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| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 5 ottobre 2004
n. 5429
Pres. Nicolosi, est. Cacciari
ASSOGAS + 7 (Avv. Zoppolato) c. Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas (Avv. Stato) |
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1. Energia – Gas naturale – Fornitura – delibera
AEEG – determinazione condizioni contrattuali inderogabili
– Illegittimità – Non sussiste.
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2. Energia – Attività di vendita - Concorrenza
e regolazione – Asserita incompatibilità – Non sussiste.
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1. Nonostante l’avvenuta liberalizzazione
del mercato del gas naturale – a seguito del D.Lgs. n. 164/2000
- e l’acquisizione della qualifica di clienti idonei da
parte di tutti i consumatori, permane in capo all’Autorità
di regolazione del settore, ai sensi della legge istitutiva
della stessa, un potere di direttiva comprendente quello
di dettare norme che si impongono coattivamente nei rapporti
obbligatori tra gli esercenti l’attività di vendita del
gas ed i consumatori.
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2. L’effetto del mutato quadro normativo
non ridimensiona affatto i poteri dell’organismo di regolazione
ed anzi lascia intatta la fondamentale funzione affidata
all’Autorità consistente nell’assicurare la concorrenzialità
dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte
degli utenti. Del resto, la liberalizzazione del mercato
non si esaurisce nel definire idonei tutti i clienti finali,
ma richiede il realizzarsi di altre condizioni tra le quali,
principalmente, l’emersione di una pluralità di autonomi
soggetti competitori (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. VI,
n. 6628/2003).
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PFRANCESCO
FERRARI (Nota
a T.A.R. Lombardia, Sez.
IV Milano, 5.10.2004, n.5429)
Ha
osservato, in particolare, il Tar Lombardo, con ciò
confermando un proprio orientamento, (cfr. Tar Lombardia,
sez. II, 26.9.2002, n. 5281) peraltro certificato dal Supremo
Consesso Amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24.6.2003,
n. 6628), che quanto sancito dal D.Lgs. n. 164/2000, lungi
dal prevedere una incompatibilità ovvero una contraddizione
tra il regime di libero mercato nel settore ed il permanere
di un potere regolatorio dell’Autorità, non
ha inciso sulla precedente legge n. 481/1985 e quindi sul
potere di cui trattasi.
Il mantenimento di una base contrattuale obbligatoria nei
rapporti esercente – consumatore è quindi,
a detta del Collegio milanese, pienamente coerente con l’apertura
graduale del mercato e tende a garantire che la concorrenza
si sviluppi senza ledere le posizioni del contraente debole.
Avv.
Francesco Ferrari
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