| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 11 novembre
2004
Presidente C.W.A. Timmermans – Cancelliere M. Múgica Arzamendi
Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor c. Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative |
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Lavoro - Disciplina del rapporto di lavoro
- Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
di un'impresa allo Stato – Possibilità, per lo Stato, di
imporre le norme di diritto pubblico – Eventuale riduzione
dell'importo della retribuzione
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La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di stabilimenti, dev’essere interpretata nel
senso che essa non osta, in via di principio, a che, in
caso di trasferimento d’impresa da una persona giuridica
di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore
di lavoro, proceda ad una riduzione dell’importo della retribuzione
dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle
vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti.
Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare
e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta
la misura possibile alla luce dello scopo di detta direttiva,
tenendo conto segnatamente dell’anzianità del lavoratore
se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei
dipendenti dello Stato prendono in considerazione l’anzianità
del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione.
Nell’ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione
sostanziale della retribuzione dell’interessato, tale riduzione
costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di
lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento,
di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro
per questo motivo dev’essere considerata come dovuta alla
responsabilità del datore di lavoro, conformemente all’art.
4, n. 2, della direttiva 77/187.
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Nella causa C-425/02,
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avente ad oggetto una domanda di pronuncia
pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dalla
Cour administrative (Lussemburgo), con provvedimento 21
novembre 2001, pervenuta alla Corte il 25 novembre 2002,
nella causa
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Johanna Maria Delahaye, coniugata
Boor
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e
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Ministre de la Fonction publique et de
la Réforme administrative,
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LA CORTE (Seconda Sezione),
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composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente
di sezione, dal sig. C Gulmann e dalla sig.ra N. Colneric
(relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger cancelliere:
sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale
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vista la fase scritta del procedimento e
in seguito alla trattazione orale del 6 maggio 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la sig.ra Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor,
dagli avv.ti R. Assa e N. Prüm Carré;
– per il governo lussemburghese, dal sig. S. Schreiner,
in qualità di agente, assistito dall'avv. ARukavina;
– per il governo italiano, dai sigg. I.M. Braguglia e D.
Del Gaizo, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Gingolo,
avvocato dello Stato;
– per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes
e M.A. Seiça Neves, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A.
Aresu e D. Martin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate
all'udienza del 17 giugno 2004, ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte,
in sostanza, sull’interpretazione della direttiva del Consiglio
14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese,
di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag.
26).
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2 Detta domanda è stata proposta nell’ambito
di una controversia tra la sig.ra Delahaye, coniugata Boor,
e il ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,
a proposito del diniego di quest’ultimo di tener ferma la
retribuzione risultante dal contratto di lavoro originariamente
stipulato tra la sig.ra Delahaye e la Foprogest ASBL (associazione
senza scopo di lucro) (in prosieguo: la "Foprogest"), persona
giuridica di diritto privato, dopo che l’impresa di quest’ultima
era stata trasferita allo Stato lussemburghese.
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Ambito giuridico
Normativa comunitaria
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3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187
dispone quanto segue: "La presente direttiva si applica
ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti
di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione
contrattuale o a fusione".
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4 L’art. 2 della medesima direttiva così
recita: "Ai sensi della presente direttiva si intende: (…)
b) per “cessionario”, ogni persona fisica o giuridica che,
in conseguenza di un trasferimento a norma dell’ articolo
1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto
all’ impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento;
(…)".
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5 A tenore dell’art. 3, nn. 1 e 2, di detta
direttiva: "1. I diritti e gli obblighi che risultano per
il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di
lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell’
articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento,
trasferiti al cessionario . (…) 2. Dopo il trasferimento
ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene
le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo
nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino
alla data della risoluzione o della scadenza del contratto
collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione
di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono
limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di
lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno".
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6 L’art. 4 della direttiva è redatto nei
termini seguenti: "1. Il trasferimento di un’impresa, di
uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di
per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del
cessionario . Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti
che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’
organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’
occupazione. (…) 2. Se il contratto di lavoro o il rapporto
di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 1, comporta a scapito del lavoratore
una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la
rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro
è considerata come dovuta alla responsabilità del datore
di lavoro".
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7 La direttiva 77/187 è stata modificata
dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU
L 201, pag. 88), il termine per la trasposizione della quale
è scaduto, ai sensi dell’art. 2 della medesima, il 17 luglio
2001.
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8 La direttiva del Consiglio 12 marzo 2001,
2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16),
ha codificato la direttiva 77/187, tenendo conto delle modifiche
a quest’ultima apportate dalla direttiva 98/50.
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Normativa nazionale
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9 L’art. 36 della legge 24 maggio 1989 sul
contratto di lavoro (Mém. A 1989, pag. 611; in prosieguo
la "legge 24 maggio 1989") dispone: "Qualora sopraggiunga
una modificazione nella situazione giuridica del datore
di lavoro, in particolare a seguito di successione, vendita,
fusione, trasformazione del patrimonio, conferimento in
società, tutti i contratti di lavoro in essere alla data
della modificazione continuano a sussistere fra il nuovo
datore di lavoro e i dipendenti dell’impresa". (2) Il trasferimento
dell’impresa risultante in particolare da una cessione contrattuale
o da una fusione non costituisce di per sé un motivo di
licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Se
il contratto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento
comporta a scapito dei lavoratori una sostanziale modifica
delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto
di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità
del datore di lavoro (…)".
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10 L’art. 37 della medesima legge così dispone:
"Qualsiasi modifica a svantaggio del lavoratore relativa
ad una clausola essenziale del contratto di lavoro, deve,
pena la nullità, essere notificata ai lavoratori nelle forme
e nei termini di cui agli artt. 19 e 20 e deve indicare
la data in cui produce i suoi effetti. In questo caso il
lavoratore può chiedere al datore di lavoro i motivi della
modifica e il datore di lavoro è tenuto a specificare tali
motivi nelle forme e nei termini previsti dall’art. 22.
(…) La rescissione del contratto di lavoro derivante dal
rifiuto del lavoratore di accettare la modifica notificatagli
costituisce un licenziamento impugnabile con il ricorso
giurisdizionale previsto dall’art. 28".
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11 Le modalità e gli importi della retribuzione
dei dipendenti dello Stato lussemburghese sono fissati mediante
regolamento granducale.
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Causa principale
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12 La sig.ra Delahaye, coniugata Boor, ha
lavorato per la Foprogest. La sua retribuzione non era disciplinata
da alcun contratto collettivo.
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13 L’oggetto della Foprogest consisteva in
particolare nel promuovere e nell’attuare attività di formazione
destinate a migliorare la situazione sociale e lavorativa
di persone in cerca di lavoro e di disoccupati al fine di
consentire il loro inserimento o reinserimento professionale.
Le risorse di detta associazione erano costituite essenzialmente
da sussidi, donazioni e legati.
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14 L’attività della Foprogest è stata trasferita
allo Stato lussemburghese, ossia al Ministro della Pubblica
istruzione, della Formazione professionale e delle attività
sportive. Tale attività è ormai esercitata in forma di servizio
pubblico amministrativo.
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15 Con effetto dal 1° gennaio 2000 la sig.ra
Delahaye è stata assunta dallo Stato lussemburghese. Lo
Stato ha assunto altri lavoratori precedentemente dipendenti
della Foprogest. Questa operazione ha dato luogo alla stipulazione
di nuovi contratti di lavoro fra lo Stato lussemburghese
ed i lavoratori interessati. Così, la sig.ra Delahaye ha
stipulato, il 22 dicembre 1999, un contratto di durata indeterminata
con il ministro competente.
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16 In base al regolamento granducale riguardante
la retribuzione dei dipendenti dello Stato, alla sig.ra
Delahaye è stata attribuita una retribuzione inferiore a
quella che essa percepiva in base al contratto stipulato
originariamente con la Foprogest.
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17 Essa ha sostenuto all’udienza, senza essere
contraddetta dal governo lussemburghese, di essere stata
inquadrata dallo Stato lussemburghese, senza tener conto
della sua anzianità, nel grado 1, ultimo scatto, della tabella
delle retribuzioni, il che ha avuto la conseguenza di farle
perdere il 37% della sua retribuzione mensile.
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18 Le parti nella causa principale controvertono,
essenzialmente su se lo Stato sia tenuto a mantenere dopo
la cessione di cui trattasi, tutti i diritti del personale,
compreso segnatamente il diritto alla retribuzione, risultanti
dal contratto di lavoro stipulato fra i lavoratori e l’organismo
cedente.
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Questioni pregiudiziali
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19 Il giudice di rinvio rileva che le parti
concordano nell’ammettere l’esistenza di un trasferimento
d’impresa ai sensi dell’art. 36 della legge 24 maggio 1989,
giudizio che anch’esso condivide.
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20 Detto giudice respinge espressamente l’argomento
prospettato dal convenuto nella causa principale secondo
cui è legittimamente contestabile la qualifica dell’attività
di cui trattasi come economica, poiché si tratta di un’attività
che mira a combattere la disoccupazione e che può rientrare
nell’esercizio della pubblica autorità. A questo proposito
detto giudice rinvia alle sentenze della Corte 19 maggio
1992, causa C 29/91, Redmond Stichting (Racc. pag. I-3189,
in materia di attività di aiuto ai tossicomani), 10 dicembre
1998, cause riunite C 173/96 e C 247/96, Hidalgo e a. (Racc.
pag. I 8237, in materia di aiuto a domicilio), e 26 settembre
2000, causa C 175/99, Mayeur (Racc. pag. I 7755).
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21 Basandosi su questa giurisprudenza il
giudice di rinvio ammette che nella fattispecie è stato
effettuato un trasferimento di impresa ai sensi della normativa
comunitaria.
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22 Secondo il giudice di rinvio, tenuto conto
dell’oggetto della controversia quale sussiste in sede di
appello, occorre anzitutto esaminare la questione se l’art.
36 della legge 24 maggio 1989, la cui applicazione deve
effettuarsi alla luce delle disposizioni comunitarie e,
in particolare, delle direttive 77/187 e 98/50 riprodotte
nella direttiva direttiva 2001/23, consenta di effettuare
il trasferimento dei diritti e degli obblighi del personale,
in caso di trasferimento al settore pubblico, solo – come
si afferma nella sentenza appellata – "nei limiti della
sua compatibilità con le norme di diritto pubblico". In
altri termini si tratterebbe di stabilire se lo stato, cessionario,
possa sostituire le norme in materia di indennizzo applicabili
ai suoi dipendenti alle disposizioni contenute nel contratto
di lavoro precedente.
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23 Il giudice di rinvio osserva, da un lato,
come la normativa comunitaria disponga, in via di principio,
che in caso di trasferimento di impresa, i diritti e gli
obblighi del cedente – nella fattispecie la Foprogest –
sono traslati, a motivo di detto trasferimento, al cessionario,
nella fattispecie lo Stato lussemburghese. Inoltre, secondo
l’art. 36 della legge 24 maggio 1989, in casi del genere,
tutti i contratti di lavoro in corso continuano a sussistere
fra il nuovo datore di lavoro e i lavoratori dell’impresa.
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24 D’altro lato, detto giudice ricorda che
l’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187, testualmente riprodotto
nel n. 2, secondo comma, dell’art. 36 della legge 24 mai
1989, dispone che, se il contratto di lavoro o il rapporto
di lavoro è rescisso per il fatto che il trasferimento comporta
una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito
dei lavoratori, la rescissione del contratto di lavoro è
considerata come dovuta alla responsabilità del datore di
lavoro.
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25 A suo avviso, sebbene si collochino nel
contesto di una rescissione del rapporto di lavoro, le disposizioni
dell’art 4, n. 2, della stessa direttiva non inducono necessariamente
a concludere per una possibilità di cambiamento della situazione
dei lavoratori a motivo del trasferimento.
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26 Di conseguenza, resterebbe da stabilire
se il cessionario, lo Stato lussemburghese, tenuto all’osservanza
della sua normativa interna e di diritto pubblico, possa
imporre ai lavoratori reimpiegati in occasione del trasferimento
un nuovo assetto della loro situazione retributiva, il quale
darebbe adito eventualmente ad un procedimento di rescissione
del rapporto di lavoro per iniziativa del lavoratore, alle
condizioni previste dall’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187
ovvero se, al contrario, il principio della continuazione
del contratto imponga allo Stato di mantenere, in spregio
alla propria normativa, la retribuzione che risulta dal
contratto originario.
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27 Queste le circostanze in cui la Cour administrative
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se, alla
luce delle disposizioni delle direttive 77/187/CEE, 98/50/CE
e 2001/23/CE, sopra specificate, in caso di trasferimento
di impresa da un’associazione senza fini di lucro, persona
giuridica di diritto privato, verso lo Stato, quest’ultimo,
in qualità di cessionario, sia autorizzato a realizzare
l’assunzione dei diritti e degli obblighi del cedente solo
in quanto questi siano compatibili con le sue norme di diritto
pubblico, in particolare in materia di retribuzione, in
cui le modalità e gli importi delle indennità sono fissati
mediante regolamento granducale, considerato peraltro che
dallo status di impiegato pubblico derivano, per i dipendenti
di cui trattasi, vantaggi giuridici, segnatamente in materia
di sviluppo di carriera e di stabilità dell’impiego, e che
i dipendenti di cui trattasi, in caso di dissenso sulle
“sostanziali modifiche” del rapporto di lavoro ai sensi
dell’art. 4, n. 2, delle direttive, conservano il diritto
di chiedere la risoluzione di tale rapporto secondo le modalità
menzionate nel testo in questione".
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Sulla questione pregiudiziale
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28 Pour i motivi esposti dall’avvocato generale
nel paragrafo 27 delle sue conclusioni, le direttive 98/50
e 2001/23 non si applicano alla causa principale. Di conseguenza
rileva solo l’interpretazione della direttiva 77/187.
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29 Con la sua questione il giudice di rinvio
chiede in sostanza se quest’ultima direttiva osti a che,
in caso di trasferimento di un'impresa da una persona giuridica
di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore
di lavoro, proceda ad una riduzione dell’importo della retribuzione
dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle
vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti.
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30 A questo proposito si deve ricordare che,
secondo la giurisprudenza della Corte, il trasferimento
di un’attività economica da una persona giuridica di diritto
privato ad una persona giuridica di diritto pubblico rientra,
in via di principio, nella sfera di applicazione della direttiva
77/187. Ne sono esclusi soltanto la riorganizzazione di
strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento
di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni
(sentenze 15 ottobre 1996, causa C 298/94, Henke, Racc.
pag. I 4989, punto 14, e Mayeur, citata, punti 29 34).
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31 Orbene, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della
direttiva 77/187, i diritti e gli obblighi che risultano
per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto
di lavoro sono trasferiti al cessionario a motivo di tale
trasferimento.
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32 Poiché persegue soltanto un’armonizzazione
parziale della materia di cui trattasi (v., in particolare,
sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup – detta
sentenza “Daddy’s Dance Hall” – Racc. pag. 739, punto 16,
e 6 novembre 2003, causa C 4/01, Martin e a., Racc. pag.
I 0000, punto 41), la direttiva 77/187 non osta, in caso
di trasferimento di un’attività ad una persona giuridica
di diritto pubblico, all’applicazione del diritto nazionale
che prescriva la rescissione dei contratti di lavoro di
diritto privato (v., in questo senso, sentenza Mayeur, cit.,
punto 56). Tuttavia, siffatta rescissione dev’essere considerata,
conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187,
come una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
a scapito del lavoratore, direttamente derivante dal trasferimento,
con la conseguenza che la cessazione dei detti contratti
di lavoro deve, in siffatta ipotesi, considerarsi intervenuta
per fatto imputabile al datore di lavoro (v. sentenza Mayeur,
cit., punto 56).
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33 Orbene, lo stesso deve valere quando,
come nella causa principale, l’applicazione delle norme
nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti
dello Stato comporta la riduzione della retribuzione dei
lavoratori interessati dal trasferimento. Questa riduzione,
quando è sostanziale, dev’essere considerata come una sostanziale
modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori
di cui trattasi ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva.
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34 Inoltre, le autorità competenti incaricate
di applicare e di interpretare il diritto nazionale relativo
al pubblico impiego sono tenute a farlo in tutta la misura
possibile alla luce dello scopo della direttiva 77/187.
Sarebbe contrario allo spirito di questa direttiva trattare
il dipendente che proviene dal cedente non tenendo conto
della sua anzianità se le norme nazionali che disciplinano
la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione
l’anzianità del dipendente dello Stato per il calcolo della
sua retribuzione.
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35 Di conseguenza la questione pregiudiziale
dev’essere risolta come segue: la direttiva 77/187 dev’essere
interpretata nel senso che essa non osta, in via di principio,
a che, in caso di trasferimento d’impresa da una persona
giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto
nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell’importo
della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo
di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai
pubblici dipendenti. Tuttavia, le autorità competenti incaricate
di applicare e di interpretare dette norme sono tenute a
farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo
di detta direttiva, tenendo conto segnatamente dell’anzianità
del lavoratore se le norme nazionali che disciplinano la
situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione
l’anzianità del dipendente statale per il calcolo della
sua retribuzione. Nell’ipotesi in cui questo calcolo si
risolva in una riduzione sostanziale della retribuzione
dell’interessato, tale riduzione costituisce una sostanziale
modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori
interessati dal trasferimento, di modo che la rescissione
del loro contratto di lavoro per questo motivo dev’essere
considerata come dovuta alla responsabilità del datore di
lavoro, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva
77/187.
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Sulle spese
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36 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare
osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti,
non possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi,
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la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
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La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di stabilimenti, dev’essere interpretata nel
senso che essa non osta, in via di principio, a che, in
caso di trasferimento d’impresa da una persona giuridica
di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore
di lavoro, proceda ad una riduzione dell’importo della retribuzione
dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle
vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti.
Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare
e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta
la misura possibile alla luce dello scopo di detta direttiva,
tenendo conto segnatamente dell’anzianità del lavoratore
se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei
dipendenti dello Stato prendono in considerazione l’anzianità
del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione.
Nell’ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione
sostanziale della retribuzione dell’interessato, tale riduzione
costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di
lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento,
di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro
per questo motivo dev’essere considerata come dovuta alla
responsabilità del datore di lavoro, conformemente all’art.
4, n. 2, della direttiva 77/187.
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VERONICA PAMIO
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| Nota a CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITA' EUROPEE – Sentenza 11 novembre 2004
| La
controversia all’attenzione della Corte di Giustizia
si fonda sulla richiesta di una dipendente di persona
giuridica di diritto privato, che a seguito del
trasferimento di quest’ultima alo Stato lussemburghese,
vedeva negarsi il diritto a mantenere la retribuzione
precedente a detto trasferimento. La questione si
incentra perciò sulla valutazione della possibilità
per lo Stato di diminuire l’importo della retribuzione
ai dipendenti entrati a far parte del proprio organico
a seguito di trasferimento, diminuzione necessaria
per conformarsi alle norme vigenti nello Stato in
ordine alle retribuzioni dei pubblici dipendenti.
La direttiva 77/187 – applicabile al caso di specie
- prevede che a seguito di cessione di contratto
o rapporto di lavoro, i diritti e gli obblighi che
gravavano sul cedente, non possano che essere trasferiti
in toto al cessionario. La Corte afferma in proposito
che alla luce della stessa direttiva, nel caso in
cui un contratto di lavoro sia rescisso a causa
di una modifica sostanziale delle condizioni di
lavoro a detrimento dei lavoratori, la rescissione
deve necessariamente ricondursi alla responsabilità
del datore di lavoro. Allo stesso modo, nel caso
di trasferimento del rapporto o contratto di lavoro
allo Stato, la eventuale diminuzione della retribuzione
è ammissibile, ma deve considerarsi intervenuta
per fatto imputabile al datore di lavoro, il quale,
ricorda il giudice comunitario, non può comunque
ignorare, nella determinazione quantitativa della
retribuzione, i criteri utilizzati per i pubblici
dipendenti, quali, in primis, l’anzianità. |
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| Sul
trasferimento d’impresa si veda, da ultimo, CASALE
Davide, Trasferimento d'azienda e appalti tra Corte
comunitaria e legislatore nazionale, in Il Lavoro
nella giurisprudenza, 2004, fasc. 1, pp. 30-40 COSIO
Roberto, Appalti e trasferimenti di imprese, in
Il foro italiano, 2004, fasc. 4, pt. 1, 1096; GRECO
MARIA GIOVANNA, La prova della discriminazione nel
trasferimento del lavoratore, in Il Lavoro nella
giurisprudenza, 2004, fasc. 2, 152; MARCHESAN Francesca,
Ancora su trasferimento di ramo d'azienda e frode
alla legge, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2004,
fasc. 2, 144; ZAPPATA Laura, Contratti normativi
e cessione di azienda, in I Contratti, 2003, fasc.
1, 61; |
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