contro l'espropriazione.
Il problema che deve decidere il Collegio riguarda, invece,
più propriamente, l'individuazione del soggetto che ha la
titolarità passiva del rapporto risarcitorio.
Il punto 28.4 della convenzione di concessione n. 48 del
1984 stabilisce che il concessionario assume tutte le vertenze
"comunque connesse alle procedure espropriative", perché
"unico legittimato a costituirsi e a resistere in giudizio".
Tale impegno - che ha la valenza inequivoca di addebitare
convenzionalmente al concessionario tutti gli oneri conseguenti
a eventuali vertenze - è stato recepito dai vari concessionari
che si sono succeduti.
In particolare, la C.I.R. Costruzioni, subentrata alla Co.Ge.I.
dopo il suo fallimento, si era assunta tali oneri con l'art.
1 ter del primo atto integrativo in data 31/7/98.
Il richiamo, da parte della stessa C.I.R. Costruzioni all'art.
16.2 di tale atto integrativo, che prevede il diritto del
concessionario al rimborso da parte della concedente FF.SS.
dei maggiori oneri futuri, conferma, anziché smentire, la
predetta osservazione perché logicamente presuppone il previo
adempimento del risarcimento a carico del concessionario,
il quale solo successivamente potrà rivalersi sul concedente.
L'orientamento giurisprudenziale è costante e pacifico nell'interpretare
simili clausole convenzionali di concessioni traslative
- nel senso di attribuire la titolarità passiva del rapporto
risarcitorio al concessionario (Cass., S.U., 27/8/98, n.
8496; 10/3/98, n. 2645; Cass., 2/9/97, n. 8399; 16/6/00,
n. 8246; 27/10/94, n. 9266; 4/2/98, n. 1109; nonché, con
riferimento proprio alle FF.SS., Corte d'Appello di Firenze:
ordinanze depositate il 15/2/02 e il 26/11/01).
Il Tribunale deve, in conclusione, individuare nella C.I.R.
Costruzioni il soggetto condannato al risarcimento in questione,
senza che possa rilevare che, in pendenza del giudizio,
sia fallita.
8. La domanda subordinata, sostanzialmente riconvenzionale,
della C.I.R. Costruzioni di condannare le FF.SS. a rimborsarle
quanto pagato alla parte ricorrente ai sensi del sopra richiamato
art. 16.2 dell'atto integrativo del 31/7/98 non può essere
esaminata dal Collegio nel merito.
Basti invero dire, per accertarne la inammissibilità, che
è stata espressa in una semplice memoria, non notificata
alle altre parti costituite.
9. A questo punto il Collegio può stabilire, ai sensi dell'art.
35, c. 2°, DPR 80/98, come modificato dalla L. 205/00, i
criteri per il risarcimento, a favore della parte ricorrente,
del danno de quo, a carico della concessionaria resistente,
commisurandolo a quello previsto per il caso di occupazione
appropriativa, verificatosi con l'irreversibile trasformazione
del bene e la successiva inutile scadenza dell'originario
termine finale per le espropriazioni.
Il valore del risarcimento, tenendo conto del momento nel
quale si è verificata l'accessione invertita, è stabilito
ex art. 55 DPR 8/6/01 n. 327, come modificato dall'art.
1, D.Lgv. 27/12/02 n. 302. La decorrenza degli interessi
e della rivalutazione è dalla scadenza del predetto termine
finale per le espropriazioni (cfr. C.d.S., VI, 4/4/03, n.
1768).
L'offerta del risarcimento dovrà essere fatta dalla C.I.R.
Costruzioni alla parte ricorrente entro tre mesi dalla comunicazione
o notificazione della presente sentenza.
10. In definitiva, il primo degli esaminati ricorsi è respinto,
il secondo è dichiarato improcedibile e il terzo è accolto.
Per l'effetto, la concessionaria è condannata a pagare alla
parte ricorrente il risarcimento dei danni determinatisi
a seguito dell'occupazione appropriativa dei suoi terreni.
Le spese del giudizio sono complessivamente compensate tra
le parti.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la TOSCANA, 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sui
ricorsi riuniti in epigrafe, così provvede come meglio specificato
in motivazione:
Respinge il ricorso n. 1228/90;
Dichiara improcedibile il ricorso n. 4087/94;
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n.
2289/00 e, per l’effetto, condanna la C.I.R. Costruzioni
S.r.l. al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente;
Compensa le spese del giudizio tra le parti. Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio,
il 22 giugno 2004.
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 6 OTTOBRE 2004
|
|