| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 3 novembre 2004 n.
7107
Pres. Riccio – Est. Scola
MICHELI (Avv.ti PALAZZETTI e MASSUCCI) c/ MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO) |
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Competenza e giurisdizione – pubblico impiego
– concorsi interni per accesso a qualifica dirigenziale
- concorsi per soli interni che comportino passaggio da
un’area ad un’altra – giurisdizione amministrativa – sussiste
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Spettano alla giurisdizione amministrativa
le controversie in materie di concorsi per soli interni
che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando,
poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle
norme che escludono l’apertura all’esterno (fattispecie
di accesso alla categoria 'dirigenziale' con concorso al
quale erano legittimati i dipendenti che avessero una determinata
anzianità di servizio nella diversa categoria 'direttiva';
il Consiglio di Stato ha affermato che, nella specie, trattatasi
di procedura selettiva attivata per attribuzione di una
superiore posizione di lavoro, assegnata ad area contrattuale
diversa da quella nella quale è inserita la posizione legittimante
la partecipazione alla selezione stessa, confermando la
giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale amministrativa
per le controversie in tema di procedure selettive per l’assunzione,
contemplate dall’art. 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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composto dai Signori: Pres. Stenio Riccio,
Cons. Filippo Patroni Griffi, Cons. Dedi Rulli, Cons. Aldo
Scola Est., Cons. Vito Poli, ha pronunciato la presente
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DECISIONE BREVE
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ai sensi degli artt. 21 e 26, legge n. 1034/1971,
come modificati dagli artt. 3 e 9, legge n. 205/2000 nella
Camera di Consiglio del 07 Ottobre 2004
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205; Visto l'appello proposto da:
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MICHELI PIERO rappresentato e difeso
dagli Avv.ti NULLO PALAZZETTI e WALTER MASSUCCI con domicilio
eletto in Roma VIA LUCREZIO CARO, 62 presso FIORAVANTE CARLETTI
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contro
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio
in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
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DANIELE ANTONIO non costituitosi;
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VALLINI GIANFRANCO non costituitosi;
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR
LAZIO - ROMA: Sezione II 9696/2003, resa tra le parti, concernente
CONCORSO INTERNO PER DIPENDENTI DEL MIN. FINANZE.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Udito il relatore Cons. Aldo Scola e uditi, altresì, per
le parti l’avv. Nullo Palazzetti e l’Avvocato dello Stato
Marina Russo;
Ritenuto di pronunciare sentenza in forma semplificata,
di ciò avvertendo le parti presenti in camera di consiglio;
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Considerato in fatto e diritto quanto segue:
l’ordinanza n. 10183/04 delle Sezioni Unite della Corte
Suprema di Cassazione, pronunciata sul ricorso proposto
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per regolamento
preventivo di giurisdizione, in relazione al giudizio instaurato
da altra persona interessata allo stesso concorso impugnato
dall’odierno appellante, delinea “… il seguente quadro complessivo:
a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica
giurisdizione su controversie relative a concorsi misti
(restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso
o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale
sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi
alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza
che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata
dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il
criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione
amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni
che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando,
poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle
norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale
giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti
a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da
una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area”.
La Suprema Corte, valutando alla stregua del quadro complessivo
delineato, la fattispecie in esame (accesso alla categoria
con concorso al quale sono legittimati i dipendenti
che abbiano una determinata anzianità di servizio nella
diversa categoria ), rileva “…che essa è riconducibile
all’ipotesi sub c) della superiore elencazione, trattandosi,
come riferito in narrativa, di procedura selettiva attivata
per attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata
ad area contrattuale diversa da quella nella quale è inserita
la posizione legittimante la partecipazione alla selezione
stessa”, confermando la giurisdizione dell’Autorità giurisdizionale
amministrativa per le controversie in tema di procedure
selettive per l’assunzione, contemplate dall’art. 63 del
D. Lgs. n. 165 del 2001, come sopra interpretato.
In conclusione, anche in virtù del recentissimo orientamento
delle Sezioni Unite nella richiamata decisione ed alla luce
dei principii indicati dalla Corte costituzionale in sede
di interpretazione delle disposizioni del T.U.P.I., è corretto
affermare che non sussiste, nella fattispecie che ne occupa,
la giurisdizione del Giudice ordinario, con la conseguente
erroneità della sentenza impugnata, che va dunque annullato
con rinvio al primo giudice ex art. 35, legge n. 1034/1971;
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate
tra le parti per le alterne vicende processuali.
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P.Q.M.
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Accoglie l’appello (Ricorso numero: 8035/2004)
e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia
gli atti al T.a.r. Lazio, Roma, per il rinnovo del giudizio
di primo grado.
Spese compensate per il doppio grado di giudizio.
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Dispone che la presente decisione sia eseguita
dall’ Amministrazione e sia depositata presso la segreteria
della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
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