Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2004 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 novembre 2004 n. 7256
Pres. Varrone, Est. Polito
Coop. S.r.l. La Splendente (Avv.ti G. Abbamonte ed E. M. Zuppardi) c. Università degli Studi di Salerno (Avv. A. Palma)


1. Contratti della P.A. – Servizio di pulizia – Illegittima esclusione – Reintegrazione nell’esecuzione del contratto – Rifiuto dell’impresa al subentro – Non preclude la richiesta di risarcimento danno

 

2. Contratti della P.A. - Mancata accettazione della reintegrazione parziale nell’esecuzione del contratto - Qualificazione, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. , quale condotta del creditore non ispirata a criteri di “ordinaria diligenza” – Inammissibilità - Ragioni

 

3. Contratti della P.A. – Risarcimento del danno per perdita di chanches - Inapplicabilità dell’art. 345 della legge 20.03.1985, n. 2248, all. F. – Ragioni

1. Non può costituire circostanza preclusiva della domanda di risarcimento la mancata adesione dell’impresa alla disponibilità offerta dall’Amministrazione a consentire il subentro nell’ esecuzione del servizio di pulizie per il residuo periodo di durata del contratto. Infatti la reintegrazione nell’esecuzione del contratto non può tradursi nel ristoro dei mancati ricavi per tutto il periodo antecedente, di gran lunga superiore e derivante da estromissione dall’effettuazione del servizio per effetto dell’illegittima aggiudicazione del contratto ad altro concorrente.

 

2. La mancata accettazione della reintegrazione parziale nell’esecuzione del contratto non può essere qualificata, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. , quale condotta del creditore non ispirata a criteri di “ordinaria diligenza”, ove si consideri che l’interesse originario della società appellante era indirizzato all’esecuzione dell’appalto per il suo complessivo valore e durata, quali identificati nel bando di gara. La prestazione del servizio per un periodo di limitata durata introduce, invece, condizioni nuove negli aspetti economici ed organizzativi , che l’impresa può valutare con la più ampia sfera di autonomia con riguardo sia al diverso impegno di mezzi ed attrezzature, sia al mutato livello di remunerazione che ne può conseguire. Inoltre il creditore secondo il principio stabilito dall’art. 1181 cod. civ., può sempre rifiutare l’offerta di un adempimento parziale rispetto all’originaria configurazione del rapporto obbligatorio e tale connotazione riveste la disponibilità dell’ amministrazione di consentire l’effettuazione del servizio per una durata limitata rispetto a quella prevista nel bando di gara.

 

3. Non può applicarsi, in caso di mancato affidamento di un appalto di servizi, la commisurazione della perdita dell’utile di impresa al 10 % del valore dell’offerta economica secondo il criterio che può desumersi dall’art. 345 della legge 20.03.1985, n. 2248, all. F., in caso di mancata esecuzione di lavori di cui sia stato riconosciuto il titolo all’affidamento. Si tratta invero di disposizione valida per il settore dei lavori pubblici che non appare suscettibile di pedissequa estensione analogica ai diversi casi di appalti di servizi e di forniture.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.7256/04 Reg.Dec.
N. 3786 Reg.Ric.
ANNO 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 3786/2003 proposto
dalla Coop. S.r.l. La Splendente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte ed Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via G.C. Porro n. 8;

 

contro

 

l’Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’’avv.to Antonio Palma, con domicilio eletto in Roma, via F. Cesi, n. 21, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Greco;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione I^, n. 2414/02 del 24.12.2002;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 25 giugno 2004 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’avv. Visone per delega dell’avv. Abbamonte e l’avv. Colalillo per delega dell’avv. Palma;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

A seguito di contenzioso instaurato avanti al giudice amministrativo nei due gradi di giudizio la Coop. S.r.l. La Splendente otteneva l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara a licitazione privata indetta dall’Università degli Studi di Salerno per l’affidamento del servizio di pulizia di alcuni edifici dell’Ateneo per il triennio 1996/1999.
In relazione all’esito del predetto contenzioso l’Università degli Studi di Salerno attivava un confronto con la Soc. Coop. La Splendente e la precedente aggiudicataria Soc. Coop. S. Brigida per il subentro nella gestione del servizio di pulizia per il periodo residuo di durata dell’appalto. A conclusione degli incontri era constata l’insussistenza delle condizioni organizzative per procedere la subentro per la netta opposizione delle organizzazioni sindacali e degli stessi lavoratori a tale ipotesi, che implicava una drastica riduzione dell’orario di lavoro.
La Coop. La Splendente adiva, quindi, il T.A.R. Salerno al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata esecuzione del contratto di appalto, quantificandolo nella misura del 10 % del prezzo offerto in sede di gara pari £. 406.738.800=, oltre al ristoro, da stabilirsi in via equitativa, della perdita di “chance” in analoghe gare per il mancato accrescimento delle iscrizioni utili ai fini dell’inserimento nella fascia F) di cui all’art. 3 del d.m. n. 247/1997.
Con sentenza n. 2414/02 del 24.12.2002 il T.A.R. della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione I^, respingeva il ricorso.
Avverso la pronunzia reiettiva la Coop. La Splendente ha proposto appello ed ha sostenuto l’erroneità delle statuizioni in essa contenute per violazione dell’art. 1227, secondo comma cod. civ.; travisamento delle circostanze di fatto e di diritto; violazione della regola del passaggio del cantiere prevista dall’art. 1.6.1. del C.C.N.L. relativo alle aziende che svolgono lavori di pulizia.
In sede di note conclusive la Cooperativa appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive
Si è costituita il giudizio l’Università degli Studi di Salerno che ha contrastato i motivi di impugnazione e chiesto il rigetto dell’appello. All’udienza del 25 giugno 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

1). Va in primo luogo disatteso l’assunto dell’ appellata Università degli Studi di Salerno secondo il quale la pretesa risarcitoria avanzata dalla Soc. Coop. “La Splendente” potrebbe avere ingresso solo a seguito della rinnovazione della gara relativa al servizio di pulizia di edifici dell’ Ateneo per gli anni 1996/1999 (il cui esito era stato riconosciuto illegittimo con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI^, n. 148/1998) ed in presenza dell’affidamento del servizio medesimo all’odierna appellante.
L’Università resistente ha invero riconosciuto – dando esecuzione alla pronunzia del Consiglio di Stato – il diritto della Soc. Coop. “La Splendente”, quale seconda classificata, a subentrare nell’effettuazione del servizio (cfr. verbali di riunione presso la Direzione Amministrativa dell’ Ente in data 1° e 27 gennaio 1999). L’interesse pretensivo della Società che aveva partecipato alla gara ad assumere la qualità di contraente trova, pertanto, conferma in conformi statuizioni della stazione appaltante.

 

2). La domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato affidamento del servizio, commisurato alla perdita dell’utile di impresa, merita accoglimento.
Diversamente dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure il Collegio ritiene che non può costituire circostanza preclusiva della domanda di risarcimento la mancata adesione della Soc. “La Splendente” alla disponibilità offerta dall’Amministrazione a consentire il subentro nell’ esecuzione del servizio di pulizie per il residuo periodo di durata del contratto, pari a cinque mesi, non sussistendo gli estremi per l’applicazione alla fattispecie “de qua” dell’art. 1227 cod. civ. che esclude il “risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza” E’ agevole rilevare, sotto un primo profilo, che la reintegrazione nell’esecuzione del contratto per la durata residua di cinque mesi rispetto a quella complessiva di tre anni, in alcun modo può tradursi nel ristoro dei mancati ricavi per tutto il periodo antecedente, di gran lunga superiore e che aveva visto la Soc. “La Splendente” estromessa dall’effettuazione del servizio per effetto dell’illegittima aggiudicazione del contratto ad altro concorrente. La mancata accettazione della reintegrazione parziale nell’esecuzione del contratto non può essere, quindi, qualificata, ai sensi del richiamato art. 1227 cod. civ. , quale condotta del creditore non ispirata a criteri di “ordinaria diligenza”, ove si consideri che l’interesse originario della società appellante era indirizzato all’esecuzione dell’appalto per il suo complessivo valore e durata, quali identificati nel bando di gara. La prestazione del servizio per un periodo di limitata durata introduce, invece, condizioni nuove negli aspetti economici ed organizzativi , che l’impresa può valutare con la più ampia sfera di autonomia con riguardo sia al diverso impegno di mezzi ed attrezzature, sia al mutato livello di remunerazione che ne può conseguire.
E’ noto, inoltre, che il creditore secondo il principio stabilito dall’art. 1181 cod. civ. , può sempre rifiutare l’offerta di un adempimento parziale rispetto all’originaria configurazione del rapporto obbligatorio e tale connotazione riveste la disponibilità dell’ amministrazione di consentire l’effettuazione del servizio per la durata di soli cinque mesi rispetto ai trentasei indicati nel bando di gara.
Non può accedersi alla tesi della resistente Amministrazione, che muovendo dalla configurazione, con richiamo agli artt. 35, comma primo, del d.lgs. 31.03.1998, n. 80, e 2258 cod. civ., della reintegrazione in forma specifica come mezzo prioritario di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo, fa seguire alla sua mancata accettazione la preclusione di ogni ristoro per equivalente. In disparte ogni considerazione sull’asserito carattere di priorità della forma di risarcimento restitutoria rispetto a quella per equivalente, che l’art. 35, nella sua formulazione testuale, appare invece configurare come mezzi concorrenti rimessi al prudente apprezzamento del giudice adito, deve ribadirsi che nella specie, come in precedenza posto in rilievo, non vi è stata alcuna offerta da parte dell’Università degli Studi di Salerno idonea a garantire l’integrale ripristino della Soc. “La Splendente” delle situazioni soggettive lese dall’illegittimo esito della gara di appalto dei servizi di pulizie per il periodo 1996/1999.
2.1). Il danno sofferto dalla Soc. “La Splendente”, derivante dall’illegittimità degli atti di aggiudicazione della gara può, pertanto, essere commisurato al mancato utile di impresa, da stabilirsi sulla base del prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara pari a £. 406.638.800=. Non va condivisa l’eccezione dell’Università resistente secondo la quale l’appellante non avrebbe fornito prova dell’inoperosità dell’impresa per il periodo di appalto. E’ noto, infatti, che le imprese di pulizia sono caratterizzate da organizzazione flessibile e possono operare in una pluralità di settori, acquisendo agevolmente sul mercato i necessari mezzi tecnici ed in presenza di un’offerta di maestranze che non sono caratterizzate da livelli di professionalità difficilmente fungibili. Detta flessibilità di impiego operativo è agevolata da apposita di posizione del CCNL che regola il settore (art. 1.6.1.) la quale, a garanzia dei livelli occupazionali e della stabilità delle posizioni lavorative, in caso di cessazione di appalti per i servizi “de quibus” o di modifica dei termini, delle modalità e delle prestazioni contrattuali, consente all’impresa subentrante di avvalersi delle precedenti maestranze (c.d. passaggio di cantiere). Il richiamo a detta disposizione da parte della dalla Soc. “La Splendente” in sede di appello, diversamente da quanto eccepito dalla resistente Università, non introduce un motivo nuovo non dedotto in primo grado in contrasto con il divieto stabilito dall’art. 345 cod. proc. civ., trattandosi all’evidenza di uno sviluppo e specificazione della domanda formulata in prime cure. Si versa, inoltre, a fronte di disposizioni che, nello loro valenza regolamentare “erga omnes” per il settore di riferimento, possono formare oggetto di cognizione anche “ex officio” da parte dell’organo giudicante.
Il collegio non reputa di poter accedere all’istanza di commisurare la perdita dell’utile di impresa al 10 % del valore dell’offerta economica secondo il criterio che può desumersi dall’art. 345 della legge 20.03.1985, n. 2248, all. F., in caso di mancata esecuzione di lavori di cui sia stato riconosciuto il titolo all’affidamento. Si tratta invero di disposizione valida per il settore dei lavori pubblici che non appare suscettibile di pedissequa estensione analogica ai diversi casi di appalti di servizi e di forniture (cfr. questa Sezione, n. 4567 del 07.08.2003).
Il parametro di liquidazione presuntiva può, inoltre, essere disatteso caso per caso in base a prudenti criteri valutativi fondati sulle qualità soggettive dell’impresa affidataria, le condizioni di mercato che si riflettono sulla tipologia di prestazione oggetto di appalto, il livello di concorsualità per l’acquisizione della pubblica commessa.
Nella specie l’organizzazione della Soc. “La Splendente” in forma di Cooperativa che, per statuto, persegue gli scopi sociali “senza fini speculativi o di lucro”, induce a ritenere che l’area del profitto riceva attenuazione per la migliore remunerazione dei diversi fattori produttivi ed in via primaria di quello attinente all’impiego della forza lavoro. Inoltre l’elevato fattore di concorrenzialità in sede di gare per l’affidamento dei servizi di pulizia determina notoriamente, nella modulazione dell’offerta al ribasso, un’erosione della percentuale dell’utile dell’impresa.
Il collegio reputa, pertanto, equo quantificare il danno ingiusto per perdita dell’utile di impresa nella misura del 5% del valore dell’ offerta formulato al ribasso (pari a £. 406.638.800=), che va determinato in £. 20.331.940=, da convertire in euro 10.500,57.
2). Non va invece accolta la richiesta di riconoscimento del risarcimento dell’ulteriore danno derivante dal mancato accrescimento – per effetto del mancato affidamento dell’appalto di pulizie degli edifici dell’Università di Salerno – della fascia di classificazione prevista dall’art. 3 del d.m. 274/97 quale requisito di fatturato per l’ammissione alle gare.
Al riguardo l’appellante non ha fornito alcun concreto elemento circa l’idoneità dell’importo del predetto appalto di pulizia a consentire, in relazione al volume di affari effettivamente conseguito nel triennio di osservazione, la collocazione nella più elevata fascia f); pertanto, in base al principio di riparto dell’onere della prova che pone a carico di chi a subito il danno di fornirne dimostrazione sia nell’ “an” che nel “quantum”, la domanda va respinta.
Sussistono motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
- accoglie parzialmente l’ appello in epigrafe;
- condanna l’Università degli Studi di Salerno al pagamento in a favore della Soc. Coop. “La Splendente” della somma di euro 10.500,57 (diecimilacinquecento/57);
- compensa fra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2004, con l'intervento dei Signori:

 

Claudio VARRONE Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Guido SALEMI Consigliere
Bruno Rosario POLITO Consigliere Est.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina