| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 dicembre 2004 n.
8101
Pres. Iannotta – Est. Millemaggi Cogliani
EDILMAR s.n.c. di Guido e Francesco Marinucci (Avv. Cinque)
c/ Comune di Fossa (Avv. Foglietti) - Sig. Antonio De Santis,
titolare dell’omonima impresa edile (Avv.ti Rossi, V. Camerini
e F. Camerini) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– gara informale – annullamento in autotutela – ritiro della
cauzione provvisoria da parte dell’impresa risultata aggiudicataria
nella gara informale – configura acquiescenza al provvedimento
di autotutela
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Il ritiro della cauzione, in seguito all’annullamento
della gara, da parte dell’originario aggiudicatario che
abbia anche presentato, senza formulare riserva alcuna,
domanda di partecipazione alla nuova procedura, integra
gli estremi di un comportamento chiaro, univoco e concludente,
nel senso della acquiescenza all’atto di autotutela, inconciliabile
con la opposta volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione
esperibile avverso il suddetto atto, al fine di conseguire
lo spiegamento degli effetti favorevoli della procedura
annullata, ponendosi detto comportamento in palese contrasto
con la volontà di mantenere inalterata la posizione conseguita
nella procedura annullata (unitamente alla garanzia di non
sottrarsi agli obblighi assunti con la partecipazione) e
di esperire, dunque, i necessari rimedi giurisdizionali
contro il provvedimento “lesivo”, per l’ovvia considerazione
che il medesimo mezzo non può ritenersi idoneo, da un lato
ad assicurare (nella nuova procedura in cui è fatto il deposito)
la par condicio dei concorrenti e la serietà degli impegni
assunti, e nel contempo a vincolare, contestualmente, il
concorrente, agli impegni in precedenza assunti (nella gara
in cui il deposito è venuto meno).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 7507 del 2004,
proposto dalla
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EDILMAR s.n.c. di Guido e Francesco Marinucci,
in persona del legale rappresentante in carica, Sig. Guido
Marinucci (P.I.00241250661), con sede in L’Aquila, rappresentata
e difesa dall’Avv. Luigi Cinque del Foro de L’Aquila, con
domicilio eletto in Roma, via Amiterno n. 3, presso lo studio
dell’Avv. Stefano Notarmuzi,
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contro
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il Comune di Fossa, in persona del
Sindaco in carica, Dott. Luigi Calvisi (P.I. 00195130661),
rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Foglietti, con
domicilio eletto in Roma, Viale Gorizia n. 14, presso lo
studio legale Sabatini-Sinagra-Sanci
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e nei confronti
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del Sig. Antonio De Santis, titolare
dell’omonima impresa edile, corrente in L’Aquila (P.I. 00041460668),
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Adriano Rossi,
Vincenzo Camerini e Francesco Camerini, con domicilio eletto
in Roma, Viale Mazzini n. 11
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo,
n. 797 del 25 giugno 2004, in relazione al ricorso TAR Abruzzo
n. 328/04 r.r.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2004,
il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì,
gli avvocati S. Notarmuzi, in sostituzione dell’Avv. Luigi
Cinque, e F. Camerini, per il controinteressato De Santis,
anche in sostituzione dell’Avv. F. Foglietti, per il Comune
resistente;
Accertata la completezza del contraddittorio;
Informate le parti sulla sussistenza dei presupposti per
la definizione del giudizio nel merito a norma del combinato
disposto degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034 del 1971,
testo corrente;
Dichiarata, dai difensori presenti la mancanza di obiezioni;
Ritenuti insussistenti i presupposti per l’accoglimento
della domanda cautelare richiesta in via incidentale dall’appellante;
Vista la sentenza impugnata;
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Considerato in fatto quanto segue:
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- l’appello investe la sentenza, meglio indicata
in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto
dell’attuale appellante per l’annullamento della deliberazione
della Giunta del Comune di Fossa con cui è stata annullata
la gara informale esperita il 10 aprile 2004, per la selezione
dell’impresa con la quale negoziare, a trattativa privata,
l’affidamento dei lavori di “recupero e valorizzazione dell’area
archeologica della necropoli protostorica di Fossa”, nonché,
anche, per l’annullamento del nuovo invito a gara informale,
di cui alla nota prot. n. 717 del 26 aprile 2004, a firma
del Segretario comunale di Foggia e di tutti gli eventuali
altri atti presupposti, conseguenti o comunque connessi;
- per espressa ammissione della stessa appellante - aggiudicataria
della gara informale annullata – questa è stata informata,
con nota fax del 23 aprile 2004, del responsabile del procedimento,
della adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione
n. 33 del 24 aprile 2004 (oggetto del giudizio di primo
grado), ed ha conosciuto compiutamente il contenuto del
provvedimento e le relative ragioni giustificative;
- è pacifico che l’attuale appellante, in seguito e per
effetto dell’annullamento di cui si tratta, ha proceduto
al ritiro della cauzione (in data 10 maggio 2004) ed ha
partecipato alla nuova procedura informale (cui era stata
invitata con nota 26 aprile 2004);
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Ritenuto e considerato in diritto che:
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- ricorrono i presupposti per decidere immediatamente
nel merito, nella forma semplificata di cui all’art. 26,
commi 4 e 5, L. n. 1034 del 1971 nuovo testo;
- il ritiro della cauzione, in seguito all’annullamento
della gara, da parte dell’originario aggiudicatario che
abbia anche presentato, senza formulare riserva alcuna,
domanda di partecipazione alla nuova procedura, integra
gli estremi di un comportamento chiaro, univoco e concludente,
nel senso della acquiescenza all’atto di autotutela, inconciliabile
con la opposta volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione
esperibile avverso il suddetto atto, al fine di conseguire
lo spiegamento degli effetti favorevoli della procedura
annullata;
- ritiene, infatti, la Sezione che non è adattabile alla
fattispecie una giurisprudenza formatasi (in tema di non
univoco significato del ritiro della cauzione e dei documenti
di partecipazione alla gare, ai fini della configurabilità
della acquiescenza) con riguardo alla differente figura
del concorrente non aggiudicatario;
- al contrario, come correttamente ritenuto dal giudice
di primo grado, il ritiro volontario e non autorizzato della
cauzione (e dei documenti essenziali), da parte dello stesso
aggiudicatario della gara annullata, per di più con la finalità
(pacificamente ammessa) di avvalersi del medesimo mezzo
per la partecipazione alla nuova gara (con ciò definitivamente
sottraendo la cauzione alla garanzia per la quale era stata
prestata) si pone in palese contrasto con la volontà di
mantenere inalterata la posizione conseguita nella procedura
annullata (unitamente alla garanzia di non sottrarsi agli
obblighi assunti con la partecipazione) e di esperire, dunque,
i necessari rimedi giurisdizionali contro il provvedimento
“lesivo”, per l’ovvia considerazione che il medesimo mezzo
non può ritenersi idoneo, da un lato ad assicurare (nella
nuova procedura in cui è fatto il deposito) la par condicio
dei concorrenti e la serietà degli impegni assunti, e nel
contempo a vincolare, contestualmente, il concorrente, agli
impegni in precedenza assunti (nella gara in cui il deposito
è venuto meno).
Ritenuto, in definitiva, che l’appello deve essere respinto,
perché infondato, potendosi tuttavia compensare fra le parti
le spese del giudizio, con assorbimento dell’istanza cautelare
proposta dall’appellante.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta) - definitivamente pronunciando in applicazione
degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
nuovo testo – assorbita l’istanza cautelare - respinge l’appello
e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata;
Compensa interamente fra le parti le spese del presente
grado del giudizio
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 19 ottobre 2004,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
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Raffaele IANNOTTA - PRESIDENTE
Raffaele CARBONI - CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI - CONSIGLIERE Est.
Paolo BUONVINO - CONSIGLIERE
Goffredo ZACCARDI - CONSIGLIERE
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