| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 novembre 2004 n.
7553
Pres. Elefante – Est. Corradino
Coghe (avv. Ioannucci) c/ Comune di Oristano (avv. Segneri)
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Procedimento amministrativo – revoca del
decreto di nomina a rappresentante del Comune presso Consorzio
Interprovinciale Frutticoltura – obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento – sussiste
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L’esercizio di un potere tendente alla copertura
di un ufficio pubblico e finalizzato alla migliore realizzazione
dell’interesse pubblico implica l’applicazione delle norme
e dei principi propri del procedimento amministrativo, tra
i quali assume particolare rilevanza quello della partecipazione,
rispetto al quale ha natura strumentale l’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento ai soggetti destinatari dell’atto,
senza che assuma rilievo l’asserita natura fiduciaria del
rapporto ovvero la impossibilità di incidenza sulle determinazioni
sindacali delle eventuali deduzioni proposte dall’interessato,
poiché, per quanto connotato da elevati margini di apprezzamento
e valutazione latamente discrezionale, il provvedimento
di revoca e sostituzione dei rappresentanti del Comune in
enti, aziende ed istituzioni è preceduto da una fase istruttoria,
alla quale ben potranno partecipare i soggetti destinatari
dell’atto, nelle forme loro garantite dalle regole sul procedimento
amministrativo e che, dunque, non appare possibile – né
probabilmente legittimo – escludere aprioristicamente che
l’apporto partecipativo dell’appellante avrebbe potuto provocare
una diversa determinazione sindacale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello nr. 6290/2003 R.G.,
proposto dal
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Renzo Coghe, rappresentato e difeso
dall’avv. Maria Claudia Ioannucci ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, Via Maria Adelaide 12,
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CONTRO
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il Comune di Oristano in persona del
Sindaco pro tempore carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Sergio Segneri ed elettivamente domiciliato presso lo studio
legale Eugenio Picozza e Associati in Roma, Via delle Quattro
fontane 16;
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e nei confronti di
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Sig. Antonio Pisu, non costituito
in giudizio,
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sardegna, 19 marzo 2003
n. 318;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2004, relatore il consigliere
Michele Corradino;
Uditi gli avv.ti C. Ioannucci e S. Segneri come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata il TAR Sardegna
ha respinto il ricorso (iscritto al nr. 1372/2002 R.G.)
con cui l’odierno appellante aveva gravato del decreto n.
13 in data 16/7/2002 con il quale il Sindaco di Oristano
ha disposto la revoca del decreto di nomina del sig. Renzo
Coghe quale rappresentante del Comune in seno al Consorzio
Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, Nuoro
ed Oristano e del decreto n. 14 in data 16/7/2002 con il
quale è stato nominato il nuovo rappresentante del Comune
nel suddetto Consorzio.
La sentenza è stata appellata dal sig. Renzo Coghe che contrasta
le argomentazioni del TAR Sardegna.
Il Comune di Oristano si è costituito per resistere all’appello.
Il Sig. Antonio Pisu non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2004, il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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L’appello è fondato.
1. Il Collegio ritiene di dover prendere in esame il motivo
d’appello con il quale si censura l’omessa comunicazione
di avvio del procedimento conclusosi con la revoca gravata
in primo grado.
Sulla censura in oggetto il Giudice di prime cure ha ritenuto
insussistente l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento,
richiamando un precedente di questa Sezione (Consiglio di
Stato, sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823) secondo cui l’obbligo
di comunicazione dell’avvio del procedimento sussiste ogni
volta in cui la partecipazione di chi è assoggettato alla
potestà della pubblica amministrazione sia in condizione
di dare un utile contributo all’attività di quest’ultima.
Da tale impostazione il decidente ne ha fatto discendere
la legittimità dell’atto, nel caso in esame, atteso che
la "volontà dell’Amministrazione si forma esclusivamente
sulla base della formazione di un rapporto fiduciario".
Tale percorso logico-giuridico non può essere condiviso.
Deve essere in primo luogo osservato che la giurisprudenza
richiamata dal primo decidente appare inidonea a supportare
il ragionamento ed il relativo decisum; invero, nella richiamata
pronuncia, questa Sezione ha valorizzato la previsione racchiusa
nell’art. 7 comma 1. l. 7 agosto 1990 n. 241, elevando la
comunicazione di avvio del procedimento a dignità di principio
generale dell'ordinamento, strettamente connesso con i canoni
costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa; ne discende che il principio in esame non
tollera interpretazioni che ne limitino arbitrariamente
l'applicazione generalizzata a tutti i procedimenti, anche
vincolati (salvo che siano basati su presupposti verificabili
in modo immediato ed univoco, tali da essere incontestabili),
perchè la partecipazione al procedimento ha la sua ragion
d'essere pure quando i presupposti dell'atto da adottare,
pur se stabiliti in modo preciso e puntuale dalla legge,
richiedano comunque un accertamento, nel cui ambito si deve
garantire il contraddittorio con il privato (cfr. la citata
Cons. Stato, sez. V, 22/05/2001, n. 2823).
Invero, l’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241 ha recepito nell'ordinamento
un nuovo criterio di regolamentazione dell'azione dei pubblici
poteri, incentrato sulla valorizzazione del metodo dialettico
e sulla partecipazione dei soggetti diretti interessati
al procedimento (anche in chiave deflativa del contenzioso).
Tale affermazione è costantemente ribadita dalla giurisprudenza
per la quale in tutti casi in cui l'amministrazione intende
emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca,
decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da
un precedente atto, è necessario l'avviso di avvio del procedimento,
sempre che non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare
adeguatamente nella motivazione del provvedimento ovvero
quando all'interessato sia stato comunque consentito di
evidenziare i fatti e gli argomenti a suo favore (cfr.:
Cons. Stato, sez. V, 22/01/2003, n. 243; Cons. Stato, sez.
V, 02/02/1996, n. 132; Cons. Stato, sez. V, 29/01/1996,
n. 111; Cons. Giust. Amm. Sic., 16/10/2002, n. 596; Cons.
Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 08/08/1998, n. 455; Cons.
Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., 20/04/1998, n. 242; Cons.
Giust. Amm. Sic., 01/10/1996, n. 269).
2. Nel caso in esame, dalla qualificazione del potere esercitato
dal Sindaco del Comune di Oristano - quale atto di esercizio
di una potestà amministrativa tendente alla copertura di
un ufficio pubblico e finalizzata alla migliore realizzazione
dell’interesse pubblico – discende la sua sottoposizione
alle norme ed ai principi propri del procedimento amministrativo,
tra i quali assume particolare rilevanza quello della partecipazione,
rispetto al quale ha natura strumentale l’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento ai soggetti destinatari dell’atto
(cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15.09.1999 n. 14, in materia
espropriativa ma contenente affermazioni di principio e
di rilievo per tutta l’azione amministrativa). Né può riconoscersi
valenza opposta alle considerazioni svolte dal primo giudicante
con riferimento all’asserita natura fiduciaria del rapporto,
ovvero, secondo quanto sostenuto dalla difesa del Comune
resistente, alla impossibilità di incidenza sulle determinazioni
sindacali delle eventuali deduzioni proposte dall’appellante.
Ed invero il Collegio osserva che per quanto connotato da
elevati margini di apprezzamento e valutazione latamente
discrezionale, il provvedimento di revoca e sostituzione
dei i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni
è preceduto da una fase istruttoria, alla quale ben potranno
partecipare i soggetti destinatari dell’atto, nelle forme
loro garantite dalle regole sul procedimento amministrativo
e che, dunque, non appare possibile – né probabilmente legittimo
– escludere aprioristicamente che l’apporto partecipativo
dell’appellante avrebbe potuto provocare una diversa determinazione
sindacale.
3. L’accoglimento della censura di violazione dell’obbligo
di comunicazione dell’avvio del procedimento è da ritenere
assorbente con conseguente venir meno dell'interesse del
ricorrente all'esame degli altri motivi.
4. Per le ragioni esposte, assorbito quant’altro, l’appello
va accolto.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione V) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma
della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 25
giugno 2004, con l'intervento dei sigg.ri:
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Agostino Elefante - presidente,
Raffaele Carboni - consigliere,
Paolo Buonvino - consigliere,
Marzio Branca - consigliere
Michele Corradino - consigliere estensore
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