| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n.
6829
Pres. Frascione; Est. Marchitiello
A.S.L. 7 di Catanzaro (Avv. Merigliani) c/ UNIPOL, S.p.A.
(Avv. Gualtieri); Assitalia, S.p.A.(Avv.Verino) c/ UNIPOL,
S.p.A (Avv. Gualtieri). |
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Appalti pubblici – servizio assicurativo
del parco macchine - aggiudicazione all’offerta senza franchigia
non richiesta dalla lettera d’invito – viola il principio
della par condicio.
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In una gara per l’affidamento del servizio
assicurativo del parco macchine la cui lettera d’invito
non richiede l’assenza della franchigia l’aggiudicazione
non può avvenire in favore dell’impresa che nella propria
offerta presenti proprio un simile vantaggio. L’assenza
della franchigia infatti, pur risolvendosi in un vantaggio
economico per la Staziona Appaltante verrebbe tuttavia a
stravolgere il principio della par condicio conocrrentium
imprescindibile nelle procedure concorsuali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 6829/04 REG.DEC.
N. 5892-6224 REG.RIC.
ANNO 2000
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sui ricorsi in appello:
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- n. 5892/2000, proposto dalla A.S.L.
7 di Catanzaro, in persona del suo Commissario Straordinario,
rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele Merigliani con
il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via della
Frezza, n. 59,
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CONTRO
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la Compagnia Assicuratrice UNIPOL, S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Alfredo Gualtieri, con il quale è elettivamente
domiciliata in Roma, Via Carsio n. 14, presso avv. Ilaria
Alibrandi,Le Assicurazioni d’Italia - Assitalia, S.p.A.,
non costituita,
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- n. 6224/2000, proposto da Le Assicurazioni
d’Italia - Assitalia, S.p.A., rappresentata e difesa
dall’Avv. Mario Ettore Verino, con il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, Via Lima n. 15,
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CONTRO
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la Compagnia Assicuratrice UNIPOL, S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Alfredo Gualtieri, con il quale è elettivamente
domiciliata in Roma, Via Carsio n. 14, presso avv. Ilaria
Alibrandi,
l’A.S.L. 7 di Catanzaro, in persona del legale rappresentante
p.t., non costituita,
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per la riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro, I Sezione,
del 21.4.2000, n. 420;
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Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13.7.2004, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati Gualtieri, Verino e Palacciano su delega
dell’avv. Mirigliani, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Compagnia Assicuratrice Unipol, S.p.A.,
che aveva partecipato alla gara per l’appalto del servizio
assicurativo del parco macchine indetto dalla A.S.L. n.
7 di Catanzaro, impugnava la deliberazione del 28,12,1998,
n. 4463, di aggiudicazione dell’appalto a L’Assitalia -
Le Assicurazioni d’Italia, S.p.A.. L’A.S.L. n. 7 di Catanzaro
e L’Assitalia si costituivano in giudizio opponendosi all’accoglimento
del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Catanzaro,
I Sezione, con la sentenza del 21.4.2000, n. 420, accoglieva
il ricorso.
Con separati appelli, l’A.S.L. n. 7 di Catanzaro (n. 5892/2000
) e L’Assitalia (n. 6224/2000)impugnano la sentenza del
T.A.R. chiedendone la riforma. Si è costituita in app
ello la Compagnia Assicuratrice Unipol con eccezioni in
rito e nel merito. All’udienza del 13.7.2004, i due ricorsi
in appello sono stati ritenuti per la decisione.
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DIRITTO
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I due appelli in epigrafe, diretti dalla
A.S.L. n. 7 di Catanzaro e dalla Assitalia-Le Assicurazioni
d’Italia, S.p.A., avverso la stessa sentenza del T.A.R.
della Calabria, Catanzaro, I Sezione, del 21.4.2000, n.
420, vanno riuniti e definiti con un’unica decisione.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto sopravvenuto
d’interesse sollevata dalla Compagnia Assicuratrice Unipol
sul rilievo che l’Assitalia avrebbe già eseguito il contratto
a seguito della sospensione della efficacia della sentenza
appellata operata da questo Consiglio di Stato.
Sia L’Assitalia, che ha eseguito il contratto di assicurazione
sulla base di un provvedimento giurisdizionale provvisorio,
che l’A.S.L. n. 7 di Catanzaro hanno ancora interesse alla
definizione del giudizio se non altro per ottenere le spese
del secondo grado che sono state costrette ad intraprendere
dopo l’accoglimento del ricorso di primo grado della Unipol.
Nel merito, gli appelli sono fondati.
Nella lettera d’invito era specificato che la copertura
assicurativa avrebbe dovuto riguardare:
a) la responsabilità civile auto per un massimale unico
di tre miliardi;
b) il furto, l’incendio e la kasko per il valore assicurato,
senza scoperto e senza franchigia;
c) gli eventi speciali, quali gli eventi socio-politici,
le sommosse, gli atti vandalici, ecc, senza scoperto e senza
franchigia:
d) gli infortuni del conducente e dei terzi trasportati
per un massimale di trecento milioni in caso si morte e
di invalidità permanente.
L’ Assitalia domandava un premio annuo di Lire 107.000.000,
la Compagnia Assicuratrice Unipol un premio annuo di Lire
110.000.000.
La Unipol, peraltro, offriva in relazione all’assicurazione
contro gli infortuni del conducente e dei terzi trasportati
una copertura assicurativa totale, cioè senza franchigia.
Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha rilevato che L’aggiudicazione
della gara all’Assitalia doveva ritenersi illegittima in
quanto la previsione dell’assenza di una franchigia, comportando
l’eliminazione di una parte del rischio assicurativo a carico
dell’ente assicurato contenuta nella offerta della Compagnia
Assicuratrice Unipol relativamente agli infortuni del conducente
e dei terzi trasportati, dovesse ritenersi più favorevole
in termini economici per la stazione appaltante.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici
sono evidentemente erronee.
Il T.A.R. non ha tenuto conto che l’aggiudicazione della
gara alla Compagnia Assicuratrice Unipol avrebbe stravolto
il principio della par condicio che è alla base di ogni
procedura concorsuale.
Nella lettera d’invito non era prevista che la copertura
assicurativa per gli infortuni del conducente dovesse essere
senza franchigia.
E’ evidente, infatti, che, se vi fosse stata tale previsione,
anche tutte le altre compagnie assicuratrici concorrenti
avrebbero presentato offerte senza franchigia.
Prova ne sia che l’Assitalia, avendo saputo dalla A.S.L.
n. 7 di Catanzaro che la Compagnia Assicuratrice Unipol
aveva offerto la copertura assicurativa per gli infortuni
del conducente senza franchigia, ha immediatamente aderito
all’invito della stazione appaltante di offrire anch’essa
tale ulteriore miglioramento della sua offerta (già migliore
di quella della Compagnia Assicuratrice Unipol sulla base
delle prescrizioni della lettera d’invito).
Per tutte le considerazioni che precedono, gli appelli dell’A.S.L.
n. 7 di Catanzaro e dell’Assitalia devono essere accolti
e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve
respingersi l’ originario ricorso della Compagnia Assicuratrice
Unipol.
Le spese dei due gradi del giudizio, peraltro, sussistendo
giusti motivi, possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, riunti gli appelli in epigrafe, li accoglie
e, per l’effetto, respinge il ricorso originario proposto
dalla Compagnia Assicuratrice Unipol.
Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi
del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministra¬tiva.
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Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio,
13.7.2004, con l'intervento dei signori:
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Emidio Frascione Presidente
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere est.
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IL RESIDENTE
Emidio Frascione
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L'ESTENSORE
Claudio Marchitiello
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 ottobre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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