Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 6932
Pres. f.f., Patroni Griffi; Est. Mele
Ministero dell’Istruzione e Ministero degli Affari Esteri c/ Di Gregorio Rita


Pubblico impiego – Assegnazione all’estero – Ricongiungimento al coniuge trasferito d’autorità - Art. 1, legge n. 100/87 - Opera soltanto nell’ambito del territorio nazionale

L’art. 1 della legge n. 100/87 sull’assegnazione per ricongiungimento al coniuge trasferito d’autorità non trova applicazione oltre l’ambito del territorio nazionale. Diversamente operando, si andrebbe a vulnerare una serie di regole (conoscenza della lingua, selezione precisa e coordinata, assegnazione sulla base delle disponibilità effettive) ben precise che tendono a determinare le assegnazioni presso le istituzioni culturali all’estero, dandosi luogo a trasferimenti di soggetti che potrebbero non avere alcuno dei requisiti richiesti per l’assegnazione all’estero.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 836/96, proposto da

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e MINISTERO AFFARI ESTERI rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

CONTRO

 

DI GREGORIO Rita, non costituitasi in giudizio;

 

PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I ter, n. 1743 del 16 ottobre 1995.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004, il Consigliere Eugenio Mele;
Udito l’Avvocato dello Stato Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto un ricorso dell’attuale appellata in ordine alla sua assegnazione all’estero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987.
Rileva l’appellante Amministrazione che il primo giudice ha accolto il ricorso sulla base della considerazione del carattere innovativo e non meramente interpretativo dell’art. 4 della legge n. 498 del 1992, che, relativamente all’art. 1 della legge n. 100 del 1987, aveva interpretato la norma suddetta nel senso della limitazione al territorio nazionale dei trasferimenti per ricongiungimento al coniuge trasferito d’autorità.
Questo il motivo dell’appello:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come interpretato dall’art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, nonché motivazione illogica; e ciò in quanto, anche prima dell’interpretazione autentica di cui alla legge n. 498 del 1992, la giurisprudenza, dopo qualche oscillazione, aveva stabilito l’applicabilità della norma di cui all’art. 1 della legge n. 100 del 1987 soltanto limitatamente al territorio nazionale, oltre al fatto appunto che l’art. 4 della legge n. 498 del 1992 è sicuramente una norma di interpretazione autentica e, pertanto, con efficacia retroattiva.
Non costituita in giudizio l’appellata, la causa passa in decisione alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004.

 

DIRITTO

 

L’appello è fondato.
Anche a prescindere dal fatto se l’art. 4 della legge n. 498 del 1992, con il quale si è proceduto ad interpretare o comunque a novellare l’art. 1 della legge n. 100 del 1987, abbia ovvero non abbia carattere di interpretazione autentica, con il corollario nel primo caso della sua retroazione, la giurisprudenza del giudice amministrativo, dopo qualche oscillazione, ormai da tempo si è definitivamente consolidata nello stabilire che il trasferimento del coniuge trasferito d’autorità, di cui appunto all’art. 1 della legge n. 100 del 1987, opera soltanto nell’ambito del territorio nazionale.
Le argomentazioni fornite dalla giurisprudenza pregressa sono ampiamente convincenti e il Collegio ritiene di condividerle, non individuandosi, peraltro, nel caso di specie, ragioni che possano portare in contrario avviso.
In particolare, con riferimento al caso di specie all’esame del Collegio, appare sicuramente decisiva l’argomentazione (che il Collegio fa propria) per cui se il ricongiungimento ex art. 1 della legge n. 100 del 1987 dovesse valere anche per l’estero, andrebbe a vulnerarsi un insieme di regole (conoscenza della lingua, selezione precisa e coordinata, assegnazione sulla base delle disponibilità effettive) ben precise che tendono a determinare le assegnazioni presso le istituzioni culturali all’estero, dandosi luogo (si pensi solo alla conoscenza della lingua) a trasferimenti di soggetti che potrebbero non avere alcuno dei requisiti richiesti per l’assegnazione all’estero.
Ed infatti altro elemento pacifico di interpretazione e di applicazione della norma è quello che questi trasferimenti vanno, sì, effettuati, ed eventualmente anche in soprannumero, ma sempre entro i limiti insuperabili delle esigenze organizzatorie dell’amministrazione di appartenenza, che, naturalmente, restano sempre interessi pubblici prevalenti rispetto a quelli relativi al trasferimento di dipendenti per motivi familiari.
L’appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettato il ricorso presentato in tale sede giurisdizionale.
Le spese di giudizio del doppio grado, tuttavia, in ragione della natura della controversia azionata, possono essere integralmente compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 8 luglio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

 

Filippo PATRONI GRIFFI - Presidente, f.f.
Antonino ANASTASI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere,est.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina