| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 novembre 2004 n.
7561
Pres. Elefante – Est. Pullano
Comune di Montorfano (Avv.ti Iannotta e Galbiati) c/ Barbavara
di Gravellona (Avv.ti Tumbiolo e Longo) - Porro (Avv.ti
Bassani e Sanino) - Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali del Comune di Montorfano (Avvocatura Generale
dello Stato) |
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1. Elezioni amministrative – manifestazione
del voto – mancata apposizione di crocesegno sul simbolo
di lista – nullità del voto - esclusione
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2. Elezioni amministrative – manifestazione
del voto – indicazione del cognome del candidato in corsivo
e con svolazzo – segno di riconoscimento – esclusione
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1. La lettura delle disposizioni concernenti
le modalità di espressione del voto non deve essere meramente
formalistica, in quanto se così fosse si porrebbe in contrasto
con il principio di salvaguardia del voto, in virtù del
quale la volontà dell’elettore non può essere valutata in
maniera oggettiva, ma deve essere vagliata anche sotto un
profilo soggettivo; pertanto, è irrilevante l’irregolarità
costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo e dalla
trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio
espressamente riservato alla preferenza dei consiglieri,
non costituendo la stessa inequivocabile prova della volontà
di farsi riconoscere, ma semmai, un chiaro segno di rafforzamento
dell’intenzione dell’elettore di attribuire il voto al candidato
sindaco
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2. Non è nullo un voto espresso mediante
scrittura in corsivo e con svolazzo, poiché la nullità del
voto ricorre solo quando dalla scheda emerga in modo inoppugnabile
l’intento dell’elettore di farsi riconoscere, per cui gli
errori e le incertezze grafiche e i segni superflui (come
nel caso in esame l’allungamento verso il basso dell’ultima
vocale) non sono vicende idonee a determinare la nullità
del voto, non essendo tali da rivelare in modo inoppugnabile
ed univoco la volontà dell’elettore di far riconoscere il
proprio voto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello
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n. 630 del 2004 proposto dal
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Comune di Montorfano, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio
Iannotta e Maurizio Galbiati ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo
n. 111
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contro
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- sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Tumbiolo e Lucio
Filippo Longo ed elettivamente domiciliata presso il secondo,
in Roma, piazza della Marina n. 1
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- sigg. Marco Molteni, Stefano Mondelli,
Stefano Capelli, Graziano Salvadè, Sabrina Balzaretti, Cristina
Colombo, Piergiuseppe Marangoni, Bartolomeo Sibio, n.c.
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- sig.ra Ivana Porro, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Mario Bassani e Mario Sanino ed elettivamente
domiciliata presso il secondo, in Roma, viale Parioli n.
180
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- Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali del Comune di Montorfano, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
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n. 631 del 2004 proposto dal
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sig. Marco Molteni, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Lucio Iannotta e Maurizio Galbiati
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo,
in Roma, via Cola di Rienzo n. 111
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|
contro
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- sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Tumbiolo e Lucio
Filippo Longo ed elettivamente domiciliata presso il secondo,
in Roma, piazza della Marina n. 1
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- il Comune di Montorfano, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio
Iannotta e Maurizio Galbiati ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo, in Roma, via Cola di Rienzo
n. 111
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- i sigg. Stefano Mondelli, Stefano Capelli,
Graziano Salvadè, Sabrina Balzaretti, Cristina Colombo,
Piergiuseppe Marangoni, Bartolomeo Sibio, n.c.
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- sig.ra Ivana Porro, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Mario Bassani e Mario Sanino ed elettivamente
domiciliata presso il secondo, in Roma, viale Parioli n.
180
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- Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali del Comune di Montorfano, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
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n. 632 del 2004 proposto dalla
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sig.ra Ivana Porro, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Mario Bassani e Mario Sanino ed elettivamente
domiciliata presso il secondo, in Roma, viale Parioli n.
180
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|
contro
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|
- sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Tumbiolo e Lucio
Filippo Longo ed elettivamente domiciliata presso il secondo,
in Roma, piazza della Marina n. 1
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- il Comune di Montorfano, in persona
del Sindaco p.t., n.c.
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- i sigg. Marco Molteni, Stefano Mondelli,
Stefano Capelli, Graziano Salvadè, Sabrina Balzaretti, Cristina
Colombo, Piergiuseppe Marangoni, Bartolomeo Sibio, n.c.
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- Adunanza dei Presidenti delle Sezioni
Elettorali del Comune di Montorfano, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
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per la riforma
della sentenza del T.A.R.Lombardia-Milano, Sezione seconda,
n. 5938 del 19.12.2003.
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Visti gli atti di appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra
Ivana Porro e del Ministero dell’Interno-Adunanza Presidenti
Sezioni Elettorali Comune di Montorfano - nel ric. 630/2004;
della sig.ra Elena Maria Barbavara di Gravellona e del Ministero
dell’Interno-Adunanza Presidenti Sezioni Elettorali Comune
di Montorfano nel ric. n. 631 del 2004; della sig.ra Elena
Maria Barbavara di Gravellona e del Ministero dell’Interno-Adunanza
Presidenti Sezioni Elettorali Comune di Montorfano nel ric.
n. 632 del 2004,
Viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti e resistenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza dell’11 maggio 2004, il relatore,
consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti
L.Iannotta, R.Tumbiolo, M.Bassani e Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Nelle giornate del 25 e 26 maggio 2003 nel
Comune di Montorfano si è svolta la competizione elettorale
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
All’esito della procedura elettorale è stato proclamato
Sindaco il sig. Marco Molteni, collegato con la lista n.1,
avente come contrassegno “Liberi per Montorfano”, avendo
ricevuto 462 voti contro i 460 del candidato Sindaco, sig.ra
Elena Maria Barbavara di Gravellona, collegato alla lista
n. 2, avente come contrassegno “Montorfano della Libertà”.
La sig.ra Barbavara di Gravellona ha proposto ricorso dinanzi
al TAR Lombardia per l’annullamento dell’atto di proclamazione
degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunali,
per la correzione del risultato elettorale e per la sua
proclamazione a Sindaco, contestando la regolarità delle
operazioni elettorali.
In fatto ha dedotto:
- che alla lista n. 1 erano stati assegnati diversi voti
(tre voti nella sezione n. 1, un voto nella sezione n. 2
e 3 voti nella sezione n. 3) contenuti in schede caratterizzate
dalla mancanza del segno sul simbolo della lista o nel pertinente
riquadro, ma recanti l’indicazione del cognome “Molteni”,
preceduto a volte dal nome “Marco”, sulla parte tratteggiata
del riquadro destinata a riportare la preferenza per i candidati
consiglieri comunali;
- che nella terza sezione elettorale erano stati assegnati
alla lista n. 1 diversi voti (almeno 2) contenuti in schede
caratterizzate dalla apposizione del segno sul simbolo della
lista n. 1 o nel pertinente riquadro, ma recanti l’indicazione
del cognome “Molteni”, preceduto a volte dal nome “Marco”,
sulla parte tratteggiata del riquadro destinata a riportare
la preferenza per i candidati consiglieri comunali;
- che nella terza sezione era stato assegnato alla lista
n. 1 un voto contenuto in scheda caratterizzata dall’indicazione
di preferenza al candidato consigliere “Balzaretti” e da
evidente ed abnorme segno grafico (“ghirigoro o svolazzo”)
di riconoscimento;
- che dall’esame dei verbali della seconda sezione risultava
una discordanza tra il numero dei votanti e il numero delle
schede spogliate nonché tra il riquadro a pag. 33, dove
era dato atto che aveva votato un elettore non iscritto
nella lista della sezione e il riquadro riportato a pag.
25, ove non risultava alcun elettore non iscritto nelle
liste della sezione ed ammesso a votare;
- che dall’esame dei verbali della terza sezione risultava
una discordanza tra il numero totale dei votanti e la somma
delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contenenti
voti nulli e delle schede ritenute valide; risultava, inoltre,
che erano state bollate 689 schede, mentre a scrutinio avvenuto
sarebbero state rinvenute, tra quelle non utilizzate e quelle
utilizzate, 688 schede.
Ha, quindi, denunciato la violazione e falsa applicazione
degli artt. 57 e 64 del d.P.R. 16.5.1960 n. 570 e dell’art.
5 del d.P.R. 28.4.1993 n. 132, nonché l’eccesso di potere
sotto più profili, in quanto avrebbero dovuto essere annullate
le schede prive di crocesegno sul simbolo e quelle aventi
crocesegno sul simbolo ma recanti il nome del candidato
sindaco sulla parte tratteggiata destinata all’indicazione
di un candidato alla carica di consigliere, il voto caratterizzato
da ghirigoro o svolazzo, trattandosi di un chiaro segno
di riconoscimento e, in ogni caso, le stesse operazioni
elettorali avrebbero dovuto essere rinnovate per le irregolarità
delle operazioni di scrutinio.
Gli intimati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto
la reiezione del ricorso perché infondato. Il Comune di
Montorfano ne ha anche eccepito la inammissibilità per la
genericità delle doglianze dedotte.
La sig.ra Ivana Porro, candidata nella lista n. 1 ed eletta
Consigliere comunale con la carica di vicesindaco, ha anche
proposto ricorso incidentale, deducendo che nella terza
sezione elettorale era stata illegittimamente annullata
una scheda con doppia croce sul simbolo della lista n. 1,
non potendo tale irregolarità essere considerata segno di
riconoscimento del voto.
Il TAR ha disposto istruttoria e, a seguito di verifica
delle schede delle tre sezioni, disattesa l’eccezione di
inammissibilità sollevata dal Comune, ha accolto il ricorso
proposto dalla sig.ra Barbavara, in quanto ha ritenuto nulle
una scheda della prima sezione e quattro schede della seconda
sezione, perché prive di crocesegno sul simbolo e recanti
il nome del candidato sindaco nella parte destinata all’indicazione
del candidato consigliere, nonchè il voto espresso con ghirigoro
o svolazzo, costituendo detta modalità chiaro segno di riconoscimento.
Ha respinto il ricorso incidentale della sig.ra Porro, confermando
la nullità della scheda recante il doppio crocesegno trattandosi
anche in questo caso di elemento di riconoscimento.
Il Comune di Montorfano, il sig. Marco Molteni e la sig.ra
Ivana Porro con separati appelli hanno chiesto la riforma
della sentenza, reiterando, in via pregiudiziale, l’eccezione
di inammissibilità del ricorso di primo grado. Nel merito
hanno dedotto la violazione del principio della domanda,
avendo il TAR modificato il thema decidendum, e hanno, comunque
illustrato i motivi di infondatezza dell’originario ricorso.
La sig.ra Barbavara di Gravellona si è costituita nei tre
giudizi ed ha illustrato i motivi di infondatezza degli
appelli; ha, inoltre, ribadito, ai fini della conferma della
sentenza impugnata, le tesi difensive svolte con l’orginario
ricorso.
Per il Ministero Interno-Adunanza Presidenti Sezioni Elettorali
Comune di Montorfano si è costituita in giudizio l’Avvocatura
dello Stato.
L’appellante Comune Di Montorfano, in esecuzione della deliberazione
della Giunta Comunale n. 2 del 20.1.2004, con atto del 28.1.2004,
ha revocato il mandato conferito al proprio difensore, dichiarando
di voler rinunciare all’appello, ed ha contestualmente invitato
lo stesso a formalizzare la rinuncia. Questi ha provveduto
mediante notifica dell’atto suddetto, in data 10.2.2004,
alle sig.re Barbavara di Gravellona e Porro Ivana nel loro
domicilio elettivo.
In prossimità dell’udienza fissata per la discussione degli
appelli le parti private hanno depositato memorie difensive.
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DIRITTO
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1 - I tre appelli vanno riuniti ai sensi
dell’art. 335 c.p.c.
2 - Il Collegio ritiene di dovere prioritariamente esaminare,
per ragioni di ordine logico, i ricorsi in appello proposti
dai sigg. Marco Molteni e Ivana Porro.
3 - L’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso
per pretesa carenza di specificità dei motivi di gravame
dedotti dalla sig.ra Barbavara di Gravellona, disattesa
dal TAR e ribadita dall’appellante Molteni nel presente
grado del giudizio, è infondata.
Correttamente il giudice di primo grado ha, infatti, dichiarato
ammissibile il ricorso, in quanto recante l’indicazione
dei vizi denunciati, l’indicazione del numero delle schede
contestate e l’indicazione delle specifiche sezioni elettorali
cui le schede si riferivano.
4 - Nel merito gli appelli sono fondati e ciò esime il Collegio
dall’esame della censura di violazione della domanda - avendo
il TAR riconosciuto la nullità di un numero di schede diverso
rispetto a quello indicato per le varie sezioni dalla ricorrente
- che l’appellante Molteni rivolge alla sentenza impugnata,
anche perchè la sua eventuale fondatezza non sarebbe risolutiva
della controversia.
5 - Il TAR ha affermato che erano stati indebitamente assegnati
alla lista n. 1 “Liberi per Montorfano” sei voti contenuti
“in schede non recanti voto di lista o per il candidato
sindaco ovvero in scheda recante segni di riconoscimento”.
In particolare ha precisato:
a) - che nella documentazione delle schede valide della
I sezione elettorale e in quella della III sezione erano
state rinvenute, rispettivamente, una e quattro schede le
quali non contenevano alcun crocesegno sul simbolo della
lista e recavano, invece, la scritta “Marco Molteni” sulla
riga riservata all’indicazione delle preferenze per i candidati
consiglieri comunali di detta lista;
a.a.) - che tali schede non potevano essere apprezzate come
recanti voti per la lista n. 1 e, quindi, per il candidato
sindaco Molteni Marco, non contenendo alcuna espressione
di voto per il candidato sindaco, lasciando semmai intendere
che gli elettori non volessero il sig. Marco Molteni come
sindaco, ma come consigliere comunale e che, pertanto, non
avessero l’intento di votarlo come candidato sindaco;
b) - che nella documentazione delle schede valide della
III sezione elettorale era stata rinvenuta una scheda recante
crocesegno sull’emblema della lista n. 1 e, sulla riga riservata
alla votazione dei candidati consiglieri, l’indicazione
del cognome del candidato Balzaretti scritta in corsivo
e con la “i” finale terminante con uno svolazzo;
b.b) - che tale scheda doveva essere ritenuta nulla, in
quanto la scrittura in corsivo con lo svolazzo finale costituiva
chiaro segno di riconoscimento.
In conclusione, dovendo essere sottratti sei voti dai 462
conseguiti dal candidato sindaco Molteni, risultava vincitrice
della competizione elettorale, con 460 voti, la sig.ra Elena
Maria Barbavara di Gravellona, che veniva, pertanto, proclamata
eletta.
6 - Le argomentazioni del giudice di primo grado non possono
essere condivise.
Infatti, quanto al punto sub a) - tenuto conto che la giurisprudenza
in materia è nel senso che la lettura delle disposizioni
concernenti le modalità di espressione del voto non deve
essere meramente formalistica, in quanto se così fosse si
porrebbe in contrasto con il principio di salvaguardia del
voto, in virtù del quale la volontà dell’elettore non può
essere valutata in maniera oggettiva, ma deve essere vagliata
anche sotto un profilo soggettivo - il Collegio ritiene
che sia irrilevante l’irregolarità costituita dalla mancanza
di crocesegno sul simbolo e dalla trascrizione del nome
del candidato sindaco nello spazio espressamente riservato
alla preferenza dei consiglieri, non costituendo la stessa
inequivocabile prova della volontà di farsi riconoscere,
ma semmai, contrariamente a quanto ha ritenuto il TAR e,
nella specie, anche in considerazione delle ipotizzabili
condizioni socio culturali della ristretta collettività
chiamata ad esprimere il voto (poco più di 2.000 elettori,
come si evince dai verbali delle operazioni elettorali),
un chiaro segno di rafforzamento dell’intenzione dell’elettore
di attribuire il voto al candidato sindaco.
Nè appare decisiva in senso contrario la giurisprudenza
richiamata dall’appellata, perchè le pronunce del giudice
di primo grado e del giudice di appello, concernenti competizioni
elettorali svoltesi nella regione siciliana - peraltro,
secondo le specifiche disposizioni normative nella stessa
vigenti - risultano, nel contesto della giurisprudenza,
del tutto isolate.
Per quanto concerne poi la pretesa nullità del voto espresso
mediante scrittura in corsivo e con svolazzo, la tesi dell’originaria
ricorrente, fatta propria dal TAR, va disattesa, dovendosi
anche a tale riguardo ribadire che la nullità del voto ricorre
solo quando dalla scheda emerga in modo inoppugnabile l’intento
dell’elettore di farsi riconoscere, per cui gli errori e
le incertezze grafiche e i segni superflui (come nel caso
in esame l’allungamento verso il basso dell’ultima vocale)
non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto,
non essendo tali da rivelare in modo inoppugnabile ed univoco
la volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto.
7 - Il TAR ha assorbito gli altri motivi di gravame dedotti
dall’originaria ricorrente, che riguardavano la regolarità
delle operazioni elettorali e che vanno, pertanto, in questa
sede esaminati in quanto reiterati dall’interessata.
Questa sostiene:
A) che dai verbali della seconda sezione risulterebbe una
discordanza tra il numero dei votanti ed il numero delle
schede spogliate e che nell’apposito riquadro, a pag. 25,
non sarebbe stato verbalizzato che aveva votato un elettore
non iscritto nelle liste della sezione.
La censura è infondata.
Al § 25 del verbale (pag. 33) si dà atto che il numero dei
votanti della sezione è pari a 770 (769 iscritti + un elettore
non iscritto). Al successivo § 27 si accerta che il numero
delle schede autenticate non utilizzate è pari a 171. Infine
al § 38 si accerta che il numero delle schede spogliate
è pari a 599.
Attesa la piena corrispondenza tra il numero dei votanti,
espressamente comprensivo dell’elettore non iscritto, e
la somma delle schede non utilizzate e delle schede spogliate,
del tutto irrilevante appare la circostanza della mancata
verbalizzazione riguardante l’elettore non iscritto, trattandosi
di una mera irregolarità;
B) che dai verbali della terza sezione risultava una discordanza
tra il numero dei votanti e la somma delle schede bianche,
nulle, contenenti voti nulli e delle schede valide e che,
inoltre, sarebbero state bollate 689 schede, mentre a scrutinio
avvenuto sarebbero state rinvenute 688 schede.
Entrambi i profili di censura sono infondati: il primo perchè
non tiene conto della scheda contestata (v. § 35), il secondo
perchè non tiene conto che una scheda non era stata utilizzata,
in quanto deteriorata, ed era stato, quindi, necessario
autenticare, nel corso della votazione, un’altra scheda
in sostituzione di quella deteriorata (v. §§ 23 e 24).
7 - Per le ragioni che precedono gli appelli in epigrafe
vanno accolti e, per l’effetto, il ricorso di primo grado
va respinto (tale pronuncia travolge il ricorso incidentale
proposto in primo grado dalla sig.ra Ivana Porro, che il
TAR aveva respinto con il capo di sentenza appellato dall’interessata).
8 - Il ricorso in appello del Comune di Montorfano va, invece,
dichiarato improcedibile, essendo venuto meno, per effetto
dell’accoglimento degli appelli suddetti, l’interesse alla
decisione.
9 - Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere
compensate.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato, Sezione quinta, riunisce
i ricorsi in epigrafe; accoglie i ricorsi nn. 631 e 632
del 2004 e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo
grado; dichiara improcedibile il ricorso n. 630 del 2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio
dell’11 e 25 maggio 2004, con l'intervento dei Signori:
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Agostino ELEFANTE - Presidente
Giuseppe FARINA - Consigliere
Paolo BUONVINO - Consigliere
Cesare LAMBERTI - Consigliere
Nicolina PULLANO - Consigliere est.
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