Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE I - Parere 17 marzo 2004 n. 515
Pres. Ruoppolo, Est. Marra


Persona fisica e diritti della personalita’ – Diritti fondamentali - Stato Civile - Cognome - Cambiamento - Volontà del richiedente - Discrezionalità della P.A. - Limiti - Individuazione

Il cambiamento del cognome, sulla base di un’istanza motivata e meritevole, vede la discrezionalità dell’amministrazione circoscritta a puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino diniego al cambiamento. E’ quindi illegittimo il provvedimento negativo che non adduca alcuna apprezzabile lesione del pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi di una persona e del suo status giuridico e sociale (fattispecie in tema di domanda sostituzione del cognome materno di un minore a quello del padre, motivata sulla riconoscenza verso il nonno materno e sul desiderio di evitare l’estinzione del cognome).

 


PREMESSO

 

Con domanda presentata il 19 marzo 2001, i coniugi Vitantonio Giraci e Paola Gamberoni chiedevano il cambiamento del cognome del proprio figlio minore, sostituendo quello materno al cognome del padre; la domanda era motivata con la riconoscenza maturata nei confronti del nonno materno per l’apporto materiale e morale dato alla educazione del nipote e con il desiderio di evitare l’estinzione per quel ramo della famiglia del cognome Gamberoni.
La suddetta richiesta veniva respinta con decreto del Ministero dell’Interno in data 26 febbraio 2002, ai sensi degli articoli 84 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, con la motivazione che le ragioni esposte dai richiedenti non sono di rilevanza tale da giustificare un’eccezione al principio di immutabilità del cognome che compete per legge; inoltre un eventuale accoglimento, oltre a non corrispondere ad un apprezzabile interesse per il minore, creerebbe disagi e confusione nella identificazione del suo status di figlio legittimo, che per il nostro ordinamento comporta l’acquisizione del cognome paterno.
Avverso il suddetto provvedimento, notificato il 13 maggio 2002, i coniugi signori Vitantonio Giraci e Paola Gamberoni hanno presentato il 29 agosto 2002 il ricorso straordinario in oggetto, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione di disposizioni interne e travisamento dei fatti.
Sostengono i ricorrenti che sia gli articoli 153 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sia gli articoli 84 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, disponendo che chiunque vuole cambiare il cognome deve farne richiesta al Ministro e prevedendo i casi in cui non può essere concessa l’attribuzione di determinati cognomi, riconoscono un ampio spazio alla volontà della persona interessata; inoltre i motivi addotti per accogliere nel caso specifico la richiesta dei ricorrenti sono o incostituzionali, attribuendo al solo cognome paterno la funzione di identificare lo status di figlio legittimo o palesemente inconsistenti, non potendosi creare disagi o confusioni nell’identificazione dello status di un bambino che non ha ancora compiuto cinque anni e non ha pertanto una vita di relazione tale da collegare la sua posizione nella società all’attuale cognome: essi comportano altresì un evidente disparità di trattamento rispetto ai casi in cui l’estinzione del cognome materno è stata riconosciuta come tipica ipotesi suscettibile di essere presa in considerazione ai fini del cambiamento del cognome (tanto che una circolare della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, emanata allorchè la competenza era attribuita al Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, ne disciplinava espressamente le modalità di documentazione), e violano i criteri che sono alla base della ripartizione di competenza tra Ministro dell’Interno e Prefetto riportati nella circolare ministeriale del 26 marzo 2001 che, attribuendo al Prefetto la competenza ad adottare i decreti di concessione di cambiamento del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelatore di origine naturale e al Ministro a facoltà di provvedere di provvedere in ogni altro caso, riconoscono implicitamente che vi è un’ampia disponibilità dello Stato ad accogliere domande di cambiamento del cognome per qualsiasi motivo in assenza di motivate preclusioni, non configurabli nel caso specifico.
L’Amministrazione riferente non ritiene le suesposte considerazioni meritevoli di accoglimento, ribadendo la correttezza delle motivazioni poste a base del diniego di concessione ed aggiungendo che la finalità di evitare l’estinzione del cognome materno può essere conseguita attraverso la mera aggiunta di esso a quello paterno.

 

CONSIDERATO

 

Il ricorso è fondato.
Il sistema normativo delineato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, analogamente del resto a quanto previsto al riguardo dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, distingue nettamente tra due fattispecie di cambiamento del cognome, quella che viene concessa con decreto del Prefetto ai sensi degli articoli 89 e 92 del D.P.R. n. 396 del 2000 e l’altra, di competenza del Ministro dell’Interno, disciplinata dagli articoli da 84 a 88 dello stesso decreto.
Solo per la prima fattispecie, l’articolo 89, comma 1, subordina l’accoglimento della domanda alla esistenza di specifici presupposti, quali il carattere ridicolo o vergognoso del cognome ovvero la circostanza che lo stesso riveli l’origine naturale del suo titolare.
Qualora invece la richiesta sia diretta al Ministro, la previsione dell’articolo 84 è affatto generica, facendo esclusivo riferimento alla volontà del richiedente di cambiare il proprio cognome.
Tale constatazione non è peraltro sufficiente a configurare in tal caso l’esistenza di un diritto soggettivo incondizionato ad ottenere la modifica del proprio cognome tutte le volte in cui non sussistono le specifiche preclusioni previste dal comma 3 dell’articolo 89, evidentemente applicabili ad entrambe le fattispecie in questione. Ad escludere una conclusione siffatta è sufficiente osservare che lo stesso articolo 84 richiede che il presentatore della domanda ne esponga le ragioni e che il successivo articolo 86 subordina la prosecuzione dell’iter procedimentale ad un decreto di autorizzazione della pubblicazione della domanda, che può essere adottato solo qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione.
Non può peraltro revocarsi in dubbio che siffatta statuizione normativa deve desumersi un ampio riconoscimento dalla facoltà di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento. Nel caso specifico il provvedimento impugnato non adduce a giustificazione del diniego alcuna apprezzabile lesione del pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi di una persona e del suo status giuridico e sociale: da un lato, infatti, non può ritenersi irrilevante l’intento di assicurare la perpetuazione del cognome di un ramo familiare destinato altrimenti ad estinguersi e la sua fruizione per ragioni affettive e per il significato che quel cognome eventualmente rivesta nella comunità sociale in cui il richiedente è inserito; dall’altro l’età del soggetto beneficiario del cambiamento del cognome è tale da escludere ragionevolmente motivi attinenti alla sicurezza pubblica o l’eventualità di apprezzabili confusioni nella imputazione di significativi rapporti sociali, che non sono comunque esposti nella motivazione del diniego opposto. Quanto poi all’apprezzamento dell’interesse del bambino al cambiamento del proprio cognome, non può la pubblica amministrazione sostituirsi alla concorde valutazione dei genitori esercenti la potestà parentale ai sensi dell’articolo 316 del codice civile.
L’unica puntuale e argomentata ragione ostativa ricavabile dalla motivazione del provvedimento impugnato si risolve dunque nell’affermazione che “la funzione del cognome non si esaurisce nella mera individuazione della persona ma identifica altresì la stessa come appartenente ad una determinata ascendenza, la quale per i figli legittimi è quella paterna”.
La Sezione non ignora che tale affermazione si basa su un precedente giurisprudenziale, per altro rimasto isolato, la sentenza n. 746 del 13 ottobre 1997 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia con la quale è stato riconosciuto legittimo il rigetto dell’istanza del figlio legittimo di sostituzione del cognome paterno con quello materno in considerazione del fatto che, attraverso il suddetto cambiamento la condizione del richiedente apparirebbe quella di figlio naturale della sola madre, e quindi deteriore, con violazione altresì dei valori di cui all’articolo 29, secondo comma, della Costituzione. Trattasi peraltro di affermazioni che la Sezione non ritiene di poter condividere, anche prescindendo dalle riserve puntualmente espresse nella nota alla suddetta sentenza (cfr. Giustizia civile, 1998, p. 1752) sulla permanenza di una condizione deteriore del figlio naturale riconosciuto dopo la riforma del diritto di famiglia operata dalla legge n. 151 del 1975.
E’ bensì vero infatti che nell’ordinamento vigente è tuttora previsto che i figli legittimi acquistino a titolo originario il solo cognome paterno e che la Corte costituzionale ha escluso l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile nella parte in cui non prevedono il diritto della madre di trasmettere il proprio cognome ai figli legittimi. Ma da tale normativa non può inferirsi che il mantenimento del cognome paterno costituisca l’unica possibilità di identificazione dello status di figlio legittimo, che come è noto si prova, ai sensi dell’articolo 236 del codice civile, con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile; né può affermarsi, d’altra parte, che il figlio legittimo abbia la sola ascendenza paterna e non possa quella materna assumere alcuna rilevanza, pur nel pieno rispetto dei valori della famiglia fondata sul matrimonio tutelati dall’articolo 29 della Costituzione, che tra l’altro sancisce altresì che il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
In conclusione, nell’ordinamento vigente non sussiste una assoluta irrinunciabilità al diritto, acquisto a seguito di nascita in costanza di matrimonio, al cognome paterno, proprio perché è prevista la possibilità di cambiare tale cognome, né d’altra parte la sostituzione di tale cognome con quello materno rientra tra i divieti espressamente previsti dall’articolo 89, comma 3, del D.P.R. 3 dello status di figlio legittimo e dei valori della famiglia fondata sul matrimonio.



MARIO PAGLIARULO
GUGLIELMO SAPORITO

Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I – Parere 17 marzo 2004 n. 515


Un nonno famoso, una madre nobile, lo zio noto sportivo: in questi casi si può chiedere di modificare il proprio cognome. Ma a volte puo’ bastare anche la volonta’ di tramandare un cognome, secondo un recente orientamento del Consiglio di Stato (parere 515/2004), qualora manchi una discendenza maschile.
Di recente la Cassazione ha investito i giudici costituzionali dell’indagine sulla legittimità delle norme che prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi legittimamente manifestata (Sezione I civile - 17 luglio 2004 n. 13298 in www. dirittoefamiglia.it/Attualità/Novità). Il dubbio e’ sorto con riferimento: 1) al principio di pari opportunità e pari dignità dei coniugi nei loro reciproci rapporti e rispetto ai figli (artt. 3 e 29 comma 2 Cost.); 2) alla generale esigenza di tutela dei diritti della personalità (art. 2 Cost.), e nello specifico del diritto all’identità personale, nel cui ambito rientra il diritto del soggetto di scegliere il proprio cognome, poiché tra i diritti fondamentali c’è non solo quello della madre a trasmettere la propria ascendenza ma anche quella del figlio legittimo a portare segno della madre. In precedenza, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la previsione della facoltà per il figlio legittimo di assumere anche il cognome materno e per la madre di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome (ord. 5 marzo 1987 n. 76 in Giur. Cost., 1987, I, 620). In due ordinanze del 1988 si e’ poi pronunciata sulla legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.) delle norme del vecchio ordinamento dello stato civile (e segnatamente degli artt. 71, 72 e 73 R.D. 9 luglio 1939 n. 1238) e del codice civile (artt. 6, 143 bis, 236, 237, 262), nella parte in cui non consentono ai genitori la facoltà di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante l’imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di assumere anche il cognome materno(ord. 11 febbraio 1988 n. 176, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1988, 670 ss.; ord. 19 maggio 1988 n. 586, ivi, 1576 ss.). In particolare, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, affermando che oggetto del diritto dell’individuo all’identità personale non è la scelta del nome, bensì il nome acquisito per estensione legale, che meglio tutela l’interesse alla conservazione dell’unità familiare. Secondo il giudice delle leggi, comunque, “sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all’evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall’art. 29 Cost., anziché avvalersi dell’autorizzazione a limitarne l’uno in funzione dell’altro”. Appunto su tale linea sembra oggi muoversi il parere del Consiglio di Stato 515/2004 in rassegna, decidendo in sede di ricorso straordinario il caso di due coniugi che hanno chiesto di cambiare cognome al figlio minorenne. V’erano infatti motivi di carattere affettivo, per riconoscenza verso il nonno materno che aveva dato un concreto apporto materiale e morale alla crescita ed all’educazione del minore. Inoltre, si voleva assicurare continuita’ al cognome, perche’ il ramo familiare era destinato ad estinguersi. Il parere del Consiglio di Stato e’ stato favorevole alla sostituzione, in linea con alcune legislazioni dei paesi dell’Unione europea, orientate in senso liberale sul punto. Il favor, e’ del resto un ritorno al diritto romano ed al diritto “comune” medioevale, mentre nel Regno unito gia’ vige, in base alla common law, un’ampia liberta’ di mutare il cognome purche’non vi sia pregiudizio per i terzi. In Germania i coniugi scelgono quale cognome della famiglia trasmettere al figlio conservando ciascun coniuge il proprio, mentre in Francia è prevista la possibilità di aggiungere al cognome del padre quello della madre. In Spagna è ammesso il doppio cognome e l’ordine dei cognomi è lasciato all’accordo dei genitori ferma restando la possibilità per il figlio maggiorenne di chiederne l’inversione. Per una panoramica comparatistica: A. Musio, Legittimazione per provvedimento del giudice e trasmissione del cognome materno, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2001, fasc. 4, 1,1454 ss.
Per chi intenda approfondire il tema, una prima distinzione e’ tra sostituzione ed aggiunta del cognome.
L’aggiunta del cognome della madre e’ piu’ agevole, in quanto non si incide sull’identificazione della persona. L’aggiunta puo’ quindi chiedersi anche solo facendo presenti
- la palese notorietà del cognome materno;
- una prolungata vita nel contesto sociale e familiare della madre, al punto da essere identificati con quel cognome;
- l’esigenza di continuare in un’azienda di cui il nonno materno e’ titolare.
Non e’ di ostacolo alla richiesta di aggiunta del cognome l’avvenuta estinzione da piu’ anni del cognome da aggiungere.
Invece la sostituzione del cognome trova un ostacolo nel principio della stabilità ed immodificabilità del cognome. Inoltre, vi puo’ essere confusione sugli elementi identificativi della persona, in particolare se si chiede l’attribuzione di un cognome che puo’ indurre in errore circa l’appartenenza a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo di residenza del richiedente.
Se si superano questi ostacoli, anche la sostituzione del cognome è possibile per ragioni di ordine affettivo, per la volonta’ di assicurare continuita’ al cognome ed infine per il significato che quel cognome eventualmente riveste nella comunita’ sociale locale.
Si tratta in ogni caso di richieste singole e motivate, sulle quali si esprime al Prefettura previe indagini svolte a livello locale circa la fondatezza delle motivazioni addotte.
Sia la modifica che la sostituzione vanno poi distinte dal generale diritto della madre di trasmettere ai figli il proprio cognome, diritto non e’ attualmente garantito. Occorre quindi che volta per volta lo Stato verifichi l’esistenza di un valido motivo per aggiungere o sostituire il cognome. Questi orientamenti sono desumibili, quanto alla sostituzione, da Cons. Stato, parere Sez. III, 22 giugno 1999 n. 286/99 (ricorso straordinario), oltre che dal parere in rassegna, 515/2004, commentato anche da S.Mazza, La rivincita del cognome di mamma, in www.Italedi on line. Per osservazioni analoghe sulla possibilita’ di cambiamento, vedi M. Rubulotta, Solo il carattere imbarazzante del nome giustifica cambiamenti, ivi.
In tema di aggiunta del cognome, si veda Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2572; Id.,26 giugno 2002 n. 3533; Id., 4 ottobre 1999 n. 1510; Id., 25 gennaio 1999 n. 63; TAR Toscana sez. I, 15 aprile 2003 n. 1430; Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 1999 n. 1056/89; Id., 2 giugno 1998 n. 134/98 (ricorso straordinario); TAR Lazio sez. I, 24 ottobre 2000 n. 8534 e, in dottrina, M.Antonelli, Considerazioni sulla tutela della "verità storica" del nome (nota a Trib. Roma 18 gennaio 1984), in Dir. fam., 1984, 623; G.Berti, Funzione distintiva e funzione identificativa del nome civile (nota a Pret. Bologna 22 novembre 1991), in Giur. it., 1992, I, 2, 605; N.Bonamore, Il diritto al nome, patrimonio irretrattabile della persona umana e segno distintivo della personalità, in nota a Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13 in Giust. civ., 1994, I, 2435; A.Cerri, Il diritto al nome: considerazioni e riflessioni a partire da una decisione estremamente discutibile, Cons. Stato, IV Sez., 9 dicembre 1989 n. 906 in Foro it., 1990, III, 463; M.Fabiani, Ancora sulla liceità dell'uso da parte di donna divorziata del cognome dell'ex marito (nota a Trib. Roma 25 maggio 1985, Lante della Rovere c. Punturieri e altro; App. Roma 18 maggio 1987, Società Sperling e altro c. Lante della Rovere), in Giur. merito, 1987, 1122; D. Cassano, Il diritto all'identità personale, in Nuova giur. civ. comm., 1997, 351. Sul cambiaemento del nome perche’ ridicolo o vergognoso, vedi, in nota a Cons. Stato, parere Sez. I 23 giugno 2004 n. 52003, M.Rubulotta, Solo il carattere “imbarazzante” del nome giustifica cambiamenti, in www.Italedi on line
Il meccanismo dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome per via amministrativa, e’ oggetto degli articoli da 84 a 94 del D.P.R. n. 396 del 2000, che sostituiscono gli articoli da 153 a 164 dell’ordinamento del 1939.
Non è più previsto il divieto, contemplato dall’art. 158 comma 3 R.D. n. 1238 del 1939, di chiedere l’attribuzione di cognomi “che sono denominazioni di località, casati iscritti nell’elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicativi, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari”. Una volta aggiunto un altro cognome, si pone il problema dell’ordine di scrittura. Sul punto, peraltro la legge e’ rigida, perche’ una volta ammessa l’addizione di un cognome, non transige sulla collocazione del nuovo termine. Il cognome aggiunto deve infatti seguire quello originario, nel senso che non vi puo’ essere anteposto, nemmeno se il primo e’ composto di piu’ termini. Anche su questo argomento cui e’ stato contenzioso, risolto tuttavia nel senso di non dar peso alla volonta’ ed ai sentimenti del richiedente, il quale dovrà accontentarsi di un cognome aggiunto a quello trasmessogli per via paterna (Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 1995 n. 145)
I recenti orientamenti sulla possibilita’ di cambiare cognome non rendono piu’ agevole intervenire sul nome di battesimo. Spesso per capriccio, ma piu’ volte per mancato gradimento, la signora Maria chiede di diventare Mary o la signora Pasquina, cosi’ chiamata in onore della madrina, vorrebbe che sui documenti apparisse il nome Giuliana (Cons. Stato, parere sez.I, 23 giugno 2004 n. 5203/2003). Sul punto, il giudice amministrativo e’ rigido: non basta il sentimento di disagio dell’interessata o di meraviglia gli amici nell’apprendere che una Miriam, all’anagrafe, e’ in realta’ Filomena (TAR Veneto Sez. I, sentenza 18 dicembre 2003 n. 6222). Per lo Stato, prevale infatti il principio dell’ immutabilità del nome, rispetto al disagio di doversi firmare con un nome diverso in tutte le occasioni ufficiali, dalle operazioni bancarie ai documenti ufficiali.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina