| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 11 ottobre 2004
n. 2204
Pres. Calvo – Est. Lotti |
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Contratti della P.A. – Trattativa privata
– Anomalia dell’offerta – Valutazione – Obbligo – Insussistenza.
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ESPOSIZIONE IN FATTO
Occorre premettere che il presente giudizio ha origine da
una gara d'appalto (tre lotti) per la fornitura di apparecchiature
informatiche, indetta dal C.S.I. Piemonte nelle forme della
trattativa privata senza pubblicazione del bando ex art. 9.
4° comma del Dlgs. n. 358/1992 come modificato dal D.lgs.
n. 402/1998.
Con comunicazione del 30.7.2003, la Società Megabyte S.p.A.
è stata formalmente invitata a partecipare alla gara de qua.
All'esito delle operazioni di gara, ciascuno dei tre lotti
di cui all'appalto de quo è stato aggiudicato alla Società
C.D.C, Point S.p.A., avendo la medesima offerto "ai sensi
dell'art. 19, 1° comma del D.lgs, n. 358/1992 e s.m.i., il
prezzo più basso, risultante quale totale della fornitura
di ciascun lotto', mentre la Società Megabyte S.p.A. ha raggiunto
la seconda posizione in graduatoria per tutti e tre i lotti.
Successivamente, con comunicazione del 22.9.2003, il Consorzio
aggiudicatore, in risposta alle contestazioni espresse dalla
ricorrente nella lettera dell'8.8.2003 (anomalia dell'offerta
presentata dall'aggiudicataria e sostanziale difformità dei
prodotti dalla medesima proposti rispetto alle caratteristiche
tecniche richieste) ha precisato: a) di non essere tenuto
a verificare l'anomalia dell'offerta, posto che, trattandosi
nella fattispecie di trattativa privata, detta verifica non
è stata prevista dalla relativa lettera invito; b) di ritenere
accettabili le apparecchiature offerte da C.D,C. Point S,p.A.;
c) di non poter soddisfare la richiesta di accesso avanzata
dalla ricorrente in ordine alla documentazione relativa alle
offerte, non avendo ottenuto dalle Imprese interessate il
previo formale consenso.
Con ricorso notificato in data 14.10.2003 e depositato al
TAR Lombardia Brescia, in data 28.10.2003, la società ricorrente
impugnava gli atti in epigrafe indicati.
Tali atti della Pubblica Amministrazione venivano impugnati,
con il favore delle spese, per il seguente, articolato, motivo:
In ordine all'annullamento dell'atto di aggiudicazione del
7,8.2003: anomalia dell'offerta economica della Società aggiudicataria
e difformità dei prodotti offerti: violazione dell'art. 19,
2°, 3°, 4° comma del D.lgs. n. 358/1992 e violazione dell'art.
2, 5° comma, del Capitolato speciale d'appalto.
Ciò in quanto l'offerta economica presentata dall'aggiudicataria,
C.D.C. Point sarebbe affetta da anomalia. In particolare,
tutte e tre le offerte proposte da C.D.C. Point S.p.A. sono
di valore inferiore alle rispettive soglie di anomalia. Secondo
la società ricorrente.a norma dell'art. 19, 2° e 3° comma
del D.Lgs. 358/1992, qualora le offerte presentino carattere
anormalmente basso, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta,
prima di escluderle, a chiedere 'precisazioni in merito agli
elementi costituitivi dell'offerta", con particolare riferimento
all'economia del processo di fabbricazione, alle soluzioni
tecniche adottate e alle condizioni eccezionalmente favorevoli
di cui dispone il concorrente.
Nel caso di specie, la riferita prescrizione di legge è stata
elusa dal CSI. Inoltre, l'anomalia delle offerte della CDC
si evincerebbe dal mancato rispetto delle caratteristiche
tecniche indicate nell'allegato 1 del Capitolato de quo, da
intendersi, come espressamente dispone l'art. 2, 5° comma
del Capitolato stesso "quali requisiti minimi che l'offerta
del fornitore deve soddisfare per essere considerata accettabile".
Con comparsa di costituzione, il CSI intimato chiedeva il
rigetto del ricorso. Con ordinanza del TAR Lombardia Brescia
n. 987 del 2003, veniva respinta la domanda cautelare proposta
dalla ricorrente, con contestuale ordine di trasmissione degli
atti a questo tribunale, per competenza.
Si costituivano la ricorrente e il CSI avanti al questo tribunale
e seguiva uno scambio di memorie.
All’udienza del 14.7.2004 ricorso veniva posto in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con riferimento al motivo di ricorso relativo
alla mancata attivazione della procedura di verifica dell'anomalia,
occorre rilevare che la pacifica giurisprudenza amministrativa
ha affermato che la pa. appaltante non è tenuta, in un procedimento
per l'affidamento di un appalto pubblico, a verificare l'anomalia
dell'offerta anche al di fuori dai casi espressamente previsti
dalla legge, non essendo ciò consentito dai normali canoni
ermeneutici (dato il carattere eccezionale della verifica)
e costituendo comunque un eccessivo aggravamento del procedimento
stesso.
Il principio della verifica delle offerte anormalmente basse,
in particolare, non trova applicazione nella gara da espletare
con il metodo della trattativa privata, al di fuori di specifiche,
obbligatorie previsioni di legge che, nella specie, non
sussistono.
Mancherebbe in ogni caso anche la stessa possibilità di
applicazione di detto principio, ovvero l'importo a base
di gara.
Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che i prodotti
offerti dalla CDC Point, aggiudicataria, sarebbero carenti
dei requisiti richiesti dal CSI con il capitolato, si deve
evidenziare, in primo luogo, che la ricorrente non fornisce
alcuna prova al riguardo.
In ogni caso si tratta di valutazione afferente alla cd.
"discrezionalità tecnica", che non è sindacabile dal giudice
amministrativo, salva la possibilità di rilevarne la manifesta
irrazionalità che, nella specie, non è dedotta e non risulta,
comunque, sussistere. Per tali motivi il ricorso deve essere
rigettato. Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo
giusti motivi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, II sezione, definitivamente pronunciando, RESPINGE
il ricorso in epigrafe indicato;
COMPENSA le spese di lite tra le parti. Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio
del 14.7.2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo - Presidente
Paolo Lotti – Referendario Estensore
Giuseppa Leggio – Referendario
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Depositata in Segreteria ai sensi di legge
il 11 ottobre 2004
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