| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 29 ottobre 2004 n.
7050
Pres. Trotta, Est. Russo
Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) c/ F. Blasi,
M. Iezzi, D. Troiano (n.c.) |
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Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità
– Servizio esterno – Servizio prestato in uffici pubblici
diversi da quelli di appartenenza – Aumento dell’indennità
per il personale che lavora in situazioni di disagio - Art.
12 del d.p.r. n. 147/90 – Non si applica
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Non giustifica un aumento dell’indennità
d’istituto finalizzato a compensare il personale che si
trova ad operare in situazioni di particolare disagio ex
art. 12 del d.p.r. n. 147/90, l’ipotesi del servizio effettuato
fuori dagli uffici della unità di appartenenza, ma presso
altri uffici; diversamente si finirebbe per ricomprendere
nell’ambito del servizio esterno qualsiasi ipotesi
di attività svolta fisicamente al di fuori del proprio ufficio
di appartenenza, e quindi, anche presso altri enti o uffici
pubblici.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta,
Cons. Filippo Patroni Griffi, Cons. Anna Leoni, Cons. Nicola
Russo est., Cons. Eugenio Mele, ha pronunciato la presente
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DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
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(ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971,
come modificati dalla L. 205 del 2000)
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nella Camera di Consiglio del 28 Ottobre
2004.
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Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge
21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GEN.
LE DEI CARABINIERI rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI, 12
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contro
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BLASI FEDERICO non costituitosi;
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IEZZI MASSIMO non costituitosi;
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TROIANI DONATO non costituitosi;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA - Sezione I bis, n.
1756/2004, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE
INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI.
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Visti gli atti e documenti depositati con
l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza
di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte
appellante.
Udito il relatore Cons. Nicola Russo;
Udito l’Avvocato dello Stato Gentili;
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Considerato che il Collegio ritiene di poter
decidere con sentenza in forma semplificata (di ciò avvertita
la difesa erariale presente), per la manifesta infondatezza
della pretesa azionata nel ricorso originario pur in assenza
del difensore della parte appellata (essendo comunque decorsi
i termini previsti dalla legge per l’eventuale costituzione
in giudizio), alla luce anche della giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato, (v. Sez. III, par. n. 1252/1997; Sez.
IV, dec. n. 7204/2003);
Ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni
preliminari di rito, per la riscontrata infondatezza di
cui sopra;
Ritenuto che invero, l’aumento del supplemento giornaliero
dell’indennità d’istituto appare finalizzato a compensare
il personale che si trova ad operare in situazioni di particolare
disagio, consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici
e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti
esterni.
Orbene, tali condizioni appaiono ricorrere nel caso in cui
il personale operi a bordo di “volanti”, espleti servizio
di vigilanza ad obiettivi sensibili, effettui servizi di
pattuglia in ambito stradale ed autostradale ecc.
Al contrario, tenuto conto della ratio legis sopra evidenziata,
non appare riconducibile alla previsione normativa in esame
l’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici della
unità di appartenenza, ma presso altri uffici (ad esempio:
ispezione fiscale). In quest’ultimo caso, infatti, non ricorre
quell’esigenza di ristorare il particolare disagio derivante
da un servizio gravoso poichè esposto a particolari fattori
di rischio ambientale. Trattasi, in realtà, di una semplice
modalità di articolazione del servizio d’istituto presso
enti esterni e, ove si ritenesse anche questa ipotesi meritevole
di essere ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art.
12 del d.p.r. n. 147/1990, si finirebbe praticamente con
il ricomprendere nell’ambito del servizio esterno qualsiasi
ipotesi di attività svolta fisicamente al di fuori del proprio
ufficio di appartenenza e, quindi, anche presso altri enti
o uffici pubblici. Il che, come appare evidente, forzerebbe
in maniera impropria la portata dell’intervento normativo
in questione.
Quanto, poi, alla necessità che i servizi esterni siano
organizzati in turni, come espressamente richiesto dall’art.
12, del d.p.r. n. 147/1990, osserva la Sezione che la norma
non richiede, altresì, che i servizi siano organizzati in
turni che coprano necessariamente l’arco delle 24 ore. In
altre parole, l’esigenza di compensare il disagio connesso
ai servizi esterni organizzati in turni deriva dal fatto
che il personale deve preventivamente essere destinato a
svolgere tali servizi esterni con una certa regolarità,
ma ciò non implica anche che i turni debbano svolgersi per
l’intero arco della giornata.
D’altronde, non si scorge una differenza sostanziale tra
il disagio sopportato dal dipendente che espleta il servizio
esterno, come sopra inteso, nell’ambito di un turno ricompreso
in una turnazione continuativa nell’arco delle 24 ore ed
il disagio di chi svolge lo stesso servizio, sulla base
di un ordine di servizio preventivamente emesso ma non ricompreso
in un turno continuativo.
Ciò che esula dall’ambito di attribuzione del beneficio
economico in questione è, invece, il servizio avente natura
occasionale e sporadica, poichè in quest’ultimo caso fa
difetto proprio l’elemento della preventiva e ricorrente
disponibilità allo svolgimento di servizi disagiati, espressamente
richiesto dall’art. 12 del d.p.r. n. 147/1990.
Ne consegue che occorre ritenere che l’espressione organizzazione
in turni ricomprenda tutti i servizi caratterizzati dalla
normalità della turnazione ed aventi carattere di stabilità
e periodicità, ancorchè i turni che non ricoprano l’arco
delle 24 ore, ma coincidano con l’orario obbligatorio giornaliero.
Nel caso di specie, nessuno dei servizi svolti dai ricorrenti
in primo grado ed odierni appellati sembra rientrare nella
previsione normativa, né d’altra parte è stata al riguardo
fornita prova, come, invece, sarebbe stato onere degli stessi.
Pertanto, la sentenza impugnata è del tutto erronea laddove
non ha preso in considerazione tali profili.
Si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le
spese dei due gradi del giudizio;
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P.Q.M.
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Accoglie l'appello e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado,
compensando le spese dei due gradi di giudizio.
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La presente decisione sarà eseguita dall’Autorità
amministrativa ed è depositata presso la segreteria della
Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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