| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 dicembre 2004 n.
8097
Pres. Frascione – Est. Lamberti
Azienda Universitaria Policlinico Università degli Studi
di Napoli Federico II (Avv. Rascio) c/ dott. Gennaro Giugliano
(Avv. Abbate) |
|
Contratti della pubblica amministrazione
– fornitura di prodotti medicali – errore sul quantitativo
della fornitura – essenzialità dell’errore – caratteri e
presupposti – esorbitanza del quantitativo richiesto rispetto
al pregresso andamento del rapporto – riconoscibilità dell’errore
– sussiste – contestazione mossa a distanza di nove mesi
dalla consegna e solo in occasione della richiesta di pagamento
– irrilevanza – ragioni
|
|
L’errore in cui sia incorso il fornitore
di prodotti medicali, dovuto ad inesatta indicazione della
cosa oggetto della fornitura - “confezioni” invece che “pezzi”
di prodotti elettromedicali – deve ritenersi riconoscibile
ove l’Azienda ospedaliera si sia trovata di fronte ad una
richiesta di adempimento di gran lunga maggiore di quello
pagato per tale tipo di prodotto in relazione ai consumi
e alle richieste sino a quel momento effettuate e addirittura
esorbitante dispetto alle disponibilità dell’esercizio 2002,
poiché in tal modo l’errore è caduto sull’identità del contratto,
rilevante ai fini della sua essenzialità. Né rileva la circostanza
che la contestazione da parte dell’amministrazione sia stata
mossa per la prima volta a distanza di nove mesi dalla consegna
e in coincidenza con la richiesta di pagamento avanzata
dal fornitore, poiché il decorso di un periodo di tempo
più o meno lungo per la percezione di determinate anomalie
gestionali é del tutto normale nelle strutture burocratizzate
ed é percettibile anche dai fornitori abituali.
|
| |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 2219/2004, proposto
|
| |
|
dall’Azienda Universitaria Policlinico
Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona
del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Rascio con domicilio
eletto in Roma, via U. Boccioni, n. 4, presso l’avv. Antonino
Smiroldo;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il dott. Gennaro Giugliano, rappresentato
e difeso dall’avv. Carlo Abbate elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, via F. Paolucci de’ Calboli,
n. 1
|
| |
|
per l’annullamento
della sentenza del Tar della Campania, Napoli, Sez. II,
4 dicembre 2003, n. 15031, che ha condannato l’Azienda Universitaria
al pagamento della complessiva somma di Euro 174.173,17
oltre interessi in favore del dott. Gennaro Giugliano;
|
| |
|
Visto l’atto di appello dall’Azienda Universitaria
Policlinico Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Gennaro
Giugliano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2004, relatore il Consigliere
Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati R. Rascio e C.
Abbate.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Nella qualità di titolare della Medi.cl.A.
Elettromedicali, fornitrice all’Azienda Universitaria Federico
II di prodotti ed apparecchiature elettro-medicali ed esclusivista
per la Campania delle società Medicotest S.r.l., il sig.
Gennaro Giugliano ha adito il Tar della Campania, rappresentando
che il rapporto contrattuale con l’Azienda Universitaria,
dopo uno svolgimento regolare ed incontestato nel corso
degli anni precedenti, era entrato in sofferenza nel corso
dell’anno 2002. L’Azienda ospedaliera, senza motivazione,
non aveva versato i corrispettivi dovuti a fronte di forniture
regolarmente effettuate, dal mese di febbraio al mese di
aprile, per una somma totale di 174.173,17. Il ricorrente
allegava copia degli ordini ricevuti a mezzo fax dall’azienda
e delle fatture quietanzate attestanti l’effettiva consegna
della merce. Il Giugliano chiedeva la declaratoria del diritto
ai corrispettivi a fronte delle prestazioni erogate con
condanna dall’Azienda Universitaria Federico II di Napoli.
Il Tribunale accoglieva la provvisionale e condannava l’Amministrazione
convenuta al pagamento della somma di Euro 174.173,17, oltre
interessi e maggior danno.
Costituitosi il contraddittorio, l’Azienda Ospedaliera eccepiva
la carenza di giurisdizione del giudice adito ed adduceva,
quale causa dei mancati pagamenti, un errore commesso al
momento della proposta d’acquisto: negli ordinativi n. 1
/2002 n. 22/2002 n. 38/2002 n. 41/2002 del DAS di Pediatria
Specialistica e n. 4/2002 del DAS di otorinolaringoiatria-
aventi ad oggetto le forniture non pagate - gli addetti
alla compilazione avevano effettuato un’erronea indicazione
dei quantitativi di unità di prodotto: specificamente, laddove
si intendevano “pezzi” erano infatti state indicate “confezioni”
contenenti ciascuna 25 pezzi di prodotto. Sebbene tali errori
fossero stati in parte successivamente corretti dal Settore
Acquisizione Farmaci e Dispositivi Medici che le aveva ogni
volta ridotte “d’ufficio”, pur continuando nell’errore e
tramutando le richieste in ordini, erano derivati quantitativi
acquistati in modo esorbitante e non corrispondente ai reali
bisogni dell’Azienda. L’Azienda Ospedaliera affermava inoltre
che la rilevanza dell’errore commesso nella compilazione
della proposta d’acquisto, riconoscibile dalla consuetudine
contrattuale ormai formatasi, non poteva non aver inciso
sulla corretta formazione della volontà contrattuale. Il
Tar della Campania, affermata la propria giurisdizione,
ha respinto il ricorso ritenuta non condivisibile la prospettazione
dell’Azienda Ospedaliera circa il requisito della riconoscibilità
dell’errore né ravvisabile la consuetudine derivante dai
rapporti contrattuali pregressi che doveva indurre il fornitore
a rendersi conto dell’errore in cui la controparte era incorsa:
analoga circostanza non era stata ravvisata neppure dalla
Commissione istituita per analizzare i rapporti contrattuali
intercorsi con la ditta, la quale da parte sua ben poteva
legittimamente ritenere che l’aumento di ordinativi fosse
dovuto all’intenzione dell’azienda di procurarsi una riserva
di prodotto per fronteggiare anche future esigenze. Condannava
pertanto l’Azienda al pagamento della somma di Euro 144.058,56,
oltre interessi e maggior danno. Avverso la sentenza ha
proposto appello l’Azienda Universitaria Policlinico Università
degli Studi di Napoli. Resiste il Giugliano con memoria
di costituzione ed appello incidentale ove chiede il pagamento
dell’intero debito.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Nel condannare l’Azienda Ospedaliera appellante
al pagamento della somma di Euro 144.058,56, oltre interessi
e maggior danno in favore del dott. Giugliano, il Tar della
Campania non ha ritenuto essenziale l’errore in cui l’Azienda
era incorso nella compilazione degli ordinativi di prodotti
elettromedicali: l’Azienda avrebbe implicitamente riconosciuto
la loro utilità anche sotto il profilo quantitativo, allorché
ha invitato la fornitrice a rimettere una nota di credito
per circa 144.000 Euro a fronte dei materiali rimessi. La
sentenza non ha poi considerato riconoscibile l’errore,
per averlo l’Azienda Universitaria contestato oltre nove
mesi dopo il primo ordinativo assuntamente errato senza
opposizioni da parte degli addetti alla ricezione, dei responsabili
degli uffici acquisti o dei singoli dipartimenti da cui
era originariamente partita la segnalazione del fabbisogno.
Da parte della stessa Commissione interna appositamente
istituita per la verifica di eventuali responsabilità connesse
all’acquisto degli elettrodi, la contestazione era infine
stata limitata alla corrispondenza dei pezzi a quelli ordinati
senza alcun accenno ad eventuali vizi di formazione della
volontà. Non era perciò possibile pretendere che il fornitore,
dott. Giuliano - neppure al corrente degli esiti dell’indagine
interna - riconoscesse un errore del quale non si erano
accorti neppure i responsabili della struttura né la consuetudine
dei rapporti contrattuali pregressi poteva indurre il fornitore
a “rendersi conto” dell’errore in quanto la stessa deduzione
non era stata elaborata neppure dalla Commissione sulla
base della documentazione relativa agli anni e ai rapporti
contrattuali precedenti.
|
| |
|
2. Il Collegio non condivide tali conclusioni.
|
| |
|
2.1. L’errore, sia pure dovuto ad inesatta
indicazione della cosa oggetto della fornitura - “confezioni”
invece che “pezzi” di prodotti elettromedicali - si è risolto
in un errore sul prezzo della fornitura medesima, per essersi
trovata l’Azienda ospedaliera di fronte ad una richiesta
di adempimento di gran lunga maggiore di quello pagato per
tale tipo di prodotto in relazione ai consumi e alle richieste
sino a quel momento effettuate e addirittura esorbitante
dispetto alle disponibilità dell’esercizio 2002: in tal
modo l’errore è caduto sull’identità del contratto, rilevante
ai fini della sua essenzialità (Cass.,sez. III, 8 giugno
2004, n. 10815).
Ciò emerge anzitutto dalla nota 23/5/2002 del direttore
del Dipartimento Clinico di Pediatria, che richiede di suddividere
la spesa sul budget di più anni, in quanto il materiale
era fornito per un consumo di due anni senza che il responsabile
del settore di Cardiologia Pediatrica lo avesse incluso
nella previsione del consumo di farmaci e dispositivi medico-diagnostici
per l’anno 2002, paventando che il budget per la spesa farmaceutica
assegnata al dipartimento era insufficiente a coprire il
fabbisogno di farmaci. Ai fini dell’essenzialità dell’errore,
sufficiente per l’annullamento del contratto ai sensi dell’art.
1429 c.c., la serie di ordinativi da cui è scaturito l’anomalia
del prezzo rispetto alle disponibilità da stanziare, non
poteva semplicemente configurarsi come una scelta incauta
del dichiarante, essendo questi legato a vincoli di bilancio
annuale per la sua stessa natura di azienda ospedaliera.
Non è perciò condivisibile il ragionamento del primo giudice,
secondo cui il divario fra gli effettivi fabbisogni e i
quantitativi forniti poteva essere imputato ad intenzione
di disporre di un maggiore magazzino di beni disponibili,
come sarebbe stato comprovato dalla richiesta 7 ottobre
2000 di rimettere nota di credito per complessivi Euro 144.058,56.
Il divario fra i pezzi richiesti e il numero dei pezzi contenuti
in ciascuna confezione pari a venticinque, assume valenza
determinante per concludere che la volontà negoziale dell’Azienda
era del tutto diversa da quella dichiarata e cadeva proprio
sull'identità dell'oggetto della prestazione, determinante
il consenso, sì da tradursi in un errore su di una qualità
essenziale della cosa (Cass., sez. III, 25 marzo 1996, n.
2635). Induce ancora a tale conclusione che il corrispettivo
da pagare al fornitore esorbitava addirittura dalle disponibilità
di spesa annuale dell’Azienda. L’insostenibilità di un approvvigionamento
di materiale addirittura superiore ai vincoli di bilancio
dell’azienda ospedaliera, notoriamente annuale e non pluriennale,
doveva apparire poi evidente e verosimile ad un fornitore
di un’Azienda ospedaliera con diuturnità di rapporti (come
il dott. Giugliano stesso si definisce): Ai fini del requisito
dell’essenzialità, il comportamento del dott. Giugliano,
destinatario della dichiarazione, concreta pertanto il vizio
sintomatico del profittamento di un errore di valutazione
da parte dell'acquirente (Cass. sez. lav., 18 novembre 1999,
n. 12784; Cass. sez. I, 29 agosto 1995, n. 9067). Né a conclusioni
diverse induce la richiesta 7 ottobre 2000 fatta al Giugliano
dall’Azienda ospedaliera di rimettere la nota di credito
per circa 144.000 Euro, che la sentenza ritiene sintomatica
per escludere il carattere dell’essenzialità. È infatti
evidente la diversa finalità della richiesta, volta a confermare
le quantità ricevute con riferimento ad una vicenda della
fornitura diversa da quella ora in causa: la contestazione
cui si riferisce la richiesta di nota di credito è infatti
quella relativa all’esatta quantità di materiale effettivamente
fornito, in precedenza fatturato addirittura in più rispetto
a quello consegnato. Il comportamento dell’Azienda Ospedaliera
vale solo a rendere incontestabile il quantitativo di elettrodi
effettivamente forniti ed incamerati ma non certo a comprovarne
il reale fabbisogno, di gran lunga inferiore al numero di
pezzi realmente pervenuti sulla base dell’equivoco contenuto
nell’ordinativo.
|
| |
|
2.2. Che poi l'art. 1431 c.c. sia volto a
tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario
della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo
della sottostante determinazione volitiva, priva di fondamento
la sentenza impugnata nella parte in cui nega che l’errore
dell’Azienda ospedaliera fosse privo del requisito della
riconoscibilità da parte del Giugliano, intesa come capacità
di rilevare l’errore stesso da una persona di media diligenza,
in relazione alle circostanze del contratto e alle qualità
dei contraenti (Cass. sez. un., 1 luglio 1997, n. 5900).
Che la contestazione sia stata mossa per la prima volta
a distanza di nove mesi dalla consegna e in coincidenza
con la richiesta di pagamento avanzata dal dott. Giugliano
non vale a rendere l’errore non riconoscibile. La differenziazione
sul piano gestionale fra il settore acquisizione farmaci
e dispositivi medici (che provvedeva ad ordinare i prodotti),
il servizio di farmacia centralizzata dell’Azienda Ospedaliera
(ove essi materialmente affluivano) e i Dipartimenti specialistici
che ne facevano effettivo uso e ne manifestavano il fabbisogno
ha condotto l’Azienda a percepire l’errore solo dopo la
comunicazione del direttore della Farmacia circa la possibile
esorbitanza della spesa. Comunicazione dalla quale ha preso
avvio l’indagine conoscitiva sul consumo dei prodotti farmaceutici
che ha portato alla scoperta dell’errore nelle ordinazioni
alla società Medi.cl.A. Elettromedicali. Osserva la Sezione
come il decorso di un periodo di tempo più o meno lungo
per la percezione di determinate anomalie gestionali sia
del tutto normale nelle strutture burocratizzate e sia percettibile
anche dai loro fornitori abituali. La complessità della
struttura ospedaliera e la qualità di suo fornitore abituale
del dott. Giugliano valgono perciò a concretare il presupposto
di cui all’art. 1431 c.c. che subordina la riconoscibilità
dell’errore alle circostanze del contratto e alla qualità
dei contraenti. Più che la mancanza di richiami ad eventuali
vizi della volontà negli ordinativi dell’ente nella relazione
della Commissione di verifica delle responsabilità connesse
all’acquisto degli elettrodi, rileva la possibilità del
dott. Giugliano di accorgersi che gli ordini di acquisto
intendevano “pezzi” e non “confezioni” sulla base di un
semplice confronto delle forniture effettuate negli anni
pregressi.
|
| |
|
3. L’obbligo dell’Azienda Ospedaliera a pagare
per intero gli ordinativi non può affermarsi neanche perché
era decorso il termine prescritto dall'art. 1511 c.c. per
la denuncia del vizio della cosa, trattandosi di vizi né
occulti né relativi a cose da trasportare, sebbene a discrepanza
fra le quantità che l’Azienda presumeva di ordinare e quelle
che effettivamente venivano fornite sulla base del contenuto
apparente dell’ordinativo. Né è dirimente, infine, che a
fronte della fornitura regolarmente effettuata ed accettata
non sarebbe mai stata offerta la restituzione. Tale obbligo
può infatti essere individuato sono quando la vicenda annullatoria
che ha investito il contratto abbia trovato il suo assetto
definitivo e certo prima, quando ancora la domanda dell’Azienda
di essere sollevata dal pagamento di un corrispettivo superiore
alle proprie disponibilità di bilancio annuale sia ancora
sub sudice. Al proposito l’Azienda Ospedaliera ha precisato
che la restituzione sarebbe stata fatta una volta accertato
l'errore negoziale e a seguito della sua assoluzione dall’obbligo
di pagamento dei quantitativi esorbitanti rispetto alle
sue necessità ed alla sue disponibilità economiche.
|
| |
|
4. La sentenza di primo grado va conclusivamente
riformata in accoglimento dell’appello principale. Rimane
con ciò respinto l’appello incidentale del Giugliano che
chiede la condanna dell’Azienda ospedaliera al pagamento
dell’intera somma richiesta nel ricorso originario, che
va a questo punto dichiarato infondato. Segue l’obbligo
dell’Azienda Ospedaliera di restituire i prodotti alla Medi.cl.A.
Elettromedicali.
Le spese di ambedue i gradi di giudizio vanno compensate
per giusti motivi.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato – Quinta Sezione, decidendo
dell’appello in premesse, lo accoglie, riformando la sentenza
impugnata. Respinge per l’effetto il ricorso di primo grado.
Spese di ambedue i gradi compensate.
|
| |
|
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 26 ottobre 2004.
|
NINO PAOLANTONIO
|
|
| Pubblica fornitura e riconoscibilità
dell’errore
| Un
primo appunto da muovere alla sentenza in commento
è che essa è stata emanata in carenza assoluta di
giurisdizione: alla pubblica udienza del 26 ottobre
2004, data di trattazione dell’appello, era stata
già da tempo pubblicata la nota sentenza della Corte
costituzionale n. 204 del 2004: com’è noto, la Consulta
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, nella parte in cui prevede che sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
«tutte le controversie in materia di pubblici servizi,
ivi compresi quelli», sostituendovi le parole “le
controversie in materia di pubblici servizi relative
a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio
in un procedimento amministrativo disciplinato dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore”.
La controversia di che trattasi pertanto, al momento
della decisione, era estranea alla giurisdizione
esclusiva amministrativa come riformata dalla sentenza
n. 204, non concernendo un pubblico servizio (in
assoluto, a mio avviso), e comunque non rientrando
in alcuna delle figure comprese nella nuova dizione
dell’art. 33 così come riscritto dalla Corte; pertanto,
com’è stato esattamente osservato in dottrina, il
Consiglio di Stato avrebbe dovuto prendere atto
della inoperatività della perpetuatio jurisdictionis
di cui all’art. 5 c.p.c., “la cui fattispecie è
integrata dal sopravvenire della legge (cioè di
un fatto realmente modificativo della realtà giuridica
e inteso a regolare gli effetti di fatti futuri)
mentre la sentenza di incostituzionalità retroagisce
sulla legge rendendo a posteriori errata la scelta
giurisdizionale operata ed impedendo ogni consolidamento”
(B. Sassani, Costituzione e giurisdizione esclusiva:
impressioni a caldo su una sentenza storica, in
questa Rivista, n. 7-04).
Sul merito, secondo la Cassazione “la rilevanza
dell'errore, come causa di annullamento del negozio,
è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità
e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come
capacità di rilevazione di esso da parte di una
persona di media diligenza, in relazione sia alle
circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti.
A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile,
quoad effectum, la concreta ed effettiva conoscenza
dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa
la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 c.c.,
volta a tutelare il solo affidamento incolpevole
del destinatario della dichiarazione negoziale viziata
nel processo formativo della sottostante determinazione
volitiva” (Cass., sez. un., 1 luglio 1997 n. 5900):
questa sentenza è stata citata dalla decisione in
commento ma, ad avviso di chi scrive, se ne sarebbe
dovuta trarre conseguenza opposta ai fini del decidere.
Infatti, “in tema di annullabilità del contratto
per errore, il requisito della riconoscibilità è
posto dagli art. 1431 e 1428 c. c. a tutela della
buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine
sulla ricorrenza di detto requisito si risolve in
un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente;
pertanto il giudice del merito davanti al quale
venga impugnato un contratto per errore non può
limitarsi a stabilire se, con riguardo alla dichiarazione
dell'errante, egli abbia realmente stipulato alla
stregua di una falsa conoscenza della realtà, ma
deve altresì accertare se il contraente cui è diretta
la dichiarazione dell'errante avrebbe potuto, con
l'uso della normale diligenza, riconoscere tale
errore, con la conseguenza in caso positivo di tale
indagine della sussistenza della riconoscibilità
dell'errore, che unitamente alla sua essenzialità
ne legittima la rilevanza e quindi l'annullamento
del contratto” (Cass., sez. III, 1 febbraio 1991
n. 980).
Non mi pare che questa indagine sia stata affatto
svolta nella specie. La sentenza fa riferimento
alla “… nota 23/5/2002 del direttore del Dipartimento
Clinico di Pediatria, che richiede di suddividere
la spesa sul budget di più anni, in quanto il materiale
era fornito per un consumo di due anni senza che
il responsabile del settore di Cardiologia Pediatrica
lo avesse incluso nella previsione del consumo di
farmaci e dispositivi medico-diagnostici per l’anno
2002”; ma non dice il Consiglio di Stato se di questa
nota fosse mai stato reso partecipe il fornitore
– del che è legittimo dubitare; ed in ogni caso,
se anche così fosse accaduto, resterebbe da dimostrare
che la conoscenza di una lettera con cui un dirigente
chiede di frazionare le spese nel tempo costituisca
elemento tale da rendere riconoscibile l’errore
caduto sulla dichiarazione relativa al quantitativo
di merce da fornire.
Il discorso poi che l’Azienda fosse legata “… a
vincoli di bilancio annuale per la sua stessa natura
di azienda ospedaliera” è del tutto irrilevante
ai fini dell’indagine sulla riconoscibilità dell’errore,
poiché potrebbe ben darsi che l’Azienda abbia disposto
ingenti ordinativi superando i limiti di bilancio,
nell’esigenza di approvvigionarsi di prodotti essenziali
– senza che l’ignaro fornitore, anche usando della
massima diligenza, debba per ciò solo sospettare
che l’ordinativo sia errato.
Ancora, secondo la decisione in commento “… il divario
fra i pezzi richiesti e il numero dei pezzi contenuti
in ciascuna confezione pari a venticinque, assume
valenza determinante per concludere che la volontà
negoziale dell’Azienda era del tutto diversa da
quella dichiarata e cadeva proprio sull'identità
dell'oggetto della prestazione, determinante il
consenso, sì da tradursi in un errore su di una
qualità essenziale della cosa”. Tuttavia, come premette
in fatto la stessa sentenza in esame, l’Azienda
aveva richiesto “confezioni”, ciascuna contenente
venticinque pezzi: non v’era quindi alcun errore
sulla qualità della cosa oggetto di fornitura, poiché
l’Azienda aveva chiesto di fornire confezioni, a
loro volta contenenti “pezzi” (presidi medicali),
e non si vede davvero come e perché il fornitore,
usando anche della massima diligenza, avrebbe mai
dovuto sospettare che la parola “confezioni” si
riferisse, in realtà, al contenuto, ossia ai “pezzi”:
del resto, sul punto, la sentenza non motiva.
Addirittura, con riferimento alla contestazione
del fornitore circa il fatto che l’Azienda avesse
contestato il surplus di fornitura solo dopo nove
mesi, e per di più in occasione della richiesta
di pagamento, la sentenza giunge ad affermare “…
come il decorso di un periodo di tempo più o meno
lungo per la percezione di determinate anomalie
gestionali sia del tutto normale nelle strutture
burocratizzate e sia percettibile anche dai loro
fornitori abituali. La complessità della struttura
ospedaliera e la qualità di suo fornitore abituale
del dott. Giugliano valgono perciò a concretare
il presupposto di cui all’art. 1431 c.c. che subordina
la riconoscibilità dell’errore alle circostanze
del contratto e alla qualità dei contraenti”.
Sarebbe come dire che l’affidamento del cittadino
dinanzi agli apparati amministrativi dovrebbe scontare
una sorta di attenuazione in considerazione della
notoria lentezza della burocrazia; o anche – il
che è lo stesso – che è in mala fede il cittadino
che effettui la prestazione nei confronti dell’amministrazione,
invii regolare fattura, e pretenda anche di essere
pagato nei medesimi tempi assegnati a qualsiasi
altro cliente privato.
Ai lettori ogni commento. |
|
|