| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 12 ottobre
2004
Pres. V. SKOURIS, Rel. C. Gulmann, avv.generale C. Stix-Hackl
Paul e altri c. Bundesrepublik Deutschland |
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Responsabilità delle autorità di vigilanza
per le perdite causate da una vigilanza carente - Enti creditizi
– Sistema di garanzia dei depositi – Direttiva 94/19/CE
– Direttive 77/780/CEE, 89/299/CEE e 89/646/CEE – Misure
di controllo da parte dell'autorità competente ai fini della
tutela del depositante – Omissione – Responsabilità – Non
sussiste.
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Responsabilità dello Stato per violazione
del diritto comunitario - Enti creditizi – Sistema di garanzia
dei depositi – Direttiva 94/19/CE – Direttive 77/780/CEE,
89/299/CEE e 89/646/CEE – Obbligo di provvedere un indennizzo
- inadempimento – Omissione di vigilanza - Responsabilità
dello Stato– Non sussiste.
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La prima direttiva del Consiglio 12 dicembre
1977 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative
regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle
attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, la direttiva
del Consiglio 17 aprile 1989, 89/299/CEE concernente i fondi
propri degli enti creditizi, nonché la direttiva del Consiglio
15 dicembre 1989, 89/646/CEE relativa al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi
e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780
non si oppongono ad una norma nazionale secondo la quale
i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti
creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa
che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano
chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza
carente da parte di tale autorità.
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Se ed in quanto è assicurato l'indennizzo
dei depositanti previsto dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/19/CE relativa
ai sistemi di garanzia dei depositi, l'art. 3, nn. 2-5,
di quest'ultima non può essere interpretato nel senso che
si oppone ad una norma nazionale secondo cui i compiti dell'autorità
nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti
solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il
diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento
dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale
autorità.
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(Omissis)
Nel procedimento C-222/02,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale
sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE,
dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 16 maggio
2002, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2002, nella
causa
Peter Paul,
Cornelia Sonnen-Lütte,
Christel Mörkens
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contro
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Bundesrepublik Deutschland,
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LA CORTE (seduta plenaria),
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composta dai sigg. V. Skouris, presidente,
dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, presidenti
di sezione, sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet,
R. Schintgen, sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg.
S. von Bahr e N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza
del 30 settembre 2003, sentite le conclusioni dell'avvocato
generale, presentate all'udienza del 25 novembre 2003,
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ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione
degli artt. 3 e 7 della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/19/CE relativa ai sistemi
di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5), nonché di diverse
disposizioni della prima direttiva del Consiglio 12 dicembre
1977, 77/80/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio
(GU L 322, pag. 30), della direttiva del Consiglio 17 aprile
1989, 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi
(GU L 124, pag. 16), nonché della seconda direttiva del
Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE relativa al coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi
e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780
(GU L 386, pag. 1).
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2
La presente domanda è stata presentata nell'ambito di controversie
che oppongono il sig. Paul, nonché le sig.re Sonnen-Lütte
e Mörkens (in prosieguo: «Paul e a.») alla Bundesrepublik
Deutschland, alla quale essi chiedono un risarcimento per
il tardivo recepimento della direttiva 94/19 e per carente
vigilanza su una banca da parte del Bundesaufsichtsamt für
das Kreditwesen (ufficio federale di vigilanza sugli enti
creditizi, in prosieguo: il «Bundesaufsichtsamt»).
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Ambito normativo
La normativa comunitaria
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3
In base al ventiquattresimo ‘considerando’ della direttiva
94/19:
«(…) la presente direttiva non può comportare la responsabilità
degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei
confronti dei depositanti, dato che essi hanno vigilato
affinché fosse istituito o riconosciuto ufficialmente uno
o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti
creditizi, capace di assicurare l'indennizzo o la tutela
dei depositanti alle condizioni definite dalla presente
direttiva».
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4
L'art. 3 della direttiva 94/19 prevede:
«1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio
vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più
sistemi di garanzia dei depositi.
(…)
2. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti
dall'adesione ad un sistema di garanzia dei depositi, l'inottemperanza
è notificata alle autorità competenti che hanno rilasciato
[l']autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema
di garanzia, adottano le misure appropriate, comprese eventuali
sanzioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia
ai suddetti obblighi.
3. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto
degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento
nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema
può, con l'espresso consenso delle autorità competenti,
notificare con non meno di dodici mesi di anticipo la propria
intenzione di escludere l'ente creditizio dal sistema. I
depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo
di notifica restano interamente coperti dal sistema. Qualora,
alla scadenza del periodo di notifica, l'ente creditizio
non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti, il
sistema di garanzia può, previo espresso consenso delle
autorità competenti, procedere all'esclusione.
4. Laddove l'ordinamento nazionale lo permetta e con l'espresso
consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato
l'autorizzazione, un ente creditizio escluso da un sistema
di garanzia dei depositi può continuare ad accettare depositi
se, prima dell'esclusione, ha concluso accordi alternativi
di garanzia che assicurino ai depositanti un livello e una
portata di protezione per lo meno equivalenti a quelli offerti
dal sistema di garanzia ufficialmente riconosciuto.
5. Qualora un ente creditizio di cui si propone l'esclusione
ai sensi del paragrafo 3 non sia in grado di concludere
accordi alternativi che soddisfino le condizioni di cui
al paragrafo 4, le autorità competenti che hanno rilasciato
l'autorizzazione procedono immediatamente alla revoca di
quest'ultima».
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5
Ai sensi dell'art. 7 della direttiva 94/19:
«1. I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il
totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto
fino ad un importo di 20 000 ECU, in caso di indisponibilità
di depositi.
(…)
3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore
o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura
dei depositi o la estendano. I sistemi di garanzia dei depositi
possono in particolare coprire completamente taluni tipi
di depositi per ragioni di carattere sociale.
(…)
6. Gli Stati membri provvedono affinché il depositante possa
difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso
contro il sistema di garanzia dei depositi».
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6
L'art. 14, n. 1, della direttiva 94/19 prevede che gli «Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 1° luglio 1995». La normativa nazionale
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7
L'art. 6, nn. 3 e 4, del Gesetz über das Kreditwesen (legge
sul credito; in prosieguo: il «KWG»), nella versione rilevante
per la causa principale (risultante dall'emendamento del
9 settembre 1998, BGBl. 1998 I, pag. 2776), prevede:
«3. Il Bundesaufsichtsamt, nell'ambito dei compiti affidatigli,
può impartire, nei confronti dell'ente e dei suoi dirigenti,
le disposizioni opportune e necessarie per prevenire o eliminare
nell'ente abusi che possano mettere in pericolo la sicurezza
dei valori patrimoniali affidati all'ente o che intralcino
l'ordinato svolgimento delle attività bancarie o dei servizi
finanziari.
4. Il Bundesaufsichtsamt svolge i compiti attribuitigli
dalla presente e da altre leggi esclusivamente nell'interesse
pubblico».
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8
A quest'ultima disposizione corrisponde attualmente l'art.
4, n. 4, del Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauficht
(legge relativa alla vigilanza integrata sui servizi finanziari)
del 22 aprile 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 1310).
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9
L'art. 839, n. 1, prima frase, del Bürgerliches Gesetzbuch
(codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGBl.») stabilisce:
«Il pubblico funzionario che, con dolo o con colpa, violi
gli obblighi imposti nel proprio ufficio nei confronti di
un terzo, è tenuto a risarcire al terzo il danno che ne
deriva».
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10
IL Grundgesetz (legge fondamentale; in prosieguo: il «GG»)
prevede, all'art. 34, prima frase: «Se un pubblico ufficiale,
nell'esercizio delle sue funzioni, viola gli obblighi impostigli
dal proprio ufficio nei confronti di un terzo, la responsabilità
ricade in via di principio sullo Stato o sull'ente presso
il quale egli presta servizio».
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La causa principale e le questioni pregiudiziali
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11
Paul e a. erano clienti della BVH Bank für Vermögensanlagen
und Handel AG (in prosieguo: la «BVH Bank»). Questa banca
aveva ottenuto nel 1987 l'autorizzazione da parte del Bundesaufsichtsamt,
ma non faceva parte di un sistema di garanzia dei depositi.
Tra il 1987 ed il 1992 essa ha inutilmente cercato di essere
ammessa nell'ambito dei fondi di garanzia dei depositi del
Bundesverband deutscher Bnaken eV, ma non ha più attivato
la procedura di ammissione, in quanto non soddisfaceva i
requisiti richiesti.
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12
Nel 1991, 1995 e 1997, la critica situazione finanziaria
della BVH Bank ha indotto il Bundesaufsichtsamt ad effettuare
ispezioni sulla sua attività. In seguito alla terza di queste
ispezioni, il Bundesaufsichtsamt, in data 14 novembre 1997,
ha chiesto l'avvio di una procedura fallimentare e ha revocato
alla BVH Bank l'autorizzazione allo svolgimento di attività
bancarie.
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13
Paul e a. avevano aperto conti di deposito a termine presso
la BVH Bank, rispettivamente, il 7 giugno 1995, il 28 febbraio
1994 e il 17 giugno 1993. Nell'ambito della procedura fallimentare
avviata nel dicembre 1997, essi hanno vantato crediti per
un importo rispettivo di DEM 131 455,80, DEM 101 662,51,
e DEM 66 976,20.
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14
Paul e a. hanno presentato, dinanzi al Landgericht Bonn
(Germania), ricorsi contro la Bundesrepublik Deutschland
intesi ad ottenere il risarcimento delle perdite dei loro
depositi. Essi hanno fatto valere che non avrebbero perduto
questi depositi se la direttiva 94/19 fosse stata recepita
entro il termine stabilito all'art. 14, n. 1, della stessa,
ossia entro il 1° luglio 1995. Infatti, il Bundesaufsichtsamt
avrebbe allora adottato misure di controllo nei confronti
della BVH Bank ancor prima che gli attori effettuassero
versamenti presso quest'ultima.
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15
Ora, la direttiva 94/19 è stata recepita nel diritto tedesco
solo con la legge di recepimento della direttiva CE sulla
garanzia dei depositi e della direttiva CE relativa all'indennizzo
degli investitori, del 16 luglio 1998 (BGBl. 1998 I, pag.
1842), entrata in vigore il 1° agosto 1998.
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16
In primo grado il Landgericht Bonn ha dichiarato che il
tardivo recepimento della direttiva 94/19 costituiva una
violazione grave del diritto comunitario da parte della
Bundesrepublik Deutschland ed ha condannato quest'ultima
a versare a ciascuno degli attori un importo di DEM 39 450,
che rappresenta il controvalore di EUR 20 000, ossia l'importo
previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva 94/19, oltre
agli interessi.
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17
Per quanto riguarda il danno finanziario superiore a questo
importo, le richieste di Paul e a. sono state respinte dal
Landgericht Bonn, nonché dall'Oberlandesgericht Köln (Germania).
Secondo questi due giudici, perché sussista una responsabilità
amministrativa ai sensi dell'art. 839 del BGB, in combinato
disposto con l'art. 34 del GG, occorre una violazione di
«obblighi impostigli dal proprio ufficio nei confronti di
un terzo», ossia un obbligo esistente in ogni caso verso
la parte che ha subito il danno. Essi hanno dichiarato che
tale non era il caso per quanto riguarda il Bundesaufsichtsamt,
il quale svolge i compiti ad esso affidati solo nell'interesse
pubblico, in applicazione dell'art. 6, n. 4, del KWG.
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18
Paul e a. hanno proposto allora ricorso per cassazione («Revision»)
dinanzi al Bundesgerichthof ed hanno chiesto che la Bundesrepublik
Deutschland fosse condannata al risarcimento dei danni per
violazione del diritto comunitario.ù
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19
Il Bundesgerichthof osserva, da un lato, che Paul e a. non
hanno indicato con precisione le misure di controllo che
sarebbero state necessarie ma che non sono state adottate
da parte del Bundesaufsichtsamt. D'altro canto, esso sottolinea
che la Bundesrepublik Deutschland non ha contestato esplicitamente
l'addebito di un inadempimento del Bundesaufsichtsamt, ma
ha soltanto negato una responsabilità dito che questa autorità
esercita i suoi compiti solo nell'interesse pubblico. In
tale contesto, il Bundesgerichtshof ritiene che, ai fini
dell'esame del ricorso per cassazione, occorra basarsi sulla
premessa secondo cui il Bundesaufsichtsamt non ha attuato
le necessarie misure di controllo o lo ha fatto troppo tardi
e Paul e a. hanno quindi subito un danno che supera l'importo
che è stato loro già concesso in primo grado.
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20
Il Bundesgerichthof ritiene decisivo, per la valutazione
giuridica nel procedimento dinanzi ad esso pendente, accertare
se una norma quale quella che figura nell'art. 6, n. 4,
del KWG possa, in maniera non criticabile, limitare il coinvolgimento
della responsabilità amministrativa del Bundesaufsichtsamt
riconoscendogli obblighi amministrativi solo nell'interesse
pubblico – nel qual caso i giudici precedentemente intervenuti
avrebbero giustamente respinto una responsabilità della
Bundesrepublik Deutschland ai sensi dell'art. 839 del BGB
in combinato disposto con l'art. 34 del GG –, o se questa
disposizione debba essere disapplicata a causa del primato
del diritto comunitario.
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21
Il Bundesgerichtshof chiarisce che, se la Corte dovesse
dichiarare che la direttiva 94/19 o altre direttive nel
settore degli enti creditizi concedono ai depositanti il
diritto a che le autorità competenti assicurino nel loro
interesse misure di controllo, l'art. 6, n. 4, del KWG sarebbe
incompatibile con il diritto comunitario.
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22
Il Bundesgerichtshof, per quanto riguarda le varie direttive
di coordinamento in materia bancaria alle quali fa riferimento,
fa presente che, nell'ambito del loro ricorso per cassazione,
Paul e a. hanno sostenuto che dall'insieme delle dette direttive
derivava che le misure di vigilanza bancaria avevano come
obiettivo la tutela dei depositanti. Queste direttive, pertinenti
dal punto di vista del diritto della vigilanza bancaria,
anche se non contengono alcuna indicazione esplicita circa
la tutela dei depositanti, farebbero parte di un sistema
regolamentare globale di vigilanza sulle banche la cui applicazione
pratica, secondo Paul e a., verrebbe esclusa se il Bundesaufsichtsamt,
in forza dell'art. 6, n. 4, della KWG esercitasse la sua
attività solo nell'interesse pubblico.
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23
In tale contesto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
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«1. a)Se le disposizioni di cui agli artt.
3 e 7 della direttiva […] 94/19, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi (...), conferiscano al depositante:
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– oltre al diritto di essere indennizzato
in caso di indisponibilità del suo deposito fino a concorrenza
dell'importo menzionato all'art. 7, n. 1, attraverso un
sistema di garanzia dei depositi; – anche l'ulteriore diritto
a che le autorità competenti attuino le misure previste
dall'art. 3, nn. 2-5, compresa, se necessaria, la revoca
dell'autorizzazione rilasciata all'ente creditizio.
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b) Qualora si accerti che al depositante
spetti siffatto diritto, se esso comprenda anche il diritto
al risarcimento del danno dovuto all'inadempimento delle
autorità competenti in misura superiore all'importo menzionato
all'art. 7, n. 1, della direttiva [94/19].
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2) a) Se le disposizioni qui di seguito specificate
delle direttive sull'armonizzazione della normativa in materia
di vigilanza creditizia – da sole o congiuntamente, ed eventualmente
da quale data – conferiscano ai risparmiatori e agli investitori
diritti tali per cui le autorità competenti degli Stati
membri abbiano il dovere di attuare nell'interesse dei predetti
soggetti le misure di vigilanza loro attribuite dalle summenzionate
direttive, e siano tenute a rispondere in caso di loro inadempimento;
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ovvero se la direttiva [94/19] contenga una
disciplina speciale che regola in via tassativa tutte le
ipotesi di indisponibilità dei depositi:
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– prima direttiva 77/780, (…) art. 6, n.
1; quarto e dodicesimo ‘considerando’;
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– seconda direttiva 89/646, artt. 3, 4-7,
10-17 e undicesimo ‘considerando’;
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– direttiva 89/299, art. 7 in combinato disposto
con gli artt. 2-6;
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– direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 29 giugno 1995, 95/26/CE [che modifica le direttive
77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le
direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni
sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di
investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale]
(GU L 168, pag. 7), quindicesimo ‘considerando’.
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b) Se le direttive
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– del Consiglio 6 aprile 1992, 92/30/CEE,
relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi
(GU L 110, pag. 52): undicesimo ‘considerando’;
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–del Consiglio 15 marzo 1993, 93/6/CEE, relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
e degli enti creditizi (GU L 141, pag. 1): ottavo ‘considerando’;
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– del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE,
relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari (GU L 140, pag. 27): secondo, quinto, ventinovesimo,
trentaduesimo, quarantunesimo e quarantaduesimo ‘considerando’,
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– offrano un ausilio interpretativo per risolvere
la questione sopra esposta, prescindendo dal problema se
per il resto esse contengano norme applicabili al caso in
esame.
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3) Nel caso in cui la Corte dovesse riconoscere
che dalle direttive sopra richiamate o da alcune di esse
venga conferito ai risparmiatori o agli investitori il diritto
a che le autorità competenti abbiano il dovere di attuare
misure di vigilanza nel loro interesse, si pongono anche
le seguenti questioni:
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a)se, nell'ambito di un procedimento a carico
dello Stato membro, il diritto dei risparmiatori o degli
investitori all'attuazione nel loro interesse di misure
di vigilanza sia direttamente produttivo di effetti, motivo
per cui le disposizioni nazionali contrarie debbano essere
disapplicate; o
b)se lo Stato membro, che non abbia rispettato tale diritto
dei risparmiatori o degli investitori in occasione dell'attuazione
di direttive, risponda solo secondo i principi dell'ordinamento
comunitario relativi alla responsabilità degli Stati;
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c) se, in quest'ultimo caso, lo Stato membro,
non avendo riconosciuto il conferimento del diritto all'attuazione
delle misure di vigilanza, abbia violato in modo sufficientemente
grave e manifesto il diritto comunitario».
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Sulle questioni pregiudiziali
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24
Benché in talune osservazioni presentate alla Corte siano
stati sollevati dubbi circa la ricevibilità delle questioni
pregiudiziali, occorre constatare che, con la sua motivazione
approfondita richiamata ai punti 19-22 della presente sentenza,
il Bundesgerichtshof ha dimostrato perché l'interpretazione
delle norme comunitarie cui fa riferimento gli sembri necessaria
per la decisione nella causa principale. Inoltre, il giudice
nazionale ha sufficientemente esposto il contesto di fatto
e di diritto per consentire alla Corte di fornirgli una
soluzione utile e per conferire alle parti nella causa principale,
agli Stati membri e alla Commissione, in particolare, la
possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art.
23 dello Statuto della Corte di giustizia.
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Sulla prima questione
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25
Con la prima questione, il Bundesgerichtshof chiede in sostanza
se la direttiva 94/19, in quanto si riferisce, nell'art.
3, nn. 2-5, all'adozione di misure di vigilanza e ad un
obbligo di revoca dell'autorizzazione concessa ad un ente
creditizio, si opponga ad una norma nazionale secondo cui
i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti
creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa
che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano
chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza
carente da parte di tale autorità.
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26
A tal riguardo, occorre ricordare che la direttiva 94/19
mira a istituire, indipendentemente dalla localizzazione
dei depositi all'interno della Comunità, una tutela dei
depositanti in caso di indisponibilità dei depositi costituiti
presso un ente creditizio che fa parte di un sistema di
garanzia dei depositi.
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27
Il diritto all'indennizzo dei depositanti in una tale situazione
è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 7, nn. 1 e 6,
di questa direttiva. Tale articolo stabilisce, al n. 1,
l'importo massimo dell'indennizzo a cui un depositante può
aver diritto sulla base della direttiva, precisando, al
n. 3 dello stesso articolo, che gli Stati membri possono
prevedere, nel loro diritto nazionale, una disciplina che
offre ai depositanti una tutela più elevata o più completa
dei depositi. L'art. 7, n. 6, della direttiva 94/19 obbliga
gli Stati membri a provvedere affinché il diritto all'indennizzo
del depositante, quale definito in particolare ai nn. 1
e 3, possa costituire oggetto di un ricorso del depositante
contro il sistema di garanzia dei depositi.
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28
L'art. 3, nn. 2-5, della stessa direttiva prevede l'obbligo
per le autorità competenti, che hanno rilasciato l'autorizzazione
agli enti creditizi, di vigilare, in collaborazione con
il sistema di garanzia dei depositi, affinché i detti enti
creditizi adempiano ai loro obblighi in quanto membri del
sistema di garanzia dei depositi e di adottare, eventualmente,
alle condizioni precisate al n. 5, una decisione di revoca
dell'autorizzazione dell'ente creditizio di cui trattasi.
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29
L'art. 3, nn. 2-5, della direttiva 94/19 ha come obiettivo
di garantire ai depositanti che l'ente creditizio presso
il quale essi effettuano il loro deposito fa parte di un
sistema di garanzie dei depositi, di modo che sia salvaguardato
il loro diritto ad essere indennizzati in caso di indisponibilità
del loro deposito conformemente alle norme previste dalla
detta direttiva e più in particolare all'art. 7. Queste
disposizioni servono pertanto solo all'istituzione e al
buon funzionamento del sistema di garanzia dei depositi
quali previsto dalla direttiva 94/19.
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30
Stando così le cose, e come hanno rilevato i governi che
hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte nonché
la Commissione, in quanto è garantito l'indennizzo dei depositanti
in caso di indisponibilità dei loro depositi come previsto
dalla direttiva 94/19, l'art. 3, nn. 2-5 di quest'ultima
non attribuisce ai depositanti un diritto a che le autorità
competenti assicurino nel loro interesse le misure di vigilanza.
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31
Questa interpretazione della direttiva 94/19 è corroborata
dal suo ventiquattresimo ‘considerando’, il quale esclude
che questa possa avere per effetto di comportare la responsabilità
degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei
confronti dei depositanti, in quanto essi hanno assicurato
l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni
da essa definite.
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32
Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che,
se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti
previsto dalla direttiva 94/19, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima
non può essere interpretato nel senso che si oppone ad una
norma nazionale secondo cui i compiti dell'autorità nazionale
di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse
pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale
che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni
causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.
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Sulla seconda questione
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33
Con la seconda questione, il Bundesgerichtshof intende in
sostanza accertare se le direttive 77/780, 89/299 e 89/646,
in quanto contengono norme relative alla vigilanza sugli
enti creditizi si oppongano ad una norma nazionale secondo
cui i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli
enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico,
cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli
possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una
vigilanza carente da parte di tale autorità.
|
| |
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34
A tal riguardo occorre innanzi tutto rilevare che le direttive
77/780, 89/299 e 89/646 sono state raggruppate nell'ambito
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20
marzo 2000, 2000/12/CE, relativa all'accesso all'attività
degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126, pag.
1), avendo il legislatore comunitario proceduto alla loro
codificazione, tenuto conto del fatto che esse sono state
modificate più volte e in maniera sostanziale.
|
| |
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35
Queste tre direttive sono state adottate in forza dell'art.
57, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 47, n. 2, CE) in base al quale, al fine di agevolare
l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste,
il Consiglio stabilisce le direttive intese al coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative all'accesso e all'esercizio
suddetti.
|
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36
Dal primo ‘considerando’ della direttiva 89/246, come riportato
al quarto ‘considerando’ della direttiva 2000/12, risulta
che l'armonizzazione che essa introduce costituisce lo strumento
essenziale per la realizzazione per il mercato interno sotto
il duplice profilo della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.
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| |
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37
Dal quarto ‘considerando’ della direttiva 89/646, come riportato
al settimo ‘considerando’ della direttiva 2000/12, risulta
che l'impostazione adottata dal legislatore nel settore
degli enti creditizi consiste nella realizzazione dell'armonizzazione
essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un
reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi
di controllo prudenziale che consenta il rilascio di un'unica
autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione
del principio del controllo da parte dello Stato membro
di origine.
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38
In alcuni ‘considerando’ delle direttive cui si fa riferimento
nella seconda questione, sub a) e sub b), si afferma in
generale che l'armonizzazione prevista ha tra gli altri
obiettivi quello della tutela dei depositanti.
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39
Inoltre, le direttive 77/780, 89/229 e 89/646 impongono
alle autorità nazionali taluni obblighi di vigilanza nei
confronti degli enti creditizi.
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40
Ora, contrariamente a quanto fanno valere Paul e a., né
dall'esistenza di tali obblighi né dal fatto che tra gli
obiettivi delle dette direttive figura anche quello della
tutela dei depositanti deriva necessariamente che queste
direttive mirano a creare diritti a favore dei depositanti
in caso di indisponibilità dei loro depositi causata da
una vigilanza carente da parte delle autorità nazionali
competenti.
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41
A tal riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che le direttive
77/780, 89/299 e 89/646, non contengono alcuna norma esplicita
che conceda tali diritti ai depositanti.
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42
Inoltre, l'armonizzazione prevista dalle direttive 77/780,
89/299 e 89/646, che si basa sull'art. 57, n. 2 del Trattato,
si limita a quanto è essenziale, necessario e sufficiente
per pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni
e dei sistemi di controllo prudenziale il quale consente
il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la
Comunità e l'applicazione del principio del controllo da
parte dello Stato membro di origine.
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43
Ora, il coordinamento delle norme nazionali relative alle
responsabilità delle autorità nazionali nei confronti dei
depositanti in caso di vigilanza carente non sembra necessario
per pervenire ai risultati descritti al punto precedente.
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44
Per il resto, analogamente al diritto tedesco, in un certo
numero di Stati membri è escluso che le autorità nazionali
di vigilanza sugli enti creditizi possano, in caso di vigilanza
carente, essere responsabili nei confronti dei singoli.
Si è sostenuto in particolare che questa normativa è basata
su considerazioni relative alla complessità della vigilanza
bancaria, nell'ambito della quale le autorità hanno l'obbligo
di tutelare una pluralità di interessi, tra i quali più
in particolare quello della stabilità del sistema finanziario.
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45
Infine, con l'adozione della direttiva 94/19, il legislatore
comunitario ha istituito una tutela minima dei depositanti
in caso di indisponibilità dei loro depositi, che è garantita
anche nei casi in cui l'indisponibilità dei depositi potrebbe
essere causata da una vigilanza carente da parte delle autorità
competenti.
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46
In tale situazione, si deve constatare, come hanno rilevato
gli Stati membri e la Commissione che hanno presentato osservazioni
dinanzi alla Corte, che le direttive 77/780, 89/299 e 89/646
non possono essere interpretate nel senso che esse attribuiscono
ai depositanti diritti in caso di indisponibilità dei loro
deposti causata da una vigilanza carente da parte delle
autorità nazionali competenti.
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47
In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la
seconda questione nel senso che le direttive 77/780, 89/299
e 89/646 non si oppongono ad una norma nazionale secondo
la quale i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza
sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico,
cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli
possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una
vigilanza carente da parte di tale autorità.
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Sulla terza questione
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48
La terza questione, che è stata posta solo nel caso in cui
fosse data una soluzione positiva, o parzialmente positiva,
alle prime due questioni, riguarda un'eventuale sussistenza
della responsabilità dello Stato in forza dei principi del
diritto comunitario in caso di vigilanza carente da parte
delle autorità nazionali competenti.
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49
Dalla giurisprudenza deriva che la responsabilità dello
Stato per violazione di una norma di un diritto comunitario
sussiste solo quando, in particolare, la norma giuridica
violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli (v.
sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C 48/93,
Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto
51; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e C
188/94 – C 190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845,
punto 21 e 4 dicembre 2003, causa C-63/01, Evans, Racc.
pag. I-0000, punto 83).
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| |
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50
Ora, dalle soluzioni date alle prime due questioni risulta
che le direttive 94/19, 77/80, 89/229 e 89/646 non attribuiscono
diritti ai depositanti in caso di indisponibilità dei loro
depositi causata da una vigilanza carente da parte delle
autorità nazionali competenti, se ed in quanto è assicurato
l'indennizzo dei depositanti previsto dalla direttiva 94/19.
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51
Stando così le cose, e per gli stessi motivi che sono alla
base delle dette soluzioni, non si può ritenere che le direttive
soprammenzionate conferiscano ai singoli, in caso di indisponibilità
dei loro depositi causata da una vigilanza carente da parte
delle autorità nazionali competenti, diritti che possano
far sussistere la responsabilità dello Stato in base al
diritto comunitario.
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| |
|
Sulle spese
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52
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte,
diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo
alla rifusione.
|
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Per questi motivi, la Corte (Seduta plenaria)
dichiara:
|
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1) Se ed in quanto è assicurato l'indennizzo
dei depositanti previsto dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/19/CE relativa
ai sistemi di garanzia dei depositi, l'art. 3, nn. 2-5,
di quest'ultima non può essere interpretato nel senso che
si oppone ad una norma nazionale secondo cui i compiti dell'autorità
nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti
solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il
diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento
dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale
autorità.
|
| |
|
2) La prima direttiva del Consiglio 12
dicembre 1977 relativa al coordinamento delle disposizioni
legislative regolamentari ed amministrative riguardanti
l'accesso alle attività degli enti creditizi ed il suo esercizio,
la direttiva del Consiglio 17 aprile 1989, 89/299/CEE concernente
i fondi propri degli enti creditizi, nonché la direttiva
del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE relativa al coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi
e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780
non si oppongono ad una norma nazionale secondo la quale
i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti
creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa
che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano
chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza
carente da parte di tale autorità.
ANTONIO BARTOLINI
|
|
| Norme di protezione,
diritti dell’individuo e responsabilità per violazione
del diritto comunitario (il caso della tutela dei
risparmiatori).
| 1.
La sentenza in commento (Paul ed altri)
pone all’attenzione due questioni rilevanti
in materia di responsabilità derivante dall’aver
omesso di predisporre i mezzi atti a garantire
i depositanti bancari.
La Corte di giustizia, chiamata a risolvere
un caso proveniente dall’ordinamento tedesco,
ha dovuto valutare se, da un lato, sia legittimo
che un ordinamento nazionale escluda la
responsabilità degli organi di vigilanza
bancaria, in quanto la normativa cui sono
chiamati a far rispettare è dettata nell’esclusivo
interesse pubblico e non nell’interesse
degli individui (come prevede la Schutznormtheorie);
dall’altro, se il mancato tempestivo adeguamento
del legislatore nazionale alle direttive
comunitaria in materia creditizia, possa
configurare un’ipotesi di responsabilità
per violazione del diritto comunitario (conformemente
alla giurisprudenza post Francovich). Anche
per detta questione si trattava di stabilire
se ai fini dell’Eurotort si debba applicare
la Schutznormtheorie, che, per l’appunto
subordina la responsabilità dello stato
alla violazione delle norme protettive e
non di quelle dettate nell’esclusivo interesse
pubblico. |
| |
| 2.
Il carattere comune ad entrambe le questioni
è, dunque, quello di vedere se la Schutznormtheorie,
che condiziona ed informa il sistema di
tutela giurisdizionale tedesco, sia compatibile
col diritto comunitario.
A tal fine bisogna rammentare che l’ordinamento
tedesco ritiene che siano tutelabili giurisdizionalmente
solo quegli interessi che abbiano il rango
di diritti. In questo ambito al fine di
saggiare se un interesse giuridicamente
rilevante abbia questo rango si è enucleata,
per l’appunto la Schutznormtheorie, per
cui sono considerati come tali solo quegli
interessi che sono oggetto di una norma
dettata nell’interesse dell’individuo, cioè
dalle c.d. norme di protezione (Schutznorm).
Se, invece, la norma tutela esclusivamente
interessi pubblici, la medesima non ha carattere
protettiva, e come tale non è considerata
atta a conferire diritti. La distinzione
tra diritti ed interessi (non tutelabili)
si basa, dunque, sullo scopo della norma:
se è preordinata a tutelare il singolo,
si ha un diritto; se, invece, garantisce
solo ed esclusivamente l’interesse pubblico,
la medesima disposizione non è giuridicamente
azionabile.
Detta teorica è stata fatta propria dalla
Corte di giustizia nei primi anni ’70 con
lo Schöppenstedt test, avente lo scopo precipuo
di filtrare le situazioni risarcibili: si
è, infatti, stabilito che la responsabilità
delle istituzioni comunitarie può insorgere
solamente laddove sia stato leso un diritto
dell’individuo protetto da una norma giuridica
di carattere superiore (Corte giust. CEE,
2 dicembre 1971, C-5/71, Aktien-Zuckerfabrik
Schöppenstedt, in Raccolta, 1971, 975).
Sulla base di detto orientamento si è ritenuto
che le norme sulla divisione dei poteri
delle istituzioni comunitarie, avendo carattere
organizzativo, sono dettate nell’esclusivo
interesse pubblico, non avendo, dunque,
carattere protettivo: con la conseguenza
che in siffatto caso non è stata riconosciuta
la presenza di un diritto in capo al soggetto
leso (Corte giust. CE, 13 marzo 1992, C-282/90,
Vreughdenhil, in Raccolta, 1992, 1937).
|
| |
| 3.
Il criterio della norma protettiva è, in
verità, debordato dalla materia della responsabilità
delle istituzioni comunitarie ed è diventato
un criterio guida, assieme a quello dell’efficacia
diretta, per saggiare se l’ordinamento comunitario
attribuisca diritti agli individui.
A tal proposito va rammentato il caso Enichem
Base (sulla disciplina dei rifiuti), dove
si trattava di stabilire se l’inadempimento,
da parte del nostro ordinamento, di un obbligo
procedurale di comunicazione, posto in capo
agli stati membri, del tutto preciso ed
incondizionato comportasse, come conseguenza,
la violazione di un diritto dell’individuo.
La Corte, dopo aver compiuto una disamina
basata sullo scopo della norma, ha ritenuto
che l’obbligo procedurale d’informazione,
in materia di rifiuti, attenendo esclusivamente
al campo delle relazioni tra stati membri
e commissione e, quindi, avendo lo scopo
esclusivo di tutelare un interesse pubblicistico
di carattere organizzativo, non era atto
a conferire diritti ai singoli (Corte giust.
CE, 13 luglio 1989, C-380/87, Enichem Base,
in Raccolta, 1989, 2491).
Sempre a tal proposito va, inoltre, richiamato
il caso Comitato coordinamento per la difesa
della cava, dove il Tar della Lombardia
aveva chiesto se una direttiva in materia
ambientale fosse atta ad attribuire diritti
agli individui (in particolare “il diritto
a far rispettare l’ambiente”): in altre
parole, si doveva stabilire se gli interessi
diffusi potessero avere il rango di diritti
soggettivi comunitari. La Corte rispose,
peraltro, che la direttiva richiamata non
ha carattere preciso ed incondizionato,
contenendo, invece, norme programmatiche
dirette solamente agli stati membri, enunciando,
in tal guisa, gli obiettivi che le autorità
nazionali devono rispettare in materia di
programmazione, di sorveglianza, di controllo
delle operazioni di smaltimento dei rifiuti:
di conseguenza, la medesima normativa non
è stata ritenuta idonea a conferire diritti
(Corte giust. CE, 23 febbraio 1994, C-236/92,
Comitato di coordinamento per la difesa
della cava, in Raccolta, 1994, I, 483).
|
| |
| 4.
Il problema della norma protettiva si è
amplificato con la giurisprudenza post Francovich,
dove tra le condizioni per far valere la
responsabilità delle autorità nazionali
per violazione del diritto comunitario vi
è quella per cui il singolo deve essere
destinatario di un “diritto comunitario”
(Corte giust. CE, 19 novembre 1991, C-6/90
e C-9/90, Francovich e Bonifaci, in Raccolta,
1991, I, 5357; Corte giust. CE, 5 marzo
1996, C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur
e Factortame, ivi, I, 1029).
Uno degli interrogativi che si è posto,
alla luce della predetta condizione di risarcibilità
(contra ius), è se le direttive comunitarie
volte a tutelare “interessi semplici”, come
quelle ambientali o quelle dirette a tutelare
i consumatori, siano preordinate a conferire
diritti agli individui.
Una parte della dottrina ha risposto in
termini negativi, ritenendo che la possibilità
di ammettere il risarcimento in siffatta
materia equivarrebbe a riconoscere la responsabilità
delle autorità nazionali pure per la lesione
di interessi adespoti.
In realtà questa posizione è eccessivamente
estremistica, poiché non sempre le direttive
ambientali, e, comunque, quelle coinvolgenti
anche interessi diffusi, conferiscono solo
situazioni metaindividuali, potendo anche
tutelare interessi al c.d. bene della vita
imputabili ad un singolo soggetto. |
| |
| 5.
La problematica è stata chiarita soprattutto
dalle Corti nazionali, le quali, chiamate
ad applicare la giurisprudenza post Francovich
a casi di inadempimento delle autorità nazionali
a direttive ambientali, hanno risposto positivamente,
riconoscendo la responsabilità degli ordinamenti
interni per violazione del diritto comunitario.
Si è, così, ritenuto che un mitilicoltore
britannico, il quale abbia subito una moria
del proprio allevamento a causa dell’inadempimento
alla direttiva in materia di tutela dei
mitili, sia titolare di un diritto, come
tale astrattamente risarcibile (Court of
Appeal 15 december 1998, Bowden v. South
West Water and Another, in CMLR, 1999, 180).
Oppure in Francia, è stato disposto il risarcimento
del danno a favore di una società erogatrice
dell’acqua, danneggiata nei propri “diritti
comunitari”, a causa dell’inadempimento
alle direttive comunitarie in materia di
potabilità (Tribunal administratif de Rennes,
2 mai 2001, n. 97182, Société Lyonnaise
des Eaux, in www.rajf.org). |
| |
| 6.
In questo, ambito sono state sempre le Corti
nazionali a chiarire quale sia il criterio
per distinguere se una direttiva incidente
su interessi diffusi sia atta a conferire
o meno un diritto, come tale risarcibile.
La questione è stata messa in luce nel Regno
Unito, per un caso simile a quello deciso
in Paul.
A seguito del noto crack finanziario che
investì la BCCI (Bank of Credit and Commerce
International), i risparmiatori lesi, al
fine di tutelare i propri interessi, hanno
fatto valere nei confronti del Regno Unito
la propria pretesa ad ottenere un risarcimento
del danno derivante dalla mancata attuazione
della prima direttiva comunitaria in materia
bancaria (77/780/CEE).
La questione è stata sottoposta alla House
of Lords, dove Lord Hope of Craighead, con
una diffusa ed approfondita ricostruzione,
ha cercato di evidenziare se la predetta
direttiva abbia o meno carattere protettivo
(House of Lords, Three Rivers District Council
and Others v. Governor and Company of Bank
of England [2000] 3 All ER 1): dopo aver
analizzato sia i contenuti che il preambolo
della fonte comunitaria, il giudice Hope
ha concluso che l’ordinamento europeo abbia
voluto solamente armonizzare le varie misure
di regolazione assunte dai vari ordinamenti
nazionali, in modo da delineare un quadro
armonizzato, volto ad evitare differenti
regolazioni. La normativa comunitaria mira,
sempre secondo Lord Hope, a garantire solo
l’interesse pubblico all’armonizzazione
dell’organizzazione creditizia, senza alcuna
intenzione di proteggere i diritti dei depositanti.
Sulla base di tale premessa la domanda di
risarcimento dei danni per violazione del
diritto comunitario, proposta dai risparmiatori,
è stata rigettata, in quanto i medesimi
non sono stati considerati destinatari di
diritti, atteso che l’ordinamento comunitario
non ha posto alcuna Schutznorm in materia.
|
| |
| 7.
Un problema di simile tenore è stato posto
di fronte alla Corte di giustizia con il
caso Paul in commento.
In particolare il signor Paul ed altri depositanti,
a causa del fallimento della propria banca
(BVH Bank), hanno lamentato un danno derivante
dall’insolvenza dell’istituto creditizio,
da un lato, per mancato adempimento dell’ordinamento
tedesco alla direttiva comunitaria in materia
di garanzia dei depositi (direttiva 94/19/CE)
e, dall’altro, per omissione dell’organo
di vigilanza creditizia (Bundesaufsichtsamt).
Come già narrato in premessa, il giudice
a quo (il Bundesgerichthof), ha chiesto
alla Corte del Lussemburgo se le direttive
comunitarie in materia bancaria conferiscano
dei diritti ai risparmiatori e se di conseguenza
sia, da un lato, comunitariamente conforme
il diritto tedesco laddove esclude la responsabilità
omissiva degli organismi di vigilanza, in
quanto svolgono attività nell’esclusivo
interesse pubblico e, dall’altro, se l’inadempimento
alle predette direttive possa configurare
una responsabilità dello stato per violazione
del diritto comunitario.
Il giudice comunitario rammenta che i risparmiatori
vengono tutelati direttamente dalla direttiva
94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia
dei depositi, mediante la previsione di
un fondo di garanzia tenuto ad indennizzare
i depositanti in caso d’insolvenza dell’istituto
bancario. Ne deriva sempre secondo la Corte
che, una volta assicurato il sistema di
garanzia, gli organi di vigilanza non debbono
essere chiamati a rispondere per un’eventuale
loro attività omissiva: a tal fine si è,
tra l’altro, specificato che siffatta interpretazione
trova una conferma nel ventiquattresimo
considerando della medesima direttiva, dove
viene chiarito che deve essere esclusa la
responsabilità degli Stati membri o delle
loro autorità competenti nei confronti dei
depositanti, laddove essi hanno assicurato
l'indennizzo o la tutela dei depositanti
alle condizioni definite dalla direttiva
(v. punti 30-32).
Dopo di che il Lussemburgo ha dovuto rispondere
alla questione successiva direta chiedere
se esista una responsabilità degli stati
o degli enti di vigilanza in caso di mancata
attuazione o di inesatto adempimento della
predetta direttiva. A tal fine viene ancora
una volta compiuta una ricostruzione del
sistema di vigilanza previsto dall’ordinamento
comunitario, in modo da vedere se il medesimo
contenga norme protettive o meno.
La conclusione è stata per molti versi simile
a quella della House of Lords in Three Rivers:
viene, infatti, ribadito che il fine precipuo
dell’ordinamento comunitario, in detta materia,
è quello di armonizzare, per la realizzazione
del mercato interno, i vari sistemi di vigilanza
bancaria (punti 36-39): da ciò la conclusione
che in siffatto contesto le direttive in
questione non intendono conferire diritti
ai risparmiatori, neppure per il caso di
omissione di vigilanza da parte degli organismi
a ciò preposti (punti 40-41).
Anche se manca un diretto riferimento al
criterio della norma protettiva, è abbastanza
chiaro che secondo la Corte di giustizia
le predette disposizioni sono dettate nell’esclusivo
interesse pubblico, senza alcuna volontà
di proteggere gli individui.
Del resto una conferma di siffatta impostazione
è nei successivi passi della pronunzia.
Innanzitutto è stata esclusa l’illegittimità
comunitaria dell’ordinamento tedesco, laddove
non riconosce la responsabilità per omissione
delle autorità di vigilanza, essendo una
disciplina, quella della vigilanza bancaria,
dettata, in Germania, nell’esclusivo interesse
pubblico.
Viene, all’uopo specificato che in diversi
ordinamenti nazionali è stata esclusa detta
responsabilità, considerando, da un lato,
la complessità della disciplina e, dall’altro,
la prevalenza dell’interesse pubblico alla
“stabilità del sistema finanziario” (punto
44); ed aggiungendo che è, invece, il sistema
di garanzia dei depositi, mediante i meccanismi
indennitari, a proteggere i risparmiatori(punto
45).
Da queste considerazioni è disceso, pure,
che non è possibile configurare una responsabilità
dello stato membro per inadempimento alle
direttive in materia creditizie, atteso
che le medesime non intendono conferire
diritti ai risparmiatori, per le ragioni
sopra evidenziate (punti 50-51). |
| |
| 8.
La pronunzia indubbiamente importante, sembra
fornire indicazioni che vanno al di là della
responsabilità degli organi bancari di vigilanza.
Costituisce, innanzitutto, un momento di
saldatura tra la tradizione tedesca e l’esperienza
comunitaria in materia di norma protettiva:
difatti, con Schöppenstedt, in base alla
regola dell’osservanza delle tradizioni
giuridiche comuni, viene mutuata dal sistema
tedesco la Schutznormtheorie, adattandola
alle esigenze del diritto comunitario; con
Paul, il cerchio viene chiuso, in quanto
si stabilisce che il criterio, dell’ordinamento
interno tedesco, fondato sulla Schutznorm
è comunitariamente legittimo. In altre parole
, prima si è mutuata la tradizione dell’ordinamento
interno (nel suo formante dottrinale e giurisprudenziale)
trapiantandola in quello comunitario; una
volta che la Comunità ha fatto propria detta
tradizione, metabolizzandola sotto l’egida
dell’effet utile, si è creato un nuovo parametro
comunitario con cui si è saggiata la legittimità
della medesima tradizione, dalla quale si
era partiti. Anche in questo caso si conferma,
dunque, quel moto circolare che caratterizza
il processo di integrazione europea.
Questa conclusione, peraltro, dovrebbe far
riflettere sulla compatibilità comunitaria
del nostro sistema risarcitorio derivante
dalla c.d. responsabilità per lesione degli
interessi legittimi. La riflessione, mi
pare dovuta, tenendo conto che prima del
crollo del muro dell’irrisarcibilità, avvenuto
con la sentenza delle sezioni unite n. 500/99,
un’autorevole dottrina aveva aperto una
discussione sulla possibile “rete di contenimento”
da frapporre ad un’eventuale tracimazione
della responsabilità della pubblica amministrazione.
In tale ambito si era proposto di porre
una serie di filtri (per l’appunto la rete
di contenimento) da mutuare in gran parte
dalla giurisprudenza comunitaria in materia
di responsabilità:
innanzitutto, il criterio dell’attenzione
allo scopo della norma violata, come giudizio
da condurre ex antea per valutare il carattere
protettivo o meno degli interessi dell’individuo
lesi dall’attività dannosa; dall’altro,
un giudizio ex post, da condurre sull’oggettivo
affidamento che ha l’amministrato al conseguimento
del bene della vita.
Come noto, questa proposta ha sicuramente
influenzato l’arresto regolamentare del
1999, dove, una volta abbattuto il muro
dell’irrisarcibilità, si è frapposto come
rete di contenimento il giudizio prognostico
sulla spettanza del bene della vita, “suggerendo”
di disporre il risarcimento del danno solamente
allorquando il giudice accerti che, in mancanza
della condotta antigiuridica, all’amministrato
sarebbe spettata l’utilità finale anelata
(Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500).
La proposta della rete di contenimento è
stata, dunque, accettata solo nella parte
relativo al giudizio prognostico sulla spettanza,
mentre è stata disattesa la richiesta di
introdurre anche nel nostro ordinamento
il principio di attenzione allo scopo della
norma violata.
Probabilmente, dal punto di vista della
legittimità comunitaria altra, semmai, era
la strada da scendere.
Va, infatti, notato che anche recentemente
sono stati sollevati dei dubbi di compatibilità
comunitaria in ordine a quegli ordinamenti
che subordinano il risarcimento alla dimostrazione
della spettanza del bene della vita: a tal
fine, vanno sopratutto ricordate le conclusioni
dell’AG Geelhoed in GAT (Corte giust. CE,
9 giugno 2003, C-315/01, GAT, in Raccolta,
2003, I, 6351).
Quest’ultimo ha messo in evidenza che subordinare
la responsabilità dell’amministrazione alla
prova del conseguimento dell’appalto (cioè
alla spettanza del bene della vita) rende
eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti comunitari: in particolare ha posto
in luce che nella pratica è difficile dimostrare
da parte del concorrente leso come si sarebbe
collocato in graduatoria; per cui tale difficoltà
di ordine probatorio si traduce in una lesione
del principio di effettività, in quanto
la tutela delle situazioni soggettive comunitarie
risulta essere praticamente impossibile
o quanto meno di difficile esercizio (v.
punto 65 conclusioni AG Geelhoed). Inoltre
vi sono una serie di pronunzie della Corte
di Giustizia che tendono a svincolare il
risarcimento dalla prova della spettanza:
si pensi innanzitutto, alla stessa Brasserie
du pêcheur, dove la responsabilità dell’autorità
nazionale, come quella delle istituzioni
comunitarie, può sorgere anche di fronte
all’esercizio di potestà discrezionali (Corte
giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-48/93,
Brasserie du pêcheur e Factortame, cit.);
oppure al recente caso Wells, in cui si
è ritenuto che la responsabilità delle autorità
nazionali possa venire in essere anche laddove
vi sia stato inadempimento ad un obbligo
di carattere endoprocedimentale (Corte giust.
CE, 7 gennaio 2004, C-201/02, Wells, non
ancora pubblicata).
Emerge, dunque, un atteggiamento del diritto
comunitario sfavorevole e contrario alla
logica della spettanza; di contro, con Paul
si evidenzia un deciso favor del medesimo
ordinamento a frapporre come rete di contenimento
alla responsabilità delle autorità nazionali
il principio di attenzione alla protezione
della norma violata.
Verrebbe quasi da concludere che la nostra
giurisprudenza, dal punto di vista del diritto
comunitario, ha intrapreso la strada sbagliata
e che dovrebbe tornare indietro sui suoi
passi.
Si tratterebbe, peraltro, di una conclusione
affrettata, poiché il principio dell’attenzione
allo scopo della norma violata, pur essendo
compatibile col diritto comunitario, presenta
degli inconvenienti denunziati più di una
volta dalla nostra dottrina: si tratta,
infatti, di una Zwecknormtheorie, che comporta
un atteggiamento soggettivistico e non oggettivo
nell’individuazione dello scopo realmente
seguito, con conseguente opinabilità delle
conclusioni raggiunte da ogni singolo interprete.
La norma di protezione potrebbe, dunque,
portare più problemi di quanti ne ha comportati
il nostro giudizio di spettanza. Né, d’altronde,
bisogna nascondere che la strada italiana
all’amministrazione responsabile, sotto
il profilo dei danni cagionati per omissione
di vigilanza degli organi a ciò preposti,
è più effettiva di quella intrapresa da
alcuni ordinamenti interni e dallo stesso
diritto comunitario: non si deve dimenticare
che la nostra giurisprudenza ammette, ormai,
da diverso tempo la possibilità che i risparmiatori
siano risarciti a causa delle predette omissioni
(ex multis Cass., Sez. Un., 3 marzo 2001,
n. 3132; Cass., Sez. un., 2 maggio 2003,
n. 6719; App. Milano, 21 ottobre 2003).
Anche se probabilmente, alla luce, di Paul
vi potrebbe il tentativo di una reformatio
in peius.
Resta, tuttavia, il dato inconfutabile che,
per altro verso, la nostra Cassazione ed
il nostro giudice amministrativo hanno intrapreso
una strada, quella della spettanza, che,
probabilmente, non è compatibile col diritto
comunitario e che soprattutto non è seguita
da altri ordinamenti, i quali, invece, seguono
percorsi diversi e comunitariamente compatibili,
come è dimostrato, per l’appunto, da Paul
e altri. |
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| _____________________________
Nota bibliografica.
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| 1-2.
Sulla Schutznormtheorie così come elaborata
nell’esperienza tedesca v. per tutti S.
COGNETTI, La tutela delle situazioni soggettive
tra procedimento e processo. Le esperienze
di pianificazione in Italia e in Germania,
Napoli-Perugia, 1987, 125 ss. e M. PROTTO,
L’effettività della tutela giurisdizionale
nelle procedure di aggiudicazione di pubblici
appalti, Milano, 1997, 163 ss. Per la Schutznorm
nell’ordinamento comunitario v.: A. ARNULL,
Liability for Legislative Acts under Article
215(2) EC, in T. HEUKELS, A. MCDONNEL (ed.
by), The Action for Damages in Community
Law, The Hague-London-Boston, 1997, 129
ss. e in particolare 136 ss.; R. CARANTA,
La responsabilità extracontrattuale della
pubblica amministrazione. Sistemi e tecniche,
Milano, 1993, 322 ss. e 400 ss.; M. PROTTO,
L’effettività della tutela giurisdizionale
nelle procedure di aggiudicazione di pubblici
appalti, cit., 500 e 502; M. RUFFERT, Rights
and Remedies in European Community Law:
A Comparative View, in Common Market Law
Rev., 1997, 307 ss.; G. VENTURINI, La responsabilità
extracontrattuale delle Comunità europee,
Milano, 1980, 130 ss. |
| |
| 3.
Sui casi Enichem Base e Comitato di coordinamento
della cava v. R. CARANTA, Intorno al problema
dell’individuazione delle posizioni giuridiche
soggettive del cittadino comunitario, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 1994, 981 ss.
|
| |
| 4.
La dottrina che aveva escluso dal novero
dei diritti gli interessi previsti dalle
direttive in campo ambientale è ascrivibile
a F. SCHOCKWEILER, La responsabilité de
l’autorité nationale en cas de violation
du droit communautaire, in Rev. trim. droit
eur., 1992, 27 ss. |
| |
| 6.
Per un commento a Three Rivers v. M. ANDENAS,
D. FAIRGRIEVE, Misfeance in Public Office,
Governmental Liability, and European Influences,
in ICLQ, 2002, 757 ss., dove viene anche
offerto un quadro di diritto comparato sullo
stato della giurisprudenza in material di
responsabilità delle autorità di vigilanza
bancaria per omissione del loro controllo.
|
| |
| 8.
La teoria della rete di contenimento è naturalmente
ascrivibile a F.D. BUSNELLI, Lesione di
interessi legittimi: dal “muro di sbarramento”
alla “rete di contenimento”, in Danno e
resp., 1997, 269 ss. Per i problemi di comunitarietà
posti dal c.d. giudizio di spettanza sia
consentito rinviare ad A. BARTOLINI, Giudice
amministrativo e standard comunitario di
risarcibilità, in Il diritto amministrativo
dei paesi europei tra omogeneizzazioni e
diversità culturali (Atti del Convegno di
Trento, 24-25 giugno 2004), in corso di
stampa. Per le critiche alla Zwecknormtheorie
v.: R. CARANTA, La responsabilità extracontrattuale
della pubblica amministrazione, cit., 402
ss. e P. SCHLESINGER, Scopo della norma
violata e responsabilità civile della pubblica
amministrazione, in Riv. dir. civ., 1999,
II, 505 ss. |
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