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n. 11-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 29 ottobre 2004 n. 7050
Pres. Trotta, Est. Russo
Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) c/ F. Blasi, M. Iezzi, D. Troiano (n.c.)


Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità – Servizio esterno – Servizio prestato in uffici pubblici diversi da quelli di appartenenza – Aumento dell’indennità per il personale che lavora in situazioni di disagio - Art. 12 del d.p.r. n. 147/90 – Non si applica

Non giustifica un aumento dell’indennità d’istituto finalizzato a compensare il personale che si trova ad operare in situazioni di particolare disagio ex art. 12 del d.p.r. n. 147/90, l’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso altri uffici; diversamente si finirebbe per ricomprendere nell’ambito del servizio esterno qualsiasi ipotesi di attività svolta fisicamente al di fuori del proprio ufficio di appartenenza, e quindi, anche presso altri enti o uffici pubblici.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta, Cons. Filippo Patroni Griffi, Cons. Anna Leoni, Cons. Nicola Russo est., Cons. Eugenio Mele, ha pronunciato la presente

 

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

 

(ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971, come modificati dalla L. 205 del 2000)

 

nella Camera di Consiglio del 28 Ottobre 2004.

 

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

 

MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GEN. LE DEI CARABINIERI rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI, 12

 

contro

 

BLASI FEDERICO non costituitosi;

 

IEZZI MASSIMO non costituitosi;

 

TROIANI DONATO non costituitosi;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA - Sezione I bis, n. 1756/2004, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI.

 

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Udito il relatore Cons. Nicola Russo;
Udito l’Avvocato dello Stato Gentili;

 

Considerato che il Collegio ritiene di poter decidere con sentenza in forma semplificata (di ciò avvertita la difesa erariale presente), per la manifesta infondatezza della pretesa azionata nel ricorso originario pur in assenza del difensore della parte appellata (essendo comunque decorsi i termini previsti dalla legge per l’eventuale costituzione in giudizio), alla luce anche della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, (v. Sez. III, par. n. 1252/1997; Sez. IV, dec. n. 7204/2003);
Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di rito, per la riscontrata infondatezza di cui sopra;
Ritenuto che invero, l’aumento del supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto appare finalizzato a compensare il personale che si trova ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.
Orbene, tali condizioni appaiono ricorrere nel caso in cui il personale operi a bordo di “volanti”, espleti servizio di vigilanza ad obiettivi sensibili, effettui servizi di pattuglia in ambito stradale ed autostradale ecc.
Al contrario, tenuto conto della ratio legis sopra evidenziata, non appare riconducibile alla previsione normativa in esame l’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso altri uffici (ad esempio: ispezione fiscale). In quest’ultimo caso, infatti, non ricorre quell’esigenza di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso poichè esposto a particolari fattori di rischio ambientale. Trattasi, in realtà, di una semplice modalità di articolazione del servizio d’istituto presso enti esterni e, ove si ritenesse anche questa ipotesi meritevole di essere ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 147/1990, si finirebbe praticamente con il ricomprendere nell’ambito del servizio esterno qualsiasi ipotesi di attività svolta fisicamente al di fuori del proprio ufficio di appartenenza e, quindi, anche presso altri enti o uffici pubblici. Il che, come appare evidente, forzerebbe in maniera impropria la portata dell’intervento normativo in questione.
Quanto, poi, alla necessità che i servizi esterni siano organizzati in turni, come espressamente richiesto dall’art. 12, del d.p.r. n. 147/1990, osserva la Sezione che la norma non richiede, altresì, che i servizi siano organizzati in turni che coprano necessariamente l’arco delle 24 ore. In altre parole, l’esigenza di compensare il disagio connesso ai servizi esterni organizzati in turni deriva dal fatto che il personale deve preventivamente essere destinato a svolgere tali servizi esterni con una certa regolarità, ma ciò non implica anche che i turni debbano svolgersi per l’intero arco della giornata.
D’altronde, non si scorge una differenza sostanziale tra il disagio sopportato dal dipendente che espleta il servizio esterno, come sopra inteso, nell’ambito di un turno ricompreso in una turnazione continuativa nell’arco delle 24 ore ed il disagio di chi svolge lo stesso servizio, sulla base di un ordine di servizio preventivamente emesso ma non ricompreso in un turno continuativo.
Ciò che esula dall’ambito di attribuzione del beneficio economico in questione è, invece, il servizio avente natura occasionale e sporadica, poichè in quest’ultimo caso fa difetto proprio l’elemento della preventiva e ricorrente disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente richiesto dall’art. 12 del d.p.r. n. 147/1990.
Ne consegue che occorre ritenere che l’espressione organizzazione in turni ricomprenda tutti i servizi caratterizzati dalla normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità, ancorchè i turni che non ricoprano l’arco delle 24 ore, ma coincidano con l’orario obbligatorio giornaliero.
Nel caso di specie, nessuno dei servizi svolti dai ricorrenti in primo grado ed odierni appellati sembra rientrare nella previsione normativa, né d’altra parte è stata al riguardo fornita prova, come, invece, sarebbe stato onere degli stessi.
Pertanto, la sentenza impugnata è del tutto erronea laddove non ha preso in considerazione tali profili.
Si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio;

 

P.Q.M.

 

Accoglie l'appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

 

La presente decisione sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.


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