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n. 11-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 novembre 2004 n. 7141
Pres. Farina – Est. Carlotti
AZIENDA U.S.L. ROMA E (AVV. DE SANTIS) C/ SIFIN S.R.L. (AVV.TI DELLA CORTE E TERRIGNO)


Giurisdizione e competenza – giurisdizione esclusiva amministrativa sui servizi pubblici – dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – controversie su diritti di credito relativi a rapporti compresi nel sistema di screditamento presso il S.S.N. – giurisdizione A.G.O.

Poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 ha mutato il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» relativi a servizi pubblici, sottraendo dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione (nella specie la Asl) non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio ex lege (alla cui stregua va inteso l’accreditamento, pur provvisorio, presso il S.s.n.), la riferita sopravvenienza comporta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sullo specifico oggetto dedotto in contenzioso (originariamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 33, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 80/1998), giacché l’arresto costituzionale dichiarativo della parziale illegittimità della disposizione succitata trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l'efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce e che, quindi, prevale sul contrario principio della perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c. (con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per esaurimento dei relativi rapporti).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

composto dai Signori: Cons. Giuseppe Farina F/F, Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani, Cons. Goffredo Zaccardi, Cons. Aldo Fera, Cons. Gabriele Carlotti Est., ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

 

nella Camera di Consiglio del 29 Ottobre 2004

 

Visto l'appello proposto da:

 

AZIENDA U.S.L. ROMA E rappresentato e difeso da: Avv. GUIDO DE SANTIS con domicilio eletto in Roma VIA MONTE SANTO, 68 presso GUIDO DE SANTIS

 

contro

 

SIFIN S.R.L. rappresentato e difeso da: Avv. FERDINANDO DELLA CORTE Avv. MASSIMILIANO TERRIGNO con domicilio eletto in Roma VIA EMILIA, 47 presso MASSIMILIANO TERRIGNO

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III 5823/2004, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: SIFIN S.R.L.
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti; nessuno è comparso per le parti;

 

Considerato che la Sezione, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ritiene che il giudizio possa esser definito a norma degli artt. 21 e 26 L. n. 1034/1971, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge;
che, invero, la controversia sottoposta allo scrutinio del Collegio investe, non già direttamente il sistema di regressione tariffaria delineato dalle DD.GG.RR. Lazio nn. 944/2001 e 1436/2002 in ordine all’esercizio 2001, ma esclusivamente le pretese di pagamento per erogazione di prestazioni sanitarie, fatte valere nei confronti della Asl appellante, da parte di Società cessionaria dei rispettivi crediti maturati da una struttura, operante in regime di accreditamento provvisorio, per gli anni 2001 e 2002;
che la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6.7.2004 ha mutato il precedente assetto del riparto giurisdizionale in tema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» relativi a servizi pubblici, di tal che attualmente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia non comprende più le controversie, riguardanti diritti di credito, nelle quali la pubblica amministrazione (nella specie la Asl) non sia coinvolta come autorità, ancorché scaturenti da rapporti di tipo concessorio ex lege (alla cui stregua va inteso l’accreditamento, pur provvisorio, presso il S.s.n.);
che la riferita sopravvenienza comporta il difetto di giurisdizione dell’a.g.a. sullo specifico oggetto dedotto in contenzioso (originariamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 33, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 80/1998), giacché l’arresto costituzionale dichiarativo della parziale illegittimità della disposizione succitata trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l'efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce e che, quindi, prevale sul contrario principio della perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c. (con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per esaurimento dei relativi rapporti);
che il sopravvenuto difetto di giurisdizione, nella fattispecie, è rilevabile d’ufficio, non avendo costituito oggetto, nemmeno implicito, del primo giudizio;
che, pertanto, in applicazione dell’art. 34 l. n. 1034/1971 la sentenza appellata deve essere annullata, senza disporre il rinvio dell’affare al primo giudice, versandosi in ambito di cognizione ormai devoluto al giudice ordinario, con assorbimento di ogni altra questione dedotta con gli appelli principale ed incidentale;
che la mancata comparizione delle parti costituite all’odierna Camera di Consiglio non è di ostacolo alla pronuncia della presente decisione immediata;
che sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (ricorso n. n. 7737/2004), annulla, senza rinvio, la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


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