| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 19 ottobre 2004 n.
6757
Pres. Giovannini, Est. Maruotti
Regione Veneto (Avv.ti I. Cacciavillani e L. Manzi) c/ WWF
Italia (n.c.) |
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Processo Amministrativo – Legittimazione
e interesse processuale – Impugnazione di atto incidentale
sullo svolgimento dell’attività venatoria da parte di associazione
ambientalistica – Art. 18 com. 5 L. 349/86 - Intevento da
parte di associazione venatoria in qualità di parte necessaria
– Ammissibilità – Non sussiste
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Non è qualificabile come parte necessaria
o come controinteressata una associazione venatoria, quando
una associazione ambientalistica abbia impugnato un atto
incidente sullo svolgimento della attività venatoria : l’associazione
venatoria, secondo le regole generali, può intervenire nel
giudizio,ma non va considerata parte necessaria cui va notificato
il ricorso a pena di inammissibilità. L’art. 18 com. 5 L.
349/86, infatti, ha inteso unicamente evitare che nel corso
del processo amministrativo si faccia questione di legittimazione
a ricorrere di una delle associazioni ambientalistiche individuate,
ma non ha ampliato il novero delle parti necessarie del
giudizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 6793 del 1999,
proposto dalla
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Regione Veneto, in persona del presidente
pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso
dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Confalonieri n. 5, preso lo
studio dell’avvocato Luigi Manzi;
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contro
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l’Associazione italiana per il World wildlife
fund (WWF Italia), in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Sez. II, 19 maggio 1998, n. 689, e per il rigetto
dei ricorsi di primo grado n. 2564 e n. 3784 del 1996;
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Visto il ricorso in appello, con i relativi
allegati;
Vista la memoria depositata dalla Regione Veneto in data
24 maggio 2004;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi
Maruotti alla pubblica udienza del 4 giugno 2004;
Udito l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Vento;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con la delibera n. 2606 dell’11 giugno
1996, la giunta regionale del Veneto ha approvato il modello
del tesserino venatorio per la stagione 1996-97.
Il WWF Italia, col ricorso n. 2564 del 1996, proposto al
TAR per il Veneto, ha impugnato la delibera e ne ha chiesto
la sospensione in sede cautelare.
Con la successiva delibera n. 4884 del 5 novembre 1996,
la giunta regionale ha preso atto dell’esito del procedimento
cautelare ed ha nuovamente approvato il tesserino venatorio,
per la medesima stagione 1996-97.
Il WWF Italia, col ricorso n. 3784 del 1996, ha impugnato
anche tale delibera.
Con la sentenza n. 698 del 1998, il TAR ha riunito i ricorsi,
li ha accolti ed ha annullato gli atti impugnati.
2. Col gravame in esame, la Regione Veneto ha chiesto che,
in riforma della sentenza del TAR, i due ricorsi di primo
grado siano dichiarati inammissibili e, in subordine, ha
chiesto che siano respinti.
Con una memoria depositata in data 24 maggio 2004, la Regione
Veneto ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito
nelle già formulate conclusioni.
Il WWF Italia, cui il gravame è stato notificato in data
30 giugno 1999, non si è costituito nella presente fase
del giudizio.
3. All’udienza del 4 giugno 2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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1. Nel presente giudizio, è controversa la
legittimità delle delibere (n. 2606 dell’11 giugno 1996
e 4884 del 5 novembre 1996) con cui la giunta regionale
del Veneto ha approvato il modello del tesserino venatorio
per la stagione 1996-97.
Con la sentenza impugnata, il TAR per il Veneto ha accolto
il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di primo
grado, proposto dall’associazione WWF Italia, ed ha annullato
gli atti impugnati.
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2. Col primo motivo del gravame, la Regione
Veneto ha chiesto che il ricorso originario sia dichiarato
inammissibile, poiché l’associazione WWF Italia (legittimata
a ricorrere ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge
8 luglio 1986, n. 349) avrebbe dovuto notificare i ricorsi
di primo grado almeno ad una associazione venatoria, da
considerare controinteressata in senso tecnico.
Secondo l’assunto, quando il legislatore ammette la legittimazione
a ricorrere a tutela di un interesse diffuso, il ricorso
dovrebbe essere “notificato ad almeno una delle associazioni
portatrici dello stesso interesse, ma di segno contrario
a quello tutelato dal ricorso”.
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3. Ritiene la Sezione che la censura sia
infondata e vada respinta.
L’art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (per il
quale “le associazioni individuate in base all’art. 13 della
presente legge possono ... ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”)
ha attribuito la legittimazione a ricorrere alle associazioni
ambientalistiche individuate dal Ministro (così concorrendo
alla affermazione del principio di legalità), ma non ha
inciso sulle altre regole del processo amministrativo, riguardanti
la figura del controinteressato o la fase d’appello (cfr.
Sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3165).
In altri termini, il medesimo art. 18, comma 5, ha inteso
unicamente evitare che nel corso del processo amministrativo
si faccia questione della legittimazione a ricorrere di
una delle associazioni ambientalistiche individuate, ma
non ha ampliato il novero delle parti necessarie del giudizio.
Ciò comporta che non è qualificabile come parte necessaria
o come controinteressata una associazione venatoria, quando
una associazione ambientalistica abbia impugnato un atto
incidente sullo svolgimento della attività venatoria: l’associazione
venatoria, secondo le regole generali, può intervenire nel
giudizio, ma non va considerata parte necessaria cui va
notificato il ricorso a pena di inammissibilità.
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4. Con il secondo motivo, l’appellante ha
contestato la statuizione del TAR sulla fondatezza del primo
motivo del ricorso originario, riguardante il “sistema di
annotazione a consuntivo, al termine della giornata di caccia
per i capi di selvaggina migratoria abbattuti”.
Il TAR ha rilevato che:
- tale sistema si è posto in contrasto con gli articoli
7 e 10 della legge n. 157 del 1992 ed “è inidoneo a consentire
il perseguimento delle finalità proprie del tesserino di
caccia e finisce per vanificare ogni forma di controllo
sul prelievo venatorio effettuato dai singoli cacciatori”;
- ciò è stato anche rilevato dall’Istituto nazionale per
la fauna selvatica (I.N.F.S.) con un parere di data 6 maggio
1996, che aveva proposto un diverso sistema (basato – per
le specie migratrici di maggior valore faunistico o bisognose
di particolare gestione - sulla annotazione dei capi non
appena abbattuti, con la previsione di trenta caselle destinate
alla annotazione), rispetto al quale la Regione si è discostata
“senza alcuna ragione plausibile”.
L’appellante ha in contrario dedotto che:
- il sistema di annotazione a consuntivo non ha in concreto
comportato “effetti negativi sulla fauna”;
- le indicazioni fornite dall’I.N.F.S. sono state valutate
dalla giunta regionale tenendo conto della cessazione del
regime di deroga – in precedenza disposto ai sensi dell’art.
9 della direttiva comunitaria n. 409 del 1979;
- nessuna norma di legge ha disciplinato il metodo da seguire
per le annotazioni da scrivere sul tesserino venatorio.
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5. Ritiene la Sezione che le deduzioni dell’appellante,
così riassunte, siano infondate e vadano respinte.
Nel caso di specie, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica
(che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 157 del
1992 “opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca
e consulenza per lo Stato, le regioni e le province”) con
la nota n. 2532/T-A11 del 6 maggio 1996 – riguardante il
calendario venatorio per la Regione Veneto per l’anno 1996-97
– ha ribadito quanto aveva già osservato con una nota del
27 luglio 1992 e cioè che anche per le specie “migratorie”
andava introdotto l’obbligo di procedere alla registrazione
dei capi di selvaggina, “immediatamente dopo l’abbattimento”.
L’I.N.F.S. ha osservato che, in assenza di tale sistema,
“viene elusa ogni forma di controllo”, che “risulta facilmente
soggetto a dimenticanze e negligenze”.
Contrariamente a quanto ha dedotto l’appellante, le impugnate
delibere della giunta regionale avrebbero dovuto specificamente
prendere in considerazione le valutazioni rese dall’Istituto
nell’esercizio dei suoi poteri consultivi: esse, poiché
hanno previsto un contenuto del tesserino difforme da quello
ritenuto congruo dall’Istituto, si sarebbero dovute basare
su una specifica motivazione, tale da fare emergere le relative
ragioni.
Sotto tale aspetto, non rilevano le deduzioni contenute
nell’atto di appello sulla cessazione del regime di deroga,
previsto dall’art. 9 della direttiva comunitaria n. 409
del 1979, sia perché le impugnate delibere regionali non
si sono occupate di tale questione, sia perché l’Istituto
ha formulato osservazioni di carattere generale sulla congruità
dei sistemi di vigilanza e di controllo, rilevanti nel quadro
normativo applicabile per la stagione venatoria 1996-97.
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6. Col motivo rubricato al n. 4, l’appellante
ha impugnato la statuizione con cui il TAR ha accolto il
terzo motivo del ricorso originario ed ha ravvisato la violazione
dell’art. 14 della legge regionale n. 50 del 1993 (per la
parte in cui le delibere regionali non hanno previsto che
il tesserino venatorio contenga degli spazi specifici destinati
all’annotazione obbligatoria dell’ambito territoriale di
caccia o del comprensorio alpino scelti dal cacciatore e
le forme di caccia da esercitarsi in via esclusiva).
L’appellante ha dedotto che non vi è stata la lamentata
violazione della legge regionale, poiché il tesserino venatorio
contiene “pagine in bianco”, su cui possono essere indicati
tali dati.
Col motivo rubricato al n. 5, l‘appellante ha altresì impugnato
la statuizione con cui il TAR ha accolto il quarto motivo
ed ha ravvisato l’illegittimità delle delibere, per la parte
in cui esse hanno previsto che nel tesserino venatorio –
negli spazi riservati alla registrazione degli abbattimenti
– sono elencate tra le specie cacciabili anche alcune specie
migratorie e stanziali che non sono cacciabili, perché protette
da norme comunitarie e nazionali.
L’appellante ha dedotto che la determinazioni della giunta
regionale si sarebbero basate su una discrezionalità insindacabile
in sede giurisdizionale e che comunque non sarebbero affette
da alcun profilo di eccesso di potere, poiché l’elenco delle
specie, indicate nel tesserino, “non ha alcun valore dispositivo”,
sicché il cacciatore non può attribuirgli valore per conoscere
le specie cacciabili.
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7. Ritiene la Sezione che le censure così
riassunte, da esaminare congiuntamente per la loro connessione,
siano infondate e vadano respinte.
Il contenuto del tesserino venatorio va redatto tenendo
conto della normativa vigente e sulla base del fondamentale
principio per cui esso non può far ritenere consentite le
attività che invece sono vietate dalla normativa di settore.
Per consentire i relativi controlli e l’irrogazione delle
sanzioni in caso di illecito, la giunta regionale – nel
determinare il contenuto del tesserino venatorio – deve
disporre l’annotazione dei dati considerati rilevanti dalla
legge e non può introdurvi ‘spazi’ riguardanti l’abbattimento
di specie che non possono essere abbattute, perché protette.
Sotto il primo profilo, rileva l’esigenza che il cacciatore
sia ab origine consapevole dell’ambito territoriale di caccia
e delle relative forme di esercizio, affinché egli sia posto
in grado di evitare lo svolgimento di attività illecite.
Sotto il secondo profilo, rileva l’esigenza di evitare che
il cacciatore – essendovi sul tesserino venatorio gli spazi
riguardanti l’abbattimento di alcune specie, in concreto
non cacciabili – possa essere indotto a ritenere che le
medesime specie siano cacciabili.
Le determinazioni della giunta regionale risultano dunque
manifestamente irragionevoli, così come ha constatato la
sentenza impugnata, poiché le impugnate delibere hanno previsto
la redazione di un tesserino tale da far sorgere dubbi (col
suo richiamo alle relative annotazioni) sulla legittimità
o meno dell’esercizio della caccia per specie in realtà
non cacciabili.
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8. Per le ragioni che precedono, l’appello
in esame va respinto.
Nulla per le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio,
non essendosi costituita l’associazione appellata.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) respinge l’appello n. 6793 del 1999.
Nulla per le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
tenutasi il giorno 4 giugno 2004, presso la sede del Consiglio
di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
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Giorgio GIOVANNINI - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere Est.
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere
Francesco CARINGELLA - Consigliere
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