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| n. 10-2004 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n.
6810
Pres. Frascione; Est. Fera
Bichiri (Avv.ti Scorsone e Zuardi Scorsone) c/ Comune di
Roma (Avv. Barbicinti) |
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Lottizzazione abusiva – accertamento ai sensi
dell’art. 18 legge n. 47/85 - frazionamento e vendita di
lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore
a quella minima stabilita dai piani regolatori per l'edificazione
– non è presupposto sufficiente a motivare l’ordine di sospensione
da parte della P.A.
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L'accertamento dell'esistenza del presupposto
del presupposto di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 non può essere affidato al mero riscontro del
frazionamento o della vendita di un terreno, ma implica
la ricostruzione di un quadro indiziario da cui sia possibile
desumere in maniera non equivoca 'la destinazione a scopo
edificatorio' degli atti posti in essere dalle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6810/04 REG.DEC.
N. 6681 REG.RIC.
ANNO 1999 |
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 6681 del 1999 proposto
dai signori Pasqualina e Mario Angelo Bichiri,
rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Scorsone e Caterina
Zuardi Scorsone , con domicilio eletto in Roma, via Alberico
II n. 10;
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CONTRO
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il Comune di Roma, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela
Barbicinti, con domicilio eletto presso l'avvocatura capitolina
in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
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per l’annullamento
della sentenza del TAR Lazio, sezione seconda, Ter n. 1071
del 1999;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2004 il Consigliere
Aldo Fera; Uditi per le parti gli avv.ti Scorsone e Barbicinti
come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Gli appellanti contestano la sentenza del
TAR Lazio n. 1071 del 1999, che ha respinto il ricorso da
loro proposto per l'annullamento della disposizione dirigenziale
n. 173 del 9 marzo 1995, XX circoscrizione, con la quale
gli era stato ingiunto di sospendere la lottizzazione, con
l'immediata interruzione delle eventuali opere in corso
ed il divieto di disporre con atto tra vivi dei suoli e
delle opere eventualmente in corso.
Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale
sull'unico presupposto costituito del frazionamento e della
vendita di lotti di terreno inferiori ai minimi consentiti
dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
generale vigente, in zona agricola, (articolo 11), in stretta
applicazione della norma contenuta nell'articolo 1 della
legge regionale Lazio n. 34 del 1974.
Gli appellanti ripropongono in questa sede la censura disattesa
dal giudice di primo grado, secondo la quale non è sufficiente
la mera vendita od il frazionamento di un terreno, senza
ulteriori elementi che possano dimostrare in maniera non
equivoca l'intenzione di edificare, per configurare l'ipotesi
della lottizzazione abusiva sanzionata dall'articolo 18
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Gli appellanti concludono chiedendo, in riforma della sentenza
di cui all’epigrafe, l'accoglimento del ricorso di primo
grado.
Resiste all’appello il Comune di Roma, che contesta la fondatezza
delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell’appello.
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DIRITTO
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L’appello proposto dai signori Bichiri è
fondato.
Il provvedimento impugnato in primo grado, con il quale
l'amministrazione comunale aveva ingiunto ai ricorrenti
di sospendere una lottizzazione abusiva, è motivato unicamente
con la circostanza di fatto del frazionamento e della vendita
di lotti di terreno inferiori ai minimi consentiti dalle
norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale
vigente, in zona agricola, (articolo 11). Ciò, in stretta
applicazione della norma contenuta nell'articolo 1 della
legge regionale Lazio n. 34 del 1974, secondo la quale si
ha lottizzazione abusiva anche allorchè vi sia la presenza
di: "frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti
urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori
a quelli minimi previsti da tali strumenti;".
L'interpretazione restrittiva, che qualifica come lottizzazione
abusiva il mero frazionamento e vendita di lotti di terreno
in zona agricola di superficie inferiore a quella minima
stabilita dai piani regolatori per l'edificazione, indipendentemente
da ogni ulteriore accertamento delle circostanze di fatto,
non può essere condivisa. In primo luogo perché l'automatismo
insito in tale interpretazione si tradurrebbe in un divieto
di frazionamento e vendita di terreni agricoli di dimensioni
inferiori a quelli stabiliti dagli enti locali, che trasferirebbe
la norma dalla materia dell'urbanistica, all'epoca di competenza
concorrente tra lo Stato e la regione (articolo 117 della
Costituzione), alla materia del regime della proprietà fondiaria,
di competenza esclusiva dello Stato. In secondo luogo perché,
l'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, successiva
a quella regionale di si discute, ha disciplinando ex novo
l'istituto della lottizzazione abusiva, escludendo in ogni
caso una applicazione automatica di criteri astratti normativamente
predeterminati. Infatti, la norma sopravvenuta stabilisce
che, qualora la trasformazione urbanistica venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti,
del terreno in lotti, gli elementi acquisiti dall'amministrazione
debbano essere tali che "denuncino in modo non equivoco
la destinazione a scopo edificatorio."
Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza del presupposto
di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento
o della vendita di un terreno, ma implica la ricostruzione
di un quadro indiziario, sulla scorta degli elementi indicati
nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera
non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli
atti posti in essere dalle parti. Tutto ciò manca negli
atti qui impugnati.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese dei
due gradi del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l'effetto, annulla
il provvedimento impugnato in primo grado. Compensa tra
le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
dell’8 giugno 2004, con l’intervento dei signori:
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Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
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IL PRESIDENTE
f.to Emidio Frascione
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L'ESTENSORE
f.to Aldo Fera
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 ottobre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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