| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 dicembre 2004 n.
8083
Pres. Frascione, Est. Marchitiello
Comune di Opera (Avv.ti Chiarolanza, Marsico, De Pascale
e A. Abbamonte) c/ Golf Vacanze, s.p.a. (Avv.ti Mastelloni,
E. Romano e Murdolo) |
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Giurisdizione e competenza – concessione
e gestione di campo da golf – richiesta del concessionario
di rimborso per spese di manutenzione straordinaria – giurisdizione
amministrativa – esclusione
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La controversia relativa alla richiesta di
una società concessionaria di un comune della gestione di
un campo da golf di ottenere il rimborso delle spese sopportate
per la manutenzione straordinaria del campo tenuto in concessione
esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo poiché
la contestazione non concerne atti posti in essere dal Comune
nell’esercizio dei suoi poteri pubblicistici inerenti alla
concessione dell’impianto sportivo come provvedimento amministrativo.
Si tratta invece di lite che ha per oggetto la esistenza
e l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria come corrispettivo
dei lavori di straordinaria manutenzione che la concessionaria
che tali lavori ha eseguito assume esserle dovuto, e pertanto
la questione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
al quale, in tema di concessioni amministrative, sono riservate
le questioni attinenti a “canoni, indennità ed altri corrispettivi”
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 8083/04 REG.DEC.
N. 1909 REG.RIC.
ANNO 1999
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 1909/1999, proposto
dal
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Comune di Opera, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Chiarolanza,
Carlo Marsico, Dario De Pascale e Andrea Abbamonte, con
i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi
n. 5,
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CONTRO
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la Golf Vacanze s.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Ugo Mastelloni, Ercole Romano e Giuseppe Murdolo,
con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio
del secondo in Roma, piazza Capranica n. 95,
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, III Sezione, del 1.12.1998, n. 2785;
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Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13.7.2004, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi i difensori delle parti gli avvocati A. Chiarolanza
e G. Murdolo, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Comune di Opera, con la deliberazione
del Consiglio comunale del 4.10.1099, n. 171, modificata
dalla successiva deliberazione dello stesso Consiglio comunale
del 20.10.1988, n. 179, assegnava in concessione alla S.
Inter – Sviluppo Internazionale la gestione del campo da
golf a nove buche di proprietà comunale (“Le Rovedine”)
sito in località Noverasco. La relativa convenzione fu sottoscritta
dalle parti il 30.1.1989.
Nel 1988, la Società Golf Vacanze, s.r.l., derivante dalla
fusione per incorporazione della S. Inter – Sviluppo Internazionale
nella Golf Vacanze, adiva il T.A.R. della Lombardia chiedendo
il rimborso delle spese affrontate per la manutenzione straordinaria
del campo da golf che ripetutamente erano state richieste
al Comune nel corso del rapporto senza alcun esito.
La società ricorrente chiedeva anche la rimozione di un’insegna
abusiva insistente sulla Club House, edificio facente parte
del complesso sportivo “Le rovedine”.
Il Comune di Opera si costituiva in giudizio opponendosi
all’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, III
Sezione, con la sentenza del 1.12.1998, n. 2785, ritenuta
la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso nella parte
in cui la società ricorrente aveva chiesto la condanna del
Comune al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria
del campo da golf, lo respingeva per quanto concerneva la
rimozione dell’insegna e la domanda di risarcimento del
danno.
Il Comune di Opera appella la sentenza deducendone la erroneità
e domandandone la riforma.
Resiste all’appello la Soc. Golf Vacanze che chiede la conferma
della sentenza appellata e propone appello incidentale con
richiesta di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria
ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal T.A.R.
All’udienza dell’11.11.2003, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Il Comune di Opera propone appello avverso
la sentenza del 1.12.1998, n. 2785, con la quale la III
Sezione del T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso
proposto dalla Società Golf Vacanze e ha riconosciuto a
detta società, concessionaria del campo da golf di proprietà
comunale sito in località Noverasco (“Le Rovedine”), il
rimborso delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto,
con conseguente condanna dell’ente ad erogarle.
Il T.A.R. ha invece respinto il ricorso nella parte in cui
la società ricorrente ha chiesto la rimozione di un’insegna
ritenuta abusiva e ha rigettato anche la ulteriore domanda
di rifusione dei danni.
La Golf Vacanze ha a sua volta proposto appello incidentale
affermando che erroneamente il T.A.R. non aveva considerato,
nelle somme da rimborsare, anche le spese per il rifacimento
dei green.
La società appellata ha anche chiesto di modificare il regime
delle spese del giudizio che il T.A.R. ha compensato ma
che invece andavano addossate all’amministrazione soccombente.
La Sezione ritiene che la questione, nella parte relativa
al rimborso delle spese effettuate per la manutenzione straordinaria
dell’impianto sportivo “Le Rivedine”, comprese quelle relative
all’edificio denominato Club House, esuli dalla giurisdizione
del giudice amministrativo e che, pertanto, la sentenza
del T.A.R., appellata dalle parti nell’unico profilo attinente
alle predette spese, debba, per tale parte, essere annullata
senza rinvio.
Deve premettersi, peraltro, che il T.A.R. ha affermato la
propria giurisdizione, respingendo l’eccezione sollevata
dal Comune di Opera, e che la sentenza appellata, per tale
profilo, non è stata fatta oggetto di contestazione da parte
del Comune appellante.
Ciononostante, la Sezione ritiene di poter riesaminare la
questione.
L’art. 30, primo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034,
prevede che il difetto di giurisdizione è rilevabile anche
d’ufficio. L’art. 37 Cod. proc. civ., a sua volta, dispone
che il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio
in qualunque stato e grado del processo. E’ irrilevante,
pertanto, che sulla giurisdizione si sia già pronunciato
il giudice di primo grado con statuizione espressa e che
la parti non abbiano appellato la sentenza sul punto, dovendosi
escludere che, fin quando il rapporto processuale risulti
pendente (“in qualunque stato e grado del processo”), tale
statuizione sia suscettibile di passare in giudicato, salvo
che sulla giurisdizione non sia intervenuta una decisione
della Corte di Cassazione a Sezioni unite (Adun. Plen. 28.10.1980,
seguita dalla prevalente giurisprudenza di questo Consiglio:
V, 15.3.2001, n. 1519; IV, 4.2.1999, n. 112; IV, 23.11.1999,
n. 1922; VI, 25.3.1998, n. 390; VI, 20.6.1997, n. 945; VI,
20.5.1995, n. 479; VI, 30.11.1992, n. 990).
Deve inoltre osservarsi che la tesi contraria, secondo cui
la sentenza affermativa della giurisdizione, se non impugnata
sul punto, è vincolante nel giudizio di appello, impedisce
un intervento correttivo del giudice di secondo grado, non
precluso dalle norme ordinarie di rito già ricordate, che
trova il suo fondamento nella ripartizione della giurisdizione
tra giudice amministrativo e giudice ordinario delineata
rigidamente in norme e principi di livello costituzionale.
Ciò premesso, la controversia, relativamente alla richiesta
della società Golf Vacanze di ottenere dal Comune di Opera
il rimborso delle spese sopportate per la manutenzione straordinaria
del campo da golf tenuto in concessione esula, ad avviso
della Sezione, dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella specie, la contestazione non concerne atti posti in
essere dal Comune di Opera nell’esercizio dei suoi poteri
pubblicistici inerenti alla concessione dell’impianto sportivo
come provvedimento amministrativo. Si tratta di lite che
per oggetto la esistenza e l’adempimento di un’obbligazione
pecuniaria come corrispettivo dei lavori di straordinaria
manutenzione che la concessionaria che tali lavori ha eseguito
assume esserle dovuto.
La questione, pertanto, rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario al quale, in tema di concessioni amministrative,
sono riservate le questioni attinenti a “canoni, indennità
ed altri corrispettivi”.
L’affermazione dei primi giudici, secondo cui l’esame della
questione controversa, comportando l’esame del provvedimento
concessorio per desumerne i diritti e gli obblighi reciproci,
spetterebbe al giudice amministrativo, è del tutto incongrua,
atteso che anche per le liti attinenti a “canoni, indennità
ed altri corrispettivi” deve comunque farsi ricorso all’interpretazione
dell’atto di concessione e dell’eventuale disciplinare.
La sentenza appellata, in conclusione, deve essere annullata
in parte qua.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per compensare fra
le parti le spese dei due gradi del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, nell’esame dell’appello in epigrafe, annulla
senza rinvio la sentenza appellata nella parte in cui accoglie
il ricorso originario.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio,il
13.7.2004, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Rosalia Maria Petronilla Bellavia Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16 dicembre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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