| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 novembre 2004 n.
7139
Pres. Frascione; Est. Pullano
Comune di Presicce (Avv. Sticchi Damiani) c/ Antonazzo (Avv.ti
Baldassarre e Lazzari); Duca (Avv. Lazzari). |
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Elezione Collegio dei Revisori dei Conti
– ricorso al ballottaggio per la nomina di un membro – art
.32 Regolamento Comunale – criterio di nomina del più anziano
- si applica – per il riferimento a nomine previste dalla
legge – art. 234 d.lgs n. 267/00 – annullamento in autotutela
– legittimo ma solo per il segmento viziato del procedimento
relativoall’eletto tramite ballottaggio
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Secondo l’art. 32 del vigente Regolamento
comunale per il funzionamento del consiglio comunale e dei
suoi organi, per le nomine di organi previsti dalla legge
da effettuarsi da parte del Consiglio Comunale con il sistema
del voto limitato, a parità di voti, viene nominato il più
anziano di età.
Pertanto, poichè l’art. 234 del d.Lvo 18.8.2000 n. 267 dispone
che il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai
consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
con il sistema del voto limitato, senza specificare le concrete
modalità di votazione, è, appunto, all’art. 32 del Regolamento
comunale che occorre aver riguardo per procedere alla nomina
dei membri dell’organo suddetto.
Tuttavia, l’annullamento della delibera in autotutela non
può che riguardare il solo segmento viziato del procedimento
riguardante il nominativo eletto mediante il ricorso allo
strumento del ballottaggio illegittimamente adottato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.7139/04REG.DEC.
N.7316-7317 REG. RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello nn. 7316 e 7317 del
2003 proposti dal
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Comune di Presicce, rappresentato
e difeso dall’Avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente
domiciliato in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il Cav.
Luigi Gardin
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c o n t r o
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quanto al ricorso n. 7316/2003
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- Rag. Arturo Antonazzo, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Francesco Baldassarre e Silvestro
Lazzari ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi
n. 3, presso lo studio dell’Avv. Roberto Masiani
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- Sigg. Silvana Speranza Stefanelli, Carmelo
Legittimo e Raffaele Piscopello, n.c.
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quanto al ricorso 7317/2003
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- Dr. Antonio Rocco Duca, rappresentato
e difeso dall’Avv. Silvestro Lazzari ed elettivamente domiciliato
in Roma, via Ugo Bassi n. 3 presso lo studio dell’Avv. Roberto
Masiani
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- Sigg. Silvana Speranza Stefanelli, Carmelo
Legittimo e Raffaele Piscopello, n.c.
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per l’annullamento
delle sentenze del TAR Puglia-Lecce, Sezione seconda, n.
5385 del 25.7.2003 (ric. n. 7316/03) e n. 3584 del 25.7.2003
(ric. n. 7317/03).
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Visto l’atto di costituzione in giudizio
del Rag. Antonazzo e del Dr. Duca nei rispettivi ricorsi;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004, il relatore,
consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti
Sticchi Damiani e Lazzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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F A T T O
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Il Consiglio Comunale di Presicce con delibera
n. 7 del 25.3.2003 ha provveduto alla nomina del Collegio
dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Raffaele
Piscopello, dott. Antonio Rocco Duca e rag. Speranza Stefanelli.
Quest’ultima è stata eletta a seguito di ballottaggio con
il rag. Arturo Antonazzo, avendo entrambi ottenuto un numero
pari di voti.
Il rag. Antonazzo ha impugnato la delibera denunciando una
serie di profili di illegittimità.
Con successiva delibera n. 17 del 5.5.2003 lo stesso Consiglio
comunale - premesso che l’art. 34, comma 5, del vigente
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale
e dei suoi organi vieta il ricorso al ballottaggio, all’infuori
dei casi previsti dalla legge - ha annullato in sede di
autotutela la delibera n. 7 del 2003, rinviando ad altra
seduta la nomina dei nuovi membri del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Infatti, nella seduta del 16.6.2003 ha rinnovato le votazioni,
all’esito delle quali, con la deliberazione n. 22 di pari
data, ha nominato il Collegio dei Revisori nelle persone
del dott. Raffaele Piscopello, dott. Carmelo Legittimo e
rag. Speranza Stefanelli.
Il rag. Antonazzo e il dott. Duca, con separati ricorsi,
proposti dinanzi al Tar Puglia, Sezione staccata di Lecce,
hanno chiesto l’annullamento di entrambe le delibere per
violazione dell’art. 32 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale, in combinato disposto con l’art.
234 del d.Lvo n. 267 del 18.8.2000, dello stesso art. 234
del d.Lvo n. 267 del 2000, dell’art. 4 del d.l. 16.5.1994
n. 293 e per eccesso di potere sotto più profili.
Il TAR con la sentenza n. 2953 dell’8.5.2003 ha dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso
proposto per l’annullamento della delibera n. 7 del 2003
e con le sentenze in epigrafe, redatte in forma breve, ha
accolto i ricorsi proposti dal rag. Antonazzo e dal dott.
Duca per l’annullamento delle successive delibere, in quanto
ha ritenuto che il provvedimento di autotutela non avrebbe
dovuto travolgere per intero la delibera n. 7 del 2003,
ma solo il segmento viziato, ossia la parte in cui si era
proceduto alla nomina del terzo revisore con il sistema
del ballottaggio, mentre, in applicazione della regola prevista
dall’art. 32 del regolamento, nel caso di parità di voti,
avrebbe dovuto essere nominato il più anziano di età.
Il Comune di Presicce con gli appelli in esame chiede la
riforma delle sentenze suddette, confutando l’applicabilità
del c.d. criterio della decananza di cui al cit. art. 32
e sostenendo che tale norma riguarda la diversa ipotesi
“della nomina nell’ambito di organi politico-amministrativi
del Comune di consiglieri rappresentanti della maggioranza
e della minoranza che, in attuazione del rapporto di rappresentatività
che li lega alla parte consiliare elettrice, si facciano
portatori delle istanze dello schieramento di appartenenza”.
Ha anche eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità
del ricorso di primo grado proposto dal rag. Antonazzo,
avendo lo stesso fatto acquiescenza alla pronuncia di improcedibilità
della originaria delibera.
Il rag. Antonazzo e il dott. Duca, costituitisi nei rispettivi
giudizi, hanno illustrato le ragioni di infondatdezza degli
appelli e reiterato le censure non esaminate dal TAR.
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D I R I T T O
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I due appelli vanno riuniti per la loro evidente
connessione.
Va, quindi, pregiudizialmente esaminata l’eccezione, sollevata
dall’amministrazione appellante, di inammissibilità del
ricorso proposto in primo grado dal rag. Antonazzo, in quanto
questi avrebbe prestato acquiescenza alla precedente sentenza
con la quale il TAR aveva dichiarato l’improcediblità del
ricorso proposto avverso la delibera n. 7 del 2003, ritenendo
satisfattive le modalità di esercizio del potere di autotutela
estrinsecatesi nella delibera n. 17 del 2003.
L’eccezione va disattesa perchè infondata in fatto.
L’interessato, con il ricorso notificato al Comune ed ai
controinteressati il 30.6.2003, ha, infatti, tempestivamente
chiesto l’annullamento del provvedimento di autotutela (oltre
che della successiva delibera n. 22 del 2003 recante la
nuova nomina del Collegio dei Revisori dei Conti), denunciando
l’illegittimità delle modalità di esercizio del potere suddetto.
D’altra parte, non aveva interesse a proporre appello avverso
la sentenza che dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse
all’annullamento della delibera n. 7 del 2003, poichè questa
era stata eliminata dal provvedimento di autotutela, per
cui, sotto tale aspetto e salvo verifica della legittimità
di detto provvedimento (come in effetti è avvenuto), si
era realizzato in via amministrativa il suo interesse all’eliminazione
dell’atto lesivo
Nel merito gli appelli sono infondati.
La questione, la cui soluzione ha carattere decisivo, riguarda
l’applicabilità alla fattispecie in esame della regola contenuta
nell’art. 32 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento
del consiglio comunale e dei suoi organi, secondo la quale
per le nomine da effettuarsi con il sistema del voto limitato,
a parità di voti, viene nominato il più anziano di età.
L’amministrazione appellante - come si è accennato in fatto
- sostiene che la norma suddetta non riguarderebbe la nomina
dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ma la diversa
ipotesi dell nomina, nell’ambito di organi politico-amministrativi
del Comune, di consiglieri rappresentanti della maggioranza
o della minoranza che, in attuazione del rapporto di rappresentatività
che li lega alla parte consiliare elettrice, si facciano
portatori delle istanze dello schieramento di appartenenza.
Tale argomentazion non può essere condivisa.
Il Regolamento di cui si discute riguarda, per sua stessa
definizione, il “funzionamento” del Consiglio comunale e
dei suoi organi, prevedendo una disciplina di dettaglio
per l’esercizio di ogni loro attività.
In particolare, l’art. 32 indica le modalità da seguire
in caso di nomine, di competenza del Consiglio, di organi
previsti dalla legge, per i quali va garantita la rappresentanza
della minoranza e, al riguardo, precisa che per dette nomine
si segue il sistema del voto limitato; che risultano eletti
colui o coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti; che, a parità di voti, viene nominato il più anziano
di età.
Il riferimento, senza alcuna esclusione, “a nomine previste
dalla legge” è tale da non giustificare una lettura riduttiva
della norma, che non troverebbe nella stessa alcun supporto.
Pertanto, poichè l’art. 234 del d.Lvo 18.8.2000 n. 267 dispone
che il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai
consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
con il sistema del voto limitato, senza specificare le concrete
modalità di votazione, è, appunto, all’art. 32 del Regolamento
comunale - il quale (si ribadisce) precisa le regole che
il Consiglio comunale deve osservare in caso di nomine con
il sistema del voto limitato - che occorre aver riguardo
per procedere alla nomina dei membri dell’organo suddetto.
Da quanto precisato consegue che il Consiglio comunale,
con l’impugnato provvedimento di autotutela, mentre ha legittimamente
ritenuto che il sistema del ballottaggio adottato per la
nomina del terzo componente del Collegio, avendo ottenuto
i rag. Antonazzo e Stefanelli un numero pari di voti, era
illegittimo, in quanto non previsto dal più volte citato
Regolamento, ha operato del tutto illegittimamente nel procedere
al completo annullamento della delibera n. 7 del 20.3.2003,
con la quale, a seguito del ballottaggio, erano stati nominati
il dott. Piscopello, il dott. Duca e il rag. Stefanelli,
e al rinnovo totale della votazione, che ha finito con il
ledere anche l’interesse del dott. Duca che non ha raggiunto
un numero di voti utile per la nomina.
Di contro, come correttamente ha chiarito il giudice di
primo grado, andava eliminato il solo segmento viziato del
procedimento e sostituito, in applicazione della regola
della c.d. decananza prevista dall’art. 32, con la nomina
del rag. Antonazzo, il quale, come è pacifico tr le parti,
era più anziano di età.
Per le considerazioni che precedono gli appelli vanno respinti.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
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P. Q. M.
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il Consiglio di Stato, Sezione quinta, riunisce
gli appelli in epigrafe e li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 16 marzo 2004, con l'intervento dei Signori:
Emidio FRASCIONE Presidente
Corrado ALLEGRETTA Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI Consigliere
Claudio MARCHITIELLO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
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Depositata in segreteria
Il 4 novembre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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