| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 9 dicembre
2004
P. Jann, presidente di sezione; sig.ra R. Silva de Lapuerta
(relatore)
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana
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Trasporti aerei – Assistenza a terra – Direttiva
96/67/CE
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L’art. 14 del decreto legislativo n. 18/99
contrasta con la Direttiva 96/67/CE. Infatti, alla luce
della formulazione dell’art. 18 della Direttiva 96/67/CE,
si evince dal ventiquattresimo ‘considerando’ di tale Direttiva
che gli Stati membri conservano il potere di garantire un
adeguato livello di protezione sociale al personale delle
imprese che forniscono servizi di assistenza a terra, ma
tale potere non comporta una competenza normativa illimitata
e deve essere esercitato in modo tale da non pregiudicare
l’effetto utile della direttiva 96/67 e gli obiettivi da
essa perseguiti, che sono l’apertura del mercato dell’assistenza
a terra e la creazione delle condizioni adeguate in vista
di una concorrenza intracomunitaria in questo settore.
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L’art. 14 del decreto legislativo n. 18/99,
inoltre, contrasta con la Direttiva 2001/23, perché si basa
su una nozione di 'trasferimento di attività' che non rientra
nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/23, in
quanto il criterio decisivo per stabilire se si configuri
un trasferimento ai sensi di tale direttiva consiste nella
circostanza che l’entità in questione conservi la propria
identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua
gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa.
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L’art. 20 del decreto legislativo n. 18/99
istituisce misure transitorie incompatibili con la Direttiva
96/67, poiché le disposizioni della detta direttiva definiscono
in modo preciso le categorie di imprese che possono essere
qualificate come prestatori di servizi di assistenza a terra
a terzi e come utenti che praticano l’autoassistenza. Ne
deriva che le entità che non soddisfano i criteri di autoassistenza
previsti da tale direttiva possono operare soltanto come
prestatori di servizi a terzi. Inoltre, la detta direttiva
non prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare
misure transitorie a tale riguardo.
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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
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Nella causa C-460/02,avente ad oggetto un
ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto
il 19 dicembre 2002,
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Commissione delle Comunità europee
ricorrente,
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contro
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Repubblica italiana convenuta,
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LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. K. Lenaerts,
S. von Bahr e K. Schiemann, giudici, avvocato generale:
sig. P. Léger cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore
principale
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sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 9 settembre 2004, ha pronunciato
la seguente
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Sentenza
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1 Con il suo ricorso, la Commissione delle
Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, in
quanto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante
attuazione della direttiva 96/67/CE relativa all’accesso
al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti
della Comunità (Supplemento ordinario alla GURI n. 28 del
4 febbraio 1999; in prosieguo: il "decreto legislativo n.
18/99"),
– non ha stabilito il periodo di durata massima di sette
anni per la selezione di prestatori di servizi di assistenza
a terra, di cui all’art. 11, n. 1, lett. d), della direttiva
del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE (GU L 272, pag.
36),
– ha introdotto, al suo art. 14, una misura sociale incompatibile
con l’art. 18 di tale direttiva e
– ha previsto, al suo art. 20, disposizioni di carattere
transitorio non consentite dalla medesima direttiva,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad
essa incombono in forza della detta direttiva.
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Contesto normativo
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La disciplina comunitaria
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2 La direttiva 96/67 prevede un sistema di
graduale apertura del mercato dei servizi di assistenza
a terra negli aeroporti comunitari.
3 Le disposizioni dell’art. 2, lett. e) ed f), di tale direttiva
definiscono le nozioni di "assistenza a terra" e di "autoassistenza
a terra" nel modo seguente:
"e) assistenza a terra, i servizi resi in un aeroporto a
un utente, quali descritti nell’allegato;
f) autoassistenza a terra, situazione nella quale un utente
fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di
servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con
terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto
la prestazione di siffatti servizi. In base alla presente
definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti:
– di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell’altro,
ovvero
- la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta
a titolo maggioritario da uno stesso ente".
4 Ai sensi degli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva
96/67, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie
per garantire, in maniera generale, il libero accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra a terzi e la libera
effettuazione dell’autoassistenza a terra negli aeroporti
comunitari.
5 L’art. 6, n. 2, della medesima direttiva prevede le seguenti
deroghe al libero accesso al mercato della prestazione di
servizi di assistenza a terra a terzi:
"Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori
autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di
assistenza a terra:
– assistenza bagagli,
– assistenza operazioni in pista,
– assistenza carburante e olio,
– assistenza merci e posta per quanto riguarda, sia in arrivo
che in partenza o in transito, il trattamento fisico delle
merci e della posta tra l’aerostazione e l’aereo.
In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro
numero a meno di due, per ciascuna categoria di servizio".
6 L’art. 9, n. 1, della direttiva 96/67 stabilisce:
"Laddove in un aeroporto, per vincoli specifici di spazio
o di capacità disponibile, specialmente in funzione della
congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici,
risulti impossibile un’apertura del mercato e/o l’effettuazione
dell’autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva,
lo Stato membro di cui trattasi può decidere:
(…)
b) di riservare a un solo prestatore una o più categorie
di servizi di assistenza di cui all’articolo 6, paragrafo
2;
(…)".
7 L’art. 14, n. 1, della medesima direttiva prevede la possibilità
di subordinare l’accesso al mercato dei servizi di assistenza
a terra all’ottenimento di un "riconoscimento di idoneità"
rilasciato da un organismo indipendente. Tale disposizione
recita:
"Gli Stati membri possono subordinare l’attività di un prestatore
di servizi di assistenza o di un utente che effettua l’autoassistenza
in un aeroporto all’ottenimento di un riconoscimento di
idoneità rilasciato da un’autorità pubblica indipendente
dall’ente di gestione di tale aeroporto.
I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità
devono riferirsi ad una situazione finanziaria sana e ad
una copertura assicurativa sufficiente, alla sicurezza degli
impianti, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone
nonché alla tutela dell’ambiente e all’osservanza della
legislazione sociale pertinente.
I criteri devono rispettare i seguenti principi:
a) devono essere applicati in modo non discriminatorio ai
diversi prestatori e utenti;
b) devono essere in rapporto con l’obiettivo perseguito;
c)non possono portare ad una riduzione di fatto dell’accesso
al mercato o dell’effettuazione dell’autoassistenza sino
ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente
direttiva.
Tali criteri devono essere resi pubblici e il prestatore
o l’utente che effettua l’autoassistenza deve essere previamente
informato circa la procedura di rilascio".
8 L’art. 18 della direttiva 96/67 prevede:
"Fatta salva l’applicazione delle disposizioni della presente
direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto
comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure
necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori
e il rispetto dell’ambiente".
La disciplina nazionale
9 La direttiva 96/67 è stata recepita nell’ordinamento giuridico
italiano con il decreto legislativo n. 18/99.
10 L’art. 14 del detto decreto legislativo, che riguarda
il regime di protezione sociale, così stabilisce:
"1. Nel garantire il libero accesso al mercato dei servizi
di assistenza a terra, nei trenta mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto si deve salvaguardare
il mantenimento dei livelli di occupazione e della continuità
del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente
gestore.
2. Salva restando l’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda,
ogni trasferimento di attività concernente una o più categorie
di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A
e B comporta il passaggio del personale, individuato dai
soggetti interessati d’intesa con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, dal precedente gestore del servizio stesso
al soggetto subentrante, in misura proporzionale alla quota
di traffico o di attività acquisita da quest’ultimo".
11 L’art. 20 dello stesso decreto legislativo contiene la
seguente norma transitoria:
" Restano salve le situazioni contrattuali del personale
dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre
1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali,
sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità
di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore
a sei anni".
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Fase precontenziosa del procedimento
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12 In seguito a una denuncia, la Commissione
ha concluso che la normativa italiana non era compatibile
con il diritto comunitario in diversi punti. Essa ha allora
inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida
in data 3 maggio 2000. Il governo italiano ha risposto con
una nota del 18 luglio 2000.
13 Considerando tale risposta insufficiente, la Commissione
ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato in
data 24 luglio 2001. La risposta del governo italiano è
stata fornita con una nota del 31 ottobre 2001. A tale nota
ha fatto seguito un’altra comunicazione del 5 dicembre 2001.
14 Vari incontri si sono svolti tra i rappresentanti dei
servizi competenti della Commissione e gli esperti del Ministero
italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso
dei quali il governo italiano ha presentato alcune proposte
di emendamento delle disposizioni del decreto legislativo
n. 18/99. Poiché nessun’altra informazione è stata comunicata
alla Commissione, quest’ultima ha deciso di proporre il
presente ricorso.
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Sul ricorso
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Sulla prima censura
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15 Con lettera del 19 gennaio 2004, il governo
italiano ha informato la Corte che l’art. 11, n. 1, del
decreto legislativo n. 18/99 è stato modificato dalla legge
31 ottobre 2003, n. 306 (GURI del 15 novembre 2003). Date
tali circostanze, la Commissione, con lettera del 23 marzo
2004, ha rinunciato alla prima censura, pur mantenendo la
sua domanda di condanna della convenuta alle spese.
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Sulla seconda censura
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Argomenti delle parti
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16 La Commissione ritiene che l’art. 14 del
decreto legislativo n. 18/99 sia incompatibile con l’art.
18 della direttiva 96/67, poiché impone ai prestatori di
servizi di assistenza a terra l’obbligo di garantire il
passaggio del personale dal precedente prestatore del servizio
al soggetto subentrante, in misura proporzionale alla quota
di traffico o di attività acquisita da quest’ultimo, ogniqualvolta
vi sia un "trasferimento di attività" concernente una o
più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli
allegati del detto decreto.
17 La Commissione sottolinea che la protezione dei diritti
dei lavoratori è ammessa in forza dell’art. 18 della direttiva
96/67, sempreché non sia contraria all’applicazione effettiva
di quest’ultima per quanto riguarda i servizi di assistenza
a terra. Ora, l’art. 14, n. 1, del decreto legislativo n.
18/99 oltrepasserebbe manifestamente la protezione già garantita
dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata
dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU
L 201, pag. 88), e codificata dalla direttiva del Consiglio
12 marzo 2001, 2001/23/CE (GU L 82, pag. 16).
18 La Commissione ritiene che una disposizione nazionale
quale quella contestata nella fattispecie potrebbe essere
giustificata sulla base dell’art. 18 della direttiva 96/67
solo se fosse applicata in caso di trasferimento d’impresa
ai sensi della direttiva 2001/23. Ora, per poter applicare
quest’ultima direttiva, il trasferimento dovrebbe riferirsi
a un’entità economica, ossia a un complesso organizzato
di persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività
economica finalizzata al perseguimento di un determinato
obiettivo. Tuttavia, per poter determinare se sussistano
le caratteristiche di un trasferimento di entità dovrebbe
essere preso in considerazione il complesso delle circostanze
di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi.
19 Secondo la Commissione, la mera circostanza che i servizi
forniti dal prestatore precedente e quelli forniti dal nuovo
sono analoghi non consente di concludere che sussista il
trasferimento di un’entità economica tra le due imprese.
In effetti, un’entità non può essere ridotta all’attività
che le era affidata e la sua identità emerge anche da altri
elementi quali il personale che la compone, i suoi quadri,
l’organizzazione del suo lavoro, nonché i suoi metodi e
mezzi di gestione.
20 La Commissione fa presente che, perché vi sia trasferimento
d’impresa, manca nel caso di specie l’elemento chiave della
cessione dell’impresa, cioè un accordo negoziato implicito
o esplicito, ovvero un atto d’imperio della potestà pubblica.
Il prestatore subentrante infatti accederebbe alle strutture
aeroportuali in base a un titolo autonomo, indipendentemente
da ogni sorta di rapporto o contatto con il prestatore uscente.
Tale titolo sarebbe costituito dalla stipulazione di un
contratto con il gestore dell’aeroporto interessato.
21 La Commissione fa valere che la misura adottata dal governo
italiano implica una vera e propria traslazione dell’onere
sociale dallo Stato italiano alle imprese prestatrici subentranti,
le quali vengono così penalizzate. Se le autorità nazionali
vogliono adottare misure sociali nell’ambito dell’applicazione
del processo di liberalizzazione dei servizi di assistenza
a terra, l’art. 18 della direttiva 96/67 potrebbe costituire
un fondamento normativo appropriato, ma a condizione che
le misure in questione rispettino lo spirito di tale direttiva,
nonché i principi generali del diritto comunitario.
22 Secondo la Commissione, l’art. 14, n. 1, del decreto
legislativo n. 18/99 impedisce ai prestatori di servizi
aspiranti ad accedere al mercato di cui trattasi di scegliere
il proprio personale e conseguentemente il tipo di organizzazione
dei servizi che intendono fornire per poter operare su tale
mercato. Ora, l’obiettivo della direttiva 96/67 sarebbe
proprio quello di incoraggiare la concorrenza in mercati
precedentemente chiusi e di tipo monopolistico, riducendo
i costi di esercizio delle compagnie aeree e migliorando
la qualità dei servizi forniti agli utenti degli aeroporti.
23 Il governo italiano rileva che la direttiva 96/67 lascia
un margine di discrezionalità agli Stati membri sulle modalità
ed i tempi di adozione delle misure richieste per la realizzazione
del nuovo sistema, in quanto ogni Stato ha sue peculiarità
specifiche. In tale ottica, il legislatore nazionale avrebbe
adottato la normativa di cui trattasi nella consapevolezza
del fatto che il libero accesso al mercato può essere compatibile
con il buon funzionamento degli aeroporti comunitari e attuato
in maniera progressiva e adeguata alle esigenze del settore.
Le misure di protezione sociale previste dall’art. 14 del
decreto legislativo n. 18/99 non ostacolerebbero la liberalizzazione
del settore dell’assistenza a terra e rappresenterebbero
l’espressione di un potere attribuito allo Stato dall’art.
18 della direttiva 96/67.
24 Il governo italiano ritiene che il rispetto delle disposizioni
di tale direttiva e quello di altre norme di diritto comunitario,
in particolare di quelle sul mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento di azienda, non significano
che il grado di tutela accordabile dagli Stati membri debba
essere espresso solo nei limiti consentiti dall’armonizzazione
del diritto comunitario. Se così fosse, l’art. 18 della
direttiva 96/67 sarebbe una norma del tutto inutile, perché
non lascerebbe allo Stato membro alcun margine per offrire
ai lavoratori una garanzia che non discende da una norma
comunitaria.
25 Secondo il governo italiano, quest’ultima disposizione
dev’essere interpretata nel senso che una tale garanzia,
per sua stessa natura "aggiuntiva", non deve tradursi in
una violazione delle norme comunitarie specificamente dettate
dalla direttiva 96/67 o più in generale da altri atti comunitari.
Poiché un’effettiva garanzia per i lavoratori deve tradursi
in un vincolo economico e in un impegno per il datore di
lavoro, la sua ammissibilità andrebbe valutata attraverso
un'accorta analisi comparata degli interessi in gioco.
26 Il governo italiano fa altresì valere che, ferma restando
l’identità o almeno l’analogia del servizio fornito dal
precedente prestatore, il criterio determinante per la definizione
di un trasferimento di azienda non consiste necessariamente
in un trasferimento di elementi materiali e patrimoniali.
Anche l’organizzazione di un’attività idonea ad assumere
uno specifico rilievo economico rientrerebbe nel campo di
applicazione della nozione di "trasferimento".
27 In considerazione delle particolarità del settore di
cui trattasi e dell’organizzazione delle imprese in questione,
il governo italiano sottolinea che il trasferimento di "attività"
aeroportuali potrebbe rientrare nella nozione più ampia
di "trasferimento di azienda". In realtà, sarebbe proprio
la continuità dell’attività, che passa da un prestatore
all’altro, a rendere la situazione del tutto assimilabile
a un vero e proprio trasferimento di azienda.
28 Il governo italiano precisa che è certamente vero che
l’art. 14 del decreto legislativo n. 18/99 menziona specificamente
al "trasferimento di attività concernente una o più categorie
di servizi di assistenza a terra", ma è evidente che nella
prassi tale trasferimento si accompagna al passaggio di
un certo numero di beni e strutture necessarie allo svolgimento
dell’attività da parte del nuovo prestatore. In tale contesto,
si sarebbe in presenza di un trasferimento di ramo aziendale
o quanto meno di una successione tra aziende sostanzialmente
assimilabile a un trasferimento. A giusto titolo quindi
la normativa nazionale si sarebbe data carico di garantire
la tutela di lavoratori in un ragionevole contemperamento
degli opposti interessi.
29 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la trasposizione
nella legislazione nazionale della direttiva 96/67 potrebbe
distorcere la concorrenza sul mercato dei servizi aeroportuali
a favore delle imprese già insediate e a danno dei concorrenti
potenziali, il governo italiano osserva che il principio
della libertà di concorrenza implica che le imprese interessate
godano di un’effettiva parità di opportunità, nell’ambito
delle condizioni, anche restrittive, previste dalla normativa
sociale applicabile.
Giudizio della Corte
30 Con la sua argomentazione, il governo italiano fa valere
in sostanza che l’art. 14 del decreto legislativo n. 18/99
ha come suo fondamento normativo l’art. 18 della direttiva
96/67 e che la disposizione controversa rientra nell’ambito
di applicazione della direttiva 2001/23.
31 Per quanto riguarda la compatibilità dell’art. 14 con
la direttiva 96/67 e alla luce della formulazione dell’art.
18 di quest’ultima, si evince dal ventiquattresimo ‘considerando’
della detta direttiva che gli Stati membri conservano il
potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale
al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza
a terra.
32 Per quanto concerne la definizione di un siffatto "livello
adeguato", occorre sottolineare che, come giustamente rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni,
tale potere non comporta una competenza normativa illimitata
e deve essere esercitato in modo tale da non pregiudicare
l’effetto utile della direttiva 96/67 e gli obiettivi da
essa perseguiti. Come sottolineato, infatti, dalla Corte
nella sentenza 16 ottobre 2003, causa C‑363/01, Flughafen
Hannover-Langenhagen (Racc. pag. I‑11893, punto 43),
la detta direttiva mira ad assicurare l’apertura del mercato
dell’assistenza a terra, apertura che, secondo il quinto
‘considerando’ della medesima direttiva, deve tra l’altro
contribuire a ridurre i costi di gestione delle compagnie
aeree.
33 L’interpretazione dell’art. 18 della direttiva 96/67
fornita invece dal governo italiano, in particolare per
quanto riguarda la presa in considerazione di preoccupazioni
di ordine sociale, renderebbe oltremodo difficile l’accesso
ai mercati di assistenza a terra di nuovi prestatori di
servizi, essendo questi ultimi tenuti a riassumere il personale
impiegato dal precedente prestatore. Di conseguenza, si
metterebbero in discussione l’uso razionale delle infrastrutture
aeroportuali e la riduzione dei costi dei servizi implicati
per gli utenti.
34 Infatti, l’obbligo imposto alle imprese interessate a
norma dell’art. 14 del decreto legislativo n. 18/99 di riassumere
il personale del precedente prestatore di servizi svantaggia
i nuovi concorrenti potenziali rispetto alle imprese già
operanti e compromette l’apertura dei mercati dell’assistenza
a terra, con la conseguenza di nuocere all’effetto utile
della direttiva 96/67.
35 Ne risulta che la normativa controversa pregiudica la
finalità perseguita da tale direttiva, cioè l’apertura dei
mercati interessati e la creazione delle condizioni adeguate
in vista di una concorrenza intracomunitaria in questo settore.
36 Poiché la normativa controversa è incompatibile con la
direttiva 96/67, non è pertinente affermare, come fa il
governo italiano, che l’art. 14 del decreto legislativo
n. 18/99 non contrasta con la direttiva 2001/23.
37 Il governo italiano, comunque, non può sostenere che
l’art. 14 del detto decreto legislativo si basa sulla nozione
di "trasferimento di attività" che rientra nell’ambito di
applicazione della direttiva 2001/23.
38 Occorre, infatti, ricordare che, ai sensi del suo art.
1, n. 1, tale direttiva si applica ai trasferimenti di imprese,
di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti
ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale
o a fusione. Risulta dalla giurisprudenza della Corte a
tale riguardo che il criterio decisivo per stabilire se
si configuri un trasferimento ai sensi di tale direttiva
consiste nella circostanza che l’entità in questione conservi
la propria identità, che risulta in particolare dal fatto
che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita
o ripresa (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1986, causa
24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, nonché
11 marzo 1997, causa C‑13/95, Süzen, Racc. pag. I‑1259,
punto 10).
39 Per determinare se sussistano le caratteristiche di un
trasferimento di un’entità del genere, la Corte ha dichiarato
che dev’essere preso in considerazione il complesso delle
circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di
cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo
di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o
meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili,
il valore degli elementi immateriali al momento della cessione,
la riassunzione o meno della maggior parte del personale
da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno
della clientela, nonché il grado di analogia delle attività
esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale
sospensione di dette attività. Tali elementi costituiscono
tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva
cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati
isolatamente (v., in particolare, le menzionate sentenze
Spijkers, punto 13, e Süzen, punto 14).
40 Si evince da tale giurisprudenza che la rispettiva importanza
da attribuire ai vari criteri in grado di dimostrare l’esistenza
di un trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti
di imprese o di stabilimenti ai sensi della direttiva 2001/23
varia alla luce di moltissimi parametri.
41 Di conseguenza, occorre considerare che solo alla luce
delle caratteristiche di ogni trasferimento di attività
concernenti una o più categorie di servizi di assistenza
a terra si può stabilire se la transazione interessata costituisce
un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23.
42 Orbene, è importante constatare che l’art. 14 del decreto
legislativo n. 18/99 si applica, indipendentemente dalle
caratteristiche dell’operazione di cui trattasi, a "ogni
trasferimento di attività" nel settore in questione e che,
alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, un siffatto
concetto di trasferimento eccede manifestamente quello stabilito
dalla direttiva 2001/23, come è stato interpretato dalla
Corte.
43 Pertanto occorre dichiarare che la seconda censura è
fondata, in quanto il regime di protezione sociale previsto
all’art. 14 del decreto legislativo n. 18/99 è incompatibile
con la direttiva 96/67.
Sulla terza censura
44 La Commissione ritiene che l’art. 20 del decreto legislativo
n. 18/99 sia incompatibile con la direttiva 96/67 in quanto
consentirebbe a imprese aventi assetti organizzativi particolari
di operare nel comparto dell’autoassistenza in parallelo
ad altri prestatori selezionati e/o autorizzati conformemente
alle disposizioni di tale direttiva.
45 La Commissione precisa che l’art. 20 del detto decreto
legislativo fa riferimento a contratti di lavoro in atto
al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi
e contrattuali. Questi contratti di lavoro riguardano il
personale di utenti che praticano l’autoassistenza diversi
da quelli definiti nella direttiva 96/67. Essi dovrebbero
rimanere in vigore nella loro attuale configurazione fino
alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore
a sei anni. In pratica, queste imprese sarebbero autorizzate
ad operare nella prestazione di servizi di autoassistenza
in parallelo ad altre imprese del comparto dell’autoassistenza
e a prestatori di servizi di assistenza a terra a terzi.
46 Ora, secondo la Commissione, la direttiva 96/67 enuncia
chiaramente le categorie di imprese prestatrici di servizi
di assistenza a terra che possono qualificarsi come soggetti
prestatori di servizi di assistenza a terzi e come utenti
che praticano l’autoassistenza. Le entità che non soddisfano
i criteri per l’autoassistenza di cui all’art. 2, lett.
f), della direttiva 96/67 potrebbero operare soltanto in
qualità di prestatori di servizi a terzi. Inoltre, gli artt.
6 e 7 della medesima direttiva prevederebbero l’obbligo
di seguire procedure specifiche per la selezione degli utenti
che praticano l’autoassistenza e dei prestatori di assistenza
a terzi.
47 La Commissione aggiunge che la direttiva 96/67 non prevede
misure transitorie per le imprese aventi diversi assetti
organizzativi. La validità delle relazioni contrattuali
andrebbe valutata alla luce della normativa applicabile
e in particolare delle disposizioni di tale direttiva. Infatti,
il legislatore nazionale non potrebbe intervenire sulla
durata massima di vigenza delle relazioni contrattuali come
se queste ultime fossero esonerate dagli obblighi previsti
dalle dette disposizioni.
48 Il governo italiano ritiene che la norma controversa
abbia una portata non solo transitoria, ma anche assai limitata.
Essa andrebbe letta nello spirito di salvaguardia dei diritti
acquisiti e ciò per un tempo relativamente breve, ossia
fino alla scadenza dei contratti in questione e comunque
per non oltre sei anni. Peraltro, si intenderebbe proporre
la soppressione della norma nell'ambito della prossima legge
annuale comunitaria.
Giudizio della Corte
49 Occorre rilevare che le disposizioni della direttiva
96/67 definiscono in modo preciso le categorie di imprese
che possono essere qualificate come prestatori di servizi
di assistenza a terra a terzi e come utenti che praticano
l’autoassistenza. Ne deriva che le entità che non soddisfano
i criteri di autoassistenza previsti da tale direttiva possono
operare soltanto come prestatori di servizi a terzi. Inoltre,
come giustamente sottolineato dall’avvocato generale al
paragrafo 49 delle sue conclusioni, la detta direttiva non
prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare
misure transitorie a tale riguardo.
50 Orbene, istituendo siffatte misure transitorie, l’art.
20 del decreto legislativo n. 18/99 comporta un regime normativo
incompatibile con la direttiva 96/67.
51 La censura della Commissione è pertanto fondata.
52 Da tutto quanto precede, occorre dichiarare che, in quanto
il decreto legislativo n. 18/99 ha introdotto, al suo art.
14, una misura sociale incompatibile con l’art. 18 della
direttiva 96/67 e ha previsto, al suo art. 20, un regime
a carattere transitorio non consentito da tale direttiva,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad
essa incombono in forza della detta direttiva.
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Sulle spese
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53 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento
di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese,
se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha
fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente,
va condannata alle spese.
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Per questi motivi
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la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) In quanto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa
all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra
negli aeroporti della Comunità, ha introdotto, al suo art.
14, una misura sociale incompatibile con l’art. 18 della
direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, e ha
previsto, al suo art. 20, un regime a carattere transitorio
non consentito da tale direttiva, la Repubblica italiana
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
della detta direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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CARMELO GIURDANELLA
RUGGERO MANENTI
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| Incompatibile con l’ordinamento
comunitario il regime di protezione sociale in tema di handling
| Con
la sentenza 9 dicembre 2004, pronunziata nella causa
C-460/02, la Corte di giustizia delle Comunità europee
ha deciso che quest’ultima è venuta meno agli obblighi
su di essa incombenti in forza della Direttiva 96/67/CE,
relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza
a terra negli aeroporti della Comunità (1).
Ad avviso della Corte, infatti, il D. Lgs. n. 18/99,
adottato in attuazione di tale Direttiva (2), ha
introdotto un regime di protezione sociale per i
lavoratori del tutto incompatibile con le finalità
della normativa comunitaria, la quale mira, da un
lato, a realizzare progressivamente il libero accesso
al mercato e, dall’altro, ad introdurre una concorrenza
effettiva e leale nel mercato dell’assistenza a
terra (3).
Come parimenti constatato dall’Avvocato generale
nelle sue conclusioni, “non si tratta, come sostiene
a torto la Repubblica italiana, di far prevalere
le esigenze della liberalizzazione sulla tutela
dei lavoratori nell’ambito della direttiva […] la
finalità della direttiva riguarda soltanto il mercato
dell’assistenza a terra. Le disposizioni della medesima
sono previste al fine di garantirne l’apertura”.
La normativa controversa è in grado, in sostanza,
di falsare la concorrenza sul mercato dei servizi
aeroportuali a favore delle imprese già operanti,
a svantaggio dei concorrenti potenziali e a danno
degli utenti finali dei servizi medesimi, chiamati
a sopportare i costi della rigidità del mercato.
L’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 18/99, in particolare,
al fine di garantire il mantenimento dei livelli
di occupazione e la continuità dei rapporti di lavoro
del personale e del precedente gestore, prevede
che, "salva restando l’ipotesi di trasferimento
di ramo d’azienda, ogni trasferimento di attività
concernente una o più categorie di servizi di assistenza
a terra di cui agli allegati A e B comporta il passaggio
del personale, individuato dai soggetti interessati
d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori,
dal precedente gestore del servizio stesso al soggetto
subentrante, in misura proporzionale alla quota
di traffico o di attività acquisita da quest’ultimo"
ed introduce, quindi, una misura di protezione sociale
supplementare rispetto a quella derivante dalla
direttiva europea sul trasferimento d’imprese (su
cui v. infra). Questa protezione sociale supplementare,
tuttavia, può giustificarsi in base all’art. 18
della direttiva in esame solo a condizione che rispetti
le finalità della direttiva stessa, sopra ricordate,
mentre invece l’obbligo di assumere il personale
del precedente gestore di servizi in proporzione
alla quota di traffico o di attività acquisite compromette
l’apertura del mercato dell’assistenza a terra e
nuoce all’efficacia pratica della direttiva, che
ha come scopo l’apertura alla concorrenza di un
mercato che in passato funzionava in regime di monopolio,
in base a un uso razionale delle infrastrutture
degli aeroporti e ad una diminuzione dei costi.
Vietare alle imprese interessate all’accesso al
mercato dell’assistenza a terra la possibilità di
scegliere il proprio personale costituisce per esse
un vincolo eccessivamente oneroso, che le svantaggia
rispetto alle imprese già operanti, poiché, nell’ambito
delle attività di cui trattasi, che sono attività
di prestazione di servizi, l’elemento della scelta
del personale è decisivo, dato che è il personale
che deve occuparsi – in concreto – della fornitura
dei servizi.
Limitando, dunque, la scelta e la libertà di organizzazione
del proprio personale da parte di nuove imprese
che vogliano penetrare nel nuovo mercato concorrenziale,
la disposizione italiana introduce determinati vincoli
gravidi per esse di pesanti conseguenze, svantaggiando
queste nuove imprese a beneficio delle imprese già
operanti e limitando il margine di manovra dei nuovi
concorrenti, poiché un elemento così importante,
come l’organizzazione del proprio personale, è loro
imposto tramite una misura nazionale assolutamente
sproporzionata.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da Governo
italiano, questa misura prevede la riassunzione
sistematica del personale da parte del nuovo gestore
– è vero - in proporzione all’attività acquisita,
ma in modo incondizionato, tanto che - come rilevato
dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni a questo
proposito - il Governo italiano aveva proposto,
durante il procedimento precontenzioso, di sostituire
la disposizione di cui all’art. 14 del DLgs. n.
18/99, introducendo un "obbligo per l’imprenditore
entrante, che intenda effettuare assunzioni di personale,
di preferire, a tempo determinato, i lavoratori
dell’impresa uscente rimasti disoccupati", che certamente
avrebbe concesso una maggiore elasticità alle nuove
imprese concorrenti.
In altri termini, l’obbligo di garantire il passaggio
del personale dal precedente prestatore del servizio
al soggetto subentrante, in misura proporzionale
alla quota di traffico o di attività acquisita da
quest’ultimo, ogniqualvolta vi sia un "trasferimento
di attività" nel campo dei servizi di assistenza
a terra, come previsto dalla legge italiana, oltrepassa
manifestamente la protezione già garantita dalla
direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
(GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva
del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201,
pag. 88), e codificata dalla direttiva del Consiglio
12 marzo 2001, 2001/23/CE (GU L 82, pag. 16). Infatti,
la mera circostanza che i servizi forniti dal prestatore
precedente e quelli forniti dal nuovo siano analoghi
non consente di concludere che sussista il trasferimento
di un’entità economica tra le due imprese, poiché
un’entità non può essere ridotta all’attività che
le era affidata e, soprattutto, il prestatore subentrante
accede alle strutture aeroportuali in base alla
stipulazione di un contratto con il gestore dell’aeroporto,
indipendentemente da ogni sorta di rapporto con
il prestatore uscente.
Il Governo italiano, pertanto, ha garantito un eccessivo
livello di protezione sociale ai lavoratori, rendendo
oltremodo difficile l’accesso ai mercati di assistenza
a terra di nuovi prestatori di servizi, compromettendo
l’apertura di detti mercati e mettendo in discussione
l’uso razionale delle infrastrutture aeroportuali
e, di conseguenza, la riduzione dei costi dei servizi
implicati per gli utenti, a nulla rilevando la necessità,
fatta propria dal Governo italiano nelle sue difese,
di tener conto della diversa rilevanza e pretesa
superiorità dell’interesse alla protezione dei lavoratori,
che giustificherebbe l’apposizione di vincoli alle
imprese.
In conclusione, è degna di rilievo la circostanza
che l’Avvocato generale, nelle sue conclusioni,
abbia anche ipotizzato, sia pure a titolo meramente
indicativo, e come rilevato dalla Commissione in
udienza, una misura nazionale alternativa a quella
in esame, la quale, “invece di imporre alla nuova
impresa la riassunzione dei lavoratori, ripartisca
l’onere e i problemi collegati alla protezione dei
diritti dei dipendenti del gestore precedente tra
quest’ultimo e il nuovo gestore. Così, la nuova
impresa, unitamente all’impresa di cui essa rileva
l’attività e, se del caso, i sindacati, potrebbe
ipotizzare una riqualificazione o un indennizzo
per taluni lavoratori. Una misura del genere offrirebbe
il vantaggio di non scoraggiare, con gli oneri sociali
che essa impone, le nuove imprese che vogliano penetrare
nel nuovo mercato aperto alla concorrenza”. |
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| (1)
V. la Direttiva 96/67 in G.U.C.E. 25 ottobre 1996,
n. L272. Cfr. Dussart-Lefret e Federlin, Ground
Handling Services and EC Competition Rules, in Air
& Space Law, vol. XIX, 2/1994, 50 segg.; Deselaers,
Liberalisation of Ground Handling Services at Community
Airports, ivi, vol. XXI, 6/1996, 260 segg.; Padova,
Deregulation and Competition of Ground Handling
Services in EU Airports – An Italian Perspective,
ivi, vol. XXII, 4-5/1997, 201 segg.
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| (2)
Cfr. la legge delega 24 aprile 1998, n. 128 (art.
24). V. il provvedimento in G.U.R.I. 4 febbraio
1999, n. 28, e in Giornale di diritto amministrativo,
n. 11/1999, 1040 segg., con commento di Circi; Chiti,
La liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti
e le sue molte deroghe, ivi, 1998, 6, 521. Cfr.
Antonini, L'applicazione nel nostro ordinamento
della direttiva comunitaria sulla liberalizzazione
del ground handling, in Dir. e prat. dell'aviaz.
civ., n. 1/1998, 87 segg.
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| |
| (3)
Le disposizioni dell’art. 2, lett. e) ed f), di
tale direttiva definiscono le nozioni di "assistenza
a terra" e di "autoassistenza a terra" nel modo
seguente:
"e) assistenza a terra, i servizi resi in un aeroporto
a un utente, quali descritti nell’allegato;
f) autoassistenza a terra, situazione nella quale
un utente fornisce direttamente a sé stesso una
o più categorie di servizi di assistenza e non stipula
alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione,
avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi.
In base alla presente definizione non sono considerati
terzi fra loro gli utenti:
di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria
nell’altro, ovvero la cui partecipazione in ciascuno
degli altri è detenuta a titolo maggioritario da
uno stesso ente". |
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