| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 10 novembre 2004
n. 7254
Pres. Varrone, Est. Minicone
Muscari Tomajoli (Avv.ti N. e F. Saitta) c. A.R.S.S.A. –
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in agricoltura
(Avv. O. Morcavallo) |
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Giustizia amministrativa – Opposizione a
decreto di perenzione – Asserita insussistenza dell’obbligo
di presentazione della domanda di fissazione d’udienza in
sede di appello contro decisione in sede d’ottemperanza
– È infondato – Ragioni – Inapplicabilità in sede di appello
contro la sentenza del T.A.R. resa in un giudizio di ottemperanza,
dello speciale rito camerale previsto dagli artt. 90 e 91
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642
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È inapplicabile, in sede di appello contro
la sentenza del T.A.R. resa in un giudizio di ottemperanza,
il rito speciale camerale previsto dagli artt. 90 e 91 del
R.D. 17 agosto 1907, n. 642; non sussiste pertanto la procedibilità
d’ufficio di detto giudizio, senza necessità della previa
presentazione della domanda di fissazione d’udienza. Infatti
detta procedura, così come articolata (domanda diretta al
Presidente dell’organismo giurisdizionale; proposizione
del ricorso svincolata da termini di decadenza, in quanto
commisurata alla durata dell’actio iudicati; previsione
di comunicazione solo all’autorità competente) si rivolge
con tutta evidenza al giudizio di ottemperanza introdotto
ex art. 27, n. 4 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, ma si
rivela incompatibile con un rimedio di tipo impugnatorio,
quale è quello configurato dall’art. 28 della legge T.A.R.,
il quale è proponibile innanzi al Consiglio di Stato, in
forza del generale potere ad esso spettante di revisione
delle pronunce di primo grado ed ha ad oggetto immediato
non l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di
conformarsi al giudicato bensì l’asserita erroneità della
sentenza del T.A.R. nel definire la sussistenza e i confini
di tale obbligo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.7254/04 Reg.Dec.
N. 4085 Reg.Ric. ANNO 2001
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso in appello n. 4085 del 2001,
proposto da
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MUSCARI TOMAJOLI Francesco, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Nazareno Saitta e Fabio Saitta, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Arturo Antonucci
in Roma, Via dei Villini n. 4;
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contro
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l’A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e per i servizi in agricoltura, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Oreste Morcavallo, presso il cui studio in Roma,
Via Arno n. 6 è elettivamente domiciliata;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 2289
del 20 dicembre 2000.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.R.S.S.A;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 7 ottobre 2004 il
Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. Antonucci per delega dell’avv. Saitta e l’avv.
Presutti per delega dell’avv. Morcavallo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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Con decreto n. 2675 del 30 aprile 2004, il
Consigliere delegato di questa Sezione ha dichiarato la
perenzione del ricorso in epigrafe, sul rilievo che l’ultimo
atto di procedura risaliva al 25 giugno 2001 e che nessun
altro atto di procedura era stato compiuto dalle parti nel
biennio successivo a tale data.
Con atto ritualmente notificato e depositato, l’appellante
ha proposto opposizione a detto decreto, ai sensi dell’art.
26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sostenendo
che la pronuncia di perenzione è stata adottata sull’erroneo
presupposto che, nella specie, fosse necessaria la presentazione
della domanda di fissazione dell’udienza di discussione,
laddove si trattava di gravame avverso sentenza di primo
grado resa in sede di giudizio di ottemperanza, come tale
soggetto a rito camerale e all’impulso d’ufficio per quanto
attiene alla fissazione dell’udienza.
L’A.R.S.S.A., con controricorso depositato il 27 settembre
2004, ha sostenuto l’infondatezza dell’opposizione, sul
rilievo che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere
incardinato fin dall’origine nelle forme ordinarie, trattandosi
di contestazione dell’operato di un commissario ad acta,
chiamato ad eseguire un giudicato che lasciava ampi margini
di discrezionalità, onde erroneamente il T.A.R. lo avrebbe
trattato secondo il rito speciale.
Con memoria la difesa dell’istante ha ribadito la fondatezza
delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione.
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DIRITTO
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1. La questione sulla quale il Collegio è
chiamato a pronunciarsi in sede di opposizione al decreto
di perenzione adottato dal Presidente di questa Sezione
(e, per esso, dal consigliere delegato) concerne l’applicabilità
o no, in sede di appello contro la sentenza del T.A.R. resa
in un giudizio di ottemperanza, dello speciale rito camerale
previsto dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n.
642 e, in particolare, quindi, la procedibilità d’ufficio
di detto giudizio, senza necessità della previa presentazione
della domanda di fissazione d’udienza.
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2. E’ noto che le norme in materia di processo
amministrativo non contemplano, con disposizioni specifiche,
l’impugnabilità in secondo grado delle sentenze di primo
grado emesse ai sensi dell’art. 37 L. 6 dicembre 1971 n.
1034; il che aveva indotto, in un primo tempo, la giurisprudenza
di questo Consiglio addirittura ad escludere l’ammissibilità
dell’appello, nei casi considerati, fatta salva la sola
ipotesi in cui fossero state trascurate fondamentali esigenze
di giustizia e, più specificamente, allorché fossero state
emanate statuizioni aberranti o, comunque, estranee all’ambito
e alla funzione propri del tipo di giudizio in questione
(Cons. St., A.Pl. 14 luglio 1978, n. 23).
Tale restrittivo orientamento è stato, poi, sottoposto a
revisione a far tempo dalla decisione dell’Adunanza Plenaria
n. 2 del 29 gennaio 1980, la quale, muovendo dal presupposto
che il giudizio di ottemperanza non si esaurisce esclusivamente
nel dettare misure attuative del giudicato, ma implica,
il più delle volte, anche un’attività ontologicamente identica
a quella svolta in sede cognitoria e, quindi, di natura
giurisdizionale, ha ammesso la generale appellabilità delle
sentenze in questione, in attuazione del principio sancito
dall’art. 125 Cost. (tradottosi, in concreto, nell’art.
28, secondo comma, della legge n. 1034/1971), con la sola
eccezione del caso in cui tali sentenze investano determinazioni
esecutive o attuative, riservate allo stesso Organo autore
del giudicato da attuare, o promananti dal commissario suo
ausiliare, rispetto alle quali non è stata ritenuta ipotizzabile
quella revisio prioris instantiae che, ontologicamente,
presuppone un precedente giudizio.
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3. Sennonché, al giudizio di secondo grado,
nei casi in cui sia ritenuto ammissibile, non appare, comunque,
applicabile la speciale procedura di cui agli artt. 90 e
91 del R.D. n. 642/1907.
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3.1. Ed invero detta procedura, così come
articolata (domanda diretta al Presidente dell’organismo
giurisdizionale; proposizione del ricorso svincolata da
termini di decadenza, in quanto commisurata alla durata
dell’actio iudicati; previsione di comunicazione solo all’autorità
competente) si rivolge con tutta evidenza al giudizio di
ottemperanza introdotto ex art. 27, n. 4 del R.D. 26 giugno
1924, n. 1054.
Essa si rivela, invece, incompatibile con un rimedio di
tipo impugnatorio, quale è quello configurato dall’art.
28 della legge T.A.R., il quale è proponibile innanzi al
Consiglio di Stato, come chiarito dalla giurisprudenza sopra
richiamata, in forza del generale potere ad esso spettante
di revisione delle pronunce di primo grado ed ha ad oggetto
immediato non l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo
di conformarsi al giudicato bensì l’asserita erroneità della
sentenza del T.A.R. nel definire la sussistenza e i confini
di tale obbligo.
Orbene, l’esperibilità di tale rimedio, in quanto ancorata
alla richiamata norma dell’art. 28 della legge n. 1034/1971,
presuppone l’osservanza delle regole generali di procedura
che disciplinano l’appello, fra le quali, in primis, il
rispetto del termine perentorio di decadenza (con esclusione,
quindi, della possibilità di avvalersi del più lungo termine
correlato alla durata dell’actio iudicati) e la necessaria
notificazione dell’atto alle parti del giudizio di primo
grado, destinatarie della contestata decisione resa in sede
di esecuzione del giudicato.
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3.2. Ne consegue che, una volta instaurato
il giudizio di secondo grado secondo tali imprescindibili
regole, non v’è spazio, in assenza di una specifica disciplina
legislativa, per l’innesto, in esse, di singoli istituti
propri del rito speciale e, segnatamente, del principio
(eccezionale) della procedibilità d’ufficio.
E dunque chi si grava in appello contro la sentenza resa
in primo grado in sede di ottemperanza non può ritenersi
assolto dall’onere della presentazione dell’apposita istanza
di fissazione di udienza, prevista dall’art. 40, primo comma,
del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, in mancanza della quale
ed in assenza di altri atti di procedura per un periodo
di tempo superiore a due anni, interviene la perenzione,
ai sensi del secondo comma dello stesso art. 40.
Del resto, lo stesso appellante ha mostrato di ritenere,
nella specie, applicabile il rito ordinario, avendo notificato
un normale ricorso di appello avverso la sentenza di primo
grado, senza alcun riferimento all’art. 27 n. 4 del R.D.
n. 1054/1924.
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4. L’opposizione al decreto di perenzione
è, pertanto, infondata.
Le spese del presente giudizio, ai sensi di legge, sono
poste a carico dell’opponente, nella misura di cui in dispositivo.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione VI) respinge l’opposizione al decreto di perenzione
n. 2675 del 30 aprile 2004.
Condanna l’opponente al pagamento delle spese di giudizio,
che liquida nella misura complessiva di € 1000,00 (mille/00).
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria
della Sezione, che ne darà comunicazione alle parti costituite.
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Così disposto in Roma, addì 7 ottobre 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
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