| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 19 ottobre 2004 n.
6768
Pres.Varrone, Est. Minicone
Ministero per i beni e le attività culturali, Sopraintendenza
per i beni ambientali e architettonici di Brescia (Avvocatura
Generale dello Stato) c/ Wohnen Garda s.r.l. (Avv.ti E.
Romagnoli e R. Massari) |
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Pubblica Amministrazione - Procedimento Amministrativo
– Autorizzazione paesaggistica regionale – Mancata comunicazione
di avvio del procedimento – Conoscenza dell’esistenza del
procedimento di controllo del Ministero – Insufficienza
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La semplice conoscenza dell’esistenza del
procedimento di controllo del Ministero in ordine all’autorizzazione
paesaggistica regionale, non appare sufficente a soddisfare
le esigenze garantite dall’art. 7 L. 241/90, essendo, ignoti
al destinatario l’Amministrazione in concreto procedente,
l’oggetto e il responsabile del procedimento, l’ufficio
cui rivolgersi per prendere visione degli atti, nonchè,
il momento di decorrenza del termine di 60 gg., utili per
l’annullamento, correlato alla ricezione della documentazione
completa da parte dell’Autorità statale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 8206 del 1999,
proposto dal
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI,
in persona del Ministro pro-tempore, e dalla SOPRINTENDENZA
PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI BRESCIA, in
persona del titolare pro-tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono
per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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contro
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Wohnen Garda s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Emilio Romagnoli e Roberto Massari, elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via L. Andronico
n. 24;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sezione di Brescia n. 402 del 3 maggio 1999.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata
e la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 giugno 2004 il Cons.
Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. dello Stato Tortora e l’avv. Maria Teresa Romagnoli
per delega dell’avv. Massari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con ricorso notificato il 3 giugno 1998
la Wohnen Garda s.r.l. impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, il decreto
n. 3619 del 14 aprile 1998, con il quale il Soprintendente
per i beni ambientali ed architettonici di Brescia aveva
annullato l’autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939 n. 1497, rilasciata dal Sindaco di Gardone Riviera
per la realizzazione di alcune villette ed appartamenti.
La ricorrente, a sostegno del gravame, deduceva i seguenti
motivi:
a) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, per non
essere stato comunicato l’avvio del procedimento;
b) illegittimità del provvedimento di annullamento, in quanto
consistente in un non consentito riesame nel merito dell’autorizzazione
concessa;
c) insufficienza della motivazione;
d) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto
di istruttoria.
2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto
il ricorso, ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo,
relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
3. Avverso detta decisione ha proposto appello l’Amministrazione
statale contestando tale assunto, giacché la fase di riesame
dell’autorizzazione innanzi al Ministero non costituirebbe
un procedimento autonomo di secondo grado, ma si atteggerebbe
come necessaria prosecuzione di quello avviato, su istanza
di parte, presso l’autorità locale competente, avente, oltre
tutto, ad oggetto la stessa documentazione, onde non si
comprenderebbe neppure quale utile contributo potrebbe apportare
il privato, che non sia già stato dedotto con l’istanza.
4. Si è costituita l’appellata, chiedendo il rigetto del
gravame, alla luce della consolidata giurisprudenza di questo
giudice.
5. L’appello è infondato.
La giurisprudenza di questa Sezione è ormai consolidata
nel ritenere che, nelle fattispecie di cui è causa, l’Amministrazione
dei beni culturali fosse obbligata a comunicare all’interessato
l’avvio del procedimento, allo scopo di consentire a quest’ultimo
di avvalersi concretamente degli strumenti di partecipazione
e di accesso previsti dalla legge n. 241 del 1990 (cfr.,
da ultimo, Cons. St., VI Sez., 25 marzo 2004, n. 1626).
5.1. Ed invero, è stato osservato che il potere di annullamento
attribuito al Ministero per i beni culturali e ambientali
dall’art. 82 del DPR n. 616 del 1977 (oggi art. 151 del
D. L.vo n. 490 del 1999) è esercitato in una fase procedimentale,
che ha natura di secondo grado e che è di competenza di
un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l’autorizzazione.
Orbene, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del
1996, ha ritenuto sussistente l’obbligo di cui all’art.
7 della legge n. 241 del 1990, anche per le successive ed
autonome fasi procedimentali, con la sola esclusione dell’ipotesi,
che non ricorre nel caso di specie, in cui la fase ulteriore
sia dovuta all’iniziativa dell’interessato.
Il principio è stato, poi, ribadito dalla stessa Corte Costituzionale,
proprio con riferimento al procedimento autorizzativo in
questione, con sentenza n. 437 del 2000, che, pur resa con
riguardo ai rapporti tra Stato e Regioni, appare pienamente
applicabile, alla luce delle considerazioni generali ivi
espresse, anche ai rapporti tra Autorità ministeriale e
soggetti privati.
5.2. Del resto, merita di essere sottolineato che la semplice
conoscenza dell’esistenza del procedimento di controllo
del Ministero in ordine all’autorizzazione paesaggistica
regionale (o dell’organo comunale a ciò delegato), non appare
sufficiente a soddisfare le esigenze garantite dall’art.
7 della legge n. 241/1990, essendo, comunque, ignoti al
destinatario l’Amministrazione in concreto procedente (Ministero
o Soprintendenza all’uopo delegata), l’oggetto e il responsabile
del procedimento, l’ufficio cui rivolgersi per prendere
visione degli atti nonché, addirittura, il momento di decorrenza
del termine di 60 giorni, utili per l’annullamento, correlato,
per costante giurisprudenza, alla ricezione della documentazione
completa da parte dell’Autorità statale; con conseguente
vanificazione di ogni seria possibilità di interloquire
efficacemente e tempestivamente nel procedimento stesso.
5.3. A tali considerazioni va aggiunto che l’obbligo di
comunicare l’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica era anche espressamente previsto dal regolamento
del Ministero dei beni culturali ed ambientali di attuazione
delle disposizioni della legge n. 241 del 1990 (art. 4 del
D.M. 13 giugno 1994, n. 495, oggi modificato dal D.M. n.
165 del 19 giugno 2002).
In particolare, nella tabella A, allegata al predetto decreto,
erano indicati i singoli procedimenti cui il decreto si
applica ed i relativi termini di conclusione, fra i quali
era incluso, al punto 4), appunto il procedimento di annullamento
delle autorizzazioni paesaggistiche.
5.4. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che nessuna
comunicazione dell’inizio del procedimento è stata inviata
all’appellata né risulta adottato alcun atto equipollente
alla comunicazione, tale da far ritenere che la conoscenza
della pendenza del procedimento stesso e la possibilità
di prendervi parte ad opera dell’interessata fosse stata
altrimenti raggiunta (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 4.11.2002,
n. 6002).
Sul punto, del resto, l’Amministrazione nulla ha dedotto.
5. Per le considerazioni esposte, l’appello deve essere
respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello
in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 25 giugno 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
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Claudio VARRONE - Presidente
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Giuseppe MINICONE - Consigliere Est.
Guido SALEMI - Consigliere
Francesco CARINGELLA - Consigliere
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