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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 4 ottobre 2004 n. 4084
E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.
Soc. Veraldi s.r.l. (Avv.ti P. Golini e G. Calugi) contro il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini) e nei confronti della soc. Co.ed.ar. s.c.r.l. (non costituita) della soc. Edilsantini s.p.a. (Avv.ti A.U. Serra e G. Gratteri) e di G. Mariottini (Avv. D.B. Dini)


Autorizzazioni commerciali – Esercizi di tipo “B” ex art. 5 della legge n. 287/91 - Art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi – Possibilità di assentire nuove autorizzazioni nelle aree P.I.P. anche in deroga ai parametri di contingentamento generali - Legittimità

È legittimo l’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi del Comune di Arezzo il quale, dopo aver previsto un contingentamento numerico per gli esercizi di tipo B (“bar”, ex art. 5 della legge n. 287/91) posti fuori del Centro storico, dispone che “in deroga ai parametri fissati” possono essere rilasciate “nuove autorizzazioni pertinenti e funzionali” (tra l’altro) alle aree P.I.P. con il vincolo di non trasferibilità della struttura. Difatti la ratio di tale disposizione, che tiene conto sia della legge n. 287/91 che dell’Atto di indirizzo e coordinamento del 1995, è che nelle aree P.I.P. non vale il contingentamento numerico poichè dette aree sono collegate, lontano da zone residenziali, e poichè gli esercizi pubblici in questione svolgono di norma la loro attività a servizio di coloro che lavorano nelle strutture delle aree produttive


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sui ricorsi nn. 202/2003 e 1051/2003 proposti
dalla SOC. VERALDI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Golini e Govanni Calugi con domicilio eletto nel loro studio in Firenze, via Gino Capponi n. 26;

 

contro

 

- COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini con domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

 

e, nei confronti
- SOC. CO.ED.AR. S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
- SOC. EDILSANTINI S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anton Ugo Serra e Giuseppe Gratteri con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Maggio n. 30;

 

e, relativamente al ricorso n. 202/2003 contro:
- MARIOTTINI GIULIANO, in proprio e quale legale rappresentante della Società Calamandrei S.r.l., rappresentato e dife so dall'avv. Dino Benedetto Dini con domicilio eletto presso l'avv. Silvia Clarice Fabbroni in Firenze, via San Niccolò n. 69;

 

PER L' ANNULLAMENTO nel ricorso n. 202/2003:
della concessione edilizia rilasciata dal Direttore del Servizio Edilizia del Comune di Arezzo il 17 dicembre 2002, pratica n. 02/4446, concessione n. 0/02/703; della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 391/00 (sconosciuta alla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 1112/96 (sconosciuta alla ricorrente) e della successiva variante rilasciata dal Comune di Arezzo n. 199 del 29 marzo 2002 (sconosciuta dalla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 267/92 (sconosciuta alla ricorrente); nonchè di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare: i pareri espressi, in relazione alla richieste formulate dal COEDAR,
dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Arezzo con il verbale n. 111 del 7 novembre 2002; dalla Commissione urbanistica del Comune di Arezzo con il verbale n. 94 del 29 ottobre 2002; dalla Commissione urbanistica nella seduta n. 58 del 4 settembre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente con il verbale n. 84 del 25 ottobre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente nella seduta del 29 marzo 1999; dalla Commissione Assetto del Territori nella seduta del 22 ottobre 1997.

 

Visti i motivi aggiunti depositati il 20 giugno 2003
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti
del provvedimento di autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo B rilasciata al signor Giuliano Mariottini come da comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Commercio del Comune di Arezzo prot. gen. 18875/0.18.3 del 18 febbraio 2003, nonchè degli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi ed, in particolare, del parere espresso dalla Commissione tecnica di cui all'art. 6 della legge 287/91 in data 17 febbraio 2003 e, per quanto occorrer possa, dell'art. 8 del N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi, approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002, nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma;

 

Visti i motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2004:
per l'annullamento
dell'autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo B n. 1784 rilasciata dal Comune di Arezzo al signori Giuliano Mariottini in data 11 novembre 2003 relativamente ai locali siti in Arezzo, via Calamandrei n. 135-138 per una superficie di mq. 100, nonchè degli atti ad essa presupposti, consequenziali e comunque connessi e, per quanto occorrer possa, dell'art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002 nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma.

 

nel ricorso n. 1051/2003:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti
del provvedimento di autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo B rilasciata al signor Giuliano Mariottini come da comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Commercio del Comune di Arezzo prot. gen. 18875/0.18.3 del 18 febbraio 2003, nonchè degli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi ed, in particolare, del parere espresso dalla Commissione tecnica di cui all'art. 6 della legge 287/91 in data 17 febbraio 2003 e, per quanto occorrer possa, dell'art. 8 del N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi, approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002, nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma;

 

nonchè per la sospensione cautelare degli effetti
degli atti e dei provvedimenti già impugnati con ricorso n. 202/2003, e precisamente:
della concessione edilizia rilasciata dal Direttore del Servizio Edilizia del Comune di Arezzo il 17 dicembre 2002, pratica n. 02/4446, concessione n. 0/02/703; della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 391/00 (sconosciuta alla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 1112/96 (sconosciuta alla ricorrente) e della successiva variante rilasciata dal Comune di Arezzo n. 199 del 29 marzo 2002 (sconosciuta dalla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 267/92 (sconosciuta alla ricorrente); nonchè di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare: i pareri espressi, in relazione alla richieste formulate dal COEDAR,
dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente del Comune di Arezzo con il verbale n. 111 del 7 novembre 2002; dalla Commissione urbanistica del Comune di Arezzo con il verbale n. 94 del 29 ottobre 2002; dalla Commissione urbanistica nella seduta n. 58 del 4 settembre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente con il verbale n. 84 del 25 ottobre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente nella seduta del 29 marzo 1999; dalla Commissione Assetto del Territori nella seduta del 22 ottobre 1997.

 

Visti i motivi aggiunti depositati il 3 aprile 2004:
per l'annullamento
dell'autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo B n. 1784 rilasciata dal Comune di Arezzo al signori Giuliano Mariottini in data 11 novembre 2003 relativamente ai locali siti in Arezzo, via Calamandrei n. 135-138 per una superficie di mq. 100, nonchè degli atti ad essa presupposti, consequenziali e comunque connessi e, per quanto occorrer possa, dell'art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002 nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma.

 

Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 Luglio 2004 - relatore il Consigliere d.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti E. Cirri, delegata dall'avv. P. Golini, S. Pasquini, P. Piemontese, delegato dall'avv. G. Gratteri e D. Dini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

I) Con ricorso n. 202/03, notificato il 24.1.2003, la s.r.l. Veraldi, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento delle seguenti concessioni edilizie rilasciate a terzi dal Comune di Arezzo nn. 703/2002, 391/00, 1112/96, 199/2002, 267/92, nonché dei pareri espressi in relazione alle richieste del consorzio CO.ED.AR (Consorzio edile artigiano) dalla Commissione assetto del territorio e dalla Commissione urbanistica nel periodo 2002-1997. La ricorrente premette di essere proprietaria e di gestire un bar nel terreno prospiciente l’area dove è in corso di esecuzione il P.I.P. c.d. Pescaiola; di avere appreso, a seguito di accesso agli atti, che il P.I.P. è stato profondamente modificato nella distribuzione e destinazione delle volumetrie, nella quantità e destinazione delle aree pubbliche, nella viabilità; di subire lesioni sia di carattere urbanistico che commerciale.
Chiarisce che con delibera C.C. n. 583/88 era stato approvato il piano planivolumetrico, successivamente modificato con del. C.C. n. 340/94 nella quale si precisava che ogni ulteriore modifica sulla disposizione volumetrica, anche nel rispetto della volumetria totale approvata, sarebbe stata approvata dal Consiglio comunale in quanto considerata variante al progetto approvato; che la soc. CO.ED.AR dal 1997 al 2002 aveva chiesto 4 varianti con il parere favorevole delle Commissioni assetto del territorio e urbanistica; che è ignoto se tali varianti siano state approvate e da quale organo; che alla fine del 2002 la soc. Edilsantini s.p.a. dichiarava di avere acquistato il lotto n. 8 dalla soc. CO.ED.AR ed otteneva la volturazione della concessione edilizia n. 199/2002 chiedendo alcune varianti di contenuto ignoto; che il Direttore del servizio edilizia del Comune di Arezzo rilasciava alla soc. Edilsantini la concessione edilizia n. 703/2002.
Avverso gli impugnati provvedimenti deduce il seguente complesso motivo:
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 10/77, degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 5/95, degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 52/99; eccesso di potere per violazione della delibera consiliare n. 340/94; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento; violazione del principio del contrarius actus; incompetenza: l’intervento concessionato differisce dal piano planivolumetrico approvato con la del. C.C. n. 340/94 quanto alle volumetrie dei lotti 5, 6, 7 e 8, quanto alla strada di accesso su Via Calamandrei spostata dal lotto n. 5 al lotto n. 8, quanto alle sistemazioni esterne a verde e parcheggi, ed altro, senza che le modifiche siano state approvate dal Consiglio comunale; l’accesso al lotto n. 8 era stato espressamente escluso dalla commissione urbanistica nel 1993 e immotivatamente accolto nel 2002; la concessione edilizia n. 199/02 non è stata preceduta dai necessari pareri; sono decorsi i termini per l’esecuzione del P.I.P. e non sembra vi siano proroghe, cosicché la soc. CO.ED.AR è decaduta dall’assegnazione dell’area.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arezzo e la controinteressata soc. Edilsantini e non invece la s.r.l. CO.ED.AR.
Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente perché nessuna norma limita l’apertura di bar o mense o ristoranti nelle vicinanze di preesistenti esercizi di analoga natura e la destinazione specifica era già prevista nella delibera n. 340/94 non impugnata; nel merito osserva che la previsione dell’approvazione consiliare non si riferiva ad ogni variante, ma solo a quelle che comportavano variazioni alle volumetrie; solo la concessione n. 199/2002 ha previsto variazioni volumetriche compensate da altre diminuzioni; il d. lgs. n. 267/2000 non prevede che tutte le varianti alle concessioni edilizie siano di competenza del Consiglio comunale, cui sono riservate funzioni di programmazione, controllo e vigilanza; la concessione edilizia in variante n. 199/02 non ha natura urbanistica né costituisce variante al piano attuativo del P.I.P. del 1975, perché il Pip non disponeva nulla per quell’area che era solo delimitata; il planivolumetrico approvato nel 1988 definiva per la prima volta l’assetto interno dell’area a servizi e quello del 1994 apportava modifiche al primo; entrambi sono stati approvati con delibere consiliari che però non hanno natura di piani attuativi perché l’art. 5 del P.I.P. li considera "atti atipici" che non superano i limiti di edificabilità; ogni trasferimento di volumetria tra i lotti 6, 7 e 8, considerati come un unico edificio, non ha rilievo urbanistico; quanto alla viabilità, si prevede non l’accesso diretto dalla via Calamandrei, ma da una controstrada dalla quale si accede al lotto e lo spostamento dal luogo originario dell’accesso non incide sulla sicurezza della circolazione.
La controinteressata Edilsantini ha eccepito l’inammissibilità del ricorso: a) per omessa impugnazione della delibera n. 583/88 di localizzazione del P.I.P. da cui deriva l’effetto lesivo e il piano planivolumetrico del 1988 già prevedeva per il lotto 5 la destinazione a bar, mensa, ristoro in concorrenza con l’esercizio della soc. Veraldi ricorrente; b) per omessa impugnazione delle concessioni relative al lotto 5 di rinnovo e variante di quella originaria n. 267/92; c) per omessa notifica alla soc. Finital avente causa dal CO.ED.AR fin dal 1999 per il lotto 5; d) per mancanza di censure avverso la concessione n. 267/92 relativa al lotto 5. Ha anche dedotto la tardività del ricorso notificato il 24.1.23003, quando il fabbricato sul lotto 5 era edificato fin dal 1999. Nel merito sostiene l’infondatezza del gravame e precisa che il termine di ultimazione del P.I.P. Pescaiola è stato prorogato di tre anni con delibera G.M. n. 228/98 e di ulteriori tre anni con provvedimento del Direttore Ufficio urbanistica n. 2107/2001.
Con ordinanza n. 407/03 di questa Sezione è stata respinta l’istanza cautelare. Con memoria notificata il 10.6.2003 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la comunicazione del Comune del 18.2.2003, circa l’avvenuto accoglimento della richiesta del sig. Mariottini di rilascio dell’autorizzazione per attività di pubblico esercizio (tipo B), il parere della Commissione tecnica del 17.2.2003, e l’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi approvato con delibera consiliare n. 134/2002 nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni commerciali in deroga ai parametri numerici fissati dalla stessa norma. Queste le censure: 1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 287/91, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e difetto di motivazione: la p.a. si limita a dichiarare che l’autorizzazione è stata rilasciata “in deroga” ai parametri fissati dal piano richiamando il parere favorevole del 17.2.2003 che non è stato esibito; 2) violazione della legge n. 287/91, degli artt. 3,41,e 97 Cost., della legge n. 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento; incompetenza: le deroghe previste nell’art. 8 delle N.T.A. del Piano non sono riconducibili a nessuna di quelle consentite dalla legge n. 287 cit. (art. 3, comma 6); 3) illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti impugnati col ricorso principale.
La controinteressata Edilsantini ha eccepito che i motivi aggiunti sono tardivi perché la ricorrente già il 17.3.2003 era al corrente del rilascio dell’autorizzazione commerciale e della sua lesività, mentre la notifica è avvenuta soltanto il 6-11.6.2003. Nel merito ne contesta la fondatezza. Alla camera di consiglio del 10.7.2003 la ricorrente ha rinunziato all’istanza cautelare proposta coi primi motivi aggiunti.
Con successivo atto depositato, notificato il 19.3.2004 e depositato il 3.4.2004, la società ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti avverso l’autorizzazione commerciale n. 1784 rilasciata al sig. Mariottini in data 11.11.2003 e nuovamente gli atti ad essa presupposti, in particolare l’art. 8 delle N.T.A. (uguali ai primi motivi aggiunti).
II) Con ricorso n. 1051 del 2003, notificato il 10.6.2003, la soc. Veraldi ha impugnato gli stessi atti gravati coi primi motivi aggiunti del primo ricorso, proponendo identiche censure.
Si sono costituiti il Comune di Arezzo e la s.p.a. Edilsantini e non invece la società cooperativa CO.ED.AR. Sono proposte le stesse eccezioni di cui al precedente ricorso e motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 718/2003 di questa Sezione è stata respinta l’istanza cautelare.
III) Nella memoria di udienza relativa al primo ricorso, depositata il 22.1.2004, il Comune precisa che l’autorizzazione commerciale rilasciata a Mariottini non è stata ancora ritirata alla data del gennaio 2004; ribadisce le eccezioni già formulate e sostiene in ogni caso l’infondatezza del ricorso.
Nella prima sua memoria di udienza, cumulativa per i due ricorsi e depositata il 23.1.2004, la ricorrente da un canto sembra limitare le sue censure solo con riferimento al lotto n. 8, prospiciente il proprio esercizio commerciale, e dall’altro contesta tutte le eccezioni (legittimazione, interesse, tardività); nel merito sostiene che l’approvazione delle varianti doveva essere del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 167/62 applicabile ai P.I.P. per il richiamo di cui all’art. 27, comma 4, della legge n. 865/71 (c.d. varianti leggere per le quali non c’è bisogno dell’approvazione regionale). Per il resto ribadisce le tesi difensive già svolte.
IV) Con atto depositato il 10.6.2004 si è costituito in giudizio Giuliano Mariottini, citato coi motivi aggiunti del primo ricorso, che è titolare dell’autorizzazione commerciale per attività di pubblico esercizio, tipo B, relativamente all’immobile del lotto n. 8, e si è opposto al ricorso n. 202/03 e ai motivi aggiunti.
V) Ulteriori memorie sono state depositate dalle parti costituite in vista dell’udienza.
Il Comune (memoria depositata il 22.6.2004) ribadisce l’eccezione di difetto di interesse della ricorrente per il principio generale della libera concorrenza nello specifico settore nonché per il fatto che la destinazione a “ristoro mensa bar” nell’area a servizi era già prevista nella delibera consiliare n. 340/94 non impugnata; nel merito ribadisce l’infondatezza del ricorso, perché, con riguardo alle concessioni edilizie nn. 267/92, 1112/96, 391/00 e 703/02 e ai relativi pareri della Commissione assetto del territorio e della Commissione urbanistica, nessuna variante alle volumetrie è stata approvata e quindi non era necessaria l’approvazione del Consiglio comunale secondo quanto previsto dalla delibera consiliare n. 340/94; per la concessione edilizia n. 199/02 e i relativi pareri degli organi consultivi, la variante volumetrica è consistita nel trasferimento di volumetrie tra i lotti 6, 7 e 8, fermi restando i parametri urbanistici originari; in ogni caso, nel nuovo assetto delineato dalla legge n. 142/90 e dal d. lgs. n. 267/00 al Consiglio comunale competono soltanto funzioni di programmazione, controllo e vigilanza in materia edilizia, tra le quali non può essere annoverata l’approvazione di varianti meramente volumetriche senza alcun rilievo urbanistico all’interno di un PIP che nulla disponeva in merito all’assetto edilizio dell’area a servizi considerata.
La società controinteressata Edilsantini s.p.a., che ha acquistato nel 2002 la proprietà del lotto n. 8 dal Consorzio CO.ED.AR ed è divenuta titolare delle concessioni edilizie a questo rilasciate nn. 1112/96, 391/00 e 199/02, nella memoria depositata il 22.6.2004 ribadisce le eccezioni e l’infondatezza dei ricorsi e dei motivi aggiunti.
La ricorrente, nella memoria depositata il 28.6.2004, ribadisce le proprie tesi e contesta nuovamente tutte le eccezioni sostenendo la propria legittimazione e l’interesse al ricorso, in quanto gestisce un esercizio commerciale di bar-ristoro nell’area prospiciente quella del PIP, lotto n. 8 originariamente destinato a “uffici pubblici e privati” (delibera consiliare n. 340/94) e poi modificato in “ristoro-mensa-bar” soltanto con gli atti impugnati. VI) All’udienza del 9 luglio 2004, chiamati entrambi i ricorsi, gli stessi sono stati trattenuti in decisione.

 

DIRITTO

 

1. I due ricorsi, con i motivi aggiunti, possono essere riuniti ed essere decisi con unica sentenza per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva. Con essi sono impugnate alcune concessioni edilizie rilasciate per i lotti nn. 5 e 8 del PIP c.d. Pescaiola in Comune di Arezzo, unitamente ai relativi pareri delle Commissioni assetto del territorio e urbanistica, l’autorizzazione commerciale per attività di pubblico esercizio (tipo B) rilasciata al sig. Mariottini sul lotto 8, originariamente destinato a “uffici pubblici e privati”, e l’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi (delibera n. 134/2002) nella parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni commerciali in deroga ai limiti numerici consentiti.
2. La complessità della controversia merita qualche precisazione in fatto. Trattasi di un P.I.P. del 1975 (doc. n. 1 del Comune), ristrutturato con progetto planivolumetrico approvato con delibera del Consiglio comunale n. 583 del 1988 relativa al comparto A2 (doc. n. 4 del Comune), variato quanto alla volumetria dei lotti con delibera consiliare n. 340/94 nella quale si precisava che “ogni disposizione volumetrica diversa da quella originaria all’interno dei lotti…anche nel rispetto della volumetria totale approvata, costituisce senz’altro variante al progetto…planivolumetrico approvato….che deve essere sottoposto all’esame della Commissione urbanistica nonché all’approvazione del Consiglio comunale” (doc. n. 6 del Comune).
Il comparto A2 è distinto in vari lotti tra i quali rilevano, ai fini della decisione, il n. 5 destinato a “ristoro mensa bar” e il n. 8 destinato a “uffici pubblici e privati” (delibera consiliare n. 340/94 cit. – doc. n. 3 e 4 allegati al ricorso n. 202/2003 e doc. n. 6 del Comune).
La destinazione dei due lotti nn. 5 e 8 viene modificata nel 1999 a “ristoro mensa bar uffici pubblici e privati” per entrambi (doc. n. 16 allegato al ricorso) su richiesta del Consorzio edile artigiano (CO.ED.AR.), concessionario del diritto di superficie sull’area P.I.P. fin dal 1986 (doc. n. 1 della ricorrente) e divenuto proprietario dell’area nel 2002 (doc. 38 della ricorrente e doc. 18 della controinteressata Edilsantini).
Il predetto Consorzio era titolare della concessione edilizia n. 1112/96, rinnovata con la concessione n. 391/00 e successiva variante in corso d’opera n. 199/2002, per la realizzazione di un fabbricato nel lotto n. 8; trasferita la proprietà del lotto n. 8 alla s.p.a. Edilsantini, a questa sono stati volturati i precedenti titoli abilitativi con successiva concessione edilizia in variante n. 703/2002 (doc. 38 e 39 della ricorrente).
Con istanze del predetto Consorzio la distribuzione volumetrica tra i lotti 5, 6, 7 e 8 è stata modificata nel rispetto della volumetria complessiva e degli altri parametri del planovolumetrico, con varianti interne ai vari lotti.
3. La ricorrente, che gestisce un esercizio commerciale di bar-ristoro e vendita prodotti di torrefazione in via Calamandrei di fronte all’area P.I.P., sostiene che la realizzazione del piano, profondamente variato quanto alle volumetrie e alla loro destinazione, alla quantità e destinazione delle aree pubbliche e alla viabilità, lede i suoi interessi sia dal punto di vista urbanistico che sotto il profilo commerciale per l’insediamento di esercizi commerciali concorrenti e si duole che le concessioni edilizie impugnate avrebbero modificato il progetto planivolumetrico del 1994 senza che tali modifiche ricevessero l’approvazione del Consiglio comunale, con conseguenti violazione delle norme urbanistiche invocate (artt. 4 legge n. 10/77, 30 e 31 legge regionale n. 5/95, 2 e 3 legge regionale n. 52/99) e del principio del contrarius actus; inoltre sarebbe illegittimo l’accesso diretto al lotto n. 8, che è stato richiesto per un diverso assetto proprietario dei lotti all’interno del comparto ed assentito, nonostante che era stato già escluso nel 1993 dalla Commissione urbanistica; viene poi censurato l’aumento dell’altezza degli edifici da m. 10 a m. 12; infine la concessione edilizia rilasciata alla soc. Edilsantini sarebbe priva dei necessari pareri delle commissioni urbanistica, dell’assetto del territorio ed edilizia.
6. Sono infondate le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse al ricorso, in quanto entrambi i requisiti debbono ritenersi sussistenti in capo alla ricorrente per effetto sia della localizzazione del suo esercizio commerciale di fronte all’area PIP sia dell’attività svolta nella gestione di un bar-ristoro che si assume compromessa dal rilascio di similari autorizzazioni commerciali nell’area fronteggiante. Peraltro, come si vedrà, l’interesse è in concreto limitato all’annullamento degli atti comunali che si riferiscono al solo lotto n. 8.
Fondata è invece la eccezione di tardività dei primi motivi aggiunti, notificati il 10.6.2003, e del ricorso n. 1051/2003, notificato il 6-11 giugno 2003, rivolti entrambi avverso la comunicazione del Comune del 18.2.2003 circa l’avvenuto accoglimento, sia pure condizionato ad un’integrazione documentale, della richiesta del sig. Mariottini di rilascio dell’autorizzazione commerciale all’apertura del bar all’interno del lotto 8; vero è che la nota è stata depositata in giudizio dal Comune in data 15 aprile 2003, il che renderebbe tempestivi i motivi aggiunti e il secondo ricorso; ma nell’istanza cautelare notificata il 17.3.2003 la ricorrente afferma (pag. 3) che “risulta che l’Amministrazione comunale abbia rilasciato provvedimenti di autorizzazione all’apertura di bar all’interno del PIP Pescaiola”, quindi con normale diligenza avrebbe potuto procurarsi l’atto di cui era comunque venuta a conoscenza ed impugnarlo nel termine decadenziale. In ogni caso, ciò è superato dai successivi motivi aggiunti, tempestivi, rivolti avverso il provvedimento definitivo di rilascio del provvedimento autorizzatorio, di cui si dirà in seguito.
7. Il ricorso n. 202/2003 è infondato.
Quanto alle norme urbanistiche invocate (artt. 4 legge 10/77, 30 e 31 legge regionale 5/95, 2 e 3 legge regionale 52/99), rispetto ad esse non sono sollevate specifiche censure.
La doglianza principale si indirizza avverso le concessioni edilizie che avrebbero modificato le volumetrie dei lotti 5 e 8, senza la previa approvazione del Consiglio comunale che si era riservato, nella delibera n. 340/94, di valutare le modifiche volumetriche.
Va rilevato che nella memoria depositata il 23.1.2004 la ricorrente limita la sua impugnativa ai soli provvedimenti comunali che interessano il lotto n. 8, prospiciente l’area ove la società Veraldi gestisce l’esercizio commerciale. Così precisato il petitum, la doglianza è infondata, sia perché le modifiche volumetriche non hanno comportato né aumento della volumetria generale del P.I.P. né aumento dei limiti di edificabilità rispetto alle previsioni originali, sia perché la sopravvenuta disciplina sull’ordinamento degli enti locali (da ultimo: d. lgs. n. 267/2000) ha modificato l’ordine delle competenze tra il Consiglio comunale, cui sono riservate le funzioni di programmazione di controllo e di vigilanza, e i Dirigenti comunali cui sono attribuite le funzioni amministrative di gestione. Nella specie si tratta di varianti volumetriche a concessioni edilizie già rilasciate che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale. A diverse conclusioni non inducono i richiami alle norme invocate (art. 27 legge 865/71, art. 2 N.T.A., art. 8, comma 6, legge 167/62) che affidano al Consiglio comunale l’approvazione e le modifiche dei P.I.P., perché nella specie non si tratta di varianti al Piano ma di una diversa consistenza del lotto 8, compensata dalla diminuzione degli altri lotti, con un trasferimento di volumetria nell’ambito di un “edificio unitario” rappresentato dai lotti 6, 7 e 8 (cfr: delibera consiliare n. 340/94), così come è consentito negli interventi di ristrutturazione urbanistica ove si ammette appunto il trasferimento della volumetria; il tutto soggetto a concessione edilizia rilasciata dal Dirigente, senza la necessità di un intervento del Consiglio comunale.
E’ infondata la censura relativa allo spostamento dell’accesso al P.I.P. dal lotto 5 al lotto 8, sia perché il paventato pericolo per la circolazione stradale non sussiste in quanto l’accesso non si apre direttamente sulla via Calamandrei, ma su una controstrada parallela a quella, sia perché è genericamente dedotto il pregiudizio che tale spostamento arrecherebbe all’esercizio commerciale della ricorrente, specie ove si consideri che la recente relativa liberalizzazione dell’attività commerciale (d. lgs. n. 114/98), in ossequio al principio dell’art. 41, primo comma, Cost., non consente più restrizioni o vincoli per la vicinanza di esercizi congeneri che si porrebbero in contrasto anche con il principio della libera concorrenza. Quanto all’aumento dell’altezza massima degli edifici da 10 a 12 metri che, secondo la ricorrente sarebbe consentita solo per i comparti industriali e non per i lotti in questione che hanno perso qualunque carattere industriale per essere destinati a uffici e bar, la censura è infondata. L’art. 6 delle N.T.A. del P.I.P. prevede espressamente questa altezza per le aree per insediamenti produttivi; l’art. 5 per le aree per servizi e attrezzature nulla dispone al riguardo e non è illogico che, nell’assentire le concessioni edilizie, il Comune abbia ritenuto di poter applicare tale parametro anche a quelle aree che sono comunque a servizio delle zone industriali e artigianali del PIP. Quanto alla doglianza che sarebbero ormai decorsi i termini fissati nella convenzione del 1986 per la progettazione e l’esecuzione del P.I.P. da parte del Consorzio, che sarebbe quindi decaduto dall’assegnazione delle aree, è sufficiente osservare che il termine di realizzazione del programma costruttivo è stato prorogato due volte per tre anni ciascuna (cfr. doc. 17 della controinteressata Edilsantini) e sul punto la ricorrente nulla ha osservato. Infine, circa la censura che la concessione n. 703/2002 non sarebbe preceduta dall’acquisizione dei necessari pareri delle Commissioni edilizia, urbanistica e di assetto del territorio, si deve osservare che detto provvedimento è una mera voltura della precedente concessione edilizia rilasciata al Consorzio e non necessita di pareri di organi tecnici; per la contestuale variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 7, decimo comma, della legge regionale n. 52/99 sussiste il solo obbligo del deposito del progetto dell’opera così come effettivamente realizzata e la ricorrenza di determinate condizioni, sulle quali però la ricorrente non spende una parola.
In conclusione il ricorso n. 202/2003 deve essere respinto. 8. Vanno ora esaminati i secondi motivi aggiunti notificati il 19-20.3.2004 e proposti avverso l’autorizzazione commerciale n. 1784 rilasciata al sig. Mariottini in data 11.11.2003 (di cui il Comune dà notizia nella memoria depositata in data 22.1.2004 e di cui la ricorrente ha avuto copia a seguito di accesso ai documenti) e avverso l’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi (delibera n. 134/02)
La ricorrente si duole che l’autorizzazione predetta sarebbe stata rilasciata: senza motivazione (primo motivo aggiunto); in deroga ai limiti numerici dei pubblici esercizi fissati nella stessa norma, ma tale deroga non sarebbe compatibile con quelle previste dall’art. 3, comma 6, della legge n. 287/91 (secondo motivo aggiunto); con illegittimità derivata dall’illegittimità delle concessioni edilizie impugnate con il ricorso n. 202/2003 (terzo motivo aggiunto) e dall’illegittimità della nota 18.2.2003 nella quale si dà notizia dell’accoglimento dell’istanza del sig. Mariottini volta ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di un bar nella zona P.I.P. (quarto motivo aggiunto).
Non possono trovare accoglimento il terzo e quarto motivo aggiunto (illegittimità derivata) perché il ricorso n. 202/2003 è stato respinto e i motivi aggiunti avverso la nota comunale 18.2.2003 sono stati dichiarati tardivi.
Per il resto, la questione principale verte sulla legittimità dell’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi perché su tale norma si basa il rilascio dell’autorizzazione commerciale.
L’art. 8 cit., dopo aver previsto che per gli esercizi di tipo B (“bar”, ex art. 5 della legge n. 287/91) fuori del Centro storico possono essere rilasciate autorizzazioni con un incremento del 2% annuo rispetto a quelle attive e quindi secondo un parametro contingentato, dispone che “in deroga ai parametri fissati” possono essere rilasciate “nuove autorizzazioni pertinenti e funzionali” (tra l’altro) alle aree P.I.P. con il vincolo di non trasferibilità della struttura.
Trattasi effettivamente di una deroga non ricompresa tra quelle indicate nell’art. 3, comma 6, della legge n. 287/91, ma tale elencazione non può ritenersi tassativa alla luce delle modifiche normative intervenute nel settore dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
L’art. 3 cit., al comma 1, affida al Comune il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere di una Commissione (art. 6) e con l’osservanza dei criteri e parametri fissati dalle regioni (sulla base delle direttive ministeriali) “atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate”. Non risultano adottati dalla Regione Toscana questi criteri e parametri.
L’art. 2 della legge 5 gennaio 1996 n. 25 ha dettato una disciplina transitoria, “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge” n. 287/91, autorizzando i Comuni a fissare, su conforme parere della Commissione, “un parametro numerico che assicuri…la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto…delle abitudini di consumo extradomestico”.
In più, con D.P.R. 13.12.1995 (pubblicato nella G.U. n. 44 del 22.2.1996, entrato in vigore dopo la legge n. 25/96 e annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 121/97 soltanto limitatamente al territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano) è stato emanato un Atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione del numero di tali pubblici esercizi, con il quale sono state dettate direttive alle regioni per l’emanazione dei criteri e dei parametri da valere per i Comuni. In tale provvedimento si precisa che il numero delle autorizzazioni deve essere tale da facilitare, in ciascuna parte del territorio comunale, la fruibilità del servizio da parte del consumatore (lettera a), che deve essere agevolata l’apertura dei nuovi esercizi “destinati a integrare altre strutture commerciali” (lettera c), che è “vietato in ogni caso porre limiti massimi alle autorizzazioni rilasciabili” (lettera f ).
Poiché anche in base all’art. 3, comma 5, della legge n. 287/91 al Comune era consentito di stabilire le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni “anche per singole zone del territorio comunale” – sia pure sulla base delle direttive ministeriali e regionali – non è illegittimo che il Comune di Arezzo abbia approvato il Piano per i pubblici esercizi con delibera n. 134/2002, nella quale si tiene conto sia della legge n. 287/91 che dell’Atto di indirizzo e coordinamento del 1995 (cfr. art. 7 del Piano), ed abbia stabilito all’art. 8 che nelle aree P.I.P. non vale il contingentamento numerico tenendo conto che dette aree sono collegate lontano da zone residenziali e che gli esercizi pubblici in questione svolgono di norma la loro attività a servizio di coloro che lavorano nelle strutture delle aree produttive.
L’impugnato art. 8 del Piano si sottrae pertanto alle censure (secondo motivo aggiunto) e di conseguenza cade anche il primo motivo di difetto di motivazione dell’autorizzazione, pure impugnata, perché è sufficiente il richiamo alla norma di piano favorevole per legittimare il rilascio del titolo abilitativo. Conclusivamente devono essere rigettati anche i motivi aggiunti notificati il 19-20.3.2004.
Le spese processuali possono essere compensate.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così provvede:
-riunisce i ricorsi;
-dichiara irricevibili i motivi aggiunti nel ricorso n. 202/03, notificati il 10.6.2003, e il ricorso n. 1051/2003;
-rigetta il ricorso n. 202/2003 e i motivi aggiunti notificati il 19-20.3.2004; -compensa le spese processuali
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 9 Luglio, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott. Eugenio Lazzeri - Presidente
D.ssa Marcella Colombati - Consigliere, est.
Dott. Filippo Musilli - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 4 OTTOBRE 2004

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