| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n.
6838
Pres. Frascione – Est. Marchitiello
Comune di Rivoli (Avv. Videtta) c/ Di Croce Avernino (Avv.ti
Dal Piaz, Gallenca e Contaldi) |
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Enti locali – presidente del consiglio comunale
– revoca dell’incarico – motivi – candidatura alle elezioni
regionali in schieramento politico da quello di originaria
appartenenza – mancata partecipazione a consiglio comunale
convocato da esso presidente del consiglio comunale – illegittimità
della revoca
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Ove uno statuto comunale preveda che “per
gravi e comprovati motivi il presidente e il vice presidente
possono essere revocati dal consiglio comunale”, i gravi
e comprovati motivi debbono riferirsi alle violazioni commesse
nell’esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente
del consiglio comunale, tra i quali spicca quello di rivestire
un ruolo di garanzia per tutte le parti politiche presenti
nel consiglio comunale. E violazioni qualificabili come
gravi possono essere solo le azioni o le omissioni che violino
tale dovere di garanzia ovvero compromettano in modo grave
l’attività istituzionale del consiglio, in quanto concretizzano
disfunzioni sul piano organizzativo (nella specie, la motivazione
del provvedimento di revoca faceva riferimento alla “rottura
del rapporto di fiducia istituzionale che deve, in maniera
continua, sussistere tra il consiglio comunale e il suo
presidente” e rilevava che la carica dovrebbe avere “la
fiducia dell’intero consiglio comunale o perlomeno della
sua maggioranza”: ad avviso della Sezione, tale motivazione
denuncia chiaramente la sua ispirazione politica, determinata
dal mutamento di schieramento politico operato dal ricorrente
in quanto candidatosi alle elezioni regionali per un partito
diverso da quello per cui era stato eletto nel consiglio
comunale).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 1746/2001 proposto
dal
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Comune di Rivoli, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Paolo Videtta,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Campo dei Fiori, n. 24,
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CONTRO
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Di Croce Avernino, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Claudio Del Piaz, Giuseppe Gallenca
e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo
in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63,
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Campanella Giovanni, non costituito,
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per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. del Piemonte, 2^ Sezione, del
17.11.2000, n. 1196;
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Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16.3.2004, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.ti Videtta, Contaldi e Gallenca, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Comune di Rivoli, con la deliberazione
del consiglio comunale 25.5.2000, revocava al prof. Severnino
Di Croce l’incarico di presidente del Consiglio comunale
conferitogli in applicazione dell’art. 31, comma 3 bis,
della legge 9.6.1990, n. 142 (oggi art. 39 T.U. approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il prof. Di Croce con il ricorso n. 1545/2000 impugnava
tale deliberazione.
Con successivo ricorso n. 1737/2000, il prof. Di Croce impugnava
la nomina del dott. Campanella Giovanni a presidente del
Consiglio comunale.
Il prof. Di Croce proponeva motivi aggiunti al ricorso n.
1545.
Il Comune di Rivoli si costituiva nei due giudizi, opponendosi
all’accoglimento dei ricorsi.
Il T.A.R. del Piemonte, 2^ Sezione, con la sentenza del
17.11.2000, n. 1196, previa riunione, accoglieva i due ricorsi
annullando gli atti impugnati.
Il Comune di Rivoli propone appello avverso tale sentenza,
deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Resiste all’appello il prof. Di Croce che chiede la conferma
della sentenza appellata.
All’udienza del 16.3.2004, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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1. - Il Comune di Rivoli appella la sentenza
del 17.11.2000, n. 1196, con la quale la II Sezione del
T.A.R. del Piemonte ha accolto il ricorso proposto dal prof.
Avernino Di Croce e ha annullato la deliberazione del consiglio
comunale del predetto ente del 25.5.2000.
Con tale deliberazione era stata revocata al ricorrente
la carica di presidente del consiglio comunale.
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2. - Giova premettere brevi cenni sui fatti
come esposti dall’appellato prof. Di Croce, convalidati
dagli atti della controversia e, comunque, non confutati
dal Comune di Rivoli.
Il prof. Di Croce, presidente del Consiglio comunale di
Rivoli, in occasione della consultazione elettorale del
16.4.2000 per il rinnovo dei consigli regionali delle quindici
regioni a statuto ordinario, si candidava come consigliere
regionale della Regione Abruzzo per un partito diverso dallo
schieramento per il quale era stato eletto consigliere comunale
del Comune di Rivoli.
Il Sindaco di Rivoli e sedici consiglieri comunali dello
stesso Gruppo consiliare del prof. Di Croce, dopo avere
invano invitato l’interessato a dimettersi da presidente
del consiglio comunale, con la nota del 5.5.2000, n. 1808,
ne chiedevano la revoca dalla carica, allegando una proposta
di deliberazione, con richiamo all’art. 8, comma 8, dello
Statuto comunale, fondata sui seguenti motivi:
a.- “rottura del rapporto di fiducia politica ed istituzionale
che deve, in maniera continua, sussistere tra il consiglio
comunale e il suo presidente”,
b.- mancata partecipazione, con preavviso inadeguato, alla
seduta del Consiglio comunale del 30 proseguita 31.3.2000,
da lui medesimo convocata con argomenti importanti e delicati
all’ordine del giorno;
c.- per avere privilegiato impegni di carattere elettorale,
svolgendo, anche durante i giorni del consiglio, attività
politica di ricerca del consenso, dopo avere accettato la
candidatura “in una lista peraltro diversa e concorrente
rispetto a quella di appartenenza a Rivoli”;
d.- “perché tale scelta individuale – che ha avuto vasta
eco sulla stampa sia nazionale che locale - ha fatto venir
meno la fiducia che gran parte dei consiglieri comunali
avevano espresso in occasione della sua elezione alla carica
di presidente del consiglio comunale, giacché la carica
di presidente, essendo caratterizzata dallo svolgimento
di attività istituzionali di garanzia, oltre a suggerire
l’astensione da qualsiasi attività partigiana, presuppone
infatti la fiducia dell’intero consiglio comunale o perlomeno
della sua maggioranza”.
Con la deliberazione adottata il 25.5.2000, con l’adesione
anche di due consiglieri appartenenti alla minoranza, la
revoca veniva approvata.
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3.- La Sezione ritiene che la sentenza del
T.A.R. meriti di essere confermata.
L’art. 8, comma 4, dello Statuto comunale dispone che “per
gravi e comprovati motivi il presidente e il vice presidente
possono essere revocati dal consiglio comunale”.
I gravi e comprovati motivi si riferiscono, con tutta evidenza,
alle violazioni commesse nell’esercizio di funzioni inerenti
alla carica di presidente del consiglio comunale quali delineate
dall’art. 31, comma 3 bis, della legge 8.6.1990, n. 142,
che, nel prevedere l’istituzione di tale carica nei comuni
con più di quindicimila abitanti, conferisce ad essa i poteri
di convocazione e direzione dei lavori e delle attività
del consiglio comunale.
Con riferimento ai doveri del presidente del consiglio comunale
correlati con tali funzioni, tra i quali spicca quello di
rivestire un ruolo di garanzia per tutte le parti politiche
presenti nel consiglio comunale, violazioni qualificabili
come gravi possono essere, ad avviso della Sezione, solo
le azioni o le omissioni che violino tale dovere di garanzia
ovvero compromettano in modo grave l’attività istituzionale
del consiglio, in quanto concretizzano disfunzioni sul piano
organizzativo.
Nel fatto ascritto al prof. Di Croce pertanto, non è sicuramente
ravvisabile una violazione che rientri nella categoria di
quelle ora accennate.
La circostanza che il prof. Di Croce non abbia presieduto
il consiglio comunale nella seduta del 30.3.2000 (proseguita
anche il giorno successivo) non può essere configurata come
una violazione degli obblighi inerenti alla carica. E’ ammissibile,
infatti, e costituisce un’evenienza ordinaria che il presidente
dell’assemblea possa non presiedere una seduta del consiglio
comunale. L’art. 31, comma 3 bis citato, stabilisce che,
in tal caso, esercita le funzioni vicarie di presidente
del consiglio comunale il vice presidente, se tale figura
è prevista dallo Statuto ovvero, se lo Statuto non prevede
tale carica, il consigliere anziano, come stabilito dall’art.
1, comma 2 ter, della legge 25.3.1993, n. 81.
Nella specie, il prof. Di Croce, che ha posto in essere
tutti gli adempimenti preliminari allo svolgimento della
seduta del 30.3.2000 è stato sostituito dal vice presidente,
debitamente preavvertito, nel compito di presiedere tale
seduta.
Non vi è stata quindi alcuna disfunzione nei lavori del
consiglio comunale né risulta siano stati necessari interventi
per rimediare a deficienze organizzative o a “possibili
pericoli di tali disfunzioni” determinati da comportamenti
omissivi del prof. Di Croce.
Non si rivelano in linea con la normativa che disciplina
la funzione del presidente del consiglio comunale, pertanto,
le ragioni poste a fondamento della deliberazione del 25.5.2000
più indietro riportate.
La deliberazione in parola, infatti, non prospetta alcuna
violazione dei doveri presidenziali ma pone l’accento, configurandola
come un comportamento lesivo di tali doveri, sulla diversa
attività svolta dal prof. Di Croce di partecipazione alla
campagna elettorale relativa alle elezioni regionali alle
quali si era presentato come candidato.
Il provvedimento di revoca, peraltro, non può legittimamente
essere fondato su tale circostanza. La partecipazione alla
campagna elettorale non viola alcun dovere normativamente
stabilito per il presidente del consiglio comunale (anzi,
è correlata all’esercizio del diritto di elettorato passivo
costituzionalmente garantito) e tanto meno compromette o
mette in pericolo per il futuro la funzione di garanzia
propria del presidente del consiglio comunale, così come
non incide sull’esercizio imparziale di tale carica la sua
originaria elezione come consigliere comunale in uno specifico
schieramento politico.
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha affermato che il provvedimento
impugnato in primo grado, mancando i gravi e comprovati
motivi di carattere istituzionale che avrebbero dovuto giustificare
la revoca, appare ispirato alla supposta necessità della
permanenza di un rapporto fiduciario tra il presidente del
consiglio comunale e la maggioranza che lo ha eletto alla
carica e non a valutazioni di carattere istituzionale riferita
al corretto esercizio delle funzioni presidenziali.
Le considerazioni svolte dal T.A.R. collimano con quelle
già affermate, in altre fattispecie, dalla Sezione.
Il presidente del consiglio comunale, in quanto presidente
di tutto l’organo collegiale nella sua unità istituzionale
e suo rappresentante, non è collegato ad alcuna parte politica
e risponde solo del corretto funzionamento della istituzione
di tal che il provvedimento che lo revochi dal suo incarico
può essere motivato solo con ragioni attinenti alla funzione,
in quanto ne risulti viziata la neutralità o inadeguata
la conduzione, ma non da ragioni di fiducia politica (Cfr:
V, 25.11.1999, n. 1983).
La motivazione del provvedimento di revoca, nei punti in
cui fa riferimento alla “rottura del rapporto di fiducia
istituzionale che deve, in maniera continua, sussistere
tra il consiglio comunale e il suo presidente” ovvero rileva
che la carica dovrebbe avere “la fiducia dell’intero consiglio
comunale o perlomeno della sua maggioranza”, denuncia chiaramente
la sua ispirazione politica (determinata dal mutamento di
schieramento politico operato dal prof. Di Croce in quanto
si è candidato alle elezioni regionali abruzzesi per un
partito diverso da quello per cui era stato eletto nel consiglio
comunale di Rivoli).
La circostanza che il provvedimento sia stato votato anche
da due consiglieri appartenenti alla minoranza non comporta
una diversa valutazione della fattispecie da ritenere illegittima
per l’assenza dei presupposti di legge.
L’appello del Comune di Rivoli, in conclusione, va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo
giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, respinge l’appello.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio,
il 16.3.2004, con l'intervento dei signori:
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Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Nicolina Pullano Consigliere
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