| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 2 novembre 2004 n.
7076
Pres. f.f. Patroni Griffi – Est. Anastasi
Ministero dell’interno (Avvocatura generale dello Stato)
c/ Aiosa (avv. Salce) |
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Atto amministrativo – discrezionalità tecnica
– sindacabilità – limiti – parere medico recepito da provvedimento
amministrativo – illegittimità per inadeguatezza del criterio
tecnico utilizzato – sussiste
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Premesso che il sindacato giurisdizionale
sugli apprezzamenti tecnici dell'Amministrazione può svolgersi
in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter
logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì in base
alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni
tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto
a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, e che
lo strumento istruttorio mediante il quale detta verifica
di attendibilità può essere espletata in sede giurisdizionale
è naturalmente, oltre alla verificazione, la C.T.U., introdotta
nel processo amministrativo di legittimità dalla legge n.
205 del 2000, il giudizio di esclusione della dipendenza
da causa di servizio di un’infermità cardiaca, fondato sull’asserzione
secondo cui il servizio espletato non poteva in alcun modo
aver influito sull’insorgere della patologia, costituisce
affermazione di criterio tecnico inadeguato a rendere legittimo
il relativo provvedimento negativo, in quanto le mansioni
lavorative espletate dall’interessato in condizioni di “stress”
particolarmente intenso rendono ben possibile ipotizzare
un nesso concausale tra l’episodio infartuale ed il servizio
prestato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 4884/1996 proposto
dal
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Ministero dell’interno, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato ed ex lege domiciliato in Roma Via
dei Portoghesi n. 12;
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|
contro
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Aiosa Giovan Battista, rappresentato
e difeso dall’avvocato Paolo Salce ed elettivamente domiciliato
in Roma Via della Balduina n. 59 presso Carlo Falzetti;
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per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Abruzzo – Sez. di Pescara 19.12.1995
n. 498;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza dell’8 luglio 2004 il Consigliere
Antonino Anastasi; uditi gli avv.ti Paolo Salce e l'Avvocato
dello Stato Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
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Il segretario comunale dr. Aiosa Giovanni
Battista ha richiesto la concessione dell’equo indennizzo
in relazione ad infermità cardiaca riconosciuta dipendente
da causa di servizio dalla C.M.O. di Chieti.
L’Amministrazione ha però respinto l’istanza, adeguandosi
al parere negativo del C.P.P.O., il quale ha ritenuto che
l’infermità stessa fosse la conseguenza della patologia
diabetica (a sua volta non dipendente) dalla quale è affetto
l’interessato.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto
il ricorso proposto dal dr. Aiosa ed ha annullato il provvedimento
di diniego, ritenendolo viziato per travisamento dei presupposti
e difetto di motivazione.
La sentenza stessa è impugnata dall’Amministrazione, che
ne chiede l’integrale riforma deducendo l’insussistenza
del vizio motivazionale nonché l’insindacabilità del giudizio
conclusivo formulato dal Comitato.
Si è costituito l’appellato, insistendo per il rigetto dell’appello.
I motivi di impugnazione proposti dal Ministero – che possono
essere unitariamente scrutinati – non sono fondati e l’appello
va perciò respinto.
In tal senso, è innanzi tutto da rilevare che il parere
formulato dal C.P.P.O. - le cui risultanze sono invocate
dalla appellante Amministrazione – costituisce evidente
espressione di attività tecnico discrezionale.
Come è noto, per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto
che la c.d. " discrezionalità tecnica " - e cioè l’attività
che ricorre quando l'Amministrazione, per provvedere su
un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica
alla quale una norma giuridica conferisce rilevanza diretta
o indiretta – avesse contenuto analogo alla discrezionalità
pura, con la conseguenza che le valutazioni tecniche, confluendo
nel merito amministrativo, venivano ritenute intrinsecamente
insindacabili in sede di legittimità, salvo la ricorrenza
di ipotesi liminari di abnormità percepibili anche in sede
di riscontro estrinseco.
Più di recente, è però prevalsa una diversa e più aperta
impostazione giurisprudenziale, alla stregua della quale
il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici
dell'Amministrazione può svolgersi in base non al mero controllo
formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità
amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità
delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza
quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.
( cfr. IV Sez. 9.4.1999 n. 601).
Lo strumento istruttorio mediante il quale detta verifica
di attendibilità può essere espletata in sede giurisdizionale
è naturalmente, oltre alla verificazione, la C.T.U., introdotta
nel processo amministrativo di legittimità dalla legge n.
205 del 2000.
Nel caso in esame non è però necessario ricorrere ad alcun
ausilio tecnico in quanto le risultanze desumibili dalla
sentenza della Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale per
l’Abruzzo n. 21 del 2003 - pronunciata su ricorso dell’odierno
appellato e successiva alla pubblicazione della sentenza
qui impugnata - rendono evidente che il giudizio di esclusione
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità cardiaca
patita dall’Aiosa, fondando sull’asserzione secondo cui
il servizio da questi espletato non poteva in alcun modo
aver influito sull’insorgere della patologia, costituisce
affermazione di criterio tecnico inadeguato a rendere legittimo
il relativo provvedimento negativo.
Come chiarito avanti al Giudice contabile dal Collegio medico
legale del Ministero della sanità, infatti, le mansioni
lavorative espletate dall’interessato in condizioni di “stress”
particolarmente intenso rendono ben possibile ipotizzare
un nesso concausale tra l’episodio infartuale ed il servizio
prestato.
Quanto sopra è sufficiente ad evidenziare l’illegittimità
del provvedimento che recepisce il parere tecnico sopra
richiamato, essendo palese – come del resto già evidenziato
dal Tribunale - che l’apodittica esclusione della rilevanza
concausale dei fattori di rischio costituisce affermazione
di criterio tecnico del tutto inadeguato alla complessità
della fattispecie.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello
va perciò respinto, con integrale conferma della sentenza
impugnata.
Si ravvisano peraltro giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione delle spese di questo grado de fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Compensa fra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma l’8 luglio 2004 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella
Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
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PATRONI GRIFFI - Presidente f.f.
Antonino ANASTASI - est. Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere
Carlo DEODATO - Consigliere
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| CONSIGLIO
DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 2 novembre 2004 n. 7073
Pres. f.f. Patroni Griffi – Est. Anastasi Dainelli (avv.
Battaglia) c/ Ministero della Difesa (Avvocatura generale
dello Stato) |
| Atto
amministrativo – discrezionalità tecnica – sindacabilità
– limiti – giudizio medico legale su dipendenza di infermità
da cause di servizio – insindacabilità salvo che per irragionevolezza
manifesta o travisamento dei fatti |
| Il
giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità
da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche
e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale
che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità
del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi
irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti.
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
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|
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) |
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| ha
pronunciato la seguente |
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DECISIONE |
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| sul
ricorso in appello n. 913/1996 proposto da |
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| Dainelli
Corrado, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Battaglia
ed elettivamente domiciliato in Roma Via Arturo Graf n.
69 presso Francesco Battaglia; |
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|
contro |
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| il
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
ed ex lege domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
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| per
l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Piemonte 22.12.1994 n. 708, resa
inter partes; |
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| Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Amministrazione appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza dell’8 luglio 2004 il Consigliere
Antonino Anastasi; udito l'Avvocato dello Stato Canzoneri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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|
FATTO |
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| Con
ricorso notificato il 18 novembre 1991 il dr. Dainelli Corrado,
colonnello medico della riserva, ha impugnato avanti al
TAR Piemonte il provvedimento ministeriale col quale è stata
respinta la sua istanza di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio per l’infermità “spondilolistesi L5-S1
Spondilolisi istmica completa di LS” dalla quale egli è
affetto.
Insieme alla determinazione negativa l’interessato ha impugnato
gli atti presupposti ed in particolare i pareri sfavorevoli
formulati dalle Commissioni mediche di I e II istanza.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva in primo luogo
la violazione di legge ed il difetto di istruttoria, rilevando
da un lato che l’Amministrazione e gli Organi tecnici consultivi
intervenuti nel procedimento non avevano fatto buon governo
della normativa che presiede al riconoscimento delle infermità
contratte dai dipendenti pubblici ed in particolare dal
personale militare; dall’altro che, in ogni caso, era mancato
nella fattispecie un adeguato approfondimento istruttorio
in ordine alla possibile incidenza sull’insorgere dell’infermità
delle concrete modalità di espletamento del servizio da
parte dell’istante.
In secondo luogo il ricorrente deduceva il difetto di motivazione,
osservando che il provvedimento impugnato – emesso sulla
scorta di pareri medici del tutto contrastanti ed antiteticamente
orientati – non dava conto delle ragioni in base alle quali
l’Amministrazione aveva ritenuto di determinarsi in senso
negativo sull’istanza.
La sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale
ha respinto il ricorso, è qui appellata dal dr. Dainelli
che ne chiede l’integrale riforma, tornando a riproporre
le censure già versate nel giudizio di primo grado, previa
opportuna rimodulazione in relazione al decisum.
Si è costituita l’Amministrazione, insistendo per il rigetto
del gravame.
All’Udienza dell’8 luglio 2004 il ricorso è stato trattenuto
in decisione. |
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DIRITTO |
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| L’appello
non è fondato e non può perciò trovare accoglimento.
Con il primo motivo l’appellante deduce la violazione di
legge ed il difetto di istruttoria che viziano i pareri
emessi dalle Commissioni mediche di I e II istanza, le quali
si sono pronunciate negativamente sulla dipendenza da causa
di servizio dell’infermità per cui è controversia, senza
in realtà darsi cura di verificare in concreto la possibile
incidenza delle materiali condizioni di servizio sull’insorgere
della patologia stessa.
Il mezzo è infondato, in quanto risulta dagli atti versati
dall’Amministrazione in prime cure che l’Organo medico (di
prima e seconda istanza) è stato concretamente posto in
condizione di esprimere il proprio giudizio sull’eventuale
nesso eziologico avendo ben presenti le caratteristiche
dell'attività svolta dall'interessato e le condizioni di
gravosità e particolare disagio in cui essa episodicamente
era stata prestata.
A giudizio del Collegio, pertanto, nella fattispecie all’esame
non può seguirsi l’appellante quando sostiene che i giudizi
medesimi sia sono stati in definitiva formulati in termini
apodittici e senza adeguato riferimento alla realtà sottostante
o al decorso concreto della malattia.
Tanto premesso, va poi ribadito che, come evidenziato dal
Tribunale, il giudizio formulato dagli Organo sanitari consultivi
– i quali, come detto, fanno dipendere l’infermità in questione
esclusivamente da fattori di natura genetica o costituzionale
– non può essere sindacato in questa sede.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza
quello secondo cui il giudizio medico legale circa la dipendenza
di infermità da cause o concause di servizio si fonda su
nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere
tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti
al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi
i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese
travisamento dei fatti (fra le tante VI Sez. 10.7.2001 n.
3822).
Tali profili di abnormità – suscettibili di innescare un
sindacato ab externo in ordine alla coerenza del giudizio
tecnico discrezionale – non ricorrono però ad avviso del
Collegio nella fattispecie, poichè le contestazioni dell’appellante,
nella misura in cui investono il mancato riconoscimento
dell’incidenza delle condizioni di lavoro sull’insorgere
della malattia, da un lato impingono pur sempre nel merito
intrinseco della valutazione e dall’altro, comunque, non
risultano atte ad evidenziare alcun profilo non solo di
abnormità ma nemmeno di inattendibilità nel giudizio causale
formulato dal competente Organo sanitario.
Con ulteriore motivo l’appellante deduce la carenza di motivazione
che vizierebbe il provvedimento ministeriale, non avendo
l’Amministrazione chiarito, in presenza di pareri tecnici
contrastanti, le ragioni della adesione al giudizio negativo
formulato in sede istruttoria da un ufficiale medico superiore
gerarchico dell’interessato.
Il mezzo è infondato in quanto, come già evidenziato dal
Tribunale, i pareri contrastanti ai quali l’appellante si
riferisce sono in realtà le c.d. relazioni di servizio formulate
dai superiori gerarchici pro tempore dell’istante, come
richiesto dalla normativa di settore.
Si tratta quindi di atti istruttori aventi valenza meramente
interna, ancorchè doverosamente trasmessi alla Commissione
Medica la quale si configura – nel procedimento de quo –
come l’unico Organo consultivo titolato ad esprimere il
giudizio tecnico sanitario sulla dipendenza, in vista della
eventuale pronuncia definitiva del CPPO.
Nel caso di specie, in sostanza, l’unico parere tecnico
in senso proprio è quello della Commissione, la quale per
due volte si è pronunciata in senso negativo: di talchè
all’Amministrazione non restava dunque che adeguarsi al
giudizio dell’Organo consultivo, le cui risultanze motivano
per relationem il provvedimento formale di diniego.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello
va perciò respinto.
Si ravvisano peraltro giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione delle spese di questo grado del giudizio fra
le parti. |
| |
|
P.Q.M. |
| |
| Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Compensa fra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. |
| |
| Così
deciso in Roma l’8 luglio 2004 dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio
con l'intervento dei Signori: |
| |
| Filippo
PATRONI GRIFFI - Presidente f.f.
Antonino ANASTASI - estensore Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere
Carlo DEODATO - Consigliere |
NINO PAOLANTONIO
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| Ancora sul sindacato di
legittimità sulla c.d. discrezionalità tecnica
| Due
decisioni del Consiglio di Stato pubblicate lo stesso
giorno, sottoscritte dai medesimi presidente ed
estensore, su questioni di diritto identiche – i
limiti del sindacato di legittimità sui pareri medici
resi in materia di dipendenza di infermità da cause
di servizio – ma che rispecchiano tuttavia orientamenti
diametralmente opposti.
La n. 7076, riprendendo la via segnata dalla nota
decisione n. 601 del 1999, riafferma la sindacabilità
diretta del giudizio tecnico sotto il profilo della
censurabilità, da parte del Giudice, del giudizio
tecnico inadeguato: nella specie, è lo stesso Giudice
amministrativo ad osservare che le condizioni di
particolare stress lavorativo cui il ricorrente
era stato sottoposto rendevano verosimile la connessione
causale dell’evento patologico – un infarto – con
la causa di servizio, evidenziando così l’inattendibilità
del contrario giudizio reso dalla commissione medica:
questo giudizio, quindi, viene ritenuto “falso”
– nel significato reso esplicito dal linguaggio
popperiano – e come tale falsificato poiché reso
sulla base di un criterio scientifico non adeguato
alla formulazione del parere.
Tutt’all’opposto, la decisione n. 7073 afferma che
un parere medico, secondo cui l’infermità viene
fatta dipendere esclusivamente da fattori di natura
genetica o costituzionale, non può essere sindacato
in sede di legittimità, se non in presenza di manifesta
irragionevolezza o di palese travisamento dei fatti.
Fa specie in primo luogo che due avvisi tanto contrastanti,
su un tema tanto delicato, siano stati formalizzati
in decisa dal medesimo Giudice estensore: il che
contribuisce ad aumentare il disorientamento dei
cittadini che domandano Giustizia e chiedono alla
Magistratura garanzie nomofilattiche affidabili
e ragionevolmente uniformi.
In secondo luogo, sgomenta che la decisione n. 7073
applichi ancora la tecnica di sindacato indiretta
fondata sull’utilizzo di quelle macro-aggettivazioni
esaltanti stati vizianti dell’atto amministrativo
che, lungi dal garantire una sufficiente tutela
giudiziaria, garantiscono ad un’Amministrazione
maliziosa ed accorta nel celare gli illeciti un’assoluta
franchigia.
Infatti – a tacere che un giudizio tecnico non può
essere ragionevole o irragionevole, ma solo corretto
o non corretto – il provvedimento affetto da irragionevolezza
non manifesta è, per la sentenza 7073, insindacabile:
esso, ovviamente, è e rimane sempre irragionevole,
ma il Giudice amministrativo (chissà perché) non
può annullarlo. Lo stesso si dica per il travisamento
dei fatti, che secondo la decisione in esame deve
essere ‘palese’: se quindi l’amministrazione ha
occultato i fatti per bene, il giudice deve arrestarsi
alla superficie, deve astenersi dall’indagare, dall’effettuare
il dovuto accertamento, poiché l’unico vizio sindacabile
nei pareri medici è il travisamento dei fatti, appunto,
‘palese’.
Su tutte queste assurde limitazioni non è possibile
neppure aprire un dibattito scientifico, tanto esse
sono prive di fondamento giuridico e palesemente
in contrasto con i valori irrinunciabili che presidiano
la legalità ed il diritto fondamentale del cittadino
a controllare l’azione amministrativa in sede giurisdizionale
senza limitazione alcuna (art. 113, comma 2°, Cost.).
Esse vanno semplicemente abiurate, respinte e presto
dimenticate. |
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