| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 4 ottobre 2004
n. 4084
E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.
Soc. Veraldi s.r.l. (Avv.ti P. Golini e G. Calugi) contro
il Comune di Arezzo (Avv.ti R. Ricciarini e S. Pasquini)
e nei confronti della soc. Co.ed.ar. s.c.r.l. (non costituita)
della soc. Edilsantini s.p.a. (Avv.ti A.U. Serra e G. Gratteri)
e di G. Mariottini (Avv. D.B. Dini) |
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Autorizzazioni commerciali – Esercizi di
tipo “B” ex art. 5 della legge n. 287/91 - Art. 8 delle
N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi – Possibilità di
assentire nuove autorizzazioni nelle aree P.I.P. anche in
deroga ai parametri di contingentamento generali - Legittimità
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È legittimo l’art. 8 delle N.T.A. del Piano
per i pubblici esercizi del Comune di Arezzo il quale, dopo
aver previsto un contingentamento numerico per gli esercizi
di tipo B (“bar”, ex art. 5 della legge n. 287/91) posti
fuori del Centro storico, dispone che “in deroga ai parametri
fissati” possono essere rilasciate “nuove autorizzazioni
pertinenti e funzionali” (tra l’altro) alle aree P.I.P.
con il vincolo di non trasferibilità della struttura. Difatti
la ratio di tale disposizione, che tiene conto sia della
legge n. 287/91 che dell’Atto di indirizzo e coordinamento
del 1995, è che nelle aree P.I.P. non vale il contingentamento
numerico poichè dette aree sono collegate, lontano da zone
residenziali, e poichè gli esercizi pubblici in questione
svolgono di norma la loro attività a servizio di coloro
che lavorano nelle strutture delle aree produttive
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sui ricorsi nn. 202/2003 e 1051/2003 proposti
dalla SOC. VERALDI S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Paolo Golini e Govanni Calugi con domicilio eletto
nel loro studio in Firenze, via Gino Capponi n. 26;
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contro
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- COMUNE DI AREZZO, in persona del
Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini
con domicilio eletto presso la Segreteria Generale di questo
T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
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e, nei confronti
- SOC. CO.ED.AR. S.C.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
- SOC. EDILSANTINI S.P.A. , in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Anton Ugo Serra e Giuseppe Gratteri con domicilio
eletto presso il loro studio in Firenze, via Maggio n. 30;
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e, relativamente al ricorso n. 202/2003 contro:
- MARIOTTINI GIULIANO, in proprio e quale legale
rappresentante della Società Calamandrei S.r.l., rappresentato
e dife so dall'avv. Dino Benedetto Dini con domicilio eletto
presso l'avv. Silvia Clarice Fabbroni in Firenze, via San
Niccolò n. 69;
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PER L' ANNULLAMENTO nel ricorso n. 202/2003:
della concessione edilizia rilasciata dal Direttore del
Servizio Edilizia del Comune di Arezzo il 17 dicembre 2002,
pratica n. 02/4446, concessione n. 0/02/703; della concessione
edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 391/00 (sconosciuta
alla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata
dal Comune di Arezzo n. 1112/96 (sconosciuta alla ricorrente)
e della successiva variante rilasciata dal Comune di Arezzo
n. 199 del 29 marzo 2002 (sconosciuta dalla ricorrente);
della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo
n. 267/92 (sconosciuta alla ricorrente); nonchè di ogni
atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso
ed in particolare: i pareri espressi, in relazione alla
richieste formulate dal COEDAR,
dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente del
Comune di Arezzo con il verbale n. 111 del 7 novembre 2002;
dalla Commissione urbanistica del Comune di Arezzo con il
verbale n. 94 del 29 ottobre 2002; dalla Commissione urbanistica
nella seduta n. 58 del 4 settembre 2001; dalla Commissione
Assetto del Territorio e Ambiente con il verbale n. 84 del
25 ottobre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio
e Ambiente nella seduta del 29 marzo 1999; dalla Commissione
Assetto del Territori nella seduta del 22 ottobre 1997.
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Visti i motivi aggiunti depositati il 20
giugno 2003
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti
del provvedimento di autorizzazione per attività di pubblico
esercizio tipo B rilasciata al signor Giuliano Mariottini
come da comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Commercio
del Comune di Arezzo prot. gen. 18875/0.18.3 del 18 febbraio
2003, nonchè degli atti ad esso presupposti, consequenziali
e comunque connessi ed, in particolare, del parere espresso
dalla Commissione tecnica di cui all'art. 6 della legge
287/91 in data 17 febbraio 2003 e, per quanto occorrer possa,
dell'art. 8 del N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi,
approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002,
nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni
in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma;
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Visti i motivi aggiunti depositati il 3 aprile
2004:
per l'annullamento
dell'autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo
B n. 1784 rilasciata dal Comune di Arezzo al signori Giuliano
Mariottini in data 11 novembre 2003 relativamente ai locali
siti in Arezzo, via Calamandrei n. 135-138 per una superficie
di mq. 100, nonchè degli atti ad essa presupposti, consequenziali
e comunque connessi e, per quanto occorrer possa, dell'art.
8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi approvato
con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002 nella
parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni
in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma.
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nel ricorso n. 1051/2003:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti
del provvedimento di autorizzazione per attività di pubblico
esercizio tipo B rilasciata al signor Giuliano Mariottini
come da comunicazione del Dirigente dell'Ufficio Commercio
del Comune di Arezzo prot. gen. 18875/0.18.3 del 18 febbraio
2003, nonchè degli atti ad esso presupposti, consequenziali
e comunque connessi ed, in particolare, del parere espresso
dalla Commissione tecnica di cui all'art. 6 della legge
287/91 in data 17 febbraio 2003 e, per quanto occorrer possa,
dell'art. 8 del N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi,
approvato con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002,
nella parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni
in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma;
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nonchè per la sospensione cautelare degli
effetti
degli atti e dei provvedimenti già impugnati con ricorso
n. 202/2003, e precisamente:
della concessione edilizia rilasciata dal Direttore del
Servizio Edilizia del Comune di Arezzo il 17 dicembre 2002,
pratica n. 02/4446, concessione n. 0/02/703; della concessione
edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo n. 391/00 (sconosciuta
alla ricorrente); della concessione edilizia rilasciata
dal Comune di Arezzo n. 1112/96 (sconosciuta alla ricorrente)
e della successiva variante rilasciata dal Comune di Arezzo
n. 199 del 29 marzo 2002 (sconosciuta dalla ricorrente);
della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Arezzo
n. 267/92 (sconosciuta alla ricorrente); nonchè di ogni
atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso
ed in particolare: i pareri espressi, in relazione alla
richieste formulate dal COEDAR,
dalla Commissione Assetto del Territorio e Ambiente del
Comune di Arezzo con il verbale n. 111 del 7 novembre 2002;
dalla Commissione urbanistica del Comune di Arezzo con il
verbale n. 94 del 29 ottobre 2002; dalla Commissione urbanistica
nella seduta n. 58 del 4 settembre 2001; dalla Commissione
Assetto del Territorio e Ambiente con il verbale n. 84 del
25 ottobre 2001; dalla Commissione Assetto del Territorio
e Ambiente nella seduta del 29 marzo 1999; dalla Commissione
Assetto del Territori nella seduta del 22 ottobre 1997.
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Visti i motivi aggiunti depositati il 3 aprile
2004:
per l'annullamento
dell'autorizzazione per attività di pubblico esercizio tipo
B n. 1784 rilasciata dal Comune di Arezzo al signori Giuliano
Mariottini in data 11 novembre 2003 relativamente ai locali
siti in Arezzo, via Calamandrei n. 135-138 per una superficie
di mq. 100, nonchè degli atti ad essa presupposti, consequenziali
e comunque connessi e, per quanto occorrer possa, dell'art.
8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi approvato
con delibera consiliare n. 134 del 10 maggio 2002 nella
parte in cui prevede e disciplina il rilascio di autorizzazioni
in deroga ai parametri fissati dalla stessa norma.
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Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 Luglio 2004 - relatore
il Consigliere d.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti E.
Cirri, delegata dall'avv. P. Golini, S. Pasquini, P. Piemontese,
delegato dall'avv. G. Gratteri e D. Dini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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I) Con ricorso n. 202/03, notificato il 24.1.2003,
la s.r.l. Veraldi, in persona del legale rappresentante,
ha chiesto l’annullamento delle seguenti concessioni edilizie
rilasciate a terzi dal Comune di Arezzo nn. 703/2002, 391/00,
1112/96, 199/2002, 267/92, nonché dei pareri espressi in
relazione alle richieste del consorzio CO.ED.AR (Consorzio
edile artigiano) dalla Commissione assetto del territorio
e dalla Commissione urbanistica nel periodo 2002-1997. La
ricorrente premette di essere proprietaria e di gestire
un bar nel terreno prospiciente l’area dove è in corso di
esecuzione il P.I.P. c.d. Pescaiola; di avere appreso, a
seguito di accesso agli atti, che il P.I.P. è stato profondamente
modificato nella distribuzione e destinazione delle volumetrie,
nella quantità e destinazione delle aree pubbliche, nella
viabilità; di subire lesioni sia di carattere urbanistico
che commerciale.
Chiarisce che con delibera C.C. n. 583/88 era stato approvato
il piano planivolumetrico, successivamente modificato con
del. C.C. n. 340/94 nella quale si precisava che ogni ulteriore
modifica sulla disposizione volumetrica, anche nel rispetto
della volumetria totale approvata, sarebbe stata approvata
dal Consiglio comunale in quanto considerata variante al
progetto approvato; che la soc. CO.ED.AR dal 1997 al 2002
aveva chiesto 4 varianti con il parere favorevole delle
Commissioni assetto del territorio e urbanistica; che è
ignoto se tali varianti siano state approvate e da quale
organo; che alla fine del 2002 la soc. Edilsantini s.p.a.
dichiarava di avere acquistato il lotto n. 8 dalla soc.
CO.ED.AR ed otteneva la volturazione della concessione edilizia
n. 199/2002 chiedendo alcune varianti di contenuto ignoto;
che il Direttore del servizio edilizia del Comune di Arezzo
rilasciava alla soc. Edilsantini la concessione edilizia
n. 703/2002.
Avverso gli impugnati provvedimenti deduce il seguente complesso
motivo:
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge
n. 10/77, degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 5/95,
degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 52/99; eccesso
di potere per violazione della delibera consiliare n. 340/94;
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di
potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento;
violazione del principio del contrarius actus; incompetenza:
l’intervento concessionato differisce dal piano planivolumetrico
approvato con la del. C.C. n. 340/94 quanto alle volumetrie
dei lotti 5, 6, 7 e 8, quanto alla strada di accesso su
Via Calamandrei spostata dal lotto n. 5 al lotto n. 8, quanto
alle sistemazioni esterne a verde e parcheggi, ed altro,
senza che le modifiche siano state approvate dal Consiglio
comunale; l’accesso al lotto n. 8 era stato espressamente
escluso dalla commissione urbanistica nel 1993 e immotivatamente
accolto nel 2002; la concessione edilizia n. 199/02 non
è stata preceduta dai necessari pareri; sono decorsi i termini
per l’esecuzione del P.I.P. e non sembra vi siano proroghe,
cosicché la soc. CO.ED.AR è decaduta dall’assegnazione dell’area.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arezzo e la
controinteressata soc. Edilsantini e non invece la s.r.l.
CO.ED.AR.
Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di
interesse della ricorrente perché nessuna norma limita l’apertura
di bar o mense o ristoranti nelle vicinanze di preesistenti
esercizi di analoga natura e la destinazione specifica era
già prevista nella delibera n. 340/94 non impugnata; nel
merito osserva che la previsione dell’approvazione consiliare
non si riferiva ad ogni variante, ma solo a quelle che comportavano
variazioni alle volumetrie; solo la concessione n. 199/2002
ha previsto variazioni volumetriche compensate da altre
diminuzioni; il d. lgs. n. 267/2000 non prevede che tutte
le varianti alle concessioni edilizie siano di competenza
del Consiglio comunale, cui sono riservate funzioni di programmazione,
controllo e vigilanza; la concessione edilizia in variante
n. 199/02 non ha natura urbanistica né costituisce variante
al piano attuativo del P.I.P. del 1975, perché il Pip non
disponeva nulla per quell’area che era solo delimitata;
il planivolumetrico approvato nel 1988 definiva per la prima
volta l’assetto interno dell’area a servizi e quello del
1994 apportava modifiche al primo; entrambi sono stati approvati
con delibere consiliari che però non hanno natura di piani
attuativi perché l’art. 5 del P.I.P. li considera "atti
atipici" che non superano i limiti di edificabilità; ogni
trasferimento di volumetria tra i lotti 6, 7 e 8, considerati
come un unico edificio, non ha rilievo urbanistico; quanto
alla viabilità, si prevede non l’accesso diretto dalla via
Calamandrei, ma da una controstrada dalla quale si accede
al lotto e lo spostamento dal luogo originario dell’accesso
non incide sulla sicurezza della circolazione.
La controinteressata Edilsantini ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso: a) per omessa impugnazione della delibera n.
583/88 di localizzazione del P.I.P. da cui deriva l’effetto
lesivo e il piano planivolumetrico del 1988 già prevedeva
per il lotto 5 la destinazione a bar, mensa, ristoro in
concorrenza con l’esercizio della soc. Veraldi ricorrente;
b) per omessa impugnazione delle concessioni relative al
lotto 5 di rinnovo e variante di quella originaria n. 267/92;
c) per omessa notifica alla soc. Finital avente causa dal
CO.ED.AR fin dal 1999 per il lotto 5; d) per mancanza di
censure avverso la concessione n. 267/92 relativa al lotto
5. Ha anche dedotto la tardività del ricorso notificato
il 24.1.23003, quando il fabbricato sul lotto 5 era edificato
fin dal 1999. Nel merito sostiene l’infondatezza del gravame
e precisa che il termine di ultimazione del P.I.P. Pescaiola
è stato prorogato di tre anni con delibera G.M. n. 228/98
e di ulteriori tre anni con provvedimento del Direttore
Ufficio urbanistica n. 2107/2001.
Con ordinanza n. 407/03 di questa Sezione è stata respinta
l’istanza cautelare. Con memoria notificata il 10.6.2003
la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la comunicazione
del Comune del 18.2.2003, circa l’avvenuto accoglimento
della richiesta del sig. Mariottini di rilascio dell’autorizzazione
per attività di pubblico esercizio (tipo B), il parere della
Commissione tecnica del 17.2.2003, e l’art. 8 delle N.T.A.
del Piano per i pubblici esercizi approvato con delibera
consiliare n. 134/2002 nella parte in cui prevede il rilascio
di autorizzazioni commerciali in deroga ai parametri numerici
fissati dalla stessa norma. Queste le censure: 1) violazione
dell’art. 3 della legge n. 241/90, degli artt. 3 e 97 Cost.,
dell’art. 3 della legge n. 287/91, eccesso di potere per
travisamento dei fatti, sviamento e difetto di motivazione:
la p.a. si limita a dichiarare che l’autorizzazione è stata
rilasciata “in deroga” ai parametri fissati dal piano richiamando
il parere favorevole del 17.2.2003 che non è stato esibito;
2) violazione della legge n. 287/91, degli artt. 3,41,e
97 Cost., della legge n. 241/90, eccesso di potere per difetto
dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà,
sviamento; incompetenza: le deroghe previste nell’art. 8
delle N.T.A. del Piano non sono riconducibili a nessuna
di quelle consentite dalla legge n. 287 cit. (art. 3, comma
6); 3) illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti
presupposti impugnati col ricorso principale.
La controinteressata Edilsantini ha eccepito che i motivi
aggiunti sono tardivi perché la ricorrente già il 17.3.2003
era al corrente del rilascio dell’autorizzazione commerciale
e della sua lesività, mentre la notifica è avvenuta soltanto
il 6-11.6.2003. Nel merito ne contesta la fondatezza. Alla
camera di consiglio del 10.7.2003 la ricorrente ha rinunziato
all’istanza cautelare proposta coi primi motivi aggiunti.
Con successivo atto depositato, notificato il 19.3.2004
e depositato il 3.4.2004, la società ricorrente ha proposto
ulteriori motivi aggiunti avverso l’autorizzazione commerciale
n. 1784 rilasciata al sig. Mariottini in data 11.11.2003
e nuovamente gli atti ad essa presupposti, in particolare
l’art. 8 delle N.T.A. (uguali ai primi motivi aggiunti).
II) Con ricorso n. 1051 del 2003, notificato il 10.6.2003,
la soc. Veraldi ha impugnato gli stessi atti gravati coi
primi motivi aggiunti del primo ricorso, proponendo identiche
censure.
Si sono costituiti il Comune di Arezzo e la s.p.a. Edilsantini
e non invece la società cooperativa CO.ED.AR. Sono proposte
le stesse eccezioni di cui al precedente ricorso e motivi
aggiunti.
Con ordinanza n. 718/2003 di questa Sezione è stata respinta
l’istanza cautelare.
III) Nella memoria di udienza relativa al primo ricorso,
depositata il 22.1.2004, il Comune precisa che l’autorizzazione
commerciale rilasciata a Mariottini non è stata ancora ritirata
alla data del gennaio 2004; ribadisce le eccezioni già formulate
e sostiene in ogni caso l’infondatezza del ricorso.
Nella prima sua memoria di udienza, cumulativa per i due
ricorsi e depositata il 23.1.2004, la ricorrente da un canto
sembra limitare le sue censure solo con riferimento al lotto
n. 8, prospiciente il proprio esercizio commerciale, e dall’altro
contesta tutte le eccezioni (legittimazione, interesse,
tardività); nel merito sostiene che l’approvazione delle
varianti doveva essere del Consiglio comunale ai sensi dell’art.
8, comma 6, della legge n. 167/62 applicabile ai P.I.P.
per il richiamo di cui all’art. 27, comma 4, della legge
n. 865/71 (c.d. varianti leggere per le quali non c’è bisogno
dell’approvazione regionale). Per il resto ribadisce le
tesi difensive già svolte.
IV) Con atto depositato il 10.6.2004 si è costituito in
giudizio Giuliano Mariottini, citato coi motivi aggiunti
del primo ricorso, che è titolare dell’autorizzazione commerciale
per attività di pubblico esercizio, tipo B, relativamente
all’immobile del lotto n. 8, e si è opposto al ricorso n.
202/03 e ai motivi aggiunti.
V) Ulteriori memorie sono state depositate dalle parti costituite
in vista dell’udienza.
Il Comune (memoria depositata il 22.6.2004) ribadisce l’eccezione
di difetto di interesse della ricorrente per il principio
generale della libera concorrenza nello specifico settore
nonché per il fatto che la destinazione a “ristoro mensa
bar” nell’area a servizi era già prevista nella delibera
consiliare n. 340/94 non impugnata; nel merito ribadisce
l’infondatezza del ricorso, perché, con riguardo alle concessioni
edilizie nn. 267/92, 1112/96, 391/00 e 703/02 e ai relativi
pareri della Commissione assetto del territorio e della
Commissione urbanistica, nessuna variante alle volumetrie
è stata approvata e quindi non era necessaria l’approvazione
del Consiglio comunale secondo quanto previsto dalla delibera
consiliare n. 340/94; per la concessione edilizia n. 199/02
e i relativi pareri degli organi consultivi, la variante
volumetrica è consistita nel trasferimento di volumetrie
tra i lotti 6, 7 e 8, fermi restando i parametri urbanistici
originari; in ogni caso, nel nuovo assetto delineato dalla
legge n. 142/90 e dal d. lgs. n. 267/00 al Consiglio comunale
competono soltanto funzioni di programmazione, controllo
e vigilanza in materia edilizia, tra le quali non può essere
annoverata l’approvazione di varianti meramente volumetriche
senza alcun rilievo urbanistico all’interno di un PIP che
nulla disponeva in merito all’assetto edilizio dell’area
a servizi considerata.
La società controinteressata Edilsantini s.p.a., che ha
acquistato nel 2002 la proprietà del lotto n. 8 dal Consorzio
CO.ED.AR ed è divenuta titolare delle concessioni edilizie
a questo rilasciate nn. 1112/96, 391/00 e 199/02, nella
memoria depositata il 22.6.2004 ribadisce le eccezioni e
l’infondatezza dei ricorsi e dei motivi aggiunti.
La ricorrente, nella memoria depositata il 28.6.2004, ribadisce
le proprie tesi e contesta nuovamente tutte le eccezioni
sostenendo la propria legittimazione e l’interesse al ricorso,
in quanto gestisce un esercizio commerciale di bar-ristoro
nell’area prospiciente quella del PIP, lotto n. 8 originariamente
destinato a “uffici pubblici e privati” (delibera consiliare
n. 340/94) e poi modificato in “ristoro-mensa-bar” soltanto
con gli atti impugnati. VI) All’udienza del 9 luglio 2004,
chiamati entrambi i ricorsi, gli stessi sono stati trattenuti
in decisione.
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DIRITTO
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1. I due ricorsi, con i motivi aggiunti,
possono essere riuniti ed essere decisi con unica sentenza
per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva.
Con essi sono impugnate alcune concessioni edilizie rilasciate
per i lotti nn. 5 e 8 del PIP c.d. Pescaiola in Comune di
Arezzo, unitamente ai relativi pareri delle Commissioni
assetto del territorio e urbanistica, l’autorizzazione commerciale
per attività di pubblico esercizio (tipo B) rilasciata al
sig. Mariottini sul lotto 8, originariamente destinato a
“uffici pubblici e privati”, e l’art. 8 delle N.T.A. del
Piano per i pubblici esercizi (delibera n. 134/2002) nella
parte in cui prevede il rilascio di autorizzazioni commerciali
in deroga ai limiti numerici consentiti.
2. La complessità della controversia merita qualche precisazione
in fatto. Trattasi di un P.I.P. del 1975 (doc. n. 1 del
Comune), ristrutturato con progetto planivolumetrico approvato
con delibera del Consiglio comunale n. 583 del 1988 relativa
al comparto A2 (doc. n. 4 del Comune), variato quanto alla
volumetria dei lotti con delibera consiliare n. 340/94 nella
quale si precisava che “ogni disposizione volumetrica diversa
da quella originaria all’interno dei lotti…anche nel rispetto
della volumetria totale approvata, costituisce senz’altro
variante al progetto…planivolumetrico approvato….che deve
essere sottoposto all’esame della Commissione urbanistica
nonché all’approvazione del Consiglio comunale” (doc. n.
6 del Comune).
Il comparto A2 è distinto in vari lotti tra i quali rilevano,
ai fini della decisione, il n. 5 destinato a “ristoro mensa
bar” e il n. 8 destinato a “uffici pubblici e privati” (delibera
consiliare n. 340/94 cit. – doc. n. 3 e 4 allegati al ricorso
n. 202/2003 e doc. n. 6 del Comune).
La destinazione dei due lotti nn. 5 e 8 viene modificata
nel 1999 a “ristoro mensa bar uffici pubblici e privati”
per entrambi (doc. n. 16 allegato al ricorso) su richiesta
del Consorzio edile artigiano (CO.ED.AR.), concessionario
del diritto di superficie sull’area P.I.P. fin dal 1986
(doc. n. 1 della ricorrente) e divenuto proprietario dell’area
nel 2002 (doc. 38 della ricorrente e doc. 18 della controinteressata
Edilsantini).
Il predetto Consorzio era titolare della concessione edilizia
n. 1112/96, rinnovata con la concessione n. 391/00 e successiva
variante in corso d’opera n. 199/2002, per la realizzazione
di un fabbricato nel lotto n. 8; trasferita la proprietà
del lotto n. 8 alla s.p.a. Edilsantini, a questa sono stati
volturati i precedenti titoli abilitativi con successiva
concessione edilizia in variante n. 703/2002 (doc. 38 e
39 della ricorrente).
Con istanze del predetto Consorzio la distribuzione volumetrica
tra i lotti 5, 6, 7 e 8 è stata modificata nel rispetto
della volumetria complessiva e degli altri parametri del
planovolumetrico, con varianti interne ai vari lotti.
3. La ricorrente, che gestisce un esercizio commerciale
di bar-ristoro e vendita prodotti di torrefazione in via
Calamandrei di fronte all’area P.I.P., sostiene che la realizzazione
del piano, profondamente variato quanto alle volumetrie
e alla loro destinazione, alla quantità e destinazione delle
aree pubbliche e alla viabilità, lede i suoi interessi sia
dal punto di vista urbanistico che sotto il profilo commerciale
per l’insediamento di esercizi commerciali concorrenti e
si duole che le concessioni edilizie impugnate avrebbero
modificato il progetto planivolumetrico del 1994 senza che
tali modifiche ricevessero l’approvazione del Consiglio
comunale, con conseguenti violazione delle norme urbanistiche
invocate (artt. 4 legge n. 10/77, 30 e 31 legge regionale
n. 5/95, 2 e 3 legge regionale n. 52/99) e del principio
del contrarius actus; inoltre sarebbe illegittimo l’accesso
diretto al lotto n. 8, che è stato richiesto per un diverso
assetto proprietario dei lotti all’interno del comparto
ed assentito, nonostante che era stato già escluso nel 1993
dalla Commissione urbanistica; viene poi censurato l’aumento
dell’altezza degli edifici da m. 10 a m. 12; infine la concessione
edilizia rilasciata alla soc. Edilsantini sarebbe priva
dei necessari pareri delle commissioni urbanistica, dell’assetto
del territorio ed edilizia.
6. Sono infondate le eccezioni di difetto di legittimazione
e di interesse al ricorso, in quanto entrambi i requisiti
debbono ritenersi sussistenti in capo alla ricorrente per
effetto sia della localizzazione del suo esercizio commerciale
di fronte all’area PIP sia dell’attività svolta nella gestione
di un bar-ristoro che si assume compromessa dal rilascio
di similari autorizzazioni commerciali nell’area fronteggiante.
Peraltro, come si vedrà, l’interesse è in concreto limitato
all’annullamento degli atti comunali che si riferiscono
al solo lotto n. 8.
Fondata è invece la eccezione di tardività dei primi motivi
aggiunti, notificati il 10.6.2003, e del ricorso n. 1051/2003,
notificato il 6-11 giugno 2003, rivolti entrambi avverso
la comunicazione del Comune del 18.2.2003 circa l’avvenuto
accoglimento, sia pure condizionato ad un’integrazione documentale,
della richiesta del sig. Mariottini di rilascio dell’autorizzazione
commerciale all’apertura del bar all’interno del lotto 8;
vero è che la nota è stata depositata in giudizio dal Comune
in data 15 aprile 2003, il che renderebbe tempestivi i motivi
aggiunti e il secondo ricorso; ma nell’istanza cautelare
notificata il 17.3.2003 la ricorrente afferma (pag. 3) che
“risulta che l’Amministrazione comunale abbia rilasciato
provvedimenti di autorizzazione all’apertura di bar all’interno
del PIP Pescaiola”, quindi con normale diligenza avrebbe
potuto procurarsi l’atto di cui era comunque venuta a conoscenza
ed impugnarlo nel termine decadenziale. In ogni caso, ciò
è superato dai successivi motivi aggiunti, tempestivi, rivolti
avverso il provvedimento definitivo di rilascio del provvedimento
autorizzatorio, di cui si dirà in seguito.
7. Il ricorso n. 202/2003 è infondato.
Quanto alle norme urbanistiche invocate (artt. 4 legge 10/77,
30 e 31 legge regionale 5/95, 2 e 3 legge regionale 52/99),
rispetto ad esse non sono sollevate specifiche censure.
La doglianza principale si indirizza avverso le concessioni
edilizie che avrebbero modificato le volumetrie dei lotti
5 e 8, senza la previa approvazione del Consiglio comunale
che si era riservato, nella delibera n. 340/94, di valutare
le modifiche volumetriche.
Va rilevato che nella memoria depositata il 23.1.2004 la
ricorrente limita la sua impugnativa ai soli provvedimenti
comunali che interessano il lotto n. 8, prospiciente l’area
ove la società Veraldi gestisce l’esercizio commerciale.
Così precisato il petitum, la doglianza è infondata, sia
perché le modifiche volumetriche non hanno comportato né
aumento della volumetria generale del P.I.P. né aumento
dei limiti di edificabilità rispetto alle previsioni originali,
sia perché la sopravvenuta disciplina sull’ordinamento degli
enti locali (da ultimo: d. lgs. n. 267/2000) ha modificato
l’ordine delle competenze tra il Consiglio comunale, cui
sono riservate le funzioni di programmazione di controllo
e di vigilanza, e i Dirigenti comunali cui sono attribuite
le funzioni amministrative di gestione. Nella specie si
tratta di varianti volumetriche a concessioni edilizie già
rilasciate che non rientrano nella competenza del Consiglio
comunale. A diverse conclusioni non inducono i richiami
alle norme invocate (art. 27 legge 865/71, art. 2 N.T.A.,
art. 8, comma 6, legge 167/62) che affidano al Consiglio
comunale l’approvazione e le modifiche dei P.I.P., perché
nella specie non si tratta di varianti al Piano ma di una
diversa consistenza del lotto 8, compensata dalla diminuzione
degli altri lotti, con un trasferimento di volumetria nell’ambito
di un “edificio unitario” rappresentato dai lotti 6, 7 e
8 (cfr: delibera consiliare n. 340/94), così come è consentito
negli interventi di ristrutturazione urbanistica ove si
ammette appunto il trasferimento della volumetria; il tutto
soggetto a concessione edilizia rilasciata dal Dirigente,
senza la necessità di un intervento del Consiglio comunale.
E’ infondata la censura relativa allo spostamento dell’accesso
al P.I.P. dal lotto 5 al lotto 8, sia perché il paventato
pericolo per la circolazione stradale non sussiste in quanto
l’accesso non si apre direttamente sulla via Calamandrei,
ma su una controstrada parallela a quella, sia perché è
genericamente dedotto il pregiudizio che tale spostamento
arrecherebbe all’esercizio commerciale della ricorrente,
specie ove si consideri che la recente relativa liberalizzazione
dell’attività commerciale (d. lgs. n. 114/98), in ossequio
al principio dell’art. 41, primo comma, Cost., non consente
più restrizioni o vincoli per la vicinanza di esercizi congeneri
che si porrebbero in contrasto anche con il principio della
libera concorrenza. Quanto all’aumento dell’altezza massima
degli edifici da 10 a 12 metri che, secondo la ricorrente
sarebbe consentita solo per i comparti industriali e non
per i lotti in questione che hanno perso qualunque carattere
industriale per essere destinati a uffici e bar, la censura
è infondata. L’art. 6 delle N.T.A. del P.I.P. prevede espressamente
questa altezza per le aree per insediamenti produttivi;
l’art. 5 per le aree per servizi e attrezzature nulla dispone
al riguardo e non è illogico che, nell’assentire le concessioni
edilizie, il Comune abbia ritenuto di poter applicare tale
parametro anche a quelle aree che sono comunque a servizio
delle zone industriali e artigianali del PIP. Quanto alla
doglianza che sarebbero ormai decorsi i termini fissati
nella convenzione del 1986 per la progettazione e l’esecuzione
del P.I.P. da parte del Consorzio, che sarebbe quindi decaduto
dall’assegnazione delle aree, è sufficiente osservare che
il termine di realizzazione del programma costruttivo è
stato prorogato due volte per tre anni ciascuna (cfr. doc.
17 della controinteressata Edilsantini) e sul punto la ricorrente
nulla ha osservato. Infine, circa la censura che la concessione
n. 703/2002 non sarebbe preceduta dall’acquisizione dei
necessari pareri delle Commissioni edilizia, urbanistica
e di assetto del territorio, si deve osservare che detto
provvedimento è una mera voltura della precedente concessione
edilizia rilasciata al Consorzio e non necessita di pareri
di organi tecnici; per la contestuale variante in corso
d’opera, ai sensi dell’art. 7, decimo comma, della legge
regionale n. 52/99 sussiste il solo obbligo del deposito
del progetto dell’opera così come effettivamente realizzata
e la ricorrenza di determinate condizioni, sulle quali però
la ricorrente non spende una parola.
In conclusione il ricorso n. 202/2003 deve essere respinto.
8. Vanno ora esaminati i secondi motivi aggiunti notificati
il 19-20.3.2004 e proposti avverso l’autorizzazione commerciale
n. 1784 rilasciata al sig. Mariottini in data 11.11.2003
(di cui il Comune dà notizia nella memoria depositata in
data 22.1.2004 e di cui la ricorrente ha avuto copia a seguito
di accesso ai documenti) e avverso l’art. 8 delle N.T.A.
del Piano per i pubblici esercizi (delibera n. 134/02)
La ricorrente si duole che l’autorizzazione predetta sarebbe
stata rilasciata: senza motivazione (primo motivo aggiunto);
in deroga ai limiti numerici dei pubblici esercizi fissati
nella stessa norma, ma tale deroga non sarebbe compatibile
con quelle previste dall’art. 3, comma 6, della legge n.
287/91 (secondo motivo aggiunto); con illegittimità derivata
dall’illegittimità delle concessioni edilizie impugnate
con il ricorso n. 202/2003 (terzo motivo aggiunto) e dall’illegittimità
della nota 18.2.2003 nella quale si dà notizia dell’accoglimento
dell’istanza del sig. Mariottini volta ad ottenere l’autorizzazione
all’apertura di un bar nella zona P.I.P. (quarto motivo
aggiunto).
Non possono trovare accoglimento il terzo e quarto motivo
aggiunto (illegittimità derivata) perché il ricorso n. 202/2003
è stato respinto e i motivi aggiunti avverso la nota comunale
18.2.2003 sono stati dichiarati tardivi.
Per il resto, la questione principale verte sulla legittimità
dell’art. 8 delle N.T.A. del Piano per i pubblici esercizi
perché su tale norma si basa il rilascio dell’autorizzazione
commerciale.
L’art. 8 cit., dopo aver previsto che per gli esercizi di
tipo B (“bar”, ex art. 5 della legge n. 287/91) fuori del
Centro storico possono essere rilasciate autorizzazioni
con un incremento del 2% annuo rispetto a quelle attive
e quindi secondo un parametro contingentato, dispone che
“in deroga ai parametri fissati” possono essere rilasciate
“nuove autorizzazioni pertinenti e funzionali” (tra l’altro)
alle aree P.I.P. con il vincolo di non trasferibilità della
struttura.
Trattasi effettivamente di una deroga non ricompresa tra
quelle indicate nell’art. 3, comma 6, della legge n. 287/91,
ma tale elencazione non può ritenersi tassativa alla luce
delle modifiche normative intervenute nel settore dei pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
L’art. 3 cit., al comma 1, affida al Comune il rilascio
delle autorizzazioni, sentito il parere di una Commissione
(art. 6) e con l’osservanza dei criteri e parametri fissati
dalle regioni (sulla base delle direttive ministeriali)
“atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili
nelle aree interessate”. Non risultano adottati dalla Regione
Toscana questi criteri e parametri.
L’art. 2 della legge 5 gennaio 1996 n. 25 ha dettato una
disciplina transitoria, “fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di esecuzione della legge” n. 287/91, autorizzando
i Comuni a fissare, su conforme parere della Commissione,
“un parametro numerico che assicuri…la migliore funzionalità
e produttività del servizio da rendere al consumatore e
il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto…delle abitudini
di consumo extradomestico”.
In più, con D.P.R. 13.12.1995 (pubblicato nella G.U. n.
44 del 22.2.1996, entrato in vigore dopo la legge n. 25/96
e annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 121/97
soltanto limitatamente al territorio delle province autonome
di Trento e di Bolzano) è stato emanato un Atto di indirizzo
e coordinamento per la determinazione del numero di tali
pubblici esercizi, con il quale sono state dettate direttive
alle regioni per l’emanazione dei criteri e dei parametri
da valere per i Comuni. In tale provvedimento si precisa
che il numero delle autorizzazioni deve essere tale da facilitare,
in ciascuna parte del territorio comunale, la fruibilità
del servizio da parte del consumatore (lettera a), che deve
essere agevolata l’apertura dei nuovi esercizi “destinati
a integrare altre strutture commerciali” (lettera c), che
è “vietato in ogni caso porre limiti massimi alle autorizzazioni
rilasciabili” (lettera f ).
Poiché anche in base all’art. 3, comma 5, della legge n.
287/91 al Comune era consentito di stabilire le condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni “anche per singole
zone del territorio comunale” – sia pure sulla base delle
direttive ministeriali e regionali – non è illegittimo che
il Comune di Arezzo abbia approvato il Piano per i pubblici
esercizi con delibera n. 134/2002, nella quale si tiene
conto sia della legge n. 287/91 che dell’Atto di indirizzo
e coordinamento del 1995 (cfr. art. 7 del Piano), ed abbia
stabilito all’art. 8 che nelle aree P.I.P. non vale il contingentamento
numerico tenendo conto che dette aree sono collegate lontano
da zone residenziali e che gli esercizi pubblici in questione
svolgono di norma la loro attività a servizio di coloro
che lavorano nelle strutture delle aree produttive.
L’impugnato art. 8 del Piano si sottrae pertanto alle censure
(secondo motivo aggiunto) e di conseguenza cade anche il
primo motivo di difetto di motivazione dell’autorizzazione,
pure impugnata, perché è sufficiente il richiamo alla norma
di piano favorevole per legittimare il rilascio del titolo
abilitativo. Conclusivamente devono essere rigettati anche
i motivi aggiunti notificati il 19-20.3.2004.
Le spese processuali possono essere compensate.
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P. Q. M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe, così provvede:
-riunisce i ricorsi;
-dichiara irricevibili i motivi aggiunti nel ricorso n.
202/03, notificati il 10.6.2003, e il ricorso n. 1051/2003;
-rigetta il ricorso n. 202/2003 e i motivi aggiunti notificati
il 19-20.3.2004; -compensa le spese processuali
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 9 Luglio, dal
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera
di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott. Eugenio
Lazzeri - Presidente
D.ssa Marcella Colombati - Consigliere, est.
Dott. Filippo Musilli - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 4 OTTOBRE 2004
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