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n. 10-2004 - © copyright
 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 ottobre 2004 n. 6973
Pres. Giovannini, Est. Caringella
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (Avv.ti F. Saitta, M. Mole' e N. Saitta) c. AMADEUS S.P.A. (Avv. A. Aragona), MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO C., CAPITANERIA DI PORTO DI R. CALABRIA (Avv. stato), PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA (n.c.), UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VILLA S. GIOVANNI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Avv. Stato), COMPARTIMENTO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA (n.c.)


Autorizzazioni e concessioni – Accosto al porto – Nulla osta all’accosto - Subordinazione all’intervento di un accordo con le Ferrovie dello Stato – Illegittimità – Ragioni

In materia di autorizzazioni agli accosti ai porti, la liberalizzazione del servizio di traghettamento impedisce di annettere valenza ostativa al dissenso opposto dalle Ferrovie dello Stato nella qualità di titolare pregresso dell’accosto; è pertanto illegittimo il provvedimento adottato dal competente Ufficio Locale Marittimo nella parte in cui sostanzialmente subordina l’efficacia del nulla osta nell’accosto all’intervento di un accordo con le Ferrovie dello Stato


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.6973/04 Reg.Dec.
N. 8952 Reg.Ric.
ANNO 2004

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto da
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Saitta, Marcello Mole' e Nazareno Saitta con domicilio eletto in Roma Via dei Villini 4, presso Arturo Antonucci;

 

contro

 

AMADEUS S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Aragona con domicilio eletto in Roma Viale Mazzini 6, presso Pierpaolo Magi;

 

e nei confronti
- MINISTERO DELL'INTERNO,
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO C.,
- CAPITANERIA DI PORTO DI R. CALABRIA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA non costituita;

 

e nei confronti di
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VILLA S. GIOVANNI,
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA non costituito;

 

per l'annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria sezione staccata di Reggio Calabria 5 ottobre 2004, n. 756, emessa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi gli avv.ti Saitta Fabio, Molè, Aragona e l’avv. dello Stato Di Palma;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: ù Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del merito ai sensi degli artt. 21, comma 10 e 26 della legge n. 1034/1971 come da avviso dato alle parti.
Rilevato che con la sentenza n. 51/2002, confermata in appello, il Tribunale di prime cure ha annullato i provvedimenti negativi adottati dalla amministrazione sulla domanda proposta dalla società oggi appellata per l’autorizzazione all’accosto all’invasatura “O” del porto di Villa San Giovanni, sulla scorta della fondamentale considerazione che la liberalizzazione del servizio di traghettamento impedisce di annettere valenza ostativa al dissenso opposto dalle Ferrovie dello Stato nella qualità di titolare pregresso dell’accosto;
Ritenuto che, a fronte di detta statuizione, il provvedimento n. 4688/2004 adottato dal Comandante del competente Ufficio Locale Marittimo elude il giudicato nella parte in cui sostanzialmente subordina l’efficacia del nulla osta nell’accosto all’intervento di un accordo con le Ferrovie dello Stato; che, peraltro, la sentenza appellata ha tratto da detta premessa il corollario dell’affermazione dell’obbligo in capo all’amministrazione di consentire l’accosto delle navi della società concorrente secondo modalità dettagliatamente definite, senza l’effettuazione della necessaria istruttoria in ordine ai requisiti ed alle condizioni all’uopo necessarie e non toccate dal giudicato;
che, infatti, a fronte di un giudicato non inteso all’affermazione in positivo della fondatezza della pretesa sostanziale ma concretatosi nel mero annullamento del provvedimento di diniego, residua, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, in capo all’organo di amministrazione attiva, e in via sostitutiva al Giudice dell’ottemperanza, il potere-dovere di procedere alla rivalutazione dell’istanza in relazione a tutti i profili non pregiudicati; che, pertanto, riconosciuta la concorrenzialità del mercato in questione e l’irrilevanza dell’assenso delle Ferrovie dello Stato, il competente ufficio locale dovrà espletare tutti gli accertamenti necessari a norma di legge in ordine ai requisiti soggettivi dell’istante, all’idoneità dello scivolo “O” all’ormeggio delle unità della società Amadeus, alle caratteristiche di sicurezza del naviglio e a tutte le ulteriori condizioni rilevanti per la sicurezza del porto e della navigazione;
che, parimenti, residua in capo al Comandante del Porto il compito di regolare l’accosto con modalità idonee a soddisfare le esigenze del traffico in relazione alle caratteristiche del naviglio messo a disposizione;
che, ai fini dell’adozione delle richiamate determinazioni, deve essere assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
che devono essere per l’effetto annullati i provvedimenti adottati in esecuzione della sentenza in questa sede riformata;
che, infine, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e riforma nei sensi in motivazione specificati la sentenza gravata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

 

Giorgio GIOVANNINI Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Francesco D'OTTAVI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.

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