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n. 11-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 19 ottobre 2004 n. 6768
Pres.Varrone, Est. Minicone
Ministero per i beni e le attività culturali, Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia (Avvocatura Generale dello Stato) c/ Wohnen Garda s.r.l. (Avv.ti E. Romagnoli e R. Massari)


Pubblica Amministrazione - Procedimento Amministrativo – Autorizzazione paesaggistica regionale – Mancata comunicazione di avvio del procedimento – Conoscenza dell’esistenza del procedimento di controllo del Ministero – Insufficienza

La semplice conoscenza dell’esistenza del procedimento di controllo del Ministero in ordine all’autorizzazione paesaggistica regionale, non appare sufficente a soddisfare le esigenze garantite dall’art. 7 L. 241/90, essendo, ignoti al destinatario l’Amministrazione in concreto procedente, l’oggetto e il responsabile del procedimento, l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione degli atti, nonchè, il momento di decorrenza del termine di 60 gg., utili per l’annullamento, correlato alla ricezione della documentazione completa da parte dell’Autorità statale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 8206 del 1999, proposto dal

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro-tempore, e dalla SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI BRESCIA, in persona del titolare pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

contro

 

Wohnen Garda s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Romagnoli e Roberto Massari, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via L. Andronico n. 24;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia n. 402 del 3 maggio 1999.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata e la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 giugno 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. dello Stato Tortora e l’avv. Maria Teresa Romagnoli per delega dell’avv. Massari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con ricorso notificato il 3 giugno 1998 la Wohnen Garda s.r.l. impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, il decreto n. 3619 del 14 aprile 1998, con il quale il Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Brescia aveva annullato l’autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, rilasciata dal Sindaco di Gardone Riviera per la realizzazione di alcune villette ed appartamenti.
La ricorrente, a sostegno del gravame, deduceva i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, per non essere stato comunicato l’avvio del procedimento;
b) illegittimità del provvedimento di annullamento, in quanto consistente in un non consentito riesame nel merito dell’autorizzazione concessa;
c) insufficienza della motivazione;
d) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso, ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
3. Avverso detta decisione ha proposto appello l’Amministrazione statale contestando tale assunto, giacché la fase di riesame dell’autorizzazione innanzi al Ministero non costituirebbe un procedimento autonomo di secondo grado, ma si atteggerebbe come necessaria prosecuzione di quello avviato, su istanza di parte, presso l’autorità locale competente, avente, oltre tutto, ad oggetto la stessa documentazione, onde non si comprenderebbe neppure quale utile contributo potrebbe apportare il privato, che non sia già stato dedotto con l’istanza.
4. Si è costituita l’appellata, chiedendo il rigetto del gravame, alla luce della consolidata giurisprudenza di questo giudice.
5. L’appello è infondato.
La giurisprudenza di questa Sezione è ormai consolidata nel ritenere che, nelle fattispecie di cui è causa, l’Amministrazione dei beni culturali fosse obbligata a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento, allo scopo di consentire a quest’ultimo di avvalersi concretamente degli strumenti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge n. 241 del 1990 (cfr., da ultimo, Cons. St., VI Sez., 25 marzo 2004, n. 1626).
5.1. Ed invero, è stato osservato che il potere di annullamento attribuito al Ministero per i beni culturali e ambientali dall’art. 82 del DPR n. 616 del 1977 (oggi art. 151 del D. L.vo n. 490 del 1999) è esercitato in una fase procedimentale, che ha natura di secondo grado e che è di competenza di un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l’autorizzazione.
Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 1996, ha ritenuto sussistente l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, anche per le successive ed autonome fasi procedimentali, con la sola esclusione dell’ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui la fase ulteriore sia dovuta all’iniziativa dell’interessato.
Il principio è stato, poi, ribadito dalla stessa Corte Costituzionale, proprio con riferimento al procedimento autorizzativo in questione, con sentenza n. 437 del 2000, che, pur resa con riguardo ai rapporti tra Stato e Regioni, appare pienamente applicabile, alla luce delle considerazioni generali ivi espresse, anche ai rapporti tra Autorità ministeriale e soggetti privati.
5.2. Del resto, merita di essere sottolineato che la semplice conoscenza dell’esistenza del procedimento di controllo del Ministero in ordine all’autorizzazione paesaggistica regionale (o dell’organo comunale a ciò delegato), non appare sufficiente a soddisfare le esigenze garantite dall’art. 7 della legge n. 241/1990, essendo, comunque, ignoti al destinatario l’Amministrazione in concreto procedente (Ministero o Soprintendenza all’uopo delegata), l’oggetto e il responsabile del procedimento, l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione degli atti nonché, addirittura, il momento di decorrenza del termine di 60 giorni, utili per l’annullamento, correlato, per costante giurisprudenza, alla ricezione della documentazione completa da parte dell’Autorità statale; con conseguente vanificazione di ogni seria possibilità di interloquire efficacemente e tempestivamente nel procedimento stesso.
5.3. A tali considerazioni va aggiunto che l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica era anche espressamente previsto dal regolamento del Ministero dei beni culturali ed ambientali di attuazione delle disposizioni della legge n. 241 del 1990 (art. 4 del D.M. 13 giugno 1994, n. 495, oggi modificato dal D.M. n. 165 del 19 giugno 2002).
In particolare, nella tabella A, allegata al predetto decreto, erano indicati i singoli procedimenti cui il decreto si applica ed i relativi termini di conclusione, fra i quali era incluso, al punto 4), appunto il procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.
5.4. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che nessuna comunicazione dell’inizio del procedimento è stata inviata all’appellata né risulta adottato alcun atto equipollente alla comunicazione, tale da far ritenere che la conoscenza della pendenza del procedimento stesso e la possibilità di prendervi parte ad opera dell’interessata fosse stata altrimenti raggiunta (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 4.11.2002, n. 6002).
Sul punto, del resto, l’Amministrazione nulla ha dedotto.
5. Per le considerazioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 25 giugno 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

 

Claudio VARRONE - Presidente
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere Est.
Guido SALEMI - Consigliere
Francesco CARINGELLA - Consigliere


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