| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 novembre 2004 n.
7142
Pres. Elefante; Est. Pullano
Poletta (Avv.ti Stella Richter e Serafini) c/ Comune di
Castel Gandolfo (Avv. Novelliere) |
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Concessione edilizia – diniego - motivato
con carenze dell’eleborato grafico e generica incompatibilità
ambientale – difetto di motivazione – sussiste
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Non sono sufficienti a fondare la motivazione
del provvedimento di diniego di concessione edilizia le
pretese carenze dell’eleborato grafico ed una dichiarazione
di incompatibilità ambientale basata su generiche osservazioni
estetiche. Nell’un caso, infatti, l’Amministraizone può
richiedere l’integrazione e/o completamento degli elaborati
progettuali, nell’altro deve espressamente indicare le norme
urbanistiche con le quali il progetto sarebbe in contrasto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 7142/04 REG.DEC
N. 48 REG. RIC.
ANNO 2002
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 48 del 2002 proposto
dalla
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sig.ra Amelia Poletta rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Paolo Stella Richter e Rosanna Serafini
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,
Viale G. Mazzini n. 11
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c o n t r o
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Comune di Castel Gandolfo, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare
Novelliere ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Roma, via Giovanni de Calvi n. 72
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per l’annullamento
della sentenza del TAR Lazio, Sezione seconda bis, n. 8161
del 6.10.2001.
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Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 25 maggio 2004, il relatore,
consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti
Di Rienzo su delega dell’avv. Stella Richter e Novelliere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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F A T T O
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La sig.ra Amelia Poletta ha presentato al
Comune di Castel Gandolfo domanda di concessione edilizia
per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente.
La concessione è stata negata in quanto l’intervento si
presentava con una tipologia ed una configurazione non consone
all’alto pregio paesistico della costa del lago.
La stessa sorte hanno avuto due successive domande presentate
a seguito di rielaborazione del progetto.
Il terzo diniego è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio
con ricorso n. 526 del 1998.
In data 26.2.1999 il Consiglio comunale ha approvato una
variante al PRG, recante modifica alla normativa tecnica
di attuazione che, per l’area interessata dall’immobile,
ha previsto un diverso indice edificatorio.
La sig.ra Poletta il 26.5.1999 ha, pertanto, presentato
una ulteriore domanda di concessione edilizia, che, però,
è stata nuovamente negata con la seguente motivazione: “l’elaborato
grafico non rappresenta il manufatto esistente da demolire
nella sua consistenza architettonica e volumetrica, e l’elaborato
presentato risulta carente perché mancante delle quote sui
prospetti e sulle sezioni. Infine il progetto, dal punto
di vista ambientale, si ritiene non compatibile con l’ambiente,
in quanto si configura non come opera architettonica, ma
come mera cubatura edilizia che si somma alla esistente
in zona che ha turbato l’equilibrio ambientale e la qualità
paesaggistica”.
L’interessata ha impugnato anche questo diniego con il ricorso
n. 18343 del 1999.
Il TAR Lazio, con la sentenza in epigrafe, previa riunione
dei due ricorsi, ha dichiarato improcedibile il primo e
ha respinto il secondo, non ritenendo fondata la censura
di difetto di motivazione dedotta in ordine alla inadeguata
specificazione delle ragioni della ritenuta incompatibilità
delle opere con il vincolo paesaggistico, in quanto il giudizio
di incompatibilità era stato talmente negativo da non richiedere
ulteriori precisazioni e stante l’irrilevanza delle altre
censure relative alla evidenziata carenza dei dati progettuali,
essendo il provvedimento sorretto dalla motivazione suddetta.
Con l’appello in esame la sig.ra Poletta chiede la riforma
della sentenza per la parte in cui respinge il secondo ricorso,
contestando le argomentazioni del TAR, che, a suo dire,
legittimerebbero ogni arbitrio da parte dell’amministrazione
comunale, e ribadendo il motivo di gravame dedotto in primo
grado (violazione dei principi generali in materia urbanistica
- eccesso di potere - motivazione mancante o comunque inadeguata).
Ha anche reiterato la domanda di risarcimento dei danni
quantificati nella misura di £. 300.000.000 ovvero in quella
maggiore o minore rtenuta di giustizia.
Il Comune di Castel Gandolfo, nel costituirsi in giudizio,
ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.
L’appellante, con memoria depositata il 20.4.2004, ha ribadito
le proprie tesi difensive.
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D I R I T T O
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L’appello è fondato.
Il Comune di Castel Gandolfo ha negato alla sig.ra Poletta
la concessione edilizia per la demolizione di un accessorio
edilizio e la costruzione di un edificio di civile abitazione
per due ordini di motivi:
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a) l’elaborato grafico non rappresenta il
manufatto esistente da demolire nella sua consistenza architettonica
e volumetrica e l’elaborato presentato risulta carente perchè
mancante delle quote sui prospetti e sulle sezioni;
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b) il progetto, dal punto di vista ambientale,
si ritiene non compatibile con l’ambiente, in quanto si
configura non come opera architettonica, ma come mera cubatura
edilizia che si somma alla esistente in zona che, nel tempo,
ha turbato l’equilibrio ambientale e la qualità paesaggistica.
Quanto al motivo sub a) - che il TAR non ha esaminato, avendo
ritenuto che quello sub b) fosse legittimo e da solo idoneo
a sorreggere l’atto impugnato - si deve convenire con l’appellante
che le pretese carenze dell’elaborato grafico non sono sufficienti
a giustificare il diniego, potendo, semmai, comportare una
richiesta di integrazione e/o completamento degli elaborati
progettuali.
Parimenti inidonea a giustificare la reiezione della domanda,
contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice di primo
grado, appare l’affermazione che le opere progettate non
si configurano cme opera architettonica, ma come mera cubatura,
in quanto tale, incompatibile con l’ambiente.
Al riguardo - a parte la considerazione che non è stato
tenuto in alcun conto che il Parco Regionale dei Castelli
Romani (che avrebbe dovuto essere interpellato ai sensi
della L. R. 6.10.1997 n. 29, trattandosi di opere da realizzare
all’interno di un’area naturale protetta) si era pronunciato
sul progetto in questione, rilasciando, ai sensi dell’art.
28 della citata legge, il nulla osta preventivo ai fini
ambientali e paesaggistici - certamente il diniego non poteva
essere motivato con riferimento a generiche osservazioni
di carattere estetico, dovendo essere espressamente indicate
le norme urbanistiche con le quali il progetto si sarebbe
posto in contrasto.
Pertanto, attesa la fondatezza delle dedotte censure di
violazione dei principi generali in materia urbanistica
e di eccesso di potere per difetto di motivazione, l’appello
va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va in
parte accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto,
va annullato il diniego di concessione edilizia; la domanda
di risarcimento dei danni va, invece, respinta, essendo
stata formulata del tutto genericamente.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere
compensate.
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P. Q. M.
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il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie
l’appello in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie parzialmente il ricorso di primo grado e, per l’effetto,
annulla il diniego di concessione edilizia, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 25 maggio 2004, con l'intervento dei Signori:
Agostino ELEFANTE Presidente
Cesare LAMBERTI Consigliere
Claudio MARCHITIELLO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
Gabriele CARLOTTI Consigliere
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Depositata in segreteria
Il 4 novembre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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