Giustizia Amministrativa - on line
 
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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 10 novembre 2004 n. 7254
Pres. Varrone, Est. Minicone
Muscari Tomajoli (Avv.ti N. e F. Saitta) c. A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in agricoltura (Avv. O. Morcavallo)


Giustizia amministrativa – Opposizione a decreto di perenzione – Asserita insussistenza dell’obbligo di presentazione della domanda di fissazione d’udienza in sede di appello contro decisione in sede d’ottemperanza – È infondato – Ragioni – Inapplicabilità in sede di appello contro la sentenza del T.A.R. resa in un giudizio di ottemperanza, dello speciale rito camerale previsto dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642

È inapplicabile, in sede di appello contro la sentenza del T.A.R. resa in un giudizio di ottemperanza, il rito speciale camerale previsto dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; non sussiste pertanto la procedibilità d’ufficio di detto giudizio, senza necessità della previa presentazione della domanda di fissazione d’udienza. Infatti detta procedura, così come articolata (domanda diretta al Presidente dell’organismo giurisdizionale; proposizione del ricorso svincolata da termini di decadenza, in quanto commisurata alla durata dell’actio iudicati; previsione di comunicazione solo all’autorità competente) si rivolge con tutta evidenza al giudizio di ottemperanza introdotto ex art. 27, n. 4 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, ma si rivela incompatibile con un rimedio di tipo impugnatorio, quale è quello configurato dall’art. 28 della legge T.A.R., il quale è proponibile innanzi al Consiglio di Stato, in forza del generale potere ad esso spettante di revisione delle pronunce di primo grado ed ha ad oggetto immediato non l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato bensì l’asserita erroneità della sentenza del T.A.R. nel definire la sussistenza e i confini di tale obbligo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.7254/04 Reg.Dec.
N. 4085 Reg.Ric. ANNO 2001

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso in appello n. 4085 del 2001, proposto da

 

MUSCARI TOMAJOLI Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nazareno Saitta e Fabio Saitta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Arturo Antonucci in Roma, Via dei Villini n. 4;

 

contro

 

l’A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i servizi in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Oreste Morcavallo, presso il cui studio in Roma, Via Arno n. 6 è elettivamente domiciliata;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 2289 del 20 dicembre 2000.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.R.S.S.A;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di consiglio del 7 ottobre 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. Antonucci per delega dell’avv. Saitta e l’avv. Presutti per delega dell’avv. Morcavallo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

 

Con decreto n. 2675 del 30 aprile 2004, il Consigliere delegato di questa Sezione ha dichiarato la perenzione del ricorso in epigrafe, sul rilievo che l’ultimo atto di procedura risaliva al 25 giugno 2001 e che nessun altro atto di procedura era stato compiuto dalle parti nel biennio successivo a tale data.
Con atto ritualmente notificato e depositato, l’appellante ha proposto opposizione a detto decreto, ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sostenendo che la pronuncia di perenzione è stata adottata sull’erroneo presupposto che, nella specie, fosse necessaria la presentazione della domanda di fissazione dell’udienza di discussione, laddove si trattava di gravame avverso sentenza di primo grado resa in sede di giudizio di ottemperanza, come tale soggetto a rito camerale e all’impulso d’ufficio per quanto attiene alla fissazione dell’udienza.
L’A.R.S.S.A., con controricorso depositato il 27 settembre 2004, ha sostenuto l’infondatezza dell’opposizione, sul rilievo che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere incardinato fin dall’origine nelle forme ordinarie, trattandosi di contestazione dell’operato di un commissario ad acta, chiamato ad eseguire un giudicato che lasciava ampi margini di discrezionalità, onde erroneamente il T.A.R. lo avrebbe trattato secondo il rito speciale.
Con memoria la difesa dell’istante ha ribadito la fondatezza delle ragioni poste a fondamento dell’opposizione.

 

DIRITTO

 

1. La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi in sede di opposizione al decreto di perenzione adottato dal Presidente di questa Sezione (e, per esso, dal consigliere delegato) concerne l’applicabilità o no, in sede di appello contro la sentenza del T.A.R. resa in un giudizio di ottemperanza, dello speciale rito camerale previsto dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e, in particolare, quindi, la procedibilità d’ufficio di detto giudizio, senza necessità della previa presentazione della domanda di fissazione d’udienza.

 

2. E’ noto che le norme in materia di processo amministrativo non contemplano, con disposizioni specifiche, l’impugnabilità in secondo grado delle sentenze di primo grado emesse ai sensi dell’art. 37 L. 6 dicembre 1971 n. 1034; il che aveva indotto, in un primo tempo, la giurisprudenza di questo Consiglio addirittura ad escludere l’ammissibilità dell’appello, nei casi considerati, fatta salva la sola ipotesi in cui fossero state trascurate fondamentali esigenze di giustizia e, più specificamente, allorché fossero state emanate statuizioni aberranti o, comunque, estranee all’ambito e alla funzione propri del tipo di giudizio in questione (Cons. St., A.Pl. 14 luglio 1978, n. 23).
Tale restrittivo orientamento è stato, poi, sottoposto a revisione a far tempo dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 29 gennaio 1980, la quale, muovendo dal presupposto che il giudizio di ottemperanza non si esaurisce esclusivamente nel dettare misure attuative del giudicato, ma implica, il più delle volte, anche un’attività ontologicamente identica a quella svolta in sede cognitoria e, quindi, di natura giurisdizionale, ha ammesso la generale appellabilità delle sentenze in questione, in attuazione del principio sancito dall’art. 125 Cost. (tradottosi, in concreto, nell’art. 28, secondo comma, della legge n. 1034/1971), con la sola eccezione del caso in cui tali sentenze investano determinazioni esecutive o attuative, riservate allo stesso Organo autore del giudicato da attuare, o promananti dal commissario suo ausiliare, rispetto alle quali non è stata ritenuta ipotizzabile quella revisio prioris instantiae che, ontologicamente, presuppone un precedente giudizio.

 

3. Sennonché, al giudizio di secondo grado, nei casi in cui sia ritenuto ammissibile, non appare, comunque, applicabile la speciale procedura di cui agli artt. 90 e 91 del R.D. n. 642/1907.

 

3.1. Ed invero detta procedura, così come articolata (domanda diretta al Presidente dell’organismo giurisdizionale; proposizione del ricorso svincolata da termini di decadenza, in quanto commisurata alla durata dell’actio iudicati; previsione di comunicazione solo all’autorità competente) si rivolge con tutta evidenza al giudizio di ottemperanza introdotto ex art. 27, n. 4 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Essa si rivela, invece, incompatibile con un rimedio di tipo impugnatorio, quale è quello configurato dall’art. 28 della legge T.A.R., il quale è proponibile innanzi al Consiglio di Stato, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, in forza del generale potere ad esso spettante di revisione delle pronunce di primo grado ed ha ad oggetto immediato non l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato bensì l’asserita erroneità della sentenza del T.A.R. nel definire la sussistenza e i confini di tale obbligo.
Orbene, l’esperibilità di tale rimedio, in quanto ancorata alla richiamata norma dell’art. 28 della legge n. 1034/1971, presuppone l’osservanza delle regole generali di procedura che disciplinano l’appello, fra le quali, in primis, il rispetto del termine perentorio di decadenza (con esclusione, quindi, della possibilità di avvalersi del più lungo termine correlato alla durata dell’actio iudicati) e la necessaria notificazione dell’atto alle parti del giudizio di primo grado, destinatarie della contestata decisione resa in sede di esecuzione del giudicato.

 

3.2. Ne consegue che, una volta instaurato il giudizio di secondo grado secondo tali imprescindibili regole, non v’è spazio, in assenza di una specifica disciplina legislativa, per l’innesto, in esse, di singoli istituti propri del rito speciale e, segnatamente, del principio (eccezionale) della procedibilità d’ufficio.
E dunque chi si grava in appello contro la sentenza resa in primo grado in sede di ottemperanza non può ritenersi assolto dall’onere della presentazione dell’apposita istanza di fissazione di udienza, prevista dall’art. 40, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, in mancanza della quale ed in assenza di altri atti di procedura per un periodo di tempo superiore a due anni, interviene la perenzione, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 40.
Del resto, lo stesso appellante ha mostrato di ritenere, nella specie, applicabile il rito ordinario, avendo notificato un normale ricorso di appello avverso la sentenza di primo grado, senza alcun riferimento all’art. 27 n. 4 del R.D. n. 1054/1924.

 

4. L’opposizione al decreto di perenzione è, pertanto, infondata.
Le spese del presente giudizio, ai sensi di legge, sono poste a carico dell’opponente, nella misura di cui in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) respinge l’opposizione al decreto di perenzione n. 2675 del 30 aprile 2004.
Condanna l’opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 1000,00 (mille/00).
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che ne darà comunicazione alle parti costituite.

 

Così disposto in Roma, addì 7 ottobre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere

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