| T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Ordinanza 13 ottobre 2004 n. 3230
Pres. F. Mariuzzo; Est. S. Tenca
CONSCOOP (Avv.ti F.Todarello e F. Novelli) c/ COMUNE DI
TREVISO (Avv.ti M. Ballerini, M. Zoppolato e A. Canta) |
|
1. Servizi pubblici – servizio di distribuzione
del gas – affidamento con gara a norma del D.Lgs 164/00
– condizioni di affidamento - trasferimento al concessionario
della mera disponibilità e non della proprietà degli impianti
esistenti – legittimità.
|
| |
|
2. Servizi pubblici – servizio di distribuzione
del gas – affidamento con gara a norma del D.Lgs 164/00
– condizioni di affidamento - indennizzo del gestore uscente
per gli impianti esistenti – previsione di ammortamento
del relativo investimento da parte del nuovo gestore - in
un periodo superiore alla durata della concessione – legittimità.
|
|
1. L’art. 14 del D.Lgs 164/00 pare da interpretare,
in armonia con l’art. 113 D.Lgs 267/00, nel senso che all’affidatario
del servizio di distribuzione del gas non spetta la proprietà
delle reti e degli impianti esistenti al momento del subentro
nella gestione, ma la mera disponibilità degli stessi.
|
| |
|
2. Al fine dell’aggiudicazione del servizio
di distribuzione del gas, e con l’obiettivo di non restringere
eccessivamente il numero dei potenziali partecipanti alla
gara, il Comune può consentire che i concorrenti prevedano
l’ammortamento dell’investimento relativo all’indennizzo
del gestore uscente in un periodo superiore a quello di
durata della concessione; e che, quindi, al termine della
nuova gestione, il successivo affidatario sia chiamato ad
assumere in carico il valore residuo di quegli ammortamenti.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
|
| |
|
Registro Ordinanze: /04
Registro Generale: 1598/2004
|
| |
|
nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO,
Presidente; SERGIO CONTI, Cons.; STEFANO TENCA Ref., relatore
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
nella camera di consiglio del 12 ottobre
2004
|
| |
|
Visto il ricorso 1598/2004 proposto da:
CONSCOOP - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO rappresentata e difesa da: TODARELLO FABIO NOVELLI
FEDERICO con domicilio eletto in BRESCIA VIA DE VITALIS,
5 presso GHIDOTTI CHIARA
|
| |
|
contro
|
| |
|
COMUNE DI TREVISO rappresentato e
difeso da: BALLERINI MAURO ZOPPOLATO MAURIZIO CANTA ANGELA
con domicilio eletto in BRESCIA VIA MORETTO, 42/A presso
BALLERINI MAURO
|
| |
|
per l'annullamento, previa adozione di misura
cautelare, del bando di gara pubblicato il 14.7.2004, sulla
GUCE ed atti relativi ad l’appalto per l’affidamento del
servizio di distribuzione gas naturale e degli atti connessi;
|
| |
|
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI TREVISO
|
| |
|
Udito il relatore Ref. STEFANO TENCA e uditi,
altresì, i difensori delle parti;
|
| |
|
Ritenuto, ad un sommario esame:
- che l’obbligo di versare la somma prevista a titolo di
rimborso dall’art. 14 comma 8 del Decreto Letta appare potersi
correlare alla mera disponibilità degli impianti appartenenti
al Comune, senza che sia necessario un trasferimento della
proprietà;
- che il medesimo regime è addirittura imposto nell’ambito
dei servizi pubblici locali dall’art. 113 del D. Lgs. 267/2000;
- che anche l’invocato ostacolo integrato dal divieto stabilito
dalle norme civilistiche di ammortizzare le immobilizzazioni
immateriali (tali le concessioni in uso di beni ed impianti)
in un periodo superiore alla durata della concessione –
da approfondire nell’appropriata sede di merito – sembra
smentito dalla regola fissata dall’art. 113 del D. Lgs.
267/2000 per gli altri servizi pubblici, la quale pone il
valore residuo degli ammortamenti a carico del gestore subentrante;
- che, a seguito di perizia del Collegio arbitrale sul valore
degli impianti del gestore uscente, tale possibilità di
ammortizzare la somma in un periodo superiore ai 12 anni
appare soluzione conforme al principio di apertura alla
concorrenza, stante la sostanziale improponibilità di un
ammortamento nel suddetto limite temporale;
|
| |
|
Considerato:
- che il presunto contrasto tra il disciplinare ed il contratto
circa il valore residuo da corrispondere al gestore subentrante
non sembra ravvisabile, posto che, oltre al chiarimento
avvenuto in sede di risposta ai quesiti presentati da altre
ditte partecipanti alla gara, la disposizione dello schema
di contratto appare far riferimento ad eventuali estensioni
della rete di distribuzione estranee all’oggetto di gara;
- che la dedotta contraddizione circa la decorrenza del
rapporto concessorio appare un’irregolarità meramente formale,
posto che tra data di aggiudicazione dell’appalto e data
di sottoscrizione del contratto non intercorre normalmente
un lasso di tempo apprezzabile;
- che in definitiva la lex specialis sembra consentire alle
imprese interessate di formulare un’offerta seria e consapevole;
- che peraltro il comportamento della ricorrente non pare
improntato a serietà e buona fede in sede precontrattuale,
non essendosi avvalsa nè della facoltà di chiedere puntuali
chiarimenti, né avendo effettuato il prescritto sopralluogo
per verificare lo stato degli impianti ed essendosi dunque
orientata ad introdurre le sue doglianze direttamente in
sede giurisdizionale, anziché tempestivamente percorrere
quella procedimentale;
|
| |
|
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17
agosto 1907, n. 642; P.Q.M.
|
| |
|
Respinge la suindicata domanda cautelare.
|
| |
|
La presente ordinanza è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
|
| |
|
Brescia, 12/10/2004
|
|