| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE I - Parere 17 marzo 2004 n. 515
Pres. Ruoppolo, Est. Marra |
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Persona fisica e diritti della personalita’
– Diritti fondamentali - Stato Civile - Cognome - Cambiamento
- Volontà del richiedente - Discrezionalità della P.A. -
Limiti - Individuazione
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Il cambiamento del cognome, sulla base di
un’istanza motivata e meritevole, vede la discrezionalità
dell’amministrazione circoscritta a puntuali ragioni di
pubblico interesse che giustifichino diniego al cambiamento.
E’ quindi illegittimo il provvedimento negativo che non
adduca alcuna apprezzabile lesione del pubblico interesse
alla stabilità e certezza degli elementi identificativi
di una persona e del suo status giuridico e sociale (fattispecie
in tema di domanda sostituzione del cognome materno di un
minore a quello del padre, motivata sulla riconoscenza verso
il nonno materno e sul desiderio di evitare l’estinzione
del cognome).
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PREMESSO
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Con domanda presentata il 19 marzo 2001,
i coniugi Vitantonio Giraci e Paola Gamberoni chiedevano
il cambiamento del cognome del proprio figlio minore, sostituendo
quello materno al cognome del padre; la domanda era motivata
con la riconoscenza maturata nei confronti del nonno materno
per l’apporto materiale e morale dato alla educazione del
nipote e con il desiderio di evitare l’estinzione per quel
ramo della famiglia del cognome Gamberoni.
La suddetta richiesta veniva respinta con decreto del Ministero
dell’Interno in data 26 febbraio 2002, ai sensi degli articoli
84 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante
il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento
dello stato civile, con la motivazione che le ragioni esposte
dai richiedenti non sono di rilevanza tale da giustificare
un’eccezione al principio di immutabilità del cognome che
compete per legge; inoltre un eventuale accoglimento, oltre
a non corrispondere ad un apprezzabile interesse per il
minore, creerebbe disagi e confusione nella identificazione
del suo status di figlio legittimo, che per il nostro ordinamento
comporta l’acquisizione del cognome paterno.
Avverso il suddetto provvedimento, notificato il 13 maggio
2002, i coniugi signori Vitantonio Giraci e Paola Gamberoni
hanno presentato il 29 agosto 2002 il ricorso straordinario
in oggetto, deducendone l’illegittimità per violazione di
legge e per eccesso di potere sotto i profili della disparità
di trattamento, violazione di disposizioni interne e travisamento
dei fatti.
Sostengono i ricorrenti che sia gli articoli 153 e seguenti
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sia gli articoli
84 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, disponendo
che chiunque vuole cambiare il cognome deve farne richiesta
al Ministro e prevedendo i casi in cui non può essere concessa
l’attribuzione di determinati cognomi, riconoscono un ampio
spazio alla volontà della persona interessata; inoltre i
motivi addotti per accogliere nel caso specifico la richiesta
dei ricorrenti sono o incostituzionali, attribuendo al solo
cognome paterno la funzione di identificare lo status di
figlio legittimo o palesemente inconsistenti, non potendosi
creare disagi o confusioni nell’identificazione dello status
di un bambino che non ha ancora compiuto cinque anni e non
ha pertanto una vita di relazione tale da collegare la sua
posizione nella società all’attuale cognome: essi comportano
altresì un evidente disparità di trattamento rispetto ai
casi in cui l’estinzione del cognome materno è stata riconosciuta
come tipica ipotesi suscettibile di essere presa in considerazione
ai fini del cambiamento del cognome (tanto che una circolare
della Procura generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Milano, emanata allorchè la competenza era
attribuita al Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro di Grazia e Giustizia, ne disciplinava espressamente
le modalità di documentazione), e violano i criteri che
sono alla base della ripartizione di competenza tra Ministro
dell’Interno e Prefetto riportati nella circolare ministeriale
del 26 marzo 2001 che, attribuendo al Prefetto la competenza
ad adottare i decreti di concessione di cambiamento del
cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelatore di origine
naturale e al Ministro a facoltà di provvedere di provvedere
in ogni altro caso, riconoscono implicitamente che vi è
un’ampia disponibilità dello Stato ad accogliere domande
di cambiamento del cognome per qualsiasi motivo in assenza
di motivate preclusioni, non configurabli nel caso specifico.
L’Amministrazione riferente non ritiene le suesposte considerazioni
meritevoli di accoglimento, ribadendo la correttezza delle
motivazioni poste a base del diniego di concessione ed aggiungendo
che la finalità di evitare l’estinzione del cognome materno
può essere conseguita attraverso la mera aggiunta di esso
a quello paterno.
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CONSIDERATO
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Il ricorso è fondato.
Il sistema normativo delineato dal D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, analogamente del resto a quanto previsto al riguardo
dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, distingue nettamente
tra due fattispecie di cambiamento del cognome, quella che
viene concessa con decreto del Prefetto ai sensi degli articoli
89 e 92 del D.P.R. n. 396 del 2000 e l’altra, di competenza
del Ministro dell’Interno, disciplinata dagli articoli da
84 a 88 dello stesso decreto.
Solo per la prima fattispecie, l’articolo 89, comma 1, subordina
l’accoglimento della domanda alla esistenza di specifici
presupposti, quali il carattere ridicolo o vergognoso del
cognome ovvero la circostanza che lo stesso riveli l’origine
naturale del suo titolare.
Qualora invece la richiesta sia diretta al Ministro, la
previsione dell’articolo 84 è affatto generica, facendo
esclusivo riferimento alla volontà del richiedente di cambiare
il proprio cognome.
Tale constatazione non è peraltro sufficiente a configurare
in tal caso l’esistenza di un diritto soggettivo incondizionato
ad ottenere la modifica del proprio cognome tutte le volte
in cui non sussistono le specifiche preclusioni previste
dal comma 3 dell’articolo 89, evidentemente applicabili
ad entrambe le fattispecie in questione. Ad escludere una
conclusione siffatta è sufficiente osservare che lo stesso
articolo 84 richiede che il presentatore della domanda ne
esponga le ragioni e che il successivo articolo 86 subordina
la prosecuzione dell’iter procedimentale ad un decreto di
autorizzazione della pubblicazione della domanda, che può
essere adottato solo qualora la richiesta appaia meritevole
di considerazione.
Non può peraltro revocarsi in dubbio che siffatta statuizione
normativa deve desumersi un ampio riconoscimento dalla facoltà
di cambiare il proprio cognome, a fronte del quale la sfera
di discrezionalità riservata alla pubblica amministrazione
deve intendersi circoscritta alla individuazione di puntuali
ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio
dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio
cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento.
Nel caso specifico il provvedimento impugnato non adduce
a giustificazione del diniego alcuna apprezzabile lesione
del pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi
identificativi di una persona e del suo status giuridico
e sociale: da un lato, infatti, non può ritenersi irrilevante
l’intento di assicurare la perpetuazione del cognome di
un ramo familiare destinato altrimenti ad estinguersi e
la sua fruizione per ragioni affettive e per il significato
che quel cognome eventualmente rivesta nella comunità sociale
in cui il richiedente è inserito; dall’altro l’età del soggetto
beneficiario del cambiamento del cognome è tale da escludere
ragionevolmente motivi attinenti alla sicurezza pubblica
o l’eventualità di apprezzabili confusioni nella imputazione
di significativi rapporti sociali, che non sono comunque
esposti nella motivazione del diniego opposto. Quanto poi
all’apprezzamento dell’interesse del bambino al cambiamento
del proprio cognome, non può la pubblica amministrazione
sostituirsi alla concorde valutazione dei genitori esercenti
la potestà parentale ai sensi dell’articolo 316 del codice
civile.
L’unica puntuale e argomentata ragione ostativa ricavabile
dalla motivazione del provvedimento impugnato si risolve
dunque nell’affermazione che “la funzione del cognome non
si esaurisce nella mera individuazione della persona ma
identifica altresì la stessa come appartenente ad una determinata
ascendenza, la quale per i figli legittimi è quella paterna”.
La Sezione non ignora che tale affermazione si basa su un
precedente giurisprudenziale, per altro rimasto isolato,
la sentenza n. 746 del 13 ottobre 1997 del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Friuli-Venezia Giulia con la quale è stato
riconosciuto legittimo il rigetto dell’istanza del figlio
legittimo di sostituzione del cognome paterno con quello
materno in considerazione del fatto che, attraverso il suddetto
cambiamento la condizione del richiedente apparirebbe quella
di figlio naturale della sola madre, e quindi deteriore,
con violazione altresì dei valori di cui all’articolo 29,
secondo comma, della Costituzione. Trattasi peraltro di
affermazioni che la Sezione non ritiene di poter condividere,
anche prescindendo dalle riserve puntualmente espresse nella
nota alla suddetta sentenza (cfr. Giustizia civile, 1998,
p. 1752) sulla permanenza di una condizione deteriore del
figlio naturale riconosciuto dopo la riforma del diritto
di famiglia operata dalla legge n. 151 del 1975.
E’ bensì vero infatti che nell’ordinamento vigente è tuttora
previsto che i figli legittimi acquistino a titolo originario
il solo cognome paterno e che la Corte costituzionale ha
escluso l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile nella
parte in cui non prevedono il diritto della madre di trasmettere
il proprio cognome ai figli legittimi. Ma da tale normativa
non può inferirsi che il mantenimento del cognome paterno
costituisca l’unica possibilità di identificazione dello
status di figlio legittimo, che come è noto si prova, ai
sensi dell’articolo 236 del codice civile, con l’atto di
nascita iscritto nei registri dello stato civile; né può
affermarsi, d’altra parte, che il figlio legittimo abbia
la sola ascendenza paterna e non possa quella materna assumere
alcuna rilevanza, pur nel pieno rispetto dei valori della
famiglia fondata sul matrimonio tutelati dall’articolo 29
della Costituzione, che tra l’altro sancisce altresì che
il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi.
In conclusione, nell’ordinamento vigente non sussiste una
assoluta irrinunciabilità al diritto, acquisto a seguito
di nascita in costanza di matrimonio, al cognome paterno,
proprio perché è prevista la possibilità di cambiare tale
cognome, né d’altra parte la sostituzione di tale cognome
con quello materno rientra tra i divieti espressamente previsti
dall’articolo 89, comma 3, del D.P.R. 3 dello status di
figlio legittimo e dei valori della famiglia fondata sul
matrimonio.
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MARIO PAGLIARULO
GUGLIELMO SAPORITO
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| Nota a CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. I – Parere 17 marzo 2004 n. 515
| Un
nonno famoso, una madre nobile, lo zio noto sportivo:
in questi casi si può chiedere di modificare il
proprio cognome. Ma a volte puo’ bastare anche la
volonta’ di tramandare un cognome, secondo un recente
orientamento del Consiglio di Stato (parere 515/2004),
qualora manchi una discendenza maschile.
Di recente la Cassazione ha investito i giudici
costituzionali dell’indagine sulla legittimità delle
norme che prevedono che il figlio legittimo acquisti
automaticamente il cognome del padre anche quando
vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi
legittimamente manifestata (Sezione I civile - 17
luglio 2004 n. 13298 in www. dirittoefamiglia.it/Attualità/Novità).
Il dubbio e’ sorto con riferimento: 1) al principio
di pari opportunità e pari dignità dei coniugi nei
loro reciproci rapporti e rispetto ai figli (artt.
3 e 29 comma 2 Cost.); 2) alla generale esigenza
di tutela dei diritti della personalità (art. 2
Cost.), e nello specifico del diritto all’identità
personale, nel cui ambito rientra il diritto del
soggetto di scegliere il proprio cognome, poiché
tra i diritti fondamentali c’è non solo quello della
madre a trasmettere la propria ascendenza ma anche
quella del figlio legittimo a portare segno della
madre. In precedenza, la Corte costituzionale ha
dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza
la previsione della facoltà per il figlio legittimo
di assumere anche il cognome materno e per la madre
di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome
(ord. 5 marzo 1987 n. 76 in Giur. Cost., 1987, I,
620). In due ordinanze del 1988 si e’ poi pronunciata
sulla legittimità costituzionale (in riferimento
agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.) delle norme del
vecchio ordinamento dello stato civile (e segnatamente
degli artt. 71, 72 e 73 R.D. 9 luglio 1939 n. 1238)
e del codice civile (artt. 6, 143 bis, 236, 237,
262), nella parte in cui non consentono ai genitori
la facoltà di determinare anche il cognome da attribuire
al proprio figlio legittimo mediante l’imposizione
di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono
il diritto di assumere anche il cognome materno(ord.
11 febbraio 1988 n. 176, in Il diritto di famiglia
e delle persone, 1988, 670 ss.; ord. 19 maggio 1988
n. 586, ivi, 1576 ss.). In particolare, la Corte
ha dichiarato inammissibile la questione, affermando
che oggetto del diritto dell’individuo all’identità
personale non è la scelta del nome, bensì il nome
acquisito per estensione legale, che meglio tutela
l’interesse alla conservazione dell’unità familiare.
Secondo il giudice delle leggi, comunque, “sarebbe
possibile, e probabilmente consentaneo all’evoluzione
della coscienza sociale, sostituire la regola vigente
in ordine alla determinazione del nome distintivo
dei membri della famiglia costituita dal matrimonio
con un criterio diverso, più rispettoso dell’autonomia
dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti
dall’art. 29 Cost., anziché avvalersi dell’autorizzazione
a limitarne l’uno in funzione dell’altro”. Appunto
su tale linea sembra oggi muoversi il parere del
Consiglio di Stato 515/2004 in rassegna, decidendo
in sede di ricorso straordinario il caso di due
coniugi che hanno chiesto di cambiare cognome al
figlio minorenne. V’erano infatti motivi di carattere
affettivo, per riconoscenza verso il nonno materno
che aveva dato un concreto apporto materiale e morale
alla crescita ed all’educazione del minore. Inoltre,
si voleva assicurare continuita’ al cognome, perche’
il ramo familiare era destinato ad estinguersi.
Il parere del Consiglio di Stato e’ stato favorevole
alla sostituzione, in linea con alcune legislazioni
dei paesi dell’Unione europea, orientate in senso
liberale sul punto. Il favor, e’ del resto un ritorno
al diritto romano ed al diritto “comune” medioevale,
mentre nel Regno unito gia’ vige, in base alla common
law, un’ampia liberta’ di mutare il cognome purche’non
vi sia pregiudizio per i terzi. In Germania i coniugi
scelgono quale cognome della famiglia trasmettere
al figlio conservando ciascun coniuge il proprio,
mentre in Francia è prevista la possibilità di aggiungere
al cognome del padre quello della madre. In Spagna
è ammesso il doppio cognome e l’ordine dei cognomi
è lasciato all’accordo dei genitori ferma restando
la possibilità per il figlio maggiorenne di chiederne
l’inversione. Per una panoramica comparatistica:
A. Musio, Legittimazione per provvedimento del giudice
e trasmissione del cognome materno, in Il diritto
di famiglia e delle persone, 2001, fasc. 4, 1,1454
ss.
Per chi intenda approfondire il tema, una prima
distinzione e’ tra sostituzione ed aggiunta del
cognome.
L’aggiunta del cognome della madre e’ piu’ agevole,
in quanto non si incide sull’identificazione della
persona. L’aggiunta puo’ quindi chiedersi anche
solo facendo presenti
- la palese notorietà del cognome materno;
- una prolungata vita nel contesto sociale e familiare
della madre, al punto da essere identificati con
quel cognome;
- l’esigenza di continuare in un’azienda di cui
il nonno materno e’ titolare.
Non e’ di ostacolo alla richiesta di aggiunta del
cognome l’avvenuta estinzione da piu’ anni del cognome
da aggiungere.
Invece la sostituzione del cognome trova un ostacolo
nel principio della stabilità ed immodificabilità
del cognome. Inoltre, vi puo’ essere confusione
sugli elementi identificativi della persona, in
particolare se si chiede l’attribuzione di un cognome
che puo’ indurre in errore circa l’appartenenza
a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo
di residenza del richiedente.
Se si superano questi ostacoli, anche la sostituzione
del cognome è possibile per ragioni di ordine affettivo,
per la volonta’ di assicurare continuita’ al cognome
ed infine per il significato che quel cognome eventualmente
riveste nella comunita’ sociale locale.
Si tratta in ogni caso di richieste singole e motivate,
sulle quali si esprime al Prefettura previe indagini
svolte a livello locale circa la fondatezza delle
motivazioni addotte.
Sia la modifica che la sostituzione vanno poi distinte
dal generale diritto della madre di trasmettere
ai figli il proprio cognome, diritto non e’ attualmente
garantito. Occorre quindi che volta per volta lo
Stato verifichi l’esistenza di un valido motivo
per aggiungere o sostituire il cognome. Questi orientamenti
sono desumibili, quanto alla sostituzione, da Cons.
Stato, parere Sez. III, 22 giugno 1999 n. 286/99
(ricorso straordinario), oltre che dal parere in
rassegna, 515/2004, commentato anche da S.Mazza,
La rivincita del cognome di mamma, in www.Italedi
on line. Per osservazioni analoghe sulla possibilita’
di cambiamento, vedi M. Rubulotta, Solo il carattere
imbarazzante del nome giustifica cambiamenti, ivi.
In tema di aggiunta del cognome, si veda Cons. Stato,
Sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2572; Id.,26 giugno 2002
n. 3533; Id., 4 ottobre 1999 n. 1510; Id., 25 gennaio
1999 n. 63; TAR Toscana sez. I, 15 aprile 2003 n.
1430; Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 1999 n.
1056/89; Id., 2 giugno 1998 n. 134/98 (ricorso straordinario);
TAR Lazio sez. I, 24 ottobre 2000 n. 8534 e, in
dottrina, M.Antonelli, Considerazioni sulla tutela
della "verità storica" del nome (nota a Trib. Roma
18 gennaio 1984), in Dir. fam., 1984, 623; G.Berti,
Funzione distintiva e funzione identificativa del
nome civile (nota a Pret. Bologna 22 novembre 1991),
in Giur. it., 1992, I, 2, 605; N.Bonamore, Il diritto
al nome, patrimonio irretrattabile della persona
umana e segno distintivo della personalità, in nota
a Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13 in Giust. civ.,
1994, I, 2435; A.Cerri, Il diritto al nome: considerazioni
e riflessioni a partire da una decisione estremamente
discutibile, Cons. Stato, IV Sez., 9 dicembre 1989
n. 906 in Foro it., 1990, III, 463; M.Fabiani, Ancora
sulla liceità dell'uso da parte di donna divorziata
del cognome dell'ex marito (nota a Trib. Roma 25
maggio 1985, Lante della Rovere c. Punturieri e
altro; App. Roma 18 maggio 1987, Società Sperling
e altro c. Lante della Rovere), in Giur. merito,
1987, 1122; D. Cassano, Il diritto all'identità
personale, in Nuova giur. civ. comm., 1997, 351.
Sul cambiaemento del nome perche’ ridicolo o vergognoso,
vedi, in nota a Cons. Stato, parere Sez. I 23 giugno
2004 n. 52003, M.Rubulotta, Solo il carattere “imbarazzante”
del nome giustifica cambiamenti, in www.Italedi
on line
Il meccanismo dei cambiamenti e delle modificazioni
del nome e del cognome per via amministrativa, e’
oggetto degli articoli da 84 a 94 del D.P.R. n.
396 del 2000, che sostituiscono gli articoli da
153 a 164 dell’ordinamento del 1939.
Non è più previsto il divieto, contemplato dall’art.
158 comma 3 R.D. n. 1238 del 1939, di chiedere l’attribuzione
di cognomi “che sono denominazioni di località,
casati iscritti nell’elenco ufficiale della nobiltà
italiana, predicativi, appellativi o cognomi preceduti
da particelle nobiliari”. Una volta aggiunto un
altro cognome, si pone il problema dell’ordine di
scrittura. Sul punto, peraltro la legge e’ rigida,
perche’ una volta ammessa l’addizione di un cognome,
non transige sulla collocazione del nuovo termine.
Il cognome aggiunto deve infatti seguire quello
originario, nel senso che non vi puo’ essere anteposto,
nemmeno se il primo e’ composto di piu’ termini.
Anche su questo argomento cui e’ stato contenzioso,
risolto tuttavia nel senso di non dar peso alla
volonta’ ed ai sentimenti del richiedente, il quale
dovrà accontentarsi di un cognome aggiunto a quello
trasmessogli per via paterna (Cons. Stato, sez.
IV, 6 marzo 1995 n. 145)
I recenti orientamenti sulla possibilita’ di cambiare
cognome non rendono piu’ agevole intervenire sul
nome di battesimo. Spesso per capriccio, ma piu’
volte per mancato gradimento, la signora Maria chiede
di diventare Mary o la signora Pasquina, cosi’ chiamata
in onore della madrina, vorrebbe che sui documenti
apparisse il nome Giuliana (Cons. Stato, parere
sez.I, 23 giugno 2004 n. 5203/2003). Sul punto,
il giudice amministrativo e’ rigido: non basta il
sentimento di disagio dell’interessata o di meraviglia
gli amici nell’apprendere che una Miriam, all’anagrafe,
e’ in realta’ Filomena (TAR Veneto Sez. I, sentenza
18 dicembre 2003 n. 6222). Per lo Stato, prevale
infatti il principio dell’ immutabilità del nome,
rispetto al disagio di doversi firmare con un nome
diverso in tutte le occasioni ufficiali, dalle operazioni
bancarie ai documenti ufficiali. |
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