| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 11 ottobre 2004
n. 2194
Pres. Calvo – Est. Correale
V. Srl (avv. Ferrari e Gallo) c. Asl 8 Regione Piemonte
(avv. Montanaro) e C.S. Srl (avv. Coscia) |
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1. Contratti della P.A. – Trattativa privata
– Partecipazione – Provvedimento di indizione della gara
– Acquiescenza - Scelta della procedura – Contestazione
– Inammissibilità
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2. Contratti della P.A. – Trattativa privata
– Determinazione dei parametri di aggiudicazione - Deroga
– Discrezionalità della P.A. – Limiti – Fattispecie
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3. Contratti della P.A. – Trattativa privata
– Determinazione dei parametri di aggiudicazione - Deroga
– Discrezionalità della P.A. – Limiti – Fattispecie
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1. Dalla partecipazione senza riserve ad
una trattativa privata, a seguito di richiesta della Pubblica
Amministrazione non deriva un interesse all’annullamento
della procedura per motivi attinenti all’assenza di condizioni
legittimanti la scelta di tale metodo di contrattazione
con conseguente inammissibilità della relativa contestazione,
atteso che con il proprio comportamento l’impresa ha prestato
acquiescenza al provvedimento di indizione della procedura
contestata.
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2. La trattativa privata, anche se connotata
da gara informale, si caratterizza per ampia discrezionalità
e libertà di azione da parte del soggetto aggiudicatore,
il quale, pur dovendo rispettare le regole fondamentali
in materia di gara, gode di un’ampia libertà nella valutazione
dei molteplici aspetti delle offerte presentate (nel caso
di specie il committente aveva determinato dei parametri
di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa poi derogati in sede di trattativa, secondo
un espresso avviso contenuto nella lettera di invito)
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3. Nel caso della trattativa privata il committente
pubblico è libero di procedere ad una ulteriore contrattazione
con il concorrente prescelto nella gara informale, al fine
di conseguire condizioni più favorevoli.
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FATTO
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In esecuzione della determinazione n. 831
del 7.8.2002 del Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale
A.S.L. 8 di Chieri, con bando di gara del 18.9.2002. era
indetta asta pubblica mediante gara aperta, ai sensi del
dlgs. n. 157/95, per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia
domiciliare agli utenti, per una durata di mesi 36.
L'allegato Capitolato Speciale descriveva compiutamente
l'oggetto della gara e le condizioni di espletamento del
servizio. In particolare, era precisato che l'aggiudicazione
sarebbe stata assegnata all'offerta più vantaggiosa, secondo
quanto disposto dall'art. 23. comma 1, lett. b). d.lgs.
n. 157/95, secondo la suddivisione, per un totale di punti
100, diunti 50 per la qualità e di punti 50 per il prezzo.
A sua volta la qualità del servizio sarebbe stata oggetto
di ulteriori suddivisioni per punteggi relativi a referenze,
caratteristiche tecniche delle attrezzature, modalità di
effettuazione del servizio, certificazione di qualità.
A tale procedura partecipava, rispondendo in tempo utile,
la sola ATI Vivisol s.r.l. Medigas s.r.l. e l'Azienda Sanitaria
Locale 8 si avvaleva di quanto previsto dall'art. 65, punto
10), e dall'art. 69 RD. n. 827/1924, dichiarando la gara
deserta, secondo quanto osservato dal Presidente della relativa
Commissione il quale, nel verbale delle operazioni di gara
del 14.11.2002, precisava che “... la presenza di una sola
offerta non garantisce un risultato formato secondo il principio
della libera concorrenza tra più offerte e contrasta con
l'interesse aziendale .. Tale decisione viene assunta non
solo a tutela dell 'interesse di questa azienda, ma anche
a tutela delle altre asl piemontesi in considerazione del
fatto che, come previsto dall'art. 22 del capitolato di
gara, l'aggiudicazione della fornitura può essere estesa
a tutte le osi che ne facciano richiesta. L'azienda si riserva
di valutare con quali forme procedere all'aggiudicazione
della fornitura".
Con determinazione commissariale n.77del 27.1.2003, l'Azienda
Sanitaria ASL 8 non procedeva all’aggiudicazione ,ediante
asta pubblica della gara e provvedeva ad invitare otto ditte
specializzate nel settore, procedendo quindi a trattativa
privata, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d,lgs. n. 157/95.
provvedendo, altresì. a variare capitolato di assegnazione
del servizio in merito ai criteri aggiudicazione (art. 13)
e al programma di gara (art. 15). In particolare, era specificato
all'ari. 13 che l'assegnazione della fornitura sarebbe avvenuta
a favore economicamente più vantaggiosa, valutata parametro:
qualità del servizio proposto/prezzo; inoltre era precisato
all'art. 15 "Essendo una trattativa successiva ad un'asta
pubblica dichiarata deserta, il programma di gara previsto
viene effettuato a discrezione dell 'Amministrazione appaltante”.
L'Azienda sanitaria inviava, così, le relative lettere d'invito
datate 7.2.2003. specificando le modalità di presentazione
dell'offerta e le condizioni di aggiudicazione e di fornitura,
richiamando i criteri di cui all'art. 13 ora riportato e
specificando che "1 'aggiudicazione potrà essere effettuata
anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua da questa Amministrazione".
In data 14.4.2003 la Commissione tecnica alla fine degli
stessi, dava luogo ad uno schema definitivo di valutazione
tecnica che vedeva, per la ATI Vivisol-Medigas i giudizi
di "ottimo" per "referenze esperienza”, “organizzazione
società", "qualità e rilevanza del progetto” e “buono” per
"attrezzature caratteristiche tecniche", per una valutazione
complessiva di "ottimo"; per la Crio Salento valutazione
analoghe erano rispettivamente di “sufficiente” per le prime
due, di "buono" per la terza e di “scarso” per la quarta,
per una valutazione complessiva di “sufficiente”, in relazione
al parametro del prezzo, in data 10.6.03 ls Commissione
individuava la migliore offerta in quella della Crio Salento
srl e come terza quella dell'ATI Vivisol¬Medigas.
Con nota del 16.7.2003, i componenti della Commissione relazionavano
la Direzione Aziendale in merito al proprio operato, pervenendo
alle conclusioni che si riportano: "In sintesi la Commissione
esprime una valutazione positiva, dal punto di vista qualitativo,
sulle Ditte Air Liquide, Sapïo, ATI Visvisoi Medigas esprime
invece delle perplessità relativamente al servizio offerto
dalle Ditte: Crio Salerno, Sico che formulano un'offerta
economica decisamente più bassa. L 'incertezza è determinata
dal fatto che trattasi di garantire un servizio vitale ad
un utenza particolarmente delicata, diffusa su di un territorio
aziendale molto vasto ed eterogeneo (mediamente trecento
utenti l'anno), un'organizzazione che necessita di un’organizzazione
perfettamente efficiente e funzionante.
Entrambe le ditte sopra citate presentano strutture e progetti
piuttosto scarni che fanno dubitare della loro capacità
di garantire le necessità espresse dal capitolato .. La
Commissione pertanto pur consapevole della necessità di
contenere i costi Aziendali, propone comunque alle SSVV
la possibilità di richiedere a tutte le Ditte un offerta
migliorativa dal punto di vista economico, riservandosi
la possibilità di poter comunque salvaguardare l'aspetto
qualitativo del servizio in esame".
Con nota prot. n. 9082 del 21.7.2003 il Direttore Amministrativo
dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8, precisava alla dott.ssa
Bianco, nella sua qualità di Responsabile S.C. Provveditorato
e Componente della Commissione Tecnica che "Questa Direzione
ha preso nota della lettera del 16.7.03 e dell 'allegato
verbale inviata dalla commissione Tecnica per la valutazione
delle offerte relative al servizio in oggetto.
Considerati i fatti così come sono stati presentati ritiene
quanto segue. Visto l’iter, la tipologia e la procedura
di gara ed anche in considerazione dell'indirizzo generale,
già da tempo dato da questa Azienda, che relativamente alle
forniture di beni e servizi ritiene indispensabile garantire
la qualità ma nello stesso tempo seguire una politica di
contenimento dei costi e pertanto si ritiene che la qualità
sia garantita dallo sbarramento costituito dall'idoneità
o meno del prodotto.
Nella fattispecie il verbale della Commissione non fa rilevare
una non idoneità da parte di nessuno dei prodotti offerti,
per cui superato tale sbarramento l'indicazione è quella
dei minor prezzo. Vista la tipologia di gara, o meglio,
del contratto che si andrà a stipulare (trattativa privata)
la S. V. è invitata: 1) a concordare con la ditta un progetto
compatibile la cui qualità e rilevanza superi ii giudizio
scarso espresso in sede di gara; 2) individuare alcuni punti
di salvaguardia che ci mettano ai riparo da eventuali deficienze…”.
Infine, con determinazione n. 456 del 2.9.2003, ii Direttore
Generale dell'azienda Sanitaria Locale n. 8, premetteva,
richiamando la note sopra riportata, quanto segue:
“Verificata la congruità dell'offerta economica della ditta
Crio Salento; dato atto che le linee guida aziendali in
materia di forniture di beni e servizi sono di garantire
la qualità seguendo il più possibile una politica di contenimento
dei costi, così come esplicirato in sede di Collegio di
Direzione, di Rappresentanza dei Sindaci e nelle relazioni
di programmazione annuale; atteso che il servizio in oggetto
è di primaria importanza per utenti territoriali che soffrono
di gravi patologie respiratorie e che è indispensabile che
il servizio erogato sia di buona qualità;
dato atto che il capitolato speciale d'appalto prevede precise
caratteristiche tecniche e vincoli contrattuali dettagliati
per cui la rispondenza ai requisiti minimi garantisce comunque
un livello di qualità accettabile;
Considerato che, da un esame dettagliato dei progetti presentati
dall'ATI Vivisol Iviedigas e dalla ditta Crio Salento, emerge
una differenza qualitativa significativa a vantaggio della
prima, che però non pare sufficiente a giustificare la rilevante
differenza di prezzo;
dato atto che la Ditta CR10 SALENTO è già fornitrice della
ASL TO1, Azienda in quadrante con la ASL 8 e che le referenze
dalla stessa fornite sono positive;
Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio
di ossigenoterapia domiciliare nei confronti della ditta
CR10 SALENTO di Lecce a fronte di un canone mensile di euro
156,00 Iva per utente in quanto. sulla base delle valutazioni
effettuate, detta afferta risulta economicamente più vantaggiosa:
Ritenuto, a maggior tutela degli utenti e garanzia per l'Asl,
di stipulare con la ditta un accordo integrativo. secondo
io schema di contratto allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
rilevato che rispetto all'offerta dell'ATI Vivisol Medigas,
detta aggiudicazione consente di effettuare nel triennio
un risparmio di circa euro 600.000,00 + Iva".
Premesso ciò, quindi, il Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria Locale n. 8 determinava di approvare il verbale
della Commissione Tecnica relativo all'affidamento del servizio
triennale di ossigeno terapia domiciliare occorrente agli
utenti dell'ASL 8 e di affidare il servizio in questione
alla Ditta Crio Salento, approvando altresì la stipula con
l'affidataria di una convenzione integrativa in ordine alle
modalità di fornitura del servizio che faceva parte integrante
di tale determinazione.
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Con ricorso a questo Tribunale notificato
il 4.10.2003, la Vivisol s.r.l. in proprio e quale mandataria
capogruppo dell'ATI costituenda con Medigas Italia s.r.l.,
impugnava tale deliberazione. chiedendone, previa sospensione,
l'annullamento unitamente alla lettera d'invito della procedura
negoziata, dell'allegato capitolato speciale d'appalto e
degli atti connessi e chiedendo altresì la declaratoria
di nullità o annullamento del contratto già stipulato, l'accertamento
del diritto al risarcimento dei danni derivanti da tali
atti impugnati e la conseguente condanna dell'Azienda resistente
al pagamento, lamentando:
1°) violazione e falsa applicazione dell'art. 7. comma 2,
lett. a), d.lgs. n. 157/1995.
L'ATI ricorrente rilevava che l'Azienda, in presenza di
un'offerta valida come era stata quella della costituenda
ATI, non poteva dichiarare deserta la gara, alla luce della
vigente disciplina comunitaria su cui è conformato l'art.
7. comma 2°, dIgs, n. 157/95 che consentirebbe l'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta. Comunque, l'Azienda
avrebbe dovuto indire una nuova gara, secondo i modelli
previsti dal medesimo d.lgs. n. 157/95, e non procedere
a trattativa privata.
2°) Violazione di legge e falsa applicazione degli artt.
2, 3 e 32 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art.
13 del Capitolato speciale d'appalto e delle prescrizioni
contenute nella lettera d'invito: Violazione e falsa applicazione
degli ant. 3 e 5 del Capitolato speciale d'appalto. Violazione
dell'art. 3, 1. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta
irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, carenza
motivazionale, travisamento dei fatti e sviamento.
Secondo l'ATI ricorrente, l'Azienda si era “autovincolata"
nel Capitolato Speciale, chiedendo alle controparti una
dettagliata relazione tecnica sull'organizzazione del servizio
e sulla sua qualità, introducendo pure dei particolari 'sottocriteri"
di giudizio. tesi a identificare al meglio l'offerta economicamente
più vantaggiosa. L'Azienda avrebbe quindi irragionevolmente
disatteso tali criteri non dando la necessaria rilevanza
al fattore tecnico dell'offerta della ATI ricorrente, risultata
superiore sotto tale profilo rispetto a quella della Crio
Salento Srl, e preferendo invece l'offerta di quest'ultima
esclusivamente per il prezzo più basso offerto. L'azienda
non avrebbe motivato in ordine alla logica di tale scelta,
secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale, e avrebbe
dato luogo così al sistema di scelta del prezzo più basso
e non dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre
la circostanza per la quale sono state richieste alla aggiudicataria
garanzie aggiuntive in un apposito atto integrativo confermerebbe,
a dire dell'ATI ricorrente,
l'inaffidabilità dell'offerta tecnica della Crio Salento
s.r.l.. 3°) Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni
contenute nella lettera d'invito e nel Capitolato speciale
d'appalto; violazione della par condicio tra i concorrenti;
eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e disparità
di trattamento.
Dando luogo all'accordo integrativo ora ricordato, l'Azienda
resistente avrebbe alterato le condizioni risultanti dal
Capitolato e dall'offerta aggiudicataria, violando così
i principi generali in materia di procedure concorsuali
ugualmente applicabili nel caso di specie per via dell'autoregolamentazione
fissata dalla stessa Azienda resistente. L’aggiudicataria,
così – secondo l’ATI ricorrente - avrebbe potuto presentare
un'offerta economica molto bassa e poi integrarla una volta
garantita l'aggiudicazione, ristabilendo gli standard qualitativi
necessari, attraverso l'accettazione diun progetto operativo
preparato dall'Amministrazione stessa.
4°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25, d.lgs.
n. 157/1995 e dell'art. 13, ult. Cpv., del Capitolato speciale
d'appalto; violazione e falsa applicazione dell'art. 3,
1. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza motivazionale,
difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Ad avviso dell'ATI ricorrente, l'offerta della Crio Salerno
s.r.l. sarebbe da considerarsi ano malmente bassa perché
inferiore alla media aritmetica delle offerte in gara per
più di un quinto e doveva esser giustificata in seguito
a richiesta specifica che non c'è stata, invece, da parte
dell'Azienda resistente. Si costituiva in giudizio l'Azienda
Sanitaria Locale A.S.L. 8 Chieri, contestando le tesi dell'ATI
ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso, secondo
quando illustrato in memoria illustrativa depositata in
atti, in cui specificava che: a) il primo motivo di ricorso
era inammissibile poiché l'ATI ricorrente non ha impugnato
la determinazione in cui era rilevato l'esito di gara deserta
ed ha partecipato, comunque, alla trattativa privata; inoltre,
era legittima l'applicazione dell'art. 7. Comma 2°, d.lgs.
n. 157/95; b) la scelta de1l’Azienda era stata chiaramente
ed esplicitamente orientata verso il primario obiettivo
del contenimento dei costi in relazione ad una accettabile
qualità del servizio offerto: c) l'accordo integrativo tra
la Crio Salento srI. e l'Azienda non conteneva modifiche
del progetto ma solo puntualizzazioni di dettaglio, del
tuttomigliorative e legittime; d) non poteva considerarsi
un ribasso anomalo quello proposto dalla contraente ma,
semmai, si individuava un rialzo sproporzionato nella cifra
offerta dall'ATI ricorrente, per cui nessuna illegittimità,
anche sotto tale profilo, si riscontrava nell'operato dell'Azienda.
Si costituiva in giudizio anche la Crio Salento s.r.1.,
insistendo anch'essa per l'inammissibilità e infondatezza
del ricorso, con tesi sostanzialmente coincidenti con quelle
dell'Azienda resistente. Con decreto presidenziale n. 1005
del 13 ottobre 2003 era rigettata la relativa istanza cautelare
ai sensi dell'art. 3. comma 2°, I. n. 205/2000 proposta
dall'ATI ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. 1038 del 22 ottobre 2003 era
rigettata la domanda cautelare proposta con il ricorso.
Tutte le parti integravano successivamente le proprie tesi
con memorie depositate in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Come riportato in narrativa, con il primo
motivo di ricorso viene contestata la violazione e falsa
applicazione dell'art. 7. Comma 2°, d.Igs. n. 157195, perché,
anche in presenza di una sola offerta, non poteva avviarsi
la trattativa privata, ai sensi della normativa statale
di cui all'art. 69 R.D. n. 827/24, ma si doveva procedere
ugualmente ad aggiudicazione, secondo quanto disposto dalla
normativa di ispirazione comunitaria di cui al d.lgs. n.
157/95 cit..
Sul punto, però, il Collegio ritiene necessario richiamare
un innegabile dato di fatto che è relativo alla partecipazione
dell'ATI ricorrente alla trattativa privata in questione.
In sostanza, l'associazione ricorrente contesta il ricorso
ad una trattativa privata cui ha partecipato.
Ebbene sul punto il Collegio rileva l'inammissibilità del
motivo proprio per tale circostanza, data dalla partecipazione
dell'ATI ricorrente alla trattativa privata che si è inteso
contestare.
Questa Sezione, infatti, ha già avuto modo di precisare
che dalla partecipazione senza riserve ad una trattativa
privata, a seguito di richiesta della Pubblica Amministrazione,
non deriva un interesse all'annullamento della procedura
per motivi attinenti all'assenza delle condizioni legittimanti
la scelta di tale metodo di contrattazione, atteso che con
il proprio comportamento l’impresa ha sostanzialmente prestato
acquiescenza al provvedimento di indizione della gara (TAR
Piemonte. Sezione 2, 1.7.1999 n. 448 e 26.3.1988 n. 105:
v. anche TAR Veneto, Sezione 1, 25.11.1997 n. 1668). Nel
caso di specie, quindi, non risulta dagli atti che la ATI
ricorrente abbia presentato alcuna riserva nel partecipare
alla trattativa privata come indetta dall'Azienda resistente,
anzi 'a contestazione del ricorso ad essa appare effettuata
soltanto con l'avvio del presente giudizio, dopo che l'interessata
aveva comunque proposto la sua offerta nella speranza di
essere aggiudicataria della trattativa negoziata posta in
essere.
Non rileva quindi, in merito, la giurisprudenza richiamata
dall'ATI ricorrente perché relativa ad ipotesi differenti
dal caso di specie in cui comunque l'interessata ha partecipato
alla nuova procedura selettiva indetta dall'Azienda resistente.
Per quanto illustrato, quindi, il primo motivo si palesa
inammissibile. Con il secondo motivo l'ATI ricorrente rileva
che l'Azienda ASL 8 si sarebbe autovincolata anche nella
procedura negoziata, ponendo dei precisi parametri di valutazione
delle offerte in relazione al metodo di aggiudicazione inteso
per l'offerta economicamente più vantaggiosa e che non avrebbe
tenuto conto di tali criteri specifici nell'aggiudicare
il servizio alla Crio Salento s.r.l. che offriva un servizio
giudicato di qualità inferiore a quello della medesima ricorrente.
Il motivo è infondato.
In merito il Collegio osserva che, secondo quanto già precisato
da questa Sezione, il sistema di selezione del contraente,
rappresentato dalla trattativa privata, persino se preceduto
da gara informale, è connotato dall'ampia discrezionalità
e libertà di azione da parte dell'aggiudicatrice la quale,
pur dovendo rispettare le regole fondamentali in materia
di gare e soprattutto la garanzia di "par condicio" fra
i concorrenti, gode di un'ampia libertà nella valutazione
dei molteplici aspetti delle offerte presentate, al fine
di individuare il miglior contraente (TAR Piemonte, Sezione
2, 27.1.1997 n. 65).
Sulla base di tale presupposto, il Collegio osserva che
nel caso di specie è pur vero che l'Azienda si era data
dei criteri specifici di valutazione del progetto tecnico
presentato, suddivisi in quattro sottocriteri come era avvenuto
per la precedente gara andata deserta, ma è pur vero che
nell'ambito dell'ampia discrezionalità riconoscibile in
occasione del ricorso alla trattativa privata, essa aveva
specificato proprio in relazione ad osservazioni della Commissione
Tecnica in ordine alla qualità del servizio oggetto delle
offerte che Visto 1 'iter, la tipologia e la procedura di
gara ed anche in considerazione dell indirizzo generale,
già da tempo dato da questa Azienda. che relativamente alle
forniture di beni e di servizi ritiene indispensabile garantire
la qualità ma nello stesso tempo seguire una politica di
contenimento dei costi e pertanto si ritiene che la qualità
sia garantita dallo sbarramento costituito dall'idoneità
o meno del prodotto".
E' evidente. quindi, che l'Azienda ha nettamente distinto
nell'ambito, si ripete, del potere discrezionale che le
era proprio tra aspetto "qualità" e aspetto "prezzo", ritenendo
la prevalenza del secondo qualora il primo raggiungesse
almeno lo standard di sufficienza.
L'autolimite cui fa cenno l'ATI ricorrente, quindi, era
relativo esclusivamente alla valutazione della migliore
qualità del servizio che costituiva soltanto uno dei due
criteri di valutazione generale. Questa però non si combinava
con il fattore prezzo, dando luogo alla valutazione complessiva
e complessa, data dalla somma numerica dei valori riconosciuti
per "qualità" e "prezzo". ma rimaneva ferma in se stessa
poiché era comunque il fattore "prezzo" a prevalere. Nella
ricostruzione del criterio di aggiudicazione, cui ha dato
luogo l'Azienda resistente, quindi, solo a parità di prezzo
offerto poteva applicarsi l'auto limitazione descritta per
la valutazione della qualità, con i relativi criteri e sottocriteri
individuati, ma se il prezzo era inferiore, come nel caso
di specie. il vero autolirnite che si era dato l'Azienda
era relativo a questo aspetto, considerato prevalente qualora
comunque la Commissione Tecnica avesse ritenuto sufficiente
la qualità del servizio offerto, come è avvenuto, appunto,
nel caso di specie.
Tale modo di procedere non pare illogico, incongruente o
manifestamente irrazionale e tale da superare la discrezionalità
riconoscibile in argomento alle amministrazioni aggiudicatici
a trattativa privata, per cui il motivo di ricorso in merito
appare infondato.
Del tutto irrilevanti. quindi, appaiono le descrizioni dell'offerta
tecnica e il raffronto con quella della Crio Salento srI.,
che l'ATI ricorrente diffusamente illustra nei suoi scritti
difensivi, perché comunque l'offerta di quest'ultima è stata
ritenuta sufficiente in relazione al miglior prezzo offerto.
Con il terzo motivo di ricorso l'ATI ricorrente sostiene
che tra l'Azienda resistente e la Crio Salento sri, successivamente
all'aggiudicazione, si sia dato luogo ad una contrattazione
integrativa tale da modificare sensibilmente il contenuto
dell'offerta, consentendo così alla aggiudicataria di ritoccare
il prezzo che le aveva consentito di prevalere, in violazione
del principio della "par condicio" applicabile a tutte le
procedure concorsuali. In merito il Collegio osserva che
si è già avuto modo di precisare che margini di contrattazione
migliorativa col soggetto prescelto sono sempre possibili
nella fattispecie della trattativa privata (TAR Piemonte,
Sezione 2, 20.5.1999 n. 325, TAR Liguria, Sezione 2, 14.10.1996
n. 330).
La peculiare natura della trattativa privata consente, quindi.
all'Amministrazione di restare libera di procedere ad un'ulteriore
contrattazione con la ditta prescelta nella gara informale,
al fine di conseguire condizioni più favorevoli (TAR Piemonte,
Sezione 2, 9.6.2001 n, 1270).
Sono i caratteri stessi della trattativa privata, quindi,
a non escludere la possibilità per l'Amministrazione, una
volta scelto ii contraente attraverso una gara informale.
di proseguire le trattative col contraente prescelto, ai
fini di migliorare punti ed aspetti dell'offerta originaria
in vista della stipulazione del contratto, senza con ciò
determinare una violazione del principio della "par condicio"
tra le società partecipanti alla gara stessa (TAR Piemonte,
Sezione 2, 22.5.1989 n. 393).
Nello specifico, poi, l'ATI ricorrente non illustra dove
i caratteri migliorativi dell'integrazione contrattuale
avrebbero ristabilito gli standard qualitativi disattesi
né sotto quali profili vi sarebbe stato un progetto operativo
preparato dalla medesima Amministrazione che l'aggiudicataria
si sarebbe limitata a recepire.
In realtà, dalla lettura degli atti, non risulta che la
Crio Salento s.r.l. abbia dato luogo ad una nuova offerta
contrattuale migliorativa in modo tale da stravolgere quanto
da lei stessa offerto in sede di gara con il relativo prezzo
di riferimento, secondo quando precisato anche dall'Azienda
resistente; da qui, l'infondatezza anche di tale motivo.
Con il quarto motivo, l’ATI ricorrente sostiene che l'offerta
dell'aggiudicataria sarebbe stata da considerare anomala,
atteso l'eccesso di ribasso della stessa.
Dalla lettura degli atti della procedura negoziata, però,
risulta fondato quanto osservato dall'Azienda resistente,
secondo cui nel caso di specie la doglianza della ricorrente
non si fonda sulla presenza di ribasso rispetto alla base
di gara ma sul considerevole rialzo rispetto al prezzo previsto
originato dalla medesima ATI ricorrente.
La stessa offerta della Crio Salento s.rJ, era stata giudicata
congrua rispetto alla base di gara mediante anche valutazioni
comparative presso altre aziende sanitarie piemontesi operanti
nel medesimo "quadrante", con ciò rispettando i criteri
di valutazione discrezionale che non sono comunque censurabili
nella presente sede se non sotto il profilo della incongruenza
e manifesta illogicità che, però, non si riscontrano nel
caso di specie.
Per quanto detto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato
in parte inammissibile e in parte infondato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte Sezione 2° definitivamente pronunciando, dichiara
il ricorso in epigrafe in parte inammissibile e in parte
lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Torino, alla camera di consiglio
del 26 maggio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Paolo Lotti Referendario
Ivo Correale Referendario Estensore
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Depositata in Segreteria ai sensi di legge
il 11 ottobre 2004.
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