| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 novembre 2004 n.
7140
Pres. Frascione – Est. Carlotti
S.A.R. – AUTOLINEE RIVIERA S.P.A. (avv.ti Bormioli e Clarizia)
c/ PROVINCIA DI SAVONA (avv.ti Alberti e Romanelli) - ORFEO
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (avv.ti Ruggeri, Guerrato Trissino,
Acquarone e di Gioia) - AUTOLINEE DELL’EMILIA S.P.A. (n.c.)
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Contratti della pubblica amministrazione
– disciplina di gara – interpretazione – errore – principio
dell’affidamento – invocabilità – condizioni – garanzia
della par condicio – ambiguità e contraddittorietà
del comportamento dell’amministrazione – necessità
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Nella materia degli appalti, la considerazione
dell’affidamento di un partecipante può rilevare, con finalità
latamente “sananti”, alla condizione imprescindibile che
essa risulti compatibile con la preminente protezione dei
valori primari della garanzia del pari trattamento dei concorrenti
e della selezione competitiva tra gli stessi (competizione
che attiene anche all’attento esame ed alla corretta interpretazione
della lex specialis), tal che il bilanciamento tra
i differenti valori in gioco può risolversi a vantaggio
dell’affidamento, inteso quale particolare declinazione
del favor partecipationis, nelle sole ipotesi in
cui esso poggi su di un atteggiamento psichico formatosi,
appunto, “legittimamente”. Ne consegue che il principio
in rassegna può esclusivamente invocarsi nei casi in cui
alla genesi dell’errore, di percezione o di comprensione
della lex specialis, nel quale sia incorso il concorrente
interessato abbia causalmente contribuito il comportamento
contraddittorio o ambiguo tenuto dall’amministrazione aggiudicataria
(fattispecie in cui l’errore di interpretazione di un documento
a base di gara era seguito all’avviso, da parte dell’amministrazione
indicente, della possibile incompletezza di esso, e nonostante
che nel capitolato d’oneri vi fossero analitiche indicazioni
idonee ad escludere l’insorgenza dell’affidamento e, quindi,
secondo il Collegio, l’invocabilità dell’affidamento).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente |
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decisione
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sul ricorso in appello n. 2996 del 2004 proposto
da
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S.A.R. – AUTOLINEE RIVIERA S.P.A.,
in persona del Presidente e l.r. p.t., in proprio e quale
mandataria dell’ATI costituita con le imprese ATM S.P.A.,
SATTI S.P.A., APM S.P.A., ACTV S.P.A., ACTM S.P.A., COPIT
S.P.A., ARPA S.P.A., ACTS S.P.A., AMT S.P.A., RT S.P.A.,
TRANSDEV, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Bormioli
ed Angelo Clarizia, presso il cui studio legale elettivamente
domicilia in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2;
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contro
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PROVINCIA DI SAVONA, in persona del
Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Piergiorgi Alberti e Guido Francesco Romanelli, elettivamente
domiciliata presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma,
alla via Cosseria n. 5;
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e nei confronti di
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ORFEO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., in
persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Roberta Ruggeri, Alessandra Guerrato Trissino, Giovanni
Acquarone e Giovanni Candido di Gioia, elettivamente domiciliata
presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, alla piazza
Mazzini n. 27;
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AUTOLINEE DELL’EMILIA S.P.A., non
costituitasi in giudizio;
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per l'annullamento
della sentenza n. 364 dell’11.3.2004/7.4.2004, pronunciata
tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale della
Liguria, sez. II;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti d’appello formulati dalla S.A.R.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia
di Savona e della Società consortile Orfeo;
Visto l’appello incidentale proposto dalla Società consortile
Orfeo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 13.7.2004 gli avv.ti Bormioli
e Clarizia per l’appellante principale, l’avv. Alberti per
la Provincia di Savona e l’avv. G. Acquarone e, su delega
dell’avv. Di Gioia, l’avv. L. Acquarone, per la Società
consortile Orfeo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Con il ricorso specificato in epigrafe
l’a.t.i. capeggiata da Sar – Autolinee Riviera S.p.a. (nel
prosieguo “Sar”) è insorta contro il dispositivo n. 16 del
2004, con il quale il T.a.r. della Liguria ebbe a respingere
l’impugnativa proposta dalla medesima società avverso gli
atti della gara espletata dalla Provincia di Savona per
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
(t.p.l.), urbano ed extraurbano, per una parte del territorio
provinciale, definito “bacino A”.
La Sar ha altresì impugnato, deducendo motivi aggiunti d’appello,
la sentenza del Tribunale ligure successivamente depositata.
Si sono costituite in giudizio la Società contortile Orfeo
(in seguito “Consorzio Orfeo”) e l’amministrazione provinciale
intimata.
Anche il Consorzio Orfeo ha appellato incidentalmente la
sentenza in parola, riproponendo i motivi illustrati nell’omologo
ricorso di primo grado.
All’udienza del 13.7.2004 parti e causa sono state assegnate
in decisione.
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2. È necessario premettere alla successiva
esposizione alcuni brevi cenni sulla procedura di evidenza
pubblica oggetto della controversia e sullo svolgimento
del giudizio di primo grado.
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2.1. Ai sensi delle previsioni del d.lgs.
n. 422/1997 e delle disposizioni attuative della relativa
legge regionale ligure (la l.r. n. 31/1998), la Provincia
di Savona indisse una gara per l’affidamento dei servizi
di trasporto pubblico locale (per la durata di sei anni,
prorogabile per un ulteriore triennio) in una parte del
territorio provinciale (il “bacino A”), “storicamente” gestiti
dalla Sar.
Alla procedura ristretta parteciparono due (dei tre) concorrenti
invitati dalla Provincia alla fase di prequalificazione,
ossia la suddetta Sar (in a.t.i. con le altre imprese indicate
in epigrafe) ed il Consorzio Orfeo, per conto delle consorziate
Autolinee dell’Emilia s.p.a. e Saca s.c.r.l. (in seguito,
rispettivamente, “Autolinee” e “Saca”).
All’esito della gara, svoltasi sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, risultò aggiudicatario del
servizio di t.p.l. il Consorzio Orfeo.
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2.2. A questo punto la Sar ricorse contro
gli atti di gara avanti al T.a.r. della Liguria lamentando
la mancata esclusione del Consorzio Orfeo e contestando
le operazioni di gara, soprattutto sotto il profilo del
maggior punteggio attribuito alla controinteressata; la
richiesta di annullamento fu affidata ai seguenti motivi
(riproposti, in secondo grado, avverso il dispositivo della
sentenza inizialmente gravato):
I) violazione dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 158/1995
e dei punti 12 e 13 del bando, quanto alla partecipazione
del Consorzio Orfeo anche per conto di Saca; eccesso di
potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà
e difetto di motivazione, essendosi ammessa l’offerta del
Consorzio Orfeo pur non avendo quest’ultimo specificato
quale fosse la composizione soggettiva della consorziata
Saca, né avendo indicato le imprese per le quali essa partecipasse
alla gara;
II) violazione dell’art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 158/1995
e del punto 12 del bando; eccesso di potere per violazione
dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione,
per non aver dimostrato il Consorzio aggiudicatario il possesso
dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti
dalla lex specialis;
III) violazione del punto 12 del bando sotto altro profilo;
eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà
e difetto di motivazione, in quanto sia Autolinee sia Saca
non avrebbero comprovato il possesso dell’idoneità professionale
all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori
su strada, di cui all’art. 6 del d.m. 20.12.1991 n. 448;
IV) violazione della lettera d’invito e del capitolato speciale;
eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà
e difetto di motivazione con violazione dell’art. 3 l. n.
241/1990 riguardo alle distanze minime delle fermate dai
centri abitati: in quanto l’offerta dell’aggiudicataria
non avrebbe garantito l’effettiva presenza di una fermata,
ad una distanza non superiore a 500 metri, dai centri abitati
di Poggi, Conscente, Maccagne e Costino;
V) violazione della lettera d’invito e del capitolato speciale;
eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà
e difetto di motivazione, con violazione dell’art. 3 l.
n. 241/1990, sotto ulteriore profilo, in ragione del mancato
coordinamento dell’offerta dell’aggiudicataria con la linea
Savona–Finale Ligure, appartenente al distinto e finitimo
“bacino S”;
VI) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento
di fatti, difetto del presupposto, illogicità, violazione
del principio di serietà dell’offerta e dei connessi principi
di correttezza e buona fede, violazione dell’art. 25 d.lgs.
n. 158/1995, con riferimento all’asserita inidoneità del
progetto di qualità presentato dall’aggiudicataria (con
conseguente anomalia dell’offerta di quest’ultima per la
ritenuta insufficienza dei mezzi finanziari destinati all’acquisto
di autobus);
VII) violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 158/1995; violazione
dei principi di serietà delle offerte e di correttezza e
buona fede contrattuali, non essendosi pretesamente valutate,
nella prospettiva di una corretta verifica dell’anomalia
dell’offerta del Consorzio Orfeo, le prevedibili ricadute
negative, in termini di contrazione della domanda dell’utenza,
derivanti dall’attuazione del piano tariffario proposto
dall’aggiudicataria, caratterizzato da consistenti aumenti;
VIII) violazione dell’art. 9, comma 2, della l.r. Liguria
n. 31/1998 e degli atti di gara nella parte in cui lo recepiscono
(punto 7 del bando); in subordine difetto di istruttoria,
violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione;
violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 158/1995, per la manifesta
inosservanza, nel computo delle tariffe offerte dall’aggiudicataria,
del rapporto di 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi
(al netto dei costi di infrastruttura), previsto dall’art.
9, comma 2, della suddetta legge regionale;
IX) eccesso di potere per mancata predeterminazione di criteri
di massima; violazione dei generali principi in tema di
funzionamento e formazione della volontà degli organi collegiali;
violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione,
con riguardo alla valutazione del progetto di rete ed al
sottoelemento “transiti sul grafo della rete dei servizi
extraurbani e struttura delle linee”;
X) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione;
eccesso di potere per difetto del presupposto e travisamento
dei fatti, con riferimento al progetto di qualità presentato
dall’appellante;
XI) violazione dei generali principi in tema di funzionamento
e formazione della volontà degli organi collegiali; violazione
dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di motivazione determinato
dal fatto che, nella valutazione del progetto di rete, la
commissione avrebbe illegittimamente considerato la media
aritmetica di espressioni di voto individuali;
XII) violazione dell’art. 24, comma 1, lett. b), d.lgs.
158/1995; eccesso di potere per travisamento dei fatti,
difetto del presupposto, contraddittorietà, illogicità,
irragionevolezza; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990,
difetto di motivazione rispetto alla valutazione delle offerte
economiche ed, in particolare, relativamente alle tariffe
da praticarsi all’utenza;
XIII) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione,
per essersi attribuiti ai concorrenti punteggi calcolati
mediante l’applicazione di formule matematiche così complesse
da rendere praticamente impossibile la comprensione del
reale iter logico seguito dalla commissione;
XIV) violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 158/1995, in quanto
la commissione avrebbe dovuto escludere, per anomalia, l’offerta
dell’aggiudicataria.
La ricorrente, a corredo della richiesta di annullamento
degli atti impugnati, propose altresì una domanda di condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni, con vittoria
delle spese di causa.
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2.3. Resistettero al ricorso sia il Consorzio
Orfeo sia la Provincia di Savona contestando tutto quanto
ex adverso dedotto e concludendo per la reiezione del gravame.
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2.4. Il Consorzio Orfeo, da parte sua, notificava
un ricorso incidentale deducendo, avverso i medesimi atti
di gara impugnati dalla Sar, i seguenti motivi diretti a
censurare la mancata esclusione dalla gara dell’offerta
presentata dalla ricorrente principale:
I) violazione da parte della Sar dell’art. 17 l. n. 68/1999,
per omessa produzione della dichiarazione e della certificazione
ivi prevista da parte di tutte le imprese associate; violazione
dell’art. 23 d.lgs. n. 158/1995 e del punto 4.1. della lettera
d’invito;
II) violazione della lex specialis con riguardo al progetto
di rete; violazione da parte della Sar delle disposizioni
del capitolato d’oneri (Allegato AC p. 15, parte I) imponenti
l’obbligo, sanzionato a pena di esclusione, di assicurare
almeno una coppia di corse (“andata + ritorno”), in tutti
i giorni feriali, per ciascun centro abitato dei Comuni
(elencati nell’art. 2, 1° co., sub 1.a, dello stesso capitolato);
III) eccesso di potere, con riguardo al progetto di qualità,
a cagione dell’inidoneità degli investimenti finanziari
programmati dalla Sar (per il rinnovo del parco mezzi) a
soddisfare i requisiti del pari previsti a pena di esclusione.
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2.5. Il T.a.r. Ligure, con la sentenza specificata
in epigrafe, dichiarò infondate tutte le doglianze formulate
dalla Sar, respingendo integralmente le domande proposte
con il ricorso; non fu pertanto scrutinato quello incidentale.
La società soccombente venne inoltre condannata alla rifusione
delle spese di giudizio in favore delle controparti costituite.
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3. La Sar, come si è detto, ha dapprima proposto
appello sulla base del solo dispositivo della decisione
ed, una volta conosciutane le motivazioni successivamente
depositate, ha integrato e precisato, con motivi aggiunti,
le critiche rivolte alla sentenza.
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3.1. Si è costituita con controricorso la
Provincia di Savona chiedendo la reiezione integrale dell’impugnazione.
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3.2. Il Consorzio Orfeo ha ampiamente controdedotto
sulle censure avversarie ed ha pure riproposto, con apposito
appello incidentale, i motivi del ricorso incidentale non
esaminati dal primo giudice.
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4. Tanto succintamente premesso, possono
ora esporsi le ragioni della presente decisione.
Il Collegio ritiene che l’impugnata sentenza del T.a.r.
Ligure meriti integrale riforma: si palesano invero fondati
entrambi i mezzi di impugnazione, principale ed incidentale,
nelle parti in cui le appellanti stigmatizzano l’operato
della commissione di gara in punto alla mancata esclusione
dalla procedura delle rispettive concorrenti.
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5. Delle numerose ed articolate doglianze
formulate dalla Sar appare infatti pienamente condivisibile
ed assorbente quella precedentemente riferita sub 2.2.IV),
con la quale si è denunciata l’inosservanza, da parte del
Consorzio Orfeo, delle distanze minime dai centri abitati
imposte dalla lettera-invito e dal capitolato speciale.
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5.1. A tal proposito occorre riportare il
contenuto in parte qua della normativa di gara.
Giova quindi premettere ulteriormente in fatto che:
a) il punto 19 del bando di gara, rubricato «Criteri di
aggiudicazione», prevede come criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e stabilisce
che «(a) tale fine si considereranno i contenuti dell’Offerta
Tecnica, che si sostanzia in un Progetto di Rete ed in un
Progetto di Qualità, e dell’Offerta Economica»;
b) le modalità di presentazione dell’offerta sono disciplinate
dalla lettera di invito; in particolare, il punto 3. esige
il confezionamento, a cura delle partecipanti, di quattro
distinti plichi (rispettivamente relativi ai documenti di
gara, all’offerta tecnica, valori delle tariffe ed all’offerta
economica);
c) il ridetto punto 3. individua poi nel “Plico B” quello
destinato a contenere l’offerta tecnica;
d) il successivo punto 4.2., dedicato appunto al “Plico
B”, stabilisce che l’offerta tecnica si compone di un Progetto
di Rete e di un Progetto della Qualità dei Servizi, entrambi
a redigersi secondo quanto previsto nell’Allegato AC del
capitolato;
e) il capitolato, costituito da un articolato e da una serie
di allegati, reca all’art. 2 alcune definizioni dei termini
utilizzati nella lex specialis; in particolare, ai sensi
della lett. e) di questa disposizione, per «invarianti di
capitolato di gara dell’offerta di trasporto» si intende
l’«insieme di elementi sintetici descrittivi dell’offerta
di trasporto la cui inosservanza determina l’esclusione
dalla gara» (la sottolineatura è stata aggiunta);
f) nel secondo comma del successivo art. 7, rubricato «Percorrenza
minima richiesta ed “Invarianti di capitolato di gara dell’offerta
di trasporto”», si precisa che «(l)a percorrenza minima
annua richiesta costituisce una delle “invarianti di capitolato
di gara dell’offerta di trasporto”. Nell’Allegato AC “Specifiche
per la presentazione dell’offerta tecnica” sono indicate
tutte le “invarianti di capitolato di gara dell’offerta
di trasporto”»; ivi ancora si ribadisce che «Il mancato
rispetto anche di una sola della “invarianti di capitolato
di gara dell’offerta di trasporto” determina l’esclusione
dell’offerta dalla gara”»;
g) l’Allegato AC “Specifiche per la presentazione dell’offerta
tecnica”, sub «Contenuti del Progetto di Rete», reca poi
la disposizione maggiormente rilevante per la decisione
della presente controversia; la previsione, nella parte
di interesse, testualmente recita: «Il Progetto di rete
ha una struttura formalizzata. Esso si compone di note descrittive,
tabelle, schede ed elaborati grafici nel seguito specificati
…
Parte 1 Nota descrittiva contenente la specifica delle nuove
linee e delle relative modalità di esercizio mediante le
quali l’impresa si impegna a servire con almeno una coppia
di corse (andata+ritorno) in tutti i giorni feriali tutti
i centri abitati dei comuni di cui all’art. 2, comma 1,
sub 1.a) del presente Capitolato, con popolazione almeno
pari a 50 unità come risultante dal Censimento ISTAT 1991,
compresi quelli attualmente non serviti … Si precisa che
un centro abitato si considera servito se il servizio di
trasporto transita nelle sue prossimità, prevedendo una
fermata a distanza non superiore a 500 metri dal principale
aggregato di abitazioni del centro … Si rileva che l’obbligo
di servire con almeno una coppia di corse nei giorni feriali
tutti i centri abitati con almeno 50 residenti afferisce
alla deliberazione del Consiglio Regionale n.° 73 del 28/12/2001
e qualifica una delle “Invarianti di capitolato di gara
dell’offerta di trasporto” … È di seguito riportato l’elenco
dei centri abitati dei comuni della provincia di Savona
ricompresi nel Bacino e per i quali sussista l’obbligo di
servizio, distintamente per comune di appartenenza e con
la specificazione della popolazione residente: … poggi (123),
… conscente (109), … maccagne (54), … costino (75) …».
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5.2. Da quanto appena riferito si evince
che la normativa di gara consentiva ai singoli concorrenti
di strutturare liberamente il progetto di rete del servizio
nel rispetto – preteso a pena di esclusione – di alcune
cc.dd. “invarianti” e che, nel novero di queste ultime,
certamente rientrava anche l’obbligo inderogabile di servire
tutti i centri abitati, indicati nominativamente nell’Allegato
AC ed analiticamente distinti per ciascun comune rientrante
nel Bacino A.
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5.3. La Sar, già in sede procedimentale,
ebbe a denunciare la violazione di tale invariante da parte
del dal Consorzio Orfeo la cui offerta tecnica, a detta
dell’appellante, risultava deficitaria per i centri abitati
di Conscente, Poggi, Maccagne e Costino; tanto è vero che
la commissione di gara, siccome si apprende dalla lettura
del verbale della seduta tenutasi il 7.2.2003, valutò opportuno
incaricare i servizi tecnici del Settore Viabilità della
Provincia della verifica delle distanze esistenti tra alcuni
centri abitati e le fermate di t.p.l. a questi più vicine.
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5.4. A siffatta richiesta di informazioni
il Settore Viabilità della Provincia di Savona, disposte
le necessarie verifiche (anche «in sito»), rispose con una
nota del 7.3.2003, nella quale si rilevava come le fermate
del bus esistenti rispettassero la distanza massima prevista
dalla normativa di gara nei soli comuni di Conscente, Maccagne
e Costino, mentre, nel caso del centro abitato di Poggi
di Leca, tali distanze (segnatamente calcolate dalle paline
esistenti lungo la via Piemonte) oscillassero tra un minimo
di 1.100 metri ed un massimo di 1.800 metri.
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5.5. La commissione di gara, una volta ricevuta
la nota provinciale summenzionata, si riunì nuovamente in
data 11.3.2003 per giungere alla conclusione che l’esito
degli accertamenti effettuati non inficiasse la regolarità
dell’offerta tecnica del Consorzio Orfeo; tanto si legge
infatti nel verbale della seduta: «La Commissione ritiene
che le considerazioni del Settore Viabilità non siano tali
da pregiudicare la successiva valutazione dell’offerta presentata
da “Orfeo” e che si possa proseguire nella valutazione dell’offerta
medesima. Infatti, sebbene le rilevazioni del suddetto Settore
evidenzino un caso in cui è stata registrata una distanza
superiore ai 500 metri (Poggi di Leca di Albenga), la Commissione
non ritiene di poter escludere il concorrente dalla gara,
perché, in ogni caso, vi è la possibilità di utilizzare
(eventualmente su specifica prescrizione dell’amministrazione
concedente, cui è riconosciuta tale possibilità) una fermata
più vicina, oggi usata solo parzialmente». Nonostante le
successive rimostranze della Sar, la commissione non si
discostò più da tale posizione, ribadendola anche nei verbali
delle sedute del 4.6.2003 e del 29.7.2003.
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5.6. La Sar insistette nell’identica censura
anche avanti al T.a.r. della Liguria.
In primo luogo la ricorrente contestò, sotto un duplice
aspetto, la metodologia di misurazione seguita dall’ufficio
provinciale interpellato, in quanto a) asseritamente consistita
nell’esclusiva ricerca di riscontri di natura documentale
(quale la consultazione delle cartografie esistenti e nella
richiesta di dati in possesso di altri enti) invece che
in una di una verifica in loco e b) comunque considerata
frutto di un vero e proprio travisamento dell’oggetto dell’accertamento
delegato per aver l’ufficio provinciale fatto riferimento,
non già – siccome sarebbe stato pretesamente necessario
alla stregua del letterale tenore della normativa di gara
– all’effettiva ubicazione del principale aggregato di abitazioni
dei vari centri interessati, ma ad inconferenti profili
di natura giuridico-amministrativa (quali il cartello di
inizio del centro abitato o la perimetrazione del centro
abitato ai sensi del codice della strada).
In secondo luogo la Sar si lamentò dell’inerzia opposta
dalla commissione di gara alle reiterate richieste di svolgere
un ulteriore approfondimento istruttorio sull’osservanza
del requisito in parola da parte del Consorzio Orfeo, nonostante
le certificazioni comunali prodotte in sede procedimentale
dalla ricorrente (confortate da una relazione tecnica asseverata
eseguita, su incarico della stessa parte, da un libero professionista)
fossero manifestamente in contrasto con le risultanze delle
verifiche provinciali per le località Maccagne, Conscente,
Poggi e Costino.
Infine la Sar osservò come i riscontri effettuati dal Servizio
provinciale, malgrado la loro asserita imprecisione, evidenziassero
comunque l’incontrovertibile insussistenza della specifica
invariante di gara nel caso della località di Poggi di Leca.
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5.7. Il T.a.r. ligure non reputò fondate
le censure articolate dalla Sar ed alle riferite argomentazioni
oppose la seguente motivazione: «Con il quarto motivo la
ricorrente deduce il mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria
dell’invariante di gara che impone di servire, con una fermata
a distanza non inferiore 500 m., una serie di centri abitati,
specificamente indicati nel capitolato di gara … La controinteressata,
dal canto suo, oltre a ribadire le difficoltà di individuazione
dei centri abitati stessi invoca un documento della Provincia,
uno studio preliminare alla stesura del bando di gara ed
alle operazioni di gara alla quale si sarebbe conformata.
Tale documento è, tuttavia, contestato dalla ricorrente
la quale rileva che non essendo documento di gara non poteva
essere utilizzato, se non a suo rischio e pericolo, da Orfeo.
Doverosamente chiarite le posizioni delle parti il Collegio
osserva come la previsione del capitolato fosse alquanto
generica … Orbene il concetto di “principale aggregato di
abitazioni del centro” sembra difficilmente suscettibile
di incontrovertibile accertamento quante volte si abbia
a che fare con centri minuscoli i quali talvolta non presentano
neppure un significativo agglomerato di abitazioni, configurandosi
piuttosto come case sparse. Sotto altro profilo, una volta
individuato il principale aggregato di abitazioni del centro,
non viene stabilito da quale punto dell’agglomerato si debba
operare la misurazione se cioè dal punto dell’ideale perimetro
più vicino ovvero da quello più lontano ovvero ancora individuando
una sorta di centro geometrico del perimetro.
Va, infatti, rilevato che, sul punto, i documenti di gara
non contengono alcun ulteriore precisazione. In queste condizioni
stante la imperfetta determinazione del criterio le varianti
possono essere tante quanti sono i misuratori, ne consegue
che l’accertamento della Provincia non può essere sovvertito
semplicemente adducendo altre e diverse misurazioni.
Sotto altro profilo, in assenza di idonee indicazioni in
sede di bando o capitolato di gara, il principio della massima
partecipazione impone di considerare quale punto della misurazione
quello più vicino alla fermata prevista dall’offerente.
Invero, in presenza di una serie di criteri diversi tutti
astrattamente compatibili con la lettera del bando impone
di utilizzare il criterio che consente la più ampia partecipazione
alla gara. In questo modo deve considerarsi valida l’offerta
purché la fermata fosse situata almeno a 500 mt. dal punto
più vicino dell’ideale perimetro che congiunge le linee
esterne delle abitazioni che compongono il centro stesso.
Utilizzando tale criterio è agevole avvedersi del rispetto
della distanza anche nel caso in cui la Provincia lo ha
escluso, relativamente al centro abitato di Poggi di Leca
d’Albenga.
In tale ipotesi, infatti, i misuratori della Provincia hanno,
per loro stessa ammissione, considerato solo le fermate
esistenti sulla via Piemonte di Leca d’Albenga non considerando
la fermata del Cimitero di Leca d’Albenga, fermata prevista
dalla linea n. 1560004 (Alberga - Cimitero Leca) prevista
dall’anagrafica delle linee di riferimento a pag. 33 del
capitolato d’oneri (si cfr. capitolato d’oneri sub prod.
12 di Orfeo).
Infine, non può farsi a meno di rilevare come lo stesso
accertamento della Provincia evidenzi come il centro in
questione (Poggi di Leca d’Albenga) non sia neppure identificabile
come toponimo ai sensi del codice della strada e che quindi
sarebbe stato necessario riferirsi alle indicazioni presenti
sulle varie vie.
Evidente si appalesa, a questo punto, l’inapplicabilità
del criterio del principale aggregato di abitazioni del
centro previsto dal capitolato.
Infine ad avviso del Collegio un potenziale elemento di
confusione è derivato dalle indicazioni dello studio predisposto
dalla Provincia.
A tal riguardo il Collegio non può escludere a priori la
rilevanza di tale documento il quale da un lato è espressamente
finalizzato alla redazione del bando di gara per l’affidamento
del servizio di TPL nei bacini “A” e “S” della Provincia
di Savona e dall’altro si riferisce esplicitamente ai servizi
di TPL nel periodo 2001 – 2002.
Di detto studio è fatto menzione nella deliberazione n.
142 del 9 luglio 2002 con cui è stata bandita la gara che
nelle premesse esplicitamente afferma: “Vista la propria
decisione in data 02.07.2002 con la quale, sulla base dell’elaborato
predisposto dalla Società Trasporti territorio Ambiente,
si prendeva atto e si approvava la quantificazione delle
risorse in €. 4.316.863,00 oltre IVA al 10%; la definizione
della percorrenza minima di bacino ammontante a 2.279.342
veicoli*km annui e la determinazione dei corrispettivi chilometrici
pari a: €.1,89 oltre IVA al 10%.
La menzione dello studio nella deliberazione di indizione
della gara costituisce anche indizio della veridicità delle
affermazioni della controinteressata relativamente alla
distribuzione dello stesso ai partecipanti alla gara.
Orbene, a pag. 63 dello studio si individuavano alcuni centri
con popolazione superiore a 50 abitanti non serviti, tra
i quali non figura nessuno dei centri oggetto di contestazione.
In conclusione, la incertezza obbiettiva del criterio indicato
nel capitolato, la presenza di uno studio che poteva prestarsi
a interpretazione diverse configurano una condizione di
obbiettiva incertezza delle prescrizioni del capitolato
di gara e della loro concreta applicazione che tali da non
ritenere censurabile il comportamento della provincia che
non ha escluso Orfeo.
Invero, la giurisprudenza ha, in più occasioni, richiamato
l’operatività della massima partecipazione alle gare ogni
qualvolta le clausole del bando siano di incerta interpretazione
(C. di S., sez. V, 13 dicembre 1996 n. 1536, sez.V 25 giugno
2002 n. 3269, sez. V, 25 marzo 2002 n. 1695)».
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5.8. A ben vedere le argomentazioni del primo
giudice poggiano, innanzitutto, sul rilievo della pretesa
oscurità, in parte qua, del testo della lex specialis: in
particolare, a detta del T.a.r., l’esatta esegesi del concetto
di “principale aggregato di abitazioni del centro” – termine
asseritamente atecnico e non puntualmente definito dalla
normativa di gara né univocamente precisabile (e dunque
nemmeno incontrovertibilmente misurabile) sulla scorta di
criteri oggettivi reperibili aliunde – nello specifico sarebbe
stata resa ancor più difficile a cagione della confusione,
pretesamente ingenerata nelle imprese partecipanti alla
procedura, da uno studio predisposto dalla Provincia di
Savona (citato altresì nella relativa deliberazione di indizione)
in vista della redazione del bando della gara e tuttavia
non recante menzione nel alcuna dei centri abitati in contestazione.
In presenza di siffatta incertezza obiettiva nell’applicazione
di un’essenziale invariante di gara, il primo giudice ha
giudicato corretta la decisione della commissione di non
escludere l’offerta del Consorzio Orfeo, opinando di poter
accordare prevalenza nella fattispecie al principio della
massima partecipazione.
Sulla base di siffatto divisare il T.a.r. è così pervenuto
alla conclusione che l’unico criterio compatibile con il
suddetto favor partecipationis fosse quello della previsione
di una fermata distante non più di 500 m. dal punto più
vicino dell’«ideale» linea spezzata risultante dalla congiunzione
dei punti esterni corrispondenti alle abitazioni di ciascun
centro; in applicazione di tale criterio, l’offerta del
Consorzio Orfeo risulterebbe conforme alla lex specialis
per tutte le località in questione, ivi compresa quella
di Poggi di Leca dovendosi considerare in tal caso la fermata
del Cimitero prevista dall’anagrafica delle linee di riferimento
del capitolato d’oneri.
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6. Le riferite motivazioni spiegate dal Tribunale
genovese non sono condivisibili e richiedono analitica confutazione.
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6.1. È d’uopo principiare dalla critica all’argomento
della pretesa idoneità decettiva dello studio preliminare
elaborato dalla Provincia di Savona.
Dalla pagine della sentenza impugnata affiora infatti l’idea
che, anche qualora il Consorzio Orfeo avesse realmente violato
la specifica invariante di gara, la circostanza non avrebbe
potuto comunque condurre all’esclusione del medesimo dalla
procedura in forza del prevalere, rispetto a tale “errore
incolpevole”, dell’affidamento legittimo riposto dal Consorzio
sul contenuto del prefato studio (non recante, come si è
accennato, l’indicazione di alcuni centri abitati nominati
invece nel richiamato Allegato AC del capitolato).
Non può aderirsi a siffatta opinione per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto il dato incontestabile dal quale occorre muovere
è che lo studio succitato non ha mai fatto parte integrante
della normativa di gara, né può giungersi a diverse conclusioni
facendo esclusivamente leva sul generico riferimento ad
esso contenuto nel preambolo della deliberazione di indizione
della procedura.
Non a caso, nello stesso “Rapporto” in parola, si dà chiaramente
atto della valenza meramente interna di esso quale «strumento
di supporto alle decisioni» (così a pag. 1) ed, ancor più
esplicitamente, si precisa che:
- «(n)onostante la particolare cura dedicata all’aggiornamento
della base dati dell’ORIT … non si può escludere la presenza
di incongruenze ed errori puntuali. Le informazioni fornite
non hanno pertanto valore probatorio ai fini della gara
per l’affidamento dei servizi di trasporto dei due bacini»
(così a pag. 9; la sottolineatura è stata aggiunta);
- con specifico riguardo al centro abitato di Poggi di Leca,
che la dicitura «è posto a meno di 500 metri dalla più vicina
fermata» (testualmente riportata a pag. 60 del Progetto
di rete presentato dal Consorzio Orfeo) aveva «soltanto
valore di indicazione, poiché la distanza è calcolata su
itinerario cartografico» (v. a pag. 28).
Sotto questo profilo, dunque, a fronte di un’espressa avvertenza,
rimarcata dalla stessa amministrazione indicente, circa
l’estraneità del documento (comunque dichiaratamente impreciso)
alla disciplina di gara, non vi è spazio alcuno per accordare
tutele di sorta all’affidamento (che, peraltro, il T.a.r.
presume, ma non dimostra) su di esso ingiustificatamente
riposto dal Consorzio Orfeo.
Invero, nella materia degli appalti, la considerazione dell’affidamento
di un partecipante può rilevare, con finalità latamente
“sananti”, alla condizione imprescindibile che essa risulti
compatibile con la preminente protezione dei valori primari
della garanzia del pari trattamento dei concorrenti e della
selezione competitiva tra gli stessi (competizione che,
si noti bene, attiene anche all’attento esame ed alla corretta
interpretazione della lex specialis), tal che il bilanciamento
tra i differenti valori in gioco può risolversi a vantaggio
dell’affidamento, qui inteso quale particolare declinazione
del favor partecipationis, nelle sole ipotesi in cui esso
poggi su di un atteggiamento psichico formatosi, appunto,
“legittimamente”. Detto altrimenti, il principio in rassegna
può esclusivamente invocarsi nei casi in cui alla genesi
dell’errore, di percezione o di comprensione della lex specialis,
nel quale sia incorso il concorrente interessato abbia causalmente
contribuito il comportamento contraddittorio o ambiguo tenuto
dall’amministrazione aggiudicataria.
All’evidenza, nella vicenda in esame, siffatta condizione
non si è affatto verificata: la Provincia di Savona ha,
dapprima, correttamente avvisato i lettori dello studio
della possibile incompletezza di esso e poi, nel capitolato
d’oneri, ha analiticamente individuato i centri abitati
da collegare con i servizi di trasporto.
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6.2. Sgombrato così il campo dall’argomento
fondato sulla tutela del legittimo affidamento, può passarsi
a scrutinare l’altra parte della motivazione della sentenza
appellata, laddove il T.a.r. ha ravvisato una violazione
del dovere amministrativo di clare loqui; in dettaglio,
il primo giudice ha censurato di oscurità il capitolato
con riguardo al concetto di “principale aggregato di abitazioni”,
trattandosi assertivamente di nozione non esattamente determinabile
alla luce dei documenti di gara.
L’assunto è destituito di fondamento.
Nella lettera d’invito, sub 2, si precisa che del capitolato
d’oneri fanno parte integrante anche gli allegati in esso
specificati; nell’indice del capitolato si elencano tutti
gli allegati, ivi inclusi quelli cartografici (Allegati
T1 e T2).
L’Allegato T2 è costituito da una “Tavola 2” effigiante
il grafo semplificato della rete extraurbana di riferimento
per i Transiti Minimi.
A tal proposito la Sar ha segnalato che la suddetta Tavola
2 riporta la precisa (ed autovincolante per la p.a.) individuazione
grafica del perimetro del centro abitato di Poggi.
Sul punto si osserva incidentalmente, in risposta ad un’eccezione
d’inammissibilità sollevata dal Consorzio Orfeo, che la
Tavola in questione è legittimamente transitata negli atti
del presente giudizio: essa infatti risulta prodotta in
prime cure dalla Provincia appellata (deposito del 28.2.2003;
all. n. 1) e comunque, anche qualora siffatta produzione
fosse stata omessa, il Collegio non avrebbe potuto espungerla
dal fascicolo di causa, trattandosi di un elaborato grafico
patentemente indispensabile ai fini del decidere costituendo
parte essenziale della lex specialis (che il primo giudice
avrebbe dovuto comunque acquisire ex art. 21 l. tar) nonché
sicuramente ammissibile alla stregua delle regole che disciplinano
il novum in appello (non estendendosi il divieto dello jus
novorum alle prove costituite quali i documenti che servono
al giudice di appello per verificare l’esattezza della pronuncia
impugnata).
Tornando ai superiori rilievi, va detto che, a tutto concedere,
la perplessità ermeneutica sulla quale ha lungamente insistito
il T.a.r. ligure potrebbe piuttosto concernere, non già
la definizione geometrica di un perimetro che non è affatto
«ideale» (come si legge invece a pag. 31 della decisione
impugnata), quanto i diversi profili: a) dell’esatta localizzazione,
all’interno delle singole località delimitate dai grafici
facenti parte della lex specialis, del “principale aggregato
di abitazioni”, qualora queste ultime si presentino distribuite,
nell’ambito delle singole aree, in maniera non uniforme
né concentrata; e b) della precisa individuazione del punto
rispetto al quale misurare la distanza prescritta (l’altro
estremo di tale distacco è ovviamente la fermata del bus
indicata dagli offerenti, per ogni centro abitato).
Anche questi dubbi tuttavia si dissolvono ad una ragionevole
interpretazione della normativa di gara.
Innanzitutto occorre soffermarsi sull’oggetto della misurazione
rilevante: certamente la distanza di m. 500, presa in considerazione
dalla lex specialis, non è quella calcolabile “in linea
d’aria”. Non occorre invero spendere molte parole sul fatto
che gli utenti di un servizio di t.p.l. sono persone che
non dispongono di un proprio mezzo di trasporto e, dunque,
il tratto in questione deve logicamente coincidere con il
“percorso minimo pedonale” (al quale, del resto, fa espresso
riferimento la succitata nota provinciale del 7.3.2003).
L’esigenza obiettivamente soddisfatta dal criterio in esame
è infatti proprio quella di contenere la lunghezza del tragitto
necessario a raggiungere la fermata dell’autobus, partendo
dal centro abitato.
La perimetrazione tracciata nella Tavola 2 fuga poi le residue
difficoltà interpretative sopra evidenziate: in presenza
di un centro abitato, pur collocato all’interno di essa,
ma non chiaramente distinguibile come “principale aggregato”,
ben avrebbe potuto l’amministrazione aggiudicatrice considerare
conformi al capitolato tutte le offerte in cui la distanza
tra la fermata stabilita ed un qualsiasi punto del ridetto
perimetro fosse pari od inferiore a m. 500.
È bene mettere in risalto che siffatto criterio è solo apparentemente
simile a quello suggerito dal T.a.r.: invero, in linea generale,
non sussiste alcuna certezza che tutte le abitazioni più
esterne (concetto di per sé assai vago) dei vari centri
abitati, oggetto del servizio, siano effettivamente ricomprese
nelle aree definite dalla Tavola 2. Ne consegue che l’applicazione
del criterio indicato dal primo giudice – pur volendo sorvolare
sulla circostanza che esso non è, in concreto, suffragato
da alcun idoneo riscontro istruttorio - avrebbe potuto condurre
ad esiti di volta in volta differenziati a seconda dei parametri
utilizzati, a monte, per selezionare i vertici delle linee
spezzate delimitanti le singole località.
Il criterio in parola non è stato rispettato dal Consorzio
Orfeo nel caso del centro abitato di Poggi di Leca.
Sicuramente, come riconosciuto dallo stesso T.a.r. (a pag.
31 della motivazione), la violazione denunciata dalla Sar
sussiste per la fermata esistente sulla via Piemonte di
Leca d’Albenga.
Ad avviso del Collegio il primo giudice ha invece errato
nel considerare conforme al requisito di gara l’altra fermata
sita in prossimità del cimitero di Leca di Albenga.
Sul punto il giudizio del T.a.r. appare doppiamente fallace.
In primo luogo si ribadisce che le argomentazioni del Tribunale
non sono sorrette da alcun riscontro probatorio.
Il giudice territoriale ha infatti dato per acquisito il
dato metrico relativo a questa seconda fermata, senza tuttavia
chiarire quali emergenze processuali conducessero ad una
conclusione sicuramente non confortata dal riferito tenore
della nota provinciale sia dalla perizia di parte prodotta
dalla Sar.
Al cospetto di tali contraddittorie risultanze il T.a.r.,
invece di approdare apoditticamente ad esiti non verificati
(e, per quanto si è detto sopra, nemmeno univocamente verificabili),
non avrebbe potuto esimersi dal disporre un ulteriore ed
apposito accertamento istruttorio.
Opina però il Collegio che non sia questo il principale
errore di giudizio insito nel ragionamento decisorio del
T.a.r. (dacché il giudice d’appello dispone degli strumenti
necessari per rimediare alle eventuali lacune istruttorie
del primo processo).
Si è già detto infatti che, secondo la sentenza impugnata,
la fermata da prendersi in considerazione, nel caso di Poggi
di Leca, fosse quella prevista dalla linea contraddistinta
dal codice n. 1560004 (Albenga-Cimitero Leca).
Il primo giudice ha quindi mostrato di condividere l’avviso
espresso dalla commissione giudicatrice nel verbale della
seduta dell’11.3.2003. Il T.a.r. tuttavia non si è avveduto
degli occulti vizi logici di quella determinazione amministrativa:
lo stesso organo di gara non mancò infatti di rilevare contestualmente
come allora l’uso della fermata sostitutiva in questione
fosse, in realtà, soltanto parziale, tanto che ne poté ipotizzare
un utilizzo più intenso soltanto a seguito di un’eventuale,
futura, «specifica prescrizione dell’amministrazione concedente».
In altri termini la commissione di gara ha evidentemente
ritenuto, pur non essendosi chiaramente espressa in tal
senso, che la Provincia di Savona avrebbe potuto richiedere
al Consorzio Orfeo di prevedere una fermata obbligatoria
nei pressi del Cimitero di Leca in un’epoca successiva all’intervenuta
aggiudicazione, ovverosia in sede di predisposizione del
Programma di esercizio secondo quanto previsto dall’art.
9 del capitolato d’oneri (laddove esso dispone: «1. I servizi
di trasporto sono esercitati in base ad un Programma di
esercizio predisposto dall’impresa affidataria dei servizi
di trasporto in forma coerente con il Progetto di Rete dalla
stessa formulato. 2. Sono consentite modifiche al Programma
di esercizio in esecuzione del contratto, nei modi e alle
condizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 dello Schema di contratto
di servizio. 3. L’Ente affidante ha facoltà di richiedere
l’attivazione di linee a carattere temporaneo finalizzata
a sperimentare l’eventuale loro stabile inserimento, anche
in termini sostitutivi di altre linee, nel Programma di
esercizio, alle condizioni di cui all’art. 12 dello Schema
di contratto di servizio»).
Le precedenti considerazioni rendono del tutto manifesta
l’irrilevanza, ai fini del mantenimento in gara del Consorzio
Orfeo, della possibile sostituzione configurata dalla commissione
(ed anche dal T.a.r.), pena il plateale vulnus della par
condicio concorsuale.
Il meccanismo disciplinato dal citato art. 9 del capitolato
d’oneri concerne infatti le vicende successive all’aggiudicazione
del servizio e pertiene, dunque, alla gestione delle eventuali
sopravvenienze contrattuali afferenti al rapporto tra p.a.
appaltante ed aggiudicataria, non già al distinto e prioritario
(in senso logico e cronologico) profilo del rispetto, in
sede di presentazione delle offerte da parte delle concorrenti,
delle “invarianti di capitolato”.
Ne consegue che la commissione non avrebbe certamente potuto
accordare rilievo ex ante, a giustificazione dell’omessa
previsione da parte del Consorzio Orfeo di un requisito
indefettibile dell’offerta tecnica, alla circostanza che
la normativa di gara contemplasse la potestà della Provincia
di Savona di specificare dettagliatamente, in un momento
posteriore all’avvenuta aggiudicazione, il Programma di
esercizio (in modo da renderlo il più possibile aderente
alle esigenze delle collettività interessate); essa piuttosto,
una volta preso atto della mancata indicazione di una fermata
“obbligatoria” in quel di Poggi di Leca (ossia, di una coppia
di corse in tutti i giorni feriali), avrebbe dovuto sicuramente
escludere la relativa offerta tecnica giacché in contrasto
con la lex specialis.
Così non è stato.
Il doveroso accoglimento in parte qua dell’appello della
Sar conduce all’inevitabile annullamento degli atti impugnati
e, pertanto, il Collegio può esimersi dallo scrutinio degli
ulteriori mezzi di gravame dedotti dall’appellante principale.
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7. Siffatto esito processuale non esaurisce
però l’intero thema decidendum oggetto del contenzioso.
Se in primo grado il T.a.r., dopo aver dichiarato l’infondatezza
dell’impugnativa proposta dalla Sar, ha potuto prescindere
dal sindacare i motivi del ricorso incidentale del Consorzio
Orfeo, non altrettanto è consentito al giudice di appello
in presenza di un’omologa impugnativa recante le identiche
doglianze formulate in prime cure.
Avendo infatti concorso alla gara in parola soltanto le
due appellanti, ciascuna di esse nutre, non rilevando la
natura principale od incidentale dei gravami rispettivamente
proposti, un pieno interesse all’esame delle critiche rivolte
alla decisione impugnata giacché l’accoglimento dell’appello
della Sar potrebbe non risolversi necessariamente, sul piano
amministrativo, nella consequenziale aggiudicazione della
gara allorquando anche la partecipazione alla procedura
dell’appellante principale si rivelasse viziata alla stregua
delle censure dedotte dal Consorzio Orfeo (che conserva
dunque l’interesse strumentale, indubbiamente meritevole
di tutela, all’eventuale ripetizione dell’intera procedura
di gara, onde potervi nuovamente prendervi parte); quanto
testé considerato giustifica, appunto, il mancato esame
preliminare, da parte del Collegio, dell’appello incidentale
in argomento.
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7.1. Tre sono le lagnanze sottoposte dal
Consorzio Orfeo al giudizio della Sezione:
I) violazione, da parte della Sar, dell’art. 17 l. n. 68/1999,
a causa della mancata produzione della dichiarazione e della
certificazione ivi prevista per ciascuno dei legali rappresentanti
delle imprese associate nella relativa a.t.i.; comunque
violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 158/1995 e del punto
4.1. della lettera d’invito;
II) violazione della lex specialis, con riguardo al Progetto
di Rete, per avere la Sar disatteso le disposizioni del
capitolato d’oneri (Allegato AC, p. 15, parte I) dirette
ad assicurare, a pena d’esclusione, il collegamento di tutti
i centri abitati dei Comuni di cui all’art. 2, 1° co., sub
1.a. del capitolato d’oneri medesimo, con (almeno) una coppia
di corse (andata+ritorno) nei giorni feriali;
III) eccesso di potere, con riguardo al Progetto di Qualità,
mercé l’asserita inidoneità degli investimenti programmati
dalla Sar (per il rinnovo del parco mezzi) a soddisfare
i requisiti di vetustà richiesti a pena di esclusione.
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7.2. Il Collegio, esaminati i motivi surriportati,
ritiene fondato (nei limiti di seguito precisati) ed assorbente
il primo di essi, relativo alla dedotta insufficienza della
documentazione presentata dalla Sar rispetto a quanto puntualmente
prescritto dal punto 4.1. della lettera d’invito (recante
l’analitica elencazione dei documenti di gara da inserire
nel “Plico A”).
A tal proposito giova premettere che l’ultimo periodo del
punto succitato recita testualmente: «La mancata presentazione
di anche uno solo dei documenti anzidetti … nei modi sopra
indicati comporta l’esclusione dalla gara» e, poche righe
sopra, la stessa previsione impone la produzione di una
dichiarazione attestante l’osservanza, da parte del soggetto
concorrente, delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili.
La prescrizione, sebbene non corredata dall’espressa specificazione
dei precetti di rango primario applicati, rinvia chiaramente
all’art. 17 della l. n. 68/1999 che, rubricato «Obbligo
di certificazione», dispone: «Le imprese, sia pubbliche
sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici
o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione
con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare
preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente
legge, pena l’esclusione».
In alcune precedenti occasioni la Sezione si è occupata
ex professo dell’adempimento prescritto dalla norma in rassegna,
(costituente “requisito di partecipazione” e non mera “condizione
di aggiudicazione”), segnalandone l’importanza ai fini della
promozione e della tutela dinamica del valore dell’integrazione
dei disabili nel mondo del lavoro (in tema, si veda, soprattutto,
Cons. St., sez. V, 6.7.2002, n. 3733).
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7.3. È a dirsi poi che la censura spiegata
del Consorzio Orfeo si incentra sulla pretesa inidoneità
della dichiarazione resa dalla Sar (che, si ricorda, capeggia
un nutrito raggruppamento) perché:
a) resa, non singolarmente da ciascuna impresa appartenente
all’a.t.i., ma unicamente dal legale rappresentante della
capogruppo mandataria, come tale non investito, soltanto
in forza del mandato collettivo speciale, del potere di
attestare il rispetto del requisito da parte di tutte le
mandanti;
b) non supportata dal certificato, ugualmente menzionato
dall’art. 17 l. cit..
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7.4. Per una compiuta disamina della censura
è d’uopo descrivere analiticamente, in via preliminare,
la dichiarazione ex lege n. 68/1999 versata in atti dalla
Sar (doc. 10): essa consiste in un documento, datato 19.12.2002
e composto di un unico foglio - recante l’intestazione «Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n° 15» - a firma del legale rappresentante
della Sar («ed in tale qualità in possesso di mandato collettivo
speciale di rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese di cui la SAR s.p.a. è azienda mandataria»),
dal seguente testuale tenore: «dichiara che tutte le aziende
componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese hanno
ottemperato agli obblighi di assunzione dei disabili come
previsto dall’art. 3 della Legge 12 marzo 1999 n° 68 …».
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7.5. La Sar, sul punto, si è difesa rilevando
come la suddetta dichiarazione dovesse ritenersi valida
a comprovare l’ottemperanza di tutte le imprese partecipanti
al raggruppamento alle norme della l. n. 68/1999, in quanto
pienamente conforme all’art. 47, 2° co., delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (ed alla lex specialis che puntualmente lo
richiama al punto 12. del bando) laddove la norma del testo
unico, con disposizione corrispondente a quella del previgente
art. 2, 2° co., 1° per., del d.p.r. 20.10.1998, n. 403,
stabilisce che «La dichiarazione resa nell’interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza».
L’argomento principalmente addotto dalla Sar si fonda, in
particolare, sull’interpretazione dell’espressione normativa
«dichiarazione resa nell’interesse proprio»: ad avviso dell’appellata
incidentale, la disposizione assegnerebbe piena efficacia
certificativa alla “dichiarazione resa ‘anche’ nell’interesse
proprio”.
Detto altrimenti la Sar, essendo a conoscenza del sicuro
rispetto della normativa sul lavoro dei disabili da parte
di tutte le imprese della compagine da essa guidata, ben
avrebbe potuto autodichiarare (quale «soggetto concorrente»)
tale “fatto”, per i fini e gli effetti del secondo comma
dell’art. 47, mediante un’unica dichiarazione.
7.6. La tesi difensiva appena esposta (che rielabora e sviluppa
l’identica soluzione patrocinata dalla commissione di gara
nella seduta del 31.1.2003) non coglie nel segno.
È utile premettere alla successiva esposizione che, in linea
generale, l’art. 17 l. n. 69/1999 non esige che la dichiarazione
del legale rappresentante, anche qualora accompagnata da
un’autocertificazione che tenga luogo di quella altrimenti
rilasciata dagli uffici competenti (certificazione menzionata
dallo stesso art. 17), sia resa nelle forme sostitutive
dell’atto notorio, non potendosi infatti interpretare in
senso così rigoroso il verbo “attestare” utilizzato dalla
norma; tuttavia, nella fattispecie sottoposta al giudizio
della Sezione, la dichiarazione a norma dell’art. 47, 2°
co., d.p.r. n. 445/2000, secondo quanto postulato dalla
stessa tesi difensiva poco sopra riferita, risultava obiettivamente
indispensabile per avere la Sar allegato la conoscenza di
fatti relativi a terzi.
Tanto preliminarmente osservato, possono quindi svilupparsi
le argomentazioni che sorreggono il convincimento del Collegio.
Il documento prodotto dall’appellata incidentale, nella
parte concernente le imprese del raggruppamento diverse
dalla Sar, non integra un’efficace dichiarazione sostitutiva
di atto notorio giacché carente dei requisiti formali indefettibilmente
necessari ai fini della giuridica “attestazione di veridicità”
di quanto dichiarato.
L’art. 47 in fatti va letto in combinazione con il precedente
art. 38; tuttavia, per coglierne appieno le valenze precettive,
occorre considerare altresì, in via di interpretazione sistematica,
il disposto dei successivi artt. 75 e 76.
A tal fine occorre muovere dalla considerazione fondamentale
che il Legislatore, fin dal lontano 1968, ha previsto la
facoltà dei cittadini di forgiare autonomamente attestazioni
connotate da una certezza legale privilegiata, senza alcuna
mediazione di una pubblica autorità legittimata ad emanare
atti fidefacenti.
Nondimeno la previsione di tale facoltà è sempre stata accompagnata
dalla previsione di opportune cautele, consistenti in accorgimenti
formali intesi a rafforzare l’autoresponsabilità del dichiarante:
questi infatti, da un lato, deve essere pienamente consapevole
della gravi conseguenze dell’eventuale accertamento della
falsità di quanto dichiarato e, dall’altro lato, è comunque
obbligato a comprovare esattamente la sua identità in modo
da eliminare preventivamente ogni dubbio sulla paternità
di un ipotetico mendacio.
In origine, questo duplice obiettivo era conseguito attraverso
la prescrizione di un’apposita autenticazione della sottoscrizione
del dichiarante (art. 20 l. n. 15/1968); in seguito il Legislatore,
a partire dalla legge n. 241/1990 (art. 18) e soprattutto,
con le leggi di riforma amministrativa succedutesi dal 1997
in poi, all’insegna di una maggior fiducia nei cittadini
ed animato dall’intenzione di snellire sensibilmente i pesanti
adempimenti burocratici imposti da numerosi procedimenti,
ha promosso il ricorso a tali istituti di semplificazione,
stimando alternativamente sufficiente - ai fini del conferimento
del crisma della “certezza” alle dichiarazioni sostitutive
formate dai privati - o che esse fossero sottoscritte in
presenza del dipendente addetto a riceverle o, in tutti
gli altri casi, che alle stesse fosse “unita” una copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore.
Così dispone infatti attualmente l’art. 38, 3° co., del
d.p.r. cit..
Quanto appena considerato chiarisce che l’allegazione al
testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta
rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal
costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un
fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come
l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente
diretto a comprovare (per di più, con la surricordata valenza
di monito), non tanto (melius, non soltanto) le generalità
del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso
di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata
persona fisica.
In altre parole la dichiarazione sostitutiva del privato
formata a norma degli artt. 38 e 47 d.p.r. n. 445/2000,
è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto
di notorietà: segue da ciò che se il sottoscrittore dichiara
il falso sarà punibile per falsità in atti.
Così dispone infatti l’art. 76 d.p.r. cit. che, nella parte
di interesse, recita: «1. Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale
ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi degli articoli 46 e 47 …, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale».
La mendace dichiarazione sostitutiva ex art. 47 integra
dunque il delitto di falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico previsto e punito dall’art. 483 c.p. («Chiunque
attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità,
è punito con la reclusione fino a due anni»).
A questo punto deve rimarcarsi come la condotta tipica,
penalmente sanzionata, sia esclusivamente quella tassativamente
delineata dal combinato disposto della previsione codicistica
e dell’art. 76 d.p.r. n. 445/2000, tal che nessuna responsabilità
penale potrà mai sorgere qualora il dichiarante, pur avendo
sottoscritto una falsa attestazione, non abbia tuttavia
rispettato le forme stabilite dagli artt. 47 e 38 del testo
unico, tra le quali rientra essenzialmente l’adempimento
consistente nell’onere di unire alla dichiarazione la copia
fotostatica del documento di identità.
Ribaltando i termini della conclusione appena rassegnata,
può tranquillamente affermarsi che l’effetto di “certificazione”
di quanto affermato dal privato può scaturire da una dichiarazione
sostitutiva dell’atto notorio nei soli casi in cui essa,
laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre
alla punizione del dichiarante a norma dell’art. 483 c.p.,
ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo
ineludibile di formalità rappresentato dalla produzione
della copia del documento di identità, la provenienza soggettiva.
Nelle dichiarazioni sostitutive dunque il collegamento esistente
tra il profilo dell’efficacia amministrativa dell’attestazione
proveniente dal cittadino e quello della responsabilità
penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile,
giacché l’impegno consapevolmente assunto dal privato a
“dire il vero” costituisce l’architrave che regge l’intera
costruzione giuridica degli specifici istituti di semplificazione:
è evidente infatti che, in questa parte, il sistema amministrativo
collasserebbe laddove l’ordinamento non presidiasse il rispetto
di tale “patto” di reciproca e leale collaborazione tra
cittadini e p.a. con adeguate sanzioni (anche di natura
penale).
Non può dunque condividersi, tanto meno nella materia dei
pubblici appalti, l’opinione, talora sostenuta anche in
giurisprudenza (ma non da questa Sezione; v. Cons. St.,
sez. V, 1°.10.2003, n. 5677), secondo cui l’omessa allegazione
del documento di identità integrerebbe una mera irregolarità
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come
tale suscettibile di emenda. Deve invece opinarsi che la
dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato
dagli artt. 38 e 47 d.p.r. n. 445/2000 non possa mai tener
luogo dell’atto alternativo pubblicistico poiché, in tal
caso, la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente
rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del
sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque
effetto giuridico di “certezza”.
Non inficia quanto sopra esposto l’argomento incentrato
sulla previsione dell’art. 75 d.p.r. cit. (che prevede la
decadenza dal beneficio in caso di dichiarazioni non veritiere):
innanzitutto perché anche tale disposizione si riferisce
alle dichiarazioni di cui all’art. 47 (così l’art. 71),
ma soprattutto perché la questione nodale non è stabilire
se, in concreto, la dichiarazione resa dalla Sar corrispondesse,
o meno, al vero (anzi, sul punto, può quietamente soggiungersi
che non sono emersi dubbi di sorta circa la “storica” veridicità
della stessa) quanto se essa, nella parte relativa alle
altre imprese del raggruppamento, fosse o meno efficace
e, quindi, se essa costituisse idoneo adempimento di quanto
prescritto al punto 4.1. della lettera d’invito.
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7.7. I principi appena esposti vanno ora
calati nella fattispecie dedotta in contenzioso: alla dichiarazione
resa dall’appellata incidentale (doc. 10 in atti) non è
“unita” alcuna copia fotostatica di un documento di identità
del dichiarante e, dunque, essa, quantunque valida ai fini
dell’art. 17 l. n. 68/1999 limitatamente alla posizione
della sola Sar, non poteva invece considerarsi atta a comprovare
lo specifico requisito dell’ottemperanza agli obblighi imposti
dalla ridetta legge per le altre imprese partecipanti all’omonimo
raggruppamento; né la commissione di gara avrebbe potuto
invitare d’ufficio l’appellata incidentale a “regolarizzare”
il documento, sollecitando il dichiarante (ad esempio, a
norma dell’art. 71, 3° co., d.p.r. n. 445/2000 o dell’ultimo
periodo del punto 12. del bando di gara) a produrre la copia
in parola, dacché una condotta amministrativa del genere
ipotizzato avrebbe costituito una grave violazione dell’obbligo
del pari trattamento dei concorrenti: per quanto si è sopra
osservato infatti, ciò avrebbe comportato l’estensione dell’efficacia
“certatoria” della dichiarazione agli altri componenti dell’a.t.i.,
ma in tal modo l’amministrazione avrebbe illegittimamente
consentito di integrare la documentazione contenuta nel
“Plico A” in una parte essenziale, rimediando così ad un
onere di parte presidiato invece dalla lex specialis con
la comminazione della sanzione espulsiva.
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7.8. Occorre da ultimo soffermarsi sull’esatta
interpretazione dell’avverbio «unitamente» utilizzato nel
terzo comma dell’art. 38 d.p.r. n. 445/2000.
La presentazione unitaria della dichiarazione sottoscritta
e della copia del documento di identità non significa necessariamente
coesione fisica tra le due elementi documentali: invero,
sebbene quest’ultima modalità appaia preferibile perché
in grado di fugare in radice qualsiasi dubbio circa l’effettiva
insorgenza del legame giuridico sopra descritto, nondimeno
essa non è imposta dal dettato normativo.
Il requisito dell’”unità” deve quindi ritenersi soddisfatto
ogniqualvolta possa stabilirsi un nitido collegamento tra
il documento e la singola dichiarazione. La copia del documento
può pertanto accedere anche ad una dichiarazione internamente
articolata e contenutisticamente strutturata; quel che tuttavia
deve sempre emergere con assoluta certezza (ad esempio,
mediante un richiamo nel testo della stessa dichiarazione
o attraverso l’apposizione di un contrassegno) è l’imprescindibile
corrispondenza soggettiva tra dichiarante e persona autovincolatasi
al dovere di veridicità, penalmente sanzionato.
Le conclusioni appena rassegnate seguono a mo’ di corollario
da quanto sopra esposto in tema di legame quoad effectum
tra responsabilità penale e valore amministrativo della
dichiarazione sostitutiva. Diversamente opinando, non vi
è chi non veda come la comminazione della sanzione penale
potrebbe essere facilmente elusa inserendo artatamente,
in un qualunque punto di un fascicolo documentale (particolarmente
se di grandi dimensioni), un documento d’identità in maniera
tale da non evidenziare alcuna incontrovertibile relazione
di complementarietà rispetto ad una specifica attestazione.
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7.9. Le superiori considerazioni portano
il Collegio a ritenere che la dichiarazione versata in atti,
con distinto riguardo alla “prova” del possesso dello specifico
requisito da parte delle imprese facenti parte del raggruppamento
capeggiato dalla Sar, fosse (e sia) un documento privo di
qualunque idoneità dimostrativa, trattandosi di un atto
giuridico non in grado di spiegare gli effetti certificativi
previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in
quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita
dalla legge.
La documentazione presentata dalla Sar pertanto, siccome
condivisibilmente denunciato dal Consorzio Orfeo, manca
(o, rectius, se ne deve rilevare la nullità in parte qua)
delle dichiarazioni ex lege n. 68/1999 degli altri legali
rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento.
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8. Anche l’appello incidentale del Consorzio
Orfeo merita dunque accoglimento nei limiti sopra indicati,
con assorbimento delle altre doglianze.
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9. La circostanza che la Sar, al pari del
consorzio concorrente, dovesse essere esclusa dalla procedura
esonera il Collegio dallo scrutinio della domanda di risarcimento
dei danni (poiché evidentemente infondata) riproposta con
l’appello principale.
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10. L’accoglimento di entrambe le impugnazioni
comporta l’annullamento degli atti impugnati ed, in assenza
di altre imprese partecipanti alla procedura, la pronuncia
sortisce l’esito consequenziale della ripetizione della
gara.
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11. Nella reciproca soccombenza delle parti
si ravvisa un giustificato motivo per l’integrale compensazione
delle spese del doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie gli
appelli, principale ed incidentale, nei limiti di cui in
motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata
sentenza, accoglie i ricorsi, principale ed incidentale,
proposti in primo grado e conseguentemente annulla gli atti
di gara.
Compensate integralmente tra le parti le spese del doppio
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 13.7.2004 con l'intervento dei Signori:
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Emidio Frascione - Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere rel. est.
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