| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n.
6803
Pres. Iannotta, Est. Corradino
Rubini, Roseto, Bruni, Masciale (avv. Lorenzoni) c/ - Unità
Sanitaria Locale Bari/9, ora A.U.S.L. Bari/4 (Avv. Di Girolamo).
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Pubblico impiego – personale addetto ai servizi
di integrazione scolastica di soggetti portatori di handicap
– disciplina contrattuale applicabile - non assimilabile
agli insegnanti - inapplicabilità dell’art. 36 del D.P.R.
25 giugno 1983 n. 347.
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Gli educatori comunali di scuola integrata,
il cui rapporto funzionale ed operativo è affidato alle
UU.SS.LL., non rivestendo lo status di veri e propri docenti
ma realizzando un servizio accessorio diretto all’inserimento
socio-scolastico di portatori di handicap, non possono invocare
l’applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 25 giugno 1983 n.
347 contenente disposizioni programmatiche di impegno, per
le Amministrazioni locali, ad omogeneizzare il trattamento
normativo del personale insegnante addetto alle istituzioni
scolastiche da loro gestite all’analogo trattamento dei
docenti statali.
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REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 6803/04 REG.DEC.
N. 9721 REG.RIC.
ANNO 1998
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso n. 9721/98 R.G. proposto
dai Signori Angela Rubini, Giuseppina Loseto,
Concetta Bruni e Pietro Masciale, rappresentati
e difesi dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso, e con questi
elettivamente domiciliati in Roma, Via Paisiello n. 40;
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CONTRO
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- Unità Sanitaria Locale Bari/9, ora
A.U.S.L. Bari/4, in persona del Direttore Generale pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Digirolamo, ed
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv.
Fabio Lorenzoni, Via del Viminale n. 43;
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nonché - Comune di Bari, in persona
del Sindaco p.t., non costituito; - Regione Puglia, in persona
del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita;
- Ministero della Sanità, (attualmente Ministero
della salute) in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- Scuola Media Statale “A. Moro” in S. Spirito, in
persona del preside p.t., non costituita;
- Scuola Media Statale “U. Fraccacreta” in Palese,
in persona del preside p.t., non costituita;
- Circolo Didattico Scuola Elementare Statale “CEP III”,
in persona del Direttore Didattico p.t., non costituito,
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per la riforma
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Bari, sezione
seconda, n. 95/98, pubblicata in data 17 gennaio 1998.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio della Unità Sanitaria
Locale Bari/9, ora A.U.S.L. Bari/4 e del Ministero della
Sanità;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino
; Uditi alla pubblica udienza del 18.5.2004 gli avv.ti Lorusso
e l’avv. dello Stato Giacobbe come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con sentenza n. 95 del 17 gennaio 1998, il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari,
sezione seconda, rigettò, previa riunione, i ricorsi con
cui i ricorrenti indicati in epigrafe avevano chiesto l’accertamento
del diritto al riconoscimento del trattamento giuridico
ed economico conforme a quello stabilito dalla l. r. n.
16 del 9 giugno 1987, sotto ogni profilo del rapporto, e
l’annullamento degli atti e comportamenti a ciò ostativi
assunti dall’Unità Sanitaria Locale Bari/9, ora A.U.S.L.
Bari/4.
Avverso la predetta decisione proponevano rituale appello
i sigg.ri Rubini Angela, Loseto Giuseppina, Bruni Concetta
e Masciale Pietro, deducendo, nel merito, l’erroneità della
sentenza.
Si è costituita l’Unità Sanitaria Locale Bari/9, ora A.U.S.L.
Bari/4 per resistere all’appello.
Si è, altresì, costituito il Ministero della Sanità.
Non si sono costituiti il Comune di Bari, la Regione Puglia,
la Scuola Media Statale “A.Moro” in S. Spirito, la Scuola
Media Statale “U. Fraccacreta” in Palese e il Circolo Didattico
Scuola Elementare Statale “CEP III”.
Alla pubblica udienza del 18.5.2004 la causa è stata chiamata
e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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L’appello è infondato.
I ricorrenti, assegnati al ruolo speciale di cui alla legge
regionale n. 16/87 presso la U.S.L. BA/9, confluita nella
A.U.S.L. BA/4, con la sesta qualifica funzionale, lamentano
l’erronea valutazione, ad opera del giudice di primo grado,
della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.
In particolare, i sigg.ri Rubini, Loseto, Bruni e Masciale
ritengono di doversi considerare come insegnanti educatori
soggetti alla disciplina contrattuale del personale dipendente
dagli enti locali, con particolare riferimento all’orario
lavorativo da osservare, e non invece, come ritenuto dal
T.A.R., equiparati al personale sanitario alle dipendenze
delle UU.SS.LL.
La censura è infondata.
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, la
gestione operativa del personale addetto ai servizi di integrazione
scolastica dei soggetti portatori di handicap, inserito
in un ruolo speciale e separato rispetto ai restanti dipendenti
comunali, è rimessa agli organi delle UU.SS.LL., che regolano
funzionalmente il rapporto.
Ne consegue che al suddetto personale non può estendersi,
come preteso dagli appellanti, il disposto delle norme contrattuali
riguardanti il personale insegnante addetto alle istituzioni
scolastiche gestite dagli enti locali o dipendente da queste
ultime ma impiegato presso istituti statali. Sul punto,
infatti, la giurisprudenza di questa Sezione ha già precisato
che l’art. 36 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, il quale
contiene disposizioni programmatiche, pur se immediatamente
cogenti, di impegno, per le Amministrazioni locali, ad omogeneizzare,
introducendo apposite norme nel proprio ordinamento, il
trattamento normativo del personale insegnante addetto alle
istituzioni scolastiche da loro gestite all’analogo trattamento
dei docenti statali, non è applicabile agli educatori comunali
di scuola integrata, i quali non rivestono lo status di
veri e propri docenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno
1987, n. 377). Ciò in quanto le “insegnanti-educatrici”
di cui alla legge regionale n. 16 del 1987, per le specifiche
mansioni svolte, non realizzano attività di insegnamento,
ma un servizio accessorio diretto all’inserimento socio-scolastico
di portatori di handicap. Va, pertanto, condivisa la decisione
del T.A.R. di considerare legittima l’applicazione della
generale disciplina dell’orario di lavoro vigente per i
dipendenti delle UU.SS.LL., pari a 36 ore settimanali, anche
con riguardo alle modalità di verifica delle presenze, ed
alla concreta utilizzazione nelle ore residue rispetto a
quelle da svolgere a diretto contatto con gli alunni.
Né il Collegio rileva che, per quanto considerato, possa
ravvisarsi il requisito della non manifesta infondatezza
con riguardo alla lamentata illegittimità costituzionale
della legge regionale n. 16/87, nella parte in cui affida
alle UU.SS.LL. poteri di gestione del personale appartenente
al ruolo speciale da essa istituito, per violazione del
principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
E’, infatti, rispettoso di tale ultimo principio prevedere
che gli enti sanitari regolino le prestazioni di detti impiegati,
tenendo conto sia della loro professionalità che delle esigenze
organizzative e di servizio dell’Amministrazione.
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2. Alla luce delle suesposte considerazioni,
ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.
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3. Sussistono, comunque, giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 18.5.2004,
con l'intervento dei sigg.ri
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Raffaele Iannotta presidente,
Corrado Allegretta consigliere,
Chiarenza Millemaggi Cogliani consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere
Michele Corradino consigliere estensore,
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IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta
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L'ESTENSORE
f.to Michele Corradino
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 ottobre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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