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n. 10-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 6810
Pres. Frascione; Est. Fera
Bichiri (Avv.ti Scorsone e Zuardi Scorsone) c/ Comune di Roma (Avv. Barbicinti)


Lottizzazione abusiva – accertamento ai sensi dell’art. 18 legge n. 47/85 - frazionamento e vendita di lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella minima stabilita dai piani regolatori per l'edificazione – non è presupposto sufficiente a motivare l’ordine di sospensione da parte della P.A.

L'accertamento dell'esistenza del presupposto del presupposto di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita di un terreno, ma implica la ricostruzione di un quadro indiziario da cui sia possibile desumere in maniera non equivoca 'la destinazione a scopo edificatorio' degli atti posti in essere dalle parti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6810/04 REG.DEC.
N. 6681 REG.RIC.
ANNO 1999
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 6681 del 1999 proposto
dai signori Pasqualina e Mario Angelo Bichiri, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Scorsone e Caterina Zuardi Scorsone , con domicilio eletto in Roma, via Alberico II n. 10;

 

CONTRO

 

il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Barbicinti, con domicilio eletto presso l'avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

 

per l’annullamento
della sentenza del TAR Lazio, sezione seconda, Ter n. 1071 del 1999;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2004 il Consigliere Aldo Fera; Uditi per le parti gli avv.ti Scorsone e Barbicinti come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Gli appellanti contestano la sentenza del TAR Lazio n. 1071 del 1999, che ha respinto il ricorso da loro proposto per l'annullamento della disposizione dirigenziale n. 173 del 9 marzo 1995, XX circoscrizione, con la quale gli era stato ingiunto di sospendere la lottizzazione, con l'immediata interruzione delle eventuali opere in corso ed il divieto di disporre con atto tra vivi dei suoli e delle opere eventualmente in corso.
Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale sull'unico presupposto costituito del frazionamento e della vendita di lotti di terreno inferiori ai minimi consentiti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente, in zona agricola, (articolo 11), in stretta applicazione della norma contenuta nell'articolo 1 della legge regionale Lazio n. 34 del 1974.
Gli appellanti ripropongono in questa sede la censura disattesa dal giudice di primo grado, secondo la quale non è sufficiente la mera vendita od il frazionamento di un terreno, senza ulteriori elementi che possano dimostrare in maniera non equivoca l'intenzione di edificare, per configurare l'ipotesi della lottizzazione abusiva sanzionata dall'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Gli appellanti concludono chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Resiste all’appello il Comune di Roma, che contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.

 

DIRITTO

 

L’appello proposto dai signori Bichiri è fondato.
Il provvedimento impugnato in primo grado, con il quale l'amministrazione comunale aveva ingiunto ai ricorrenti di sospendere una lottizzazione abusiva, è motivato unicamente con la circostanza di fatto del frazionamento e della vendita di lotti di terreno inferiori ai minimi consentiti dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente, in zona agricola, (articolo 11). Ciò, in stretta applicazione della norma contenuta nell'articolo 1 della legge regionale Lazio n. 34 del 1974, secondo la quale si ha lottizzazione abusiva anche allorchè vi sia la presenza di: "frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti;".
L'interpretazione restrittiva, che qualifica come lottizzazione abusiva il mero frazionamento e vendita di lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella minima stabilita dai piani regolatori per l'edificazione, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento delle circostanze di fatto, non può essere condivisa. In primo luogo perché l'automatismo insito in tale interpretazione si tradurrebbe in un divieto di frazionamento e vendita di terreni agricoli di dimensioni inferiori a quelli stabiliti dagli enti locali, che trasferirebbe la norma dalla materia dell'urbanistica, all'epoca di competenza concorrente tra lo Stato e la regione (articolo 117 della Costituzione), alla materia del regime della proprietà fondiaria, di competenza esclusiva dello Stato. In secondo luogo perché, l'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successiva a quella regionale di si discute, ha disciplinando ex novo l'istituto della lottizzazione abusiva, escludendo in ogni caso una applicazione automatica di criteri astratti normativamente predeterminati. Infatti, la norma sopravvenuta stabilisce che, qualora la trasformazione urbanistica venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti, gli elementi acquisiti dall'amministrazione debbano essere tali che "denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio."
Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza del presupposto di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita di un terreno, ma implica la ricostruzione di un quadro indiziario, sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti. Tutto ciò manca negli atti qui impugnati.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado. Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 giugno 2004, con l’intervento dei signori:

 

Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore

 

IL PRESIDENTE
f.to Emidio Frascione

 

L'ESTENSORE
f.to Aldo Fera

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 ottobre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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