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T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Ordinanza 13 ottobre 2004 n. 3230
Pres. F. Mariuzzo; Est. S. Tenca
CONSCOOP (Avv.ti F.Todarello e F. Novelli) c/ COMUNE DI TREVISO (Avv.ti M. Ballerini, M. Zoppolato e A. Canta)


1. Servizi pubblici – servizio di distribuzione del gas – affidamento con gara a norma del D.Lgs 164/00 – condizioni di affidamento - trasferimento al concessionario della mera disponibilità e non della proprietà degli impianti esistenti – legittimità.

 

2. Servizi pubblici – servizio di distribuzione del gas – affidamento con gara a norma del D.Lgs 164/00 – condizioni di affidamento - indennizzo del gestore uscente per gli impianti esistenti – previsione di ammortamento del relativo investimento da parte del nuovo gestore - in un periodo superiore alla durata della concessione – legittimità.

1. L’art. 14 del D.Lgs 164/00 pare da interpretare, in armonia con l’art. 113 D.Lgs 267/00, nel senso che all’affidatario del servizio di distribuzione del gas non spetta la proprietà delle reti e degli impianti esistenti al momento del subentro nella gestione, ma la mera disponibilità degli stessi.

 

2. Al fine dell’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas, e con l’obiettivo di non restringere eccessivamente il numero dei potenziali partecipanti alla gara, il Comune può consentire che i concorrenti prevedano l’ammortamento dell’investimento relativo all’indennizzo del gestore uscente in un periodo superiore a quello di durata della concessione; e che, quindi, al termine della nuova gestione, il successivo affidatario sia chiamato ad assumere in carico il valore residuo di quegli ammortamenti.


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA

 

Registro Ordinanze: /04
Registro Generale: 1598/2004

 

nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO, Presidente; SERGIO CONTI, Cons.; STEFANO TENCA Ref., relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella camera di consiglio del 12 ottobre 2004

 

Visto il ricorso 1598/2004 proposto da:
CONSCOOP - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO rappresentata e difesa da: TODARELLO FABIO NOVELLI FEDERICO con domicilio eletto in BRESCIA VIA DE VITALIS, 5 presso GHIDOTTI CHIARA

 

contro

 

COMUNE DI TREVISO rappresentato e difeso da: BALLERINI MAURO ZOPPOLATO MAURIZIO CANTA ANGELA con domicilio eletto in BRESCIA VIA MORETTO, 42/A presso BALLERINI MAURO

 

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del bando di gara pubblicato il 14.7.2004, sulla GUCE ed atti relativi ad l’appalto per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e degli atti connessi;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI TREVISO

 

Udito il relatore Ref. STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle parti;

 

Ritenuto, ad un sommario esame:
- che l’obbligo di versare la somma prevista a titolo di rimborso dall’art. 14 comma 8 del Decreto Letta appare potersi correlare alla mera disponibilità degli impianti appartenenti al Comune, senza che sia necessario un trasferimento della proprietà;
- che il medesimo regime è addirittura imposto nell’ambito dei servizi pubblici locali dall’art. 113 del D. Lgs. 267/2000;
- che anche l’invocato ostacolo integrato dal divieto stabilito dalle norme civilistiche di ammortizzare le immobilizzazioni immateriali (tali le concessioni in uso di beni ed impianti) in un periodo superiore alla durata della concessione – da approfondire nell’appropriata sede di merito – sembra smentito dalla regola fissata dall’art. 113 del D. Lgs. 267/2000 per gli altri servizi pubblici, la quale pone il valore residuo degli ammortamenti a carico del gestore subentrante;
- che, a seguito di perizia del Collegio arbitrale sul valore degli impianti del gestore uscente, tale possibilità di ammortizzare la somma in un periodo superiore ai 12 anni appare soluzione conforme al principio di apertura alla concorrenza, stante la sostanziale improponibilità di un ammortamento nel suddetto limite temporale;

 

Considerato:
- che il presunto contrasto tra il disciplinare ed il contratto circa il valore residuo da corrispondere al gestore subentrante non sembra ravvisabile, posto che, oltre al chiarimento avvenuto in sede di risposta ai quesiti presentati da altre ditte partecipanti alla gara, la disposizione dello schema di contratto appare far riferimento ad eventuali estensioni della rete di distribuzione estranee all’oggetto di gara;
- che la dedotta contraddizione circa la decorrenza del rapporto concessorio appare un’irregolarità meramente formale, posto che tra data di aggiudicazione dell’appalto e data di sottoscrizione del contratto non intercorre normalmente un lasso di tempo apprezzabile;
- che in definitiva la lex specialis sembra consentire alle imprese interessate di formulare un’offerta seria e consapevole;
- che peraltro il comportamento della ricorrente non pare improntato a serietà e buona fede in sede precontrattuale, non essendosi avvalsa nè della facoltà di chiedere puntuali chiarimenti, né avendo effettuato il prescritto sopralluogo per verificare lo stato degli impianti ed essendosi dunque orientata ad introdurre le sue doglianze direttamente in sede giurisdizionale, anziché tempestivamente percorrere quella procedimentale;

 

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; P.Q.M.

 

Respinge la suindicata domanda cautelare.

 

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Brescia, 12/10/2004

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