| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 18 novembre
2004
Pres. P. Jann – Rel. A. Rosas
Land Brandenburg contro Ursula Sass |
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Lavoro – Disciplina del rapporto di lavoro
– Lavoratori e lavoratrici – Art. 141 TCE – Parità di retribuzione
– Direttiva 76/207/CEE – Parità di trattamento – Congedo
di maternità – Promozione ad un livello retributivo superiore
– Omessa considerazione dell’intero congedo di maternità
preso ai sensi della legislazione dell’ex Repubblica democratica
tedesca
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Sulla base dell’interpretazione resa dalla
CGCE alla Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE
è escluso che un contratto collettivo non debba prendere
in considerazione, nel computare il periodo minimo di anzianità
di servizio, il periodo durante il quale la lavoratrice
usufruisce di un congedo di maternità, stante la parità
di trattamento tra uomini e donne garantita dalla Direttiva
stessa per quanto riguarda l’accesso al lavoro; pertanto,
non appartenendo alla competenza del giudice comunitario
interpretare la legislazione degli Stati membri, il giudice
nazionale dovrà verificare se il congedo di cui ha usufruito
la ricorrente della causa principale, conformemente alla
legislazione dell’ex Repubblica democratica tedesca, sia
assimilabile al periodo di astensione dal lavoro previsto
dalla legislazione della Repubblica federale di Germania,
considerando che entrambi i congedi rispondono agli obiettivi
di tutela di cui alla Direttiva de qua.
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Nel procedimento C-284/02,avente ad oggetto
una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.
234 CE, presentata dal Bundesarbeitsgericht (Germania),
con decisione 21 marzo 2002, pervenuta alla Corte il 2 agosto
2002, nel procedimento:
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Land Brandenburg
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contro
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Ursula Sass,
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LA CORTE (Prima Sezione)
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composta dal sig. P. Jann, presidente di
sezione, dal sig. A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva
de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed cancelliere: sig.ra
F. Contet, amministratore principale
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vista la fase scritta del procedimento e
in seguito alla trattazione orale dell'11 marzo 2004,
viste le osservazioni scritte presentate: – per il Land
Brandenburgo, dal sig. J. Borck, Rechtsanwalt;
– per la sig.ra Sass, dal sig. Th. Becker, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B.
Martenczuk e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 27 aprile 2004,
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1 La questione pregiudiziale verte sull’interpretazione
dell’art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 9 febbraio
1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L
39, pag. 40).
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2 La detta questione è stata sollevata nell’ambito
di una controversia tra la sig.ra Sass e il suo datore di
lavoro, il Land Brandenburgo, in merito alla mancata presa
in considerazione da parte di quest’ultimo, per il calcolo
del periodo minimo di anzianità di servizio ("Bewährungszeit",
in prosieguo: il "periodo minimo di anzianità di servizio")
necessario per essere inquadrati in un livello retributivo
superiore, dell’intero congedo di maternità di cui la stessa
ha usufruito ai sensi della legislazione dell’ex Repubblica
democratica tedesca (in prosieguo: l’"ex RDT").
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Contesto normativo
La normativa comunitaria
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3 L’art. 141 CE sancisce il principio della
parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile
e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per
un lavoro di pari valore.
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4 La direttiva 76/207 è diretta ad eliminare
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
le condizioni sia di lavoro sia di accesso agli impieghi
o posti di lavoro a tutti i livelli della gerarchia professionale,
e precisa che essa non pregiudica le disposizioni relative
alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda
la gravidanza e la maternità.
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5 D’altra parte, la direttiva del Consiglio
19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1), stabilisce
alcune esigenze minime in materia di tutela di queste ultime.
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6 Per quanto riguarda il congedo di maternità,
la direttiva 92/85 garantisce, all’art. 8, il diritto ad
un congedo di maternità di almeno quattordici settimane
ininterrotte, che deve includere un periodo obbligatorio
di almeno due settimane. Essa prevede inoltre, all’art.
11, che il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento
di un’indennità adeguata nonché gli altri diritti connessi
con il contratto di lavoro devono essere garantiti durante
il congedo di cui all’art. 8.
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7 Tuttavia, va rilevato che la direttiva
92/85 doveva essere recepita dagli Stati membri solo entro
il 19 ottobre 1994, vale a dire in una data successiva a
quella dei fatti della causa principale. La normativa nazionale
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8 Nell’ex RDT, la situazione della donna
dopo il parto era regolata dall’Arbeitsgesetzbuch der Deutschen
Demokratischen Republik (codice del lavoro dell’ex RDT,
in prosieguo: l’"AGB DDR") 16 giugno 1977 (GBl. I, pag.
85).
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9 L’art. 244 dell’AGB DDR prevedeva, per
le donne, un congedo di maternità della durata di venti
settimane dopo il parto. Per tutta la durata di tale congedo,
le donne ricevevano dalla cassa di previdenza sociale un’indennità
di maternità pari all’importo della loro retribuzione media
netta.
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10 Nella Repubblica federale di Germania,
la condizione della donna dopo il parto è regolata dal Mutterschutzgesetz
(Legge tedesca sulla tutela della maternità; in prosieguo:
il "MuSchG").
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11 L’art. 6, n. 1, prima frase, del MuSchG
impone alle donne un obbligo di astensione dal lavoro di
otto settimane dopo il parto. Durante tale periodo di congedo
di maternità, la donna riceve un’indennità dal proprio datore
di lavoro, che si aggiunge all’indennità di maternità.
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12 Il Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost
(contratto collettivo per i dipendenti pubblici su base
contrattuale della Germania Est) 10 dicembre 1990 (in prosieguo:
il "BAT O"), prevede, al suo art. 23 bis, relativo all’avanzamento
di carriera in esito a un periodo minimo di anzianità di
servizio, quanto segue: "Il lavoratore (…) è promosso ad
un livello retributivo superiore dopo il completamento del
periodo minimo di anzianità di servizio. Al completamento
del periodo minimo si applicano le seguenti norme: 1. Il
requisito del periodo minimo di anzianità di servizio è
soddisfatto quando il lavoratore, durante il periodo prescritto,
si sia dimostrato all’altezza dei compiti connessi all’attività
assegnatagli. A questo fine è determinante l’attività corrispondente
al livello retributivo in cui il lavoratore è inquadrato.
(…) 4. Il periodo minimo di anzianità di servizio deve essere
compiuto senza soluzione di continuità. Le interruzioni
di durata inferiore a sei mesi non ostano a tale continuatività;
inoltre, a prescindere da ciò, non vi ostano le interruzioni
dovute ai seguenti motivi: (…) (c) periodi di astensione
dal lavoro ai sensi del [MuSchG]; (…) Tuttavia, i periodi
di interruzione, ad eccezione dei seguenti: (…) (e) periodi
di astensione dal lavoro ai sensi del [MuSchG]; non vengono
computati nel periodo minimo di anzianità di servizio. (…)".
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13 Il BAT O è stato modificato, l’8 maggio
1991, dal contratto modificativo n. 1, che prevede, all’art.
2, l’adozione della griglia retributiva del contratto collettivo
per i dipendenti pubblici su base contrattuale secondo i
criteri seguenti: "1. Quando tra le caratteristiche di un’attività
vengono richiesti periodi minimi di anzianità nel servizio,
periodi di attività, periodi di svolgimento di un’occupazione
ecc., vengono presi in considerazione i periodi compiuti
prima del 1° luglio 1991 e riconosciuti come periodi di
impiego ai sensi dell’art. 19, nn. 1 e 2, del BAT O e delle
relative disposizioni transitorie, che si sarebbero dovuti
prendere in considerazione se la sezione VI e la griglia
retributiva del BAT O fossero state in vigore già prima
del 1° luglio 1991 (…). Ove le caratteristiche di un’attività
consentano il computo di periodi compiuti al di fuori dell’ambito
di applicazione del BAT O, tali periodi sono presi in considerazione
se essi avrebbero dovuto computarsi ai sensi del primo comma
qualora fossero stati compiuti nell’ambito di applicazione
del BAT O".
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Fatti e controversia principale
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14 La sig.ra Sass, cittadina tedesca, lavora
dal 1° luglio 1982 come direttrice di produzione presso
la Hochschule für Film und Fernsehen (Scuola superiore di
cinema e televisione) "Konrad Wolf" di Potsdam.
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15 Dal fascicolo risulta che, al momento
della nascita del suo secondo figlio, ossia nel gennaio
1987, al rapporto di lavoro della sig.ra Sass si applicava
l’AGB DDR. In seguito al detto parto, e ai sensi dell’art.
244 di tale testo, la sig.ra Sass usufruiva di un congedo
di maternità dal 27 gennaio 1987 al 16 giugno 1987, ossia
di venti settimane.
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16 Dal fascicolo risulta altresì che, dopo
la riunificazione della Germania, il rapporto di lavoro
della sig.ra Sass veniva trasferito al Land Brandeburgo.
Da allora in poi, in virtù di un contratto individuale di
lavoro, al detto rapporto di lavoro si applicava il BAT
O. Il periodo di lavoro effettuato dalla sig.ra Sass dalla
sua entrata in servizio, vale a dire dal 1° luglio 1982,
veniva preso in considerazione in occasione di tale trasferimento.
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17 Fino al 7 maggio 1998 la retribuzione
della sig.ra Sass corrispondeva al livello II a) del BAT
O. L’8 maggio 1998, essa veniva inquadrata nel livello retributivo
superiore, vale a dire il livello I b), gruppo 2. Nel calcolare
i quindici anni richiesti secondo le modalità di promozione
del BAT O, il Land Brandeburgo computava nel detto periodo
minimo di anzianità di servizio le prime otto settimane
del congedo di maternità di cui la sig.ra Sass aveva usufruito
ai sensi dell’art. 244 dell’AGB DDR, ma non le dodici settimane
successive. Dal fascicolo risulta che ciò derivava dal fatto
che la disposizione pertinente, vale a dire l’art. 23 bis,
n. 4, terza frase, del BAT O, menzionava solo i periodi
di astensione dal lavoro previsti dal MuSchG, ossia otto
settimane, e non il periodo di congedo di maternità previsto
dall’AGB DDR.
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18 La sig.ra Sass adiva il giudice nazionale
di primo grado, affermando che avrebbe dovuto essere preso
in considerazione l’intero congedo di maternità, vale a
dire venti settimane. A suo avviso, l’interpretazione data
dal Land Brandeburgo all’art. 23 bis del BAT O condurrebbe
ad una discriminazione illecita nei confronti delle donne.
Esso dovrebbe essere condannato a versarle la differenza
di retribuzione per le dodici settimane comprese tra il
12 febbraio 1998, data in cui essa avrebbe avuto diritto
all’aumento dello stipendio se l’intero periodo del congedo
di maternità fosse stato computato nel periodo minimo di
anzianità di servizio, e il 7 maggio 1998, vale a dire DEM
1 841,16 lordi, oltre al 4 % di interessi calcolati sull’importo
netto a decorrere dal 16 marzo 1999.
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19 Il Land Brandeburgo chiedeva il rigetto
del ricorso. Ai sensi del BAT O, nel periodo minimo di anzianità
di servizio dovrebbero essere computati i soli periodi di
astensione dal lavoro previsti dal MuSchG, e non anche il
più lungo congedo di maternità previsto dall’art. 244 dell’AGB
DDR.
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20 I giudici di primo e secondo grado accoglievano
il ricorso. Il giudice del rinvio, pur ritenendo che il
BAT O sia compatibile con il diritto comunitario, riconosce
che la sig.ra Sass è svantaggiata rispetto ad un collega
di sesso maschile in quanto, usufruendo di un congedo di
maternità destinato solo alle donne, essa raggiungerà il
livello retributivo superiore solo dodici settimane dopo
rispetto al detto collega.
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21 Alla luce di ciò, il giudice del rinvio
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l’art.
119 del Trattato CE (divenuto art. 141 CE) e la direttiva
76/207/CEE ostino a che un contratto collettivo, in base
al quale taluni periodi di quiescenza del rapporto di lavoro
non vengono computati nel periodo minimo di anzianità di
servizio, escluda dal computo anche il periodo in cui il
rapporto di lavoro è rimasto quiescente in quanto la lavoratrice,
allo scadere del periodo di otto settimane – valido ai fini
del computo – di astensione dal lavoro ai sensi dell’art.
6 del MuSchG (…), ha usufruito del congedo di maternità
fino al termine della ventesima settimana dopo il parto
ai sensi dell’art. 244, n. 1, dell’AGB DDR (…)".
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Giudizio della Corte
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22 Con la questione sollevata, il giudice
del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 141 CE e/o
la direttiva 76/207 ostino a che un contratto collettivo,
quale il BAT O, escluda dal computo nel periodo minimo di
anzianità di servizio la parte del periodo in cui la lavoratrice,
conformemente alla legislazione dell’ex RDT, ha usufruito
di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione
dal lavoro di otto settimane, previsto dalla legislazione
della Repubblica federale di Germania, di cui al detto contratto.
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23 La sig.ra Sass propone di risolvere la
detta questione in senso affermativo. Il Land Brandeburgo
e la Commissione delle Comunità europee sostengono la tesi
contraria. Quest’ultima afferma, in particolare, che il
diritto comunitario non è applicabile al caso di specie.
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24 A tale proposito, occorre rilevare in
primo luogo che, poiché il Trattato 31 agosto 1990, relativo
alla realizzazione dell’unità tedesca (BGBl. 1990, II, pag.
889), è entrato in vigore il 3 ottobre 1990, il diritto
comunitario era applicabile al momento dell’adozione del
BAT O, avvenuta il 10 dicembre 1990. Pertanto, le disposizioni
adottate a seguito della riunificazione tedesca per disciplinare
la situazione dei lavoratori ormai soggetti alla legislazione
della Repubblica federale di Germania devono essere conformi
alla normativa comunitaria pertinente.
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25 In secondo luogo, occorre ricordare che
la Corte ha già dichiarato, in merito all’art. 141 CE, che,
data la natura imperativa di quest’ultimo, il divieto di
discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori
di sesso femminile riguarda non solo le pubbliche autorità,
ma vale del pari per tutti i contratti che disciplinano
in modo collettivo il lavoro subordinato (v., in particolare,
sentenze 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag.
455, punto 39; 7 febbraio 1991, causa C 184/89, Nimz, Racc.
pag. I 297, punto 11, e 21 ottobre 1999, causa C 333/97,
Lewen, Racc. pag. I 7243, punto 26). Poiché il BAT O è diretto
a disciplinare i rapporti tra i dipendenti su base contrattuale
e gli enti pubblici, lo stesso varrebbe nel contesto della
direttiva 76/207 (v., in tal senso, sentenza 2 ottobre 1997,
causa C 1/95, Gerster, Racc. pag. I 5253, punto 18).
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26 Così, gli autori del BAT O sarebbero stati
in condizioni di esaminare la situazione delle donne il
cui rapporto di lavoro era soggetto alla transizione a causa
della riunificazione tedesca rispetto a quella dei lavoratori
di sesso maschile provenienti anch’essi dall’ex RDT.
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27 Pertanto, giustamente la sig.ra Sass invoca
il diritto comunitario per far valere i suoi diritti.
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28 Per quanto riguarda la questione sollevata
nel presente procedimento e al fine di fornire al giudice
del rinvio una soluzione utile, occorre verificare anzitutto
se la mancata presa in considerazione, per il calcolo di
un periodo minimo di anzianità di servizio prescritto dal
BAT O, dell’intero congedo di maternità, preso ai sensi
della legislazione dell’ex RDT, rientri nell’art. 141 CE
o, piuttosto, nella direttiva 76/207.
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29 A tale proposito, dal fascicolo risulta
che la controversia nella causa principale riguarda i periodi
minimi di anzianità di servizio che devono essere compiuti
per poter essere inquadrati in un livello retributivo superiore
e la natura dei periodi di interruzione che possono essere
computati in un simile periodo in deroga alla regola generale
ai cui sensi quest’ultimo dev’essere compiuto senza soluzione
di continuità e, in ogni caso, i periodi di interruzione
consentiti non vengono computati nello stesso.
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30 È vero che l’obiettivo perseguito dalla
sig.ra Sass è la sua promozione anticipata al livello retributivo
superiore. Orbene, per raggiungere un tale scopo, la questione
determinante è se l’intero congedo di maternità della stessa
possa essere computato nel periodo minimo di anzianità di
servizio che dev’essere compiuto per poter essere inquadrata
in un nuovo livello, se del caso in un livello retributivo
superiore. Pertanto, va rilevato che, nel presente procedimento,
l’aumento di retribuzione sarebbe solo la conseguenza del
fatto di prendere in considerazione il detto congedo di
maternità.
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31 Del resto, le disposizioni in questione
nella causa principale stabiliscono norme relative alla
promozione di un dipendente ad un livello superiore, al
termine di un periodo minimo di anzianità di servizio. Ne
consegue che la questione sollevata nel caso di specie è
diretta a precisare le condizioni di accesso a un livello
superiore della gerarchia professionale e rientra, quindi,
nell’ambito di applicazione della direttiva 76/207.
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32 Occorre ricordare che, riguardo al principio
della parità di trattamento, tale direttiva riconosce la
legittimità, da un lato, della protezione della condizione
biologica della donna durante e dopo la gravidanza e, dall’altro,
della protezione delle particolari relazioni tra la donna
e il bambino durante il periodo successivo alla gravidanza
e al parto (v., in particolare, sentenze 12 luglio 1984,
causa 184/83, Hofmann, Racc. pag. 3047, punto 25, e 18 marzo
2004, causa C 342/01, Merino Gómez, Racc. pag. I 0000, punto
32).
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33 A tale proposito, l’art. 2, n. 3, di tale
direttiva consente di adottare disposizioni nazionali che
garantiscano alle donne diritti specifici a motivo della
gravidanza e della maternità. Il diritto ad un congedo di
maternità rientra nel detto articolo (v. sentenza 30 aprile
1998, causa C 136/95, Thibault, Racc. pag. I 2011, punto
24).
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34 Inoltre, l’esercizio dei diritti conferiti
a una donna in conformità del detto articolo non può essere
oggetto di un trattamento sfavorevole per quanto riguarda
i requisiti necessari affinché la stessa possa accedere
ad un livello superiore della gerarchia professionale. Sotto
questo profilo, la direttiva 76/207 mira al conseguimento
di un’uguaglianza sostanziale e non formale (v., in tal
senso, cit. sentenze Merino Gómez, punto 37, e Thibault,
punto 26).
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35 Da quanto precede si evince che una lavoratrice
è tutelata, nel suo rapporto di lavoro, contro ogni trattamento
sfavorevole motivato dal fatto che essa usufruisce o ha
usufruito di un congedo di maternità.
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36 Infatti, una donna che subisca un trattamento
sfavorevole a causa di un’assenza per congedo di maternità
è vittima di una discriminazione che ha origine nella sua
gravidanza e nel detto congedo. Un comportamento del genere
costituisce una discriminazione direttamente fondata sul
sesso ai sensi della direttiva 76/207 (v. sentenze 13 febbraio
1996, causa C 342/93, Gillespie e a., Racc. pag. I 475,
punto 22; Thibault, cit., punti 29 e 32, e 30 marzo 2004,
causa C 147/02, Alabaster, Racc. pag. I 0000, punto 47).
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37 In tale contesto, va rilevato che la sig.ra
Sass è svantaggiata rispetto ad un collega di sesso maschile
che abbia iniziato a lavorare nell’ex RDT il suo stesso
giorno poiché, usufruendo del congedo di maternità, essa
raggiungerà il livello retributivo superiore solo dodici
settimane dopo il detto collega.
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38 Tuttavia, premessa dell’iter logico seguito
dal giudice del rinvio è che lo svantaggio subito dalla
sig.ra Sass non sia fondato sul sesso, ma risieda piuttosto
nel fatto che il suo rapporto di lavoro è rimasto quiescente
durante le dodici settimane di cui trattasi.
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39 A tale proposito, occorre rilevare che
la lavoratrice rimane contrattualmente vincolata al suo
datore di lavoro durante il congedo di maternità (v. citate
sentenze Gillespie e a., punto 22; Thibault, punto 29, e
Alabaster, punto 47). Le modalità con cui la lavoratrice
percepisce una retribuzione durante tale congedo non pregiudicano
la detta conclusione.
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40 La Commissione, per contro, invoca la
direttiva 92/85, nel caso in cui si trattasse di una discriminazione
fondata sul sesso, al fine di esaminare le eventuali ripercussioni
di un congedo di maternità più lungo del periodo minimo
previsto da tale direttiva sui diritti connessi con il contratto
di lavoro. Essa fa valere, in proposito, la sentenza 27
ottobre 1998, causa C 411/96, Boyle e a. (Racc. pag. I 6401,
punto 79) e sembra trarne la conclusione che, poiché i diritti
della lavoratrice possono essere pregiudicati da un congedo
di maternità che ecceda le prescrizioni minime di cui all’art.
8 di tale direttiva, le venti settimane di cui la sig.ra
Sass ha liberamente deciso di usufruire, ai sensi dell’art.
244 dell’AGB DDR, costituirebbero unicamente un vantaggio
offerto a quest’ultima.
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41 Il detto iter logico non può essere accolto.
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42 Per quanto riguarda, anzitutto, la direttiva
92/85, va ricordato che quest’ultima doveva essere recepita
dagli Stati membri solo entro il 19 ottobre 1994, vale a
dire in una data successiva a quella dei fatti della causa
principale.
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43 Del resto, anche supponendo che si possa
far valere la detta direttiva, occorre rilevare che, ai
sensi del suo art. 11, essa dispone che, per garantire la
protezione della donna gestante, puerpera o in periodo di
allattamento, i diritti connessi con il contratto di lavoro
devono essere garantiti "nel caso contemplato all’articolo
8". Orbene, tale art. 8 prevede "un congedo di maternità
di almeno quattordici settimane ininterrotte".
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44 Di conseguenza, il fatto che una legislazione
conceda alle donne un congedo di maternità superiore a quattordici
settimane non osta a che quest’ultimo possa nondimeno essere
considerato un congedo di maternità di cui all’art. 8 della
direttiva 92/85 e, quindi, un periodo durante il quale,
ai sensi dell’art. 11 della stessa direttiva, devono essere
garantiti i diritti connessi con il contratto di lavoro.
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45 Inoltre, il fatto che un tale congedo
sia o meno obbligatorio non può essere determinante per
risolvere la questione sollevata nel caso di specie. A tale
proposito, occorre rilevare che, ai sensi della direttiva
92/85, l’obbligo di astensione dal lavoro riguarda solo
un periodo di almeno due settimane di tale congedo di maternità
della durata minima di quattordici settimane.
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46 Pertanto, il fatto che la sig.ra Sass
abbia scelto di usufruire dell’intero congedo di venti settimane
previsto dall’AGB DDR quando il congedo di otto settimane
previsto dal MuSchG impone un obbligo di astensione dal
lavoro non osta a che il suo congedo possa essere integralmente
considerato un congedo legale diretto alla tutela della
donna che ha partorito.
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47 Per quanto riguarda, poi, la citata sentenza
Boyle e a., va rilevato che, contrariamente a quanto sembra
affermare la Commissione, quest’ultima non pregiudica in
alcun modo la soluzione della questione sollevata nel presente
procedimento, in quanto, nella sentenza Boyle, non si trattava
di un congedo legale, bensì di un congedo supplementare
concesso dal datore di lavoro.
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48 Da tutte le considerazioni che precedono
si evince che, se la legislazione nazionale prevede un congedo
di maternità diretto a tutelare, durante il periodo successivo
alla gravidanza e al parto, sia la condizione biologica
della donna sia le particolari relazioni con il bambino,
il diritto comunitario esige che il fatto di usufruire di
un congedo legale di tutela, da un lato, non interrompa
né il rapporto di lavoro della donna interessata né l’attuazione
dei diritti connessi e, dall’altro, non possa provocare
un trattamento sfavorevole di quest’ultima.
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49 Orbene, il BAT O avrebbe preso come unico
punto di riferimento in proposito la legislazione nazionale
della Repubblica federale di Germania, mentre il congedo
in questione rientra nella legislazione dell’ex RDT.
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50 Di conseguenza, occorre esaminare in ultimo
la natura del congedo di cui ha effettivamente usufruito
la sig.ra Sass al fine di verificare se quest’ultimo possa
essere assimilato ad un periodo di astensione dal lavoro
come quello previsto dal MuSchG, destinato a garantire la
tutela della donna che ha partorito.
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51 In caso affermativo, il detto congedo
avrebbe dovuto essere preso in considerazione, per il calcolo
del periodo minimo di anzianità di servizio, alla stregua
di un simile periodo di astensione dal lavoro, ossia integralmente.
Non essendo ciò avvenuto, la sig.ra Sass avrebbe subito
un trattamento sfavorevole a causa della sua assenza per
congedo di maternità e, quindi, una discriminazione direttamente
fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 76/207, in quanto
essa raggiungerà il livello retributivo superiore solo dodici
settimane dopo un collega di sesso maschile che abbia iniziato
a lavorare nell’ex RDT il suo stesso giorno.
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52 A tale proposito, appare significativo
il fatto che dalle risposte del governo tedesco ai quesiti
scritti della Corte risulti che le finalità, da un lato,
del congedo di maternità di otto settimane, previsto dall’art.
6 del MuSchG, e, dall’altro, del congedo di maternità di
venti settimane, previsto dall’art. 244 dell’AGB DDR e di
cui la sig.ra Sass ha usufruito, coincidevano ampiamente.
Secondo il detto governo, entrambi i detti sistemi di congedo
erano diretti al ristabilimento fisico della madre dopo
il parto e a consentirle di accudire personalmente il bambino.
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53 Come la Corte ha già dichiarato in più
occasioni, scopo della direttiva 76/207, e in particolare
del suo art. 2, n. 3, è proprio tale duplice tutela della
donna (v., in particolare, la giurisprudenza ricordata supra,
al punto 34 della presente sentenza).
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54 Di conseguenza, risulta che il congedo
di maternità di venti settimane, previsto dall’art. 244
dell’AGB DDR, perseguiva gli stessi obiettivi e la stessa
finalità del periodo di astensione dal lavoro di otto settimane,
previsto dall’art. 6 del MuSchG, e che, pertanto, il detto
congedo di venti settimane dev’essere considerato un congedo
legale diretto alla tutela della donna che ha partorito
e dev’essere anch’esso computato in un periodo minimo di
anzianità di servizio che consenta di accedere ad un livello
retributivo superiore.
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55 Tuttavia, occorre ricordare che non spetta
alla Corte interpretare la legislazione nazionale, in quanto
ciò rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale.
Orbene, in caso di violazione della direttiva 76/207 da
parte di disposizioni legislative che istituiscano una discriminazione
contraria a quest’ultima, i giudici nazionali sono tenuti
ad eliminare la suddetta discriminazione con tutti i mezzi
possibili, in particolare applicando le suddette disposizioni
a vantaggio del gruppo sfavorito (v. sentenze 20 marzo 2003,
causa C 187/00, Kutz-Bauer, Racc. pag. I 2741, punto 75,
e 11 settembre 2003, causa C 77/02, Steinicke, Racc. pag.
I 9027, punto 72).
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56 Ciò premesso, spetta al giudice nazionale
verificare, alla luce dei fatti della causa principale,
se il congedo di cui ha usufruito la sig.ra Sass e il periodo
di astensione dal lavoro di cui al BAT O siano assimilabili,
dal punto di vista dei loro obiettivi e della loro finalità,
al fine di poter computare nel periodo minimo di anzianità
di servizio richiesto da quest’ultimo l’intero congedo legale
preso ai sensi della legislazione dell’ex RDT.
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57 Va tuttavia precisato che, nell’esame
degli obiettivi e della finalità di ciascuno di questi due
sistemi, né la natura obbligatoria del congedo, né le modalità
con cui la lavoratrice percepisce una retribuzione durante
lo stesso possono costituire un criterio determinante.
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58 Pertanto, qualora il giudice nazionale
giunga alla conclusione che il congedo di maternità previsto
dall’art. 244 dell’AGB DDR costituisce un siffatto congedo
legale diretto alla tutela della donna che ha partorito,
il detto congedo andrà computato interamente nel periodo
minimo di anzianità di servizio che dev’essere compiuto
per poter essere inquadrati in un livello retributivo superiore
al fine di evitare che una donna che abbia usufruito di
tale congedo sia svantaggiata, a causa della sua gravidanza
e del suo congedo di maternità, rispetto ad un collega di
sesso maschile che abbia iniziato a lavorare nell’ex RDT
il suo stesso giorno.
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59 Alla luce delle considerazioni che precedono,
la questione sollevata va risolta nel senso che la direttiva
76/207 osta a che un contratto collettivo, quale il BAT
O, escluda dal computo in un periodo minimo di anzianità
di servizio la parte del periodo durante il quale la lavoratrice
ha usufruito, conformemente alla legislazione dell’ex RDT,
di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione
dal lavoro, previsto dalla legislazione della Repubblica
federale di Germania, di cui al detto contratto, dato che
gli obiettivi e la finalità di entrambi i detti congedi
rispondono agli obiettivi di tutela della donna per quanto
riguarda la gravidanza e la maternità, tutela sancita dall’art.
2, n. 3, di tale direttiva. Spetta al giudice nazionale
verificare se le dette condizioni siano soddisfatte.
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Sulle spese
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60 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare
osservazioni alla Corte, tranne quelle delle dette parti,
non possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi,
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la Corte (Prima Sezione), dichiara:
La direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro, osta a che un contratto collettivo,
quale il Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost (contratto
collettivo per i dipendenti pubblici su base contrattuale
della Germania Est), escluda dal computo in un periodo minimo
di anzianità di servizio la parte del periodo durante il
quale la lavoratrice ha usufruito, conformemente alla legislazione
dell’ex Repubblica democratica tedesca, di un congedo di
maternità eccedente il periodo di astensione dal lavoro,
previsto dalla legislazione della Repubblica federale di
Germania, di cui al detto contratto, dato che gli obiettivi
e la finalità di entrambi i detti congedi rispondono agli
obiettivi di tutela della donna per quanto riguarda la gravidanza
e la maternità, tutela sancita dall’art. 2, n. 3, di tale
direttiva. Spetta al giudice nazionale verificare se le
dette condizioni siano soddisfatte.
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GIOVANNA PISTORIO
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| Ancora discriminazioni
fondate sul sesso?
| "La
parità tra uomini e donne deve essere assicurata
in tutti i campi, compreso in materia di occupazione,
di lavoro e di retribuzione (…)", così recita l’art.
23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. Tale principio si basa sull’art. 2, sull’art.
3, par. 2, TCE, che lo contemplano tra gli obiettivi
della Comunità e sull’art. 141, par. 3, TCE che
sancisce la parità di retribuzione tra lavoratori
e lavoratrici per uno stesso lavoro o per un lavoro
di pari valore (1). Le norme del TCE, congiuntamente
a quanto sancito dalla Direttiva 76/207/CEE rappresentano
il contesto normativo comunitario alla stregua del
quale viene pronunciata la sentenza in epigrafe
(2). Nel caso di specie, infatti, la sig.na Ursula
Sass, cittadina tedesca, direttrice di produzione
presso la Scuola Superiore di cinema e televisione
"Konrad Wolf" di Potsdam, denuncia la discriminazione
fondata sul sesso perpetrata nei suoi confronti
dal proprio datore di lavoro, in merito alla mancata
presa in considerazione da parte di quest’ultimo,
per il calcolo del periodo minimo di anzianità di
servizio necessario per essere inquadrati in un
livello retributivo superiore, dell’intero congedo
di maternità di cui la stessa ha usufruito ai sensi
della legislazione dell’ex Repubblica democratica
tedesca (ex RDT). La situazione della donna dopo
il parto, nel gennaio 1987, era regolata nell’ex
RDT dal Codice del lavoro che prevedeva, per le
donne, un congedo di maternità della durata di venti
settimane e nella Repubblica federale di Germania
dalla Legge tedesca sulla maternità, che prevedeva
un congedo di otto settimane. Tuttavia, dopo la
riunificazione della Germania, trasferito il rapporto
di lavoro della sig.na al Land Brandeburgo, viene
applicato al detto rapporto il contratto collettivo
per i dipendenti pubblici su base contrattuale della
Germania Est che menziona solo il periodo di congedo
previsto dalla Legge tedesca sulla maternità, ossia
un periodo di otto settimane. Pertanto, nel corso
del procedimento principale sorto a causa dell’illecita
discriminazione nei confronti delle donne, il giudice
del rinvio, rilevando che la sig.na Sass risulti
effettivamente svantaggiata rispetto ad un collega
di sesso maschile in quanto, usufruendo di un congedo
di maternità, raggiungerà il livello retributivo
superiore solo dodici settimane dopo rispetto al
collega, solleva questione pregiudiziale alla CGCE
al fine di ottenere una chiara interpretazione dell’art.
141 TCE e della Direttiva 76/207/CEE (3).
Rilevando che il divieto di discriminazione tra
lavoratori e lavoratrici di cui all’art. 141 TCE
riguarda non solo le pubbliche autorità ma vale
per tutti i contratti che disciplinano in modo collettivo
il lavoro subordinato (4) e considerando la duplice
tutela accordata alla donna dalla Direttiva de qua
(5), occorre che il giudice nazionale esamini la
natura del congedo di cui la donna ha usufruito
per verificare se esso possa essere assimilato al
periodo di astensione dal lavoro previsto dal contratto
collettivo per i dipendenti pubblici su base contrattuale
applicato dopo la riunificazione della Germania.
Tale valutazione dovrà compiersi tenendo conto sia
del fatto che la Direttiva 76/207/CEE, come risulta
dall’interpretazione resa dalla giurisprudenza comunitaria,
osta a che un contratto collettivo escluda dal computo
del periodo minimo di anzianità il congedo di maternità,
sia del fatto che entrambi i congedi di cui sopra
rispondono agli obiettivi di tutela sanciti dalla
Direttiva comunitaria nei confronti della donna
in stato di gravidanza e maternità. |
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| (1)
L’attuale formulazione dell’art. 141 TCE offre,
inoltre, una base giuridica specifica all’uguaglianza
di trattamento tra uomini e donne, riconoscendo
come lecite eventuali discriminazioni positive dirette
a facilitare l’esercizio di un’attività professionale
da parte del sesso sottorappresentato, ovvero ad
evitare svantaggi nelle carriere professionali.
Ulteriori riferimenti, in ambito comunitario, al
principio di parità tra uomini e donne si desumono
dall’art. 20 della Carta sociale europea, che afferma
il diritto alla parità di opportunità e di trattamento
in materia di lavoro e di professione con impegno
degli Stati contraenti a prendere adeguate misure
per assicurarne o promuoverne l’applicazione e dal
punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori, ove viene stabilita
la necessità della garanzia e dello sviluppo dell’uguaglianza
delle possibilità tra uomini e donne, con intensificazione
delle relative azioni e adozione delle misure dirette
a meglio conciliare obblighi professionali e familiari.
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| (2)
Per un’utilizzazione della Direttiva 76/27/CEE al
fine di annullare una legge produttiva di una discriminazione
a scapito dei lavoratori maschi e, in generale,
sulle problematiche, spesso sottovalutate, concernenti
“i maschi discriminati” in ambito giuslavoristico,
si veda D’URSO F.B., Parità di trattamento e discriminazioni
alla rovescia al vaglio della Corte di Giustizia
europea, in Diritto del lavoro, 1996, I, 391 e ss.
Tra le successive direttive del Consiglio relative
all’attuazione del principio della parità di trattamento
fra uomo e donna, si vedano: 78/7/CEE; 86/378/CEE;
86/613/CEE; 92/85/CEE; 96/34/CEE ed, infine, 97/80/CEE
riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione
basata sul sesso. |
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| (3)
Sul principio di uguaglianza, si vedano, ex plurimis,
MOSCARINI A., Principio costituzionale di uguaglianza
e diritti fondamentali, in Ridola-Nania (a cura
di), I diritti costituzionali, Torino, 2001, 159
e ss.; SORRENTINO F., L’uguaglianza nella giurisprudenza
della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia
delle Comunità europee, in Corte costituzionale
e principio di uguaglianza, Padova, 2002; PACE A.,
Uguaglianza e libertà, ibidem; GHERA F., Il principio
di uguaglianza nella Costituzione italiana e nel
diritto comunitario, Padova, 2003; D’ALOJA, A.,
Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, Contributo
allo studio delle azioni positive nella prospettiva
costituzionale, Padova, 2003. |
| |
| (4)
Cfr. sull’argomento, CGCE, sentt. 8 aprile 1976,
causa 43/75, Defrenne, § 39; Id., 7 febbraio 1991,
causa C-184/89, Nimz, § 11; Id., 21 ottobre 1999,
causa C-333/97, Lewen, § 26; Id., 11 gennaio 2000,
Kreil, C-285/98. |
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| (5)
Si tratta della necessità di tutelare, da un lato,
la condizione biologica della donna durante e dopo
la gravidanza e, dall’altro, le particolari relazioni
tra la donna e il bambino durante il periodo successivo
alla gravidanza e al parto. Sul tema, si vedano,
ex plurimis, CGCE, sentt. 12 luglio 1984, causa
C-184/83, Hofmann, § 25; Id., 18 marzo 2004, causa
C-342/01, Merino Gomez, § 32. |
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