| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 dicembre 2004 n.
8096
Pres. Iannotta – Est. Millemaggi Cogliani
Comune di Malvito ed altro (Avv. Sorrentino) c/ Comunità
Montana Unione delle Valli del Malvisto (Avv.ti Cavalcanti
e Salerno) |
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Processo amministrativo - interesse all’impugnazione
– In tema di elettorato passivo – Norma interna incidente
sui diritti elettorali del dipendete – Impugnazione – Amministrazione
cui inerisce il mandato elettorale – Ha interesse
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L’interesse alla piena e corretta esplicazione
della tutela costituzionale in tema di elettorato passivo
nei limiti della legislazione vigente in materia, è proprio
non soltanto del cittadino elettore, ma appartiene anche
direttamente ed immediatamente a Comuni, Province e Città
metropolitane, come componenti essenziali della Repubblica
(art.114) e titolari della funzione amministrativa (art.118),
in quanto le norme della Costituzione della Repubblica garantiscono,
da un lato, la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione
di tali Enti, e dall’altro, la loro autonomia, in una all’immanente
ed implicita tutela – anch’essa di livello costituzionale
– a che gli amministratori siano liberamente scelti dai
cittadini elettori (dei cui interessi gli enti locali sono
esponenziali).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 11776 del 2003,
proposto dal
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Comune di Malvito (c.f. 80003430784),
in persona del legale rappresentante in carica, Dott. Fulvio
Callisto, anche in proprio (c.f.CLLFLV58C05E872U), rappresentato
e difeso dall’Avv. Prof. Federico Sorrentino, con domicilio
eletto presso il suo studio, in Roma, Lungotevere delle
Navi, n. 30;
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contro
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la Comunità Montana “Unione delle Valli”
di Malvito, in persona del Presidente in carica, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Vittorio Cavalcanti e Carmelo Salerno,
con domicilio, ai fini del presente giudizio, presso la
Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo
di Ferro n.13;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, Sezione Seconda, n. 2492 del 29 luglio 2003, notificata
il 2 ottobre 2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità
Montana appellata – resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004, il
Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì,
l’Avv. Sorrentino per il Comune appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. La Sezione seconda del Tribunale Amministrativo
della Calabria, con sentenza n. 2492 del 29 luglio 2003,
ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti
per l’annullamento della deliberazione consiliare della
Comunità montana “Unione delle Valli” di Malvisto, n. 18
del 1° ottobre 2001, avente ad oggetto “aggiornamento statuto
Comunità Montana”.
Con la deliberazione impugnata la Comunità montana ha portato
una modifica al proprio Statuto (art. 45, comma 8), autonomamente
intervenendo sul diritto di elettorato passivo dei propri
dipendenti, con l’introduzione della incompatibilità tra
lo stato di dipendenza dell’ente montano e la carica di
amministratore di un Comune membro della Comunità medesima,
indipendentemente dalla titolarità di posizioni di dirigenza
e responsabilità apicali.
Gli appellanti, rappresentato il rispettivo diretto ed immediato
interesse alla rimozione della disposizione lesiva (il Comune,
in quanto la norma finirebbe con l’incidere sul buon governo
dell’Ente, attraverso l’incidenza sulle scelte dell’elettorato,
sensibile all’aggravio di spesa che, necessariamente ne
deriva a carico dell’Ente, e la parte privata, in quanto
direttamente ed immediatamente lesa nelle sue facoltà costituzionalmente
garantite, stante lo status di dipendente della Comunità),
deducono il vizio del procedimento logico giuridico attraverso
cui il giudice di primo grado è pervenuto alla decisione,
sotto il profilo della violazione dei limiti della potestà
statutaria e regolamentare della Comunità e della erronea
qualificazione della materia su cui incide la disposizione
statutaria impugnata, e ripropongono in questa sede i vizi
di violazione degli artt.3 e 51 della Costituzione e del
principio della riserva di legge (I motivo), violazione
e falsa applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed
eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria,
illogicità e contraddittorietà, oltre che incompetenza (II
motivo); ulteriore violazione e falsa applicazione di legge,
ed eccesso di potere per difetto di motivazione e vari profili
sintomatici (III motivo), già proposti in primo grado, subordinatamente
sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art.
89, comma 1, lett.g) del vigente testo unico sugli enti
locali, per violazione degli art. 3. 51 e 97 della Costituzione,
ove la fonte primaria dovesse essere interpretata nel senso
di demandare all’autonomia normativa dell’ente l’individuazione
delle cause di incompatibilità elettorale.
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1.2. Costituitasi la Comunità appellata per
resistere all’impugnazione, la causa è stata chiamata alla
pubblica udienza del 19 ottobre 2004 e trattenuta in decisione.
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2.1. L’appello è fondato.
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2.2. Il vigente art. 117 della Costituzione
(nel testo modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n.3)
continua a riservare allo Stato la legislazione esclusiva
in materia elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane (lett. p).
Nell’ambito della materia elettorale è naturalmente ricompresa
quella della ineleggibilità ed incompatibilità comunali
(oltre che provinciali e delle Città metropolitane) (da
ultima, Corte Cost. n. 201 del 3 giugno 2003).
Con la sentenza citata la Corte costituzionale ha avuto
modo di precisare, che in vigenza dell’attuale art. 122,
primo comma, della Costituzione, la sottrazione della materia
alla legislazione dello Stato e l’attribuzione a quella
delle Regioni non incide sulla competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di legislazione elettorale dei Comuni
(oltre che delle Province e delle Città metropolitane) prevista
dall’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
ed opera esclusivamente per ciò che concerne la disciplina
“delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità)
a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive”.
Di contro, la stessa Corte, occupandosi del differente aspetto
dell’ampiezza e dei limiti della legislazione regionale
nella specifica materia, ha anche rilevato (con la medesima
sentenza) che - seppure l’attuale testo dell'art. 122, primo
comma, della Costituzione ha sottratto la materia della
ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere
regionale alla legislazione dello Stato e l’ha attribuita
a quella delle Regioni - la competenza legislativa regionale
in materia può essere esercitata, tuttavia, solo "nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica"
e, sulla considerazione della mancanza, a tutt’oggi, di
una legge determinativa di tali principi, ha precisato che
occorre rivolgersi alle norme dell’ordinamento giuridico
statale vigente per individuare, tra tutte, quelle che esprimano
scelte fondamentali e operino così da limiti all’esercizio
della stessa competenza legislativa regionale. La Corte,
inoltre, ha individuato tale norma, per ciò che concerne
la incompatibilità tra la carica di consigliere regionale
e quella di sindaco od assessore comunale, nell’art. 65
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che detta
anche una specifica disciplina in tema di permessi, licenze
e congedi dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani,
delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché
dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti (art. 79), ed in tema di aspettative
(art. 81), dando attuazione all’art. 51 della Costituzione
e attribuendo alla scelta del dipendente di avvelersi degli
uni o dell’altra ai fini dell’espletamento del mandato.
Sia pure analizzando il problema con riferimento a differente
ed abrogata normativa (art. 1 e 2 della L. 27 dicembre 1985
n. 816) la Sezione Seconda del Consiglio di Stato, in sede
consultiva (parere n. 1717 del 7 maggio 1997, su ricorso
straordinario) ha avuto modo di precisare che la scelta
tra aspettativa e diritto di assentarsi dal servizio nella
giornata di seduta dei Consigli, ricorrendo all'istituto
del «permesso», spetta al dipendente, cui la legge attribuisce
un diritto potestativo, il cui esercizio non può essere
condizionato dall'Amministrazione, da cui dipende l'eletto.
Analogo principio deve essere affermato in vigenza del testo
unico sopra citato che nulla ha innovato per tale aspetto
rispetto alle precedenti previsioni legislative.
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2.3. E’ dunque palesemente erroneo il procedimento
logico seguito dal giudice di primo grado, da un lato nell’avere
ritenuto strettamente inerente al rapporto di impiego (e
non invece alla materia elettorale) la disciplina dell’incompatibilità
di cui si tratta e, dall’altra, nell’avere rinvenuto la
fonte del potere esercitato nell’art. 89, comma 2 dello
stesso decreto legislativo 18 agosto 2000 267, che disciplina
l’autonomia normativa di secondo grado degli enti locali
con riguardo ad ambito del tutto differente dal regime delle
aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori
degli enti locali, cui è espressamente dedicato altro capo
del medesimo testo unico (Capo IV – Status degli amministratori
degli enti locali) ed altro complesso di norme (artt. 77
e segg.).
Il contestuale inserimento del differente gruppo di norme
nel medesimo contesto del testo unico del 2000, dirime invero
ogni dubbio (se pure potessero sussisterne alla tregua dei
principi generali di ermeneutica) sulla inderogabile tutela
accordata a livello costituzionale e di legislazione nazionale,
allo stato di amministratore di ente locale ed alla illegittimità
della ingerenza della Comunità montana, con l’atto impugnato,
nei diritti e nelle facoltà inerenti all’elettorato passivo
dei propri dipendenti, con riferimento alla loro partecipazione
alla amministrazione degli Enti locali.
Invero più recenti pronunce della Corte costituzionale sulla
materia, emanate in vigenza delle modifiche introdotte all’assetto
istituzionale dello Stato dal Titolo V della Costituzione
(n. 2 del 13 gennaio 2004 e la citata n. 201 del 3 giugno
2003), confermano il principio, più di una volta affermato
dalla stessa Corte, secondo cui l'elettorato passivo assicurato
in via generale dall' art. 51 Cost. va considerato come
diritto inviolabile sancito dall' art. 2 Cost..La restrizione
del contenuto di tale diritto è ammissibile soltanto nei
limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di
rango costituzionale, in base alla regola della necessarietà
e ragionevole proporzionalità della limitazione. Costituiscono
corollari della regola citata, da un lato la natura eccezionale
della ineleggibilità e dall’altro il principio ulteriore
in forza del quale le norme che derogano al principio della
generalità dell' elettorato passivo devono essere considerate
di stretta interpretazione e devono essere circoscritte
entro i limiti di quanto è indispensabile a soddisfare le
esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate, perfino
quando si tratti di cause di ineleggibilità che l' interessato
possa rimuovere con propri comportamenti (Corte Cost., sent.
6 maggio 1996 n. 141, 19 dicembre 1991 n. 467 ( parte n.
5 delle considerazioni in diritto ), 22 dicembre 1989 n.
571, 3 marzo 1988 n. 235, Cons. Stato, Sez. I consultiva,
par. n. 427 del 9 maggio 2001, su quesito del Ministero
dell’interno)
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2.4. L’interesse alla piena e corretta esplicazione
della tutela costituzionale in tema di elettorato passivo
nei limiti della legislazione vigente in materia, è proprio
non soltanto del cittadino elettore, ma appartiene anche
direttamente ed immediatamente a Comuni, Province e Città
metropolitane, come componenti essenziali della Repubblica
(art.114 nel testo modificato dalla l. cost. 18 ottobre
2001 n.3) e titolari della funzione amministrativa, salvo
il principio di sussidiarietà c.d. verticale, (art.118 nel
testo modificato dalla citata legge costituzionale), in
quanto non può disconoscersi, che nel complesso delle norme
che, nella Costituzione della Repubblica, garantiscono,
da un lato, la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione
di tali Enti, e dall’altro, la loro autonomia, l’immanente
ed implicita tutela – anch’essa di livello costituzionale
– a che gli amministratori siano liberamente scelti, dai
cittadini elettori (dei cui interessi gli enti locali sono
esponenziali), sulla base dei criteri che afferiscono alla
designazione di capacità e non condizionati dall’aggravamento
di spesa che, a seguito della scelta, potrebbe (necessariamente)
conseguire alle finanze dell’Ente e, in definitiva, degli
stessi cittadini elettori, in forza nella scelta obbligata
del collocamento in aspettativa.
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3. Sulla base di tutte le considerazioni
che precedono, l’appello deve essere accolto, con consequenziale
accoglimento del ricorso proposto in primo grado, in totale
riforma della sentenza impugnata (n. 2492/2003 del Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria), ed annullamento
della deliberazione consiliare della Comunità montana Unione
delle Valli di Malvisto n.18 dell’1 ottobre 2001, impugnata
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
n. 1912 del 2001 r.r.
Le spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano in
dispositivo seguono la soccombenza e devono essere, dunque,
poste a carico della Comunità montana appellata ed in favore
degli appellanti in solido, in quanto collettivamente costituiti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in totale riforma
della sentenza appellata (n. 2492/2003 del Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria), accoglie il ricorso di primo
grado (n. 1912 del 2001 r.r. del Tribunale Amministrativo
della Calabria) ed annulla la deliberazione consigliare
della Comunità montana Unione delle Valli di Malvisto n.18
dell’1 ottobre 2001 e la norma statutaria con la stessa
introdotta;
Le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio devono
essere poste a carico della Comunità montana Unione delle
Valli di Malvisto ed in favore della parte appellante in
solido, e si liquidano in complessivi € 10.000,00= oltre
CPA ed IVA come per legge;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 19 ottobre 2004,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
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Raffaele IANNOTTA - PRESIDENTE
Raffaele CARBONI - CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI - CONSIGLIERE Est.
Paolo BUONVINO - CONSIGLIERE
Goffredo ZACCARDI - CONSIGLIERE
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