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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 2204
Pres. Calvo – Est. Lotti


Contratti della P.A. – Trattativa privata – Anomalia dell’offerta – Valutazione – Obbligo – Insussistenza.

Il principio della verifica delle offerte anormalmente basse non trova applicazione in via generale nelle procedure a trattativa privata.

 

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Sull'argomento vedi anche, AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione 29 maggio 2002 n. 10/2002.


ESPOSIZIONE IN FATTO

Occorre premettere che il presente giudizio ha origine da una gara d'appalto (tre lotti) per la fornitura di apparecchiature informatiche, indetta dal C.S.I. Piemonte nelle forme della trattativa privata senza pubblicazione del bando ex art. 9. 4° comma del Dlgs. n. 358/1992 come modificato dal D.lgs. n. 402/1998.
Con comunicazione del 30.7.2003, la Società Megabyte S.p.A. è stata formalmente invitata a partecipare alla gara de qua.
All'esito delle operazioni di gara, ciascuno dei tre lotti di cui all'appalto de quo è stato aggiudicato alla Società C.D.C, Point S.p.A., avendo la medesima offerto "ai sensi dell'art. 19, 1° comma del D.lgs, n. 358/1992 e s.m.i., il prezzo più basso, risultante quale totale della fornitura di ciascun lotto', mentre la Società Megabyte S.p.A. ha raggiunto la seconda posizione in graduatoria per tutti e tre i lotti.
Successivamente, con comunicazione del 22.9.2003, il Consorzio aggiudicatore, in risposta alle contestazioni espresse dalla ricorrente nella lettera dell'8.8.2003 (anomalia dell'offerta presentata dall'aggiudicataria e sostanziale difformità dei prodotti dalla medesima proposti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste) ha precisato: a) di non essere tenuto a verificare l'anomalia dell'offerta, posto che, trattandosi nella fattispecie di trattativa privata, detta verifica non è stata prevista dalla relativa lettera invito; b) di ritenere accettabili le apparecchiature offerte da C.D,C. Point S,p.A.; c) di non poter soddisfare la richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente in ordine alla documentazione relativa alle offerte, non avendo ottenuto dalle Imprese interessate il previo formale consenso.
Con ricorso notificato in data 14.10.2003 e depositato al TAR Lombardia Brescia, in data 28.10.2003, la società ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati.
Tali atti della Pubblica Amministrazione venivano impugnati, con il favore delle spese, per il seguente, articolato, motivo:
In ordine all'annullamento dell'atto di aggiudicazione del 7,8.2003: anomalia dell'offerta economica della Società aggiudicataria e difformità dei prodotti offerti: violazione dell'art. 19, 2°, 3°, 4° comma del D.lgs. n. 358/1992 e violazione dell'art. 2, 5° comma, del Capitolato speciale d'appalto.
Ciò in quanto l'offerta economica presentata dall'aggiudicataria, C.D.C. Point sarebbe affetta da anomalia. In particolare, tutte e tre le offerte proposte da C.D.C. Point S.p.A. sono di valore inferiore alle rispettive soglie di anomalia. Secondo la società ricorrente.a norma dell'art. 19, 2° e 3° comma del D.Lgs. 358/1992, qualora le offerte presentino carattere anormalmente basso, l'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta, prima di escluderle, a chiedere 'precisazioni in merito agli elementi costituitivi dell'offerta", con particolare riferimento all'economia del processo di fabbricazione, alle soluzioni tecniche adottate e alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente.
Nel caso di specie, la riferita prescrizione di legge è stata elusa dal CSI. Inoltre, l'anomalia delle offerte della CDC si evincerebbe dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 del Capitolato de quo, da intendersi, come espressamente dispone l'art. 2, 5° comma del Capitolato stesso "quali requisiti minimi che l'offerta del fornitore deve soddisfare per essere considerata accettabile".
Con comparsa di costituzione, il CSI intimato chiedeva il rigetto del ricorso. Con ordinanza del TAR Lombardia Brescia n. 987 del 2003, veniva respinta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, con contestuale ordine di trasmissione degli atti a questo tribunale, per competenza.
Si costituivano la ricorrente e il CSI avanti al questo tribunale e seguiva uno scambio di memorie.
All’udienza del 14.7.2004 ricorso veniva posto in decisione.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con riferimento al motivo di ricorso relativo alla mancata attivazione della procedura di verifica dell'anomalia, occorre rilevare che la pacifica giurisprudenza amministrativa ha affermato che la pa. appaltante non è tenuta, in un procedimento per l'affidamento di un appalto pubblico, a verificare l'anomalia dell'offerta anche al di fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non essendo ciò consentito dai normali canoni ermeneutici (dato il carattere eccezionale della verifica) e costituendo comunque un eccessivo aggravamento del procedimento stesso.
Il principio della verifica delle offerte anormalmente basse, in particolare, non trova applicazione nella gara da espletare con il metodo della trattativa privata, al di fuori di specifiche, obbligatorie previsioni di legge che, nella specie, non sussistono.
Mancherebbe in ogni caso anche la stessa possibilità di applicazione di detto principio, ovvero l'importo a base di gara.
Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che i prodotti offerti dalla CDC Point, aggiudicataria, sarebbero carenti dei requisiti richiesti dal CSI con il capitolato, si deve evidenziare, in primo luogo, che la ricorrente non fornisce alcuna prova al riguardo.
In ogni caso si tratta di valutazione afferente alla cd. "discrezionalità tecnica", che non è sindacabile dal giudice amministrativo, salva la possibilità di rilevarne la manifesta irrazionalità che, nella specie, non è dedotta e non risulta, comunque, sussistere. Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II sezione, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato;
COMPENSA le spese di lite tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 14.7.2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo - Presidente
Paolo Lotti – Referendario Estensore
Giuseppa Leggio – Referendario

 

Depositata in Segreteria ai sensi di legge il 11 ottobre 2004



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