| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 novembre 2004 n.
7141
Pres. Farina – Est. Carlotti
AZIENDA U.S.L. ROMA E (AVV. DE SANTIS) C/ SIFIN S.R.L. (AVV.TI
DELLA CORTE E TERRIGNO) |
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Giurisdizione e competenza – giurisdizione
esclusiva amministrativa sui servizi pubblici – dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – controversie
su diritti di credito relativi a rapporti compresi nel sistema
di screditamento presso il S.S.N. – giurisdizione A.G.O.
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Poiché la sentenza della Corte costituzionale
n. 204 del 6 luglio 2004 ha mutato il precedente assetto
del riparto giurisdizionale in tema di «indennità, canoni
ed altri corrispettivi» relativi a servizi pubblici, sottraendo
dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali
la pubblica amministrazione (nella specie la Asl) non sia
coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti
di tipo concessorio ex lege (alla cui stregua va
inteso l’accreditamento, pur provvisorio, presso il S.s.n.),
la riferita sopravvenienza comporta il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo sullo specifico oggetto dedotto
in contenzioso (originariamente sussumibile nella previsione
di cui all’art. 33, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 80/1998),
giacché l’arresto costituzionale dichiarativo della parziale
illegittimità della disposizione succitata trova applicazione
ai giudizi pendenti, attesa l'efficacia retroattiva che
assiste tale tipo di pronunce e che, quindi, prevale sul
contrario principio della perpetuatio jurisdictionis
sancito dall’art. 5 c.p.c. (con l'unico limite costituito
dalle situazioni consolidatesi per esaurimento dei relativi
rapporti).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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composto dai Signori: Cons. Giuseppe Farina
F/F, Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani, Cons. Goffredo
Zaccardi, Cons. Aldo Fera, Cons. Gabriele Carlotti Est.,
ha pronunciato la presente
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DECISIONE
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nella Camera di Consiglio del 29 Ottobre
2004
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Visto l'appello proposto da:
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AZIENDA U.S.L. ROMA E rappresentato
e difeso da: Avv. GUIDO DE SANTIS con domicilio eletto in
Roma VIA MONTE SANTO, 68 presso GUIDO DE SANTIS
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contro
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SIFIN S.R.L. rappresentato e difeso
da: Avv. FERDINANDO DELLA CORTE Avv. MASSIMILIANO TERRIGNO
con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA, 47 presso MASSIMILIANO
TERRIGNO
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
LAZIO - ROMA: Sezione III 5823/2004, resa tra le parti,
concernente PAGAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME
DI ACCREDITAMENTO.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: SIFIN S.R.L.
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti; nessuno è comparso
per le parti;
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Considerato che la Sezione, accertata la
completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ritiene
che il giudizio possa esser definito a norma degli artt.
21 e 26 L. n. 1034/1971, ricorrendone i presupposti stabiliti
dalla legge;
che, invero, la controversia sottoposta allo scrutinio del
Collegio investe, non già direttamente il sistema di regressione
tariffaria delineato dalle DD.GG.RR. Lazio nn. 944/2001
e 1436/2002 in ordine all’esercizio 2001, ma esclusivamente
le pretese di pagamento per erogazione di prestazioni sanitarie,
fatte valere nei confronti della Asl appellante, da parte
di Società cessionaria dei rispettivi crediti maturati da
una struttura, operante in regime di accreditamento provvisorio,
per gli anni 2001 e 2002;
che la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6.7.2004
ha mutato il precedente assetto del riparto giurisdizionale
in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» relativi
a servizi pubblici, di tal che attualmente la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende
più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle
quali la pubblica amministrazione (nella specie la Asl)
non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da
rapporti di tipo concessorio ex lege (alla cui stregua va
inteso l’accreditamento, pur provvisorio, presso il S.s.n.);
che la riferita sopravvenienza comporta il difetto di giurisdizione
dell’a.g.a. sullo specifico oggetto dedotto in contenzioso
(originariamente sussumibile nella previsione di cui all’art.
33, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 80/1998), giacché l’arresto
costituzionale dichiarativo della parziale illegittimità
della disposizione succitata trova applicazione ai giudizi
pendenti, attesa l'efficacia retroattiva che assiste tale
tipo di pronunce e che, quindi, prevale sul contrario principio
della perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c.
(con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi
per esaurimento dei relativi rapporti);
che il sopravvenuto difetto di giurisdizione, nella fattispecie,
è rilevabile d’ufficio, non avendo costituito oggetto, nemmeno
implicito, del primo giudizio;
che, pertanto, in applicazione dell’art. 34 l. n. 1034/1971
la sentenza appellata deve essere annullata, senza disporre
il rinvio dell’affare al primo giudice, versandosi in ambito
di cognizione ormai devoluto al giudice ordinario, con assorbimento
di ogni altra questione dedotta con gli appelli principale
ed incidentale;
che la mancata comparizione delle parti costituite all’odierna
Camera di Consiglio non è di ostacolo alla pronuncia della
presente decisione immediata;
che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese del doppio giudizio;
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe (ricorso n. n. 7737/2004), annulla, senza rinvio,
la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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