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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 12 ottobre 2004 n. 4478
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
Fintecna s.p.a. (Avv. prof. F. Lemme, Avv.ti A. Anselmo V. Ferrara) contro il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e del Comune di Firenze (non costituito)


1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali - Bene di interesse storico-artistico - Riconosciuta mancanza di strumentalità dell’immobile all’uso pubblico - Sdemanializzazione ed alienazione – Non comportano la cessazione dell’interesse storico-artistico del bene che è una sua caratteristica intrinseca

 

2. Demanio e patrimonio indisponibile - Beni culturali e beni demaniali - D.L.vo 22/1/2004 n. 42 – Nozione

 

3. Beni culturali - Bene statale dichiarato di interesse storico-artistico - Sdemanializzazione ed alienazione del bene – Permanenza del vincolo – Sussistenza - Obbligo della pubblica amministrazione di provvedere ad una nuova notifica del provvedimento al nuovo proprietario - Insussistenza

1. In base alla disciplina dettata dal legislatore, né la riconosciuta mancanza di strumentalità dell’immobile all’uso pubblico, né l’individuazione dello stesso come bene oggetto di dismissione con conseguente sdemanializzazione, né il mutamento del regime giuridico di appartenenza, comportano l’automatica cessazione dell’interesse storico-artistico del bene, che deve invece ritenersi una sua caratteristica intrinseca la quale permane anche a seguito della cessazione del regime di demanialità

 

2. La nuova disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L.vo 22/1/2004 n. 42 che ha abrogato il D.L.vo 490/99) conferma che la nozione di bene demaniale e quella di bene culturale si pongono su piani distinti. La prima determina il regime di appartenenza del bene e la sua diretta destinazione all’uso pubblico. La seconda attiene alla sua qualità intrinseca, la quale può venire meno solo mediante il procedimento di verifica dell’interesse previsto dalla legge, ma è indifferente al regime pubblico-privato di appartenenza

 

3. La preesistenza di un provvedimento di vincolo relativo ad un immobile statale acquistato da un privato e la sua perdurante validità ed efficacia, sulla quale non incide il trasferimento del bene al patrimonio disponibile e la sua successiva vendita, comportano che non sussiste alcun obbligo della pubblica amministrazione di provvedere ad una nuova notifica del provvedimento al nuovo proprietario


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 372/2004 proposto
da FINTECNA – FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. prof. Fabrizio Lemme e dall’avv. Antonella Anselmo del foro di Roma nonché dall’avv. Vincenzo Ferrara presso lo studio del quale é elettivamente domiciliata, in Firenze, Lungarno Corsini n. 2;

 

contro

 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

 

e nei confronti di
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

PER L' ANNULLAMENTO
della nota della Soprintendenza per i beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio storico-artistico e demoetnoantropologico di Firenze, Prato e Pistoia n. 19566 in data 9.12.2003; dell’allegato decreto direttoriale in data 31.10.1997, di dichiarazione dell’interesse importante ai sensi dell’art. 822 c.c. e della l. 1089/1939, afferente il complesso denominato Manifattura dei Tabacchi di Firenze, via delle Cascine n. 35; nonché della relazione storico-artistica;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell' 8 luglio 2004 - relatore il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti B. Molinari, delegata dall'avv. V. Ferrara e M. Gramaglia, avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Fintecna, società appartenente al gruppo delle partecipazioni statali, acquistava dal demanio dello Stato una serie di immobili, individuati con decreto direttoriale dell’Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2002, già appartenenti all’Ente Tabacchi Italiani che li aveva riconosciuti non strumentali.
La compravendita avveniva ai sensi dell’art. 7 del d.l. 282/2002, poi convertito nella l. 27/03.
Successivamente all’atto di vendita, Fintecna veniva a conoscenza, mediante nota del 9 dicembre 2003 della Soprintendenza, del previo decreto direttoriale – Ministero per i beni e le attività culturali – in data 31 ottobre 1997, che ai sensi dell’art. 822 c.c. aveva riconosciuto al complesso immobiliare “Manifattura dei Tabacchi” l’interesse importante ex l. 1089/1939. Con ricorso notificato il 18 febbraio e depositato il successivo 23 febbraio 2004, Fintecna ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 7 l. 27/03 e della l. 410/01 in materia di dismissioni degli immobili dello Stato; eccesso di potere per travisamento dei fatti; in particolare, non appartenendo il bene al demanio pubblico, perché non più di proprietà dello Stato né destinato ad uso pubblico, mancherebbero i presupposti di applicabilità del regime dei beni demaniali, come delineato dall’art. 822 c.c. e dal d. lgs. 490/99;
2) violazione dell’art. 6 e seguenti D. Lgs. 490/99; il vincolo su un bene privato presuppone, per essere efficace, la notifica, attesa la sua natura di atto recettizio; 3) carenza di motivazione; la relazione allegata al decreto direttoriale 31 ottobre 1997 non giustificherebbe l’interesse rilevante ex l. 1089/1939. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha eccepito la tardività dell’impugnativa della nota della Soprintendenza; nel merito ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo nelle tesi sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

1 – Dopo aver acquistato un complesso immobiliare (Manifattura dei Tabacchi di Firenze) del quale la legge prevedeva la dismissione e già dichiarato non strumentale dall’Ente di appartenenza, la società ricorrente è venuta a conoscenza che il competente Ministero aveva riconosciuto al complesso immobiliare de quo l’interesse particolarmente importante ex l. 1089/1939. Pertanto, la ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del 1997, contenente la dichiarazione dell’interesse importante ai sensi dell’art. 822 c.c., la relativa relazione storico-artistica, nonché la nota della Soprintendenza del 9.12.003 con la quale si inviava copia del provvedimento di tutela del bene emesso ai sensi del codice civile e non trascritto, “in quanto il regime proprio del demanio pubblico non lo prevedeva”.
2 – Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnativa della nota soprintendentizia, non avendo l’amministrazione resistente fornito alcun principio di prova in ordine alla presunta conoscenza dell’atto, in data anteriore a quella del 22 dicembre 2003 (e cioè ben tredici giorni dopo l’inoltro della raccomandata).
Com’é noto, incombe alla parte che eccepisce la tardività l’onere di dimostrare l’asserita anticipata conoscenza dell’atto impugnato; in mancanza di elementi a sostegno, la relativa eccezione deve essere respinta.
3 - Sostiene la ricorrente, con il primo motivo, che la cessazione della demanialità del bene, conseguente al passaggio di proprietà ed all’inesistenza del suo godimento pubblico, comporta che esso non possa essere assoggettato al regime di cui all’art. 822 c.c.; in particolare, il passaggio del bene, che era stato inserito nell’elenco predisposto dall’Agenzia del demanio contenente gli immobili oggetto di dismissione, al patrimonio disponibile, al quale è seguito l’atto di vendita alla ricorrente, fa ritenere che la nota soprintendentizia impugnata sia stata emanata in violazione della norma speciale sulla vendita degli immobili in questione nonché in violazione del decreto di sdemanializzazione; a seguito del quale, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la permanenza dell’”interesse particolarmente importante” del bene per valutare l’avvio o meno di un procedimento di dichiarazione ex art. 6 e ss. del d. lgs. 490/99 (ora artt. 14 e ss. d. lgs. 42/2004).
Il motivo non è fondato.
Il d.l. 24 dicembre 2002 n. 282 (convertito nella legge n. 27/2003), il cui art. 7 è intitolato “Dismissione di beni immobili dello Stato”, autorizza l’Agenzia del demanio a vendere i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, precisando che la vendita “fa venire meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione”; stabilisce inoltre che restano in vigore le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’art. 3 e al primo e secondo periodo del comma 18 del medesimo art. 3 del d.l. 351/01, convertito in l. 410/01.
L’art. 3, comma 17 del d.l. 25 settembre 2001 n. 351 (convertito in l. 410/2001), stabilisce a sua volta che i trasferimenti non debbano essere soggetti alle autorizzazioni di cui al t.u. 490/99, mentre il successivo comma 18 dispone che “restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti”. Pertanto, con l’inclusione del bene individuato nell’elenco di quelli oggetto di dismissione, si determina il passaggio dello stesso al patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. 351/2001; il trasferimento del bene a titolo oneroso non è soggetto alle autorizzazioni previste dal t.u. 490/99 (comma 17); i vincoli gravanti sul bene non vengono meno né per effetto del passaggio al patrimonio disponibile, né per effetto della vendita del bene (comma 18).
La disciplina predisposta dal legislatore, come sopra delineata, comporta, dunque, che né la riconosciuta mancanza di strumentalità dell’immobile all’uso pubblico, né l’individuazione dello stesso come bene oggetto di dismissione con conseguente sdemanializzazione, né il mutamento del regime giuridico di appartenenza, comportano anche la cessazione dell’interesse storico-artistico del bene, che deve ritenersi una sua caratteristica intrinseca.
Prova ne è che i decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, della legge 410/01, ove riguardino immobili di particolare valore storico-artistico, debbano essere adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Tale concerto, necessario ai fini della sdemanializzazione del bene, non modifica i successivi obblighi della proprietà previsti dal regime di tutela, atteso che la vendita fa venire meno solo “l’uso governativo” (art. 7 d.l. 282/02, citato) dell’immobile trasferito.
Infatti – come ben evidenziato da nota dottrina – l’interesse particolarmente importante é una qualità della cosa in sé, sulla quale non rileva la cessazione della demanialità.
Quest’ultima attiene, invero, propriamente all’uso pubblico dell’immobile che ne postula la sua appartenenza allo Stato, ai sensi dell’art. 822, secondo comma, ovvero alle province o ai comuni, ai sensi dell’art. 824, primo comma, del codice civile.
La specificità del regime demaniale consiste nell’inalienabilità dei beni e nell’inidoneità dei medesimi a formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, primo comma, c.c.).
Nel caso di bene culturale – come si verifica nella fattispecie – la demanialità comporta anche la destinazione specifica al godimento pubblico (la c.d. fruizione del bene) ex artt. 54 e 98 d. lgs. 490/99. La sua cessazione comporta uno specifico provvedimento dichiarativo e l’accertamento della non permanenza dell’interesse all’uso pubblico.
Invece, l’interesse storico-artistico del bene, essendo una caratteristica della cosa, permane anche a seguito della cessazione del regime di demanialità. Tale è il senso delle norme che prevedono che i vincoli gravanti sul bene non vengono meno né per effetto del passaggio al patrimonio disponibile, né per effetto della vendita del bene (comma 18, citato).
A seguito dell’abrogazione del d. lgs. 490/99 ad opera del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (contenente il codice dei beni culturali e del paesaggio) – il quale pertanto, ratione temporis, non si applica nella fattispecie - l’interesse storico-artistico può venire meno solo con la verifica della sua insussistenza che comporta l’esclusione del bene dall’applicazione delle disposizioni previste dal titolo I del codice (art. 12 d. lgs. 42/2004). Peraltro, anche la nuova disciplina conferma che la nozione di bene demaniale e quella di bene culturale si pongono su piani distinti.
La prima determina il regime di appartenenza del bene e la sua diretta destinazione all’uso pubblico.
La seconda attiene alla sua qualità intrinseca, la quale può venire meno solo mediante il procedimento di verifica dell’interesse previsto dalla legge, ma è indifferente al regime pubblico-privato di appartenenza.
La distinzione è confermata dall’art. 55 dello stesso codice che prevede che i beni culturali appartenenti al demanio culturale, esclusi quelli inalienabili ex art. 54, possono essere alienati previa autorizzazione ministeriale, che ne comporta la sdemanializzazione, a condizione che l’alienazione stessa non ne pregiudichi il pubblico godimento e che siano indicate le destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili.
In ogni caso, l’art. 55, commi 1 e 2, d. lgs. 490/99, applicabile alla fattispecie, prevede che l’alienazione dei beni culturali indicati nel precedente art. 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici – come l’immobile di cui trattasi– è soggetta ad autorizzazione del Ministero la quale è rilasciata qualora dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione (la stessa condizione è pure previste per i beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi del comma 3).
Anche la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ha avuto occasione di precisare – sia pure con argomentazione “rovesciata” rispetto alla fattispecie - che una dimensione culturale dell’interesse non può ritenersi inclusa nella natura demaniale, derivante da altro interesse pubblico tipizzato; nello stesso bene possono incardinarsi interessi pubblici di livelli diversi e determinanti l’applicazione di diversi regimi di tutela (Cons. St., VI, 2.11.1998 n. 1479).
In base ad analoghe considerazioni, nella fattispecie, la cessazione del carattere demaniale del bene, già riconosciuto di interesse particolarmente importante, non ne fa venire meno la natura di bene culturale, che risponde ad un diverso interesse pubblico, la cui tutela è stata confermata dalla disciplina legislativa, sia quella vigente all’epoca dei provvedimenti impugnati sia quella successivamente intervenuta.
4 – Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato.
La preesistenza del provvedimento di vincolo dell’immobile acquistato dalla ricorrente e la sua perdurante validità ed efficacia, sulla quale non incide il trasferimento del bene al patrimonio disponibile e la sua successiva vendita, comportano che non sussiste alcun obbligo della pubblica amministrazione di provvedere ad una nuova notifica del provvedimento al nuovo proprietario.
5 – Del pari infondato è l’ultimo motivo, con il quale si deduce una presunta carenza di motivazione dell’interesse particolarmente importante dell’immobile di che trattasi.
A prescindere dall’ammissibilità della censura, la quale risulta dedotta avverso un provvedimento di tutela emesso nel 1997, si rileva che la relazione storico-artistica allegata al provvedimento di tutela appare esaurientemente e dettagliatamente motivata e si conclude, senza vizi di tipo logico, con un complessivo giudizio di meritevolezza, sotto il profilo della tutela, del complesso architettonico rappresentato dalla c.d. “Manifattura Tabacchi”, rappresentativo dei “canoni propri dell’edilizia funzionale degli anni Trenta, improntati a una sobrietà monumentale di tipo classicista”.
Per giurisprudenza consolidata, la declaratoria di particolare interesse storico e artistico di un immobile è basata su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed è sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto (Cons. St., VI, 22.1.2004 n. 161).
Nella specie, il provvedimento di tutela e l’allegata relazione appaiono immuni dai vizi dedotti.
6 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 8 luglio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est
Dott. Filippo MUSILLI -
Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 12 OTTOBRE 2004

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