| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 dicembre 2004 n.
8090
Pres. Frascione, Est. Lamberti
SO.L.E .- Società Luce Elettrica s.p.a (avv.ti Corapi e
Cappuccilli) c/ Comune di Nocera Inferiore (avv. Castaldi)
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Giurisdizione e competenza - servizio di
attività di messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione
degli impianti relativi al servizio di pubblica illuminazione
di un comune – natura di servizio pubblico – risoluzione
del rapporto per grave irregolarità nel servizio ex art.
1456 c.c. – giurisdizione amministrativa esclusiva – sussistenza
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Poiché sono indifferentemente servizi pubblici
locali, ai sensi dell’art. 112, T.U.E.L. n. 267/2000, quelli
di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti
la collettività, purché rivolti alla produzione di beni
e utilità per obiettive esigenze sociali, il servizio di
attività di messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione
degli impianti relativi al servizio di pubblica illuminazione
di un comune configura un servizio pubblico, a nulla rilevando
che la scelta del contraente sia avvenuta con il sistema
dell’affidamento diretto, ma assumendo viceversa rilievo
decisivo il fatto che la delibera di affidamento definisce
indispensabile il servizio e dà atto che la razionalizzazione
degli impianti è possibile mediante un unico soggetto gestore.
Ne consegue che, in punto di determinazione del giudice
competente, la giurisdizione esclusiva determina l'attribuzione
ad un determinato giudice della totalità delle controversie
concernenti il settore considerato perché volta ad eliminare
in radice questioni di riparto di giurisdizione, e nell’accezione
dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, le controversie in materia
di pubblici servizi sono tutte devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, nessuna esclusa, come
più recentemente affermato dalla Sezione e dalle stesse
Sezioni Unite.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 8090/04 REG.DEC.
N. 1102 REG.RIC.
ANNO 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 1102/2002, proposto
dalla
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società SO.L.E .- Società Luce Elettrica
s.p.a, con sede in Roma, in persona dell'Amministratore
delegato e legale rappresentante ing. G. Nucci, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Diego Corapi e Vittorio Cappuccilli,
presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, Via
Flaminia n. 318;
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CONTRO
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Comune di Nocera Inferiore, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Filippo Castaldi con il quale elettivamente domicilia in
Roma, via Zara 16 presso lo studio dell’avv. Salvatore Napolitano;
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PER L'ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania – Salerno, Sez. I, 28 novembre 2001, n. 1501, che
ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo
sul ricorso n. 1970/2001 proposto avverso i seguenti provvedimenti:
- nota 4 giugno 2001 prot. 27183; - deliberazione di G.M.
n. 291 del 29.5.2001.
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2004, relatore il Consigliere
Lamberti e uditi, altresì, gli avv.ti V. Cappuccilli e F.
Castaldi.
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FATTO
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Con provvedimento 31 luglio 2000 n. 41, il
Comune di Nocera Inferiore deliberava l'affidamento alla
So.l.e. S.p.a., società del gruppo ENEL, delle attività
di messa a norma, adeguamento, manutenzione e gestione degli
impianti relativi al servizio di pubblica illuminazione
per un periodo di venti anni. Con i provvedimenti impugnati
il rapporto è stato risolto ex art. 1456 c.c., previa contestazione
(il "numero verde" con l'impiego di una ditta esterna; alcuni
lavori erroneamente inclusi nel canone di manutenzione;
interventi non effettuati in termini), per gravi irregolarità
nello svolgimento del servizio. Il Tar della Campania -
Salerno ha devoluto la cognizione della controversia al
giudice ordinario, non ritenendo il rapporto oggetto della
risoluzione quale affidamento di pubblico servizio. Nell’appello
la s.p.a. So.l.e ribadisce la giurisdizione del giudice
amministrativo, che contesta il comune di Nocera Inferiore
costituito in giudizio
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DIRITTO
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1. Il Tar della Campania ha dichiarato il
proprio difetto di giurisdizione ritenuto: -che è servizio
pubblico locale quello di cui la comunità che ne usufruisce
sopporta in tutto o in parte il costo; -che oggetto della
Convenzione è la fornitura di servizi sugli impianti di
illuminazione pubblica; -che il rapporto in contestazione
è riconducibile alla figura dell’affidamento e non della
concessione (traslativa) di pubblico servizio.
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2. La Sezione non condivide i presupposti
da cui muove la sentenza e ritiene che l’appello sia da
accogliere sul punto della giurisdizione.
3. Sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi
dell’art. 112, T.U.E.L. n. 267/2000, quelli di cui i cittadini
usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività,
purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive
esigenze sociali.
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3.1. Correttamente l’appellante afferma che
essere o no subordinato al pagamento di un corrispettivo
dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e della
volontà “politica” dell’ente, ma non incide sulla sua qualifica
di servizio pubblico locale.
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3.2. Relativamente ai servizi pubblici locali,
l’art. 117 T.U.E.L. n. 267/2000 precisa che la tariffa ne
costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto,
determinato dalla possibilità concreta dell’ente di dividere
sui singoli l’onere della gestione ed erogazione della prestazione.
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3.3. Che lo stesso Titolo V° del T.U.E.L.
n. 267/2000 disciplini anche i criteri per la determinazione
e la riscossione delle tariffe non esclude dall’ambito dei
servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo,
sempre che le prestazioni siano strumentali all’assolvimento
delle finalità sociali dell’ente, come avviene per il servizio
di pubblica illuminazione.
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3.4. Sul piano interpretativo, il carattere
di servizio pubblico locale dell’illuminazione delle strade
comunali è confermato dai richiami “storici” [la pubblica
illuminazione era inclusa fra i servizi pubblici comunali
ex art. 1, lett. c) r.d. n. 2578/1925 e nel t.u.l.c.p. n.
383/1934] e ribadito dal divieto di cessione della proprietà
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati
all'esercizio dei servizi pubblici, introdotto nell’art.
113 del T.U.E.L. 267/2000 (l. n. 448/2001 e d.l. n. 269/2003):
al pari di altri pubblici servizi, anche il servizio locale
di illuminazione pubblica si avvale di un sistema di impianti
collegati a rete per la diffusione dell’energia.
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4. Diversamente dalla decisione impugnata,
il tenore della delibera n. 41/2000 e la Convenzione non
implicano che il rapporto debba ricondursi alla figura dell’affidamento.
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4.1. Ai fini della qualificazione del rapporto
non rileva che la scelta del contraente sia avvenuta con
il sistema dell’affidamento diretto alla So.l.e. (già gestore
di parte del servizio). Per l'attività di erogazione dei
servizi separata dalla gestione delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti, l’obbligo
di individuare i soggetti gestori mediante procedure ad
evidenza pubblica è stato esplicitato solo con gli emendamenti
all’art 113 del T.U.E.L. 267/2000 (l. n. 448/2001 e d.l.
n. 269/2003) successivi alla delibera e alla convenzione.
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4.2. La delibera n. 41/2000 definisce indispensabile
il servizio e dà atto che la razionalizzazione degli impianti
è possibile mediante un unico soggetto gestore, che le caratteristiche
del contraente soddisfano al fine di erogare un adeguato
servizio di illuminazione alla città, con un programma generale
di interventi, localizzando il numero degli impianti in
base al bacino di utenza comunale e provvedendo alla gestione
quotidiana del servizio mediante accensione e spegnimento
degli impianti.
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4.3 Sempre secondo la delibera n. 41/2000,
l’affidamento del servizio equivale a dichiarazione di pubblica
utilità indifferibilità e urgenza per le opere connesse
e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie
concessioni ed autorizzazioni.
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4.4. rimane così disattesa ogni illazione
circa la diversità del rapporto dalla figura della concessione
di pubblici servizi.
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5. L’all.to “A” alla Convenzione regola le
prestazioni riguardanti gli impianti di illuminazione trasferiti
a titolo di gestione completa e quelli trasferiti a titolo
di gestione parziale. Non convalida la conclusione della
sentenza impugnata che oggetto del rapporto è la solo fornitura
di servizi sugli impianti di illuminazione pubblica. Il
significato dell’accordo va perciò ricercato nell’insieme
della convenzione e della delibera, il cui contenuto implica
l’affidamento ala So.l.e dell’intero servizio ai sensi dell'art.
22, 3° comma, lett. b) l. n. 142/90 (ora art. 113, lett.
b, del T.U. n. 267/2000). E, invero:
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5.1. La delibera consiliare n. 41 del 31
luglio 2000 prevede l’affidamento alla So.l.e. S.p.a. del
servizio di illuminazione pubblica al fine di raggiungere
gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità del servizio;
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5.2. L’obbligo della So.l.e. S.p.a. è di
mantenere tutti gli impianti di illuminazione pubblica in
ottimale stato di efficienza, con la precisazione che le
sole funzioni amministrative inerenti alle acquisizioni,
occupazioni, espropri, costituzioni delle servitù sarebbero
state svolte dal Comune;
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5.3. La So.l.e. S.p.a. è altresì tenuta a
predisporre per le modifiche, ampliamenti, rifacimenti,
nuove costruzioni di impianti e manutenzione straordinaria,
appositi preventivi da trasmettere al Comune per l'approvazione,
ricadendo su quest'ultimo i costi: gli impianti e le aree
erano stati trasferiti alla So.l.e. S.p.a. unicamente nel
periodo di gestione, ferma restando la loro restituzione
alla scadenza;
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5.4. L’esercizio del Comune delle funzioni
amministrative e la proprietà degli impianti non modifica
la portata della concessione, che si estende alla gestione
del servizio nella sua interezza e non è limitata al solo
affidamento di lavori e/o servizi con un contratto a titolo
oneroso.
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6. In punto della determinazione del giudice
competente non rileva che l’A.P. di questo Consiglio nell’ord.
n. 1/2000 non abbia inteso collidere con Cass. SS.UU. n.
71/2000, ove dal pubblico servizio sono escluse tutte le
prestazioni rese “a monte” all’Amministrazione per consentirle
di erogare il servizio stesso. 6.1. La necessità di individuare
l’oggetto della prestazione per discriminare la competenza
del giudice appare superata dalle stesse SS.UU. (12 marzo
2001, n. 105) che la giurisdizione esclusiva determina l'attribuzione
ad un determinato giudice della totalità delle controversie
concernenti il settore considerato perché volta ad eliminare
in radice questioni di riparto di giurisdizione (cfr. Cass.
Sez. Un., 10 dicembre 2001, n. 15608; 10 giugno 2003, n.
9297).
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6.2. Nell’accezione dell’art. 33 del D.Lgs.
n. 80/1998, le controversie in materia di pubblici servizi
sono tutte devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, nessuna esclusa, come più recentemente affermato
dalla Sezione e dalle stesse Sezioni Unite (Cass. sez. un.,
10 giugno 2003, n. 9297) e riabadito da questa stessa Sezione
(Cons. Stato, V, 3 agosto 2004, n. 5418).
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7. L’appello deve essere conseguentemente
accolto e va annullata la sentenza di primo grado. Va per
l’effetto disposto il rinvio al primo giudice del ricorso
introduttivo in applicazione dell’art. 35, l. 6 dicembre
1971, n. 1034.
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello e annulla la decisione
impugnata. Rinvia il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
dell’8 giugno 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:
Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16 dicembre 2004
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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