| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 novembre 2004 n.
7557
Pres. Iannotta – Est. Branca
Comune di Stintino (avv. Solinas) c/ Dellacà (avv.ti Pinna
e Oronti) |
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Procedimento amministrativo – comunicazione
di avvio – obbligo dell’amministrazione – fattispecie –
procedimento relativo a progettazione di opera pubblica
– in stato avanzato – pubblicazione su quotidiano locale
– insufficienza
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Allorché la progettazione e la realizzazione
di un’opera pubblica si trovino in stato assai avanzato
quando il Comune ha deciso di darne comunicazione alla cittadinanza,
e quindi ai soggetti coinvolti negativamente, i cui interessi
sarebbero stati sacrificati dell’esigenza di tutela dell’interesse
pubblico, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza
della pubblicazione su un quotidiano locale della volontà
del Comune di dare esecuzione alla progettazione ai fini
del rispetto della comunicazione di avvio del procedimento,
poiché il vizio della procedura deve intendersi ormai insanabilmente
consumato. Infatti, la ratio che sorregge la legge n. 241
del 1990 richiede una osservanza sostanziale dell’obbligo
di comunicazione dell’avvio del procedimento, in modo che
sia consentita la partecipazione effettiva del privato alla
formazione della volontà dell’Autorità amministrativa, e
tale ratio risulta elusa, e quindi violata, se la condotta
dell’Amministrazione si risolve in un ossequio meramente
formale al precetto, in una fase della procedura nella quale
le scelte sostanziali sono state già compiute.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 8642 del 2003, proposto dal
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Comune di Stintino, rappresentato
e difeso dall’avv. Mario Solinas, elettivamente domiciliato
presso l’avv. Isabella Lesti in Roma, Via Arenula 21
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e sul ricorso n. 8641 del 2003, proposto
dalla
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Maresar s.r.l. rappresentata e difesa
dall’avv. Mario Solinas, elettivamente domiciliato presso
l’avv. Isabella Lesti in Roma, Via Arenula 21
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contro
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il sig. Dellacà Bruno Antonio, rappresentato
e difeso dall’avv. Silvio Pinna e dall’avv. Roberto Oronti
ed elettivamente domiciliato presso la sig.ra Antonia De
Angelis in Roma, Via Portuense 104
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna, 18 agosto 2003 n. 1036, resa tra le parti.
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del
Sig. Dellacà Bruno Antonio
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 maggio 2004 il consigliere
Marzio Branca, e udito, altresì, l’avv. Solinas come da
verbale d’udienza
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la sentenza in epigrafe è stato accolto
il ricorso proposto dal sig. Bruno Antonio Dellacà, comproprietario
di terreno destinato alla realizzazione di un depuratore,
per l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune
di Stintino ha approvato il progetto dell’opera ed ha disposto
l’occupazione dell’area.
Il TAR ha ritenuto fondata la censura di violazione degli
artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt.
10 e 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in quanto non
avrebbe dato idonea comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il Comune di Stintino e l’Impresa Maresar, aggiudicataria
dell’appalto per la realizzazione dell’opera, hanno proposto
separati appelli assumendo l’erroneità della sentenza e
chiedendone la riforma.
Il sig. Angioi si è costituito in entrambi i giudizi per
resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2004 la causa veniva
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Deve disporsi la riunione dei due appelli
in epigrafe, rivolti avverso la stessa decisione.
Il Comune appellante contesta la sentenza sotto due profili.
Si osserva che la dichiarazione di pubblica utilità del
progetto, cui la giurisprudenza annette capacità lesiva
delle posizioni soggettive dei privati interessati (Ad.
Plen. n. 14 del 1999), con conseguente obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento, non consegue all’approvazione
del progetto esecutivo, bensì all’approvazione del progetto
definitivo, a mente dell’art. 14, comma 13, della legge
n. 109 del 1994. E poiché il ricorrente ha impugnato la
deliberazione n. 167 in data 28 settembre 2001, concernente
il progetto esecutivo, non poteva fondatamente dolersi del
mancato rispetto dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
In secondo luogo si rappresenta che, comunque, il Comune
aveva fatto pubblicare sul quotidiano “La Nuova Sardegna”
del 1° luglio 2001 un “comunicato” circa l’intenzione del
Comune medesimo di attuare le opere concernenti il depuratore,
e che tale metodo di informazione era consentito dall’art.
8 della legge n. 241, quando, come nella specie, fosse elevato
il numero dei soggetti da avvisare (61).
Le considerazioni dell’appellante non possono essere condivise.
Emerge dalle premesse della deliberazione n. 167/2001, sopra
citata, che il progetto esecutivo, dal quale, secondo lo
stesso appellante, deriva la dichiarazione implicita di
pubblica utilità, fu approvato con varie deliberazioni,
n. 83 e n. 128 del 1999 e n. 17 del 5 febbraio 2001, tutte
anteriori al 1° luglio 2001, di pubblicazione del noto comunicato
sulla stampa.
Ne consegue che non occorre affrontare il discorso circa
l’idoneità e la legittimità del detto comunicato ad assolvere
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241, potendosi
rilevare, ancora dalle premesse dell’atto n. 167, che la
progettazione e la realizzazione dell’opera si trovavano
in stato assai avanzato quando il Comune ha deciso di darne
comunicazione alla cittadinanza, e quindi ai soggetti coinvolti
negativamente, i cui interessi sarebbero stati sacrificati
dell’esigenza di tutela dell’interesse pubblico.
Nessun rilievo può attribuirsi quindi alla circostanza che
l’appellato abbia esposto le proprie lagnanze con nota 30
luglio 2001, poiché il vizio della procedura doveva intendersi
ormai insanabilmente consumato. La ratio che sorregge la
legge n. 241 del 1990, infatti, richiede una osservanza
sostanziale dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento, in modo che sia consentita la partecipazione
effettiva del privato alla formazione della volontà dell’Autorità
amministrativa. Tale ratio risulta elusa, e quindi violata,
se la condotta dell’Amministrazione si risolve in un ossequio
meramente formale al precetto, in una fase della procedura
nella quale le scelte sostanziali sono state già compiute.
Gli appelli va quindi rigettati.
La spese possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, rigetta gli appelli in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 4 maggio 2004, con l'intervento dei magistrati:
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Raffaele Iannotta - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Chiarenza Millemaggi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere est.
Aniello Cerreto - Consigliere
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