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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 11 ottobre 2004 n. 2194
Pres. Calvo – Est. Correale
V. Srl (avv. Ferrari e Gallo) c. Asl 8 Regione Piemonte (avv. Montanaro) e C.S. Srl (avv. Coscia)


1. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Partecipazione – Provvedimento di indizione della gara – Acquiescenza - Scelta della procedura – Contestazione – Inammissibilità

 

2. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Determinazione dei parametri di aggiudicazione - Deroga – Discrezionalità della P.A. – Limiti – Fattispecie

 

3. Contratti della P.A. – Trattativa privata – Determinazione dei parametri di aggiudicazione - Deroga – Discrezionalità della P.A. – Limiti – Fattispecie

1. Dalla partecipazione senza riserve ad una trattativa privata, a seguito di richiesta della Pubblica Amministrazione non deriva un interesse all’annullamento della procedura per motivi attinenti all’assenza di condizioni legittimanti la scelta di tale metodo di contrattazione con conseguente inammissibilità della relativa contestazione, atteso che con il proprio comportamento l’impresa ha prestato acquiescenza al provvedimento di indizione della procedura contestata.

 

2. La trattativa privata, anche se connotata da gara informale, si caratterizza per ampia discrezionalità e libertà di azione da parte del soggetto aggiudicatore, il quale, pur dovendo rispettare le regole fondamentali in materia di gara, gode di un’ampia libertà nella valutazione dei molteplici aspetti delle offerte presentate (nel caso di specie il committente aveva determinato dei parametri di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa poi derogati in sede di trattativa, secondo un espresso avviso contenuto nella lettera di invito)

 

3. Nel caso della trattativa privata il committente pubblico è libero di procedere ad una ulteriore contrattazione con il concorrente prescelto nella gara informale, al fine di conseguire condizioni più favorevoli.


FATTO

 

In esecuzione della determinazione n. 831 del 7.8.2002 del Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 8 di Chieri, con bando di gara del 18.9.2002. era indetta asta pubblica mediante gara aperta, ai sensi del dlgs. n. 157/95, per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare agli utenti, per una durata di mesi 36.
L'allegato Capitolato Speciale descriveva compiutamente l'oggetto della gara e le condizioni di espletamento del servizio. In particolare, era precisato che l'aggiudicazione sarebbe stata assegnata all'offerta più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 23. comma 1, lett. b). d.lgs. n. 157/95, secondo la suddivisione, per un totale di punti 100, diunti 50 per la qualità e di punti 50 per il prezzo. A sua volta la qualità del servizio sarebbe stata oggetto di ulteriori suddivisioni per punteggi relativi a referenze, caratteristiche tecniche delle attrezzature, modalità di effettuazione del servizio, certificazione di qualità.
A tale procedura partecipava, rispondendo in tempo utile, la sola ATI Vivisol s.r.l. Medigas s.r.l. e l'Azienda Sanitaria Locale 8 si avvaleva di quanto previsto dall'art. 65, punto 10), e dall'art. 69 RD. n. 827/1924, dichiarando la gara deserta, secondo quanto osservato dal Presidente della relativa Commissione il quale, nel verbale delle operazioni di gara del 14.11.2002, precisava che “... la presenza di una sola offerta non garantisce un risultato formato secondo il principio della libera concorrenza tra più offerte e contrasta con l'interesse aziendale .. Tale decisione viene assunta non solo a tutela dell 'interesse di questa azienda, ma anche a tutela delle altre asl piemontesi in considerazione del fatto che, come previsto dall'art. 22 del capitolato di gara, l'aggiudicazione della fornitura può essere estesa a tutte le osi che ne facciano richiesta. L'azienda si riserva di valutare con quali forme procedere all'aggiudicazione della fornitura".
Con determinazione commissariale n.77del 27.1.2003, l'Azienda Sanitaria ASL 8 non procedeva all’aggiudicazione ,ediante asta pubblica della gara e provvedeva ad invitare otto ditte specializzate nel settore, procedendo quindi a trattativa privata, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d,lgs. n. 157/95. provvedendo, altresì. a variare capitolato di assegnazione del servizio in merito ai criteri aggiudicazione (art. 13) e al programma di gara (art. 15). In particolare, era specificato all'ari. 13 che l'assegnazione della fornitura sarebbe avvenuta a favore economicamente più vantaggiosa, valutata parametro: qualità del servizio proposto/prezzo; inoltre era precisato all'art. 15 "Essendo una trattativa successiva ad un'asta pubblica dichiarata deserta, il programma di gara previsto viene effettuato a discrezione dell 'Amministrazione appaltante”.
L'Azienda sanitaria inviava, così, le relative lettere d'invito datate 7.2.2003. specificando le modalità di presentazione dell'offerta e le condizioni di aggiudicazione e di fornitura, richiamando i criteri di cui all'art. 13 ora riportato e specificando che "1 'aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua da questa Amministrazione".
In data 14.4.2003 la Commissione tecnica alla fine degli stessi, dava luogo ad uno schema definitivo di valutazione tecnica che vedeva, per la ATI Vivisol-Medigas i giudizi di "ottimo" per "referenze esperienza”, “organizzazione società", "qualità e rilevanza del progetto” e “buono” per "attrezzature caratteristiche tecniche", per una valutazione complessiva di "ottimo"; per la Crio Salento valutazione analoghe erano rispettivamente di “sufficiente” per le prime due, di "buono" per la terza e di “scarso” per la quarta, per una valutazione complessiva di “sufficiente”, in relazione al parametro del prezzo, in data 10.6.03 ls Commissione individuava la migliore offerta in quella della Crio Salento srl e come terza quella dell'ATI Vivisol¬Medigas.
Con nota del 16.7.2003, i componenti della Commissione relazionavano la Direzione Aziendale in merito al proprio operato, pervenendo alle conclusioni che si riportano: "In sintesi la Commissione esprime una valutazione positiva, dal punto di vista qualitativo, sulle Ditte Air Liquide, Sapïo, ATI Visvisoi Medigas esprime invece delle perplessità relativamente al servizio offerto dalle Ditte: Crio Salerno, Sico che formulano un'offerta economica decisamente più bassa. L 'incertezza è determinata dal fatto che trattasi di garantire un servizio vitale ad un utenza particolarmente delicata, diffusa su di un territorio aziendale molto vasto ed eterogeneo (mediamente trecento utenti l'anno), un'organizzazione che necessita di un’organizzazione perfettamente efficiente e funzionante.
Entrambe le ditte sopra citate presentano strutture e progetti piuttosto scarni che fanno dubitare della loro capacità di garantire le necessità espresse dal capitolato .. La Commissione pertanto pur consapevole della necessità di contenere i costi Aziendali, propone comunque alle SSVV la possibilità di richiedere a tutte le Ditte un offerta migliorativa dal punto di vista economico, riservandosi la possibilità di poter comunque salvaguardare l'aspetto qualitativo del servizio in esame".
Con nota prot. n. 9082 del 21.7.2003 il Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8, precisava alla dott.ssa Bianco, nella sua qualità di Responsabile S.C. Provveditorato e Componente della Commissione Tecnica che "Questa Direzione ha preso nota della lettera del 16.7.03 e dell 'allegato verbale inviata dalla commissione Tecnica per la valutazione delle offerte relative al servizio in oggetto.
Considerati i fatti così come sono stati presentati ritiene quanto segue. Visto l’iter, la tipologia e la procedura di gara ed anche in considerazione dell'indirizzo generale, già da tempo dato da questa Azienda, che relativamente alle forniture di beni e servizi ritiene indispensabile garantire la qualità ma nello stesso tempo seguire una politica di contenimento dei costi e pertanto si ritiene che la qualità sia garantita dallo sbarramento costituito dall'idoneità o meno del prodotto.
Nella fattispecie il verbale della Commissione non fa rilevare una non idoneità da parte di nessuno dei prodotti offerti, per cui superato tale sbarramento l'indicazione è quella dei minor prezzo. Vista la tipologia di gara, o meglio, del contratto che si andrà a stipulare (trattativa privata) la S. V. è invitata: 1) a concordare con la ditta un progetto compatibile la cui qualità e rilevanza superi ii giudizio scarso espresso in sede di gara; 2) individuare alcuni punti di salvaguardia che ci mettano ai riparo da eventuali deficienze…”. Infine, con determinazione n. 456 del 2.9.2003, ii Direttore Generale dell'azienda Sanitaria Locale n. 8, premetteva, richiamando la note sopra riportata, quanto segue:
“Verificata la congruità dell'offerta economica della ditta Crio Salento; dato atto che le linee guida aziendali in materia di forniture di beni e servizi sono di garantire la qualità seguendo il più possibile una politica di contenimento dei costi, così come esplicirato in sede di Collegio di Direzione, di Rappresentanza dei Sindaci e nelle relazioni di programmazione annuale; atteso che il servizio in oggetto è di primaria importanza per utenti territoriali che soffrono di gravi patologie respiratorie e che è indispensabile che il servizio erogato sia di buona qualità;
dato atto che il capitolato speciale d'appalto prevede precise caratteristiche tecniche e vincoli contrattuali dettagliati per cui la rispondenza ai requisiti minimi garantisce comunque un livello di qualità accettabile;
Considerato che, da un esame dettagliato dei progetti presentati dall'ATI Vivisol Iviedigas e dalla ditta Crio Salento, emerge una differenza qualitativa significativa a vantaggio della prima, che però non pare sufficiente a giustificare la rilevante differenza di prezzo;
dato atto che la Ditta CR10 SALENTO è già fornitrice della ASL TO1, Azienda in quadrante con la ASL 8 e che le referenze dalla stessa fornite sono positive;
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare nei confronti della ditta CR10 SALENTO di Lecce a fronte di un canone mensile di euro 156,00 Iva per utente in quanto. sulla base delle valutazioni effettuate, detta afferta risulta economicamente più vantaggiosa:
Ritenuto, a maggior tutela degli utenti e garanzia per l'Asl, di stipulare con la ditta un accordo integrativo. secondo io schema di contratto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
rilevato che rispetto all'offerta dell'ATI Vivisol Medigas, detta aggiudicazione consente di effettuare nel triennio un risparmio di circa euro 600.000,00 + Iva".
Premesso ciò, quindi, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 determinava di approvare il verbale della Commissione Tecnica relativo all'affidamento del servizio triennale di ossigeno terapia domiciliare occorrente agli utenti dell'ASL 8 e di affidare il servizio in questione alla Ditta Crio Salento, approvando altresì la stipula con l'affidataria di una convenzione integrativa in ordine alle modalità di fornitura del servizio che faceva parte integrante di tale determinazione.

 

Con ricorso a questo Tribunale notificato il 4.10.2003, la Vivisol s.r.l. in proprio e quale mandataria capogruppo dell'ATI costituenda con Medigas Italia s.r.l., impugnava tale deliberazione. chiedendone, previa sospensione, l'annullamento unitamente alla lettera d'invito della procedura negoziata, dell'allegato capitolato speciale d'appalto e degli atti connessi e chiedendo altresì la declaratoria di nullità o annullamento del contratto già stipulato, l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti da tali atti impugnati e la conseguente condanna dell'Azienda resistente al pagamento, lamentando:
1°) violazione e falsa applicazione dell'art. 7. comma 2, lett. a), d.lgs. n. 157/1995.
L'ATI ricorrente rilevava che l'Azienda, in presenza di un'offerta valida come era stata quella della costituenda ATI, non poteva dichiarare deserta la gara, alla luce della vigente disciplina comunitaria su cui è conformato l'art. 7. comma 2°, dIgs, n. 157/95 che consentirebbe l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Comunque, l'Azienda avrebbe dovuto indire una nuova gara, secondo i modelli previsti dal medesimo d.lgs. n. 157/95, e non procedere a trattativa privata.
2°) Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 32 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto e delle prescrizioni contenute nella lettera d'invito: Violazione e falsa applicazione degli ant. 3 e 5 del Capitolato speciale d'appalto. Violazione dell'art. 3, 1. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, carenza motivazionale, travisamento dei fatti e sviamento.
Secondo l'ATI ricorrente, l'Azienda si era “autovincolata" nel Capitolato Speciale, chiedendo alle controparti una dettagliata relazione tecnica sull'organizzazione del servizio e sulla sua qualità, introducendo pure dei particolari 'sottocriteri" di giudizio. tesi a identificare al meglio l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'Azienda avrebbe quindi irragionevolmente disatteso tali criteri non dando la necessaria rilevanza al fattore tecnico dell'offerta della ATI ricorrente, risultata superiore sotto tale profilo rispetto a quella della Crio Salento Srl, e preferendo invece l'offerta di quest'ultima esclusivamente per il prezzo più basso offerto. L'azienda non avrebbe motivato in ordine alla logica di tale scelta, secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale, e avrebbe dato luogo così al sistema di scelta del prezzo più basso e non dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre la circostanza per la quale sono state richieste alla aggiudicataria garanzie aggiuntive in un apposito atto integrativo confermerebbe, a dire dell'ATI ricorrente,
l'inaffidabilità dell'offerta tecnica della Crio Salento s.r.l.. 3°) Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni contenute nella lettera d'invito e nel Capitolato speciale d'appalto; violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento.
Dando luogo all'accordo integrativo ora ricordato, l'Azienda resistente avrebbe alterato le condizioni risultanti dal Capitolato e dall'offerta aggiudicataria, violando così i principi generali in materia di procedure concorsuali ugualmente applicabili nel caso di specie per via dell'autoregolamentazione fissata dalla stessa Azienda resistente. L’aggiudicataria, così – secondo l’ATI ricorrente - avrebbe potuto presentare un'offerta economica molto bassa e poi integrarla una volta garantita l'aggiudicazione, ristabilendo gli standard qualitativi necessari, attraverso l'accettazione diun progetto operativo preparato dall'Amministrazione stessa.
4°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25, d.lgs. n. 157/1995 e dell'art. 13, ult. Cpv., del Capitolato speciale d'appalto; violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 1. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza motivazionale, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Ad avviso dell'ATI ricorrente, l'offerta della Crio Salerno s.r.l. sarebbe da considerarsi ano malmente bassa perché inferiore alla media aritmetica delle offerte in gara per più di un quinto e doveva esser giustificata in seguito a richiesta specifica che non c'è stata, invece, da parte dell'Azienda resistente. Si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. 8 Chieri, contestando le tesi dell'ATI ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso, secondo quando illustrato in memoria illustrativa depositata in atti, in cui specificava che: a) il primo motivo di ricorso era inammissibile poiché l'ATI ricorrente non ha impugnato la determinazione in cui era rilevato l'esito di gara deserta ed ha partecipato, comunque, alla trattativa privata; inoltre, era legittima l'applicazione dell'art. 7. Comma 2°, d.lgs. n. 157/95; b) la scelta de1l’Azienda era stata chiaramente ed esplicitamente orientata verso il primario obiettivo del contenimento dei costi in relazione ad una accettabile qualità del servizio offerto: c) l'accordo integrativo tra la Crio Salento srI. e l'Azienda non conteneva modifiche del progetto ma solo puntualizzazioni di dettaglio, del tuttomigliorative e legittime; d) non poteva considerarsi un ribasso anomalo quello proposto dalla contraente ma, semmai, si individuava un rialzo sproporzionato nella cifra offerta dall'ATI ricorrente, per cui nessuna illegittimità, anche sotto tale profilo, si riscontrava nell'operato dell'Azienda.
Si costituiva in giudizio anche la Crio Salento s.r.1., insistendo anch'essa per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, con tesi sostanzialmente coincidenti con quelle dell'Azienda resistente. Con decreto presidenziale n. 1005 del 13 ottobre 2003 era rigettata la relativa istanza cautelare ai sensi dell'art. 3. comma 2°, I. n. 205/2000 proposta dall'ATI ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. 1038 del 22 ottobre 2003 era rigettata la domanda cautelare proposta con il ricorso. Tutte le parti integravano successivamente le proprie tesi con memorie depositate in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Come riportato in narrativa, con il primo motivo di ricorso viene contestata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7. Comma 2°, d.Igs. n. 157195, perché, anche in presenza di una sola offerta, non poteva avviarsi la trattativa privata, ai sensi della normativa statale di cui all'art. 69 R.D. n. 827/24, ma si doveva procedere ugualmente ad aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla normativa di ispirazione comunitaria di cui al d.lgs. n. 157/95 cit..
Sul punto, però, il Collegio ritiene necessario richiamare un innegabile dato di fatto che è relativo alla partecipazione dell'ATI ricorrente alla trattativa privata in questione. In sostanza, l'associazione ricorrente contesta il ricorso ad una trattativa privata cui ha partecipato.
Ebbene sul punto il Collegio rileva l'inammissibilità del motivo proprio per tale circostanza, data dalla partecipazione dell'ATI ricorrente alla trattativa privata che si è inteso contestare.
Questa Sezione, infatti, ha già avuto modo di precisare che dalla partecipazione senza riserve ad una trattativa privata, a seguito di richiesta della Pubblica Amministrazione, non deriva un interesse all'annullamento della procedura per motivi attinenti all'assenza delle condizioni legittimanti la scelta di tale metodo di contrattazione, atteso che con il proprio comportamento l’impresa ha sostanzialmente prestato acquiescenza al provvedimento di indizione della gara (TAR Piemonte. Sezione 2, 1.7.1999 n. 448 e 26.3.1988 n. 105: v. anche TAR Veneto, Sezione 1, 25.11.1997 n. 1668). Nel caso di specie, quindi, non risulta dagli atti che la ATI ricorrente abbia presentato alcuna riserva nel partecipare alla trattativa privata come indetta dall'Azienda resistente, anzi 'a contestazione del ricorso ad essa appare effettuata soltanto con l'avvio del presente giudizio, dopo che l'interessata aveva comunque proposto la sua offerta nella speranza di essere aggiudicataria della trattativa negoziata posta in essere.
Non rileva quindi, in merito, la giurisprudenza richiamata dall'ATI ricorrente perché relativa ad ipotesi differenti dal caso di specie in cui comunque l'interessata ha partecipato alla nuova procedura selettiva indetta dall'Azienda resistente.
Per quanto illustrato, quindi, il primo motivo si palesa inammissibile. Con il secondo motivo l'ATI ricorrente rileva che l'Azienda ASL 8 si sarebbe autovincolata anche nella procedura negoziata, ponendo dei precisi parametri di valutazione delle offerte in relazione al metodo di aggiudicazione inteso per l'offerta economicamente più vantaggiosa e che non avrebbe tenuto conto di tali criteri specifici nell'aggiudicare il servizio alla Crio Salento s.r.l. che offriva un servizio giudicato di qualità inferiore a quello della medesima ricorrente.
Il motivo è infondato.
In merito il Collegio osserva che, secondo quanto già precisato da questa Sezione, il sistema di selezione del contraente, rappresentato dalla trattativa privata, persino se preceduto da gara informale, è connotato dall'ampia discrezionalità e libertà di azione da parte dell'aggiudicatrice la quale, pur dovendo rispettare le regole fondamentali in materia di gare e soprattutto la garanzia di "par condicio" fra i concorrenti, gode di un'ampia libertà nella valutazione dei molteplici aspetti delle offerte presentate, al fine di individuare il miglior contraente (TAR Piemonte, Sezione 2, 27.1.1997 n. 65).
Sulla base di tale presupposto, il Collegio osserva che nel caso di specie è pur vero che l'Azienda si era data dei criteri specifici di valutazione del progetto tecnico presentato, suddivisi in quattro sottocriteri come era avvenuto per la precedente gara andata deserta, ma è pur vero che nell'ambito dell'ampia discrezionalità riconoscibile in occasione del ricorso alla trattativa privata, essa aveva specificato proprio in relazione ad osservazioni della Commissione Tecnica in ordine alla qualità del servizio oggetto delle offerte che Visto 1 'iter, la tipologia e la procedura di gara ed anche in considerazione dell indirizzo generale, già da tempo dato da questa Azienda. che relativamente alle forniture di beni e di servizi ritiene indispensabile garantire la qualità ma nello stesso tempo seguire una politica di contenimento dei costi e pertanto si ritiene che la qualità sia garantita dallo sbarramento costituito dall'idoneità o meno del prodotto".
E' evidente. quindi, che l'Azienda ha nettamente distinto nell'ambito, si ripete, del potere discrezionale che le era proprio tra aspetto "qualità" e aspetto "prezzo", ritenendo la prevalenza del secondo qualora il primo raggiungesse almeno lo standard di sufficienza.
L'autolimite cui fa cenno l'ATI ricorrente, quindi, era relativo esclusivamente alla valutazione della migliore qualità del servizio che costituiva soltanto uno dei due criteri di valutazione generale. Questa però non si combinava con il fattore prezzo, dando luogo alla valutazione complessiva e complessa, data dalla somma numerica dei valori riconosciuti per "qualità" e "prezzo". ma rimaneva ferma in se stessa poiché era comunque il fattore "prezzo" a prevalere. Nella ricostruzione del criterio di aggiudicazione, cui ha dato luogo l'Azienda resistente, quindi, solo a parità di prezzo offerto poteva applicarsi l'auto limitazione descritta per la valutazione della qualità, con i relativi criteri e sottocriteri individuati, ma se il prezzo era inferiore, come nel caso di specie. il vero autolirnite che si era dato l'Azienda era relativo a questo aspetto, considerato prevalente qualora comunque la Commissione Tecnica avesse ritenuto sufficiente la qualità del servizio offerto, come è avvenuto, appunto, nel caso di specie.
Tale modo di procedere non pare illogico, incongruente o manifestamente irrazionale e tale da superare la discrezionalità riconoscibile in argomento alle amministrazioni aggiudicatici a trattativa privata, per cui il motivo di ricorso in merito appare infondato.
Del tutto irrilevanti. quindi, appaiono le descrizioni dell'offerta tecnica e il raffronto con quella della Crio Salento srI., che l'ATI ricorrente diffusamente illustra nei suoi scritti difensivi, perché comunque l'offerta di quest'ultima è stata ritenuta sufficiente in relazione al miglior prezzo offerto. Con il terzo motivo di ricorso l'ATI ricorrente sostiene che tra l'Azienda resistente e la Crio Salento sri, successivamente all'aggiudicazione, si sia dato luogo ad una contrattazione integrativa tale da modificare sensibilmente il contenuto dell'offerta, consentendo così alla aggiudicataria di ritoccare il prezzo che le aveva consentito di prevalere, in violazione del principio della "par condicio" applicabile a tutte le procedure concorsuali. In merito il Collegio osserva che si è già avuto modo di precisare che margini di contrattazione migliorativa col soggetto prescelto sono sempre possibili nella fattispecie della trattativa privata (TAR Piemonte, Sezione 2, 20.5.1999 n. 325, TAR Liguria, Sezione 2, 14.10.1996 n. 330).
La peculiare natura della trattativa privata consente, quindi. all'Amministrazione di restare libera di procedere ad un'ulteriore contrattazione con la ditta prescelta nella gara informale, al fine di conseguire condizioni più favorevoli (TAR Piemonte, Sezione 2, 9.6.2001 n, 1270).
Sono i caratteri stessi della trattativa privata, quindi, a non escludere la possibilità per l'Amministrazione, una volta scelto ii contraente attraverso una gara informale. di proseguire le trattative col contraente prescelto, ai fini di migliorare punti ed aspetti dell'offerta originaria in vista della stipulazione del contratto, senza con ciò determinare una violazione del principio della "par condicio" tra le società partecipanti alla gara stessa (TAR Piemonte, Sezione 2, 22.5.1989 n. 393).
Nello specifico, poi, l'ATI ricorrente non illustra dove i caratteri migliorativi dell'integrazione contrattuale avrebbero ristabilito gli standard qualitativi disattesi né sotto quali profili vi sarebbe stato un progetto operativo preparato dalla medesima Amministrazione che l'aggiudicataria si sarebbe limitata a recepire.
In realtà, dalla lettura degli atti, non risulta che la Crio Salento s.r.l. abbia dato luogo ad una nuova offerta contrattuale migliorativa in modo tale da stravolgere quanto da lei stessa offerto in sede di gara con il relativo prezzo di riferimento, secondo quando precisato anche dall'Azienda resistente; da qui, l'infondatezza anche di tale motivo.
Con il quarto motivo, l’ATI ricorrente sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stata da considerare anomala, atteso l'eccesso di ribasso della stessa.
Dalla lettura degli atti della procedura negoziata, però, risulta fondato quanto osservato dall'Azienda resistente, secondo cui nel caso di specie la doglianza della ricorrente non si fonda sulla presenza di ribasso rispetto alla base di gara ma sul considerevole rialzo rispetto al prezzo previsto originato dalla medesima ATI ricorrente.
La stessa offerta della Crio Salento s.rJ, era stata giudicata congrua rispetto alla base di gara mediante anche valutazioni comparative presso altre aziende sanitarie piemontesi operanti nel medesimo "quadrante", con ciò rispettando i criteri di valutazione discrezionale che non sono comunque censurabili nella presente sede se non sotto il profilo della incongruenza e manifesta illogicità che, però, non si riscontrano nel caso di specie.
Per quanto detto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte Sezione 2° definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe in parte inammissibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 26 maggio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Paolo Lotti Referendario
Ivo Correale Referendario Estensore

 

Depositata in Segreteria ai sensi di legge il 11 ottobre 2004.

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