| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 ottobre 2004 n.
6932
Pres. f.f., Patroni Griffi; Est. Mele
Ministero dell’Istruzione e Ministero degli Affari Esteri
c/ Di Gregorio Rita |
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Pubblico impiego – Assegnazione all’estero
– Ricongiungimento al coniuge trasferito d’autorità - Art.
1, legge n. 100/87 - Opera soltanto nell’ambito del territorio
nazionale
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L’art. 1 della legge n. 100/87 sull’assegnazione
per ricongiungimento al coniuge trasferito d’autorità non
trova applicazione oltre l’ambito del territorio nazionale.
Diversamente operando, si andrebbe a vulnerare una serie
di regole (conoscenza della lingua, selezione precisa e
coordinata, assegnazione sulla base delle disponibilità
effettive) ben precise che tendono a determinare le assegnazioni
presso le istituzioni culturali all’estero, dandosi luogo
a trasferimenti di soggetti che potrebbero non avere alcuno
dei requisiti richiesti per l’assegnazione all’estero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 836/96, proposto
da
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e MINISTERO AFFARI ESTERI rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima
domiciliati “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
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CONTRO
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DI GREGORIO Rita, non costituitasi
in giudizio;
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PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sez. I ter, n. 1743 del 16 ottobre 1995.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004, il Consigliere
Eugenio Mele;
Udito l’Avvocato dello Stato Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe,
con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
ha accolto un ricorso dell’attuale appellata in ordine alla
sua assegnazione all’estero, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 100 del 1987.
Rileva l’appellante Amministrazione che il primo giudice
ha accolto il ricorso sulla base della considerazione del
carattere innovativo e non meramente interpretativo dell’art.
4 della legge n. 498 del 1992, che, relativamente all’art.
1 della legge n. 100 del 1987, aveva interpretato la norma
suddetta nel senso della limitazione al territorio nazionale
dei trasferimenti per ricongiungimento al coniuge trasferito
d’autorità.
Questo il motivo dell’appello:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5,
della legge 10 marzo 1987, n. 100, come interpretato dall’art.
4, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in relazione
alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, nonché motivazione illogica;
e ciò in quanto, anche prima dell’interpretazione autentica
di cui alla legge n. 498 del 1992, la giurisprudenza, dopo
qualche oscillazione, aveva stabilito l’applicabilità della
norma di cui all’art. 1 della legge n. 100 del 1987 soltanto
limitatamente al territorio nazionale, oltre al fatto appunto
che l’art. 4 della legge n. 498 del 1992 è sicuramente una
norma di interpretazione autentica e, pertanto, con efficacia
retroattiva.
Non costituita in giudizio l’appellata, la causa passa in
decisione alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004.
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DIRITTO
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L’appello è fondato.
Anche a prescindere dal fatto se l’art. 4 della legge n.
498 del 1992, con il quale si è proceduto ad interpretare
o comunque a novellare l’art. 1 della legge n. 100 del 1987,
abbia ovvero non abbia carattere di interpretazione autentica,
con il corollario nel primo caso della sua retroazione,
la giurisprudenza del giudice amministrativo, dopo qualche
oscillazione, ormai da tempo si è definitivamente consolidata
nello stabilire che il trasferimento del coniuge trasferito
d’autorità, di cui appunto all’art. 1 della legge n. 100
del 1987, opera soltanto nell’ambito del territorio nazionale.
Le argomentazioni fornite dalla giurisprudenza pregressa
sono ampiamente convincenti e il Collegio ritiene di condividerle,
non individuandosi, peraltro, nel caso di specie, ragioni
che possano portare in contrario avviso.
In particolare, con riferimento al caso di specie all’esame
del Collegio, appare sicuramente decisiva l’argomentazione
(che il Collegio fa propria) per cui se il ricongiungimento
ex art. 1 della legge n. 100 del 1987 dovesse valere anche
per l’estero, andrebbe a vulnerarsi un insieme di regole
(conoscenza della lingua, selezione precisa e coordinata,
assegnazione sulla base delle disponibilità effettive) ben
precise che tendono a determinare le assegnazioni presso
le istituzioni culturali all’estero, dandosi luogo (si pensi
solo alla conoscenza della lingua) a trasferimenti di soggetti
che potrebbero non avere alcuno dei requisiti richiesti
per l’assegnazione all’estero.
Ed infatti altro elemento pacifico di interpretazione e
di applicazione della norma è quello che questi trasferimenti
vanno, sì, effettuati, ed eventualmente anche in soprannumero,
ma sempre entro i limiti insuperabili delle esigenze organizzatorie
dell’amministrazione di appartenenza, che, naturalmente,
restano sempre interessi pubblici prevalenti rispetto a
quelli relativi al trasferimento di dipendenti per motivi
familiari.
L’appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza
di primo grado, va rigettato il ricorso presentato in tale
sede giurisdizionale.
Le spese di giudizio del doppio grado, tuttavia, in ragione
della natura della controversia azionata, possono essere
integralmente compensate fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 8 luglio 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),
riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
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Filippo PATRONI GRIFFI - Presidente, f.f.
Antonino ANASTASI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere,est.
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