| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 12 ottobre
2004 n. 4478
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
Fintecna s.p.a. (Avv. prof. F. Lemme, Avv.ti A. Anselmo
V. Ferrara) contro il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
(Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale
dello Stato) e del Comune di Firenze (non costituito) |
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1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni
culturali - Bene di interesse storico-artistico - Riconosciuta
mancanza di strumentalità dell’immobile all’uso pubblico
- Sdemanializzazione ed alienazione – Non comportano la
cessazione dell’interesse storico-artistico del bene che
è una sua caratteristica intrinseca
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2. Demanio e patrimonio indisponibile - Beni
culturali e beni demaniali - D.L.vo 22/1/2004 n. 42 – Nozione
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3. Beni culturali - Bene statale dichiarato
di interesse storico-artistico - Sdemanializzazione ed alienazione
del bene – Permanenza del vincolo – Sussistenza - Obbligo
della pubblica amministrazione di provvedere ad una nuova
notifica del provvedimento al nuovo proprietario - Insussistenza
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1. In base alla disciplina dettata dal legislatore,
né la riconosciuta mancanza di strumentalità dell’immobile
all’uso pubblico, né l’individuazione dello stesso come
bene oggetto di dismissione con conseguente sdemanializzazione,
né il mutamento del regime giuridico di appartenenza, comportano
l’automatica cessazione dell’interesse storico-artistico
del bene, che deve invece ritenersi una sua caratteristica
intrinseca la quale permane anche a seguito della cessazione
del regime di demanialità
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2. La nuova disciplina del codice dei beni
culturali e del paesaggio (D.L.vo 22/1/2004 n. 42 che ha
abrogato il D.L.vo 490/99) conferma che la nozione di bene
demaniale e quella di bene culturale si pongono su piani
distinti. La prima determina il regime di appartenenza del
bene e la sua diretta destinazione all’uso pubblico. La
seconda attiene alla sua qualità intrinseca, la quale può
venire meno solo mediante il procedimento di verifica dell’interesse
previsto dalla legge, ma è indifferente al regime pubblico-privato
di appartenenza
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3. La preesistenza di un provvedimento di
vincolo relativo ad un immobile statale acquistato da un
privato e la sua perdurante validità ed efficacia, sulla
quale non incide il trasferimento del bene al patrimonio
disponibile e la sua successiva vendita, comportano che
non sussiste alcun obbligo della pubblica amministrazione
di provvedere ad una nuova notifica del provvedimento al
nuovo proprietario
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III SEZIONE-
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 372/2004 proposto
da FINTECNA – FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E
DEI SERVIZI s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. prof. Fabrizio
Lemme e dall’avv. Antonella Anselmo del foro di Roma nonché
dall’avv. Vincenzo Ferrara presso lo studio del quale é
elettivamente domiciliata, in Firenze, Lungarno Corsini
n. 2;
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contro
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI,
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente
domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
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e nei confronti di
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona
del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente
domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore,
non costituito in giudizio;
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PER L' ANNULLAMENTO
della nota della Soprintendenza per i beni Architettonici
ed il Paesaggio e per il Patrimonio storico-artistico e
demoetnoantropologico di Firenze, Prato e Pistoia n. 19566
in data 9.12.2003; dell’allegato decreto direttoriale in
data 31.10.1997, di dichiarazione dell’interesse importante
ai sensi dell’art. 822 c.c. e della l. 1089/1939, afferente
il complesso denominato Manifattura dei Tabacchi di Firenze,
via delle Cascine n. 35; nonché della relazione storico-artistica;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell' 8 luglio 2004 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti B. Molinari,
delegata dall'avv. V. Ferrara e M. Gramaglia, avvocato dello
Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Fintecna, società appartenente al gruppo
delle partecipazioni statali, acquistava dal demanio dello
Stato una serie di immobili, individuati con decreto direttoriale
dell’Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2002, già appartenenti
all’Ente Tabacchi Italiani che li aveva riconosciuti non
strumentali.
La compravendita avveniva ai sensi dell’art. 7 del d.l.
282/2002, poi convertito nella l. 27/03.
Successivamente all’atto di vendita, Fintecna veniva a conoscenza,
mediante nota del 9 dicembre 2003 della Soprintendenza,
del previo decreto direttoriale – Ministero per i beni e
le attività culturali – in data 31 ottobre 1997, che ai
sensi dell’art. 822 c.c. aveva riconosciuto al complesso
immobiliare “Manifattura dei Tabacchi” l’interesse importante
ex l. 1089/1939. Con ricorso notificato il 18 febbraio e
depositato il successivo 23 febbraio 2004, Fintecna ha impugnato
gli atti, in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 7 l. 27/03 e della l. 410/01 in
materia di dismissioni degli immobili dello Stato; eccesso
di potere per travisamento dei fatti; in particolare, non
appartenendo il bene al demanio pubblico, perché non più
di proprietà dello Stato né destinato ad uso pubblico, mancherebbero
i presupposti di applicabilità del regime dei beni demaniali,
come delineato dall’art. 822 c.c. e dal d. lgs. 490/99;
2) violazione dell’art. 6 e seguenti D. Lgs. 490/99; il
vincolo su un bene privato presuppone, per essere efficace,
la notifica, attesa la sua natura di atto recettizio; 3)
carenza di motivazione; la relazione allegata al decreto
direttoriale 31 ottobre 1997 non giustificherebbe l’interesse
rilevante ex l. 1089/1939. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione
resistente ha eccepito la tardività dell’impugnativa della
nota della Soprintendenza; nel merito ha sostenuto la legittimità
degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso
siccome infondato.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo
nelle tesi sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1 – Dopo aver acquistato un complesso immobiliare
(Manifattura dei Tabacchi di Firenze) del quale la legge
prevedeva la dismissione e già dichiarato non strumentale
dall’Ente di appartenenza, la società ricorrente è venuta
a conoscenza che il competente Ministero aveva riconosciuto
al complesso immobiliare de quo l’interesse particolarmente
importante ex l. 1089/1939. Pertanto, la ricorrente ha impugnato
il decreto direttoriale del 1997, contenente la dichiarazione
dell’interesse importante ai sensi dell’art. 822 c.c., la
relativa relazione storico-artistica, nonché la nota della
Soprintendenza del 9.12.003 con la quale si inviava copia
del provvedimento di tutela del bene emesso ai sensi del
codice civile e non trascritto, “in quanto il regime proprio
del demanio pubblico non lo prevedeva”.
2 – Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di tardività
dell’impugnativa della nota soprintendentizia, non avendo
l’amministrazione resistente fornito alcun principio di
prova in ordine alla presunta conoscenza dell’atto, in data
anteriore a quella del 22 dicembre 2003 (e cioè ben tredici
giorni dopo l’inoltro della raccomandata).
Com’é noto, incombe alla parte che eccepisce la tardività
l’onere di dimostrare l’asserita anticipata conoscenza dell’atto
impugnato; in mancanza di elementi a sostegno, la relativa
eccezione deve essere respinta.
3 - Sostiene la ricorrente, con il primo motivo, che la
cessazione della demanialità del bene, conseguente al passaggio
di proprietà ed all’inesistenza del suo godimento pubblico,
comporta che esso non possa essere assoggettato al regime
di cui all’art. 822 c.c.; in particolare, il passaggio del
bene, che era stato inserito nell’elenco predisposto dall’Agenzia
del demanio contenente gli immobili oggetto di dismissione,
al patrimonio disponibile, al quale è seguito l’atto di
vendita alla ricorrente, fa ritenere che la nota soprintendentizia
impugnata sia stata emanata in violazione della norma speciale
sulla vendita degli immobili in questione nonché in violazione
del decreto di sdemanializzazione; a seguito del quale,
l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la permanenza
dell’”interesse particolarmente importante” del bene per
valutare l’avvio o meno di un procedimento di dichiarazione
ex art. 6 e ss. del d. lgs. 490/99 (ora artt. 14 e ss. d.
lgs. 42/2004).
Il motivo non è fondato.
Il d.l. 24 dicembre 2002 n. 282 (convertito nella legge
n. 27/2003), il cui art. 7 è intitolato “Dismissione di
beni immobili dello Stato”, autorizza l’Agenzia del demanio
a vendere i beni immobili appartenenti al patrimonio dello
Stato, precisando che la vendita “fa venire meno l’uso governativo,
le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione”;
stabilisce inoltre che restano in vigore le disposizioni
di cui al secondo periodo del comma 17 dell’art. 3 e al
primo e secondo periodo del comma 18 del medesimo art. 3
del d.l. 351/01, convertito in l. 410/01.
L’art. 3, comma 17 del d.l. 25 settembre 2001 n. 351 (convertito
in l. 410/2001), stabilisce a sua volta che i trasferimenti
non debbano essere soggetti alle autorizzazioni di cui al
t.u. 490/99, mentre il successivo comma 18 dispone che “restano
fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti”. Pertanto,
con l’inclusione del bene individuato nell’elenco di quelli
oggetto di dismissione, si determina il passaggio dello
stesso al patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, del d.l. 351/2001; il trasferimento del bene a
titolo oneroso non è soggetto alle autorizzazioni previste
dal t.u. 490/99 (comma 17); i vincoli gravanti sul bene
non vengono meno né per effetto del passaggio al patrimonio
disponibile, né per effetto della vendita del bene (comma
18).
La disciplina predisposta dal legislatore, come sopra delineata,
comporta, dunque, che né la riconosciuta mancanza di strumentalità
dell’immobile all’uso pubblico, né l’individuazione dello
stesso come bene oggetto di dismissione con conseguente
sdemanializzazione, né il mutamento del regime giuridico
di appartenenza, comportano anche la cessazione dell’interesse
storico-artistico del bene, che deve ritenersi una sua caratteristica
intrinseca.
Prova ne è che i decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma
1 bis, della legge 410/01, ove riguardino immobili di particolare
valore storico-artistico, debbano essere adottati di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali. Tale
concerto, necessario ai fini della sdemanializzazione del
bene, non modifica i successivi obblighi della proprietà
previsti dal regime di tutela, atteso che la vendita fa
venire meno solo “l’uso governativo” (art. 7 d.l. 282/02,
citato) dell’immobile trasferito.
Infatti – come ben evidenziato da nota dottrina – l’interesse
particolarmente importante é una qualità della cosa in sé,
sulla quale non rileva la cessazione della demanialità.
Quest’ultima attiene, invero, propriamente all’uso pubblico
dell’immobile che ne postula la sua appartenenza allo Stato,
ai sensi dell’art. 822, secondo comma, ovvero alle province
o ai comuni, ai sensi dell’art. 824, primo comma, del codice
civile.
La specificità del regime demaniale consiste nell’inalienabilità
dei beni e nell’inidoneità dei medesimi a formare oggetto
di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, primo
comma, c.c.).
Nel caso di bene culturale – come si verifica nella fattispecie
– la demanialità comporta anche la destinazione specifica
al godimento pubblico (la c.d. fruizione del bene) ex artt.
54 e 98 d. lgs. 490/99. La sua cessazione comporta uno specifico
provvedimento dichiarativo e l’accertamento della non permanenza
dell’interesse all’uso pubblico.
Invece, l’interesse storico-artistico del bene, essendo
una caratteristica della cosa, permane anche a seguito della
cessazione del regime di demanialità. Tale è il senso delle
norme che prevedono che i vincoli gravanti sul bene non
vengono meno né per effetto del passaggio al patrimonio
disponibile, né per effetto della vendita del bene (comma
18, citato).
A seguito dell’abrogazione del d. lgs. 490/99 ad opera del
d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (contenente il codice dei
beni culturali e del paesaggio) – il quale pertanto, ratione
temporis, non si applica nella fattispecie - l’interesse
storico-artistico può venire meno solo con la verifica della
sua insussistenza che comporta l’esclusione del bene dall’applicazione
delle disposizioni previste dal titolo I del codice (art.
12 d. lgs. 42/2004). Peraltro, anche la nuova disciplina
conferma che la nozione di bene demaniale e quella di bene
culturale si pongono su piani distinti.
La prima determina il regime di appartenenza del bene e
la sua diretta destinazione all’uso pubblico.
La seconda attiene alla sua qualità intrinseca, la quale
può venire meno solo mediante il procedimento di verifica
dell’interesse previsto dalla legge, ma è indifferente al
regime pubblico-privato di appartenenza.
La distinzione è confermata dall’art. 55 dello stesso codice
che prevede che i beni culturali appartenenti al demanio
culturale, esclusi quelli inalienabili ex art. 54, possono
essere alienati previa autorizzazione ministeriale, che
ne comporta la sdemanializzazione, a condizione che l’alienazione
stessa non ne pregiudichi il pubblico godimento e che siano
indicate le destinazioni d’uso compatibili con il carattere
storico ed artistico degli immobili.
In ogni caso, l’art. 55, commi 1 e 2, d. lgs. 490/99, applicabile
alla fattispecie, prevede che l’alienazione dei beni culturali
indicati nel precedente art. 2, comma 1, lettere a) e b)
appartenenti ad enti pubblici – come l’immobile di cui trattasi–
è soggetta ad autorizzazione del Ministero la quale è rilasciata
qualora dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro
conservazione (la stessa condizione è pure previste per
i beni culturali appartenenti a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ai sensi del comma 3).
Anche la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia
ha avuto occasione di precisare – sia pure con argomentazione
“rovesciata” rispetto alla fattispecie - che una dimensione
culturale dell’interesse non può ritenersi inclusa nella
natura demaniale, derivante da altro interesse pubblico
tipizzato; nello stesso bene possono incardinarsi interessi
pubblici di livelli diversi e determinanti l’applicazione
di diversi regimi di tutela (Cons. St., VI, 2.11.1998 n.
1479).
In base ad analoghe considerazioni, nella fattispecie, la
cessazione del carattere demaniale del bene, già riconosciuto
di interesse particolarmente importante, non ne fa venire
meno la natura di bene culturale, che risponde ad un diverso
interesse pubblico, la cui tutela è stata confermata dalla
disciplina legislativa, sia quella vigente all’epoca dei
provvedimenti impugnati sia quella successivamente intervenuta.
4 – Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo
motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato.
La preesistenza del provvedimento di vincolo dell’immobile
acquistato dalla ricorrente e la sua perdurante validità
ed efficacia, sulla quale non incide il trasferimento del
bene al patrimonio disponibile e la sua successiva vendita,
comportano che non sussiste alcun obbligo della pubblica
amministrazione di provvedere ad una nuova notifica del
provvedimento al nuovo proprietario.
5 – Del pari infondato è l’ultimo motivo, con il quale si
deduce una presunta carenza di motivazione dell’interesse
particolarmente importante dell’immobile di che trattasi.
A prescindere dall’ammissibilità della censura, la quale
risulta dedotta avverso un provvedimento di tutela emesso
nel 1997, si rileva che la relazione storico-artistica allegata
al provvedimento di tutela appare esaurientemente e dettagliatamente
motivata e si conclude, senza vizi di tipo logico, con un
complessivo giudizio di meritevolezza, sotto il profilo
della tutela, del complesso architettonico rappresentato
dalla c.d. “Manifattura Tabacchi”, rappresentativo dei “canoni
propri dell’edilizia funzionale degli anni Trenta, improntati
a una sobrietà monumentale di tipo classicista”.
Per giurisprudenza consolidata, la declaratoria di particolare
interesse storico e artistico di un immobile è basata su
un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione
ed è sindacabile in sede di legittimità solo per difetto
di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto
(Cons. St., VI, 22.1.2004 n. 161).
Nella specie, il provvedimento di tutela e l’allegata relazione
appaiono immuni dai vizi dedotti.
6 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso
è infondato e va rigettato. Spese ed onorari di giudizio
seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di
cui in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che
liquida in Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 8 luglio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est
Dott. Filippo MUSILLI -
Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 12 OTTOBRE 2004
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