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n. 11-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 novembre 2004 n. 7550
Pres. Elefante – Est. Cerreto
MARAVELLI, BIANCHINI, GROSSI, BADER, BIANCHINI e GROSSI (avv.ti Coffrini e Colarizi) c/ Comune di Suzzara (avv.ti Arria, Gianolio e Romanelli) - IVECO s.p.a. e Sapa Autoplastics s.p.a. (già Plastal s.p.a.) (avv.to Minieri)


Ambiente – industrie insalubri – nozione – fattispecie – nuovo stabilimento funzionale all’adeguamento tecnico del ciclo produttivo – necessità dell’autorizzazione regionale per emissioni inquinanti ai sensi degli artt. 6 e 15 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 – non sussiste

Non è necessaria l’autorizzazione regionale per gli impianti industriali che producono emissioni inquinanti ai sensi degli artt. 6 e 15 del d.P.R. 203 del 1988 per un impianto di nuova realizzazione che si limiti ad adeguare tecnicamente il preesistente ciclo produttivo poiché la normativa citata esclude gli insediamenti relativi ad attività industriali nocive, e il mutamento della tecnologia impiegata per la produzione di componenti di prodotti finiti, ove rimanga inalterato il complessivo ciclo produttivo, non integra un nuovo insediamento industriale. In altri termini la costruzione di un nuovo impianto funzionale all’adeguamento tecnico della produzione non comporta che per ciò stesso sorga un nuovo insediamento industriale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 7550/04 REG.DEC.
N. 4594 REG.RIC. ANNO 2001

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 4594/2001, proposto
da Arnaldo MARAVELLI, Natalino BIANCHINI, Dario GROSSI, Ulriche BADER, Tazio BIANCHINI e Umberto GROSSI, rappresentati e difesi dagli avv.ti E. Coffrini e M. Colarizi, elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via Panama n. 12;

 

CONTRO

 

- il Comune di Suzzara, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Arria, Arrigo Gianolio e G. Romanelli elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Cosseria n. 5;
- La Regione Lombardia, non costituitasi;

 

e nei confronti
di IVECO s.p.a. e Sapa Autoplastics s.p.a. (già Plastal s.p.a.), rappresentate e difese dall’avv.to G. Minieri, elettivamente domiciliate presso la Segreteria di questa Sezione;

 

per la riforma della sentenza TAR Lombardia, sez. di Brescia, n. 72 del 12.2.2001, con la quale sono stati riuniti e respinti i ricorsi proposti da Arnaldo Maravelli ed altri;

 

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune e delle società Iveco e Sapa Autoplastics, che a loro volta hanno proposto appello incidentale;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25.6.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi i difensori delle pati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

 

FATTO

 

I sigg. Maravelli ed altri hanno fatto presente che avevano notificato al Comune di Suzzara l’invito ad assumere iniziative atte a rimediare alla situazione creatasi a seguito dell’insediamento della Ditta Plastal; che avendo ricevuto risposta negativa dall’Amministrazione comunale avevano proposto un primo ricorso al TAR Lombardia sez. di Brescia; che nelle more del giudizio davanti al TAR il Comune assumeva gli atti di cui il Responsabile dell’Ufficio tecnico con la nota del 26.10.199 aveva eccepito la mancanza, per cui proponevano un nuovo ricorso al TAR; che il TAR, con la sentenza in epigrafe, riuniti i due ricorsi, li respingeva.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i ricorrenti originari, deducendo quanto segue:
- gli istanti non erano interessati alla legittimità della concessione edilizia relativa all’insediamento ma alla destinazione d’uso impressa al fabbricato dalla Plastal;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, con il primo ricorso era stato impugnato anche il decreto del 30.9.1998 del Dirigente del servizio di protezione ambientale della Regione Lombardia per i motivi ivi indicati;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non era stato richiesto al Sindaco di intervenire con ordinanza extra ordinem ma di applicare la normativa igienico–sanitaria ed urbanistica vigente, né poteva attribuirsi rilevanza al parere favorevole espresso dalla ASL l’8.3.2000, intervenuto solo ad attività iniziata;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, solo l’insediamento originario dell’Iveco risaliva a vari decenni prima, mentre gli ampliamenti erano piuttosto recenti e comunque la parte dello stabilimento prospiciente via XXIII aprile era destinata ad attività produttiva nel settore tradizionale, con conseguente sconvolgimento dei rapporti con l’insediamento Plastal;
- sia la disciplina urbanistica, di cui alle deliberazioni C.C. n. 102-103-104- del 1993, con approvazione con deliberazione G. R. n. 19821 del 25.10.1996, sia il Regolamento di igiene comunale (entrato in vigore nel 1991) avevano introdotto nuove prescrizioni che non potevano non trovare applicazione nei confronti dei nuovi insediamenti, tanto che le società appellate avevano proposto ricorso incidentale contro la normativa urbanistica comunale;
- il complesso industriale Iveco era stato ricompreso in zona in cui erano consentiti usi produttivi artigianali-industriali non nocivi (ex art. 10.04 delle N.T.A. PRG), mentre non erano ammissibili interventi finalizzati all’insediamento di lavorazioni insalubri di prima classe o nocive di cui al D.M. del 2.3.1997;
- anche il regolamento di igiene prevedeva all’art. 2.7.3.3 che i nuovi insediamenti concernenti in tutto o in parte lavorazioni insalubri di prima classe non erano consentiti all’interno del perimetro dei centri edificati, come definito dalla L. 865/1971;
- in base alla richiamata normativa occorreva aver riguardo alle lavorazioni anche singole che venivano svolte, che non dovevano essere insalubri per poter essere ubicate nella relativa zona;
- l’attività della Plastal apparteneva alle industrie insalubri ed il suo insediamento risaliva al 1999, con inserimento nel complesso Iveco in piena vigenza di una normativa regolamentare ostativa ;
- né poteva del tutto condividersi l’assunto del TAR secondo cui le lavorazioni di tipo U6, comprese quelle insalubri di prima classe, potevano essere mantenute o insediate ex novo se dotate dei necessari impianti di depurazione e di abbattimento di fattori inquinanti, in quanto ciò valeva solo per le zone in cui erano consentiti gli usi U6 e non nella zona in contestazione in cui erano previsti solo usi U4 e cioè lavorazioni non insalubri;
- neppure poteva condividersi l’assunto del TAR in ordine al mantenimento dell’unitarietà dell’insediamento industriale, mirando la normativa ad evitare l’introduzione in tutto od in parte di lavorazioni insalubri nella zona;
- la preesistenza di un’azienda insalubre non consentiva la libertà di modificare la propria attività a piacimento, dovendosi le innovazioni da introdurre rapportare con la normativa vigente.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Suzzara nonché le società Iveco e Sapa Autoplastics.
Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando in particolare quanto segue:
- gli appellanti cercavano di sostenere che l’impianto doveva considerarsi nuovo in quanto sarebbe cambiata la tipologia dell’attività industriale svolta, senza tener presente che nulla era stato modificato in quanto non vi erano stati alcuna ristrutturazione o ampliamento e le prove, relative alla presunta pericolosità dell’insediamento, avevano dato risposta negativa a cura della ASL;
- gli appellanti insistevano su una singola lavorazione del complesso, mentre l’attività svolta andava valutata nel suo complesso;
- l’attività svolta non era classificabile tra quelle ad alto rischio, che normalmente vengono collocate in zone lontane dall’abitato, ma solo un’industria insalubre di prima classe.
Le menzionate Società hanno proposto, per l’ipotesi in cui fosse accolto l’appello principale, appello incidentale nella parte in cui la sentenza appellata non aveva accolto il loro ricorso incidentale. Hanno evidenziato che, all’interno dello stabilimento Iveco di Suzzara, la società Sapa Autoplastics provvedeva allo stampaggio a iniezione di materie plastiche, saldatura ad ultrasuoni di componenti in plastica, rivettatura di particolari metallici, assemblaggio di componenti in plastica e di strumentazioni varie, con produzione finale di plance porta strumenti, con coordinamento di essa con tutte le altre lavorazioni (tra cui stampa e saldatura delle lamiere e verniciatura), che portavano all’assemblaggio finale del veicolo cui la plancia era destinata e configurata; che il passaggio dalla plancia in metallo a quella in plastica era coinciso con l’aumento dei dispositivi e delle prestazioni opzionali, divenendo la plancia il centro di controllo dell’elettronica del veicolo e, in quanto elemento complesso e variabile in relazione alle richieste della clientela, l’ultimo componente ad essere realizzato per ciascun veicolo, che uscito dalla catena di montaggio poteva essere direttamente consegnato all’acquirente; che pertanto non era condivisibile l’assunto degli appellanti secondo cui quella affidata a Sapa sarebbe una nuova attività insalubre non consentita nella zona, in quanto non trattavasi di una lavorazione autonoma ma di una evoluzione del prodotto industriale Iveco con affidamento della realizzazione della plancia, rientrante nel processo produttivo della carrozzeria, alla società SAPA. Hanno quindi dedotto l’illegittimità del regolamento di igiene qualora fosse interpretabile nel senso di rendere impossibile per l’insediamento produttivo Iveco, a prescindere dall’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, la modifica delle proprie modalità produttive secondo le necessità economiche industriali avvertite; nonché l’illegittimità del piano di fabbricazione e della variante generale al PRG nella parte in cui veniva attribuita destinazione residenziale alla zona prospiciente lo stabilimento, in cui insistevano le abitazioni dei ricorrenti, richiamando le doglianze già proposte davanti al TAR nel ricorso incidentale. In vista dell’udienza pubblica, sia gli appellanti che le parti resistenti hanno presentato memoria conclusiva.
Alla pubblica udienza del 25.6.2004, il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Con sentenza TAR Lombardia, sez. di Brescia, n. 72 del 12.2.2001 sono stati riuniti e respinti i due ricorsi proposti dai sigg. Arnaldo Maravelli ed altri avverso la nota del Sindaco del comune di Suzzara in data 15.12.1999, con la quale era stata respinta la loro richiesta di adottare provvedimenti atti a porre termine alla situazione conseguente all’attività industriale insalubre svolta dalla Plastal nello stabilimento IVECO, nonché avverso il nulla osta in data 27.03.2000 per l’attività di stampaggio ed assemblaggio di componenti in plastica per l’uso automobilistico e la licenza d’uso n. 1999/0044 con la quale l’IVECO-FIAT s.p.a. era stata autorizzata all’uso industriale del fabbricato denominato ex 900 in Suzzara. Di conseguenza è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla SAPA Autoplastics (già Plastal).
Avverso detta sentenza hanno proposto appello principale i sigg. Arnaldo Maravelli ed altri, mentre le società Iveco e Sapa Autoplastics hanno avanzato appello incidentale subordinato.

 

2. L’appello principale è infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, la sentenza del TAR deve essere sostanzialmente confermata.
2.1. Il TAR si è limitato a precisare che nel caso in esame non ricorrevano i presupposti affinché il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, emanasse ordinanze con tingibili ed urgenti.
Gli appellanti concordano su tale assunto, ma poi precisano che essi non avevano richiesto interventi extra ordinem ma l’applicazione della normativa igienico-sanitaria ed urbanistica esistente.
Ma il Sindaco, come risulta dalla nota di risposta del 15.12.1999, non ha fatto altro che applicare tale normativa, sul presupposto che non fosse stato installato dalla Plastal un nuovo insediamento produttivo, anche se poi ha richiamato l’impegno dell’Amministrazione comunale ad una costante attività di controllo e di indagine sulle emissioni e sulla qualità dell’area nella zona interessata, al fine di evitare l’aggravamento delle condizioni di insalubrità, prospettando anche soluzioni idonee per la dismissione di parti di aree produttive inserite nel centro abitato.
Non si vede poi la ragione per cui, al fine di escludere l’attuale pericolosità delle emissioni provenienti dallo stabilimento industriale dal punto di vista igienico-sanitario, il TAR non poteva far riferimento al parere ASL dell’8.3.2000, anche se successivo alla risposta sindacale del 1999, atteso che gli appellanti hanno ribadito di non essere interessati alla legittimità della concessione edilizia ma alla destinazione d’uso impressa al fabbricato dalla Plastal.
2.2. Per quanto concerne l’assunto del TAR secondo i ricorrenti non avrebbero impugnato il decreto del 30.9.1998 del Dirigente del servizio di protezione ambientale della Regione Lombardia, esso va corretto nel senso che, pur essendo formalmente menzionato tale decreto nell’epigrafe dell’impugnativa, poi mancavano specifiche censure avverso detto decreto, che del resto si basava su una specifica istruttoria, con valutazione positiva con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni prodotte dall’attività della Plastal.
2.3.3 Viene infine in rilievo la questione se l’ originario insediamento industriale, una volta subentrata nel ciclo produttivo la Plastal (con produzione finale di plance porta strumenti da assemblare con i prodotti Iveco Fiat), possa essere ritenuto nuovo e quindi incompatibile con le prescrizioni de Regolamento di igiene del 1991 e del P.R.G. che classifica la zona D1 –artigianale- industriale edificata e di completamento, escludendo gli insediamenti relativi ad attività industriali nocive (di cui alla sigla U6). Secondo i ricorrenti la novità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dell’insediamento Plastal nonché la natura insalubre di prima classe dell’attività effettuata in centro edificato sostanziano altrettanti elementi ostativi per lo svolgimento delle lavorazioni nello stabilimento IVECO. Va in contrario osservato, in conformità a quanto ritenuto nella nota sindacale del 15.12.1999 e confermato dal TAR, che il presupposto da cui muovono i ricorrenti non è condivisibile.
Il mutamento della tecnologia impiegata per la produzione di componenti di prodotti finiti, ove rimanga inalterato il complessivo ciclo produttivo, non integra un nuovo insediamento industriale. In altri termini la costruzione di un nuovo impianto funzionale all’adeguamento tecnico della produzione non comporta che per ciò stesso sorga un nuovo insediamento industriale.
Al riguardo sono esemplificativi sul piano del diritto positivo gli artt. 6 e 15 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 laddove subordinano la costruzione di un nuovo impianto o la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni quantitative e/o qualitative delle emissioni inquinanti all’autorizzazione regionale.
Il fatto che è subentrata altra ditta specializzata nella produzione in plastica delle componenti dell’auto all’interno sia del medesimo ciclo produttivo originario che nei locali ove esso è stato da sempre effettuato, lungi dall’integrare l’asserita novità dell’insediamento, dimostra semmai il contrario in quanto viene mantenuta la stessa produzione dello stabilimento senza alcuna differenza di volume, di superficie o di mutamento di destinazione d’uso (come puntualmente precisato nella nota sindacale del 15.12.1999). Del resto attualmente le forme di produzione integrate con il concorso di soggetti specializzati sono addirittura imposte dalla dinamica economica. Per cui nell’ambito di unitari poli industriali i cicli produttivi si integrano a vicenda e si rinnovano, fermo ovviamente il rispetto della normativa specifica di tutela dell’ambiente.
Venuto meno il presupposto della novità dell’insediamento non trovano applicazione le norme contenute sia nel PRG, con annesse disposizioni tecniche, che nel regolamento d’igiene, che si riferiscono per l’appunto ai nuovi opifici industriali o ad ampliamenti significativi di attività preesistenti.
Per cui, la preesistenza della fabbrica e la priorità dell’uso, compatibile con le norme ambientali, sono ostative alla applicabilità della normativa invocata. 2.4. L’infondatezza dell’appello principale comporta la carenza di interesse alla trattazione nel merito dell’appello incidentale di carattere subordinato. 3. Per quanto considerato, l’appello principale deve essere respinto, con assorbimento dell’appello incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25.6. 2004 con l’intervento dei signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Raffaele Carboni Cons. Paolo Buonvino Cons. Marzio Branca Cons. Aniello Cerreto Estensore

 

IL PRESIDENTE
f.to Agostino Elefante

 

L'ESTENSORE f.to Aniello Cerreto

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 novembre 2004

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