| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 29 ottobre 2004 n.
7021
Pres. Marrone, est. Cafini
Regione Umbria (Avv. F. Figorilli) c. Commissariato del
Governo presso la Regione dell’Umbria - Commissione di Controllo
sugli atti dell’Amministrazione Regionale (Avv. Stato),
Federazione Italiana della Caccia, Ente per la Produzione
della Selvaggina (n.c.) |
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Giustizia amministrativa – Effetti delle
sentenze e delle ordinanze cautelari – Conseguenze – Limiti
nell’attività della P.A. – In particolare – Illegittimità
della riproduzione del vizio del quale in sede cautelare
il giudice amministrativo ha rilevato la sussistenza
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Le pronunce del giudice amministrativo, pur
se non precludono all’Amministrazione di reiterare l’atto
annullato e di riprodurre così il medesimo assetto di interessi
derivante da tale atto, pongono in ogni caso chiari limiti
alla libertà di azione dell’Amministrazione stessa, atteso
che, per il c.d. effetto confermativo del giudicato, la
relativa attività resta comunque condizionata pur sempre
dal giudicato esistente, non potendo riprodurre essa i vizi
di legittimità riscontrati nel precedente atto dal giudice
amministrativo. Nello stesso modo, la medesima efficacia
riferita alle sentenze va riconosciuta anche alle ordinanze
cautelari, da ritenersi egualmente imperative, fermo restando
che, mentre le prime restano immodificabili, le ordinanze
hanno invece minore stabilità, cessando i loro effetti con
la decisione di merito; cosicché fino a quando l’ordinanza
cautelare non sia revocata, modificata o sostituita da una
pronuncia di merito, la stessa non può che ricevere eguale
ottemperanza (pertanto, l’ordinanza cautelare, come la sentenza,
pur non precludendo all’Amministrazione di disporre ancora
nel medesimo senso dell’atto sospeso, impone comunque alla
medesima di non riprodurre il vizio del quale in sede cautelare
il giudice amministrativo ha rilevato la sussistenza)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.7021/04
Reg.Dec.
N. 8378 Reg.Ric.
ANNO 1999
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso n.8378 del 1999 proposto dalla
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Regione dell’Umbria, in persona del
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e
difesa dall’avv. Fabrizio Figorilli ed elettivamente domiciliata
in Roma, via G.B. Morgagni, 2/a, presso lo studio dell’avv.
Umberto Segarelli;
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contro
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Commissariato del Governo presso a Regione
dell’Umbria - Commissione di Controllo sugli atti dell’Amministrazione
Regionale, in persona del Commissario del Governo p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi n.12;
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e nei confronti
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della Federazione Italiana della Caccia,
in persona del Presidente p.t, non costituitasi in giudizio;
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nonché
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dell’Ente per la Produzione della Selvaggina,
in persona del Presidente p.t., non costituitosi in giudizio;
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per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria
n.329/99 del 29 aprile 1999, resa tra le parti;
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visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
appellata;
vista la memoria prodotta dalla Regione appellante a sostegno
delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 2 luglio 2004, relatore il Consigliere
Domenico Cafini, uditi l’avvocato Police (per delega dell’avv.
Figorilli) e l’avvocato dello Stato Volpe;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. La Giunta Regionale dell’Umbria con deliberazione
n.3752 del 1°.7.1993 adottava il calendario venatorio per
gli anni 1993-1994, includendo tra le specie cacciabili
le dieci seguenti: passero, passera mattugia, colino della
Virginia, storno, fringuello, peppola, ghiandaia, gazza,
taccola e cornacchia grigia.
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1.1. Tale delibera veniva impugnata innanzi
al TAR dell’Umbria dalla Associazione protezionistica World
Wildlife Fund che ne deduceva l’illegittimità, in quanto
le specie avanti menzionate erano da ritenersi protette
e quindi non cacciabili, e ne chiedeva, previa sospensione,
l’annullamento.
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1.2. Il TAR adito respingeva la domanda cautelare,
ma in sede di appello sulla relativa ordinanza, questa Sezione
accoglieva l’istanza di sospensione del calendario venatorio
impugnato “nella parte in cui, in deroga alla normativa
comunitaria e nazionale, consente la caccia di alcune specie
protette (passero, passera mattugia, colino della Virginia,
storno, fringuello, peppola, ghiandaia, gazza, taccola e
cornacchia grigia)” (ord. Sez VI n.1004 del 29.9.1993).
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1.3. A seguito di ciò, la Giunta Regionale,
preso atto di tale ultima ordinanza cautelare, provvedeva
a modificare il calendario in questione con delibera 18.10.1993
n. 7003, escludendo dalle cacciabili soltanto quattro delle
specie sopra specificate (cioè: colino della Virginia, peppola,
taccola e gazza) e confermando la inclusione delle altre
sei innanzi menzionate tra le specie considerate non protette
per le quali si sarebbe consentita la caccia, ma la Commissione
di controllo sugli atti della Regione Umbria annullava -
con la determinazione n.1849 del 22.10.1993, poi impugnata
col ricorso di prime cure - la delibera stessa nella parte
in cui consentiva “la caccia alle seguenti specie: passero,
passera mattugia, storno, fringuello, cornacchia grigia
e ghiandaia”, in quanto la stessa doveva ritenersi viziata,
disattendendo, seppure in parte, la citata ordinanza di
sospensione di questa Sezione.
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1.4. Contro la determinazione della Commissione
di controllo in data 22.10.1993 la Regione Umbria proponeva
quindi ricorso davanti al TAR dell’Umbria che - senza affrontare
la questione sostanziale se sussistesse o meno il potere
della Regione di includere, in sede di formazione del calendario
venatorio regionale, alcune delle specie cacciabili protette
e se quelle cui si riferiva la controversia fossero o no
da considerarsi tali – lo respingeva con la sentenza in
epigrafe. Con essa, pronunciando sul pregiudiziale problema
del rapporto tra giurisdizione amministrativa e amministrazione
attiva, avuto riguardo alla effettività delle decisioni
cautelari rese nel giudizio amministrativo, il Giudice di
primo grado riteneva, in particolare, che la Regione stessa
non avrebbe potuto - fino a che la detta ordinanza di sospensione
del Consiglio di Stato era efficace - reiterare, integralmente
o parzialmente, l’atto sospeso, al fine di ammettere la
caccia nei confronti delle specie che l’ordinanza medesima
considerava protette sulla base di ben precise e tassative
disposizioni nazionali e comunitarie.
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1.5. Tale sentenza è stata impugnata dalla
Regione umbra che, con l’appello in esame, ha dedotto i
seguenti motivi di diritto:
a) violazione dei principi sul giudicato; irragionevolezza
e contraddittorietà;
b) violazione dell’art. 45 L. 10.2.1953 n. 62; sviamento
e contraddittorietà; violazione del principio della corrispondenza
tra il chiesto e il pronunziato;
c) violazione art. 18 L. 11.2.1992 n. 157; difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata
che si è opposta al ricorso.
Con memoria in data 16.6.2004 la Regione ricorrente ha ulteriormente
svolto le proprie argomentazioni, insistendo per il rigetto
del gravame.
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1.6. La causa è stata, infine, assunta in
decisione alla pubblica udienza del 2 luglio 2004.
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2. L’appello è infondato.
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2.1. Privo di pregio è, innanzitutto, il
primo motivo volto a criticare la sentenza impugnata nella
parte in cui - dopo avere ritenuto che le decisioni di annullamento
del giudice amministrativo, tra cui quelle cautelari, non
precludono in senso assoluto all’amministrazione attiva
di reiterare l’atto annullato, salvo gli effetti del giudicato
- avrebbe fatto erroneo riferimento ad una ordinanza cautelare
riguardante altro giudizio. Secondo l’Amministrazione ricorrente,
infatti, il TAR avrebbe preso in considerazione, non correttamente,
un’ordinanza cautelare resa in diverso procedimento giurisdizionale
e non in quello di cui trattasi ove la misura cautelare
ha proprio riguardato la determinazione di annullamento
della Commissione di Governo, sospendendone l’esecuzione.
Il Giudice di primo grado, in definitiva, non avrebbe potuto,
ad avviso dell’ente appellante, fare riferimento ad una
ordinanza cautelare, emessa in altro giudizio analogo a
quello sottoposto al suo esame, poi assorbita peraltro da
una successiva sentenza di merito.
I rilievi non sono condivisibili.
Come accennato nell’esposizione in fatto, la Commissione
di controllo presso il Commissariato del Governo nella Regione
Umbria ha annullato nel caso in esame la deliberazione 18.10.1993,
n.7003 della Giunta regionale concernente “Ulteriori modifiche
al calendario venatorio per la stagione 1993-94”; e ciò
sulla base della ordinanza cautelare n.1004/93 di questa
Sezione VI (che aveva accolto, ritenuta la sussistenza del
fumus boni iuris, la richiesta di sospensiva della delibera
1.7.1993, n.3752 della Regione Umbria nella parte in cui
la Giunta “in deroga alla normativa comunitaria e nazionale
consente la caccia di alcune specie protette”) e nella considerazione
che con la deliberazione n.7003/93 all’esame veniva consentita
la caccia a sei delle dieci specie oggetto della sospensiva
predetta, disattendendo in parte, pertanto, la menzionata
pronuncia cautelare.
Premesso dunque che l’oggetto dell’appello, come si evince
dalla delibera della Commissione ora menzionata, è sostanzialmente
riferito ad una questione concernente i rapporti tra giurisdizione
amministrativa e amministrazione attiva, con particolare
riguardo alla efficacia ed effettività delle pronunce, anche
cautelari, del giudice amministrativo - giacché la delibera
regionale impugnata in prime cure è stata ritenuta illegittima
dalla Commissione stessa non già per violazione di disposizioni
inerenti alla caccia, bensì per violazione del principio
d’imperatività dell’ordinanza di sospensione n.1004/1993
di questo Consiglio di Stato - il Collegio deve rilevare,
convenendo con quanto osservato in proposito dal Giudice
di prime cure:
- che le pronunce del giudice amministrativo, pur se non
precludono all’Amministrazione di reiterare l’atto annullato
e di riprodurre così il medesimo assetto di interessi derivante
da tale atto, pongono in ogni caso chiari limiti alla libertà
di azione dell’Amministrazione stessa, atteso che, per il
c.d. effetto confermativo del giudicato, la relativa attività
resta comunque condizionata pur sempre dal giudicato esistente,
non potendo riprodurre essa i vizi di legittimità riscontrati
nel precedente atto dal giudice amministrativo;
- che la medesima efficacia riferita alle sentenze va riconosciuta
anche alle ordinanze cautelari, da ritenersi egualmente
imperative, fermo restando che, mentre le prime restano
immodificabili, le ordinanze hanno invece minore stabilità,
cessando i loro effetti con la decisione di merito; cosicché
fino a quando l’ordinanza cautelare non sia revocata, modificata
o sostituita da una pronuncia di merito, la stessa non può
che ricevere eguale ottemperanza;
- che, pertanto, l’ordinanza cautelare, come la sentenza,
pur non precludendo all’Amministrazione di disporre ancora
nel medesimo senso dell’atto sospeso, impone comunque alla
medesima di non riprodurre il vizio del quale in sede cautelare
il giudice amministrativo ha rilevato la sussistenza;
- che, allorquando il vizio di legittimità rinvenuto dal
giudice amministrativo si riferisca alla violazione di legge
(essendo l’atto impugnato contrastante con una norma) o
vi sia comunque al riguardo un adeguato fumus boni iuris,
l’Autorità amministrativa interessata non potrà riprodurre
l’atto in questione disponendo sostanzialmente negli stessi
termini; e ciò, quanto meno, sino a quando l’ordinanza di
sospensione non sia venuta meno nei suoi effetti;
- che nel caso in esame l’ordinanza di questa Sezione n.1004/1993
– esplicante ancora integralmente i propri effetti al momento
dell’atto deliberativo in data 18.10.2003 non essendo intervenuta
a quella data alcuna pronuncia nel merito della controversia
- risulta chiara nel significare, seppure succintamente,
che il rilevato fumus boni iuris si riferisce in concreto
al contrasto tra quanto disposto nel calendario venatorio
regionale con riguardo alla ammissione alla caccia di determinate
specie faunistiche e la relativa disciplina comunitaria
e nazionale che qualifica invece le stesse specie come soggette
a protezione;
- che, in definitiva, la Regione Umbria, fino a quando detta
ordinanza di sospensione svolgeva la sua efficacia, non
poteva reiterare nel caso in questione, nemmeno in parte,
l’atto sospeso, onde consentire la caccia alle specie che
l’ordinanza aveva espressamente considerato protette sulla
base di precise e tassative disposizioni statali e comunitarie.
Per le considerazioni che precedono deve essere disatteso,
dunque, l’assunto di parte appellante circa l’erroneo riferimento
da parte dei primi giudici ad un’ordinanza cautelare resa
in altro giudizio, e non in quello “che qui specificamente
interessa”, dovendosi ritenere la controversia sottoposta
all’esame, riferita essenzialmente alla verifica, nel nuovo
atto dell’Amministrazione regionale, della sussistenza o
meno del rilevato contrasto con la precisa statuizione contenuta
nella ordinanza esecutiva n.1004/03 di questa Sezione.
E ciò, a prescindere dalla considerazione della rilevata
diversità della ponderazione degli interessi effettuata
nei due atti, diversità che, peraltro, sotto un profilo
sostanziale, nemmeno sussiste, giacchè le deliberazioni
della Giunta Regionale 1.7.1993 n.3752 (sospesa in parte
dal Consiglio di Stato fino alla decisione di merito) e
quella reiterata in data 18.10.1993, n.7003 (annullata con
il surriferito provvedimento della Commissione di controllo)
concernono in effetti - in disparte gli specifici apprezzamenti
degli interessi in gioco ivi espressi - la stessa questione
riguardante il medesimo calendario venatorio: quella cioè
dell’ammissione solo entro certi limiti della cacciabilità
di talune specie protette sulla base della vigente normativa
statale e comunitaria.
In definitiva, quel che qui rileva è che, nonostante che
vi sia stata nella specie una pronuncia giurisdizionale
che ha riconosciuto come ingiustamente lesivo dell’interesse
della parte ricorrente il comportamento dell’Amministrazione
regionale adottato in sede di approvazione del calendario
venatorio in questione, l’Amministrazione medesima non abbia
poi rispettato in concreto l’obbligo di conformarsi a tale
pronuncia, attuando il risultato pratico riconosciuto come
giusto e necessario nella menzionata ordinanza cautelare
di questa Sezione.
Appare dunque evidente l’illegittimità del provvedimento
regionale originariamente impugnato, così come riconosciuto
dal Giudice di prime cure, atteso che qualsiasi nuovo atto
dell’Amministrazione che si ponga in contrasto con la statuizione
contenuta in una decisione giurisdizionale esecutiva o che
dia ulteriore seguito ad atti sospesi o eliminati dal mondo
giuridico è certamente affetto da antigiuridicità derivata
per violazione dell’obbligo a carico dell’Amministrazione
di conformarsi alla pronuncia giurisdizionale stessa.
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2.2. Alla stregua di quanto avanti esposto
devono essere disattesi anche gli ulteriori rilievi dedotti
con il secondo motivo non essendosi verificato nella sentenza
impugnata il “c.d. assorbimento improprio” e, quindi, l’assunta
omissione di pronuncia sul primo mezzo di gravame.
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2.3. Inammissibile è infine il terzo ed ultimo
mezzo di gravame, con il quale si sostiene cha la Regione
Umbria, nell’adottare il calendario venatorio 1993-1994,
avrebbe “operato correttamente nel rispetto della legge
n.157/1992, come negli anni precedenti e in conformità alla
giurisprudenza del tempo” e che la Commissione di controllo
in una precedente seduta si sarebbe pronunciata in termini
diversi con riguardo allo stesso calendario venatorio.
Ritiene infatti il Collegio che eventuali precedenti comportamenti
dell’Organo tutorio predetto ritenuti affetti da vizi di
eccesso di potere - peraltro nella specie non attinenti
al contenuto proprio della decisione censurata e non sorretti
da adeguati elementi probatori - non possono essere comunque
invocati per sostenere l’illegittimità, sotto il profilo
della contraddittorietà e della disparità di trattamento,
del successivo corretto esercizio del medesimo potere di
controllo
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3. Alla stregua delle considerazioni che
precedono le statuizioni del giudice di prime cure oggetto
dell’appello appaiono immuni dai vizi di legittimità dedotti
dall’ente ricorrente.
Il ricorso in appello va pertanto respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti in causa le spese e gli onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, rigetta il
ricorso in appello e, per l’effetto, conferma la sentenza
di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Francesco D’OTTAVI Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere Est.
Guido SALEMI Consigliere
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