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| n. 11-2004 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 novembre 2004 n.
7550
Pres. Elefante – Est. Cerreto
MARAVELLI, BIANCHINI, GROSSI, BADER, BIANCHINI e GROSSI
(avv.ti Coffrini e Colarizi) c/ Comune di Suzzara (avv.ti
Arria, Gianolio e Romanelli) - IVECO s.p.a. e Sapa Autoplastics
s.p.a. (già Plastal s.p.a.) (avv.to Minieri) |
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Ambiente – industrie insalubri – nozione
– fattispecie – nuovo stabilimento funzionale all’adeguamento
tecnico del ciclo produttivo – necessità dell’autorizzazione
regionale per emissioni inquinanti ai sensi degli artt.
6 e 15 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 – non sussiste
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Non è necessaria l’autorizzazione regionale
per gli impianti industriali che producono emissioni inquinanti
ai sensi degli artt. 6 e 15 del d.P.R. 203 del 1988 per
un impianto di nuova realizzazione che si limiti ad adeguare
tecnicamente il preesistente ciclo produttivo poiché la
normativa citata esclude gli insediamenti relativi ad attività
industriali nocive, e il mutamento della tecnologia impiegata
per la produzione di componenti di prodotti finiti, ove
rimanga inalterato il complessivo ciclo produttivo, non
integra un nuovo insediamento industriale. In altri termini
la costruzione di un nuovo impianto funzionale all’adeguamento
tecnico della produzione non comporta che per ciò stesso
sorga un nuovo insediamento industriale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 7550/04 REG.DEC.
N. 4594 REG.RIC. ANNO 2001
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 4594/2001, proposto
da Arnaldo MARAVELLI, Natalino BIANCHINI, Dario GROSSI,
Ulriche BADER, Tazio BIANCHINI e Umberto GROSSI, rappresentati
e difesi dagli avv.ti E. Coffrini e M. Colarizi, elettivamente
domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via Panama n. 12;
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CONTRO
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- il Comune di Suzzara, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Claudio Arria, Arrigo Gianolio e G. Romanelli elettivamente
domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Cosseria n.
5;
- La Regione Lombardia, non costituitasi;
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e nei confronti
di IVECO s.p.a. e Sapa Autoplastics s.p.a.
(già Plastal s.p.a.), rappresentate e difese dall’avv.to
G. Minieri, elettivamente domiciliate presso la Segreteria
di questa Sezione;
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per la riforma della sentenza TAR Lombardia,
sez. di Brescia, n. 72 del 12.2.2001, con la quale sono
stati riuniti e respinti i ricorsi proposti da Arnaldo Maravelli
ed altri;
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Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune e
delle società Iveco e Sapa Autoplastics, che a loro volta
hanno proposto appello incidentale;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25.6.2004, relatore il consigliere
Aniello Cerreto ed uditi i difensori delle pati come da
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
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FATTO
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I sigg. Maravelli ed altri hanno fatto presente
che avevano notificato al Comune di Suzzara l’invito ad
assumere iniziative atte a rimediare alla situazione creatasi
a seguito dell’insediamento della Ditta Plastal; che avendo
ricevuto risposta negativa dall’Amministrazione comunale
avevano proposto un primo ricorso al TAR Lombardia sez.
di Brescia; che nelle more del giudizio davanti al TAR il
Comune assumeva gli atti di cui il Responsabile dell’Ufficio
tecnico con la nota del 26.10.199 aveva eccepito la mancanza,
per cui proponevano un nuovo ricorso al TAR; che il TAR,
con la sentenza in epigrafe, riuniti i due ricorsi, li respingeva.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i ricorrenti
originari, deducendo quanto segue:
- gli istanti non erano interessati alla legittimità della
concessione edilizia relativa all’insediamento ma alla destinazione
d’uso impressa al fabbricato dalla Plastal;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, con il primo
ricorso era stato impugnato anche il decreto del 30.9.1998
del Dirigente del servizio di protezione ambientale della
Regione Lombardia per i motivi ivi indicati;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non era stato
richiesto al Sindaco di intervenire con ordinanza extra
ordinem ma di applicare la normativa igienico–sanitaria
ed urbanistica vigente, né poteva attribuirsi rilevanza
al parere favorevole espresso dalla ASL l’8.3.2000, intervenuto
solo ad attività iniziata;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, solo l’insediamento
originario dell’Iveco risaliva a vari decenni prima, mentre
gli ampliamenti erano piuttosto recenti e comunque la parte
dello stabilimento prospiciente via XXIII aprile era destinata
ad attività produttiva nel settore tradizionale, con conseguente
sconvolgimento dei rapporti con l’insediamento Plastal;
- sia la disciplina urbanistica, di cui alle deliberazioni
C.C. n. 102-103-104- del 1993, con approvazione con deliberazione
G. R. n. 19821 del 25.10.1996, sia il Regolamento di igiene
comunale (entrato in vigore nel 1991) avevano introdotto
nuove prescrizioni che non potevano non trovare applicazione
nei confronti dei nuovi insediamenti, tanto che le società
appellate avevano proposto ricorso incidentale contro la
normativa urbanistica comunale;
- il complesso industriale Iveco era stato ricompreso in
zona in cui erano consentiti usi produttivi artigianali-industriali
non nocivi (ex art. 10.04 delle N.T.A. PRG), mentre non
erano ammissibili interventi finalizzati all’insediamento
di lavorazioni insalubri di prima classe o nocive di cui
al D.M. del 2.3.1997;
- anche il regolamento di igiene prevedeva all’art. 2.7.3.3
che i nuovi insediamenti concernenti in tutto o in parte
lavorazioni insalubri di prima classe non erano consentiti
all’interno del perimetro dei centri edificati, come definito
dalla L. 865/1971;
- in base alla richiamata normativa occorreva aver riguardo
alle lavorazioni anche singole che venivano svolte, che
non dovevano essere insalubri per poter essere ubicate nella
relativa zona;
- l’attività della Plastal apparteneva alle industrie insalubri
ed il suo insediamento risaliva al 1999, con inserimento
nel complesso Iveco in piena vigenza di una normativa regolamentare
ostativa ;
- né poteva del tutto condividersi l’assunto del TAR secondo
cui le lavorazioni di tipo U6, comprese quelle insalubri
di prima classe, potevano essere mantenute o insediate ex
novo se dotate dei necessari impianti di depurazione e di
abbattimento di fattori inquinanti, in quanto ciò valeva
solo per le zone in cui erano consentiti gli usi U6 e non
nella zona in contestazione in cui erano previsti solo usi
U4 e cioè lavorazioni non insalubri;
- neppure poteva condividersi l’assunto del TAR in ordine
al mantenimento dell’unitarietà dell’insediamento industriale,
mirando la normativa ad evitare l’introduzione in tutto
od in parte di lavorazioni insalubri nella zona;
- la preesistenza di un’azienda insalubre non consentiva
la libertà di modificare la propria attività a piacimento,
dovendosi le innovazioni da introdurre rapportare con la
normativa vigente.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Suzzara nonché
le società Iveco e Sapa Autoplastics.
Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando
in particolare quanto segue:
- gli appellanti cercavano di sostenere che l’impianto doveva
considerarsi nuovo in quanto sarebbe cambiata la tipologia
dell’attività industriale svolta, senza tener presente che
nulla era stato modificato in quanto non vi erano stati
alcuna ristrutturazione o ampliamento e le prove, relative
alla presunta pericolosità dell’insediamento, avevano dato
risposta negativa a cura della ASL;
- gli appellanti insistevano su una singola lavorazione
del complesso, mentre l’attività svolta andava valutata
nel suo complesso;
- l’attività svolta non era classificabile tra quelle ad
alto rischio, che normalmente vengono collocate in zone
lontane dall’abitato, ma solo un’industria insalubre di
prima classe.
Le menzionate Società hanno proposto, per l’ipotesi in cui
fosse accolto l’appello principale, appello incidentale
nella parte in cui la sentenza appellata non aveva accolto
il loro ricorso incidentale. Hanno evidenziato che, all’interno
dello stabilimento Iveco di Suzzara, la società Sapa Autoplastics
provvedeva allo stampaggio a iniezione di materie plastiche,
saldatura ad ultrasuoni di componenti in plastica, rivettatura
di particolari metallici, assemblaggio di componenti in
plastica e di strumentazioni varie, con produzione finale
di plance porta strumenti, con coordinamento di essa con
tutte le altre lavorazioni (tra cui stampa e saldatura delle
lamiere e verniciatura), che portavano all’assemblaggio
finale del veicolo cui la plancia era destinata e configurata;
che il passaggio dalla plancia in metallo a quella in plastica
era coinciso con l’aumento dei dispositivi e delle prestazioni
opzionali, divenendo la plancia il centro di controllo dell’elettronica
del veicolo e, in quanto elemento complesso e variabile
in relazione alle richieste della clientela, l’ultimo componente
ad essere realizzato per ciascun veicolo, che uscito dalla
catena di montaggio poteva essere direttamente consegnato
all’acquirente; che pertanto non era condivisibile l’assunto
degli appellanti secondo cui quella affidata a Sapa sarebbe
una nuova attività insalubre non consentita nella zona,
in quanto non trattavasi di una lavorazione autonoma ma
di una evoluzione del prodotto industriale Iveco con affidamento
della realizzazione della plancia, rientrante nel processo
produttivo della carrozzeria, alla società SAPA. Hanno quindi
dedotto l’illegittimità del regolamento di igiene qualora
fosse interpretabile nel senso di rendere impossibile per
l’insediamento produttivo Iveco, a prescindere dall’osservanza
delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, la
modifica delle proprie modalità produttive secondo le necessità
economiche industriali avvertite; nonché l’illegittimità
del piano di fabbricazione e della variante generale al
PRG nella parte in cui veniva attribuita destinazione residenziale
alla zona prospiciente lo stabilimento, in cui insistevano
le abitazioni dei ricorrenti, richiamando le doglianze già
proposte davanti al TAR nel ricorso incidentale. In vista
dell’udienza pubblica, sia gli appellanti che le parti resistenti
hanno presentato memoria conclusiva.
Alla pubblica udienza del 25.6.2004, il ricorso è passato
in decisione.
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DIRITTO
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1. Con sentenza TAR Lombardia, sez. di Brescia,
n. 72 del 12.2.2001 sono stati riuniti e respinti i due
ricorsi proposti dai sigg. Arnaldo Maravelli ed altri avverso
la nota del Sindaco del comune di Suzzara in data 15.12.1999,
con la quale era stata respinta la loro richiesta di adottare
provvedimenti atti a porre termine alla situazione conseguente
all’attività industriale insalubre svolta dalla Plastal
nello stabilimento IVECO, nonché avverso il nulla osta in
data 27.03.2000 per l’attività di stampaggio ed assemblaggio
di componenti in plastica per l’uso automobilistico e la
licenza d’uso n. 1999/0044 con la quale l’IVECO-FIAT s.p.a.
era stata autorizzata all’uso industriale del fabbricato
denominato ex 900 in Suzzara. Di conseguenza è stato dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla SAPA
Autoplastics (già Plastal).
Avverso detta sentenza hanno proposto appello principale
i sigg. Arnaldo Maravelli ed altri, mentre le società Iveco
e Sapa Autoplastics hanno avanzato appello incidentale subordinato.
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2. L’appello principale è infondato in quanto,
contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la sentenza
del TAR deve essere sostanzialmente confermata.
2.1. Il TAR si è limitato a precisare che nel caso in esame
non ricorrevano i presupposti affinché il Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, emanasse ordinanze con tingibili ed
urgenti.
Gli appellanti concordano su tale assunto, ma poi precisano
che essi non avevano richiesto interventi extra ordinem
ma l’applicazione della normativa igienico-sanitaria ed
urbanistica esistente.
Ma il Sindaco, come risulta dalla nota di risposta del 15.12.1999,
non ha fatto altro che applicare tale normativa, sul presupposto
che non fosse stato installato dalla Plastal un nuovo insediamento
produttivo, anche se poi ha richiamato l’impegno dell’Amministrazione
comunale ad una costante attività di controllo e di indagine
sulle emissioni e sulla qualità dell’area nella zona interessata,
al fine di evitare l’aggravamento delle condizioni di insalubrità,
prospettando anche soluzioni idonee per la dismissione di
parti di aree produttive inserite nel centro abitato.
Non si vede poi la ragione per cui, al fine di escludere
l’attuale pericolosità delle emissioni provenienti dallo
stabilimento industriale dal punto di vista igienico-sanitario,
il TAR non poteva far riferimento al parere ASL dell’8.3.2000,
anche se successivo alla risposta sindacale del 1999, atteso
che gli appellanti hanno ribadito di non essere interessati
alla legittimità della concessione edilizia ma alla destinazione
d’uso impressa al fabbricato dalla Plastal.
2.2. Per quanto concerne l’assunto del TAR secondo i ricorrenti
non avrebbero impugnato il decreto del 30.9.1998 del Dirigente
del servizio di protezione ambientale della Regione Lombardia,
esso va corretto nel senso che, pur essendo formalmente
menzionato tale decreto nell’epigrafe dell’impugnativa,
poi mancavano specifiche censure avverso detto decreto,
che del resto si basava su una specifica istruttoria, con
valutazione positiva con particolare riferimento alle caratteristiche
chimico-fisiche delle emissioni prodotte dall’attività della
Plastal.
2.3.3 Viene infine in rilievo la questione se l’ originario
insediamento industriale, una volta subentrata nel ciclo
produttivo la Plastal (con produzione finale di plance porta
strumenti da assemblare con i prodotti Iveco Fiat), possa
essere ritenuto nuovo e quindi incompatibile con le prescrizioni
de Regolamento di igiene del 1991 e del P.R.G. che classifica
la zona D1 –artigianale- industriale edificata e di completamento,
escludendo gli insediamenti relativi ad attività industriali
nocive (di cui alla sigla U6). Secondo i ricorrenti la novità
sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dell’insediamento
Plastal nonché la natura insalubre di prima classe dell’attività
effettuata in centro edificato sostanziano altrettanti elementi
ostativi per lo svolgimento delle lavorazioni nello stabilimento
IVECO. Va in contrario osservato, in conformità a quanto
ritenuto nella nota sindacale del 15.12.1999 e confermato
dal TAR, che il presupposto da cui muovono i ricorrenti
non è condivisibile.
Il mutamento della tecnologia impiegata per la produzione
di componenti di prodotti finiti, ove rimanga inalterato
il complessivo ciclo produttivo, non integra un nuovo insediamento
industriale. In altri termini la costruzione di un nuovo
impianto funzionale all’adeguamento tecnico della produzione
non comporta che per ciò stesso sorga un nuovo insediamento
industriale.
Al riguardo sono esemplificativi sul piano del diritto positivo
gli artt. 6 e 15 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 laddove subordinano
la costruzione di un nuovo impianto o la modifica sostanziale
dell’impianto che comporti variazioni quantitative e/o qualitative
delle emissioni inquinanti all’autorizzazione regionale.
Il fatto che è subentrata altra ditta specializzata nella
produzione in plastica delle componenti dell’auto all’interno
sia del medesimo ciclo produttivo originario che nei locali
ove esso è stato da sempre effettuato, lungi dall’integrare
l’asserita novità dell’insediamento, dimostra semmai il
contrario in quanto viene mantenuta la stessa produzione
dello stabilimento senza alcuna differenza di volume, di
superficie o di mutamento di destinazione d’uso (come puntualmente
precisato nella nota sindacale del 15.12.1999). Del resto
attualmente le forme di produzione integrate con il concorso
di soggetti specializzati sono addirittura imposte dalla
dinamica economica. Per cui nell’ambito di unitari poli
industriali i cicli produttivi si integrano a vicenda e
si rinnovano, fermo ovviamente il rispetto della normativa
specifica di tutela dell’ambiente.
Venuto meno il presupposto della novità dell’insediamento
non trovano applicazione le norme contenute sia nel PRG,
con annesse disposizioni tecniche, che nel regolamento d’igiene,
che si riferiscono per l’appunto ai nuovi opifici industriali
o ad ampliamenti significativi di attività preesistenti.
Per cui, la preesistenza della fabbrica e la priorità dell’uso,
compatibile con le norme ambientali, sono ostative alla
applicabilità della normativa invocata. 2.4. L’infondatezza
dell’appello principale comporta la carenza di interesse
alla trattazione nel merito dell’appello incidentale di
carattere subordinato. 3. Per quanto considerato, l’appello
principale deve essere respinto, con assorbimento dell’appello
incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. V) respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 25.6. 2004 con l’intervento dei signori: Pres. Agostino
Elefante Cons. Raffaele Carboni Cons. Paolo Buonvino Cons.
Marzio Branca Cons. Aniello Cerreto Estensore
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IL PRESIDENTE
f.to Agostino Elefante
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L'ESTENSORE f.to Aniello Cerreto
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 novembre 2004
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