| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 ottobre 2004 n.
6973
Pres. Giovannini, Est. Caringella
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (Avv.ti F. Saitta, M. Mole'
e N. Saitta) c. AMADEUS S.P.A. (Avv. A. Aragona), MINISTERO
DELL'INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO
C., CAPITANERIA DI PORTO DI R. CALABRIA (Avv. stato), PREFETTURA
DI REGGIO CALABRIA (n.c.), UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VILLA
S. GIOVANNI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(Avv. Stato), COMPARTIMENTO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA
(n.c.) |
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Autorizzazioni e concessioni – Accosto al
porto – Nulla osta all’accosto - Subordinazione all’intervento
di un accordo con le Ferrovie dello Stato – Illegittimità
– Ragioni
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In materia di autorizzazioni agli accosti
ai porti, la liberalizzazione del servizio di traghettamento
impedisce di annettere valenza ostativa al dissenso opposto
dalle Ferrovie dello Stato nella qualità di titolare pregresso
dell’accosto; è pertanto illegittimo il provvedimento adottato
dal competente Ufficio Locale Marittimo nella parte in cui
sostanzialmente subordina l’efficacia del nulla osta nell’accosto
all’intervento di un accordo con le Ferrovie dello Stato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.6973/04 Reg.Dec.
N. 8952 Reg.Ric.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto da
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Fabio Saitta, Marcello Mole' e Nazareno
Saitta con domicilio eletto in Roma Via dei Villini 4, presso
Arturo Antonucci;
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contro
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AMADEUS S.P.A. rappresentata e difesa
dall’Avv. Alessandra Aragona con domicilio eletto in Roma
Viale Mazzini 6, presso Pierpaolo Magi;
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e nei confronti
- MINISTERO DELL'INTERNO,
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO C.,
- CAPITANERIA DI PORTO DI R. CALABRIA, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio
in Roma Via dei Portoghesi 12;
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA non costituita;
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e nei confronti di
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VILLA S. GIOVANNI,
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA non costituito;
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per l'annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria
sezione staccata di Reggio Calabria 5 ottobre 2004, n. 756,
emessa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti in
epigrafe specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2004 relatore il Consigliere
Francesco Caringella. Uditi gli avv.ti Saitta Fabio, Molè,
Aragona e l’avv. dello Stato Di Palma;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ù Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la
definizione del merito ai sensi degli artt. 21, comma 10
e 26 della legge n. 1034/1971 come da avviso dato alle parti.
Rilevato che con la sentenza n. 51/2002, confermata in appello,
il Tribunale di prime cure ha annullato i provvedimenti
negativi adottati dalla amministrazione sulla domanda proposta
dalla società oggi appellata per l’autorizzazione all’accosto
all’invasatura “O” del porto di Villa San Giovanni, sulla
scorta della fondamentale considerazione che la liberalizzazione
del servizio di traghettamento impedisce di annettere valenza
ostativa al dissenso opposto dalle Ferrovie dello Stato
nella qualità di titolare pregresso dell’accosto;
Ritenuto che, a fronte di detta statuizione, il provvedimento
n. 4688/2004 adottato dal Comandante del competente Ufficio
Locale Marittimo elude il giudicato nella parte in cui sostanzialmente
subordina l’efficacia del nulla osta nell’accosto all’intervento
di un accordo con le Ferrovie dello Stato; che, peraltro,
la sentenza appellata ha tratto da detta premessa il corollario
dell’affermazione dell’obbligo in capo all’amministrazione
di consentire l’accosto delle navi della società concorrente
secondo modalità dettagliatamente definite, senza l’effettuazione
della necessaria istruttoria in ordine ai requisiti ed alle
condizioni all’uopo necessarie e non toccate dal giudicato;
che, infatti, a fronte di un giudicato non inteso all’affermazione
in positivo della fondatezza della pretesa sostanziale ma
concretatosi nel mero annullamento del provvedimento di
diniego, residua, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971,
in capo all’organo di amministrazione attiva, e in via sostitutiva
al Giudice dell’ottemperanza, il potere-dovere di procedere
alla rivalutazione dell’istanza in relazione a tutti i profili
non pregiudicati; che, pertanto, riconosciuta la concorrenzialità
del mercato in questione e l’irrilevanza dell’assenso delle
Ferrovie dello Stato, il competente ufficio locale dovrà
espletare tutti gli accertamenti necessari a norma di legge
in ordine ai requisiti soggettivi dell’istante, all’idoneità
dello scivolo “O” all’ormeggio delle unità della società
Amadeus, alle caratteristiche di sicurezza del naviglio
e a tutte le ulteriori condizioni rilevanti per la sicurezza
del porto e della navigazione;
che, parimenti, residua in capo al Comandante del Porto
il compito di regolare l’accosto con modalità idonee a soddisfare
le esigenze del traffico in relazione alle caratteristiche
del naviglio messo a disposizione;
che, ai fini dell’adozione delle richiamate determinazioni,
deve essere assegnato all’amministrazione il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della
presente decisione;
che devono essere per l’effetto annullati i provvedimenti
adottati in esecuzione della sentenza in questa sede riformata;
che, infine, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese relative al presente giudizio;
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie in parte il ricorso in appello indicato
in epigrafe e riforma nei sensi in motivazione specificati
la sentenza gravata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2004 dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Giorgio GIOVANNINI Presidente
Carmine VOLPE Consigliere
Francesco D'OTTAVI Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.
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