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n. 10-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 6803
Pres. Iannotta, Est. Corradino
Rubini, Roseto, Bruni, Masciale (avv. Lorenzoni) c/ - Unità Sanitaria Locale Bari/9, ora A.U.S.L. Bari/4 (Avv. Di Girolamo).


Pubblico impiego – personale addetto ai servizi di integrazione scolastica di soggetti portatori di handicap – disciplina contrattuale applicabile - non assimilabile agli insegnanti - inapplicabilità dell’art. 36 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347.

Gli educatori comunali di scuola integrata, il cui rapporto funzionale ed operativo è affidato alle UU.SS.LL., non rivestendo lo status di veri e propri docenti ma realizzando un servizio accessorio diretto all’inserimento socio-scolastico di portatori di handicap, non possono invocare l’applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 contenente disposizioni programmatiche di impegno, per le Amministrazioni locali, ad omogeneizzare il trattamento normativo del personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche da loro gestite all’analogo trattamento dei docenti statali.


REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 6803/04 REG.DEC.
N. 9721 REG.RIC.
ANNO 1998

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso n. 9721/98 R.G. proposto
dai Signori Angela Rubini, Giuseppina Loseto, Concetta Bruni e Pietro Masciale, rappresentati e difesi dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso, e con questi elettivamente domiciliati in Roma, Via Paisiello n. 40;

 

CONTRO

 

- Unità Sanitaria Locale Bari/9, ora A.U.S.L. Bari/4, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Digirolamo, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Fabio Lorenzoni, Via del Viminale n. 43;

 

nonché - Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., non costituito; - Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita;
- Ministero della Sanità, (attualmente Ministero della salute) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- Scuola Media Statale “A. Moro” in S. Spirito, in persona del preside p.t., non costituita;
- Scuola Media Statale “U. Fraccacreta” in Palese, in persona del preside p.t., non costituita;
- Circolo Didattico Scuola Elementare Statale “CEP III”, in persona del Direttore Didattico p.t., non costituito,

 

per la riforma
Della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Bari, sezione seconda, n. 95/98, pubblicata in data 17 gennaio 1998.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio della Unità Sanitaria Locale Bari/9, ora A.U.S.L. Bari/4 e del Ministero della Sanità;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino
; Uditi alla pubblica udienza del 18.5.2004 gli avv.ti Lorusso e l’avv. dello Stato Giacobbe come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con sentenza n. 95 del 17 gennaio 1998, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione seconda, rigettò, previa riunione, i ricorsi con cui i ricorrenti indicati in epigrafe avevano chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento giuridico ed economico conforme a quello stabilito dalla l. r. n. 16 del 9 giugno 1987, sotto ogni profilo del rapporto, e l’annullamento degli atti e comportamenti a ciò ostativi assunti dall’Unità Sanitaria Locale Bari/9, ora A.U.S.L. Bari/4.
Avverso la predetta decisione proponevano rituale appello i sigg.ri Rubini Angela, Loseto Giuseppina, Bruni Concetta e Masciale Pietro, deducendo, nel merito, l’erroneità della sentenza.
Si è costituita l’Unità Sanitaria Locale Bari/9, ora A.U.S.L. Bari/4 per resistere all’appello.
Si è, altresì, costituito il Ministero della Sanità.
Non si sono costituiti il Comune di Bari, la Regione Puglia, la Scuola Media Statale “A.Moro” in S. Spirito, la Scuola Media Statale “U. Fraccacreta” in Palese e il Circolo Didattico Scuola Elementare Statale “CEP III”.
Alla pubblica udienza del 18.5.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

 

L’appello è infondato.
I ricorrenti, assegnati al ruolo speciale di cui alla legge regionale n. 16/87 presso la U.S.L. BA/9, confluita nella A.U.S.L. BA/4, con la sesta qualifica funzionale, lamentano l’erronea valutazione, ad opera del giudice di primo grado, della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro. In particolare, i sigg.ri Rubini, Loseto, Bruni e Masciale ritengono di doversi considerare come insegnanti educatori soggetti alla disciplina contrattuale del personale dipendente dagli enti locali, con particolare riferimento all’orario lavorativo da osservare, e non invece, come ritenuto dal T.A.R., equiparati al personale sanitario alle dipendenze delle UU.SS.LL.
La censura è infondata.
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, la gestione operativa del personale addetto ai servizi di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, inserito in un ruolo speciale e separato rispetto ai restanti dipendenti comunali, è rimessa agli organi delle UU.SS.LL., che regolano funzionalmente il rapporto.
Ne consegue che al suddetto personale non può estendersi, come preteso dagli appellanti, il disposto delle norme contrattuali riguardanti il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali o dipendente da queste ultime ma impiegato presso istituti statali. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Sezione ha già precisato che l’art. 36 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, il quale contiene disposizioni programmatiche, pur se immediatamente cogenti, di impegno, per le Amministrazioni locali, ad omogeneizzare, introducendo apposite norme nel proprio ordinamento, il trattamento normativo del personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche da loro gestite all’analogo trattamento dei docenti statali, non è applicabile agli educatori comunali di scuola integrata, i quali non rivestono lo status di veri e propri docenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 1987, n. 377). Ciò in quanto le “insegnanti-educatrici” di cui alla legge regionale n. 16 del 1987, per le specifiche mansioni svolte, non realizzano attività di insegnamento, ma un servizio accessorio diretto all’inserimento socio-scolastico di portatori di handicap. Va, pertanto, condivisa la decisione del T.A.R. di considerare legittima l’applicazione della generale disciplina dell’orario di lavoro vigente per i dipendenti delle UU.SS.LL., pari a 36 ore settimanali, anche con riguardo alle modalità di verifica delle presenze, ed alla concreta utilizzazione nelle ore residue rispetto a quelle da svolgere a diretto contatto con gli alunni.
Né il Collegio rileva che, per quanto considerato, possa ravvisarsi il requisito della non manifesta infondatezza con riguardo alla lamentata illegittimità costituzionale della legge regionale n. 16/87, nella parte in cui affida alle UU.SS.LL. poteri di gestione del personale appartenente al ruolo speciale da essa istituito, per violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione. E’, infatti, rispettoso di tale ultimo principio prevedere che gli enti sanitari regolino le prestazioni di detti impiegati, tenendo conto sia della loro professionalità che delle esigenze organizzative e di servizio dell’Amministrazione.

 

2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.

 

3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 18.5.2004, con l'intervento dei sigg.ri

 

Raffaele Iannotta presidente,
Corrado Allegretta consigliere,
Chiarenza Millemaggi Cogliani consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere
Michele Corradino consigliere estensore,

 

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta

 

L'ESTENSORE
f.to Michele Corradino

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 ottobre 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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