Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10 -2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 5 ottobre 2004 n. 5429
Pres. Nicolosi, est. Cacciari
ASSOGAS + 7 (Avv. Zoppolato) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato)


1. Energia – Gas naturale – Fornitura – delibera AEEG – determinazione condizioni contrattuali inderogabili – Illegittimità – Non sussiste.

 

2. Energia – Attività di vendita - Concorrenza e regolazione – Asserita incompatibilità – Non sussiste.

1. Nonostante l’avvenuta liberalizzazione del mercato del gas naturale – a seguito del D.Lgs. n. 164/2000 - e l’acquisizione della qualifica di clienti idonei da parte di tutti i consumatori, permane in capo all’Autorità di regolazione del settore, ai sensi della legge istitutiva della stessa, un potere di direttiva comprendente quello di dettare norme che si impongono coattivamente nei rapporti obbligatori tra gli esercenti l’attività di vendita del gas ed i consumatori.

 

2. L’effetto del mutato quadro normativo non ridimensiona affatto i poteri dell’organismo di regolazione ed anzi lascia intatta la fondamentale funzione affidata all’Autorità consistente nell’assicurare la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti. Del resto, la liberalizzazione del mercato non si esaurisce nel definire idonei tutti i clienti finali, ma richiede il realizzarsi di altre condizioni tra le quali, principalmente, l’emersione di una pluralità di autonomi soggetti competitori (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. VI, n. 6628/2003).


Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui

PFRANCESCO FERRARI

(Nota a T.A.R. Lombardia, Sez. IV Milano, 5.10.2004, n.5429)

 


 

Ha osservato, in particolare, il Tar Lombardo, con ciò confermando un proprio orientamento, (cfr. Tar Lombardia, sez. II, 26.9.2002, n. 5281) peraltro certificato dal Supremo Consesso Amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24.6.2003, n. 6628), che quanto sancito dal D.Lgs. n. 164/2000, lungi dal prevedere una incompatibilità ovvero una contraddizione tra il regime di libero mercato nel settore ed il permanere di un potere regolatorio dell’Autorità, non ha inciso sulla precedente legge n. 481/1985 e quindi sul potere di cui trattasi.
Il mantenimento di una base contrattuale obbligatoria nei rapporti esercente – consumatore è quindi, a detta del Collegio milanese, pienamente coerente con l’apertura graduale del mercato e tende a garantire che la concorrenza si sviluppi senza ledere le posizioni del contraente debole.

Avv. Francesco Ferrari

 

 

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina