| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 2 novembre 2004 n.
7068
Pres. Venturini – Est. Saltelli
SIRAM S.p.A. (avv.ti Becchi e Bellini) c/ SAGAD s.r.l. (Avv.
Francario) - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA (Avvocatura generale dello Stato) - CONSIP
S.p.A. e GRUPPO INA S.r.l. (nn.cc.) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– forniture – articoli 26 e 27 l. 23 dicembre 1999 n. 466
– interpretazione – possibilità di rinnovo contrattuale
– istanza del privato di rinnovo del contratto – conseguenze
– obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento
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La norma contenuta nel comma 6 dell’articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 466 ha natura di norma
transitoria finalizzata, per un verso, a salvaguardare sia
gli interessi finanziari dell’amministrazione (in relazione
ai possibili ritardi della concreta attuazione del sistema
delineato nel comma 1 dell’articolo 26), sia l’interesse
pubblico alla continuità dei servizi di fornitura di beni
e servizi in atto, rimettendo alle singole amministrazioni
la valutazione discrezionale circa l’opportunità di proseguire
i rapporti contrattuali in corso, rinnovandolo per non più
di due anni e previa riduzione di almeno il 3% della spesa
attuale.
In tale contesto normativo, ai sensi del comma 6 dell’articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la possibilità
di avvalersi della possibilità di rinnovare il contratto
(piuttosto che utilizzare le convenzioni stipulate dal ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)
deve essere oggetto di apposita motivazione in ordine alla
tutela dell’interesse pubblico in questo modo perseguito,
e, in presenza di un’istanza della parte privata di un contratto
di fornitura di servizio finalizzata a sollecitare il potere
di scelta dell’Amministrazione, la predetta parte privata
è titolare di una posizione di interesse differenziato (derivante
dalla sua posizione di titolare del contratto di fornitura
del servizio in atto scadente proprio nel periodo 2000 –
2002 e nella esistenza di tutti i requisiti previsti dalla
legge per ottenere il rinnovo contrattuale), avendo questi
interesse a conoscere con congruo e ragionevole anticipo
le intenzioni dell’Amministrazione circa l’utilizzazione
o meno della facoltà di rinnovo del contratto in atto, come
prevista dalla più volte ricordata norma di cui al comma
6 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
quanto meno al limitato (ma non certo irrilevante) fine
di poter adeguatamente programmare la propria attività rivolgendo
l’attenzione e l’impegno ad altre occasioni di lavoro: così
che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il relativo
procedimento con un provvedimento espresso, in conformità
agli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà, insiti
nei principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi
l’attività della pubblica amministrazione, in relazione
– nel caso di specie – alla facoltà accordata dalla ricordata
normativa alla sola amministrazione di poter decidere il
rinnovo del contratto in atto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello iscritti ai NRG 4522
e 10370 dell’anno 2003 proposti rispettivamente:
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- quanto al primo (NRG 4522/2003), da
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SIRAM S.p.A. (già Dalkia S.p.A.),
in persona del legale rappresentante in carica, in proprio
e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita Dalkia
Facilities Management s.a., Contec Servizi S.r.l., S.T.I.
S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi S.c. a r.l., Pirelli
& C. Property Management S.p.A. (mandanti), rappresentata
e difesa dagli avv. Bruno Becchi e Vito Bellini, con i quali
è elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio n. 3 (presso
lo studio del secondo);
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contro
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SAGAD s.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dal prof.
Avv. Fabio Francario, con il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, via Savoia n. 31;
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e nei confronti di
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ciascuno in persona
del rispettivo ministro in carica, entrambi rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
ci uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
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nonché
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CONSIP S.p.A. e GRUPPO INA S.r.l.,
ciascuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti
in carica, non costituiti in giudizio;
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- quanto al secondo (NRG. 10370/2003), da
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ciascuno in persona del
rispettivo ministro in carica, entrambi rappresentati e
difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i ci
uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
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contro
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SAGAD s.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica;
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CONSIP – Concessionaria Servizi Informativi
Pubblici - S.p.A., in persona del legale rappresentante
in carica;
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GRUPPO INA S.r.l., in persona del
legale rappresentante in carica;
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SIRAM S.p.A. (già Dalkia S.p.A.),
in persona del legale rappresentante in carica, in proprio
e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita Dalkia
Facilities Management s.a., Contec Servizi S.r.l., S.T.I.
S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi S.c. a r.l., Pirelli
& C. Property Management S.p.A. (mandanti),
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entrambi per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. III, n. 4366 del 19 maggio 2003;
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Visti i ricorsi in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione, quanto al ricorso NRG 4522/2003,
della Sagad S.r.l. e dei Ministeri dell’Economia e delle
Finanze e della Giustizia, mentre nessuno degli appellati
si è costituito nel ricorso NRG 10370/2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
tesi difensive;
Visto il Dispositivo di sentenza n. 209/04;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 marzo 2004 il consigliere
Carlo Saltelli;
Uditi gli avvocati Faccini, per delega dell’avvocato Bellini,
per la società SIRAM S.p.A., l’avvocato dello Stato Ferrante,
per il Ministero dell’Economia e della Finanze e per il
Ministero della Giustizia, e l’avvocato Francario, per la
società SAGAD S.r.l.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con contratto pos. N. 9849 Rep. 12821 del
15 luglio 1998 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica affidava alla S.A.G.A.D. S.r.l.
l’appalto del servizio di pulizia dei locali occupati dal
Ministero di Grazia e Giustizia siti in Roma, Piazzale Clodio,
Via Varisco n. 11, via Teulada n. 28 e n. 40, via dei Gladiatori
n. 61 e n. 63 e Largo Luigi Daga n. 2, già via Silvestri
n. 251 (tutti descritti nelle “Schede locali”, allegate
al contratto stesso), per la durata di quattro anni, dal
1° aprile 1998 al 31 luglio 2002 (articolo 4, primo capoverso).
Con nota in data 9 aprile 2002 la predetta S.A.G.A.D. S.r.l.,
ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, dichiarava la propria disponibilità a rinnovare
il contratto, offrendo a tal fine la riduzione del corrispettivo
pari al 3,5 %, fermo restando il rimanente contenuto del
contratto: tale nota rimaneva priva di riscontro.
Nel frattempo, avendo stipulato con il Ministero dell’Economia,
ai sensi del terzo comma dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, apposita convenzione per la fornitura
di servizi di gestione integrata (global service), la CONSIP
S.p.A. con bando in data 20 marzo 2001 indiceva una gara
per l’appalto (suddiviso in sette lotti, per la durata di
due anni per ogni lotto, prorogabile fino ad ulteriori dodici
mesi) di fornitura del servizio di gestione integrata (global
service) degli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio,
in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni,
tra cui, nel lotto 5, erano compresi anche quelli oggetto
del contratto stipulato il 15 luglio 1998 tra l’Amministrazione
statale e la S.A.G.A.D. S.r.l.; aggiudicataria di tale appalto
risultava la Dalkia S.p.A, poi SIRAM S.p.A., in qualità
di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito
da Dalkia Facility Management s.a., S.T.I. S.p.A., Consorzio
Nazionale Servizi, Pirelli & C. Property Management
S.p.A., con la quale, conseguentemente la CONSIP S.p.A.
stipulava in data 6 marzo 2002 la relativa convenzione.
Intanto, con varie note (n. 69715, 57340, 36206 e 36208
del 15 luglio 2002 relativi ai vari immobili oggetto del
contratto del 15 luglio 1998) il Ministero dell’Economia
e delle Finanze invitava la S.A.G.A.D. S.r.l., che accettava
espressamente, a proseguire in economia, col sistema del
cottimo fiduciario, il servizio di pulizia già oggetto dell’originario
contratto, dal 1° agosto 2002 al 31 dicembre 2002.
Dopo tale ultima data la predetta S.A.G.A.D. S.r.l. dichiarava
formalmente di non accettare i successivi inviti (prot.
3182, 3183, 3186, 3189 e 3190 del 17 gennaio 2003), così
che il servizio di pulizia dei relativi immobili proseguiva
in via di fatto, ed anzi con atto di significazione notificato
il 6 febbraio 2003, rilevata l’illegittimità del silenzio
serbato dall’Amministrazione sulla istanza di rinnovo contrattuale
formulata il 9 aprile 2002 e rilevata altresì la asserita
inadempienza contrattuale della Dalkia S.p.A. che ancora
non aveva dato esecuzione al nuovo contratto relativo al
servizio di polizia, illegittimamente subappaltando il servizio
di pulizia di alcuni locali ad un’impresa con non era neppure
in possesso dei necessari requisiti stabiliti dalla legge,
invitava e diffidava il Ministero dell’Economia non solo
ad avviare le necessarie procedure di vigilanza e di controllo
sull’esecuzione della convenzione intercorsa tra la CONSIP
S.p.A. e la Dalkia S.p.A., ma anche a definire il procedimento
amministrativo avviato con la istanza del 9 aprile 2002.
Con ricorso giurisdizionale notificato tra il 18 ed il 24
febbraio 2003, poi, la predetta S.A.G.A.D. S.r.l. chiedeva
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’annullamento
dei provvedimenti n. 134572 (Ufficio XVIII) del 15 gennaio
2003 del Direttore generale del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, nonché n. 3182, 3183, 3186, 3189 e 3190
del 17 gennaio 2003 a firma del dirigente dell’Ufficio XVIII
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella parte
in cui disponevano l’interruzione delle prestazioni di pulizia
dei locali degli uffici dipendenti dal Ministero della Giustizia
a decorrere dal 28 febbraio 2003, oltre ad ogni altro atto
preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale, alla
stregua di un solo articolato motivato di censura rubricato
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, c. 3°.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, 26 e 27 della L. 23 dicembre
1999 n. 488 – Violazione e falsa applicazione dei principi
generali in tema di interpretazione degli atti amministrativi
e di conservazione degli effetti giuridici”, formulando
altresì anche domanda di risarcimento danni subiti per l’illecito
comportamento dell’amministrazione statale.
Ricapitolati i fatti salienti dell’intera vicenda, la ricorrente
osservava che la determinazione assunta dall’Amministrazione
si fondava sull’erroneo presupposto dell’obbligo assoluto
ed incondizionato di doversi avvalere della convenzione
stipulata dalla CONSIP S.p.A., laddove per i contratti in
scadenza nel triennio 2000 – 2002 (tra cui rientrava quello
stipulato il 15 luglio 1998) vi era l’espressa previsione
dell’alternativa del rinnovo (purchè fosse assicurata una
riduzione del corrispettivo non inferiore al 3%), proprio
per conseguire il quale la ricorrente aveva formulato apposita
dichiarazione di disponibilità in data 9 aprile 2002, rimasta
senza esito; del resto, secondo la società ricorrente, pur
dovendo convenirsi sulla non automaticità del rinnovo contrattuale,
non si poteva negare che l’Amministrazione, disponendo effettivamente
le proroghe dell’originario contratto aveva valutato l’opportunità
e la convenienza di quest’ultimo, così che, anche ad ammettere
la nullità delle proroghe, esse dovevano valere comunque
come atti di rinnovo contrattuale.
Con successivo atto, notificato a mezzo del servizio postale
in data 26/27 marzo 2003, la ricorrente chiedeva l’annullamento
anche della nota prot. 29149 del 26 febbraio 2003, a firma
del direttore generale del Dipartimento dell’Amministrazione
generale del personale e dei servizi del Tesoro, con la
quale si comunicava che l’avvenuta prosecuzione del contratto,
alle stesse condizioni tecniche ed economiche, era da considerarsi
implicita rigetto della richiesta di proroga del contratto
originario.
Avverso tale atto venivano sollevati quattro mezzi di censura,
lamentandosi: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’articolo
26 e dell’articolo 27, comma VI, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000); violazione
e falsa applicazione dell’articolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003)”; 2) “Violazione
e falsa applicazione dei principi di legalità dell’azione
amministrativa,di tipicità e nominatività dei provvedimenti
amministrativi; violazione e falsa applicazione dei principi
in materia di interpretazione, nullità e conversione degli
atti amministrativi”; 3) “Violazione degli articoli 2 e
3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione dell’articolo
113 Cost.”; 4) “Violazione e falsa applicazione degli artt.
3 e 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440”: la ricorrente,
sotto svariati profili, sosteneva l’illegittimità del preteso
provvedimento implicito di rigetto della istanza di rinnovo
contrattuale per assoluto difetto di motivazione, anche
in relazione alla facoltà riconosciuta dalla legge all’Amministrazione
di scegliere tra il rinnovo del contratto e l’utilizzazione
della convenzione con la CONSIP S.p.A.; tanto più che contraddittoriamente,
mentre sosteneva di non poter concedere rinnovi, aveva prorogato
espressamente più volte l’originario contratto con provvedimenti
che sostanzialmente erano veri e propri rinnovi contrattuali.
Con ulteriore atto, intitolato “Ulteriori motivi aggiunti
e istanza di concessione di misure cautelari provvisorie
ai sensi dell’articolo 21, c. IX l. 1034/1971 smi in relazione
al ricorso R.G. 1738/03)”, notificato tra il 27 ed il 28
marzo 2003 la società ricorrente deduceva, inoltre, la violazione
dell’ordinanza cautelare n. 1016 del 26 febbraio 2003 del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sez. III),
che aveva accolto la istanza cautelare di sospensione degli
atti già impugnati), da parte della nota prot. 3353 del
25 marzo 2003, con cui il Ministero della Giustizia aveva
stabilito che a decorrere dal 1° aprile 2003 tutti i servizi
di manutenzione degli impianti e di pulizia, gestiti con
contratti a cottimo fiduciario dall’ex Provveditorato generale
dello Stato, in scadenza al 31 marzo 2003, sarebbero stati
forniti tramite convenzione CONSIP S.p.A.
L’adito Tribunale, sezione III, nella resistenza delle intimate
amministrazioni statali, della SIRAM S.p.A., in proprio
e nella qualità in atti, e del Gruppo INA S.r.l., con la
sentenza n. 4366 del 19 maggio 2003, accoglieva il ricorso
ed annullava gli atti impugnati, ritenendo fondati i motivi
con cui era stato dedotto che il divieto contenuto nell’articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non era assoluto
e che, pertanto, in presenza dell’apposita istanza di rinnovo
contrattuale incombeva sull’Amministrazione l’obbligo di
concludere il procedimento con un espresso provvedimento
in cui fossero motivate le ragioni del diniego di rinnovo
(e conseguenzialmente di avvalersi della convenzione stipulata
con la CONSIP S.p.A.): al riguardo il Tribunale precisava
opportunamente che le stesse ragioni che determinavano l’accoglimento
del ricorso comportava l’obbligo in capo all’Amministrazione
statale di rinnovare il provvedimento e di valutare, pertanto,
la richiesta di rinnovazione dell’originario contratto formulata
dalla SAGAD S.r.l., cosa che impediva lo stesso esame della
domanda risarcitoria spiegata.
Avverso il dispositivo di tale statuizione (n. 81 del 15
aprile 2003) proponeva appello (NRG 4522/2003) la SIRAM
S.p.A., già Dalkia S.p.A., in proprio e nella qualità di
capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di imprese
costituita con Dalkia Facilities Management S.a., Contec
Servizi S.r.l., S.T.I. S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi
S.c. a .r.l., Pirelli & C. Property Management S.p.A.,
con atto notificato tra il 13 ed il 14 maggio 2003, articolando
due motivi di gravame, con il primo, rubricato “Invia preliminare
e di rito: inammissibilità dei motivi di impugnazione aggiunti
di data ignota, depositati il 31 marzo 2003, per assoluta
mancata notifica degli stessi, nonché degli ulteriori motivi
aggiunti 27.3.03, notificati via fax presso la sede di SIRAM
S.p.A. e non presso il domicilio eletto per il giudizio,
violazione e falsa applicazione degli artt. 21 L. 1034/71,
137 e 141 c.p.c. per non avere il TAR dichiarato l’inammissibilità
degli atti di cui sopra”, lamentava la omessa rituale notifica
dei motivi aggiunti e degli ulteriori motivi aggiunti, cosa
che avrebbe dovuto imporre la declaratoria di inammissibilità
del ricorso proposto in primo grado, erroneamente omessa
dai primi giudici; con il secondo, poi, deducendo “Nel merito:
infondatezza del ricorso SAGAD S.R.L. – Violazione e falsa
applicazione degli artt. 27 co, 6° L. 488/99; 24, co. 3°,
L. 289/2002; 74 R.D. 25.5.1895 n. 350; 1325 e 1326 c.c.
per avere il TAR ritenuto si sia perfezionato un rinnovo
contrattuale in favore di SAGAD S.R.L. e per non avere il
TAR tenuto conto dell’esistenza di contratti già stipulati
tra A.T.I. SIRAM e Ministero della Giustizia – travisamento”,
la società ricorrente sosteneva l’assoluta infondatezza
del ricorso di primo grado e di tutti i motivi in esso spiegati,
inopinatamente accolti dai primi giudici, sottolineando
in particolare che era ben manifesta l’intenzione dell’amministrazione
statale di non procedere al rinnovo in favore della SAGAD
S.r.l. (tant’è che aveva prorogato il relativo servizio
più volte e con titoli diverso da quello originario [cottimo
fiduciario]), così che non sussistevano i presupposti del
rinnovo previsti dall’articolo 27, comma 6, della legge
n. 488 del 1999.
Con successivo atto notificato tra il 29 ottobre ed il 3
novembre 2003 SIRAM S.p.A., all’esito del deposito delle
motivazioni della prefata sentenza, formulava motivi aggiunti,
limitando tuttavia espressamente l’impugnazione della sentenza
alla sola parte in cui era stata dichiarata l’illegittimità
dei provvedimenti di rilascio del servizio di pulizia da
parte della SAGAD S.r.l. in favore del concessionario CONSIP
S.p.a., sostenendo la validità dell’intervenuto rigetto
della domanda di rinnovo da parte dell’amministrazione statale
e insistendo, per tale ragioni, sui motivi di gravame già
spiegati.
In questo giudizio si costituivano il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, il Ministero della Giustizia, che aderivano
alle richieste dell’appellante, e la SAGAD che instava invece
per il rigetto dell’avverso appello.
Avverso la predetta statuizione hanno proposto appello (NRG.
10370/2003) anche i Ministeri della Giustizia e dell’Economia
e delle Finanze, sostenendone l’erroneità per la violazione
e falsa applicazione dell’articolo 27, comma 6, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, stante l’espresso obbligo per
le amministrazioni statali di utilizzare le convenzioni
con la CONSIP S.p.A., rispetto a cui la scelta di rinnovare
l’originaria proroga si atteggiava a deroga, solo quest’ultima
abbisognevole di puntuale motivazione (e non anche la scelta
di non rinnovare l’originario contratto, come confusamente
ritenuto dai primi giudici); le amministrazioni appellanti
negavano, peraltro, che le proroghe del servizio di pulizia
stipulate con contratti di cottimo fiduciario con l’originaria
contraente avessero potuto dar luogo al preteso rinnovo
contrattuale.
Nessuno degli appellati si costituiva in tale giudizio.
Le parti poi illustravano le proprie rispettive tesi difensive
ed in particolare la SAGAD S.r.l. sosteneva la improcedibilità
degli avversi appelli per sopravvenuta carenza d’interesse,
essendo nel frattempo intervenuto in data 30 dicembre 2003
apposito provvedimento del Ministero dell’Economia e delle
Finanze con cui è stata espressamente disposta la proroga
del contratto n. 9849 per il periodo di due anni dal 1.8.2002
al 31 luglio 2004.
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DIRITTO
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I. E’ oggetto di gravame la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III,
n. 4366 del 19 maggio 2003 che, accogliendo il ricorso proposto
in primo grado dalla SAGAD S.r.l. ha annullato gli atti
impugnati in primo grado, ritenendo fondati i motivi con
cui era stato dedotto che il divieto contenuto nell’articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non era assoluto
e che, pertanto, in presenza dell’apposita istanza di rinnovo
contrattuale incombeva sull’Amministrazione l’obbligo di
concludere il procedimento con un espresso provvedimento
in cui fossero motivate le ragioni del diniego di rinnovo
(e conseguenzialmente di avvalersi della convenzione stipulata
con la CONSIP S.p.A.).
Avverso tale pronuncia hanno proposto separatamente appello
sia la SIRAM S.p.A., in proprio e nella qualità indicata
in atti, sia le amministrazioni statali intimate in primo
grado, sollevando identiche censure di merito, contestando
decisamente che il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica (ora Ministero dell’Economia
e delle Finanze) avesse l’obbligo di concludere il procedimento
avviato dalla SAGAD S.r.l. con la richiesta di rinnovo contrattuale,
in ragione della precisa disposizione contenuta nei commi
1 e 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
La SIRAM S.p.A. ha dedotto, altresì, l’inammissibilità del
ricorso di primo grado per la omessa rituale notifica dei
motivi aggiunti proposti in primo grado dalla SAGAD S.r.l.
Quest’ultima, costituitasi nel solo giudizio di appello
instaurato dalla SIRAM S.p.A., ha dedotto l’inammissibilità
ed infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto, e
sostenendo anche l’improcedibilità per sopravvenuta carenza
di interesse.
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II. Al riguardo la Sezione osserva quanto
segue.
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II.1. Va preliminarmente disposta la riunione
degli appelli in esame, ai sensi dell’articolo 335 del codice
di procedura civile, pacificamente applicabile anche al
processo amministrativo, essendo essi tutti proposti avverso
la medesima sentenza, in applicazione del principio della
necessaria unicità del processo di impugnazione (ex pluribus,
C.d.S., sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4697; 24 luglio 2003,
n. 4234; 20 maggio 2003, n. 2708; C.G.A. Sicilia, 6 novembre
2000, n. 433).
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II.2. Non può trovare accoglimento, poi,
la tesi prospettata dalla appellata SAGAD S.r.l. circa la
improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di
interesse in relazione al provvedimento in data in data
30 dicembre 2003, con cui il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha espressamente disposto la proroga del contratto
n. 9849 per il periodo di due anni dal 1.8.2002 al 31 luglio
2004.
E’ sufficiente, al riguardo, rammentare che, secondo un
univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui
non vi è motivo alcuno per discostarsi, la spontanea esecuzione
della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva non
può configurarsi come acquiescenza alla stessa, salvo che
non sussistano univoci elementi da cui possa desumersi la
volontà di accettare la decisione di primo grado (ex multis,
C.d.S., ; sez. VI, 2 maggio 1999, n. 222; sez. V, 8 luglio
2002, n. 3749; 4 novembre 1999, n. 1812; sez. IV, 18 marzo
2002, n. 1610; 12 settembre 2000, n. 4821; 6 giugno 1994,
n. 475); è stato precisato, poi, che non è neppure ravvisabile
alcuna contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione
che, rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, utilizzi
gli strumenti a sua disposizione per ottemperare, in via
provvisoria, a quella statuizione, ma al tempo stesso organizzi
la propria difesa per ottenere una diversa decisione del
giudice di appello (C.d.S., sez. IV, 10 settembre 1999,
n. 1439), mentre, d’altra parte, non è elemento sintomatico
di acquiescenza l’esecuzione della sentenza di primo grado
non accompagnata da riserva circa l’obbligatorietà del comportamento
tenuto (C.d.S., sez. VI, 23 giugno 1995, n. 616; C.G.A.,
Sicilia, 19 settembre 1994, n. 303).
Nel caso di specie non è revocabile in dubbio, come correttamente
sottolineato dalle amministrazioni statali appellanti, che
l’invocato provvedimento di proroga del contratto n. 9849
per la durata di due anni dal 1° agosto 2002 al 31 luglio
2004 (per quanto non perfettamente aderente al dictum della
sentenza di prime cure), si basa espressamente ed esclusivamente
sulla necessità di dare esecuzione alla impugnata sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III,
n. 4366 del 19 maggio 2003: la volontà così manifestata
dall’Amministrazione, in mancanza di altri elementi, non
è dunque espressione della sua libera determinazione di
prorogare effettivamente l’originario contratto, ma si atteggia
a scelta necessitata (ancorché imprecisa e confusa) di dare
esecuzione alla pronuncia di primo grado, immediatamente
esecutiva e perciò obbligatoria.
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II.3. Passando all’esame degli appelli, deve
innanzitutto esaminarsi il motivo di gravame proposto dalla
S.I.R.A.M. S.p.A. in ordine alla dedotta inammissibilità
del ricorso di primo grado per mancata rituale notificazione
dei due atti contenenti motivi aggiunti ed ulteriori motivi
aggiunti sollevati dalla SAGAD S.r.l. in prime cure.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero, sebbene come emerge dalla documentazione versata
in atti i motivi aggiunti e gli ulteriori motivi aggiunti
notificati dalla SAGAD S.p.A. alla Dalia S.r.l. a mezzo
del servizio postale rispettivamente in data 27 e 28 marzo
2003 non furono recapitati in quanto al domicilio indicato
la società era risultata trasferita (benché solo un mese
prima la notifica del ricorso introduttivo allo stesso domicilio
era andata a buon fin), non può non evidenziarsi come l’impugnazione
dei provvedimenti operata con i predetti motivi (e con gli
ulteriori motivi) aggiunti non era neppure necessaria, trattandosi,
invero, di atti destinati ad essere travolti dall’accoglimento
degli atti impugnati col ricorso introduttivo, recanti l’interruzione
della prestazione del servizio di igiene erogato a decorrere
dal 28 febbraio 2003: infatti, la nota prot. 21949 del 26
febbraio 2003, impugnata con i (primi) motivi aggiunti,
lungi dall’avere un vero e proprio contenuto provvedimentale,
si limitava a chiarire il senso della già avvenuta prosecuzione
dell’originario contratto (poi interrotta dal 28 febbraio
2003 con i provvedimenti impugnati col ricorso di primo
grado), specificando che essi contenevano l’implicito rigetto
della richiesta di rinnovo del contratto formulata il 9
aprile 2002, mentre con gli ulteriori motivi aggiunti la
SAGAD S.r.l. aveva lamentato la sostanziale elusione da
parte dell’amministrazione della giustizia della precedente
favorevole pronuncia cautelare ottenuta sul ricorso principale.
Il mancato perfezionamento della notifica dei motivi aggiunti
e degli ulteriori motivi aggiunti alla Dalkia S.r.l., sotto
tale profilo, non ha pertanto influito né sulla corretta
instaurazione del rapporto processuale, né sull’esercizio
di diritto di difesa della predetta società, odierna appellante,
il thema decidendum essendo già stato pienamente ed esaustivamente
individuato col ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado, rispetto al quale non è stata svolta alcuna questione
di ammissibilità (del resto è appena il caso di segnalare
che le censure spiegate con i primi motivi aggiunti non
sono altro che una sostanziale ripetizione di quelle prospettate
col ricorso principale, mentre addirittura alcuna censura
risulta formalmente sollevata con gli ulteriori motivi aggiunti).
Ciò senza contare, d’altra parte, che, come emerge dalla
stessa lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha
dato espressamente atto che dei motivi aggiunti e dei successivi
ulteriori motivi aggiunti era stata autorizzata la notifica
a mezzo fax, circostanza rispetto alla quale non vi è alcun
elemento per dubitare che non sia stata eseguita, non essendo
stata al riguardo svolta alcuna eccezione o contestazione
né all’udienza di discussione del ricorso di primo grado,
né nel presente grado di appello dalla società appellante;
né risulta che il difensore di quest’ultima all’udienza
di discussione di primo grado abbia in qualche modo manifestato
dubbi ovvero eccepito la mancata notificazione dei predetti
atti ovvero abbia dedotto l’impossibilità di svolgere un’adeguata
difensiva sul punto.
Al rigetto del motivo di gravame in esame segue ovviamente
anche il rigetto della altrettanto inammissibile richiesta
di prova testimoniale avanzata dal difensore della SAGAD
S.r.l. per dimostrare l’infondatezza in fatto delle avverse
eccezioni preliminari, con l’indicazione, quali testimoni
degli stesso componenti del collegio giudicante in primo
grado.
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II.4. Passando all’esame del merito degli
appelli proposti dalla SIRAM S.p.A., nella qualità in atti,
nonché dai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della
Giustizia, si deve rilevare che i motivi sollevati sono
sostanzialmente identici e possono essere trattati congiuntamente,
vertendo sulla esatta interpretazione dell’articolo 27,
comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché sulla
natura e sul valore da attribuire alla istanza in data 9
aprile 2002, con la quale la SAGAD S.r.l., nella vigenza
del contratto stipulato il 15 luglio 1988 con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avente durata quadriennale
dal 1° aprile 1988 al 31 luglio 2002), per la fornitura
dei servizi di pulizia di alcuni immobili utilizzati dal
Ministero della Giustizia, aveva dichiarato la propria disponibilità
al rinnovo contrattuale per due anni, proprio ai sensi del
ricordato articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, con riduzione del 3,5% del corrispettivo a
suo tempo pattuito.
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II.4.1. Giova al riguardo evidenziare che
l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 48 (recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge finanziaria 2000), stabiliva, al comma
1, che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente stipulava, anche avvalendosi di
società di consulenza specializzate, selezionate in deroga
alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive
tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con
le quali l’impresa prescelta si impegnava ad accettare,
sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita
dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti,
ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazione
dello Stato, ed aggiungeva, al terzo comma, le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato erano tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma
1, salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 6.
In effetti, nell’ambito di un’evidente azione di più ampio
respiro, collegata all’annuale manovra finanziaria, diretta
non solo (e non tanto) a limitare indiscriminatamente la
spesa pubblica, quanto piuttosto a razionalizzarla, predisponendo
gli opportuni strumenti più idonei per ridurla, monitorarla
e controllarla, il legislatore ha ritenuto opportuno e necessario
concentrare le procedure contrattuali per la fornitura dei
beni e servizi aventi rilevanza nazionale (così è infatti
intitolata la rubrica dello stesso articolo 27 in esame)
presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, prevedendo che quest’ultimo stipulasse delle
convenzioni in forza delle quale l’impresa prescelta si
impegnava ad accettare, sino alla concorrenza delle qualità
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi
e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni
e servizi a rilevanza nazionale deliberati dalle amministrazioni
dello Stato, eliminando l’atomizzazione delle relative procedure
contrattuali per conseguire risparmi di spesa ed evitare
anche le relative moltiplicazioni di inutili e dispendiose
attività delle predette pubbliche amministrazioni statali.
Coerentemente con tale indirizzo, come ricordato, il terzo
comma dello stesso articolo 26 obbligava, in linea generale,
le amministrazioni statali ad approvvigionarsi utilizzando
proprio le convenzioni stipulate ai sensi del precedente
comma 1.
Sotto tale profilo, deve convenirsi in linea di principio
con la tesi, sostenuta dalle amministrazioni statali, della
imperatività della disposizione contenuta nel ricordato
terzo comma dell’articolo 26 in esame: tuttavia deve aggiungersi
che tale obbligo era mitigato dall’espressa salvezza delle
previsioni contenute nel comma 6 dell’articolo 27 (rubricato
“Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile”).
Detto comma disponeva che “I contratti di acquisto e fornitura
di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati
a seguito di esperimento gara, in scadenza nel triennio
2000- 2002, possono essere rinnovati per una sola volta
e per un periodo non superiore a due anni, a condizione
che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo
di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto
del contratto”: si tratta, all’evidenza, di una ragionevole
norma transitoria finalizzata, per un verso, a salvaguardare
sia gli interessi finanziari dell’amministrazione (in relazione
ai possibili ritardi della concreta attuazione del sistema
delineato nel comma 1 dell’articolo 26), sia l’interesse
pubblico alla continuità dei servizi di fornitura di beni
e servizi in atto, rimettendo alle singole amministrazioni
la valutazione discrezionale circa l’opportunità di proseguire
i rapporti contrattuali in corso, rinnovandolo per non più
di due anni e previa riduzione di almeno il 3% della spesa
attuale.
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II.4.2. Su tale substrato normativo deve
essere valutata la istanza con cui la SAGAD S.r.l., richiamando
proprio la disposizione contenuta nel ricordato comma 6
dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in
data 9 aprile 2002, quand’era ancora in corso il rapporto
contrattuale con l’amministrazione statale per il servizio
di pulizia dei locali di alcuni immobili utilizzati dal
Ministero della giustizia (di durata quadriennale dal 1°
aprile 1998 al 31 luglio 2002), si dichiara disponibile
al rinnovo contrattuale per altri due anni con una riduzione
del 3,5% del canone attuale.
Orbene, ad avviso della Sezione, la evidente natura finanziaria
delle disposizioni contenute nei richiamati articoli 26
e 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, esclude che rinnovo
contrattuale potesse essere affidato all’iniziativa del
privato contraente, trattandosi di una facoltà concessa
alla sola amministrazione, cui spettava il potere discrezionale
di scelta tra l’immediata utilizzazione delle convenzioni
di cui al primo comma dell’articolo 26 ovvero di rinnovare
i contratti in corso nel biennio 2000 – 2002, purchè tale
rinnovo comportasse una diminuzione di spesa pari almeno
al 3% della spesa attuale, al fine della effettiva e concreta
tutela dell’interesse pubblico con il contratto (eventualmente
da rinnovare).
A ciò consegue che l’istanza in data 9 aprile 2002 della
SAGAD S.r.l. di disponibilità al rinnovo del contratto in
atto per altri due anni con una riduzione dell’attuale corrispettivo
pari al 3,5% non può essere considerata una proposta contrattuale
in senso stretto (non riconoscendo, come già rilevato, la
normativa in esame una tale facoltà al privato), ma deve
essere interpretato come uno strumento per sollecitare la
pubblica amministrazione ad effettuare la scelta (discrezionale)
prevista dalla ricordata normativa e dunque come un imput
affinché l’Amministrazione interessata potesse determinarsi
in maniera corretta e consapevole (a ciò essendo finalizzata
l’indicazione della riduzione del 3,5%).
Ciò non esclude, tuttavia, che l’Amministrazione fosse esentata
dall’obbligo di rispondere a tale istanza, concludendo in
tal modo con un provvedimento espresso il procedimento così
avviato: invero, se è condivisibile la tesi prospettata
dalle amministrazioni statali appellanti sulla necessità
che la possibilità di avvalersi della possibilità di rinnovare
il contratto (piuttosto che utilizzare le convenzioni stipulate
dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica) dovesse essere oggetto di apposita motivazione
in ordine alla tutela dell’interesse pubblico in questo
modo perseguito, non può negarsi che la SAGAD S.r.l. era
titolare di una posizione di interesse differenziato (derivante
dalla sua posizione di titolare del contratto di fornitura
del servizio in atto scadente proprio nel periodo 2000 –
2002 e nella esistenza di tutti i requisiti previsti dalla
legge per ottenere il rinnovo contrattuale), avendo interesse
a conoscere con congruo e ragionevole anticipo le intenzioni
dell’Amministrazione circa l’utilizzazione o meno della
facoltà di rinnovo del contratto in atto, come prevista
dalla più volte ricordata norma di cui al comma 6 dell’articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quanto meno al
limitato (ma non certo irrilevante) fine di poter adeguatamente
programmare la propria attività rivolgendo l’attenzione
e l’impegno ad altre occasioni di lavoro: in tale ottica,
la istanza non solo non poteva essere considerata un mero
espediente per creare un altrimenti inesistente obbligo
(di rispondere) dell’Amministrazione, per quanto, a tutto
voler concedere, non si trattava né di una istanza palesemente
assurda, né di una pretesa illegale (fattispecie in presenza
delle quali la giurisprudenza ha escluso l’esistenza dell’obbligo
da parte della pubblica amministrazione di concludere il
procedimento così avviato con un provvedimento espresso,
C.d.S., sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000,
n. 6181).
Sussisteva, pertanto, come correttamente rilevato dai principi
giudici l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere espressamente
alla istanza del 9 aprile 2002 della SAGAD S.r.l., ciò essendo
conforme agli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà,
insiti nei principi di imparzialità e buon andamento cui
deve ispirarsi l’attività della pubblica amministrazione,
in relazione – nel caso di specie – alla facoltà accordata
dalla ricordata normativa alla sola amministrazione di poter
decidere il rinnovo del contratto in atto.
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II.4.3. Le stesse delineate ragioni che imponevano
all’Amministrazione di dare espressa risposta alla ricordata
istanza del 9 aprile 2002 della SAGAD S.r.l., escludono,
peraltro, in radice che le proroghe (trimestrali) del rapporto
contrattuale, dopo la sua natura scadenza del 31 luglio
2002, potevano essere considerate come implicito rigetto
dell’istanza di rinnovo del contratto originario.
E’ sufficiente rilevare che nei disposti provvedimenti di
proroga l’Amministrazione non ha fatto mai alcun riferimento
all’eventuale implicito rigetto del rinnovo, tanto più che
dette proroghe non solo erano disposte nell’interesse dell’Amministrazione
(non essendo evidentemente già individuato o non essendo
ancora pronto il soggetto che avrebbe dovuto effettivamente
svolgere il servizio di pulizia dei locali utilizzati dal
Ministero della Giustizia), per quanto esse non contenevano
alcun elemento o indizio da cui potesse in qualche modo
emergere l’intenzione dell’Amministrazione di considerare
definitivamente concluso il rapporto di cui al contratto
stipulato il 15 luglio 1998 e di non voler procedere al
rinnovo del contratto stesso, secondo la facoltà in tal
senso riconosciutole dalla legge.
Né è dato rinvenire nella fattispecie in esame (ed in particolare
dalla documentazione in atti) un particolare comportamento
malizioso da parte della SAGAD S.r.l. in relazione ad eventuali
inequivoci, precisi e concordanti atteggiamenti dell’Amministrazione
sintomatici della volontà di non rinnovare l’originario
contratto, tanto più che le proroghe contrattuali, cui hanno
fatto riferimento tutti gli appellanti e per mezzo delle
quali l’Amministrazione ha assicurato la continuità del
servizio di pulizia dei locali utilizzati dal Ministeri
della Giustizia, sono in realtà contratti di cottimo fiduciario,
privi di qualsiasi collegamento giuridico con l’originario
contratto intercorso tra le parti.
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III. In conclusione, alla stregua delle osservazioni
fin qui svolte gli appelli, previa riunione, devono essere
respinte.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione IV, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti
dalla S.I.R.A.M. S.p.A. (già Dalkia S.p.A.), in proprio
e quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea
di imprese costituita con Dalkia Facilities Management S.a.,
Contec Servizi S.r.l., S.T.I. S.p.A., Consorzio Nazionale
Servizi S.c. a .r.l., Pirelli & C. Property Management
S.p.A., nonché dal Ministero della Giustizia e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sez. III, n. 4366 del
19 maggio 2003, così provvede:
- Riunisce gli appelli e li respinge;
- Condanna la SIRAM S.p.A. e le Amministrazioni appellanti,
in solido tra di loro, al pagamento in favore della SAGAD
S.r.l. delle spese del presente grado di giudizio che si
liquidano in complessivi €. 5000 (cinquemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 23 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
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VENTURINI LUCIO - Presidente
SALVATORE COSTANTINO - Consigliere
SCOLA ALDO - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
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