| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n.
6808
Pres. Elefante; Est. Buonvino
Comune di BRINDISI, (Avv. Musci) c/ My Anna Rita (Avv. Durano).
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Pubblico impiego – dichiarazione di decadenza
per prolungata assenza – art. 127 lett.c) d.p.r. n. 3 del
1957 – attività non meramente dichiarativa ma discrezionale.
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Nella dichiarazione di decadenza dall’impiego
per prolungata assenza, l'automatismo previsto dall'art.
127, lett. c), d.p.r. n. 3 del 1957, non esonera l‘Amministrazione
dall'onere di valutare l'esistenza di particolari circostanze
che abbiano reso non volontario l'inadempimento dell'obbligo
della prestazione lavorativa, poiché il carattere della
volontarietà deve essere valutato non solo con riferimento
al fatto dell'assenza, ma a tutte le circostanze di contorno
tenuto conto delle caratteristiche del rapporto e degli
specifici doveri che lo connotano, delle norme che lo disciplinano,
della giustificabilità o meno dell'assenza in relazione
alla peculiare patologia del dipendente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6808/04 REG.DEC.
N. 4449 REG.RIC.
ANNO 1999 |
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 4449/1999, proposto
dal Comune di BRINDISI, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco MUSCI, con il
quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico
92, presso l’avv. Paolo CARNESCHI,
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contro
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MY Anna Rita, costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo DURANO, con il
quale elettivamente domicilia in Roma, via L. Mantegazza
24, presso il Cav. Luigi GARDIN,
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per la riforma
della sentenza del TAR della Puglia, Sezione di Lecce 11
febbraio 1999, n. 141;
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visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti di causa;
vista l’ordinanza della Sezione 18 giugno 1999, n. 1303;
relatore, alla pubblica udienza del 25 giugno 2004, il Consigliere
Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti Francesco
MUSCI e Lorenzo DURANO. Ritenuto e considerato in fatto
e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1) – È impugnata la sentenza con cui il TAR
ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata per
l’annullamento del provvedimento 16 ottobre 1996, n. 855,
con il quale la Giunta municipale di Brindisi ha dichiarato
la predetta decaduta dal servizio ai sensi degli artt. 127
del TU n. 3/1957 e 130 del R.O. comunale, per prolungata
assenza arbitraria dal servizio; con lo stesso provvedimento
è stato anche disposto il recupero – pure contestato – delle
somme indebitamente elargite nelle more della sua adozione.
Per il TAR, la P.A., da un lato, non avrebbe tenuto nel
debito conto la peculiare natura della patologia psichica
che affliggeva la medesima;
dall’altro, non avrebbe adeguatamente valutato la giustificazioni
addotte, che non apparivano manifestamente inattendibili;
e, sotto il secondo dei profili ora detti, non avrebbe assegnato
sufficiente rilevanza al fatto che a mezzo di altro dipendente
l’interessata avrebbe fatto, comunque, pervenire al Comune,
nel febbraio del 1996, la prescritta certificazione medica.
In definitiva, secondo i primi giudici, il provvedimento
impugnato era da ritenere illegittimo in quanto la P.A.
avrebbe dovuto, in modo più confacente (e dopo aver proceduto
agli adeguati approfondimenti e valutazioni volti a verificare
l’attendibilità delle giustificazioni addotte a seguito
di diffida, che non risultavano essere mere affermazioni
di principio prive di alcun riscontro in fatto), avviare,
all’occorrenza, una procedura volta all’adozione della più
confacente dispensa per motivi di salute, anziché limitare
la propria attenzione al solo fatto obiettivo dell’assenza
ed a non conferenti valutazioni di ordine soggettivo-disciplinare,
da cui non sarebbero emersi elementi comprovanti, al di
là di ogni ragionevole dubbio, l’intento della dipendente
di sottrarsi indebitamente agli obblighi di servizio.
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2) – Per l’Amministrazione appellante la
sentenza sarebbe erronea ed andrebbe, perciò, riformata,
in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici,
sarebbero stati presenti, nella specie, tutti i requisiti
per dare corso al contestato provvedimento decadenziale.
Resiste l’appellata, che insiste, nelle proprie difese,
per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza
appellata e ribadisce le censure, non esaminate, di violazione
dell’art. 130 del R.O. comunale per omessa acquisizione
del parere della Commissione Consultiva per il Personale
e di omessa previa diffida all’interessata medesima.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi
assunti difensivi.
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DIRITTO
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1) - È impugnata, dal Comune di Brindisi,
la sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso proposto
dall’odierna appellata per l’annullamento del provvedimento
16 ottobre 1996, n. 855, con il quale la Giunta municipale
del Comune appellante ha dichiarato la predetta decaduta
dal servizio ai sensi degli artt. 127 del TU n. 3/1957 e
130 del R.O. comunale, per prolungata assenza arbitraria
dal servizio; con lo stesso provvedimento è stato anche
disposto il recupero – pure contestato – delle somme indebitamente
elargite nelle more della sua adozione.
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2) - Giova premettere, in linea di fatto,
che l’interessata era stata diffidata a riprendere immediato
servizio ed a giustificare, per iscritto, la propria prolungata
assenza (che si protraeva dal 12 dicembre 1996) con nota
dell’Amministrazione 22 gennaio 1996, n. 4973.
In risposta, l’interessata ha precisato, con nota del 25
gennaio, che la propria assenza era dovuta ad un accertato
stato di “depressione reattiva”, regolarmente diagnosticatole;
inviava, a comprova, apposito certificato medico del 12
dicembre 1995.
Subito dopo faceva pervenire una nuova certificazione, attestante
il medesimo stato depressivo, valida dal 29 gennaio al 17
febbraio 1996; la P.A. procedeva ad apposita visita fiscale
che confermava la sussistenza dei presupposti per protrarre
l’assenza fino alla data ora detta.
Non seguivano ulteriori formali iniziative della dipendente.
Con nota del 3 aprile 1996, n. 26147, la P.A. segnalava
all’interessata, ancora una volta, il carattere ingiustificato
dell’assenza - che si protraeva dal 18 febbraio 1996 - in
quanto non accompagnata da nuove certificazioni.
Dal contenuto di tale nota emerge, peraltro, che l’interessata,
per le vie brevi, aveva segnalato alla P.A. di aver fatto
pervenire presso gli uffici amministrativi ulteriore certificazione,
affidata ad un collega dell’ufficio;
in proposito, infatti, la P.A. chiedeva all’interessata,
oltre al motivo dell’assenza dal servizio, anche il mezzo
mediante il quale la medesima avrebbe inoltrato la predetta
giustificazione, indicando la data, il soggetto mediante
il quale la stessa sarebbe stata recapitata, nonché il nome
del dipendente che avrebbe ricevuto il documento; veniva
assegnato, per la risposta, il termine di giorni 15, con
l’avvertimento che, in caso contrario, sarebbero stati adottati
i provvedimenti del caso.
Alla nota ora detta non seguiva risposta.
Con nota in data 4 luglio 1996 l’interessata chiedeva, invece,
di essere collocata in aspettativa per infermità per sei
mesi, sempre per sindrome depressiva.
L’Amministrazione, nel fare seguito alla predetta nota del
3 aprile 1996 ed all’assenza ingiustificata, a far tempo
dal 18 febbraio 1996, in essa segnalata, ed in risposta
alla richiesta di collocamento in aspettativa dell’interessata,
comunicava, con nota 16 luglio 1996, n. 48083, che, non
avendo la dipendente medesima prodotto le giustificazioni
già chieste per la prolungata assenza dal servizio, sarebbe
stata attivata la procedura di decadenza dall’impiego.
Controdeduceva - con nota del 30 luglio 1996 inviata, per
conto dell’interessata, dall’avv. Pronat - l’odierna appellata,
segnalando che la stessa sindrome depressiva di cui soffriva
sarebbe stata all’origine del suo comportamento omissivo;
e ciò sia per l’uso necessitato di psicofarmaci, sia in
quanto, tra i sintomi conclamati della malattia, vi sarebbe
stato lo scarso, se non nullo, interesse per i problemi
ordinari, apatia, scarsa capacità di autodeterminazione,
indifferenza, insomma, verso il mondo esterno.
La P.A. sentiva, poi, il dipendente – nel frattempo, indicato
- che avrebbe prodotto la certificazione medica nel mese
di febbraio 1996; lo stesso precisava: “il sottoscritto
Fedele Vincenzo dichiara di aver ricevuto certificazione
medica che mi è stata consegnata dall’avvocato relativa
alla signora My Annarita risalente al mese di febbraio 1996
e depositata presso l’ufficio archivio del Comune”.
Con il provvedimento impugnato in primo grado l’Amministrazione,
richiamate le predette circostanze, ritenuto che tale prolungata
assenza dal servizio richiedesse una severa valutazione
delle circostanze di luogo e di tempo citate nella nota
dell’avv. Pronat, anche alla luce del fatto che, comunque,
non risultava dimostrato il fatto di aver prodotto realmente
la certificazione della quale, tra l’altro, il dipendente
incaricato della consegna non avrebbe conosciuto il contenuto
e, quindi, l’eventuale periodo di riferimento, ritenuto
il carattere ricognitivo e vincolato inerente alla disciplina
normativa sulla decadenza dall’impiego per assenza arbitraria,
riconducibile immediatamente al comportamento concludente
della dipendente, ne dichiarava la decadenza dal servizio.
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3) – Fatte queste premesse in linea di fatto,
va osservato che, nella materia oggetto della presente controversia,
è stato ritenuto, tra l’altro, che il provvedimento di decadenza
dall'impiego, ai sensi del menzionato art. 127 t.u. n. 3/1957,
ha fondamento nella volontà dell'impiegato di sottrarsi
ai doveri d'ufficio, volontà implicita nell'assenza per
un periodo superiore a quindici giorni; tuttavia, tale volontà
non deve essere valutata solo con riferimento al fatto dell'assenza,
ma a tutte le circostanze di contorno in cui essa si è formata,
tenuto conto delle caratteristiche dei singoli rapporti
e degli specifici doveri che li connotano, delle norme che
li disciplinano, della giustificabilità o meno dell'assenza,
dell'effettività della volontà di abbandonare il servizio,
non proseguendo il rapporto, risultante da atti concordanti
ed univoci (cfr., tra le altre, Sez. VI, 3 giugno 2002,
n. 3077).
E che l'art. 127, lett. c), d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3,
prevede che il pubblico dipendente viene dichiarato decaduto
dall'impiego quando, senza giustificato motivo, non assuma
o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero
rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore
a quindici giorni; presupposto per l'applicazione della
norma è che l'assenza, protrattasi per oltre quindici giorni,
sia priva di “giustificato motivo”; secondo un costante
orientamento, ai fini della comminatoria della decadenza
occorre un comportamento volontario dell'impiegato di sottrarsi
ai doveri del suo ufficio (C. Stato, sez. IV, 3 novembre
1982, n. 711); da ricercare, in concreto, dall'insieme delle
circostanze in cui essa è avvenuta (C. Stato, sez. VI, 4
luglio 1988, n. 895).
L'automatismo che l'art. 127, lett. c), d.p.r. n. 3 del
1957 collega alla declaratoria di decadenza dall'impiego,
anche se è di regola connesso all'inottemperanza alla diffida
o al fatto dell'assenza dal servizio, non esonera peraltro
l'amministrazione dall'onere di valutare l'esistenza di
particolari circostanze che abbiano reso non volontario
l'inadempimento dell'obbligo della prestazione lavorativa
(C. Stato, sez. IV, 5 ottobre 1998, n. 1271).
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4) – Ciò posto, militerebbero, a sostegno
dell’operato amministrativo, ad avviso del Comune appellante,
il fatto:
a) - che l’interessata, dopo aver fatto pervenire certificazione
medica utile fino al 17 febbraio 1996, non abbia, successivamente,
fornito apporto documentale alcuno atto a giustificare la
propria prolungata assenza successivamente alla data ora
detta;
b) - che, pur invitata, con nota del 3 aprile 1996, a giustificare
quanto indicato per le vie brevi circa le reali modalità
di consegna della certificazione che sarebbe stata effettuata
a cura di un collega, l’interessata ha omesso di fornire
risposta alcuna;
c) – che, anche successivamente alla comunicazione di avvio
del procedimento volto alla declaratoria di decadenza, l’interessata
non è stata in grado di comprovare il fatto che, dopo il
17 febbraio 1996, avrebbe, a mezzo del predetto collega,
provveduto a certificare ulteriormente e validamente la
propria assenza, non essendo stato, quest’ultimo, in grado
di precisare la data della consegna né, soprattutto, di
far cenno ai contenuti (peraltro, logicamente riservati)
del certificato e, in particolare, alla durata del periodo
di riposo in esso prescritto (e ciò non senza considerare
che presso gli uffici comunali la certificazione in parola
– che al collega dell’interessata sarebbe stata consegnata,
come indicato solo nella dichiarazione sottoscritta dal
Daniele il 18 settembre 1996, dal difensore della dipendente
- non risulta rinvenuta);
d) – che, nella specie, pur sostanzialmente diffidata a
riprendere servizio con la nota del 3 aprile 1996, l’interessata
si è astenuta, per altri tre mesi, dal fornire giustificazione
alcuna in merito alla propria assenza dal servizio (sul
punto, è da notare che l’appellata ribadisce, in questa
sede, la censura di difetto di previa notificazione di diffida
che affliggerebbe il provvedimento in esame; sennonché la
stessa non ha svolto, in proposito, alcun motivo di appello
incidentale volto a contestare la pronuncia stessa laddove,
alla fine di pagina 5, gli stessi primi giudici danno atto,
in effetti, che la diffida è, effettivamente, intervenuta).
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4) - Sennonché, sorreggono validamente le
valutazioni operate dal TAR, il fatto:
a) – che, pur conoscendo il precario stato di salute psichica
dell’interessata (appurato anche con apposita visita fiscale
nel mese di febbraio del 1996), ribadito in più occasioni
e in più di un’occasione certificato, non di meno la P.A.
non abbia inteso effettuare alcun nuovo accertamento delle
reali condizioni di salute dell’interessata, tanto più in
presenza di una espressa richiesta, da parte della medesima,
di essere collocata in aspettativa per motivi di salute;
b) – che la stessa Amministrazione non contesta la sussistenza
di tale grave situazione di disagio psichico;
c) – che, non di meno, ha omesso ogni valutazione (suffragabile,
se del caso, mediante apposita visita specialistica) volta
ad accertare se, nel caso concreto, gli atteggiamenti apparentemente
omissivi e di manifestato disinteresse al rapporto di servizio
non potessero essere frutto proprio del disagio psichico
come sopra a più riprese certificato;
d) – che la stessa P.A. non adduce, a supporto delle proprie
scelte, altri concordanti ed univoci elementi fattuali o
almeno sintomatici atti a confortare la certezza circa la
volontà della dipendente di sottrarsi volontariamente e
consapevolmente al rapporto d’impiego.
In definitiva, sulla base di tali premesse e, in particolare,
dei riferimenti giurisprudenziali anzidetti, che il Collegio
condivide, è da escludere che l’operato dell’Amministrazione,
in presenza della semplice assenza del dipendente dal servizio
per un periodo minimo predeterminato, costituisca necessariamente
attività meramente dichiarativa e a carattere vincolato
e non discrezionale, sottratta, quindi, ad ogni possibile
apprezzamento laddove sussistano, come nella specie, concreti
elementi atti a far dubitare della concreta volontà del
dipendente di sottrarsi agli oneri di servizio e relative
prestazioni lavorative; volontà da valutarsi non solo, come
cennato, con riferimento al fatto dell'assenza, ma a tutte
le circostanze di contorno in cui essa si è formata, tenuto
conto delle caratteristiche del rapporto e degli specifici
doveri che lo connotano, delle norme che lo disciplinano,
della giustificabilità o meno dell'assenza in relazione
alla peculiare patologia – oggettivamente nota all’Amministrazione
- sofferta dalla dipendente, dell'effettività della volontà
di abbandonare il servizio - non proseguendo il rapporto
- risultante da atti concordanti ed univoci.
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5) – Per tali motivi l’appello in epigrafe
appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate
tra le parti.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese del grado compensate.
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Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma il 25 giugno 2004 dal
Collegio costituito dai Sigg.ri:
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AGOSTINO ELEFANTE–Presidente
RAFFAELE CARBONI - Consigliere
PAOLO BUONVINO-Consigliere est.
MARZIO B R A N C A - Consigliere
ANIELLO CERRETO - Consigliere
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IL PRESIDENTE
f.to Agostino Elefante
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L'ESTENSORE
f.to Paolo Buonvino
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20 ottobre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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