| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 9 dicembre 2004 n.
7899
Pres. Iannotta – Est. Parlotti
EURO FLORA 90 (avv.ti Fiorilli ed A. Abbamonte) c/ LOLLO
(avv. Freda) - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (avv. Cancellarlo)
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Servizi pubblici – servizio di trasporto
funebre – privativa comunale – artt. 22 e 64 l. 142/90 –
abrogazione per incompatibilità – regolamento comunale istituente
la privativa – inefficacia sopravvenuta
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Il combinato disposto degli artt. 22 e 64
della L. n. 142/1990 sulle autonomie locali ha comportato
la definitiva soppressione della potestà comunale di assumere
(per la successiva concessione ad impresa privata, da scegliersi
mediante procedimenti ad evidenza pubblica) il servizio
di trasporto dei defunti, mercé l’insufficienza del plesso
normativo costituito dal R.D. 15 ottobre 1925 n.2578 e dal
regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con
il D.P.R. 10.9.1990 n. 285, a configurare la riserva di
legge, stabilita in materia dal ridetto art. 22. Ne consegue
l’inefficacia sopravvenuta del regolamento comunale istitutivo
di detta privativa, ossia di un atto regolamentare che disciplini
un oggetto - nella fattispecie, consistente nella privativa
pubblica sul servizio di trasporto funebre - non più contemplato,
fin dall’epoca di entrata in vigore della L. n. 142/1990,
dalla preminente fonte di rango primario, rispetto alla
quale quella subordinata è sempre recessiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
decisione
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sul ricorso in appello n. 940 del 2004 proposto
da
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EURO FLORA 90, in persona del l.r.
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Fiorilli
ed Andrea Abbamonte, elettivamente domiciliata presso lo
studio legale di quest’ultimo in Roma, alla via degli Avignonesi
n. 5;
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contro
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RENATO LOLLO, titolare dell’omonima
impresa individuale, rappresentato e difeso dall’avv. Ettore
Freda, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio
legale dell’avv. Maria C. Alessandrini in Roma, alla via
Cesare Federici n. 2;
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e nei confronti del
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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO,
in persona del Commissario Prefettizio l.r. p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Camillo Cancellario, con questi elettivamente
domiciliato presso l’avv. Umberto Del Basso De Caro (studio
legale Viscione-Gerardi), in Roma, alla via F.S. Nitti n.
11;
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e sul ricorso n. 3215 del 2004 proposto dal
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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO,
in persona del Commissario Prefettizio l.r. p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Camillo Cancellario, con questi elettivamente
domiciliato presso l’avv. Umberto Del Basso De Caro (studio
legale Viscione-Gerardi), in Roma, alla via F.S. Nitti n.
11;
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contro
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RENATO LOLLO, titolare dell’omonima
impresa individuale, rappresentato e difeso dall’avv. Ettore
Freda, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio
legale dell’avv. Maria C. Alessandrini in Roma, alla via
Cesare Federici n. 2;
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e nei confronti di
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EURO FLORA 90, in persona del l.r.
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Fiorilli
ed Andrea Abbamonte, elettivamente domiciliata presso lo
studio legale di quest’ultimo in Roma, alla via degli Avignonesi
n. 5;
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per la riforma
della sentenza n. 13916 del 22.10.2003/25.11.2003, pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Napoli, sez. I;
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visti i ricorsi con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
vista l’ordinanza n. 1076 del 9.3.2004 con la quale la Sezione
ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia della
sentenza proposta da Euro Flora 90 (ricorso n. 940/2004);
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il cons. Gabriele Carlotti;
uditi alla pubblica udienza del 19.10.2004 l’avv.to Andrea
Abbamonte per la Euro Flora 90, l’avv. Camillo Cancellario
per il Comune di San Bartolomeo in Galdo e l’avv. Ettore
Freda per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Con separati appelli la ditta Euro Flora
90 ed il Comune di San Bartolomeo in Galdo hanno impugnato
la sentenza immediata del T.a.r. della Campania, sedente
in Napoli, con la quale è stato accolto il ricorso proposto
dal signor Renato Lollo avverso il diniego comunale a svolgere
attività di trasporto salme con auto proprie nonché contro
la delibera della G.M. n. 81 del 22.4.2003, di indizione
della gara per l’affidamento quinquennale del relativo servizio,
ed il verbale di aggiudicazione definitiva del 29.5.2002
a favore della Euro Flora 90.
Si sono costituiti, nei rispettivi giudizi così promossi,
il signor Renato Lollo, il Comune di San Bartolomeo in Galdo
e l’Euro Flora 90.
All’udienza del 19.10.2004 i ricorsi sono passati in decisione.
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2. In via preliminare va disposta la riunione,
a norma dell’art. 335 c.p.c., dei due appelli sopra specificati.
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3. Per una migliore comprensione delle questioni
sottoposte al giudizio del Collegio, occorre accennare brevemente
allo svolgimento del processo celebrato in prime cure.
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3.1. Il signor Renato Lollo, in qualità di
titolare dell’omonima impresa individuale di trasporti ed
onoranze funebri, adì il Tribunale amministrativo regionale
della Campania per tutelarsi contro gli atti indicati nel
precedente §.1., deducendo vizi di violazione di legge (segnatamente,
degli artt. 22 L. n. 142/1990 e 112 T.U.E.L. n. 267/2000)
e contestando l’esistenza di una privativa comunale sui
servizi di trasporto funebre, ormai asseritamente liberalizzati.
In particolare, il signor Lollo impugnò l’atto con cui il
Comune di San Bartolomeo in Galdo ebbe a negargli il rilascio
dell’autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto
funebre, giacché in precedenza appaltato alla Euro Flora
90 (risultata aggiudicataria di un’apposita gara, bandita
ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 10.9.1990, n. 285).
Furono altresì impugnate la delibera di indizione della
gara in parola ed il relativo verbale di aggiudicazione.
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3.2. Il Ta.r. accolse il ricorso, fondando
la decisione sull’argomento della ritenuta inidoneità della
normativa posta a base degli atti gravati ad integrare gli
estremi della riserva di legge, indispensabile per l’individuazione
di una privativa comunale sui servizi di trasporto funebre.
Ad avviso del primo giudice, il combinato disposto degli
artt. 22 e 64 della L. n. 142/1990 sulle autonomie locali
avrebbe comportato la definitiva soppressione della potestà
comunale di assumere (per la successiva concessione ad impresa
privata, da scegliersi mediante procedimenti ad evidenza
pubblica) il servizio di trasporto dei defunti, mercé l’insufficienza
del plesso normativo costituito dal R.D. 15 ottobre 1925
n.2578 e dal regolamento statale di polizia mortuaria, approvato
con il D.P.R. 10.9.1990 n. 285, a configurare la riserva
di legge, stabilita in materia dal ridetto art. 22.
In dettaglio, mostrando di condividere l’esegesi espressa
dall’Autorità garante del mercato e della concorrenza (nella
segnalazione n. S/133 – regolamentazione dei servizi funebri
– inviata il 14.7.1998, ribadita con nota del 9.11.1999)
e richiamando altresì alcuni precedenti giurisprudenziali
conformi, il T.a.r. della Campania ha ravvisato un patente
contrasto tra l’art. 1 del predetto R.D. n. 2578 del 1925
e l’art. 22 succitato (a mente del quale i servizi riservati
in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti
dalla legge), nella parte in cui la prima disposizione rimette
all’amministrazione civica la scelta di assumere, o meno,
la privativa in argomento, donde la conclusione che l’art.
19 del D.P.R. n. 285/1990, laddove la previsione fa riferimento
alla riserva comunale del servizio di trasporto funebre,
non si riconnetterebbe più ad alcuna fonte di rango legislativo.
In forza di siffatta incompatibilità, il Tribunale partenopeo
ha così individuato nell’art. 64 della L. n. 142/1990 la
norma di abrogazione tacita del combinato disposto del R.D.
n. 2578/1925 e del D.P.R. n. 285 del 1990.
Il giudice di prime cure ha poi rinvenuto ulteriore linfa
argomentativa a sostegno delle conclusioni testé riferite
nella sopravvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 35 della
legge finanziaria per l’anno 2002 (L. 28.12.2001, n. 448),
dell’art. 112, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.,
- (recante la medesima norma in precedenza contenuta nell’art.
22, comma 2, L. n. 142/90): quest’ultimo intervento legislativo,
a detta del T.a.r. della Campania, rappresenterebbe un’eloquente
conferma della chiara volontà legislativa di favorire l’ulteriore
liberalizzazione dei servizi pubblici locali, ivi compreso
quello di trasporto funebre, da stimarsi ormai pressoché
integralmente transitati da un regime di tipo monopolistico
pubblico ad un sistema imperniato sul principio dell’accesso
ai relativi mercati, regolato esclusivamente da atti di
natura autorizzatoria.
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4. L’approdo esegetico del primo decidente
merita condivisione, seppur in forza di motivazioni lievemente
difformi di quelle spiegate nella sentenza impugnata, che
nondimeno resiste alle varie censure d’appello.
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5. Con una prima doglianza l’impresa Euro
Flora 90 pretende di inficiare le conclusioni raggiunte
dal T.a.r., infirmandone il principale postulato argomentativo
costituito dal dichiarato rango secondario dell’art. 1 del
R.D. n. 2578/1925.
Obietta, invero, l’appellante che nel predetto Testo Unico
furono riunite e coordinate le disposizioni precedentemente
emanate in materia (risalenti finanche all’inizio del secolo
XX, allorquando vennero municipalizzati i servizi pubblici
locali giusta la L. n. 103/1903).
Alla stregua di tale natura meramente compilativa del R.D.
n. 2578/1925, le previsioni in esso rifluite conserverebbero
tuttora la forza ed il valore delle rispettive fonti e,
con specifico riguardo al servizio di trasporto funebre,
l’art. 1, punto 8, del Testo Unico si sarebbe limitato a
confermare l’esistenza della privativa comunale a suo tempo
sancita dall’art. 1 L. 29.3.1903, n. 203, prescrizione quest’ultima
di indubbio rango primario e, quindi, idonea a configurare
la sussistenza in materia della riserva di legge negata
dal T.a.r..
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5.1. Il motivo è destituito di fondamento.
Ed invero, quantunque possa convenirsi con l’appellante
in punto alla corretta collocazione dell’art. 1, punto 8,
del R.D. n. 2578/1925 nell’ambito dei formanti legislativi,
tuttavia deve rilevarsi come siffatta circostanza non conduca
ad alcuna invalidazione degli esiti del ragionamento decisorio
del primo giudicante.
Le argomentazioni spiegate dal Tribunale napoletano poggiano
infatti sulla ravvisata relazione di incompatibilità tra
l’art. 1 surrichiamato e l’art. 22 L. n. 142/1990, siccome
sanzionata dall’art. 64, comma 2, della stessa legge che,
per l’appunto, dispone (con previsione, a ben vedere, pressoché
superflua stante l’ininterrotta vigenza dell’art. 15 disp.
prel. c.c.) l’abrogazione di tutte le norme di legge previgenti.
Ebbene, non può nutrirsi alcun dubbio circa l’insanabile
contrasto che, già nel 1990, impediva di conciliare il portato
precettivo dell’art. 1 del R.D. n. 2578/1925 con quello
innovativamente recato dall’art. 22 L. n. 142/1990.
A tal proposito è dirimente la considerazione che il primo
articolo rimetteva ad un atto amministrativo comunale la
scelta dell’assunzione dell’impianto e dell’esercizio dei
trasporti funebri con diritto di privativa: detto altrimenti,
l’art. 1 del R.D. cit. riservava alla discrezionalità dell’ente
civico l’opzione sull’istituzione, o meno, di un monopolio,
di carattere giuridico, sul servizio in questione.
Il dismorfismo esistente tra la disposizione appena considerata
e l’art. 22 L. n. 142/1990 non potrebbe essere più evidente,
giacché il secondo comma di quest’ultima previsione assegnava
soltanto alla fonte legislativa il potere di attribuire
in via esclusiva a comuni e province taluni servizi pubblici,
cancellando del tutto la possibilità di un’ascrizione della
privativa mediante una mera delibera di assunzione.
Segue da quanto appena considerato che il riconoscimento
della natura primaria dell’art. 1 del R.D. n. 2578/1925,
in realtà, non impinge affatto sul differente profilo dell’intervenuta
abrogazione della norma per incompatibilità.
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5.2. I precedenti rilievi comportano l’assorbimento
del medesimo motivo, nella parte in cui si nega la sussistenza
della rammostrata inconciliabilità tra i due regimi normativi
in questione.
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5.3. Non è possibile, del resto, trarre argomentazioni
di segno contrario dalla lettura degli artt. 112 e 274 D.Lgs.
n. 267/2000.
Secondo l’Euro Flora 90 la perdurante vigenza in parte qua
dell’art. 1 del R.D. n. 2578/1925 risulterebbe comprovata
dal fatto che l’art. 274 D.Lgs. n. 267/2000, nel quale sono
citate espressamente le norme abrogate dal vigente Testo
Unico, non menzioni punto la disposizione.
È invece facile obiettare, da un lato, che la circostanza
non appare univocamente interpretabile, giacché essa potrebbe
piuttosto assumere il significato di una conferma legislativa,
seppure implicita, dell’intervenuta abrogazione della norma
del 1925 fin dall’entrata in vigore della L. n. 142/1990,
e, dall’altro lato, che la deduzione è incompleta perché
omette di prendere in esame il successivo art. 275 T.U.E.L.
che, analogamente al ridetto art. 64 L. n. 142/1990, reca
una clausola di abrogazione per incompatibilità.
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5.4. Nel primo articolato mezzo di gravame
si accenna altresì all’intervenuta abrogazione del secondo
comma dell’art. 112 T.U.E.L. per desumerne ulteriori motivi
a sostegno delle tesi patrocinate dall’appellante.
È di solare evidenza che il senso di siffatta abrogazione
debba coerentemente ricercarsi alla luce della ratio complessiva
del testo normativo che l’ha disposta. Orbene, non v’è dubbio
alcuno che l'art. 35, comma 12, lett. c), L. 28.12.2001,
n. 448, al quale risale l’effetto abrogativo in questione,
lungi dall’essere una norma ispirata da un’ideologia di
matrice dirigistica, abbia piuttosto contribuito ad abbattere
in gran parte (e, come noto, nemmeno completamente) i residui
profili anticoncorrenziali che tuttora allignano nella disciplina
dei servizi pubblici locali.
Non può quindi rinvenirsi nella previsione l’ancora di salvezza
di una non più esistente privativa comunale sui servizi
di trasporto funebre, poiché l’eliminazione dal mondo giuridico
del secondo comma dell’art. 112 T.U.E.L. non ha comportato
la reviviscenza di antichi privilegi monopolistici, quanto,
esattamente all’inverso, l’evento ha segnato la definitiva
cessazione, almeno in linea generale, di ogni privativa
sui servizi pubblici di cui risultino titolari gli enti
locali (e non soltanto i Comuni e le Province; tanto si
desume dal coordinamento con il primo comma dell’art. 112
T.U.E.L.), fatte salva l’eventuale esistenza di contrarie
previsioni legislative rispettose dell’art. 43 Cost. (si
pensi, a titolo di esempio, all’art. 21 D.Lgs. n. 22/1997
sulla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati).
Insomma l’art. 35 L. n. 448/2001 è una norma di ampia “liberalizzazione”
del settore e, dunque, si mostra frutto di un evidente travisamento
ermeneutico l’idea che proprio essa tuttora contribuisca
a giustificare la permanenza in vita della privativa oggetto
del contendere.
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5.5. Di nessun pregio è poi il richiamo all’art.
7 T.U.E.L. che assegna alla potestà regolamentare dei comuni
l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli
uffici.
In disparte il rilievo, poggiante sul dato letterale, del
mancato riferimento espresso della norma evocata ai servizi
pubblici, nondimeno, pur volendosi ipoteticamente accedere
all’interpretazione dell’appellante, deve comunque obiettarsi
che l’art. 7 è previsione che postula, e non fonda, l’esistenza
di una valida attribuzione al comune - in forza di una fonte
di rango pari o superiore – della competenza sulle materie
da regolamentare.
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5.6. Con il secondo motivo l’Euro Flora 90
introduce, quale ulteriore critica alla sentenza, un’eccezione
di tipo processuale: deduce infatti l’appellante che gli
atti impugnati dal signor Lollo trovavano il loro specifico
presupposto nel locale regolamento di polizia mortuaria,
istitutivo della privativa in questione ("Art. 1 – ESCLUSIVITÀ
DEL SERVIZIO – Il Servizio funebre per il trasporto dei
defunti è assolto direttamente dal Comune, con diritto di
privativa ed è gestito in concessione"), approvato giusta
delibera di C.C. del 28.5.1981, n. 17.
Rileva l’Euro Flora come il primitivo ricorrente avesse
omesso di impugnare tale atto normativo a contenuto generale,
tuttora vigente, e da ciò trae il corollario dell’originaria
improcedibilità (rectius inammissibilità) del ricorso.
Sul punto va osservato che il primo giudice non si è astenuto
dal prendere in considerazione l’obiezione, ora riproposta
in sede di gravame, ed ha ritenuto di risolverla facendo
ricorso alla categoria dell’abrogazione: "Va anche respinta
la eccezione preliminare formulata dall’amministrazione
e dal controinteressato, relativa alla mancata impugnazione
nei termini del regolamento comunale di polizia mortuaria
adottato in data 28.5.1981 e pubblicato nei mesi di luglio
e agosto 1981, in quanto l’antinomia tra fonti normative
di grado gerarchico diverso (fonte primaria e fonte secondaria),
in caso di sopravvenienza di legge incompatibile (nella
specie l’art. 22 L. 142/1990 e L.448/2001), determina l’abrogazione
sia delle norme anteriori dello stesso grado, ma anche,
come il più comprende il meno, la abrogazione di norme poste
da fonti che sono ad esse subordinate nel sistema, come
il richiamato regolamento comunale".
La soluzione del T.a.r. non può essere pienamente condivisa:
invero, sebbene l’abrogazione “espressa” possa investire
anche fonti collocate su differenti gradini della relativa
scala gerarchica (di questo fenomeno costituì, del resto,
un esempio eclatante lo stesso art. 64, comma 1, lett. a),
L. n. 142/1990, che abrogò, tra le altre disposizioni, l’intero
regolamento del 1911, di esecuzione del testo unico della
legge comunale e provinciale del 1908), non altrettanto
si verifica nel caso dell’abrogazione “per incompatibilità”
che, invece, è un effetto (la cui emersione è, peraltro,
rimessa alla sapiente opera maieutica dell’interprete) che
può esclusivamente rampollare da un contrasto precettivo
tra disposizioni di pari grado.
Nonostante la riflessione appena compiuta, deve tuttavia
stimarsi corretto quanto opinato dal primo giudice, nel
senso della superabilità dell’eccezione preliminare sollevata.
Invero la materia della risoluzione, in una dimensione schiettamente
processuale, delle antinomie eventualmente ravvisate tra
legge (o, in genere, fonti di rango primario e superiore)
e regolamento (e formanti di livello inferiore), costituisce
un settore in cui è attualmente assai acceso il dibattito
giurisprudenziale e dottrinale.
Per quel che qui interessa va osservato come la soluzione
patrocinata dalla difesa sia soltanto una di quelle astrattamente
ipotizzabili. Sono state, però, prospettate altre vie di
componimento dei conflitti normativi in argomento che non
postulano affatto, come requisito imprescindibile, la duplice
impugnativa dell’atto regolamentare e di quello attuativo:
si pensi alla teorica della disapplicazione normativa in
assenza di domanda (Cons. St., sez. V, n. 154/1992 e n.
2750/2003) o a quella, logicamente contrapposta, della trasmissione
per invalidazione del vizio dell’atto presupposto (non impugnato)
a quello presupponente (impugnato; Cons. St., sez. IV, 29.2.1996,
n. 222) ed, infine, alla tesi, a dire il vero controversa,
dell’invalidità sopravvenuta.
Ebbene, è evidente che tutte le riferite teorizzazioni condurrebbero
a superare l’eccezione implicata dal motivo in esame; sennonché,
quantunque giustificata facendo ricorso ad improprie categorie
giuridiche, è opinione del Collegio che l’intuizione del
primo giudice meriti comunque adesione. È invero di immediata
percezione, e quasi autoevidente, come non possa restare
senza conseguenze giuridiche la circostanza della sopravvenuta
abrogazione della fonte legislativa (ovverosia il R.D. n.
2578/1925) che giustificava, all’epoca della sua approvazione,
l’art. 1 del regolamento di polizia mortuaria del Comune
di San Bartolomeo in Galdo.
Risulterebbe davvero paradossale immaginare come tuttora
pienamente vigente un diritto di privativa comunale, pur
cancellato dall’ordinamento, soltanto in forza della mancata
adozione, da parte dell’ente civico interessato, di un’aggiornata
regolamentazione locale della materia.
L’antinomia sopra evidenziata appare, dunque, facilmente
risolvibile facendo riferimento alla categoria giuridica
dell’inefficacia sopravvenuta (pressoché equivalente ad
una caducazione e concepibile, dunque, nei sensi di un’ulteriore
conseguenza, rilevante agli inferiori livelli normativi,
del superiore prodursi dell’evento abrogativo) di un atto
regolamentare che disciplini un oggetto - nella fattispecie,
consistente nella privativa pubblica sul servizio di trasporto
funebre - non più contemplato, fin dall’epoca di entrata
in vigore della L. n. 142/1990, dalla preminente fonte di
rango primario, rispetto alla quale quella subordinata è
sempre recessiva.
Riguardata da questa differente prospettiva, la perdurante
vigenza in parte qua del regolamento a suo tempo emanato
dall’ente civico appellante si deve apprezzare in termini
esclusivamente formali, ma non certamente sul piano sostanziale,
difettando il regolamento locale della capacità di resistere
ad una norma di legge, cronologicamente successiva e di
segno radicalmente contrario.
Detto altrimenti, non si è in presenza di un’illegittimità
del regolamento ed, a ben vedere, nemmeno di un vizio patologico
dello stesso, piuttosto di un fenomeno qualitativamente
differente, automaticamente promanante dagli assetti relazionali
tra formanti dotati di diversa forza, che, appunto, è meglio
descrivibile in termini di inefficacia o di inapplicabilità
(voce, quest’ultima, che evoca il rapporto, tendenzialmente
isomorfico, che lega le norme dell’ordinamento interno a
quelle sopranazionali, anche di matrice pretoria).
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5.7. Le considerazioni appena svolte valgono,
mutatis mutandis, anche con riferimento all’art. 19 D.P.R.
n. 285/1990, qualora si intenda ravvisare (come, per vero,
rammostra di aver opinato il Comune appellante nella motivazione
del diniego gravato in prime cure) in siffatta disposizione
la base normativa della privativa comunale sui trasporti
funebri.
In effetti sull’esattezza di tale argomentare è consentito
nutrire più di una perplessità: innnanzitutto, perché erroneamente
il Comune (seguito dal T.a.r. campano) ha immaginato di
ricondurre ratione materiae il regolamento statale di polizia
mortuaria al T.U. n. 2578/1925, che invece è uno dei regolamenti
di esecuzione del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con R.D. 27.7.1934, n. 1265; inoltre l’espressione "Il trasporto
dei cadaveri … si esegue a cura del comune", più che istituire
la riserva in questione, sembra alludere al distinto aspetto
dell’obbligatorietà del servizio (su cui, infra, il successivo
§. 6.2.), altrimenti non vi sarebbe modo di coordinare la
previsione con quella del comma successivo che non postula
affatto come indefettibile la privativa comunale.
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5.8. Le superiori considerazioni consentono
di ritenere superati, quantunque prima facie infondati,
il terzo ed il quarto motivo dedotti nell’atto di appello
di Euro Flora 90 (rispettivamente attinenti alla pretesa
indicazione meramente conformativa della richiamata pronuncia
interpretativa dell’A.G.C.M. e della ritenuta inammissibilità
di una disapplicazione normativa disposta d’ufficio dal
Giudice amministrativo).
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5.9. Con il quinto mezzo di gravame la Euro
Flora eccepisce il difetto di interesse del signor Lollo
all’impugnativa del diniego comunale: si deduce che, non
avendo egli a suo tempo presentato istanza di partecipazione
alla gara de qua, non avrebbe alcun interesse a dolersi
dell’aggiudicazione del servizio, posto che, in ogni caso,
non potrebbe ritrarre alcuna utilità pratica da un ipotetico
annullamento.
Il motivo è inficiato alla radice dal rilievo che il signor
Lollo non aveva necessità di presentare veruna domanda di
partecipazione ad una gara avente a dichiarato oggetto un
servizio già liberalizzato e soggetto a regime autorizzatorio,
né il contratto stipulato tra i due appellanti può spiegare
alcuna efficacia vincolante nei confronti dell’appellato
(per il noto principio della relatività soggettiva degli
effetti del contratto).
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5.10. Infine di nessuno spessore è l’argomento
poggiante sul contenuto della visura effettuata presso la
CCIAA di Benevento, che, nel censire l’impresa individuale
del signor Lollo, non avrebbe incluso nel relativo oggetto
sociale i servizi di trasporto funebre.
Oltre a rilevare che la doglianza non è pertinente rispetto
alla motivazione del diniego impugnato in prime cure dall’appellato
(poiché il rifiuto comunale è stato esclusivamente giustificato
con il richiamo all’esistenza di una privativa), è comunque
a dirsi che le risultanze dell’archivio pubblico sunnominato,
del cui tempestivo aggiornamento può tuttavia seriamente
dubitarsi (v. l’attestato, di diverso tenore, rilasciato
in data 11.9.2003, dal Sindaco del Comune di Montefalcone
di Val Fortore), non ostacolano (né impedivano) l’intrapresa,
da parte del signor Lollo, di una nuova attività nel settore
funerario.
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6. Dell’appello proposto dal Comune di San
Bartolomeo in Galdo meritano separato scrutinio le sole
censure non riproduttive di quelle formulate dalla Euro
Flora 90.
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6.1. Orbene, una volta compiuta tale opera
di selezione sinottica delle lagnanze contenute nei due
appelli, emerge che gli unici motivi proposti dall’ente
civico, non riconducibili a profili già esaminati, riguardano
l’individuazione, da un lato, negli artt. 344 e 355 del
R.D. n. 1265/1934 e nell’art. 149 T.U.E.L. delle norme assertivamente
fondanti la privativa comunale e, dall’altro, nell’art.
29 L. n. 448/2001 della previsione nella quale rinvenire
una generalizzata autorizzazione legislativa ad attribuire
a soggetti privati, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
lo svolgimento di servizi pubblici comunali.
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6.2. Anche siffatte lagnanze rivelano un
errore di parallasse consistito nella confusoria sovrapposizione
di piani che sono, e devono rimanere, nettamente distinti.
Gli artt. 355 T.U. n. 1265/1034 (l’art. 344 semplicemente
contempla una potestà regolamentare comunale in materia
di polizia mortuaria e, dunque, sulla non pertinenza del
richiamo si rinvia alle precedenti considerazioni) e 149
del T.U.E.L. si limitano, rispettivamente, a dichiarare
obbligatorie le spese affrontate dai Comuni e dalle Province
per l’erogazione di taluni servizi pubblici, nonché a prevedere
la necessità di una copertura finanziaria integrale di quelle
sostenute a fronte dello svolgimento di servizi, definiti
“indispensabili” in ragione della loro obiettiva finalizzazione
allo sviluppo della comunità territoriali.
L’appellante tuttavia non si avvede che l’"obbligatorietà",
e finanche l’"indispensabilità", di un servizio pubblico
locale, nei sensi appena precisati, ancorché sancite a livello
legislativo, non equivalgono affatto al riconoscimento di
un privilegio monopolistico a favore dell’ente pubblico
titolare.
Gli aggettivi “indispensabile” ed “obbligatorio” significano
soltanto che lo specifico servizio, del quale sono predicati,
non può non essere svolto nell’ambito della circoscrizione
territoriale del soggetto pubblico di riferimento, con conseguente
accollo a quest’ultimo delle relative spese, ma non sottendono
in alcun modo l’esistenza di una parallela privativa.
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6.3. Analogamente è frutto del medesimo travisamento
prospettico segnalato al precedente §. 5.4., l’opinione
che l’art. 29 della L. n. 448/2001 costituisca una sorta
di generale “autorizzazione” legislativa, idonea a consentire
agli enti locali che lo desiderino di istituire ex novo
riserve monopolistiche su determinate attività, anche in
deroga alle disposizione vigenti.
È manifesta l’erroneità di tale ricostruzione. Ed invero,
senza alcuna necessità di scomodare il diritto sovranazionale,
primario e derivato (alla cui stregua tuttavia una previsione
del genere risulterebbe sicuramente “disapplicabile” e comunque
foriera di conseguenze sanzionatorie per la Repubblica Italiana),
è d’uopo brevemente evidenziare come sia tutt’altro il senso
fatto palese dal primo comma del summenzionato art. 29 (che,
nella parte di interesse, recita: "1. Le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente
o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni,
a: … b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità
di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali
affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti,
attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento
dei servizi di cui alla lettera b)").
Anche in questo caso infatti la “deroga” va letta nel senso
della “liberalizzazione” delle forme di gestione dei servizi
e non in quella, restrittiva, del “monopolio pubblico” sugli
stessi: detto altrimenti, l’art. 29 permette alle pubbliche
amministrazioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
di affidare, direttamente o previa gara, lo svolgimento
di determinati servizi, ma non certamente consente un affidamento
del genere “in deroga” al divieto di privativa pubblica,
come invece sembrerebbe voler sostenere il Comune appellante,
chiaramente equivocando in punto all’intimo finalismo della
disposizione.
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7. In conclusione gli appelli vanno respinti
perché infondati e, per l’effetto, la sentenza impugnata
merita conferma, seppure con motivazione parzialmente differente.
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8. Alla luce della complessità delle questioni
trattate appare giustificata l’integrale compensazione tra
le parti delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, riuniti i
ricorsi in epigrafe, respinge gli appelli.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del
grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 19.10.2004, con l'intervento dei Signori:
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Raffaele Iannotta - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere rel. est.
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