| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 1 ottobre 2004 n.
6377
Pres. Venturini, Est. Anastasi
S.p.A. Cavalleri Ottavio e S.p.A. De Sanctis Costruzioni
(Avv.ti G. Cerruti e R. Izzo) c. ANAS (Avv. Stato), S.p.A.
Toto Costruzioni (Avv. F. Terzi) |
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1. Processo – Revocazione di sentenza – Vizio
– Valutazione di appello incidentale depositato tardivamente
- È inammissibile - Ragioni
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2. Processo – Revocazione di sentenza – Vizio
– Valutazione di appello incidentale depositato tardivamente
– Mancata qualifica, in sede d’eccezione per tardivo deposito,
dell’appello incidentale in senso “proprio” o “improprio”,
- Conseguenze – Impossibilità di valutare il vizio ai fini
della revocazione della sentenza - Ragioni
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3. Processo – Revocazione della sentenza
– Vizio – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Contrasto
tra giudicati – Non è possibile
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4. Processo – Revocazione della sentenza
– Conversione d’ufficio in altro strumento processuale -
È possibile - Condizioni
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5. Processo – Revocazione della sentenza
– Vizio – Contrasto tra dispositivo e motivazioni – Fattispecie
– Gara d’appalto – Esclusione per anomalia dell’offerta
– Ricorso in primo grado – Decisione – Insussistenza dell’anomalia
per alcune voci e obbligo di valutazione dell’offerta nel
suo insieme – Appello – Conferma della sentenza in primo
grado per l’insussistenza dell’anomalia per alcune voci
– Rigetto nella parte in cui la sentenza dispone l’obbligo
di valutazione dell’offerta – Compatibilità – Sussiste –
Conseguenze - Non vi è contrasto tra dispositivo e motivazioni
della sentenza
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1. È inammissibile, ai sensi dell’art. 395
n. 5 c.p.c., la domanda di revocazione di una sentenza che
ha valutato nel merito un appello incidentale depositato
tardivamente, nei casi in cui tale vizio non riveste alcun
peso di rilievo nell’economia complessiva della decisione.
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2. La mancata qualifica, in sede d’eccezione
per tardivo deposito, dell’appello incidentale in senso
“proprio” o “improprio”, impedisce di valutare il vizio
ai fini della revocazione della sentenza: infatti per potersi
procedere a revocazione vi deve essere l’errata percezione
del giudice inerente alla data di deposito dell’appello;
senza una precedente qualifica invece il vizio si risolve
in un errore di valutazione delle risultanze processuali,
insuscettibile di esere rimediato mediante il procedimento
di revocazione.
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3. Quando la disciplina processuale prevede
la pubblicazione del dispositivo anticipata rispetto a quella
della motivazione, non per questo l’unitarietà della sentenza
viene meno. Infatti quest’ultima viene in essere solo quando
è completa di tutti i suoi elementi costitutivi, dunque
dopo la rituale pubblicazione delle motivazioni. Pertanto
dispositivo e motivazioni, costituendo parti della stessa
decisione, non sono ontologicamente suscettibili di determinare
quel contrasto di giudicati cui si riferisce l’art. 395
c.p.c., che invece individua, come presupposto per la revocazione
ordinaria, una sentenza contraria ad altra precedente avente
inter partes autorità di cosa giudicata.
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4. È possibile convertire d’ufficio un ricorso
per revocazione di sentenza in un altro dei rimedi apprestati
dall’ordinamento processuale in casi consimili, quando esigenze
di effettività della tutela inducano a ritenere scusabile
l’errore compiuto nell’individuazione dello strumento processuale
idoneo a far valere le proprie ragioni.
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5. In materia di esclusioni dalle gare per
anomalia dell’offerta, la conferma, in sede d’appello, della
sentenza di primo grado, limitatamente al riconoscimento
dell’insussistenza dell’anomalia su alcune voci dell’offerta,
e il rigetto della stessa nella parte in cui dispone la
valutazione dell’offerta nel suo insieme, sono perfettamente
compatibili, e non danno luogo a contrasto tra dispositivo
e motivazioni della sentenza. In particolare, essendo il
dispositivo di rigetto dell’appello immodificabile, sono
le motivazioni che vanno necessariamente corrette o comunque
emendate col rigetto del motivo volto a disconoscere la
necessità della valutazione globale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso proposto dalla
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SPA Cavalleri Ottavio e la De Sanctis
Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentate e difese dagli avvocati Guido Cerruti e Raffele
Izzo e presso lo studio dell’ultimo elettivamente domiciliate
in Roma Via Cicerone n. 28;
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contro
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l’ANAS – Ente Nazionale Strade, in
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale ex
lege domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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della SPA Toto Costruzioni, in persona
del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato
Francesco Terzi ed elettivamente domiciliato in Roma Via
Sardegna n. 14 presso gli uffici della Società 12;
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per la revocazione
della decisione della Sezione 30 luglio 2003 n. 4409 resa
inter partes;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione della Società intimata e
dell’Amministrazione;
Visto il dispositivo di sentenza n. 297/2994;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza del 4 maggio 2004 il Consigliere Antonino
Anastasi; uditi gli avvocati Izzo e Terzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in esame la società Cavalleri
domanda la revocazione della sentenza in epigrafe indicata:
a) ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ. perchè le
motivazioni della decisione contrastano col dispositivo
della stessa;
b) ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. perchè il
giudicante ha valutato nel merito l’appello incidentale
dell’ANAS, non avvedendosi che lo stesso (come eccepito
dalla società) era stato tardivamente depositato.
Per conseguenza la Cavalleri domanda, in rescissorio:
a) che le motivazioni siano riportate a coerenza col contenuto
– immodificabile – del dispositivo;
b) che l’appello incidentale dell’A.N.A.S. sia dichiarato
inammissibile per tardivo deposito.
Si è costituita l’appellante Toto spa insistendo per l’inammissibilità
del ricorso.
Si è costituita l’Amministrazione.
All’Udienza del 4 maggio 2004 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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1. La domanda di revocazione è inammissibile.
Come risulta dalle premesse, tale domanda è qui proposta
sotto distinti profili che conviene separatamente esaminare.
Per esigenze di chiarezza, si affronta preliminarmente il
capo di domanda volto a dedurre l’errore di fatto che inficerebbe
– ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – la decisione nel suo
insieme.
Sostiene al riguardo Cavalleri che il Collegio – nonostante
l’eccezione da essa dedotta nella memoria rassegnata in
vista dell’Udienza – non si è avveduto del tardivo deposito
dell’appello incidentale dell’A.N.A.S. e lo ha valutato
nel merito, incorrendo in un errore di fatto.
Per questa parte, il ricorso è inammissibile per un duplice
ordine di ragioni.
In primo luogo, infatti, la svista in cui sarebbe incorso
il Collegio non ha, nell’economia complessiva della decisione,
alcun peso di rilievo, in quanto una ipotetica dichiarazione
di inammissibilità dell’appello ANAS in sede rescissoria
non recherebbe alcun vantaggio (neanche sotto il limitato
profilo delle spese) alla Cavalleri, che del resto nulla
deduce sul punto.
Più in generale, perché ricorra l’ipotesi di revocazione
rappresentata dall’errore di fatto, deve sussistere rapporto
di causalità fra detto errore e pronuncia in concreto adottata,
nel senso che, in mancanza dell’errore, la decisione sarebbe
stata con certezza di segno opposto. ( Cass. II Sez. 11.4.2002
n. 5197).
Tale rapporto di causalità immediata non sussiste nel caso
in esame, in cui la tardività del deposito può essere predicata
solo assumendo a presupposto la natura incidentale “propria”
del ricorso ANAS e quindi la soggezione dello stesso ai
termini comminati dall’art. 37 T.U. n. 1054 del 1924, essendo
infatti evidente che nel caso di appello incidentale “improprio”
(e cioè non di controimpugnazione ma sostenuto da un interesse
autonomo, come è sicuramente quello di cui si discute) si
applica invece il diverso termine di cui all’art. 36 T.U.
(ex multis VI Sez. 9.9.2003 n. 5055).
In altre parole, nel caso in esame la esatta percezione
delle date di notifica e di deposito dell’appello ANAS non
porta ad alcun concludente risultato, se prima non si qualifica
la natura (incidentale propria o meno) dell’atto.
Ed infatti, il rilievo all’uopo versato da Cavalleri nel
corso del giudizio di appello (lungi dal configurare una
vera e propria eccezione) aveva contenuto palesemente dubitativo,
essendosi la società limitata a dedurre in forma parentetica
che l’appello incidentale doveva ritenersi “ in quanto tale”
depositato tardivamente.
Ne consegue che quando ora la Cavalleri afferma incondizionatamente
l’inammissibilità dell’appello o, per meglio dire, sostiene
che l’aver ritenuto lo stesso ammissibile è frutto di un
abbaglio dei sensi, deduce in realtà non già un errore di
percezione ma un (peraltro inesistente, come si è visto)
errore di valutazione delle risultanze processuali, comunque
insuscettibile di essere rimediato mediante il procedimento
di revocazione.
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2. Sotto un diverso profilo la Cavalleri
domanda, ai sensi dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ., la
revocazione delle motivazioni della decisione, che ritiene
insanabile contrasto col dispositivo della stessa.
In punto di proponibilità della domanda, la ricorrente richiama
il precedente costituito dalla decisione della Sezione 5.8.1999
n. 1347, la quale effettivamente afferma che nella fase
di appello del giudizio amministrativo abbreviato, qualora
la sentenza sia viziata da insanabile contrasto fra dispositivo
depositato nella segreteria e contenuto della motivazione
successivamente pubblicata, ricorre l’ipotesi di contraddittorietà
dei giudicati con conseguente esperibilità della revocazione
ai sensi dell’art. 81 n. 5 R.D. 17.8.1907 n. 642 e dell’art.
395 n. 5 cod. proc. civ..
La domanda è inammissibile, intanto perchè il contrasto
rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 5 deve intercorrere
fra una seconda sentenza ed altra precedente avente autorità
di cosa giudicata: mentre, anche a ragionare nell’ottica
(non condivisibile, come subito si vedrà) del ricorrente,
non si comprende come il dispositivo (pubblicato il 23.6.2003
e a quanto consta non notificato) possa ritenersi già passato
in giudicato alla data ( 30.7.2003) di pubblicazione delle
motivazioni.
Ma, anche a prescindere da tali problematiche, la domanda
è soprattutto inammissibile in quanto ad avviso del Collegio
– che non ritiene dunque di poter aderire al precedente
ora richiamato - non è configurabile un contrasto di giudicati
fra il dispositivo e la parte motiva della stessa sentenza.
In effetti, la c.d motivazione (art. 111 Cost.) ed il dispositivo
costituiscono – insieme agli altri elementi previsti dall’art.
132 cod. proc. civ. e, per il processo amministrativo, dall’art.
65 del Regolamento di procedura – parti costitutive in senso
formale del provvedimento col quale il giudice assolve di
norma alla sua funzione decisoria.
In sostanza, per quanto qui rileva, il dispositivo (nel
quale si concreta l’essenza volitiva della decisione) e
la motivazione (la quale assolve la funzione principale
di esternare l’iter logico seguito dal giudice) rappresentano
i requisiti di forma-contenuto di un atto che mantiene la
sua natura unitaria, indipendentemente dall’iter legale
- in ipotesi: a formazione progressiva - attraverso il quale
viene giuridicamente in essere.
Dunque, anche quando la disciplina processuale (come avviene
nel processo amministrativo in caso di rito abbreviato)
prevede una pubblicazione del dispositivo anticipata rispetto
a quella della motivazione, non per questo tale unitarietà
viene meno: cosicché - fermo restando che il deposito del
dispositivo determina gli effetti legali voluti dal Legislatore
e quindi cristallizza la portata precettiva immediata della
sentenza, ne consente l’esecuzione e facoltizza per converso
il soccombente a chiederne la sospensione della esecutività
– la sentenza viene in essere solo quando è completa di
tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. per le analoghe
problematiche del rito del lavoro Cass., sez. III, 16-11-1999,
n. 12687) e dunque solo dopo la rituale pubblicazione delle
motivazioni.
Ne consegue che dispositivo e motivazioni, costituendo parti
della stessa decisione, non sono ontologicamente suscettibili
di determinare quel contrasto di giudicati cui si riferisce
l’art. 395 c. 1 n. 5 cod. proc. civ. allorché appunto individua
nella revocazione c.d ordinaria un mezzo di impugnazione
della sentenza contraria ad altra precedente avente inter
partes autorità di cosa giudicata.
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3. Ferma l’inconfigurabilità di un contrasto
di giudicati tra dispositivo e motivazioni con conseguente
inammissibilità della domanda di revocazione proposta da
Cavalleri, esigenze di effettività della tutela inducono
però il Collegio a ritenere scusabile l’errore compiuto
dalla Difesa della Società e a verificare quindi d’ufficio
se, al di là della sua configurazione formale, il ricorso
possa essere preso in considerazione di merito nel suo aspetto
sostanziale, previa conversione in uno dei rimedi apprestati
dall’ordinamento processuale in casi consimili.
In proposito, si ricorda che in generale il contrasto fra
dispositivo e motivazioni della decisione (contestualmente
pubblicati) è suscettibile di costituire la spia di un errore
materiale del giudicante che può indifferentemente viziare
l’uno o l’altro dei due elementi, con conseguente possibilità
di emendare (secondo la specifica procedura) anche il dispositivo,
allorchè esso , in termini inequivocabili e rilevabili ictu
oculi, statuisca in difformità con quanto argomentatamente
esposto nella parte motiva. (ad es. Sez. IV 16.10.1995 n.
815).
Tanto chiarito, è evidente peraltro che la formalizzazione
separata del dispositivo (e cioè come si è detto della parte
volitiva della decisione) e delle motivazioni pone problemi
particolari di coordinamento allorchè tra le due parti vengano
a sussistere contrasti.
In effetti, come è pacifico in giurisprudenza, nel caso
in cui la legge preveda il deposito e la pubblicazione del
dispositivo della sentenza anteriormente al deposito della
decisione completa della motivazione, il dispositivo non
costituisce un atto puramente interno, modificabile dallo
stesso giudice fino a quando la decisione non venga pubblicata,
ma è atto di rilevanza esterna che fissa in maniera irreversibile
il suo contenuto, nel senso che il dictum del giudice è
definitivamente quello contenuto nel dispositivo.
Ne consegue, da un lato, che in caso di contrasto tra dispositivo
e decisione successivamente depositata, il primo è destinato
comunque a prevalere sulla seconda e, dall’altro, che al
contrasto tra dispositivo e motivazione – allorchè sia frutto
di una difformità meramente esteriore tra il pensiero del
giudice e la sua manifestazione - può porsi rimedio avvalendosi
della procedura di correzione dell'errore materiale contenuto
nella motivazione (V Sez. 9.8.2000 n. 4378).
Quanto sopra, ovviamente, nell’ipotesi fisiologica in cui
il contrasto risulti sanabile, mentre un contrasto non sanabile
tra il dispositivo e la motivazione successivamente pubblicata
dà invece luogo a nullità o, in ipotesi liminari, ad inesistenza
della sentenza. (cfr., con riferimento alle problematiche
emergenti nel rito del lavoro Cass., sez. III, 7-2-2000
n. 1335).
Tornando, sulla scorta delle esposte considerazioni, al
caso in esame, dovrebbe dunque innanzi tutto verificarsi
se sussistono i presupposti per convertire la domanda di
revocazione proposta da Cavalleri in domanda di correzione
dell’errore materiale asseritamente contenuto nella motivazione
o in altro rimedio processuale.
Senonchè, ogni ulteriore approfondimento nel senso ora indicato
è precluso dal fatto che, a giudizio del Collegio, le motivazioni
della decisione n. 4409 del 2003 non contrastano in alcun
modo col dispositivo della stessa.
In altri termini, diversamente da come pretende la ricorrente,
nel caso in esame il Collegio non ravvisa alcun contrasto
(sanabile o insanabile che sia) tra il dispositivo della
decisione e le relative motivazioni.
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4. La società Cavalleri ha partecipato ad
una gara di appalto per lavori stradali indetta dall’Anas,
formulando una offerta che l’Amministrazione ha dichiarato
ingiustificatamente anomala, in relazione a quattro voci.
La Cavalleri ha quindi impugnato avanti al TAR Lazio – nei
confronti dell’ANAS e della aggiudicataria società Toto
- tale dichiarazione di anomalia e la mancata aggiudicazione,
deducendo per quanto qui rileva:
a) l’illegittimità del mancato accoglimento da parte dell’ANAS
delle giustificazioni da essa prodotte per i ribassi relativi
alle quattro voci di offerta;
b) la mancata valutazione dell’attendibilità dell’offerta
nel suo insieme.
Con la sentenza n. 1704 del 2003 il TAR Lazio ha accolto
il ricorso ritenendo fondate:
a) le censure rivolte avverso due dei quattro rilievi formulati
dall’ANAS;
b) la censura relativa alla mancata valutazione globale
dell’offerta.
Il Tribunale ha però respinto la richiesta di risarcimento
presentata dalla Società.
La sentenza è stata impugnata in via principale della aggiudicataria
Toto ed in via incidentale impropria dall’ANAS.
La sentenza è stata altresì impugnata in via incidentale
propria dalla Cavalleri, la quale ha lamentato il mancato
accoglimento delle giustificazioni su due voci ed il diniego
di risarcimento.
All’esito del giudizio è seguita la pubblicazione del dispositivo
n. 272 del 2003 avente il seguente testuale tenore:
- respinge, nei sensi di cui in motivazione, l’appello principale
e l’appello incidentale dell’A.N.A.S. e, per l’effetto,
conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata;
- respinge l’appello incidentale proposto da Cavalleri -
De Sanctis.
- Spese compensate.
In data 30 luglio 2003 è stata pubblicata la decisione n.
4409, contenente la motivazione sulla scorta della quale
la Sezione è pervenuta al decisum e che così si articola
per quanto qui rileva:
a) rigetto dei motivi di appello ( principale e incidentale
ANAS ) sull’insindacabilità del giudizio di anomalia;
b) accoglimento dei motivi di appello (principale e incidentale
ANAS ) sulla non necessità della valutazione globale di
anomalia;
c) rigetto dei motivi di appello (principale e incidentale
ANAS ) sulla illegittima dichiarazione di anomalia delle
due voci (cemento 325 e armatura di sostegno);
d) rigetto dell’appello incidentale Cavalleri sui capi sfavorevoli
(voci effettivamente anomale e risarcimento).
In sostanza, se si considera la vicenda dal punto di vista
sostanziale, la decisione revocanda nella parte motiva ha
tenuto fermo l’accoglimento del ricorso di Cavalleri ma
– in ciò differenziandosi dal decisum di primo grado – solo
per l’illegittimo disconoscimento delle giustificazioni
relative a due voci (“barriera metallica” e “betonaggio”)
e non per la mancata valutazione dell’offerta nel suo complesso.
Secondo la ricorrente Cavalleri le motivazioni ora compendiate
contrastano col dispositivo in modo dirimente: infatti,
una volta eliminata l’esigenza della valutazione globale
ed una volta confermato che due voci di offerta erano anomale,
era facile prevedere che l’offerta di Cavalleri sarebbe
stata ritenuta nel prosieguo comunque anomala, indipendentemente
dal rinnovo delle valutazioni sulle due altre voci ritenute
giustificabili.
Di talchè secondo Cavalleri, per coerenza con le motivazioni,
il dispositivo avrebbe dovuto recare l’accoglimento (anzichè
il rigetto) dell’appello e la riforma (anzichè la conferma)
della sentenza impugnata.
Viceversa, essendo il dispositivo di rigetto dell’appello
immodificabile, sono le motivazioni che vanno necessariamente
corrette o comunque emendate col rigetto del motivo volto
a disconoscere la necessità della valutazione globale.
Al riguardo, osserva il Collegio che nel caso in esame l’accoglimento
formale dell’appello (dovendo necessariamente comportare
il rigetto del ricorso di primo grado) era precluso dal
rigetto dei motivi rivolti a contestare l’illegittima dichiarazione
di anomalia delle due voci, accertata dal TAR e confermata
dalla Sezione: in sostanza, sul piano formale all’uso di
opposta formula terminativa (accoglie, anziché rigetta)
non poteva comunque farsi luogo perchè questa avrebbe comportato
il rigetto del ricorso di primo grado, invece ritenuto in
parte fondato.
Avendo il Tribunale accolto il ricorso originario reputando
fondate due separate censure ed avendo la Sezione tenuto
parzialmente fermo tale accoglimento, è evidente che il
ricorso stesso non avrebbe mai potuto essere respinto e
che dunque il Collegio non avrebbe potuto non confermare
con diversa motivazione la sentenza di primo grado.
Consapevole di tale preclusione, osserva Cavalleri che l’accoglimento
del motivo d’appello sulla valutazione globale di anomalia,
avrebbe dovuto in realtà comportare non già il rigetto nel
merito ma l’improcedibilità per difetto di interesse del
ricorso di primo grado: di talchè (non essendovi traccia
di ciò nel dispositivo) resterebbe ancora una volta dimostrata
l’incongruenza delle motivazioni.
In proposito, osserva il Collegio che – come chiaramente
ed inequivocamente evidenziato nella decisione - all’accertamento
del vizio di valutazione sulle due voci di offerta illegittimamente
ritenute anomale dall’ANAS doveva comunque e necessariamente
conseguire il rinnovo della procedura in sede amministrativa,
risultando perciò preclusa anche la via alla soluzione processuale
ora ipotizzata dalla ricorrente.
In effetti, una dichiarazione a priori di improcedibilità
per difetto di interesse di un ricorso di primo grado in
parte fondato, pronunciata in via sostanzialistica a seguito
dell’accoglimento dell’appello sul punto della controversia
che a posteriori si è rivelato decisivo, avrebbe da un lato
comportato una inammissibile ingerenza del giudice in un
ambito di attività valutativa comunque riservata all’Amministrazione
e da essa in effetti successivamente espletata con l’adozione
di provvedimenti formali e dall’altro privato la Cavalleri
di una utilità strumentale al rinnovo della procedura, e
ciò sulla sola base di un giudizio (in ordine alla persistente
significatività delle due anomalie) formulato ex ante in
termini meramente probabilistici.
Da quanto sopra consegue da un lato che gli inconvenienti
lamentati da Cavalleri riguardano aspetti dell’azione amministrativa
concretizzatisi successivamente rispetto alla decisione
nonchè esterni all’ambito del giudicato; dall’altro che
le motivazioni ed il dispositivo della decisione risultano
in realtà del tutto coerenti, in quanto l’iter logico seguito
dal Collegio si riflette puntualmente e fedelmente nella
formula terminativa usata in dispositivo.
Pertanto, come si è anticipato, l’inesistenza dell’asserito
contrasto rende superfluo ogni ulteriore approfondimento
in ordine alla convertibilità della domanda in revocazione
erroneamente spiegata dalla Società ricorrente.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso
va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in
favore dell’Amministrazione e Euro 1.000,00 in favore della
Toto Costruzioni SPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma il 4 maggio 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
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Lucio VENTURINI - Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI - Consigliere
Dedi RULLI - Consigliere
Antonino ANASTASI - estensore-Consigliere
Vito POLI - Consigliere
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