| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 ottobre 2004 n.
6931
Pres. Salvatore; Est. Saltelli
Ministero della Difesa c/ S.N.C. CIANDOR |
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Appalti pubblici – Accertamento della S.A.
sulla capacità tecnico-organizzativa dell’aggiudicataria
– Annullamento dell’aggiudicazione – E' un diritto-dovere
della Amministrazione – Insindacabilità del contenuto della
valutazione
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Il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione
emanato a seguito di valutazione sulla idoneità tecnico–organizzativa
dell’impresa a svolgere il servizio, riflette un diritto-dovere
dell’Amministrazione in adempimento al principio di buona
andamento di cui all’art. 97 cost. e, se adeguatamente motivato,
è insindacabile da parte dell’autorità giurisdizionale quanto
a contenuto, pienamente discrezionale, salvo che sia affetto
ictu oculi da arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento
di fatto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello iscritto al NRG 4587
dell’anno 1996 proposto dal
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MINISTERO DELLA DIFESA, in persona
del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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S.N.C. CIANDOR, in persona del legale
rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
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e nei confronti di
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LAVANDERIA BORNICO ANNA IN MESTICO S.A.S.,
in persona del legale rappresentante in carica, e TINTORIA
E LAVANDERIA ITALIANA, in persona del legale rappresentante
in carica, non costituite in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto n. 831 del 25 maggio 1995;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto il dispositivo n. 327 del 31/05/04;
Relatore alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 il consigliere
Carlo Saltelli;
Udito l’avvocato dello Stato Giannuzzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Comando dei servizi di commissariato della
Regione Militare del Nord Est di Padova indiceva per il
23 gennaio 1991 una gara a licitazione privata, con le modalità
di cui all’articolo 73, lett. b), del R.D. 32 maggio 1924,
n. 827, per il servizio di lisciviatura degli oggetti di
corredo e casermaggio presso alcuni enti della Regione Militare
(suddivisa in 10 lotti corrispondenti ad altrettanti ambiti
di zona di quest’ultima), invitando a partecipare le ditte
iscritte alle Rubriche Periferiche dell’Amministrazione
della Difesa (albo dei fornitori).
Per quanto riguarda i lotti 1 (Bolzano) e 8 (Verona) risultava
aggiudicataria dell’appalto la società Ciandor s.n.c. che
per entrambi aveva offerto la percentuale di ribasso più
alta.
Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di gara
le ditte Tintoria Lavanderia Italiana e Lavanderia Bornico
di Mesticò, che avevano partecipato alla gara in questione
rispettivamente per il lotto 8 e per il lotto 1 e la cui
offerta era risultata la più vantaggiosa dopo quella della
società Ciandor s.n.c., aggiudicataria, presentavano un
esposto all’amministrazione appaltante, manifestando dubbi
e perplessità circa l’effettiva presenza presso la sede
della ditta aggiudicataria dell’appalto delle attrezzature
e dei macchinari necessari a svolgere il servizio di lavatura
degli oggetto di arredo.
Il giorno successivo, e cioè il 24 gennaio 1991, l’Amministrazione
appaltante procedeva ad un apposito sopralluogo presso la
sede della predetta società Ciandor s.n.c. onde riscontrare
e verificare la fondatezza dell’esposto e rilevava che effettivamente
le attrezzature e i macchinari esistenti non erano sufficienti
per numero, né idonei per lo stato d’uso, ad assicurare,
con regolarità, un efficace servizio di lavatura degli oggetti
di arredo.
Con provvedimento n.2/905 del 1° febbraio 1991 l’Amministrazione
della Difesa annullava l’aggiudicazione in favore della
società Ciandor s.n.c., sospendendola per un anno dall’iscrizione
nelle Rubriche Periferiche, e contestualmente disponeva
l’aggiudicazione del servizio, quanto al lotto 1, (Bolzano)
alla ditta Bornico Anna in Nesticò di Bolzano e, quanto
al lotto 8 (Verona), alla Tintoria e Lavanderia Italiana
di Salvatore Ezio, erede di Mario, di Verona.
Avverso tale provvedimento insorgeva la società Ciandor
s.n.c. che, con ricorso giurisdizionale notificato il 28
marzo 1991, ne chiedeva l’annullamento al Tribunale amministrativo
regionale del Veneto alla stregua di tre motivi di censura
(rubricati rispettivamente, il primo “Eccesso di potere
per sviamento”, il secondo “eccesso di potere per difetto
di motivazione e erroneità dei presupposti”, il terzo “eccesso
di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione
sotto ulteriore e diverso profilo”), attraverso i quali
denunciava la assoluta pretestuosità del comportamento tenuto
dall’Amministrazione e del conseguente provvedimento di
annullamento dell’aggiudicazione, frutto di un’evidente
volontà di consentire la prosecuzione del servizio oggetto
di appalto alle ditte che lo svolgevano precedentemente
(autrici dell’esposto che aveva generato il sopralluogo),
benché le offerte da queste presentate non fossero affatto
economicamente convenienti; aggiungeva inoltre che le risultanze
del sopralluogo erano del tutto erronee e generiche, essendo
privo di qualsiasi fondamento il giudizio circa l’inidoneità,
per numero e stato di usura, dei macchinari verificati,
così che il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione,
oltre ad essere assolutamente carente quanto all’aspetto
istruttoria, era del tutto sfornito di motivazione, tanto
più necessaria per l’affidamento ingenerato, anche con riferimento
all’interesse pubblico attuale alla sua adozione.
L’adito Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione,
con la sentenza n. 831 del 25 maggio 1995, accoglieva il
ricorso e annullava il provvedimento impugnato, rilevando,
per un verso, che effettivamente le risultanze del sopralluogo
effettuato presso la sede della ditta Ciandor s.n.c. era
generiche, e, per altro verso, che la situazione effettivamente
riscontrata nel corso del sopralluogo non era di così tale
gravità da giustificare un immediato provvedimento di autotutela,
tanto più che ben avrebbe potuto a tal fine l’amministrazione
cautelarsi prima dell’espletamento delle procedure concorsuali,
espletando appositi sopralluoghi preventivi, invece di accontentarsi
del semplice requisito dell’iscrizione della predetta società
al suo albo dei fornitori; inoltre, sempre secondo l’adito
Tribunale, il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione
non risultava essere stato adottato dopo la necessaria e
attenta valutazione di tutti gli interessi in gioco, sia
perché l’Amministrazione aveva dato assoluto ed esclusivo
rilievo all’eventualità dell’inadempimento contrattale,
senza compararlo col notevole certo vantaggio economico
che aveva conseguito con l’aggiudicazione dell’appalto del
servizio in questione alla società Ciandor s.n.c. in ragione
dell’estrema vantaggiosità della sua offerta, sia perché
nessuna considerazione aveva trovato l’affidamento ingeneratosi
nella ditta aggiudicataria.
Il Ministero della Difesa con atto di appello notificato
a mezzo del servizio postale il 15 maggio 1996 chiedeva
la riforma della prefata sentenza, rivendicando la legittimità
del proprio operato, non potendo dubitarsi della gravità
delle carenze riscontrate in sede di sopralluogo che, costituendo
valutazioni di merito non potevano neppure essere apprezzare
e tanto meno annullate dal giudice amministrativo; ciò senza
contare che, stante l’esiguità del tempo trascorso tra il
provvedimento di aggiudicazione ed il suo annullamento,
nessuna situazione di vantaggio si era consolidata in capo
alla società Ciandor s.n.c.
L’appellata società, ritualmente e tempestivamente evocata,
non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1075 del 30 luglio 1996 della IV^ Sezione
del Consiglio di Stato è stata accolta l’istanza incidentale
di sospensione dell’efficacia della predetta sentenza.
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DIRITTO
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I. E’ controversa la legittimità del provvedimento
n. 2/905 del 1° febbraio 1991 con cui l’Amministrazione
della Difesa ha annullato l’aggiudicazione disposta il 23
gennaio 1991, a seguito di licitazione privata, in favore
della società Ciandor S.n.c. per il servizio di lisciviatura
degli oggetti di corredo e casermaggio presso alcuni enti
della Regione Militare del Nord Est di Padova, relativamente
ai lotti 1 (Bolzano) e 8 (Verona), avendo riscontrato, previo
apposito sopralluogo presso la sede della predetta società,
l’insufficienze e l’inidoneità delle attrezzature e dei
macchinari esistenti che non erano in grado di assicurare
con regolarità un efficace servizio di lavatura degli oggetti
di arredo.
Avverso la sentenza n. 831 del 25 maggio 1995, con cui il
Tribunale amministrativo regionale del Veneto, su ricorso
della società interessata, ha annullato il predetto provvedimento
di annullamento dell’aggiudicazione, ha proposto appello
il Ministero della Difesa, rivendicando la correttezza e
la legittimità del proprio operato, non potendo negarsi
la fondatezza e la ragionevolezza delle conclusioni cui
si era pervenuti a seguito del sopralluogo, rilevando che,
al riguardo, i primi giudici, esorbitando dai loro poteri,
avevano inammissibilmente sostituito le proprie valutazioni
di merito a quelle spettante unicamente all’amministrazione.
La società Ciandor S.n.c., benché ritualmente e tempestivamente
intimata, non si è costituita in giudizio.
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II. Al riguardo la Sezione osserva quanto
segue.
II.1. Deve innanzitutto rilevarsi che, secondo un indirizzo
giurisprudenziale consolidato, benché nei contratti della
Pubblica Amministrazione l’aggiudicazione, in quanto atto
conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna
di norma il momento dell’incontro della volontà della pubblica
amministrazione di concludere il contratto e della volontà
del provato manifestata con l’offerta ritenuta migliore
(con la conseguenza che da tale momento sorge il diritto
soggettivo dell’aggiudicatario nei confronti della stessa
pubblica amministrazione), non è precluso all’amministrazione
stessa di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente
motivato con richiamano ad un preciso e concreto interesse
pubblico, alla revoca d’ufficio ovvero all’annullamento
dell’aggiudicazione (ex multis, C.d.S., sez. IV, 12 settembre
2000, n. 4822; sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; sez.
VI, 14 gennaio 2000, n. 244).
Detta potestà di annullamento in autotutela si fonda sul
principio costituzionale di buon andamento che, com’è noto,
impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il
più possibile rispondenti ai fini da conseguire (C.d.S.,
sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973).
II.2. Ciò precisato, ad avviso della Sezione, l’appello
è fondato e va accolto.
II.2.1. Non può essere revocato in dubbio che l’Amministrazione
della Difesa, informata dall’esposto scritto che esprimeva
perplessità e riserve sulle effettive capacità della società
Ciandor s.n.c., di espletare con regolarità il complessivo
servizio di lisciviatura degli oggetto di corredo e casermaggio
di cui si era resa aggiudicataria relativamente ai lotti
1 (Bolzano) e 8 (Verona), aveva il diritto – dovere di verificare
la fondatezza o meno del contenuto dell’esposto stesso (a
nulla rilevando che tale esposto provenisse dalle ditte
non aggiudicatarie dei due lotti), in puntuale applicazione
dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa, postulati dall’articolo 97 della Costituzione:
ciò al duplice fine di tutelare, per un verso, l’interesse
pubblico al regolare svolgimento del servizio oggetto di
appalto (annullando o revocando l’aggiudicazione, qualora
le perplessità e le riserve fossero state confermate all’esito
di un’apposita ispezione – sopralluogo presso la sede della
predetta società Ciandor S.n.c.), nonché la propria immagine
e la propria capacità di effettuare accurate e idonee scelte
dei migliori contraenti possibili per la stipula di contratti
(qualora l’esito della ispezione avesse smentito il contenuto
dell’esposto, in quest’ultimo caso potendo anche eventualmente
avviare nelle opportune sedi giudiziarie eventuali iniziative
a tutela della propria onorabilità e capacità che erano
state messe in dubbio con il più volte citato esposto).
L’attività ispettiva, peraltro, ben si giustificava, sempre
in relazione ai già citati principi costituzionali di imparzialità
e buon andamento cui deve essere improntata costantemente
l’azione amministrativa, tenendo conto del fatto che, secondo
la normativa all’epoca dei fatti vigente, mancava la fase
della prequalificazione delle ditte partecipanti alla gara,
nessun valore in ordine all’effettività e all’attualità
della capacità tecnico - organizzativa di queste ultime
potendo ricollegarsi alla mera iscrizione nell’albo dei
fornitori dell’amministrazione stessa.
II.2.1. Così delineato e fondato il potere dell’Amministrazione
appellante di procedere all’ispezione – sopralluogo presso
la sede della società Ciandor s.n.c. al fine di verificare
la sua effettiva capacità tecnica – organizzativa di svolgere
effettivamente le prestazioni oggetto dell’appalto, la Sezione
deve osservare che la contestazione svolta in primo grado
dalla predetta società Ciandor s.n.c. in ordine al provvedimento
di annullamento dell’aggiudicazione non ha giammai riguardato
l’esito dell’accertamento e cioè il numero dei macchinari
e delle attrezzature riscontrate ed il loro stato d’uso,
bensì la valutazione che di tali elementi ha dato l’Amministrazione
al fine di stabilire l’effettiva capacità della ditta di
svolgere regolarmente il servizio di cui si era resa aggiudicataria.
Senonchè, come correttamente rilevato dall’amministrazione
appellante, tale valutazione costituiva evidente espressione
della discrezionalità di cui la stessa amministrazione era
titolare per la realizzazione dell’interesse pubblico in
gioco (nel caso di specie costituito dal regolare espletamento
dell’oggetto dell’appalto), come tale non sindacabile, salvo
che non fosse ictu oculi affetto dal arbitrarietà, irragionevolezza
o travisamento di fatto (che non ricorrevano nel caso di
specie): non potevano quindi, sotto tale specifico profilo,
i primi giudici annullare l’atto impugnato.
E’ appena il caso di aggiungere, poi, per completezza che
il brevissimo lasso di tempo intercorso tra l’aggiudicazione
dell’appalto in questione (23 gennaio 1991) ed il provvedimento
che ne ha disposto l’annullamento (1° febbraio 1991), esclude
che possa essersi radicato in capo alla società aggiudicataria
un benchè minimo ragionevole affidamento all’espletamento
dell’appalto stesso (circostanza che, del resto, avrebbe
comportato soltanto l’onere di una più approfondita motivazione
circa l’attualità dell’interesse pubblico perseguito con
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa).
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III. Alla stregua delle suesposte considerazioni
l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso
proposto in primo grado dalla società Ciandor s.n.c.
Può disporsi la compensazione integrale delle spese del
doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello proposto
dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 831 del
25 maggio 1995 del Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, così provvede:
- Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della
impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo
grado dalla S.n.c. Ciandor;
- Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
di giudizio;
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 27 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
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SALVATORE COSTANTINO - Presidente f.f.
RULLI DEDI MARINELLA - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
MOLLICA BRUNO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
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