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n. 10-2004 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 6838
Pres. Frascione – Est. Marchitiello
Comune di Rivoli (Avv. Videtta) c/ Di Croce Avernino (Avv.ti Dal Piaz, Gallenca e Contaldi)


Enti locali – presidente del consiglio comunale – revoca dell’incarico – motivi – candidatura alle elezioni regionali in schieramento politico da quello di originaria appartenenza – mancata partecipazione a consiglio comunale convocato da esso presidente del consiglio comunale – illegittimità della revoca

Ove uno statuto comunale preveda che “per gravi e comprovati motivi il presidente e il vice presidente possono essere revocati dal consiglio comunale”, i gravi e comprovati motivi debbono riferirsi alle violazioni commesse nell’esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente del consiglio comunale, tra i quali spicca quello di rivestire un ruolo di garanzia per tutte le parti politiche presenti nel consiglio comunale. E violazioni qualificabili come gravi possono essere solo le azioni o le omissioni che violino tale dovere di garanzia ovvero compromettano in modo grave l’attività istituzionale del consiglio, in quanto concretizzano disfunzioni sul piano organizzativo (nella specie, la motivazione del provvedimento di revoca faceva riferimento alla “rottura del rapporto di fiducia istituzionale che deve, in maniera continua, sussistere tra il consiglio comunale e il suo presidente” e rilevava che la carica dovrebbe avere “la fiducia dell’intero consiglio comunale o perlomeno della sua maggioranza”: ad avviso della Sezione, tale motivazione denuncia chiaramente la sua ispirazione politica, determinata dal mutamento di schieramento politico operato dal ricorrente in quanto candidatosi alle elezioni regionali per un partito diverso da quello per cui era stato eletto nel consiglio comunale).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

decisione

 

sul ricorso in appello n. 1746/2001 proposto dal

 

Comune di Rivoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Paolo Videtta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Campo dei Fiori, n. 24,

 

CONTRO

 

Di Croce Avernino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Del Piaz, Giuseppe Gallenca e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63,

 

Campanella Giovanni, non costituito,

 

per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. del Piemonte, 2^ Sezione, del 17.11.2000, n. 1196;

 

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16.3.2004, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avv.ti Videtta, Contaldi e Gallenca, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il Comune di Rivoli, con la deliberazione del consiglio comunale 25.5.2000, revocava al prof. Severnino Di Croce l’incarico di presidente del Consiglio comunale conferitogli in applicazione dell’art. 31, comma 3 bis, della legge 9.6.1990, n. 142 (oggi art. 39 T.U. approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il prof. Di Croce con il ricorso n. 1545/2000 impugnava tale deliberazione.
Con successivo ricorso n. 1737/2000, il prof. Di Croce impugnava la nomina del dott. Campanella Giovanni a presidente del Consiglio comunale.
Il prof. Di Croce proponeva motivi aggiunti al ricorso n. 1545.
Il Comune di Rivoli si costituiva nei due giudizi, opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
Il T.A.R. del Piemonte, 2^ Sezione, con la sentenza del 17.11.2000, n. 1196, previa riunione, accoglieva i due ricorsi annullando gli atti impugnati.
Il Comune di Rivoli propone appello avverso tale sentenza, deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Resiste all’appello il prof. Di Croce che chiede la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 16.3.2004, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. - Il Comune di Rivoli appella la sentenza del 17.11.2000, n. 1196, con la quale la II Sezione del T.A.R. del Piemonte ha accolto il ricorso proposto dal prof. Avernino Di Croce e ha annullato la deliberazione del consiglio comunale del predetto ente del 25.5.2000.
Con tale deliberazione era stata revocata al ricorrente la carica di presidente del consiglio comunale.

 

2. - Giova premettere brevi cenni sui fatti come esposti dall’appellato prof. Di Croce, convalidati dagli atti della controversia e, comunque, non confutati dal Comune di Rivoli.
Il prof. Di Croce, presidente del Consiglio comunale di Rivoli, in occasione della consultazione elettorale del 16.4.2000 per il rinnovo dei consigli regionali delle quindici regioni a statuto ordinario, si candidava come consigliere regionale della Regione Abruzzo per un partito diverso dallo schieramento per il quale era stato eletto consigliere comunale del Comune di Rivoli.
Il Sindaco di Rivoli e sedici consiglieri comunali dello stesso Gruppo consiliare del prof. Di Croce, dopo avere invano invitato l’interessato a dimettersi da presidente del consiglio comunale, con la nota del 5.5.2000, n. 1808, ne chiedevano la revoca dalla carica, allegando una proposta di deliberazione, con richiamo all’art. 8, comma 8, dello Statuto comunale, fondata sui seguenti motivi:
a.- “rottura del rapporto di fiducia politica ed istituzionale che deve, in maniera continua, sussistere tra il consiglio comunale e il suo presidente”,
b.- mancata partecipazione, con preavviso inadeguato, alla seduta del Consiglio comunale del 30 proseguita 31.3.2000, da lui medesimo convocata con argomenti importanti e delicati all’ordine del giorno;
c.- per avere privilegiato impegni di carattere elettorale, svolgendo, anche durante i giorni del consiglio, attività politica di ricerca del consenso, dopo avere accettato la candidatura “in una lista peraltro diversa e concorrente rispetto a quella di appartenenza a Rivoli”;
d.- “perché tale scelta individuale – che ha avuto vasta eco sulla stampa sia nazionale che locale - ha fatto venir meno la fiducia che gran parte dei consiglieri comunali avevano espresso in occasione della sua elezione alla carica di presidente del consiglio comunale, giacché la carica di presidente, essendo caratterizzata dallo svolgimento di attività istituzionali di garanzia, oltre a suggerire l’astensione da qualsiasi attività partigiana, presuppone infatti la fiducia dell’intero consiglio comunale o perlomeno della sua maggioranza”.
Con la deliberazione adottata il 25.5.2000, con l’adesione anche di due consiglieri appartenenti alla minoranza, la revoca veniva approvata.

 

3.- La Sezione ritiene che la sentenza del T.A.R. meriti di essere confermata.
L’art. 8, comma 4, dello Statuto comunale dispone che “per gravi e comprovati motivi il presidente e il vice presidente possono essere revocati dal consiglio comunale”.
I gravi e comprovati motivi si riferiscono, con tutta evidenza, alle violazioni commesse nell’esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente del consiglio comunale quali delineate dall’art. 31, comma 3 bis, della legge 8.6.1990, n. 142, che, nel prevedere l’istituzione di tale carica nei comuni con più di quindicimila abitanti, conferisce ad essa i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio comunale.
Con riferimento ai doveri del presidente del consiglio comunale correlati con tali funzioni, tra i quali spicca quello di rivestire un ruolo di garanzia per tutte le parti politiche presenti nel consiglio comunale, violazioni qualificabili come gravi possono essere, ad avviso della Sezione, solo le azioni o le omissioni che violino tale dovere di garanzia ovvero compromettano in modo grave l’attività istituzionale del consiglio, in quanto concretizzano disfunzioni sul piano organizzativo.
Nel fatto ascritto al prof. Di Croce pertanto, non è sicuramente ravvisabile una violazione che rientri nella categoria di quelle ora accennate.
La circostanza che il prof. Di Croce non abbia presieduto il consiglio comunale nella seduta del 30.3.2000 (proseguita anche il giorno successivo) non può essere configurata come una violazione degli obblighi inerenti alla carica. E’ ammissibile, infatti, e costituisce un’evenienza ordinaria che il presidente dell’assemblea possa non presiedere una seduta del consiglio comunale. L’art. 31, comma 3 bis citato, stabilisce che, in tal caso, esercita le funzioni vicarie di presidente del consiglio comunale il vice presidente, se tale figura è prevista dallo Statuto ovvero, se lo Statuto non prevede tale carica, il consigliere anziano, come stabilito dall’art. 1, comma 2 ter, della legge 25.3.1993, n. 81.
Nella specie, il prof. Di Croce, che ha posto in essere tutti gli adempimenti preliminari allo svolgimento della seduta del 30.3.2000 è stato sostituito dal vice presidente, debitamente preavvertito, nel compito di presiedere tale seduta.
Non vi è stata quindi alcuna disfunzione nei lavori del consiglio comunale né risulta siano stati necessari interventi per rimediare a deficienze organizzative o a “possibili pericoli di tali disfunzioni” determinati da comportamenti omissivi del prof. Di Croce.
Non si rivelano in linea con la normativa che disciplina la funzione del presidente del consiglio comunale, pertanto, le ragioni poste a fondamento della deliberazione del 25.5.2000 più indietro riportate.
La deliberazione in parola, infatti, non prospetta alcuna violazione dei doveri presidenziali ma pone l’accento, configurandola come un comportamento lesivo di tali doveri, sulla diversa attività svolta dal prof. Di Croce di partecipazione alla campagna elettorale relativa alle elezioni regionali alle quali si era presentato come candidato.
Il provvedimento di revoca, peraltro, non può legittimamente essere fondato su tale circostanza. La partecipazione alla campagna elettorale non viola alcun dovere normativamente stabilito per il presidente del consiglio comunale (anzi, è correlata all’esercizio del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito) e tanto meno compromette o mette in pericolo per il futuro la funzione di garanzia propria del presidente del consiglio comunale, così come non incide sull’esercizio imparziale di tale carica la sua originaria elezione come consigliere comunale in uno specifico schieramento politico.
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha affermato che il provvedimento impugnato in primo grado, mancando i gravi e comprovati motivi di carattere istituzionale che avrebbero dovuto giustificare la revoca, appare ispirato alla supposta necessità della permanenza di un rapporto fiduciario tra il presidente del consiglio comunale e la maggioranza che lo ha eletto alla carica e non a valutazioni di carattere istituzionale riferita al corretto esercizio delle funzioni presidenziali.
Le considerazioni svolte dal T.A.R. collimano con quelle già affermate, in altre fattispecie, dalla Sezione.
Il presidente del consiglio comunale, in quanto presidente di tutto l’organo collegiale nella sua unità istituzionale e suo rappresentante, non è collegato ad alcuna parte politica e risponde solo del corretto funzionamento della istituzione di tal che il provvedimento che lo revochi dal suo incarico può essere motivato solo con ragioni attinenti alla funzione, in quanto ne risulti viziata la neutralità o inadeguata la conduzione, ma non da ragioni di fiducia politica (Cfr: V, 25.11.1999, n. 1983).
La motivazione del provvedimento di revoca, nei punti in cui fa riferimento alla “rottura del rapporto di fiducia istituzionale che deve, in maniera continua, sussistere tra il consiglio comunale e il suo presidente” ovvero rileva che la carica dovrebbe avere “la fiducia dell’intero consiglio comunale o perlomeno della sua maggioranza”, denuncia chiaramente la sua ispirazione politica (determinata dal mutamento di schieramento politico operato dal prof. Di Croce in quanto si è candidato alle elezioni regionali abruzzesi per un partito diverso da quello per cui era stato eletto nel consiglio comunale di Rivoli).
La circostanza che il provvedimento sia stato votato anche da due consiglieri appartenenti alla minoranza non comporta una diversa valutazione della fattispecie da ritenere illegittima per l’assenza dei presupposti di legge.
L’appello del Comune di Rivoli, in conclusione, va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 16.3.2004, con l'intervento dei signori:

 

Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Nicolina Pullano Consigliere


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